Ferie non godute per maternità: la monetizzazione è consentita anche se la lavoratrice di dimette

L’indennità sostitutiva delle ferie spetta anche alla lavoratrice che non abbia potuto fruirne per astensione obbligatoria dal lavoro, restando invece neutra la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330).

La vicenda

La Corte di appello territoriale rigettava la domanda di una dipendente di condanna al pagamento dell’ indennità sostitutiva per ferie non godute delle quali non aveva potuto fruire perché in congedo obbligatorio per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Secondo la Corte territoriale il rigetto della domanda della lavoratrice si fondava sull’applicazione della norma che impedisce la monetizzazione delle ferie non godute nei casi in cui l’estinzione del rapporto abbia avuto luogo per cause riconducibili alla volontà del lavoratore, come nel caso di dimissioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, contestando le conclusioni della Corte d’appello che aveva erroneamente ritenuto, nel caso di specie, la cessazione dal servizio imputabile alla lavoratrice per il solo fatto di essersi dimessa, non tenendo conto delle motivazioni e delle circostanze sottese.

La decisione della Cassazione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso, escludendo l’applicabilità al caso in argomento del principio richiamato dai giudici del gravame, secondo cui la monetizzazione delle ferie sarebbe stata preclusa dalla scelta operata dal lavoratrice di recedere dal rapporto di lavoro con le dimissioni.
Sul punto la Cassazione ha, difatti, precisato che nell’ipotesi in questione va valorizzata, in relazione al periodo precedente le dimissioni, l’impossibilità per il datore di concedere le ferie, ma soprattutto per la lavoratrice di fruirne, essendo in astensione obbligatoria per maternità.
A quest’ultima circostanza deve essere riconosciuta priorità, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che su quello cronologico, rispetto alla scelta della lavoratrice di dimettersi; la dipendente, difatti, non avrebbe in alcun modo potuto fruire delle ferie nel periodo di astensione obbligatoria, indipendentemente dalla circostanza che ella abbia poi scelto di dare le dimissioni.
Ciò sulla base di un’ interpretazione dell’art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012 orientata alla luce dei principi tracciati dall’art. 7, co. 2, della Direttiva Ce n. 88 del 2003, e di quanto affermato dalla giurisprudenza della CGUE, da cui discende che la fruizione da parte della lavoratrice del congedo obbligatorio per maternità, ipotesi sostanzialmente sovrapponibile ad una condizione di malattia o comunque ad un’ ipotesi di impossibilità di fruizione delle ferie indipendente dalla volontà della lavoratrice, fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, rientra tra quelle ostative a disposizioni o pratiche nazionali che prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruirle.
Tanto premesso, come statuito dal Collegio, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie va riconosciuto, come nel caso sottoposto ad esame, nei casi in cui l’impossibilità di fruizione è dipesa dal versare la lavoratrice nella situazione che impone l’astensione obbligatoria dal lavoro, restando, invece, neutra la modalità di cessazione del rapporto, ossia la successiva scelta della dipendente di dimettersi.

L’indennità sostitutiva delle ferie spetta anche alla lavoratrice che non abbia potuto fruirne per astensione obbligatoria dal lavoro, restando invece neutra la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330).

La vicenda

La Corte di appello territoriale rigettava la domanda di una dipendente di condanna al pagamento dell’ indennità sostitutiva per ferie non godute delle quali non aveva potuto fruire perché in congedo obbligatorio per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Secondo la Corte territoriale il rigetto della domanda della lavoratrice si fondava sull’applicazione della norma che impedisce la monetizzazione delle ferie non godute nei casi in cui l’estinzione del rapporto abbia avuto luogo per cause riconducibili alla volontà del lavoratore, come nel caso di dimissioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, contestando le conclusioni della Corte d’appello che aveva erroneamente ritenuto, nel caso di specie, la cessazione dal servizio imputabile alla lavoratrice per il solo fatto di essersi dimessa, non tenendo conto delle motivazioni e delle circostanze sottese.

La decisione della Cassazione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso, escludendo l’applicabilità al caso in argomento del principio richiamato dai giudici del gravame, secondo cui la monetizzazione delle ferie sarebbe stata preclusa dalla scelta operata dal lavoratrice di recedere dal rapporto di lavoro con le dimissioni.
Sul punto la Cassazione ha, difatti, precisato che nell’ipotesi in questione va valorizzata, in relazione al periodo precedente le dimissioni, l’impossibilità per il datore di concedere le ferie, ma soprattutto per la lavoratrice di fruirne, essendo in astensione obbligatoria per maternità.
A quest’ultima circostanza deve essere riconosciuta priorità, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che su quello cronologico, rispetto alla scelta della lavoratrice di dimettersi; la dipendente, difatti, non avrebbe in alcun modo potuto fruire delle ferie nel periodo di astensione obbligatoria, indipendentemente dalla circostanza che ella abbia poi scelto di dare le dimissioni.
Ciò sulla base di un’ interpretazione dell’art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012 orientata alla luce dei principi tracciati dall’art. 7, co. 2, della Direttiva Ce n. 88 del 2003, e di quanto affermato dalla giurisprudenza della CGUE, da cui discende che la fruizione da parte della lavoratrice del congedo obbligatorio per maternità, ipotesi sostanzialmente sovrapponibile ad una condizione di malattia o comunque ad un’ ipotesi di impossibilità di fruizione delle ferie indipendente dalla volontà della lavoratrice, fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, rientra tra quelle ostative a disposizioni o pratiche nazionali che prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruirle.
Tanto premesso, come statuito dal Collegio, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie va riconosciuto, come nel caso sottoposto ad esame, nei casi in cui l’impossibilità di fruizione è dipesa dal versare la lavoratrice nella situazione che impone l’astensione obbligatoria dal lavoro, restando, invece, neutra la modalità di cessazione del rapporto, ossia la successiva scelta della dipendente di dimettersi.

Contributo straordinario contro il caro bollette: pronti i codici tributo

Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario contro il caro bollette (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 giugno 2022, n. 29/E)

Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Il contributo è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “2710” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “2711” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “1939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “8939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario contro il caro bollette (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 20 giugno 2022, n. 29/E)

Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
Il contributo è versato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "2710" denominato "Contributo straordinario contro il caro bollette - ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21";
- "2711" denominato "Contributo straordinario contro il caro bollette - SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21";
- "1939" denominato "Contributo straordinario contro il caro bollette - INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21";
- "8939" denominato "Contributo straordinario contro il caro bollette - SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", specificando nel campo "anno di riferimento" l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Edili Latina: Accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR 2022

Il giorno 13/5/2022, ANCE Latina e FENEAL-UIL Latina, FILCA-CISL Latina, FILLEA-CGIL Frosinone-Latina, si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e per la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno 2022 ai sensi delle disposizioni del CCNL 3/3/2022 e del CCPL 6/4/2017

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 sul triennio 2020/2019/2018.
I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

Indicatori

2021

2020

2019

2020

2019

2018

VARIAZIONE 2021/20/19 SU 2020/19/18

Operai attivi 5.466 5.239 5.169 5.239 5.169 4.910  
Media triennale   5.291     4.106   + 3,63%
Ore Cassa edile 5.860.414 5.295.826 5.840.836 5.295.826 5.840.836 4.896.344  
Media triennale   5.665.692     5.344.335   + 6,01%
Massa salari 62.721.963 52.800.000 53.977.276 52.800.000 53.977.276 51.896.631  
Media triennale   56.499.746     52.891.302   + 6,82%
Rapp. Den./Vers. 5,42% 4,92% 4,73% 4,92% 4,73% 12,62%  
Media triennale   5,02%     7,42%   + 2,40%

All’esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi quattro indicatori su quattro. Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal CCPL per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022, la misura di E.V.R. stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
L’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).
Per quanto sopra, gli importi di E.V.R. che le imprese sono tenute ad erogare ad operai e impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal CCPL saranno i seguenti:

TABELLA UNICA: IMPRESA CON UNO O DUE PARAMETRI PARI O POSITIVI

Misura di E.V.R. a livello provinciale (4% dei minimi della paga base attualmente in vigore)

IMPIEGATI – VALORI MENSILI

Livello

Importi in Euro

7° Livello 75,79
6° Livello 68,21
5° Livello 56,84
4° Livello 53,05
3° Livello 49,26
2° Livello 44,34
1 ° Livello 37,89

OPERAI DI PRODUZIONE – VALORI ORARI

Livello

Importi in Euro

4° Livello 0,31
3° Livello 0,28
2° Livello 0.26
1° Livello 0,22

Operai discontinui

 

Guardiani senza alloggio 0,20
Guardiani con alloggio 0,18

L’impresa non dovrà erogare l’E.V.R. nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi, adottando la procedura disciplinata dal presente integrativo.

Il giorno 13/5/2022, ANCE Latina e FENEAL-UIL Latina, FILCA-CISL Latina, FILLEA-CGIL Frosinone-Latina, si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e per la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno 2022 ai sensi delle disposizioni del CCNL 3/3/2022 e del CCPL 6/4/2017

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 sul triennio 2020/2019/2018.
I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

Indicatori

2021

2020

2019

2020

2019

2018

VARIAZIONE 2021/20/19 SU 2020/19/18

Operai attivi 5.466 5.239 5.169 5.239 5.169 4.910  
Media triennale   5.291     4.106   + 3,63%
Ore Cassa edile 5.860.414 5.295.826 5.840.836 5.295.826 5.840.836 4.896.344  
Media triennale   5.665.692     5.344.335   + 6,01%
Massa salari 62.721.963 52.800.000 53.977.276 52.800.000 53.977.276 51.896.631  
Media triennale   56.499.746     52.891.302   + 6,82%
Rapp. Den./Vers. 5,42% 4,92% 4,73% 4,92% 4,73% 12,62%  
Media triennale   5,02%     7,42%   + 2,40%

All’esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi quattro indicatori su quattro. Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal CCPL per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022, la misura di E.V.R. stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
L’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).
Per quanto sopra, gli importi di E.V.R. che le imprese sono tenute ad erogare ad operai e impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal CCPL saranno i seguenti:

TABELLA UNICA: IMPRESA CON UNO O DUE PARAMETRI PARI O POSITIVI

Misura di E.V.R. a livello provinciale (4% dei minimi della paga base attualmente in vigore)

IMPIEGATI - VALORI MENSILI

Livello

Importi in Euro

7° Livello 75,79
6° Livello 68,21
5° Livello 56,84
4° Livello 53,05
3° Livello 49,26
2° Livello 44,34
1 ° Livello 37,89

OPERAI DI PRODUZIONE - VALORI ORARI

Livello

Importi in Euro

4° Livello 0,31
3° Livello 0,28
2° Livello 0.26
1° Livello 0,22

Operai discontinui

 

Guardiani senza alloggio 0,20
Guardiani con alloggio 0,18

L’impresa non dovrà erogare l’E.V.R. nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi, adottando la procedura disciplinata dal presente integrativo.

Fisco: gli indirizzi operativi per il 2022

Pubblicato il programma sugli indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti (Agenzia delle entrate – Circolare 20 giugno 2022, n. 21/E).

A fronte delle diverse previsioni normative introdotte nel corso degli ultimi due anni per fronteggiare la crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a fornire un particolare contributo, sia sotto il profilo della pronta erogazione di servizi ai contribuenti sia per quanto concerne la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale e alle frodi.
Con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto, l’«Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024» ha previsto un significativo incremento delle comunicazioni per la promozione della compliance (c.d. lettere di compliance), con l’indicazione di incrementare il personale dedicato a tale attività e di potenziare le infrastrutture tecnologiche e gli algoritmi di selezione, nonché l’interoperabilità delle banche dati, sfruttando al massimo i flussi informativi derivanti dallo scambio automatico di informazioni previsto dalle Direttive europee e dagli Accordi internazionali, e da quelli derivanti dalla fatturazione elettronica integrati con quelli generati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso i consumatori finali.
Tale impostazione è perfettamente coerente con le previsioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riferite alla «Riduzione del tax gap», che prevedono specifiche riforme declinate secondo due direttrici:
– rafforzare ulteriormente i meccanismi di incentivazione alla compliance basati sull’invio delle comunicazioni ai contribuenti;
– potenziare l’attività di controllo, aumentandone l’efficacia, anche mediante una migliore selezione preventiva delle posizioni da sottoporre ad accertamento.
Il citato atto di indirizzo ha, altresì, precisato che gli «strumenti di data analysis saranno utilizzati anche per la verifica dell’efficacia dell’invio di tali comunicazioni e, più in generale, delle azioni finalizzate alla promozione della compliance».
Un altro aspetto che occorre evidenziare riguarda l’intercettazione dei numerosi fenomeni di frode che hanno comportato l’indebita appropriazione di somme destinate a fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che porta a indirizzare l’attività di controllo, in via prioritaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere schemi frodatori, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta ovvero la percezione di contributi a fondo perduto e ristori non spettanti.

A tale riguardo, occorre tener conto delle novità normative apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio), che, proseguendo nel solco tracciato dal decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. “Decreto Anti-frodi”), ha introdotto disposizioni urgenti per contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di cessione e fruizione dei crediti, con riferimento ai benefici previsti dall’articolo 121 (cosiddetto “Superbonus”) e dall’articolo 122 (bonus edilizi) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’attività di analisi del rischio, finalizzata a individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate, consentirà di adottare le modalità istruttorie più idonee per la successiva attività di controllo, anche in funzione del profilo di rischio dei contribuenti.
Le strutture operative, nello svolgimento delle attività istruttorie, assicureranno un’applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo, privilegiando, ove possibile e d’intesa con in contribuenti interessati, attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici a disposizione, le modalità di confronto a distanza individuate dalla circolare 23 marzo 2020, n. 6/E. La citata circolare, oltre a delineare le varie fasi da seguire per la gestione del contraddittorio a distanza nell’ambito del procedimento di adesione, ha precisato che le indicazioni ivi contenute possono essere adattate, caso per caso, ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero il confronto con il contribuente.
Quindi, la strategia del controllo dovrà essere improntata ad una significativa individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo in modo da coniugare il principio di equità con quello di proficuità dell’azione amministrativa.
Sul fronte dei servizi offerti ai contribuenti, l’Agenzia è orientata a realizzare nuovi servizi finalizzati a semplificare gli adempimenti fiscali e a favorire la tax compliance.
Saranno sviluppati, pertanto, nuovi servizi telematici quali, ad esempio, quelli finalizzati alla registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito e dei contratti preliminari di compravendita e verranno implementate forme moderne di assistenza a distanza. Resta fermo l’impegno ad individuare i processi dell’area servizi da semplificare, reingegnerizzandoli in modo da utilizzare al meglio le risorse umane disponibili.
L’Agenzia si impegna, inoltre, a trattare tempestivamente le istanze presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei rimborsi e dei contributi a fondo perduto, al fine di immettere liquidità nel tessuto economico e contribuire allo sviluppo dell’economia del Paese. L’Agenzia garantirà, infine, il continuo aggiornamento dei dati catastali e di pubblicità immobiliare.
Tanto premesso, la presente circolare si articola nelle consuete tre sezioni, dedicate alle seguenti aree:
1. prevenzione, contrasto dell’evasione e contenzioso tributario;
2. consulenza;
3. servizi.
Nelle sezioni che seguono vengono, pertanto, forniti indirizzi per lo svolgimento delle azioni operative, distinte tra:
– attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra contribuente e Agenzia, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
– attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
– attività di consulenza nonché altre attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macro-tipologie di contribuenti e hanno carattere trasversale. Trattasi, in particolare di quelle mirate a garantire il presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l’emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche nei confronti delle sopra indicate tipologie di contribuenti, di quelle a rilevanza internazionale, delle attività di contrasto alle condotte illecite, di quelle intese alla deflazione e riduzione delle controversie e delle impugnazioni o all’incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, nonché delle attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
– attività di servizi e assistenza ai contribuenti nei seguenti ambiti:
* erogazione dei servizi e assistenza fiscale resa a contribuenti e intermediari in materia di dichiarazioni fiscali, atti, versamenti fiscali e rimborsi, erogazione di contributi a fondo perduto e gestione dei crediti di imposta;
* assistenza per i servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare resa a cittadini e professionisti;
* erogazione di servizi estimativi di consulenza tecnica e stima su beni immobili nei confronti di clienti istituzionali, nonché l’elaborazione di statistiche e quotazioni immobiliari utili ad orientare il cittadino nella determinazione del valore di compravendita dei beni immobili.

Pubblicato il programma sugli indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti (Agenzia delle entrate - Circolare 20 giugno 2022, n. 21/E).

A fronte delle diverse previsioni normative introdotte nel corso degli ultimi due anni per fronteggiare la crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a fornire un particolare contributo, sia sotto il profilo della pronta erogazione di servizi ai contribuenti sia per quanto concerne la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale e alle frodi.
Con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto, l’«Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024» ha previsto un significativo incremento delle comunicazioni per la promozione della compliance (c.d. lettere di compliance), con l’indicazione di incrementare il personale dedicato a tale attività e di potenziare le infrastrutture tecnologiche e gli algoritmi di selezione, nonché l’interoperabilità delle banche dati, sfruttando al massimo i flussi informativi derivanti dallo scambio automatico di informazioni previsto dalle Direttive europee e dagli Accordi internazionali, e da quelli derivanti dalla fatturazione elettronica integrati con quelli generati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso i consumatori finali.
Tale impostazione è perfettamente coerente con le previsioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riferite alla «Riduzione del tax gap», che prevedono specifiche riforme declinate secondo due direttrici:
- rafforzare ulteriormente i meccanismi di incentivazione alla compliance basati sull’invio delle comunicazioni ai contribuenti;
- potenziare l’attività di controllo, aumentandone l’efficacia, anche mediante una migliore selezione preventiva delle posizioni da sottoporre ad accertamento.
Il citato atto di indirizzo ha, altresì, precisato che gli «strumenti di data analysis saranno utilizzati anche per la verifica dell’efficacia dell’invio di tali comunicazioni e, più in generale, delle azioni finalizzate alla promozione della compliance».
Un altro aspetto che occorre evidenziare riguarda l’intercettazione dei numerosi fenomeni di frode che hanno comportato l’indebita appropriazione di somme destinate a fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che porta a indirizzare l’attività di controllo, in via prioritaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere schemi frodatori, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta ovvero la percezione di contributi a fondo perduto e ristori non spettanti.

A tale riguardo, occorre tener conto delle novità normative apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio), che, proseguendo nel solco tracciato dal decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. "Decreto Anti-frodi"), ha introdotto disposizioni urgenti per contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di cessione e fruizione dei crediti, con riferimento ai benefici previsti dall’articolo 121 (cosiddetto "Superbonus") e dall’articolo 122 (bonus edilizi) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’attività di analisi del rischio, finalizzata a individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate, consentirà di adottare le modalità istruttorie più idonee per la successiva attività di controllo, anche in funzione del profilo di rischio dei contribuenti.
Le strutture operative, nello svolgimento delle attività istruttorie, assicureranno un’applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo, privilegiando, ove possibile e d’intesa con in contribuenti interessati, attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici a disposizione, le modalità di confronto a distanza individuate dalla circolare 23 marzo 2020, n. 6/E. La citata circolare, oltre a delineare le varie fasi da seguire per la gestione del contraddittorio a distanza nell’ambito del procedimento di adesione, ha precisato che le indicazioni ivi contenute possono essere adattate, caso per caso, ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero il confronto con il contribuente.
Quindi, la strategia del controllo dovrà essere improntata ad una significativa individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo in modo da coniugare il principio di equità con quello di proficuità dell’azione amministrativa.
Sul fronte dei servizi offerti ai contribuenti, l’Agenzia è orientata a realizzare nuovi servizi finalizzati a semplificare gli adempimenti fiscali e a favorire la tax compliance.
Saranno sviluppati, pertanto, nuovi servizi telematici quali, ad esempio, quelli finalizzati alla registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito e dei contratti preliminari di compravendita e verranno implementate forme moderne di assistenza a distanza. Resta fermo l’impegno ad individuare i processi dell’area servizi da semplificare, reingegnerizzandoli in modo da utilizzare al meglio le risorse umane disponibili.
L’Agenzia si impegna, inoltre, a trattare tempestivamente le istanze presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei rimborsi e dei contributi a fondo perduto, al fine di immettere liquidità nel tessuto economico e contribuire allo sviluppo dell’economia del Paese. L’Agenzia garantirà, infine, il continuo aggiornamento dei dati catastali e di pubblicità immobiliare.
Tanto premesso, la presente circolare si articola nelle consuete tre sezioni, dedicate alle seguenti aree:
1. prevenzione, contrasto dell’evasione e contenzioso tributario;
2. consulenza;
3. servizi.
Nelle sezioni che seguono vengono, pertanto, forniti indirizzi per lo svolgimento delle azioni operative, distinte tra:
- attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra contribuente e Agenzia, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
- attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
- attività di consulenza nonché altre attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macro-tipologie di contribuenti e hanno carattere trasversale. Trattasi, in particolare di quelle mirate a garantire il presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l’emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche nei confronti delle sopra indicate tipologie di contribuenti, di quelle a rilevanza internazionale, delle attività di contrasto alle condotte illecite, di quelle intese alla deflazione e riduzione delle controversie e delle impugnazioni o all’incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, nonché delle attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
- attività di servizi e assistenza ai contribuenti nei seguenti ambiti:
* erogazione dei servizi e assistenza fiscale resa a contribuenti e intermediari in materia di dichiarazioni fiscali, atti, versamenti fiscali e rimborsi, erogazione di contributi a fondo perduto e gestione dei crediti di imposta;
* assistenza per i servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare resa a cittadini e professionisti;
* erogazione di servizi estimativi di consulenza tecnica e stima su beni immobili nei confronti di clienti istituzionali, nonché l’elaborazione di statistiche e quotazioni immobiliari utili ad orientare il cittadino nella determinazione del valore di compravendita dei beni immobili.

Credito d’imposta da fonti rinnovabili: definite le modalità attuative

Definite le modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 06 maggio 2022).

In attuazione dell’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.
L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Definite le modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 06 maggio 2022).

In attuazione dell'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate.
Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo.
L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta.
Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Agenzie di Assicurazione in gestione libera: premio aziendale di produttività

A tutti i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, a giugno 2022, spetta il Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021.

Il pagamento del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021 si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2021, comprensivo del tasso di inflazione reale 2021 (pari a + 3,8 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:
– 5,8% (2+3,8%)
– 7,8% (4+3,8%)
– 9,8% (6+3,8%)
come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.
L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

 

5,8%

7,8%

9,8%

A/ p.o. 1° liv.retr. 6 € 240 306,00 382,50
B/ p.o. 3° liv.retr. 5 € 208 265,20 331,50
B/ p.o. 2° liv.retr. 4 € 192 244,80 306,00
B/ p.o. 1° liv.retr. 3 € 176 224,40 280,50
C/ p.o. 2° liv.retr. 2 € 164 209,10 261,38
C/ p.o. 1° liv.retr. 1 € 160 204 255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2021, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (9,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (5,9% o 7,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2022.
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 9,8%.

A tutti i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, a giugno 2022, spetta il Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021.

Il pagamento del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021 si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2021, comprensivo del tasso di inflazione reale 2021 (pari a + 3,8 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:
- 5,8% (2+3,8%)
- 7,8% (4+3,8%)
- 9,8% (6+3,8%)
come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.
L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

 

5,8%

7,8%

9,8%

A/ p.o. 1° liv.retr. 6 € 240 306,00 382,50
B/ p.o. 3° liv.retr. 5 € 208 265,20 331,50
B/ p.o. 2° liv.retr. 4 € 192 244,80 306,00
B/ p.o. 1° liv.retr. 3 € 176 224,40 280,50
C/ p.o. 2° liv.retr. 2 € 164 209,10 261,38
C/ p.o. 1° liv.retr. 1 € 160 204 255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2021, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (9,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (5,9% o 7,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2022.
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 9,8%.

Termine di domanda dell’esonero contributivo alternativo alla Cig Covid-19

Ai fini dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19, l’Inps rende noto che dopo il 30 giugno 2022 non potrà adottare provvedimenti di concessione. La domanda deve essere inviata in tempo utile. (Messaggio 20 giugno 2022, n. 2478)

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 previsti dalla medesima legge.
Le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al beneficio sono state fornite dall’Inps con la Circolare 19 febbraio 2021, n. 30. L’Istituto ha chiarito che:
– il beneficio è stato previsto al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 e si pone come alternativa alla fruizione di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19;
– l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea;
– l’esonero è fruibile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato in data 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework).
In seguito alla pervenuta autorizzazione della Commissione europea (Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021), l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive, con la successiva Circolare 14 gennaio 2022, n. 197.
Con l’attuale Messaggio n. 2478/2022, l’Inps ricorda che il 30 giugno 2022 cesserà di avere effetto il suddetto Temporary Framework cui è subordinato l’esonero.
Pertanto, in considerazione dell’approssimarsi del termine, l’Istituto sottolinea che eventuali richieste del beneficio, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020, dello sgravio art. 12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – devono essere inoltrate all’Inps in tempo utile, poiché le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti di concessione in data successiva al 30 giugno 2022.

Ai fini dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19, l’Inps rende noto che dopo il 30 giugno 2022 non potrà adottare provvedimenti di concessione. La domanda deve essere inviata in tempo utile. (Messaggio 20 giugno 2022, n. 2478)

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 previsti dalla medesima legge.
Le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al beneficio sono state fornite dall’Inps con la Circolare 19 febbraio 2021, n. 30. L’Istituto ha chiarito che:
- il beneficio è stato previsto al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 e si pone come alternativa alla fruizione di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19;
- l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea;
- l’esonero è fruibile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework).
In seguito alla pervenuta autorizzazione della Commissione europea (Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021), l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive, con la successiva Circolare 14 gennaio 2022, n. 197.
Con l’attuale Messaggio n. 2478/2022, l’Inps ricorda che il 30 giugno 2022 cesserà di avere effetto il suddetto Temporary Framework cui è subordinato l’esonero.
Pertanto, in considerazione dell’approssimarsi del termine, l’Istituto sottolinea che eventuali richieste del beneficio, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione "2Q" - avente il significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020, dello sgravio art. 12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020" - devono essere inoltrate all’Inps in tempo utile, poiché le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti di concessione in data successiva al 30 giugno 2022.

Chimica – industria: il nuovo accordo

E’ stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore chimico farmaceutico tra le rappresentanze sindacali e quelle aziendali di Federchimica e Farmindustria.

 

Il contratto avrà una vigenza triennale 1° luglio 2022 – 30 giugno 2025  e prevede, relativamente ai 36 mesi di vigenza contrattuale, un aumento del Trattamento Economico Minimo pari a 204 euro per la categoria D1 suddiviso in 5 tranche:
– 1/7/2022: euro 50
– 1/1/2023: euro 30

– 1/7/2023: euro 36
– 1/7/2024: euro 68
– 1/6/2025: euro 20
Pertanto, è stato concordato l’annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 prevista dal CCNL in scadenza e, a partire dal mese di luglio 2022, un aumento complessivo nel triennio del TEM pari a 204 euro, comprensivo dello spostamento su tale voce economica di 32 euro già riconosciuti a titolo di EDR.
In merito all’annullamento della tranche del TEM di giugno, qualora la stessa fosse già stata riconosciuta o conteggiata nel cedolino da erogare per la retribuzione del mese in corso, l’impresa provvederà agli opportuni conguagli nel mese di luglio, dandone adeguata comunicazione ai lavoratori.

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 52,00 22.00 31,00 14,00 39,00 15,00 71,00 30,00 22.00 9,00 215,00 90,00
A2 52,00 14,00 31,00 8,00 39,00 9,00 71,00 18,00 22,00 5.00 215,00 54,00
A3 52,00 12,00 31.00 7,00 39,00 8,00 71,00 17,00 22,00 4.00 215,00 48.00
B1 48,00 14,00 30,00 6,00 36,00 9,00 66,00 16,00 20,00 5,00 200,00 50,00
B2 48,00 10,00 30,00 5,00 36,00 6,00 66.00 11,00 20,00 4,00 200,00 36,00
C1 41,00 14,00 24,00 8,00 29.00 11,00 53.00 20,00 16,00 6,00 163,00 59,00
C2 41.00 10,00 24,00 6.00 29.00 8,00 53,00 16.00 16,00 5,00 163,00 45,00
D1 39,00 11,00 22,00 8,00 27,00 9,00 51,00 17,00 15,00 5,00 154.00 50,00
D2 39,00 9,00 22,00 7,00 27,00 7,00 51,00 13,00 15,00 4,00 154,00 40,00
D3 39,00 6,00 22,00 6,00 27,00 6,00 51,00 10,00 15,00 3,00 154,00 31.00
E1 34,00 9,00 21,00 5,00 25,00 6,00 46,00 11,00 14,00 3,00 140,00 34,00
E2 34,00 4,00 21,00 3,00 25,00 3,00 46,00 5,00 14,00 2,00 140,00 17,00
E3 34,00 3,00 21,00 1,00 25,00 2,00 46,00 2,00 14,00 1,00 140,00 9,00
E4 34,00 2,00 21,00 1,00 25,00 1,00 46,00 1,00 14,00 0,00 140,00 5,00
F 34,00 0,00 21,00 0,00 25,00 0,00 45,00 0,00 14,00 0,00 139,00 0,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.303,52 456,96 2.355,52 478,96 2.386.52 492,96
A2 2.303,52 257,07 2.355,52 271,07 2.386,52 279,07
A3 2.303,52 202,70 2.355,52 214,70 2.386,52 221,70
81 2.124,22 257,76 2.172,22 271,76 2.202.22 277,76
82 2.124,22 178.39 2.172,22 188.39 2.202.22 193,39
C1 1.906,25 269,40 1.947.25 283,40 1.971,25 291,40
C2 1.906,25 197,61 1.947,25 207,61 1.971,25 213,61
D1 1.761,03 271,23 1.800,03 282,23 1.822,03 290,23
D2 1.761,03 184,74 1.800,03 193,74 1.822,03 200,74
D3 1.761,03 138,73 1.800,03 144,73 1.822.03 150,73
E1 1.591,87 217,41 1.625,87 226,41 1.646.87 231,41
E2 1.591,87 136,27 1.625,87 140,27 1.646.87 143,27
E3 1.591,87 80,42 1.625,87 83.42 1.646.87 84,42
E4 1.591,87 38.17 1.625,87 40,17 1.646.87 41,17
F 1.558,46 0,00 1.592,46 0,00 1.613.46 0,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.425,52 507,96 2.496.52 537,96 2.518,52 546,96
A2 2.425,52 288,07 2.496,52 306,07 2.518,52 311,07
A3 2.425,52 229,70 2.496,52 246,70 2.518,52 250,70
81 2.238,22 286,76 2.304,22 302,76 2.324,22 307,76
82 2.238.22 199,39 2.304,22 210,39 2.324,22 214,39
C1 2.000,25 302,40 2.053,25 322,40 2.069.25 328,40
C2 2.000,25 221,61 2.053.25 237,61 2.069,25 242,61
D1 1.849,03 299,23 1.900,03 316,23 1.915,03 321,23
D2 1.849,03 207,74 1.900,03 220,74 1.915,03 224,74
D3 1.849,03 156.73 1.900,03 166,73 1.915.03 169,73
E1 1.671,87 237,41 1.717,87 248,41 1.731,87 251,41
E2 1.671,87 146,27 1.717,87 151,27 1.731,87 153,27
E3 1.671,87 86.42 1.717.87 88,42 1.731.87 89,42
E4 1.671.87 42.17 1.717,87 43,17 1.731,87 43,17
F 1.638,46 0,00 1.683,46 0,00 1.697,46 0,00

 

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 01/07/2022

A1 81,00 34,00
A2 73,00 31,00
A3 69,00 28,00
B1 67,00 27,00
B2 63,00 26,00
C1 60,00 25,00
C2 56,00 23,00
D1 55,00 23,00
D2 51,00 20,00
D3 49,00 20,00
E1 47,00 19,00
E2 42,00 18,00
E3 40,00 16,00
E4 39,00 16,00
F 37,00 15,00

Settore Fibre

Incrementi In Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 54,00 20,00 31,00 13,00 38,00 14,00 70,00 28,00 21,00 8,00 214,00 83,00
A2 54,00 9,00 31,00 6.00 38,00 5,00 70,00 12,00 21,00 4,00 214,00 36,00
A3 54,00 5,00 31,00 5,00 38,00 4,00 70,00 8,00 21,00 2,00 214,00 24,00
B1 47,00 12,00 28,00 7,00 33,00 8,00 61,00 16,00 19,00 5,00 188,00 48,00
B2 47,00 4,00 28,00 3,00 33,00 3,00 61,00 6,00 19,00 2,00 188,00 18,00
C1 41,00 10,00 24,00 6,00 29,00 6,00 52,00 14,00 16,00 4,00 162,00 40,00
C2 41,00 8,00 24,00 5,00 29,00 5,00 52,00 11,00 16,00 3,00 162,00 32,00
D1 36,00 12,00 21,00 8,00 26,00 8,00 46,00 16,00 14,00 5,00 143,00 49,00
D2 36,00 6,00 21,00 4,00 26,00 4,00 46,00 9,00 14,00 3,00 143,00 26,00
D3 36.00 5,00 21,00 3,00 26,00 3,00 46,00 9,00 14,00 3,00 143,00 23,00
E1 35,00 6,00 20,00 4,00 23,00 5,00 45,00 10,00 14,00 3,00 137,00 28,00
E2 35,00 1,00 20,00 0,00 23,00 1,00 45,00 2,00 14,00 1,00 137,00 5,00
E3 35,00 0,00 20,00 0,00 23,00 1,00 45,00 1,00 14,00 0,00 137,00 2,00
E4 35,00 0,00 20,00 0,00 23,00 1,00 45,00 0,00 14,00 0,00 137,00 1,00
F 35,00 0,00 20,00 0,00 22,00 0,00 44,00 0,00 14,00 0,00 135,00 0,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.292,52 428,96 2.346,52 448,96 2.377,52 461,96
A2 2.292,52 206,07 2.346,52 215,07 2.377,52 221,07
A3 2.292,52 138,70 2.346,52 143,70 2.377,52 148,70
B1 2.084,22 253,76 2.131,22 265,76 2.159,22 272,76
B2 2.084,22 132,39 2.131,22 136,39 2.159.22 139,39
C1 1.898,25 220,40 1.939,25 230,40 1.963,25 236,40
C2 1.898,25 158,61 1.939.25 166,61 1.963,25 171,61
D1 1.726,03 265,23 1.762,03 277,23 1.783,03 285,23
D2 1.726,03 144,74 1.762,03 150,74 1.783,03 154,74
D3 1.726,03 106,73 1.762,03 111,73 1.783,03 114,73
E1 1.573,87 200,41 1.608,87 206,41 1.628,87 210,41
E2 1.573,87 97,27 1.608,87 98,27 1.628,87 98,27
E3 1.573,87 57,42 1.608,87 57,42 1.628,87 57,42
E4 1.573,87 24,17 1.608,87 24,17 1.628,87 24,17
F 1.538,46 0,00 1.573,46 0,00 1.593,46 0,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.415,52 475,96 2.485,52 503,96 2.506,52 511,96
A2 2.415,52 226,07 2.485,52 238,07 2.506,52 242,07
A3 2.415,52 152,70 2.485,52 160,70 2.506,52 162,70
B1 2.192,22 280,76 2.253,22 296,76 2.272,22 301,76
B2 2.192,22 142,39 2.253,22 148,39 2.272,22 150,39
C1 1.992,25 242,40 2.044,25 256,40 2.060,25 260,40
C2 1.992,25 176,61 2.044,25 187,61 2.060,25 190,61
D1 1.809,03 293,23 1.855,03 309,23 1.869,03 314,23
D2 1.809,03 158,74 1.855,03 167,74 1.869,03 170,74
D3 1.809,03 117,73 1.855,03 126,73 1.869,03 129,73
E1 1.651,87 215,41 1.696,87 225,41 1.710,87 228,41
E2 1.651,87 99,27 1.696,87 101,27 1.710,87 102,27
E3 1.651,87 58,42 1.696.87 59,42 1.710,87 59,42
E4 1.651,87 25,17 1.696,87 25,17 1.710,87 25,17
F 1.615.46 0,00 1.659.46 0,00 1.673,46 0,00

Settore Fibre

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 1/7/2022

A1 81,00 33,00
A2 67,00 26,00
A3 64,00 26,00
B1 64,00 26,00
B2 55,00 22,00
01 55,00 22,00
02 53,00 21,00
D1 52,00 21,00
D2 46,00 19,00
D3 45,00 19,00
E1 45,00 19,00
E2 39,00 16,00
E3 37,00 14,00
E4 37,00 14,00
F 37,00 14,00

Settore Abrasivi

Incrementi In Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

 

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 56.00 14,00 33,00 9,00 40,00 12,00 73,00 20,00 23,00 6,00 225,00 61,00
B1 44,00 12,00 27,00 7,00 31,00 9,00 57,00 17,00 18,00 5,00 177,00 50,00
B2 44,00 7,00 27,00 4.00 31,00 6,00 57,00 10,00 18,00 3,00 177,00 30,00
C1 38,00 10,00 23,00 6,00 26,00 9,00 49,00 15,00 15,00 4,00 151,00 44,00
C2 38,00 8,00 23,00 5,00 26,00 8,00 49,00 11,00 15,00 4,00 151,00 36,00
C3 38.00 7,00 23,00 4,00 26,00 7,00 49,00 10,00 15,00 3.00 151,00 31,00
D1 33,00 11,00 20,00 7,00 23,00 9,00 43,00 14,00 13,00 5,00 132,00 46,00
D2 33,00 5,00 20,00 4,00 23,00 7,00 43,00 9,00 13,00 3,00 132,00 28,00
D3 33,00 5,00 20,00 3.00 23,00 5,00 43.00 8,00 13,00 2,00 132,00 23,00
E1 32,00 5,00 20,00 3,00 23,00 5,00 42,00 7,00 13,00 2,00 130,00 22,00
E2 32,00 2,00 20,00 0,00 23,00 1,00 42,00 2,00 13,00 1,00 130,00 6,00
E3 32,00 0,00 20,00 0,00 23,00 1,00 42,00 1,00 13,00 0,00 130.00 2,00
F 32,00 0,00 20,00 0,00 23,00 0.00 42,00 0,00 13,00 0.00 130,00 0,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.212,51 290,47 2.268,51 304,47 2.301,51 313,47
B1 2.004,38 266,04 2.048,38 278.04 2.075,38 285,04
B2 2.004,38 124,05 2.048,38 131,05 2.075,38 135,05
C1 1.754,05 214,50 1.792,05 224,50 1.815,05 230,50
C2 1.754,05 169,46 1.792,05 177,46 1.815,05 182,46
C3 1.754,05 117,92 1.792,05 124,92 1.815,05 128,92
D1 1.575,44 253,06 1.608,44 264,06 1.628,44 271,06
D2 1.575,44 134,03 1.608,44 139,03 1.628,44 143,03
D3 1.575,44 96,15 1.608,44 101,15 1.628,44 104.15
E1 1.486,79 133,42 1.518,79 138,42 1.538,79 141.42
E2 1.486,79 54,47 1.518,79 56,47 1.538,79 56,47
E3 1.486,79 18,33 1.518,79 18,33 1.538,79 18,33
F 1.464.78 0,00 1.496,78 0,00 1.516,78 0,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.341,51 325,47 2.414,51 345,47 2.437,51 351,47
B1 2.106,38 294,04 2.163,38 311,04 2.181.38 316.04
B2 2.106,38 141,05 2.163,38 151,05 2.181,38 154,05
C1 1.841,05 239,50 1.890,05 254,50 1.905,05 258,50
C2 1.841,05 190,46 1.890,05 201,46 1.905,05 205,46
C3 1.841,05 135,92 1.890,05 145,92 1.905,05 148,92
D1 1.651,44 280,06 1.694,44 294,06 1.707,44 299,06
D2 1.651,44 150,03 1.694,44 159,03 1.707,44 162,03
D3 1.651,44 109,15 1.694,44 117,15 1.707,44 119,15
E1 1.561,79 146,42 1.603,79 153,42 1.616,79 155,42
E2 1.561,79 57,47 1.603,79 59,47 1.616,79 60,47
E3 1.561,79 19,33 1.603,79 20,33 1.616.79 20,33
F 1.539.78 0,00 1.581,78 0,00 1.594.78 0,00

Settore Abrasivi

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 01/07/2022

A1 78,00 34,00
B1 62,00 26,00
B2 56,00 24,00
C1 53,00 23,00
C2 50,00 21,00
C3 50,00 21,00
D1 48,00 20,00
D2 43,00 19,00
D3 43,00 19,00
E1 42,00 19,00
E2 38,00 16,00
E3 36,00 16,00
F 36,00 16,00

Settore Lubrificanti e GPL

A) Trattamento economico minimo (TEM)

Liv.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

Q1 79,00 48,00 57,00 106,00 32,00 322,00
Q2 69,00 43,00 50,00 94,00 28,00 284,00
A 64,00 40,00 46,00 87,00 26,00 263,00
B 59,00 36,00 43,00 80,00 24,00 242,00
C 53,00 34,00 38,00 72,00 22,00 219,00
D 50,00 31,00 36,00 68,00 20,00 205,00
E 45,00 26,00 32,00 60,00 18,00 181,00
F 40,00 24,00 28,00 54,00 16,00 162,00
G 39,00 24,00 27,00 52,00 16,00 158,00
H 38,00 23,00 26,00 50,00 15,00 152,00
I 34,00 21,00 24,00 44,00 14,00 137,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Liv.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Q1 3.041,00 3.120,00 3.168,00 3.225,00 3.331,00 3.363,00
Q2 2.763,00 2.832,00 2.875,00 2.925,00 3.019,00 3.047,00
A 2,646,00 2.710,00 2.750,00 2.796,00 2.883,00 2.909,00
B 2.453,00 2.512,00 2.548,00 2.591,00 2.671,00 2.695,00
C 2.234,00 2.287,00 2.321,00 2.359,00 2.431,00 2.453,00
D 2.095,00 2.145,00 2.176,00 2.212,00 2.280,00 2.300,00
E 1.945,00 1.990,00 2.016,00 2.048,00 2.108,00 2.126,00
F 1.815,00 1.855,00 1.879,00 1.907,00 1.961,00 1.977,00
G 1.779,00 1.818,00 1.842,00 1.869,00 1.921,00 1.937,00
H 1.675,00 1.713,00 1.736,00 1.762,00 1.812,00 1.827,00
I 1.540,00 1.574,00 1.595,00 1.619,00 1.663,00 1.677,00

Settori Lubrificanti e GPL

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Liv.

EDR

EDR

 

Previqente

da 01/07/2022

Q1 88,00 38,00
Q2 79,00 33,00
A 74,00 31,00
B 67,00 28,00
C 61,00 26,00
D 56,00 24,00
E 51,00 21,00
F 44,00 19,00
G 44,00 18,00
H 42,00 18,00
I 37,00 16,00

Per quanto riguarda il tema della malattia, il trattamento economico ricomincerà ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21.
Sulla Formazione è previsto l’aumento a 2,5 giornate su progetti formativi collettivi. Rilevante la novità in tema di politiche attive del lavoro con la certificazione delle competenze in seno alla bilateralità, in modo da creare un vero e proprio ambito di incontro tra domanda e offerta per le esigenze del settore. Utile strumento nei momenti di ristrutturazione aziendale, ma anche nello sviluppo e crescita delle imprese.

E’ stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore chimico farmaceutico tra le rappresentanze sindacali e quelle aziendali di Federchimica e Farmindustria.

 

Il contratto avrà una vigenza triennale 1° luglio 2022 - 30 giugno 2025  e prevede, relativamente ai 36 mesi di vigenza contrattuale, un aumento del Trattamento Economico Minimo pari a 204 euro per la categoria D1 suddiviso in 5 tranche:
- 1/7/2022: euro 50
- 1/1/2023: euro 30

- 1/7/2023: euro 36
- 1/7/2024: euro 68
- 1/6/2025: euro 20
Pertanto, è stato concordato l’annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 prevista dal CCNL in scadenza e, a partire dal mese di luglio 2022, un aumento complessivo nel triennio del TEM pari a 204 euro, comprensivo dello spostamento su tale voce economica di 32 euro già riconosciuti a titolo di EDR.
In merito all’annullamento della tranche del TEM di giugno, qualora la stessa fosse già stata riconosciuta o conteggiata nel cedolino da erogare per la retribuzione del mese in corso, l’impresa provvederà agli opportuni conguagli nel mese di luglio, dandone adeguata comunicazione ai lavoratori.

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 52,00 22.00 31,00 14,00 39,00 15,00 71,00 30,00 22.00 9,00 215,00 90,00
A2 52,00 14,00 31,00 8,00 39,00 9,00 71,00 18,00 22,00 5.00 215,00 54,00
A3 52,00 12,00 31.00 7,00 39,00 8,00 71,00 17,00 22,00 4.00 215,00 48.00
B1 48,00 14,00 30,00 6,00 36,00 9,00 66,00 16,00 20,00 5,00 200,00 50,00
B2 48,00 10,00 30,00 5,00 36,00 6,00 66.00 11,00 20,00 4,00 200,00 36,00
C1 41,00 14,00 24,00 8,00 29.00 11,00 53.00 20,00 16,00 6,00 163,00 59,00
C2 41.00 10,00 24,00 6.00 29.00 8,00 53,00 16.00 16,00 5,00 163,00 45,00
D1 39,00 11,00 22,00 8,00 27,00 9,00 51,00 17,00 15,00 5,00 154.00 50,00
D2 39,00 9,00 22,00 7,00 27,00 7,00 51,00 13,00 15,00 4,00 154,00 40,00
D3 39,00 6,00 22,00 6,00 27,00 6,00 51,00 10,00 15,00 3,00 154,00 31.00
E1 34,00 9,00 21,00 5,00 25,00 6,00 46,00 11,00 14,00 3,00 140,00 34,00
E2 34,00 4,00 21,00 3,00 25,00 3,00 46,00 5,00 14,00 2,00 140,00 17,00
E3 34,00 3,00 21,00 1,00 25,00 2,00 46,00 2,00 14,00 1,00 140,00 9,00
E4 34,00 2,00 21,00 1,00 25,00 1,00 46,00 1,00 14,00 0,00 140,00 5,00
F 34,00 0,00 21,00 0,00 25,00 0,00 45,00 0,00 14,00 0,00 139,00 0,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.303,52 456,96 2.355,52 478,96 2.386.52 492,96
A2 2.303,52 257,07 2.355,52 271,07 2.386,52 279,07
A3 2.303,52 202,70 2.355,52 214,70 2.386,52 221,70
81 2.124,22 257,76 2.172,22 271,76 2.202.22 277,76
82 2.124,22 178.39 2.172,22 188.39 2.202.22 193,39
C1 1.906,25 269,40 1.947.25 283,40 1.971,25 291,40
C2 1.906,25 197,61 1.947,25 207,61 1.971,25 213,61
D1 1.761,03 271,23 1.800,03 282,23 1.822,03 290,23
D2 1.761,03 184,74 1.800,03 193,74 1.822,03 200,74
D3 1.761,03 138,73 1.800,03 144,73 1.822.03 150,73
E1 1.591,87 217,41 1.625,87 226,41 1.646.87 231,41
E2 1.591,87 136,27 1.625,87 140,27 1.646.87 143,27
E3 1.591,87 80,42 1.625,87 83.42 1.646.87 84,42
E4 1.591,87 38.17 1.625,87 40,17 1.646.87 41,17
F 1.558,46 0,00 1.592,46 0,00 1.613.46 0,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.425,52 507,96 2.496.52 537,96 2.518,52 546,96
A2 2.425,52 288,07 2.496,52 306,07 2.518,52 311,07
A3 2.425,52 229,70 2.496,52 246,70 2.518,52 250,70
81 2.238,22 286,76 2.304,22 302,76 2.324,22 307,76
82 2.238.22 199,39 2.304,22 210,39 2.324,22 214,39
C1 2.000,25 302,40 2.053,25 322,40 2.069.25 328,40
C2 2.000,25 221,61 2.053.25 237,61 2.069,25 242,61
D1 1.849,03 299,23 1.900,03 316,23 1.915,03 321,23
D2 1.849,03 207,74 1.900,03 220,74 1.915,03 224,74
D3 1.849,03 156.73 1.900,03 166,73 1.915.03 169,73
E1 1.671,87 237,41 1.717,87 248,41 1.731,87 251,41
E2 1.671,87 146,27 1.717,87 151,27 1.731,87 153,27
E3 1.671,87 86.42 1.717.87 88,42 1.731.87 89,42
E4 1.671.87 42.17 1.717,87 43,17 1.731,87 43,17
F 1.638,46 0,00 1.683,46 0,00 1.697,46 0,00

 

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Importi mensili dell'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 01/07/2022

A1 81,00 34,00
A2 73,00 31,00
A3 69,00 28,00
B1 67,00 27,00
B2 63,00 26,00
C1 60,00 25,00
C2 56,00 23,00
D1 55,00 23,00
D2 51,00 20,00
D3 49,00 20,00
E1 47,00 19,00
E2 42,00 18,00
E3 40,00 16,00
E4 39,00 16,00
F 37,00 15,00

Settore Fibre

Incrementi In Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 54,00 20,00 31,00 13,00 38,00 14,00 70,00 28,00 21,00 8,00 214,00 83,00
A2 54,00 9,00 31,00 6.00 38,00 5,00 70,00 12,00 21,00 4,00 214,00 36,00
A3 54,00 5,00 31,00 5,00 38,00 4,00 70,00 8,00 21,00 2,00 214,00 24,00
B1 47,00 12,00 28,00 7,00 33,00 8,00 61,00 16,00 19,00 5,00 188,00 48,00
B2 47,00 4,00 28,00 3,00 33,00 3,00 61,00 6,00 19,00 2,00 188,00 18,00
C1 41,00 10,00 24,00 6,00 29,00 6,00 52,00 14,00 16,00 4,00 162,00 40,00
C2 41,00 8,00 24,00 5,00 29,00 5,00 52,00 11,00 16,00 3,00 162,00 32,00
D1 36,00 12,00 21,00 8,00 26,00 8,00 46,00 16,00 14,00 5,00 143,00 49,00
D2 36,00 6,00 21,00 4,00 26,00 4,00 46,00 9,00 14,00 3,00 143,00 26,00
D3 36.00 5,00 21,00 3,00 26,00 3,00 46,00 9,00 14,00 3,00 143,00 23,00
E1 35,00 6,00 20,00 4,00 23,00 5,00 45,00 10,00 14,00 3,00 137,00 28,00
E2 35,00 1,00 20,00 0,00 23,00 1,00 45,00 2,00 14,00 1,00 137,00 5,00
E3 35,00 0,00 20,00 0,00 23,00 1,00 45,00 1,00 14,00 0,00 137,00 2,00
E4 35,00 0,00 20,00 0,00 23,00 1,00 45,00 0,00 14,00 0,00 137,00 1,00
F 35,00 0,00 20,00 0,00 22,00 0,00 44,00 0,00 14,00 0,00 135,00 0,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.292,52 428,96 2.346,52 448,96 2.377,52 461,96
A2 2.292,52 206,07 2.346,52 215,07 2.377,52 221,07
A3 2.292,52 138,70 2.346,52 143,70 2.377,52 148,70
B1 2.084,22 253,76 2.131,22 265,76 2.159,22 272,76
B2 2.084,22 132,39 2.131,22 136,39 2.159.22 139,39
C1 1.898,25 220,40 1.939,25 230,40 1.963,25 236,40
C2 1.898,25 158,61 1.939.25 166,61 1.963,25 171,61
D1 1.726,03 265,23 1.762,03 277,23 1.783,03 285,23
D2 1.726,03 144,74 1.762,03 150,74 1.783,03 154,74
D3 1.726,03 106,73 1.762,03 111,73 1.783,03 114,73
E1 1.573,87 200,41 1.608,87 206,41 1.628,87 210,41
E2 1.573,87 97,27 1.608,87 98,27 1.628,87 98,27
E3 1.573,87 57,42 1.608,87 57,42 1.628,87 57,42
E4 1.573,87 24,17 1.608,87 24,17 1.628,87 24,17
F 1.538,46 0,00 1.573,46 0,00 1.593,46 0,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.415,52 475,96 2.485,52 503,96 2.506,52 511,96
A2 2.415,52 226,07 2.485,52 238,07 2.506,52 242,07
A3 2.415,52 152,70 2.485,52 160,70 2.506,52 162,70
B1 2.192,22 280,76 2.253,22 296,76 2.272,22 301,76
B2 2.192,22 142,39 2.253,22 148,39 2.272,22 150,39
C1 1.992,25 242,40 2.044,25 256,40 2.060,25 260,40
C2 1.992,25 176,61 2.044,25 187,61 2.060,25 190,61
D1 1.809,03 293,23 1.855,03 309,23 1.869,03 314,23
D2 1.809,03 158,74 1.855,03 167,74 1.869,03 170,74
D3 1.809,03 117,73 1.855,03 126,73 1.869,03 129,73
E1 1.651,87 215,41 1.696,87 225,41 1.710,87 228,41
E2 1.651,87 99,27 1.696,87 101,27 1.710,87 102,27
E3 1.651,87 58,42 1.696.87 59,42 1.710,87 59,42
E4 1.651,87 25,17 1.696,87 25,17 1.710,87 25,17
F 1.615.46 0,00 1.659.46 0,00 1.673,46 0,00

Settore Fibre

Importi mensili dell'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 1/7/2022

A1 81,00 33,00
A2 67,00 26,00
A3 64,00 26,00
B1 64,00 26,00
B2 55,00 22,00
01 55,00 22,00
02 53,00 21,00
D1 52,00 21,00
D2 46,00 19,00
D3 45,00 19,00
E1 45,00 19,00
E2 39,00 16,00
E3 37,00 14,00
E4 37,00 14,00
F 37,00 14,00

Settore Abrasivi

Incrementi In Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

 

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 56.00 14,00 33,00 9,00 40,00 12,00 73,00 20,00 23,00 6,00 225,00 61,00
B1 44,00 12,00 27,00 7,00 31,00 9,00 57,00 17,00 18,00 5,00 177,00 50,00
B2 44,00 7,00 27,00 4.00 31,00 6,00 57,00 10,00 18,00 3,00 177,00 30,00
C1 38,00 10,00 23,00 6,00 26,00 9,00 49,00 15,00 15,00 4,00 151,00 44,00
C2 38,00 8,00 23,00 5,00 26,00 8,00 49,00 11,00 15,00 4,00 151,00 36,00
C3 38.00 7,00 23,00 4,00 26,00 7,00 49,00 10,00 15,00 3.00 151,00 31,00
D1 33,00 11,00 20,00 7,00 23,00 9,00 43,00 14,00 13,00 5,00 132,00 46,00
D2 33,00 5,00 20,00 4,00 23,00 7,00 43,00 9,00 13,00 3,00 132,00 28,00
D3 33,00 5,00 20,00 3.00 23,00 5,00 43.00 8,00 13,00 2,00 132,00 23,00
E1 32,00 5,00 20,00 3,00 23,00 5,00 42,00 7,00 13,00 2,00 130,00 22,00
E2 32,00 2,00 20,00 0,00 23,00 1,00 42,00 2,00 13,00 1,00 130,00 6,00
E3 32,00 0,00 20,00 0,00 23,00 1,00 42,00 1,00 13,00 0,00 130.00 2,00
F 32,00 0,00 20,00 0,00 23,00 0.00 42,00 0,00 13,00 0.00 130,00 0,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.212,51 290,47 2.268,51 304,47 2.301,51 313,47
B1 2.004,38 266,04 2.048,38 278.04 2.075,38 285,04
B2 2.004,38 124,05 2.048,38 131,05 2.075,38 135,05
C1 1.754,05 214,50 1.792,05 224,50 1.815,05 230,50
C2 1.754,05 169,46 1.792,05 177,46 1.815,05 182,46
C3 1.754,05 117,92 1.792,05 124,92 1.815,05 128,92
D1 1.575,44 253,06 1.608,44 264,06 1.628,44 271,06
D2 1.575,44 134,03 1.608,44 139,03 1.628,44 143,03
D3 1.575,44 96,15 1.608,44 101,15 1.628,44 104.15
E1 1.486,79 133,42 1.518,79 138,42 1.538,79 141.42
E2 1.486,79 54,47 1.518,79 56,47 1.538,79 56,47
E3 1.486,79 18,33 1.518,79 18,33 1.538,79 18,33
F 1.464.78 0,00 1.496,78 0,00 1.516,78 0,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.341,51 325,47 2.414,51 345,47 2.437,51 351,47
B1 2.106,38 294,04 2.163,38 311,04 2.181.38 316.04
B2 2.106,38 141,05 2.163,38 151,05 2.181,38 154,05
C1 1.841,05 239,50 1.890,05 254,50 1.905,05 258,50
C2 1.841,05 190,46 1.890,05 201,46 1.905,05 205,46
C3 1.841,05 135,92 1.890,05 145,92 1.905,05 148,92
D1 1.651,44 280,06 1.694,44 294,06 1.707,44 299,06
D2 1.651,44 150,03 1.694,44 159,03 1.707,44 162,03
D3 1.651,44 109,15 1.694,44 117,15 1.707,44 119,15
E1 1.561,79 146,42 1.603,79 153,42 1.616,79 155,42
E2 1.561,79 57,47 1.603,79 59,47 1.616,79 60,47
E3 1.561,79 19,33 1.603,79 20,33 1.616.79 20,33
F 1.539.78 0,00 1.581,78 0,00 1.594.78 0,00

Settore Abrasivi

Importi mensili dell'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 01/07/2022

A1 78,00 34,00
B1 62,00 26,00
B2 56,00 24,00
C1 53,00 23,00
C2 50,00 21,00
C3 50,00 21,00
D1 48,00 20,00
D2 43,00 19,00
D3 43,00 19,00
E1 42,00 19,00
E2 38,00 16,00
E3 36,00 16,00
F 36,00 16,00

Settore Lubrificanti e GPL

A) Trattamento economico minimo (TEM)

Liv.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

Q1 79,00 48,00 57,00 106,00 32,00 322,00
Q2 69,00 43,00 50,00 94,00 28,00 284,00
A 64,00 40,00 46,00 87,00 26,00 263,00
B 59,00 36,00 43,00 80,00 24,00 242,00
C 53,00 34,00 38,00 72,00 22,00 219,00
D 50,00 31,00 36,00 68,00 20,00 205,00
E 45,00 26,00 32,00 60,00 18,00 181,00
F 40,00 24,00 28,00 54,00 16,00 162,00
G 39,00 24,00 27,00 52,00 16,00 158,00
H 38,00 23,00 26,00 50,00 15,00 152,00
I 34,00 21,00 24,00 44,00 14,00 137,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Liv.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Q1 3.041,00 3.120,00 3.168,00 3.225,00 3.331,00 3.363,00
Q2 2.763,00 2.832,00 2.875,00 2.925,00 3.019,00 3.047,00
A 2,646,00 2.710,00 2.750,00 2.796,00 2.883,00 2.909,00
B 2.453,00 2.512,00 2.548,00 2.591,00 2.671,00 2.695,00
C 2.234,00 2.287,00 2.321,00 2.359,00 2.431,00 2.453,00
D 2.095,00 2.145,00 2.176,00 2.212,00 2.280,00 2.300,00
E 1.945,00 1.990,00 2.016,00 2.048,00 2.108,00 2.126,00
F 1.815,00 1.855,00 1.879,00 1.907,00 1.961,00 1.977,00
G 1.779,00 1.818,00 1.842,00 1.869,00 1.921,00 1.937,00
H 1.675,00 1.713,00 1.736,00 1.762,00 1.812,00 1.827,00
I 1.540,00 1.574,00 1.595,00 1.619,00 1.663,00 1.677,00

Settori Lubrificanti e GPL

Importi mensili dell'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Liv.

EDR

EDR

 

Previqente

da 01/07/2022

Q1 88,00 38,00
Q2 79,00 33,00
A 74,00 31,00
B 67,00 28,00
C 61,00 26,00
D 56,00 24,00
E 51,00 21,00
F 44,00 19,00
G 44,00 18,00
H 42,00 18,00
I 37,00 16,00

Per quanto riguarda il tema della malattia, il trattamento economico ricomincerà ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21.
Sulla Formazione è previsto l'aumento a 2,5 giornate su progetti formativi collettivi. Rilevante la novità in tema di politiche attive del lavoro con la certificazione delle competenze in seno alla bilateralità, in modo da creare un vero e proprio ambito di incontro tra domanda e offerta per le esigenze del settore. Utile strumento nei momenti di ristrutturazione aziendale, ma anche nello sviluppo e crescita delle imprese.

Agricoli, retribuzioni medie giornaliere 2022

Il Ministero del lavoro determine le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2022.

Per il 2022, le retribuzioni medie giornaliere, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2022, per ciascuna fascia di reddito agrario, è determinato nella misura di € 60,26.
Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2022, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, per la categoria dei salariati fissi.
Nel caso in cui siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata (DM 17 giugno 2022, n. 373)

Il Ministero del lavoro determine le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2022.

Per il 2022, le retribuzioni medie giornaliere, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2022, per ciascuna fascia di reddito agrario, è determinato nella misura di € 60,26.
Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2022, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, per la categoria dei salariati fissi.
Nel caso in cui siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata (DM 17 giugno 2022, n. 373)

Nulla la notifica dell’accertamento presso un luogo diverso dal domicilio fiscale del destinatario

La notifica al familiare, diverso dal destinatario dell’accertamento, presso domicilio eletto per l’attività d’impresa individuale diverso dalla residenza anagrafica comporta la nullità della notifica per vizio (Corte di cassazione – ordinanza 13 giugno 2022, n. 18979).

Ai sensi dell’art. 60, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973, salvo il caso di consegna in mani proprie, la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.

Tanto premesso, a norma dell’art. 58, del cit. decreto, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte ed inoltre che in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo, mentre l’art. 60 prevede che è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano e che in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La norma in commento non precisa particolari requisiti formali per tale elezione di domicilio e a riguardo, in giurisprudenza è consolidato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida. Una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi e urterebbe contro il consolidato indirizzo della Corte di cassazione secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario.

La notifica al familiare, diverso dal destinatario dell’accertamento, presso domicilio eletto per l’attività d’impresa individuale diverso dalla residenza anagrafica comporta la nullità della notifica per vizio (Corte di cassazione - ordinanza 13 giugno 2022, n. 18979).

Ai sensi dell’art. 60, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973, salvo il caso di consegna in mani proprie, la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.

Tanto premesso, a norma dell'art. 58, del cit. decreto, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte ed inoltre che in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo, mentre l’art. 60 prevede che è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano e che in tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La norma in commento non precisa particolari requisiti formali per tale elezione di domicilio e a riguardo, in giurisprudenza è consolidato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida. Una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi e urterebbe contro il consolidato indirizzo della Corte di cassazione secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell'ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario.