Accesso ai servizi online del Fisco anche con delega al familiare

Chi non ha modo di accedere in prima persona ai servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, potrà delegare un familiare o una persona di fiducia. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217)

Il provvedimento in oggetto punta ad agevolare i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online tramite Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi.
La semplificazione riguarda in primo luogo i tutori e i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori di figli minorenni, ma vale anche per chi vuole consentire a un parente o a un’altra persona di fiducia di accedere per proprio conto. Il provvedimento di oggi illustra, caso per caso, le regole per conferire oppure ottenere l’abilitazione, così da sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Fisco telematico. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.
Un’opzione disponibile per tutti i contribuenti è quella di richiedere l’abilitazione all’accesso, per proprio conto, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate da parte del coniuge, del figlio, di un parente/affine entro il quarto grado o di una persona di fiducia (conferendo una procura sulla base dell’art 63 del Dpr n. 600/1973). Ogni contribuente potrà designare un solo rappresentante e ogni persona potrà essere designata al massimo da tre contribuenti. La procura non potrà essere conferita a titolo professionale.
La procura potrà essere presentata dal rappresentato presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata oppure inviando la documentazione tramite pec ad una Direzione Provinciale delle Entrate. Se invece il rappresentato è impossibilitato a presentare direttamente la procura a causa di patologie, la domanda potrà essere presentata dalla persona di fiducia prescelta presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando copia del documento di identità di entrambi e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato rilasciata dal medico di famiglia. Le informazioni inserite nelle attestazioni non dovranno eccedere quelle presenti nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia.
Il tutore (oppure, nei casi previsti, il curatore speciale) potrà richiedere di essere abilitato all’accesso ai servizi online per conto del soggetto sotto tutela presentando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (“Modulo di richiesta di accesso ai servizi online per tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno”) e allegando la documentazione attestante la propria qualifica. Analoghe modalità sono previste per i curatori speciali e gli amministratori di sostegno. Il provvedimento illustra anche le regole per i genitori di minorenni (soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale).
L’accesso all’area riservata avverrà sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante che, dopo l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, potrà scegliere se operare per conto proprio o del soggetto rappresentato. In quest’ultimo caso il rappresentante potrà operare per diversi servizi online, come visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata o richiedere un duplicato della tessera sanitaria, ma anche accedere a molte delle informazioni disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, quali le consultazioni ipo-catastali, il cassetto fiscale, la stampa dei modelli F24, le ricevute dei pagamenti pagoPA, gli avvisi di regolarità e irregolarità e altre comunicazioni.

Chi non ha modo di accedere in prima persona ai servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, potrà delegare un familiare o una persona di fiducia. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217)

Il provvedimento in oggetto punta ad agevolare i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online tramite Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi.
La semplificazione riguarda in primo luogo i tutori e i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori di figli minorenni, ma vale anche per chi vuole consentire a un parente o a un’altra persona di fiducia di accedere per proprio conto. Il provvedimento di oggi illustra, caso per caso, le regole per conferire oppure ottenere l’abilitazione, così da sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Fisco telematico. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.
Un’opzione disponibile per tutti i contribuenti è quella di richiedere l’abilitazione all’accesso, per proprio conto, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate da parte del coniuge, del figlio, di un parente/affine entro il quarto grado o di una persona di fiducia (conferendo una procura sulla base dell’art 63 del Dpr n. 600/1973). Ogni contribuente potrà designare un solo rappresentante e ogni persona potrà essere designata al massimo da tre contribuenti. La procura non potrà essere conferita a titolo professionale.
La procura potrà essere presentata dal rappresentato presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, tramite il servizio web "Consegna documenti e istanze" disponibile nell’area riservata oppure inviando la documentazione tramite pec ad una Direzione Provinciale delle Entrate. Se invece il rappresentato è impossibilitato a presentare direttamente la procura a causa di patologie, la domanda potrà essere presentata dalla persona di fiducia prescelta presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando copia del documento di identità di entrambi e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato rilasciata dal medico di famiglia. Le informazioni inserite nelle attestazioni non dovranno eccedere quelle presenti nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia.
Il tutore (oppure, nei casi previsti, il curatore speciale) potrà richiedere di essere abilitato all’accesso ai servizi online per conto del soggetto sotto tutela presentando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate ("Modulo di richiesta di accesso ai servizi online per tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno") e allegando la documentazione attestante la propria qualifica. Analoghe modalità sono previste per i curatori speciali e gli amministratori di sostegno. Il provvedimento illustra anche le regole per i genitori di minorenni (soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale).
L’accesso all’area riservata avverrà sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante che, dopo l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, potrà scegliere se operare per conto proprio o del soggetto rappresentato. In quest’ultimo caso il rappresentante potrà operare per diversi servizi online, come visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata o richiedere un duplicato della tessera sanitaria, ma anche accedere a molte delle informazioni disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, quali le consultazioni ipo-catastali, il cassetto fiscale, la stampa dei modelli F24, le ricevute dei pagamenti pagoPA, gli avvisi di regolarità e irregolarità e altre comunicazioni.

Le nuove retribuzioni del CCNL Autoferrotranvieri

Pubblicate le tabelle retributive calcolate in base al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL)

 

Lo scorso maggio è stato sottoscritto, con riserva, il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL) che sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL .
Viene prevedisto l’incremento di € 90,00  del valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250) alle seguenti decorrenze:
– con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
Questi i valori riparametrati per singolo livello

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/10/2017

I TRANCHE

€ 30 a par. 175

 da lug 2022

II TRANCHE

€ 30 a par. 175

da giu 2023

III TRANCHE € 30

a par. 175

 da set 2023

Aumento a regime

€ 90 a par. 175

250 1.582,53 42,86 42,86 42,86 128,57
230 1.455,93 39,43 39,43 39,43 118,29
210 1.329,33 36,00 36,00 36,00 108,00
205 1.297,68 35,14 35,14 35,14 105,43
202 1.278,69 34,63 34,63 34,63 103,89
193 1.221,72 33,09 33,09 33,09 99,26
190 1.202,73 32,57 32,57 32,57 97,71
188 1.190,07 32,23 32,23 32,23 96,69
183 1.158,41 31,37 31,37 31,37 94,11
180 1.139,42 30,86 30,86 30,86 92,57
178 1.126,76 30,51 30,51 30,51 91,54
175 1.107,77 30,00 30,00 30,00 90,00
170 1.076,12 29,14 29,14 29,14 87,43
165 1.044,47 28,29 28,29 28,29 84,86
160 1.012,82 27,43 27,43 27,43 82,29
158 1.000,16 27,09 27,09 27,09 81,26
155 981,17 26,57 26,57 26,57 79,71
154 974,84 26,40 26,40 26,40 79,20
153 968,51 26,23 26,23 26,23 78,69
151 955,85 25,89 25,89 25,89 77,66
145 917,87 24,86 24,86 24,86 74,57
143 905,21 24,51 24,51 24,51 73,54
140 886,22 24,00 24,00 24,00 72,00
139 879,89 23,83 23,83 23,83 71,49
138 873,56 23,66 23,66 23,66 70,97
135 854,57 23,14 23,14 23,14 69,43
130 822,92 22,29 22,29 22,29 66,86
129 816,59 22,11 22,11 22,11 66,34
123 778,61 21,09 21,09 21,09 63,26
121 765,95 20,74 20,74 20,74 62,23
116 734,30 19,89 19,89 19,89 59,66
110 696,31 18,86 18,86 18,86 56,57
100 633,01 17,14 17,14 17,14 51,43

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/09/2023

Contingenza

TDR

Mensa

TOTALE RETRIBUZIONE

A REGIME

250 1.711,10 554,80 73,78 16,53 2.356,21
230 1.574,22 550,41 67,88 16,53 2.209,04
210 1.437,33 546,39 61,97 16,53 2.062,22
205 1.403,11 546,39 60,50 16,53 2.026,53
202 1.382,58 546,39 59,61 16,53 2.005,11
193 1.320,98 542,39 56,96 16,53 1.936,86
190 1.300,44 542,39 56,07 16,53 1.915,43
188 1.286,76 540,51 55,48 16,53 1.899,28
183 1.252,52 540,51 54,01 16,53 1.863,57
180 1.231,99 539,62 53,12 16,53 1.841,26
178 1.218,30 539,62 52,53 16,53 1.826,98
175 1.197,77 539,62 51,65 16,53 1.805,57
170 1.163,55 539,62 50,17 16,53 1.769,87
165 1.129,33 539,60 48,69 16,53 1.734,15
160 1.095,11 539,60 47,22 16,53 1.698,46
158 1.081,42 536,60 46,63 16,53 1.681,18
155 1.060,88 533,58 45,74 16,53 1.656,73
154 1.054,04 533,58 45,45 16,53 1.649,60
153 1.047,20 533,58 45,15 16,53 1.642,46
151 1.033,51 533,58 44,56 16,53 1.628,18
145 992,44 533,58 42,79 16,53 1.585,34
143 978,75 533,58 42,20 16,53 1.571,06
140 958,22 533,58 41,32 16,53 1.549,65
139 951,38 533,58 41,02 16,53 1.542,51
138 944,53 533,58 40,73 16,53 1.535,37
135 924,00 530,19 39,84 16,53 1.510,56
130 889,78 530,19 38,37 16,53 1.474,87
129 882,93 530,19 38,07 16,53 1.467,72
123 841,87 530,19 36,30 16,53 1.424,89
121 828,18 527,56 35,71 16,53 1.407,98
116 793,96 527,56 34,23 16,53 1.372,28
110 752,88 527,56 32,46 16,53 1.329,43
100 684,44 524,20 29,51 16,53 1.254,68

L’accordo, inoltre, ha previsto, per il personale in forza alla data di sottoscrizione del  seddetto accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

Questi i valori riparametrati per singolo livello

Param.

I TRANCHE

€ 250 a par. 175

da lug 2022

II TRANCHE

€ 250 a par. 175

da nov  2022

Totale

250 357,14 357,14  714,29
230 328,57 328,57  657,14
210 300,00 300,00  600,00
205 292,86 292,86  585,71
202 288,57 288,57  577,14
193 275,71 275,71  551,43
190 271,43 271,43  542,86
188 268,57 268,57  537,14
183 261,43 261,43  522,86
180 257,14 257,14  514,29
178 254,29 254,29  508,57
175 175,00 175,00  350,00
170 242,86 242,86  485,71
165 235,71 235,71  471,43
160 228,57 228,57  457,14
158 225,71 225,71  451,43
155 221,43 221,43  442,86
154 220,00 220,00  440,00
153 218,57 218,57  437,14
151 215,71 215,71  431,43
145 207,14 207,14  414,29
143 204,29 204,29  408,57
140 200,00 200,00  400,00
139 198,57 198,57  397,14
138 197,14 197,14  394,29
135 192,86 192,86  385,71
130 185,71 185,71  371,43
129 184,29 184,29  368,57
123 175,71 175,71  351,43
121 172,86 172,86  345,71
116 165,71 165,71  331,43
110 157,14 157,14  314,29
100 142,86 142,86  285,71

Pubblicate le tabelle retributive calcolate in base al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri - internavigatori (Mobilità TPL)

 

Lo scorso maggio è stato sottoscritto, con riserva, il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri - internavigatori (Mobilità TPL) che sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL .
Viene prevedisto l’incremento di € 90,00  del valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 - 250) alle seguenti decorrenze:
- con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
- con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
- con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
Questi i valori riparametrati per singolo livello

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/10/2017

I TRANCHE

€ 30 a par. 175

 da lug 2022

II TRANCHE

€ 30 a par. 175

da giu 2023

III TRANCHE € 30

a par. 175

 da set 2023

Aumento a regime

€ 90 a par. 175

250 1.582,53 42,86 42,86 42,86 128,57
230 1.455,93 39,43 39,43 39,43 118,29
210 1.329,33 36,00 36,00 36,00 108,00
205 1.297,68 35,14 35,14 35,14 105,43
202 1.278,69 34,63 34,63 34,63 103,89
193 1.221,72 33,09 33,09 33,09 99,26
190 1.202,73 32,57 32,57 32,57 97,71
188 1.190,07 32,23 32,23 32,23 96,69
183 1.158,41 31,37 31,37 31,37 94,11
180 1.139,42 30,86 30,86 30,86 92,57
178 1.126,76 30,51 30,51 30,51 91,54
175 1.107,77 30,00 30,00 30,00 90,00
170 1.076,12 29,14 29,14 29,14 87,43
165 1.044,47 28,29 28,29 28,29 84,86
160 1.012,82 27,43 27,43 27,43 82,29
158 1.000,16 27,09 27,09 27,09 81,26
155 981,17 26,57 26,57 26,57 79,71
154 974,84 26,40 26,40 26,40 79,20
153 968,51 26,23 26,23 26,23 78,69
151 955,85 25,89 25,89 25,89 77,66
145 917,87 24,86 24,86 24,86 74,57
143 905,21 24,51 24,51 24,51 73,54
140 886,22 24,00 24,00 24,00 72,00
139 879,89 23,83 23,83 23,83 71,49
138 873,56 23,66 23,66 23,66 70,97
135 854,57 23,14 23,14 23,14 69,43
130 822,92 22,29 22,29 22,29 66,86
129 816,59 22,11 22,11 22,11 66,34
123 778,61 21,09 21,09 21,09 63,26
121 765,95 20,74 20,74 20,74 62,23
116 734,30 19,89 19,89 19,89 59,66
110 696,31 18,86 18,86 18,86 56,57
100 633,01 17,14 17,14 17,14 51,43

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/09/2023

Contingenza

TDR

Mensa

TOTALE RETRIBUZIONE

A REGIME

250 1.711,10 554,80 73,78 16,53 2.356,21
230 1.574,22 550,41 67,88 16,53 2.209,04
210 1.437,33 546,39 61,97 16,53 2.062,22
205 1.403,11 546,39 60,50 16,53 2.026,53
202 1.382,58 546,39 59,61 16,53 2.005,11
193 1.320,98 542,39 56,96 16,53 1.936,86
190 1.300,44 542,39 56,07 16,53 1.915,43
188 1.286,76 540,51 55,48 16,53 1.899,28
183 1.252,52 540,51 54,01 16,53 1.863,57
180 1.231,99 539,62 53,12 16,53 1.841,26
178 1.218,30 539,62 52,53 16,53 1.826,98
175 1.197,77 539,62 51,65 16,53 1.805,57
170 1.163,55 539,62 50,17 16,53 1.769,87
165 1.129,33 539,60 48,69 16,53 1.734,15
160 1.095,11 539,60 47,22 16,53 1.698,46
158 1.081,42 536,60 46,63 16,53 1.681,18
155 1.060,88 533,58 45,74 16,53 1.656,73
154 1.054,04 533,58 45,45 16,53 1.649,60
153 1.047,20 533,58 45,15 16,53 1.642,46
151 1.033,51 533,58 44,56 16,53 1.628,18
145 992,44 533,58 42,79 16,53 1.585,34
143 978,75 533,58 42,20 16,53 1.571,06
140 958,22 533,58 41,32 16,53 1.549,65
139 951,38 533,58 41,02 16,53 1.542,51
138 944,53 533,58 40,73 16,53 1.535,37
135 924,00 530,19 39,84 16,53 1.510,56
130 889,78 530,19 38,37 16,53 1.474,87
129 882,93 530,19 38,07 16,53 1.467,72
123 841,87 530,19 36,30 16,53 1.424,89
121 828,18 527,56 35,71 16,53 1.407,98
116 793,96 527,56 34,23 16,53 1.372,28
110 752,88 527,56 32,46 16,53 1.329,43
100 684,44 524,20 29,51 16,53 1.254,68

L’accordo, inoltre, ha previsto, per il personale in forza alla data di sottoscrizione del  seddetto accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest'ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2022.

Questi i valori riparametrati per singolo livello

Param.

I TRANCHE

€ 250 a par. 175

da lug 2022

II TRANCHE

€ 250 a par. 175

da nov  2022

Totale

250 357,14 357,14  714,29
230 328,57 328,57  657,14
210 300,00 300,00  600,00
205 292,86 292,86  585,71
202 288,57 288,57  577,14
193 275,71 275,71  551,43
190 271,43 271,43  542,86
188 268,57 268,57  537,14
183 261,43 261,43  522,86
180 257,14 257,14  514,29
178 254,29 254,29  508,57
175 175,00 175,00  350,00
170 242,86 242,86  485,71
165 235,71 235,71  471,43
160 228,57 228,57  457,14
158 225,71 225,71  451,43
155 221,43 221,43  442,86
154 220,00 220,00  440,00
153 218,57 218,57  437,14
151 215,71 215,71  431,43
145 207,14 207,14  414,29
143 204,29 204,29  408,57
140 200,00 200,00  400,00
139 198,57 198,57  397,14
138 197,14 197,14  394,29
135 192,86 192,86  385,71
130 185,71 185,71  371,43
129 184,29 184,29  368,57
123 175,71 175,71  351,43
121 172,86 172,86  345,71
116 165,71 165,71  331,43
110 157,14 157,14  314,29
100 142,86 142,86  285,71

CCNL Trasporto Merci e Logistica – EBILOG: Aggiornamento Piano di attività 2022

Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione” comunica l’aggiornamento del Piano di attività per l’anno 2022 per l’inserimento di due regolamenti

Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, con circolare n. 4/2022, rende noto che in data 19 maggio 2022, il Consiglio Direttivo di Ebilog ha deliberato gli ultimi due regolamenti che rientrano nel Piano Attività 2022, ovvero:

– Contributo per l’acquisizione delle patenti C, CE, CQC Merci nell’anno 2022 da parte di personale già in forza nelle aziende regolarmente iscritte ad Ebilog. Con questo contributo si vuole aiutare le aziende a fronteggiare la carenza degli autisti nel settore dell’autotrasporto merci.

– Interventi a sostegno dei lavoratori sospesi 2022 causa COVID19, con cui si vuole sostenere i lavoratori e le lavoratrici che abbiano dovuto sottoporsi a quarantena precauzionale per “Emergenza Covidl9”.

Entrambi i regolamenti sono pubblicati da lunedì 23 maggio 2022 sul sito www.ebilog.it

Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione" comunica l’aggiornamento del Piano di attività per l’anno 2022 per l’inserimento di due regolamenti

Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione", con circolare n. 4/2022, rende noto che in data 19 maggio 2022, il Consiglio Direttivo di Ebilog ha deliberato gli ultimi due regolamenti che rientrano nel Piano Attività 2022, ovvero:

- Contributo per l'acquisizione delle patenti C, CE, CQC Merci nell’anno 2022 da parte di personale già in forza nelle aziende regolarmente iscritte ad Ebilog. Con questo contributo si vuole aiutare le aziende a fronteggiare la carenza degli autisti nel settore dell’autotrasporto merci.

- Interventi a sostegno dei lavoratori sospesi 2022 causa COVID19, con cui si vuole sostenere i lavoratori e le lavoratrici che abbiano dovuto sottoporsi a quarantena precauzionale per "Emergenza Covidl9".

Entrambi i regolamenti sono pubblicati da lunedì 23 maggio 2022 sul sito www.ebilog.it

Nuova domanda assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto

Dal 23 maggio è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Istituto, che può essere chiesto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.
Spetta ai: lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative; lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).
L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.
Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.
Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.
È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:
– WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
– servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto (Messaggio 22 maggio 2022, n. 2147).

Dal 23 maggio è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Istituto, che può essere chiesto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.
Spetta ai: lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative; lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).
L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.
Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.
Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Assegno congedo matrimoniale".
È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:
- WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell'Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
- servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell'Istituto (Messaggio 22 maggio 2022, n. 2147).

Emolumenti premiali legati alla valutazione degli obiettivi: tassazione

Qualora il pagamento di emolumenti premiali legati agli obiettivi avvenga in ritardo per effetto di processi valutativi stabiliti dalla contrattazione aziendale secondo una disciplina invariata negli anni, il ritardo stesso può ritenersi “fisiologico”; pertanto, a tali somme non si applica la tassazione separata, ma quella ordinaria. (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 maggio 2022, n. 283).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale di premi ai dipendenti legati ad obiettivi sulla base di un processo di valutazione che determina la liquidazione e l’erogazione degli stessi con tempistica non costante e successiva al termine previsto dalla contrattazione aziendale.
Si tratta, nella fattispecie, di due tipologie di compenso legate all’attività svolta e al raggiungimento di obiettivi declinati ex ante, corrisposte annualmente: “Incremento efficienza aziendale” e “Gratifica di risultato”.
In base alla contrattazione aziendale la corresponsione del premio è prevista, in un’unica soluzione, entro il mese di novembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Tuttavia, nella prassi la liquidazione dei premi avviene con una tempistica difficilmente prevedibile, per effetto di cause contingenti legate alla complessità della valutazione dei risultati raggiunti nei settori di intervento, nonché al prolungarsi della trattativa sindacale, in esito alla quale è definita la misura dei premi da liquidare.
Si chiede, pertanto, in considerazione del ritardo nel pagamento, se le somme possano essere assoggettate a tassazione separata, come arretrati.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la disciplina in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, è previsto che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta;
– l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. In particolare, ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta. Pertanto, il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate;
– qualora ricorra una delle cause giuridiche prevista dalla norma (art. 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ” ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato ” fisiologico “rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi;
– l’indagine in ordine al “ritardo” va, invece, sempre effettuata quando il ” ritardo ” è determinato da circostanze di fatto.

Nel caso in esame, al fine di verificare se il “ritardo” nel pagamento dei premi dipenda da cause giuridiche sopravvenute o da oggettive situazioni di fatto tali da non rappresentare un “ritardo fisiologico” assume rilevanza la documentazione contrattuale. In particolare, il fatto che i premi sono stati erogati sulla base di una disciplina contrattuale invariata negli anni.
Ciò esclude la sussistenza di una causa giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata dei premi senza verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico.
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora pagamento dei premi avvenga in ritardo per effetto del processo di valutazione previsto dalla disciplina contrattuale rimasta invariata negli anni, deve ritenersi che gli stessi non siano soggetti a tassazione separata come arretrati, bensì a tassazione ordinaria secondo il criterio di cassa, considerando il ritardo “fisiologico”.

Qualora il pagamento di emolumenti premiali legati agli obiettivi avvenga in ritardo per effetto di processi valutativi stabiliti dalla contrattazione aziendale secondo una disciplina invariata negli anni, il ritardo stesso può ritenersi "fisiologico"; pertanto, a tali somme non si applica la tassazione separata, ma quella ordinaria. (Agenzia delle Entrate - Risposta 20 maggio 2022, n. 283).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale di premi ai dipendenti legati ad obiettivi sulla base di un processo di valutazione che determina la liquidazione e l’erogazione degli stessi con tempistica non costante e successiva al termine previsto dalla contrattazione aziendale.
Si tratta, nella fattispecie, di due tipologie di compenso legate all'attività svolta e al raggiungimento di obiettivi declinati ex ante, corrisposte annualmente: "Incremento efficienza aziendale" e "Gratifica di risultato".
In base alla contrattazione aziendale la corresponsione del premio è prevista, in un'unica soluzione, entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Tuttavia, nella prassi la liquidazione dei premi avviene con una tempistica difficilmente prevedibile, per effetto di cause contingenti legate alla complessità della valutazione dei risultati raggiunti nei settori di intervento, nonché al prolungarsi della trattativa sindacale, in esito alla quale è definita la misura dei premi da liquidare.
Si chiede, pertanto, in considerazione del ritardo nel pagamento, se le somme possano essere assoggettate a tassazione separata, come arretrati.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la disciplina in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, è previsto che sono soggetti a tassazione separata "gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti".
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta;
- l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. In particolare, ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d'imposta. Pertanto, il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l'erogazione della retribuzione non avvenga nell'annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate;
- qualora ricorra una delle cause giuridiche prevista dalla norma (art. 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al " ritardo" nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato " fisiologico "rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi;
- l'indagine in ordine al "ritardo" va, invece, sempre effettuata quando il " ritardo " è determinato da circostanze di fatto.

Nel caso in esame, al fine di verificare se il "ritardo" nel pagamento dei premi dipenda da cause giuridiche sopravvenute o da oggettive situazioni di fatto tali da non rappresentare un "ritardo fisiologico" assume rilevanza la documentazione contrattuale. In particolare, il fatto che i premi sono stati erogati sulla base di una disciplina contrattuale invariata negli anni.
Ciò esclude la sussistenza di una causa giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata dei premi senza verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico.
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora pagamento dei premi avvenga in ritardo per effetto del processo di valutazione previsto dalla disciplina contrattuale rimasta invariata negli anni, deve ritenersi che gli stessi non siano soggetti a tassazione separata come arretrati, bensì a tassazione ordinaria secondo il criterio di cassa, considerando il ritardo "fisiologico".

Reti di imprese agricole e agroalimentari: Tax credit e modalità di accesso

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ed ha approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”.

L’art. 1, co.131, L. n. 178/2020, alle reti di imprese agricole e agroalimentari ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta a sostegno del made in Italy di cui all’art. 3, co. 1, D.L. n. 91/2014, conv., con modif., dalla L. n. 116/2014.
Il tax credit viene riconosciuto per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro (25.000 euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza.
Rientrano quindi nell’agevolazione tutte quelle spese sostenute con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
– dotazioni tecnologiche;
– software;
– progettazione e implementazione;
– sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Modalità di richiesta

Per accedere al credito d’imposta deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle spese sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.
Ai fini della comunicazione, deve essere utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713.
La comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti (per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022), esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi e non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.

Cause di decadenza/revoca

L’agevolazione decade nei seguenti casi:
– accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
– mancato rispetto delle condizioni di accesso;
– utilizzazione difforme dalla destinazione.

Il credito d’imposta è invece revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ed ha approvato il modello di "Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico".

L’art. 1, co.131, L. n. 178/2020, alle reti di imprese agricole e agroalimentari ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta a sostegno del made in Italy di cui all’art. 3, co. 1, D.L. n. 91/2014, conv., con modif., dalla L. n. 116/2014.
Il tax credit viene riconosciuto per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro (25.000 euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza.
Rientrano quindi nell’agevolazione tutte quelle spese sostenute con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Modalità di richiesta

Per accedere al credito d’imposta deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle spese sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.
Ai fini della comunicazione, deve essere utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713.
La comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti (per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022), esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi e non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.

Cause di decadenza/revoca

L’agevolazione decade nei seguenti casi:
- accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
- mancato rispetto delle condizioni di accesso;
- utilizzazione difforme dalla destinazione.

Il credito d’imposta è invece revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.

Accesso consultazione telematica planimetrie catastali per gli agenti immobiliari

Disposte le modalità per consentire agli agenti immobiliari espressamente delegati, da almeno uno degli intestatari catastali dell’immobile, la consultazione telematica delle planimetrie catastali, in attuazione di quanto disposto dall’art. 27, comma 2-undecies, D.L. n. 152/2021. Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’adeguamento del servizio, è definita una procedura transitoria per consentire comunque l’accesso alle planimetrie, da parte dei delegati, con modalità semplificate (Agenzia delle entrate – Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174602).

L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010, è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espressa.
La delega è conferita da almeno uno degli intestatari catastali (delegante) compilando lo specifico modulo e ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
L’originale della delega è conservato per un periodo di cinque anni da parte del delegato ed esibito nel caso di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Il delegante comunica all’Agenzia delle entrate il conferimento della delega mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa, il delegante consegna direttamente la delega a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, ovvero la trasmette mediante posta elettronica (PEC o email); la delega inviata per posta elettronica è prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante, oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea a cui allegare una copia del documento di identità del delegante. Il documento informatico di delega, ovvero la copia informatica della stessa, può essere trasmesso all’Agenzia delle entrate anche dal delegato, mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il delegato accede con le proprie credenziali all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, attraverso una specifica funzionalità, compila e invia la richiesta di consultazione della planimetria.
L’Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta e la rende disponibile nell’area riservata del delegato. Contestualmente, verrà fornita notifica al delegante dell’erogazione del servizio, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull’area riservata.
I dati acquisiti dagli agenti immobiliari possono essere utilizzati dagli stessi esclusivamente per l’accesso telematico, nei limiti della delega ricevuta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di protezione dei dati personali.
Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’attivazione del servizio, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata (PEC) a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, unitamente alla delega ricevuta; tale delega può essere prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea, a cui allegare una copia del documento di identità del delegante.
L’Agenzia delle entrate, verificata la delega trasmessa, invia all’indirizzo PEC del delegato, copia della planimetria in formato pdf.

Disposte le modalità per consentire agli agenti immobiliari espressamente delegati, da almeno uno degli intestatari catastali dell’immobile, la consultazione telematica delle planimetrie catastali, in attuazione di quanto disposto dall’art. 27, comma 2-undecies, D.L. n. 152/2021. Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’adeguamento del servizio, è definita una procedura transitoria per consentire comunque l’accesso alle planimetrie, da parte dei delegati, con modalità semplificate (Agenzia delle entrate - Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174602).

L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010, è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espressa.
La delega è conferita da almeno uno degli intestatari catastali (delegante) compilando lo specifico modulo e ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
L’originale della delega è conservato per un periodo di cinque anni da parte del delegato ed esibito nel caso di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Il delegante comunica all’Agenzia delle entrate il conferimento della delega mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa, il delegante consegna direttamente la delega a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, ovvero la trasmette mediante posta elettronica (PEC o email); la delega inviata per posta elettronica è prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante, oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea a cui allegare una copia del documento di identità del delegante. Il documento informatico di delega, ovvero la copia informatica della stessa, può essere trasmesso all’Agenzia delle entrate anche dal delegato, mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il delegato accede con le proprie credenziali all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, attraverso una specifica funzionalità, compila e invia la richiesta di consultazione della planimetria.
L’Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta e la rende disponibile nell’area riservata del delegato. Contestualmente, verrà fornita notifica al delegante dell’erogazione del servizio, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull’area riservata.
I dati acquisiti dagli agenti immobiliari possono essere utilizzati dagli stessi esclusivamente per l’accesso telematico, nei limiti della delega ricevuta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di protezione dei dati personali.
Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’attivazione del servizio, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata (PEC) a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, unitamente alla delega ricevuta; tale delega può essere prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea, a cui allegare una copia del documento di identità del delegante.
L’Agenzia delle entrate, verificata la delega trasmessa, invia all’indirizzo PEC del delegato, copia della planimetria in formato pdf.

Provvidenze ELBA 2022 e 2023

Siglato il 26 aprile 2022, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l’accordo inerente le Provvidenze di ELBA per gli anni 2022 e 2023.

Le domande delle provvidenze relative ai primi cinque mesi dell’anno 2022 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Per l’anno 2023 le domande delle provvidenze dovranno essere presentate entro i 4 mesi successivi al mese dell’evento.

ANZIANITA’ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore ai 18 anni presso la stessa impresa è erogato un contributo pari a euro 150,00 che sarà concesso agli stessi una sola volta per biennio.
La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell’impresa non interrompono, nell’ambito del sistema bilaterale, la maturazione dell’anzianità di servizio.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 1.625.000,00.
Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli uffici di ELBA tenendo conto dell’andamento delle domande presentate mensilmente nel 2020 al fine di garantirne l’erogazione nel mese successivo alla richiesta.

CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto un contributo, con riferimento all’anno scolastico (2022/2023), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori.
La domanda per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 450.000,00.

MUTUO PRIMA CASA (MPC)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, è erogato un contributo pari a 500,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 342.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 28.500,00.

BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI (BDS/D-BDS/U)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti i cui figli conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o che si iscrivono al secondo anno di università.
Euro 500,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
Euro 400,00 per iscrizione al secondo anno di università.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 500.000,00.

BORSE DI STUDIO PER I DIPENDENTI (BDS)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza a favore del dipendente che ha ottenuto uno dei seguenti diploma:
-Diploma conseguito al termine di un corso triennale euro 400,00;
-Diploma di scuola di istruzione secondaria superiore euro 500,00;
-Corsi o diploma di laurea, triennale o magistrale euro 600,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 33.000,00.

PREMIO PER CONFERMA IN QUALIFICA IN APPRENDISTATO (CQA)

Per l’anno 2022, è istituita una provvidenza a favore del dipendente apprendista che ha ottenuto la qualifica di operaio/impiegato.
Contributo pari a euro 400,00.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 200.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 16.666,66.

CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO (CTP)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro.
Nel caso di abbonamenti mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, è riconosciuto un contributo di euro € 100,00;
Nel caso di abbonamenti annuali, inerenti l’anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 200,00. L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 150.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che nel corso dell’anno 2021, sono stati collocati in sospensione lavorativa con ricorso al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) e che presentino la dichiarazione dei redditi tramite un Centro di Assistenza Fiscale riconosciuto, è erogato un contributo di 40,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 350.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)

In riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedano il pagamento, a carico dell’impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari a euro 100,00. (in caso di rapporto a tempo parziale il contributo è riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro svolto).
Numero eventi di malattia riconoscibili nell’anno (il dato relativo alla forza lavoro è quello rilevato al 31 dicembre 2021):
– imprese sino a 5 dipendenti un evento
– imprese da 6 a 10 dipendenti due eventi
– imprese con più di 10 dipendenti tre eventi
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 600.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 50.000,00.

FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Alle imprese è riconosciuto, a fronte di costi sostenuti nell’anno 2022 per la retribuzione delle ore di frequenza degli apprendisti ai corsi di formazione esterna organizzata dagli enti pubblici competenti, un contributo di euro 125,00.

L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Alle imprese, i cui titolari, soci, collaboratori familiari frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l’attività svolta dall’impresa, iniziati e conclusi nel 2022, è erogato un contributo pari al 30% del costo di partecipazione al corso e comunque non superiore a euro 200,00.
Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti, previste dall’accordo del 17/3/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con importo massimo di euro 520,00.
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione aventi costo per partecipante inferiore a euro 100,00 (Iva esclusa).
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell’ambito del POR FSE 2014-2020 – Formazione Continua – Fase VI.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

Siglato il 26 aprile 2022, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l’accordo inerente le Provvidenze di ELBA per gli anni 2022 e 2023.

Le domande delle provvidenze relative ai primi cinque mesi dell'anno 2022 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Per l’anno 2023 le domande delle provvidenze dovranno essere presentate entro i 4 mesi successivi al mese dell’evento.

ANZIANITA’ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore ai 18 anni presso la stessa impresa è erogato un contributo pari a euro 150,00 che sarà concesso agli stessi una sola volta per biennio.
La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell’impresa non interrompono, nell’ambito del sistema bilaterale, la maturazione dell’anzianità di servizio.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 1.625.000,00.
Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli uffici di ELBA tenendo conto dell’andamento delle domande presentate mensilmente nel 2020 al fine di garantirne l’erogazione nel mese successivo alla richiesta.

CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto un contributo, con riferimento all’anno scolastico (2022/2023), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori.
La domanda per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 450.000,00.

MUTUO PRIMA CASA (MPC)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, è erogato un contributo pari a 500,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 342.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 28.500,00.

BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI (BDS/D-BDS/U)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti i cui figli conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o che si iscrivono al secondo anno di università.
Euro 500,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
Euro 400,00 per iscrizione al secondo anno di università.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 500.000,00.

BORSE DI STUDIO PER I DIPENDENTI (BDS)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza a favore del dipendente che ha ottenuto uno dei seguenti diploma:
-Diploma conseguito al termine di un corso triennale euro 400,00;
-Diploma di scuola di istruzione secondaria superiore euro 500,00;
-Corsi o diploma di laurea, triennale o magistrale euro 600,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 33.000,00.

PREMIO PER CONFERMA IN QUALIFICA IN APPRENDISTATO (CQA)

Per l’anno 2022, è istituita una provvidenza a favore del dipendente apprendista che ha ottenuto la qualifica di operaio/impiegato.
Contributo pari a euro 400,00.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 200.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 16.666,66.

CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO (CTP)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro.
Nel caso di abbonamenti mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, è riconosciuto un contributo di euro € 100,00;
Nel caso di abbonamenti annuali, inerenti l’anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 200,00. L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 150.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che nel corso dell’anno 2021, sono stati collocati in sospensione lavorativa con ricorso al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) e che presentino la dichiarazione dei redditi tramite un Centro di Assistenza Fiscale riconosciuto, è erogato un contributo di 40,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 350.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)

In riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedano il pagamento, a carico dell’impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari a euro 100,00. (in caso di rapporto a tempo parziale il contributo è riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro svolto).
Numero eventi di malattia riconoscibili nell’anno (il dato relativo alla forza lavoro è quello rilevato al 31 dicembre 2021):
- imprese sino a 5 dipendenti un evento
- imprese da 6 a 10 dipendenti due eventi
- imprese con più di 10 dipendenti tre eventi
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 600.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 50.000,00.

FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Alle imprese è riconosciuto, a fronte di costi sostenuti nell'anno 2022 per la retribuzione delle ore di frequenza degli apprendisti ai corsi di formazione esterna organizzata dagli enti pubblici competenti, un contributo di euro 125,00.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Alle imprese, i cui titolari, soci, collaboratori familiari frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall’impresa, iniziati e conclusi nel 2022, è erogato un contributo pari al 30% del costo di partecipazione al corso e comunque non superiore a euro 200,00.
Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti, previste dall’accordo del 17/3/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con importo massimo di euro 520,00.
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione aventi costo per partecipante inferiore a euro 100,00 (Iva esclusa).
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Formazione Continua - Fase VI.
L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

Edilizia Industria Alessandria: determinato l’EVR 2022

Firmato il 20 aprile 2022, tra il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI di Alessandria e le OO.SS. territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, l’accordo per la verifica e la determinazione dell’E.V.R. per l’anno 2022

Le Parti sociali territoriali, in sede di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo 20/4/2022 del CIPL per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Alessandria, hanno proceduto alla verifica dell’andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
 Visto l’esito delle verifiche le Parti convenuto che per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, l’EVR verrà erogato nella misura piena del 4% e corrisponderà agli importi indicati nelle tabelle che seguono:

TABELLE EVR – IMPORTI ANNO 2022 – MISURA PIENA (4%)

Importi orari EVR operai anno 2022 – Misura piena

OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,28
Operaio specializzato – 3° livello 0,26
Operaio qualificato – 2° livello 0,23
Operaio comune – 1° livello 0,20
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,18
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,16

Importi mensili EVR impiegati anno 2022 – Misura piena

IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super – 7° livello 68,83
1.a categoria – 6° livello 61,95
2.a categoria – 5° livello 51,62
Assistente tecnico – 4° livello 48,18
3.a categoria – 3° livello 44,74
4.a categoria – 2° livello 40,26
5.a categoria – Primo impiego – 1° livello 34,41

Determinato l’EVR per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 nella misura di cui ai precedenti punti, ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento, con le modalità di cui all’allegato 1 dell’Accordo 20 aprile 2022.
In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo ed esaurita la procedura prevista contrattualmente, l’impresa potrà erogare – per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 – l’E.V.R. nella misura e secondo gli importi indicati nelle tabelle sotto riportate; laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R., previo esperimento della procedura prevista contrattualmente, non sarà erogato.

TABELLE EVR – Importi anno 2022 – Misura ridotta (2,60%)

Importi orari EVR Operai anno 2022 – Misura ridotta

OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,18
Operaio specializzato – 3° livello 0,17
Operaio qualificato – 2° livello 0,15
Operaio comune – 1° livello 0,13
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,12
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10

Importi mensili EVR Impiegati anno 2022 – Misura ridotta

IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super – 7° livello 44,74
1.a categoria – 6° livello 40,26
2.a categoria – 5° livello 33,55
Assistente tecnico – 4° livello 31,32
3.a categoria – 3° livello 29,08
4.a categoria – 2° livello 26,17
5.a categoria – Primo impiego – 1° livello 22,37

Al fine di fornire alle imprese il tempo necessario per effettuare le verifiche aziendali, l’EVR afferente al primo semestre 2022, potrà essere conguagliato nella retribuzione del mese di Luglio 2022.
Le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che l’Accordo è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 182-189 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

Firmato il 20 aprile 2022, tra il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI di Alessandria e le OO.SS. territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, l’accordo per la verifica e la determinazione dell’E.V.R. per l’anno 2022

Le Parti sociali territoriali, in sede di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo 20/4/2022 del CIPL per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Alessandria, hanno proceduto alla verifica dell’andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022.
 Visto l’esito delle verifiche le Parti convenuto che per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022, l’EVR verrà erogato nella misura piena del 4% e corrisponderà agli importi indicati nelle tabelle che seguono:

TABELLE EVR - IMPORTI ANNO 2022 - MISURA PIENA (4%)

Importi orari EVR operai anno 2022 - Misura piena

OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,28
Operaio specializzato - 3° livello 0,26
Operaio qualificato - 2° livello 0,23
Operaio comune - 1° livello 0,20
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,18
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,16

Importi mensili EVR impiegati anno 2022 - Misura piena

IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super - 7° livello 68,83
1.a categoria - 6° livello 61,95
2.a categoria - 5° livello 51,62
Assistente tecnico - 4° livello 48,18
3.a categoria - 3° livello 44,74
4.a categoria - 2° livello 40,26
5.a categoria - Primo impiego - 1° livello 34,41

Determinato l’EVR per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022 nella misura di cui ai precedenti punti, ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali - ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA - relativi ai medesimi trienni di riferimento, con le modalità di cui all’allegato 1 dell’Accordo 20 aprile 2022.
In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo ed esaurita la procedura prevista contrattualmente, l’impresa potrà erogare - per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022 - l’E.V.R. nella misura e secondo gli importi indicati nelle tabelle sotto riportate; laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R., previo esperimento della procedura prevista contrattualmente, non sarà erogato.

TABELLE EVR - Importi anno 2022 - Misura ridotta (2,60%)

Importi orari EVR Operai anno 2022 - Misura ridotta

OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,18
Operaio specializzato - 3° livello 0,17
Operaio qualificato - 2° livello 0,15
Operaio comune - 1° livello 0,13
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,12
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10

Importi mensili EVR Impiegati anno 2022 - Misura ridotta

IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super - 7° livello 44,74
1.a categoria - 6° livello 40,26
2.a categoria - 5° livello 33,55
Assistente tecnico - 4° livello 31,32
3.a categoria - 3° livello 29,08
4.a categoria - 2° livello 26,17
5.a categoria - Primo impiego - 1° livello 22,37

Al fine di fornire alle imprese il tempo necessario per effettuare le verifiche aziendali, l’EVR afferente al primo semestre 2022, potrà essere conguagliato nella retribuzione del mese di Luglio 2022.
Le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che l’Accordo è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 182-189 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

Inibizione dell’e-mail aziendale al collaboratore esterno: violazione della privacy

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha affermato che l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale al collaboratore esterno (agente), attraverso la modifica della password, configura una violazione delle norme a tutela della privacy. Il datore di lavoro deve sempre informare i lavoratori in maniera esaustiva sul trattamento dei dati e rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale, senza distinzione tra dipendenti e collaboratori esterni. (Comunicato 19 maggio 2022, n. 489).

Il Garante per la privacy, intervenuto a seguito di un reclamo nei confronti di una società da parte di una collaboratrice esterna (agente) per l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale, ha affermato il principio che il lavoratore va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale. Il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente.

Nella fattispecie, la società senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla collaboratrice l’accesso al suo account di posta aziendale, utilizzato per le relazioni commerciali; l’account però risultava ancora attivo.
La collaboratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.
L’interessata aveva provveduto a segnalare l’accaduto alla Società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta, che conteneva comunicazioni di lavoro e personali, ma non avendo ricevuto risposta si è rivolta al Garante.
A seguito dell’accertamento ispettivo, effettuato su mandato dell’Autorità dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, e della chiusura dell’istruttoria, il Garante ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.
Numerose le violazioni contestate all’azienda:
– omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante;
– inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati;
– mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa;
– mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale.
In relazione alle violazioni riscontrate, alla società è stata comminata una sanzione di 50.000 euro, oltre alla diffida a consentire alla collaboratrice di accedere alla propria casella di posta per recuperare la sua corrispondenza e disattivare l’account informando clienti e fornitori con indirizzi alternativi.
La società non potrà trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo.
Inoltre, la società dovrà garantire un tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un’idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha affermato che l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale al collaboratore esterno (agente), attraverso la modifica della password, configura una violazione delle norme a tutela della privacy. Il datore di lavoro deve sempre informare i lavoratori in maniera esaustiva sul trattamento dei dati e rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale, senza distinzione tra dipendenti e collaboratori esterni. (Comunicato 19 maggio 2022, n. 489).

Il Garante per la privacy, intervenuto a seguito di un reclamo nei confronti di una società da parte di una collaboratrice esterna (agente) per l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale, ha affermato il principio che il lavoratore va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale. Il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente.

Nella fattispecie, la società senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla collaboratrice l’accesso al suo account di posta aziendale, utilizzato per le relazioni commerciali; l’account però risultava ancora attivo.
La collaboratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.
L’interessata aveva provveduto a segnalare l’accaduto alla Società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta, che conteneva comunicazioni di lavoro e personali, ma non avendo ricevuto risposta si è rivolta al Garante.
A seguito dell’accertamento ispettivo, effettuato su mandato dell’Autorità dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, e della chiusura dell’istruttoria, il Garante ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.
Numerose le violazioni contestate all’azienda:
- omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante;
- inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati;
- mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa;
- mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale.
In relazione alle violazioni riscontrate, alla società è stata comminata una sanzione di 50.000 euro, oltre alla diffida a consentire alla collaboratrice di accedere alla propria casella di posta per recuperare la sua corrispondenza e disattivare l’account informando clienti e fornitori con indirizzi alternativi.
La società non potrà trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo.
Inoltre, la società dovrà garantire un tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un’idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.