Gli immobili della società semplice sono esclusi dall’agevolazione prima casa

L’agevolazione prima casa è esclusa per i soci della società semplice che utilizzano come abitazione principale l’immobile della società (Corte di Cassazione – ordinanza 08 giugno 2022, n. 18554).

A riguardo, giova subito rammentare che i giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che i destinatari dell’agevolazione prima casa sono le persone fisiche e non le persone giuridiche e non è prevista alcuna applicazione analogica dell’agevolazione in commento.

Infatti, la società, sia pure semplice, costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono.

Nella fattispecie in commento, la società semplice è proprietaria di una tettoia e di un’abitazione e pertanto, gli immobili sono alla stessa intestati e dall’atto costitutivo emerge che l’acquisto di immobili è una delle finalità della società e che per raggiungere tale scopo, essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.

I soci sono titolari solo di una quota ideale, e non sono titolari diritti reali sull’immobile della società utilizzato come abitazione principale; in tal caso, è irrilevante che i soci abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare.

Ai fini dell’esclusione dell’agevolazione prima casa è determinante la circostanza che la società semplice, è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma.

L’agevolazione prima casa è esclusa per i soci della società semplice che utilizzano come abitazione principale l’immobile della società (Corte di Cassazione - ordinanza 08 giugno 2022, n. 18554).

A riguardo, giova subito rammentare che i giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che i destinatari dell’agevolazione prima casa sono le persone fisiche e non le persone giuridiche e non è prevista alcuna applicazione analogica dell’agevolazione in commento.

Infatti, la società, sia pure semplice, costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono.

Nella fattispecie in commento, la società semplice è proprietaria di una tettoia e di un’abitazione e pertanto, gli immobili sono alla stessa intestati e dall’atto costitutivo emerge che l’acquisto di immobili è una delle finalità della società e che per raggiungere tale scopo, essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.

I soci sono titolari solo di una quota ideale, e non sono titolari diritti reali sull’immobile della società utilizzato come abitazione principale; in tal caso, è irrilevante che i soci abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare.

Ai fini dell’esclusione dell’agevolazione prima casa è determinante la circostanza che la società semplice, è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma.

Adeguamento dei minimi retributivi per il CCNL Metalmeccanica – Industria

Firmato l’accordo di adeguamento dei minimi retributivi, in base alla dinamica consuntivata dell’Ipca, dei dipendenti del CCNLL Metalmeccanica – Industria

Le parti si sono incontrati per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’Ipca al netto degli energetici importati.

Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021 (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
B3 18,94
A1 19,40

Pertanto, restano confermati i seguenti minimi retributivi

 

Livello

Minimo dall’1/6/2022

A1 2.457,72
B3 2.400,22
B2 2.149,95
B1 2.003,99
C3 1.869,64
C2 1.745,75
C1 1.709,60
D2 1.673,45
D1 1.509,07

Sulla base dei valori dell’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Misura dell’indennità

Dall’1/6/2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:

 

Compenso giornaliero

Compenso giornaliero

Compenso giornaliero

Compenso settimanale

Compenso settimanale

Compenso settimanale

Livello

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
Superiore al B1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

Firmato l’accordo di adeguamento dei minimi retributivi, in base alla dinamica consuntivata dell’Ipca, dei dipendenti del CCNLL Metalmeccanica - Industria

Le parti si sono incontrati per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’Ipca al netto degli energetici importati.

Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021 (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
B3 18,94
A1 19,40

Pertanto, restano confermati i seguenti minimi retributivi

 

Livello

Minimo dall’1/6/2022

A1 2.457,72
B3 2.400,22
B2 2.149,95
B1 2.003,99
C3 1.869,64
C2 1.745,75
C1 1.709,60
D2 1.673,45
D1 1.509,07

Sulla base dei valori dell’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Misura dell’indennità

Dall’1/6/2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:

 

Compenso giornaliero

Compenso giornaliero

Compenso giornaliero

Compenso settimanale

Compenso settimanale

Compenso settimanale

Livello

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
Superiore al B1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

Esonero contributivo per aziende dei settori turismo e stabilimenti balneari

Vista l’autorizzazione UE del 7 giugno 2022, le aziende dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono accedere all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, e per le conversioni a tempo indeterminato dei predetti contratti, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. L’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione (Circolare 10 giugno 2022, n. 67).

Il Decreto Sostegni-ter (art. 4, co. 2, D.L. n. 4/2022) ha stabilito per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione.
L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Considerata l’applicazione selettiva ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, che è stata rilasciata il 7 giugno 2022 (decisione C(2022) 3835 final).

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro privati rientranti nei settori del turismo (strutture ricettive, bar, gelaterie, pubblici esercizi e ambulanti per la somministrazione di alimenti e bevande) e degli stabilimenti termali, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
Il beneficio non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, e per la conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della medesima finestra temporale (1/1-31/3/2022).
L’agevolazione può essere riconosciuta anche:
– in caso di rapporto a tempo parziale (in tal caso però la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro);
– ai rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
– per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.

Devono ritenersi escluse, invece, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche nell’ipotesi in cui prevedano la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità.

MISURA DEL BENEFICIO

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di 3 mensilità o fino a 6 mensilità in caso di conversione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. A tal fine sono esclusi:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
– il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, è prevista inoltre la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, lo stesso ha una durata pari al decorso del rapporto e, comunque, sino ad un massimo di 3 mesi. Nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per l’assunzione a termine, e il rapporto sia convertito a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori 6 mesi a partire dalla data di conversione.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DEL BENEFICIO

L’esonero contributivo è riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
– assenza, presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, ovvero che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato, determina la perdita della parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
In caso di somministrazione, i benefici economici sono trasferiti all’utilizzatore.

L’esonero non spetta qualora l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

COMPATIBILITÀ

L’esonero è concesso nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, e in particolare delle seguenti condizioni:
– importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– impresa che non fosse già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ad eccezione di Micro e P.M.I. purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione);
– sia concesso entro il 30 giugno 2022.

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ACCESSO AL BENEFICIO

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, il datore di lavoro deve inoltrare la domanda all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Istituto, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L’invio delle domande di ammissione è consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare nella domanda è quella rapportata al tempo pieno, in quanto sono le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.
In caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato.
Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Vista l’autorizzazione UE del 7 giugno 2022, le aziende dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono accedere all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, e per le conversioni a tempo indeterminato dei predetti contratti, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. L’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione (Circolare 10 giugno 2022, n. 67).

Il Decreto Sostegni-ter (art. 4, co. 2, D.L. n. 4/2022) ha stabilito per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione.
L’esonero, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Considerata l’applicazione selettiva ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, che è stata rilasciata il 7 giugno 2022 (decisione C(2022) 3835 final).

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro privati rientranti nei settori del turismo (strutture ricettive, bar, gelaterie, pubblici esercizi e ambulanti per la somministrazione di alimenti e bevande) e degli stabilimenti termali, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
Il beneficio non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, e per la conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della medesima finestra temporale (1/1-31/3/2022).
L’agevolazione può essere riconosciuta anche:
- in caso di rapporto a tempo parziale (in tal caso però la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro);
- ai rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.

Devono ritenersi escluse, invece, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche nell’ipotesi in cui prevedano la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità.

MISURA DEL BENEFICIO

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di 3 mensilità o fino a 6 mensilità in caso di conversione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. A tal fine sono esclusi:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, è prevista inoltre la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, lo stesso ha una durata pari al decorso del rapporto e, comunque, sino ad un massimo di 3 mesi. Nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per l’assunzione a termine, e il rapporto sia convertito a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori 6 mesi a partire dalla data di conversione.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DEL BENEFICIO

L’esonero contributivo è riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
- assenza, presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, ovvero che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato, determina la perdita della parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
In caso di somministrazione, i benefici economici sono trasferiti all’utilizzatore.

L’esonero non spetta qualora l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

COMPATIBILITÀ

L’esonero è concesso nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, e in particolare delle seguenti condizioni:
- importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- impresa che non fosse già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ad eccezione di Micro e P.M.I. purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione);
- sia concesso entro il 30 giugno 2022.

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ACCESSO AL BENEFICIO

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, il datore di lavoro deve inoltrare la domanda all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "TUR44", disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Istituto, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".
L’invio delle domande di ammissione è consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare nella domanda è quella rapportata al tempo pieno, in quanto sono le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.
In caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato.
Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero

In arrivo le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (LEGGE 17 maggio 2022, n. 61)

La legge in oggetto è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
Le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui sopra.
All’attuazione dl quanto previsto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si intendono per prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, di cui all’allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.
I prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta, invece, sono i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.
Le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.
I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all’interno dell’area destinata al mercato. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.
Le regioni e gli enti, locali, d’intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all’interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
Chiunque utilizza le definizioni sopra indicate in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi in assenza dei requisiti, nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

In arrivo le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (LEGGE 17 maggio 2022, n. 61)

La legge in oggetto è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
Le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui sopra.
All'attuazione dl quanto previsto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si intendono per prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.
I prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta, invece, sono i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.
Le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.
I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.
Le regioni e gli enti, locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
Chiunque utilizza le definizioni sopra indicate in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi in assenza dei requisiti, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

CCNL EDITORIA E GRAFICA INDUSTRIA: seconda tranche dell’una tantum

Assografici, con circolare dell’8/6/2022, ricorda alle Aziende Grafiche Editoriali associate, che con la paga di giugno 2022, va corrisposta la seconda tranche dell’una tantum

ASSOGRAFICI, una delle parti datoriali firmatarie con le OO.SS. SLC-CGIL / FISASCAT-CISL / UILTUCS del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, ricorda alle aziende associate che, con la retribuzione del mese di giugno, è prevista l’erogazione della seconda tranche di una tantum pari ad € 100,00 lordi.
“Come indicato dalla disposizione contrattuale, l’erogazione dell’una tantum è prevista per i lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2021, è commisurata al periodo di servizio prestato dall’ultima scadenza al 31/12/2020, con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di aspettativa, assenza facoltativa e CIG-FIS e cassa integrazione in deroga a zero ore (non considerando la causale covid).”

Assografici, con circolare dell’8/6/2022, ricorda alle Aziende Grafiche Editoriali associate, che con la paga di giugno 2022, va corrisposta la seconda tranche dell’una tantum

ASSOGRAFICI, una delle parti datoriali firmatarie con le OO.SS. SLC-CGIL / FISASCAT-CISL / UILTUCS del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, ricorda alle aziende associate che, con la retribuzione del mese di giugno, è prevista l'erogazione della seconda tranche di una tantum pari ad € 100,00 lordi.
"Come indicato dalla disposizione contrattuale, l'erogazione dell'una tantum è prevista per i lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2021, è commisurata al periodo di servizio prestato dall'ultima scadenza al 31/12/2020, con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di aspettativa, assenza facoltativa e CIG-FIS e cassa integrazione in deroga a zero ore (non considerando la causale covid)."

INPS: nuovo serivizio on line fondo casalinghe

Relativamente al “Fondo casalinghe”, l’Inps fornise alcune indicazioni servizio telematico e le procedure per il pagamento online dei contributi.

Il servizio è disponibile sul sito internet Inps a percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione (Cittadino)”. Per l’accesso è richiesta l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di II livello, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Tale servizio consente al cittadino di presentare online la domanda di iscrizione al Fondo. L’utente è guidato a sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
A conclusione dell’operazione il servizio rende disponibile la stampa della ricevuta che contiene il riepilogo dei dati inseriti e il codice identificativo della domanda.
L’iscrizione ha effetto dalla conclusione con esito positivo delle operazioni previste dal servizio online.
Il servizio è disponibile anche per i Patronati. L’accesso è possibile attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.it al seguente percorso: “Prestazione e Servizi” > “Servizi” > “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione (Patronato)”.
Gli operatori di Patronato vi possono accedere secondo le consuete modalità, con la dichiarazione esplicita di essere in possesso della delega a operare.
Al termine della compilazione da parte del cittadino o del soggetto abilitato, la domanda è acquisita automaticamente dalla procedura; non si rende, di conseguenza, necessario alcun adempimento da parte degli operatori di Sede. La domanda è accolta automaticamente se non sono rilevate condizioni ostative all’iscrizione al Fondo. Il cittadino appena iscritto potrà iniziare a effettuare i versamenti dopo avere ricevuto il provvedimento di accoglimento della richiesta.
Nell’eventualità che non siano soddisfatti tutti i requisiti necessari all’accoglimento immediato, la domanda è posta in stato “Da verificare”, per permettere agli operatori di Sede di espletare gli ulteriori controlli. Al termine dell’istruttoria il richiedente riceverà la comunicazione dell’esito della verifica tramite lettera ordinaria, in caso di accoglimento, o raccomandata, in caso di reiezione.
Nel Portale dei Pagamenti, con accesso dalla home page del sito www.inps.it, è presente una sezione dedicata al Fondo Casalinghe e Casalinghi. Nel dettaglio, dal Portale è possibile:
– compilare e stampare gli avvisi di pagamento PagoPA;
– eseguire il pagamento dei contributi online utilizzando paga online PagoPA;
– visualizzare e stampare le ricevute di pagamenti effettuati tramite PagoPA.
Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno e con importo libero, anche se la soglia minima per l’accredito di un mese di contribuzione è di 25,82 euro. Per conoscere l’importo e il numero di contributi (in mesi) che l’INPS accrediterà ogni anno, quindi, è sufficiente dividere la cifra complessiva versata nell’anno di riferimento per 25,82 euro (Messaggio Inps 11 giugno 2022, n. 2378).

Relativamente al "Fondo casalinghe", l’Inps fornise alcune indicazioni servizio telematico e le procedure per il pagamento online dei contributi.

Il servizio è disponibile sul sito internet Inps a percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Servizi" > "Fondo previdenza casalinghe - Iscrizione (Cittadino)". Per l’accesso è richiesta l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di II livello, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Tale servizio consente al cittadino di presentare online la domanda di iscrizione al Fondo. L’utente è guidato a sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
A conclusione dell’operazione il servizio rende disponibile la stampa della ricevuta che contiene il riepilogo dei dati inseriti e il codice identificativo della domanda.
L’iscrizione ha effetto dalla conclusione con esito positivo delle operazioni previste dal servizio online.
Il servizio è disponibile anche per i Patronati. L’accesso è possibile attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.it al seguente percorso: "Prestazione e Servizi" > "Servizi" > "Fondo previdenza casalinghe - Iscrizione (Patronato)".
Gli operatori di Patronato vi possono accedere secondo le consuete modalità, con la dichiarazione esplicita di essere in possesso della delega a operare.
Al termine della compilazione da parte del cittadino o del soggetto abilitato, la domanda è acquisita automaticamente dalla procedura; non si rende, di conseguenza, necessario alcun adempimento da parte degli operatori di Sede. La domanda è accolta automaticamente se non sono rilevate condizioni ostative all’iscrizione al Fondo. Il cittadino appena iscritto potrà iniziare a effettuare i versamenti dopo avere ricevuto il provvedimento di accoglimento della richiesta.
Nell’eventualità che non siano soddisfatti tutti i requisiti necessari all’accoglimento immediato, la domanda è posta in stato "Da verificare", per permettere agli operatori di Sede di espletare gli ulteriori controlli. Al termine dell’istruttoria il richiedente riceverà la comunicazione dell’esito della verifica tramite lettera ordinaria, in caso di accoglimento, o raccomandata, in caso di reiezione.
Nel Portale dei Pagamenti, con accesso dalla home page del sito www.inps.it, è presente una sezione dedicata al Fondo Casalinghe e Casalinghi. Nel dettaglio, dal Portale è possibile:
- compilare e stampare gli avvisi di pagamento PagoPA;
- eseguire il pagamento dei contributi online utilizzando paga online PagoPA;
- visualizzare e stampare le ricevute di pagamenti effettuati tramite PagoPA.
Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno e con importo libero, anche se la soglia minima per l’accredito di un mese di contribuzione è di 25,82 euro. Per conoscere l’importo e il numero di contributi (in mesi) che l’INPS accrediterà ogni anno, quindi, è sufficiente dividere la cifra complessiva versata nell’anno di riferimento per 25,82 euro (Messaggio Inps 11 giugno 2022, n. 2378).

Bonus edilizi: nuove disposizioni attuative dal Fisco

A seguito delle modifiche introdotte dal “Sostegni-ter” convertito e dal decreto “Aiuti”, con il provvedimento 10 giugno 2022, n. 202205, l’Agenzia delle entrate, ha apportato modifiche al provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022, recante disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti, possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la Comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati;
c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.

Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.
La comunicazione delle cessioni avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all’accettazione della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del Decreto, le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia delle entrate ai sensi del punto 4 dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto e all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono nulli.”

 

A seguito delle modifiche introdotte dal "Sostegni-ter" convertito e dal decreto "Aiuti", con il provvedimento 10 giugno 2022, n. 202205, l’Agenzia delle entrate, ha apportato modifiche al provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022, recante disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti, possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la Comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati;
c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.

Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.
La comunicazione delle cessioni avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all’accettazione della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del Decreto, le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia delle entrate ai sensi del punto 4 dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del Decreto e all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono nulli."

 

Adeguamento dei minimi retributivi per la Metalmeccanica – Confapi

Sorroscitto, l’accordo in attuazione di quanto previsto dall’Ipotesi di Accordo rinnovo del CCNL 26 maggio 2021 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità per i lavoratori della Metalmeccanica Piccola Industria

Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata relativa all’anno 2021, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 7 giugno u.s. pari allo 0,8%, hanno definito l’adeguamento del valore dei minimi in vigore al 31 maggio 2022 come da tabella riportata:

Livelli

Valore riferito all’IPCA

1 € 10,87
2 € 12,00
3 € 13,31
4 € 13,89
5 € 14,88
6 € 15,95
7 € 17,12
8 € 18,61
8Q € 18,61
9 € 20,70
9Q € 20,70

 Tenuto conto di quanto previsto dall’Ipotesi di Accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, e verificato che la rilevazione dell’IPCA non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022 dal richiamato accordo, i minimi da riconoscere sono quelli riportati nella tabella seguente:

Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2022

Livello

Aumenti dal 1/6/2022

Minimi CCNL dal 1/6/2022

1 16,79 1.375,00
2 18,55 1.518,55
3 20,58 1.684,87
4 21,47 1.757,91
5 23,00 1.883,07
6 24,66 2.018,99
7 26,46 2.166,05
8 28,77 2.355,54
8Q 28,77 2.355,54
9 32,00 2.619,60
9Q 32,00 2.619,60

Trasferte e Reperibilità
Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata 2021 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” cosi come fornita dall’ISTAT e pari allo 0,8%, hanno altresì proceduto all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2022.

Pertanto, a far data dal 1° giugno 2022 le suddette indennità risultano le seguenti:

Indennità di trasferta

Dall1/6/2022

Trasferta intera € 44,47
Quota pasto meridiano o serale € 11,97
Quota pernottamento € 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022

 

16 h (gg lavorato)

24 h (gg libero)

24 h(festive)

6 gg

6gg con festivo

6 gg con festivo e gg libero

Superiore al 5° livello € 6,84 € 11,24 € 11,83 € 45,42 € 46,02 € 50,42
4° e 5° livello € 5,95 € 9,33 € 10,01 € 39,06 € 39,74 € 43,13
1°, 2°, 3° livello € 4,99 € 7,51 € 8,11 € 32,48 € 33,09 € 35,60

Sorroscitto, l’accordo in attuazione di quanto previsto dall’Ipotesi di Accordo rinnovo del CCNL 26 maggio 2021 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità per i lavoratori della Metalmeccanica Piccola Industria

Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata relativa all'anno 2021, misurata con "l'IPCA al netto degli energetici importati", così come comunicata dall'ISTAT il 7 giugno u.s. pari allo 0,8%, hanno definito l'adeguamento del valore dei minimi in vigore al 31 maggio 2022 come da tabella riportata:

Livelli

Valore riferito all'IPCA

1 € 10,87
2 € 12,00
3 € 13,31
4 € 13,89
5 € 14,88
6 € 15,95
7 € 17,12
8 € 18,61
8Q € 18,61
9 € 20,70
9Q € 20,70

 Tenuto conto di quanto previsto dall'Ipotesi di Accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, e verificato che la rilevazione dell'IPCA non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022 dal richiamato accordo, i minimi da riconoscere sono quelli riportati nella tabella seguente:

Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2022

Livello

Aumenti dal 1/6/2022

Minimi CCNL dal 1/6/2022

1 16,79 1.375,00
2 18,55 1.518,55
3 20,58 1.684,87
4 21,47 1.757,91
5 23,00 1.883,07
6 24,66 2.018,99
7 26,46 2.166,05
8 28,77 2.355,54
8Q 28,77 2.355,54
9 32,00 2.619,60
9Q 32,00 2.619,60

Trasferte e Reperibilità
Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata 2021 misurata con "l'IPCA al netto degli energetici importati" cosi come fornita dall'ISTAT e pari allo 0,8%, hanno altresì proceduto all'adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell'indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2022.

Pertanto, a far data dal 1° giugno 2022 le suddette indennità risultano le seguenti:

Indennità di trasferta

Dall1/6/2022

Trasferta intera € 44,47
Quota pasto meridiano o serale € 11,97
Quota pernottamento € 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022

 

16 h (gg lavorato)

24 h (gg libero)

24 h(festive)

6 gg

6gg con festivo

6 gg con festivo e gg libero

Superiore al 5° livello € 6,84 € 11,24 € 11,83 € 45,42 € 46,02 € 50,42
4° e 5° livello € 5,95 € 9,33 € 10,01 € 39,06 € 39,74 € 43,13
1°, 2°, 3° livello € 4,99 € 7,51 € 8,11 € 32,48 € 33,09 € 35,60

IMPi : pronti i codici tributo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10 giugno 2022 n. 27/E ha reso noto i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all’art. 38, D.L. n. 124/2019, conv., con modif. dalla L. n. 157/2019.

L’art. 38, co. 1, D.L. n. 124/2019, conv., con modif. dalla L. n. 157/2019, prevede che a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille.

Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’IMPi a favore dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille e le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione svolte dai comuni cui spetta, il relativo gettito, sono istituiti i seguenti codici tributo:

– “3971” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – COMUNE”;

– “3972” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

– “3973” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

Resta fermo l’utilizzo del codice tributo già istituito con risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, per il versamento della quota riservata allo Stato:

– “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

– nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

– barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;

– barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;

– barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;

– nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;

– nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10 giugno 2022 n. 27/E ha reso noto i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all’art. 38, D.L. n. 124/2019, conv., con modif. dalla L. n. 157/2019.

L’art. 38, co. 1, D.L. n. 124/2019, conv., con modif. dalla L. n. 157/2019, prevede che a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille.

Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'IMPi a favore dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille e le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione svolte dai comuni cui spetta, il relativo gettito, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "3971" denominato "IMPi - Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – COMUNE";

- "3972" denominato "IMPi - Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

- "3973" denominato "IMPi - Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

Resta fermo l’utilizzo del codice tributo già istituito con risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, per il versamento della quota riservata allo Stato:

- "3970" denominato "IMPi - Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO".

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", riportando i seguenti dati:

- nel campo "codice ente/codice comune" indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

- barrare la casella "Ravv." se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;

- barrare la casella "Acc." se il pagamento si riferisce all’acconto;

- barrare la casella "Saldo" se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle "Acc." e "Saldo";

- nel campo "Numero immobili" indicare il numero degli immobili;

- nel campo "Anno di riferimento" indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato "AAAA". Nel caso in cui sia barrata la casella "Ravv." indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Autonomi e Gestione separata: calcolo dei contributi in sede di dichiarazione dei redditi

Con la Circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps fornisce istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del Modello “Redditi 2022-PF”, per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, che quest’anno è caratterizzato dall’ applicazione dell’esonero contributivo.

Artigiani e commercianti

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori) compilano la Sezione I (Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali) del Quadro RR del Modello Redditi PF-2022.
La stessa Sezione deve essere compilata anche dai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma.
La base imponibile su cui calcolare i contributi è determinata dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite pregresse scomputate.
Per i soci di società a responsabilità limitata, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Restano esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali (non in regime di trasparenza) senza prestazione di attività lavorativa, annoverati tra i redditi di capitale.
Il reddito d’impresa del titolare deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti. Nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle Gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3. Non devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Per i soggetti in “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, qualora sia applicato il regime contributivo agevolato, la base imponibile è determinata dalla somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.

Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma la base imponibile corrisponde al reddito dichiarato nei Righi da RC1 a RC3 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati in colonna 3, in presenza di codice “3” soci cooperative artigiani nella colonna 4.

ESONERO CONTRIBUTIVO ANNO 2021 (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020)

I soggetti tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale, che hanno richiesto e ottenuto l’esonero contributivo devono compilare come segue:
– a colonna 11: contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. L’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
– a colonna 12: contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
– a colonna 13: importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
– a colonna 14: totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo di contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori, deve essere indicato considerando gli importi effettivamente versati;
– a colonna 15: ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l’utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
– a colonna 23: importo del beneficio dell’esonero;
– a colonna 24: reddito eccedente il minimale fino al massimale.

I soggetti non tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale (affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo), che hanno richiesto e ottenuto l’esonero contributivo devono compilare come segue:
– a colonna 25: contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. L’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
– a colonna 26: contributo per le prestazioni di maternità;
– a colonna 27: totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale, compreso il contributo di maternità. Deve essere calcolato considerando gli importi effettivamente versati;
– a colonna 28: ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l’utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
– a colonna 37: importo del beneficio dell’esonero.
Tali contribuenti devono effettuare il versamento con modello F24 nel caso di residuo debito determinato dalla differenza tra l’importo dei contributi a debito calcolati sul reddito (RR2 col. 29) e l’importo riconosciuto a titolo di esonero (RR2 col. 37), al netto di eventuali versamenti già effettuati a titolo di acconto 2021.

Per i beneficiari dell’esonero contributivo, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, sono state automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. In presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, deve essere presentata all’Inps istanza di compensazione con la contribuzione da versare a scadenze successive.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

La sezione II (Contributi previdenziali dovuti da liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps) del Quadro RR deve essere compilata dai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo.
Non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd. contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad un’altra forma di previdenza assicurativa (come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci).
Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).

La base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” o in “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.
La somma algebrica dei redditi deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 2. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo (indicando il meno davanti).
In particolare, per i soggetti che producono redditi di lavoro autonomo professionale la sezione II del quadro RR deve essere compilata anche nei casi in cui:
– il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
– sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);
– sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato (così da non assoggettare a contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente sia il codice 1 (totale del reddito da lavoro autonomo) sia il codice 3 (redditi provenienti da denunce Uniemens il cui imponibile concorre alla formazione del massimale annuo);
– nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo.
Nel caso in cui il professionista abbia percepito nell’anno di imposta l’indennità di maternità, tale importo è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi).
Nel rigo RR6, colonna 2, devono essere indicati eventuali contributi relativi agli anni di imposta precedenti all’anno 2020, che sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione, utilizzando la delega di pagamento unica (modello F24), né a rimborso, ma che sono stati riconosciuti in autoconguaglio dall’INPS su richiesta dell’interessato mediante apposita istanza presentata direttamente alla propria Struttura territoriale di competenza tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale – Gestione separata (Liberi professionisti).

Per il calcolo dell’acconto anno di imposta 2022 si applica l’aliquota del 26,23% (IVS + maternità, Anf, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale + ISCRO).

Nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo. La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento. Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e 3 per calamità naturali. L’importo indicato nella colonna 18 non può superare l’importo del contributo dovuto indicato nella colonna 15.
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2021 devono inviare, se non ancora effettuata, tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale – Gestione separata liberi professionisti, la domanda di iscrizione quale libero professionista al fine della corretta implementazione della propria posizione contributiva.

ESONERO CONTRIBUTIVO ANNO 2021 (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020)

Anche i professionisti iscritti alla Gestione separata possono beneficiare dell’esonero contributivo per l’anno 2021.
Oggetto dell’esonero sono i versamenti in acconto dovuti per l’anno di imposta 2021, da versare entro il 20 agosto 2021 e il 30 novembre 2021.
Il Quadro RR sezione II è stato quindi implementato con il rigo RR9 nel quale il contribuente deve:
– in colonna 1, attestare di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020;
– in colonna 2, riportare l’importo del contributo concesso a titolo di esonero.
Tenuto conto che gli importi (acconti 2021) interessati dall’esonero sono stati calcolati sul reddito prodotto per l’anno di imposta 2020, mentre il contributo dovuto indicato in colonna 15 è calcolato sul reddito effettivamente prodotto per l’anno di imposta 2021, si possono verificare diverse ipotesi:
1) contributo dovuto (colonna 15) uguale a importo esonero (e assenza di versamento in acconto). Il contribuente non deve effettuare alcun versamento a saldo 2021;
2) contributo dovuto (colonna 15) maggiore dell’importo concesso in esonero (e assenza di versamento in acconto). Il contribuente deve versare come saldo 2021 la differenza tra contributo dovuto e l’importo dell’esonero concesso;
3) contributo dovuto minore dell’importo concesso a titolo di esonero. Il contribuente non deve effettuare alcun versamento. La contribuzione accreditata sarà pari al contributo dovuto;
4) contributo dovuto minore dell’importo concesso a titolo di esonero e il contribuente ha effettuato il pagamento del secondo acconto 2021 entro il 30 novembre. Il contribuente non deve effettuare alcun versamento a saldo 2021 e la somma in eccedenza può essere utilizzata in compensazione per il pagamento acconto 2022 o richiesta a rimborso.

Versamento dei contributi

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 – per chi si avvale della possibilità di rateazione – per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2021 e primo acconto per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre 2022 per il secondo acconto 2022.
In sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l’importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero contributivo.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 22 agosto 2022 (saldo 2021 e primo acconto 2022) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In caso contrario vengono applicate le sanzioni per ritardato versamento. A tal fine, la somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata tramite la funzione di calcolo della codeline presente sul sito www.inps.it.

RATEIZZAZIONE

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022.
Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2021 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2022.
Sull’importo da pagare ad ogni scadenza sono dovuti gli interessi, che devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Vanno esposti separatamente dai contributi.
Nell’importo da rateizzare è inclusa anche la maggiorazione dello 0,40% nel caso di versamento della prima rata effettuato dal 1° luglio 2022 al 30 luglio 2022.

Con la Circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps fornisce istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del Modello "Redditi 2022-PF", per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, che quest’anno è caratterizzato dall’ applicazione dell’esonero contributivo.

Artigiani e commercianti

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori) compilano la Sezione I (Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali) del Quadro RR del Modello Redditi PF-2022.
La stessa Sezione deve essere compilata anche dai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma.
La base imponibile su cui calcolare i contributi è determinata dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite pregresse scomputate.
Per i soci di società a responsabilità limitata, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Restano esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali (non in regime di trasparenza) senza prestazione di attività lavorativa, annoverati tra i redditi di capitale.
Il reddito d’impresa del titolare deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti. Nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle Gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3. Non devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Per i soggetti in "regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", qualora sia applicato il regime contributivo agevolato, la base imponibile è determinata dalla somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.

Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma la base imponibile corrisponde al reddito dichiarato nei Righi da RC1 a RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati in colonna 3, in presenza di codice "3" soci cooperative artigiani nella colonna 4.

ESONERO CONTRIBUTIVO ANNO 2021 (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020)

I soggetti tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale, che hanno richiesto e ottenuto l’esonero contributivo devono compilare come segue:
- a colonna 11: contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. L’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a colonna 12: contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
- a colonna 13: importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- a colonna 14: totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo di contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori, deve essere indicato considerando gli importi effettivamente versati;
- a colonna 15: ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l’utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
- a colonna 23: importo del beneficio dell’esonero;
- a colonna 24: reddito eccedente il minimale fino al massimale.

I soggetti non tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale (affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo), che hanno richiesto e ottenuto l’esonero contributivo devono compilare come segue:
- a colonna 25: contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. L’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a colonna 26: contributo per le prestazioni di maternità;
- a colonna 27: totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale, compreso il contributo di maternità. Deve essere calcolato considerando gli importi effettivamente versati;
- a colonna 28: ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l’utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
- a colonna 37: importo del beneficio dell’esonero.
Tali contribuenti devono effettuare il versamento con modello F24 nel caso di residuo debito determinato dalla differenza tra l’importo dei contributi a debito calcolati sul reddito (RR2 col. 29) e l’importo riconosciuto a titolo di esonero (RR2 col. 37), al netto di eventuali versamenti già effettuati a titolo di acconto 2021.

Per i beneficiari dell’esonero contributivo, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, sono state automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. In presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, deve essere presentata all’Inps istanza di compensazione con la contribuzione da versare a scadenze successive.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

La sezione II (Contributi previdenziali dovuti da liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps) del Quadro RR deve essere compilata dai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo.
Non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd. contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa (come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci).
Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).

La base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in "regime forfettario" o in "regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità".
La somma algebrica dei redditi deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 2. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo (indicando il meno davanti).
In particolare, per i soggetti che producono redditi di lavoro autonomo professionale la sezione II del quadro RR deve essere compilata anche nei casi in cui:
- il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
- sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come "contribuzione soggettiva");
- sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato (così da non assoggettare a contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente sia il codice 1 (totale del reddito da lavoro autonomo) sia il codice 3 (redditi provenienti da denunce Uniemens il cui imponibile concorre alla formazione del massimale annuo);
- nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo.
Nel caso in cui il professionista abbia percepito nell’anno di imposta l’indennità di maternità, tale importo è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi).
Nel rigo RR6, colonna 2, devono essere indicati eventuali contributi relativi agli anni di imposta precedenti all’anno 2020, che sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione, utilizzando la delega di pagamento unica (modello F24), né a rimborso, ma che sono stati riconosciuti in autoconguaglio dall’INPS su richiesta dell’interessato mediante apposita istanza presentata direttamente alla propria Struttura territoriale di competenza tramite la funzione "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale - Gestione separata (Liberi professionisti).

Per il calcolo dell’acconto anno di imposta 2022 si applica l’aliquota del 26,23% (IVS + maternità, Anf, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale + ISCRO).

Nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo. La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento. Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e 3 per calamità naturali. L’importo indicato nella colonna 18 non può superare l’importo del contributo dovuto indicato nella colonna 15.
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2021 devono inviare, se non ancora effettuata, tramite la funzione "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale - Gestione separata liberi professionisti, la domanda di iscrizione quale libero professionista al fine della corretta implementazione della propria posizione contributiva.

ESONERO CONTRIBUTIVO ANNO 2021 (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020)

Anche i professionisti iscritti alla Gestione separata possono beneficiare dell’esonero contributivo per l’anno 2021.
Oggetto dell’esonero sono i versamenti in acconto dovuti per l’anno di imposta 2021, da versare entro il 20 agosto 2021 e il 30 novembre 2021.
Il Quadro RR sezione II è stato quindi implementato con il rigo RR9 nel quale il contribuente deve:
- in colonna 1, attestare di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020;
- in colonna 2, riportare l’importo del contributo concesso a titolo di esonero.
Tenuto conto che gli importi (acconti 2021) interessati dall’esonero sono stati calcolati sul reddito prodotto per l’anno di imposta 2020, mentre il contributo dovuto indicato in colonna 15 è calcolato sul reddito effettivamente prodotto per l’anno di imposta 2021, si possono verificare diverse ipotesi:
1) contributo dovuto (colonna 15) uguale a importo esonero (e assenza di versamento in acconto). Il contribuente non deve effettuare alcun versamento a saldo 2021;
2) contributo dovuto (colonna 15) maggiore dell’importo concesso in esonero (e assenza di versamento in acconto). Il contribuente deve versare come saldo 2021 la differenza tra contributo dovuto e l’importo dell’esonero concesso;
3) contributo dovuto minore dell’importo concesso a titolo di esonero. Il contribuente non deve effettuare alcun versamento. La contribuzione accreditata sarà pari al contributo dovuto;
4) contributo dovuto minore dell’importo concesso a titolo di esonero e il contribuente ha effettuato il pagamento del secondo acconto 2021 entro il 30 novembre. Il contribuente non deve effettuare alcun versamento a saldo 2021 e la somma in eccedenza può essere utilizzata in compensazione per il pagamento acconto 2022 o richiesta a rimborso.

Versamento dei contributi

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 – per chi si avvale della possibilità di rateazione - per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2021 e primo acconto per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre 2022 per il secondo acconto 2022.
In sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l’importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero contributivo.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 22 agosto 2022 (saldo 2021 e primo acconto 2022) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In caso contrario vengono applicate le sanzioni per ritardato versamento. A tal fine, la somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "DPPI" nel caso dei liberi professionisti.
Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata tramite la funzione di calcolo della codeline presente sul sito www.inps.it.

RATEIZZAZIONE

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022.
Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2021 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2022.
Sull’importo da pagare ad ogni scadenza sono dovuti gli interessi, che devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Vanno esposti separatamente dai contributi.
Nell’importo da rateizzare è inclusa anche la maggiorazione dello 0,40% nel caso di versamento della prima rata effettuato dal 1° luglio 2022 al 30 luglio 2022.