Trasferimento ad altra sede: quando è legittimo il rifiuto del lavoratore

Il rifiuto del lavoratore di trasferimento ad altra unità produttiva è legittimo se opposto in reazione all’ illegittima condotta del datore, il quale abbia eluso il comando giudiziale di reintegra dello stesso lavoratore nel luogo e nelle mansioni originariamente svolte (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16206).

La vicenda

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte di appello territoriale aveva annullato il licenziamento intimato per motivi disciplinari al dipendente, al quale la società datrice di lavoro aveva addebitato l’abbandono del posto di lavoro; l’assenza ingiustificata dal servizio nei giorni successivi a tale abbandono, nonchè la circostanza che ciò fosse avvenuto in assenza di motivazione da parte del lavoratore.
A fondamento della decisione il giudice d’appello rilevava che, mentre l’allontanamento e l’assenza nei giorni successivi potevano essere considerati pacifici, in quanto non negati dal lavoratore, non sussisteva, invece, l’ulteriore elemento integrante la condotta addebitata, ovvero la mancata motivazione della stessa; tramite lettera, infatti, il dipendente aveva spiegato le ragioni del suo comportamento, ponendole in relazione al provvedimento datoriale, adottato in esecuzione di precedenti sentenze di reintegra del lavoratore, divenute definitive, con cui era stato assegnato in via definitiva presso altra sede.
Secondo la Corte distrettuale la condotta del lavoratore non presentava profili di illiceità, dovendo essere posta in relazione all’ illegittima condotta datoriale, dal momento che la società datrice non solo aveva tardato, anche a fronte di ripetuti solleciti del lavoratore, ad eseguire ben due sentenze definitive di reintegra del lavoratore, ma ne aveva sostanzialmente eluso il comando passato in giudicato; la reintegra non era avvenuta, infatti, nel luogo e nelle mansioni originarie e l’assegnazione a sede diversa da quella precedente configurava di fatto un trasferimento ad altra unità produttiva che avrebbe dovuto essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, la cui mancanza qualificava come illecita la condotta datoriale e giustificava il comportamento del lavoratore.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro.

La pronuncia della Cassazione

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, rilevando, nel caso di specie, la conformità a buona fede dell’inadempimento del lavoratore, condividendo il risultato della verifica operata, in tal senso, dalla Corte di merito.
Gli stessi hanno evidenziato che la particolare gravità della condotta datoriale, consistente nel ritardo con cui la società aveva dato esecuzione all’ordine di reintegrazione e nella sostanziale elusione del giudicato, attraverso la ricollocazione del lavoratore in un luogo diverso da quello originario, mediante trasferimento non sorretto da ragioni giustificative dello stesso, imponeva di ritenere legittima e, dunque, giustificata la reazione del lavoratore, valutando questa conforme a buona fede.

Nel caso in argomento, in particolare, dal raffronto tra l’inadempimento datoriale e il rifiuto opposto dal lavoratore emergeva l’obiettiva, speciale, gravità della condotta datoriale, direttamente incidente su aspetti di pregnante rilievo esistenziale, attinenti al medesimo diritto al lavoro ed al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito il principio, adeguatamente applicato in sede di merito nel caso in esame, secondo cui, la verifica della contrarietà o meno a buona fede del comportamento del lavoratore deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie, nell’ambito delle quali si può tenere conto dell’ entità dell’inadempimento del datore in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza di tale inadempimento su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale indicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, come pure dell’ incidenza del comportamento del lavoratore sull’organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco, costituzionalmente garantiti.

Il rifiuto del lavoratore di trasferimento ad altra unità produttiva è legittimo se opposto in reazione all’ illegittima condotta del datore, il quale abbia eluso il comando giudiziale di reintegra dello stesso lavoratore nel luogo e nelle mansioni originariamente svolte (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16206).

La vicenda

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte di appello territoriale aveva annullato il licenziamento intimato per motivi disciplinari al dipendente, al quale la società datrice di lavoro aveva addebitato l'abbandono del posto di lavoro; l’assenza ingiustificata dal servizio nei giorni successivi a tale abbandono, nonchè la circostanza che ciò fosse avvenuto in assenza di motivazione da parte del lavoratore.
A fondamento della decisione il giudice d'appello rilevava che, mentre l'allontanamento e l'assenza nei giorni successivi potevano essere considerati pacifici, in quanto non negati dal lavoratore, non sussisteva, invece, l'ulteriore elemento integrante la condotta addebitata, ovvero la mancata motivazione della stessa; tramite lettera, infatti, il dipendente aveva spiegato le ragioni del suo comportamento, ponendole in relazione al provvedimento datoriale, adottato in esecuzione di precedenti sentenze di reintegra del lavoratore, divenute definitive, con cui era stato assegnato in via definitiva presso altra sede.
Secondo la Corte distrettuale la condotta del lavoratore non presentava profili di illiceità, dovendo essere posta in relazione all’ illegittima condotta datoriale, dal momento che la società datrice non solo aveva tardato, anche a fronte di ripetuti solleciti del lavoratore, ad eseguire ben due sentenze definitive di reintegra del lavoratore, ma ne aveva sostanzialmente eluso il comando passato in giudicato; la reintegra non era avvenuta, infatti, nel luogo e nelle mansioni originarie e l'assegnazione a sede diversa da quella precedente configurava di fatto un trasferimento ad altra unità produttiva che avrebbe dovuto essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, la cui mancanza qualificava come illecita la condotta datoriale e giustificava il comportamento del lavoratore.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro.

La pronuncia della Cassazione

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, rilevando, nel caso di specie, la conformità a buona fede dell'inadempimento del lavoratore, condividendo il risultato della verifica operata, in tal senso, dalla Corte di merito.
Gli stessi hanno evidenziato che la particolare gravità della condotta datoriale, consistente nel ritardo con cui la società aveva dato esecuzione all'ordine di reintegrazione e nella sostanziale elusione del giudicato, attraverso la ricollocazione del lavoratore in un luogo diverso da quello originario, mediante trasferimento non sorretto da ragioni giustificative dello stesso, imponeva di ritenere legittima e, dunque, giustificata la reazione del lavoratore, valutando questa conforme a buona fede.

Nel caso in argomento, in particolare, dal raffronto tra l'inadempimento datoriale e il rifiuto opposto dal lavoratore emergeva l’obiettiva, speciale, gravità della condotta datoriale, direttamente incidente su aspetti di pregnante rilievo esistenziale, attinenti al medesimo diritto al lavoro ed al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito il principio, adeguatamente applicato in sede di merito nel caso in esame, secondo cui, la verifica della contrarietà o meno a buona fede del comportamento del lavoratore deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie, nell'ambito delle quali si può tenere conto dell’ entità dell'inadempimento del datore in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza di tale inadempimento su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale indicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, come pure dell’ incidenza del comportamento del lavoratore sull’organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco, costituzionalmente garantiti.

CIPL Cooperative Sociali Mantova: firmato il rinnovo

Siglato, tra la CONFCOOPERATIVE Mantova, la LEGACOOP Lombardia e la FP CGIL Mantova, la CISL FP di Mantova, la FISASCAT CISL di Mantova, UIL FPL di Mantova, la UIL TUCS di Mantova, l’accordo di rinnovo del CIPL per i dipendenti delle cooperative sociali della provincia di Mantova triennio 2021-2023.

Banca delle ore

Ferma restando la possibilità di accordi aziendali firmati con le OO.SS firmatarie del CCNL Coop Sociali in materia, con decorrenza 1 aprile 2022 tutti i lavoratori operanti in provincia di Mantova, compresi quelli a tempo determinato, avranno di norma applicato l’istituto della Banca delle Ore.
La banca delle ore sarà alimentata dal saldo positivo o negativo come differenza tra la somma delle ore effettivamente lavorate e non lavorate (quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia, infortunio, maternità, permessi, ferie, festività di cui all’art. 59 del CCNL, permessi 104, permessi sindacali, ore riunioni sindacali, ore di riunione di équipe, ore di formazione fruite fuori dal normale orario di servizio) detratte le ore previste dal contratto individuale di lavoro.
Il conto individuale del lavoratore verrà chiuso entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e sarà saldato o recuperato entro il 30 giugno dell’anno successivo o antecedentemente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. All’atto del saldo che avverrà con la mensilità di giugno dell’anno successivo sarà prevista una maggiorazione, per le ore di saldo positivo della Banca delle Ore, del 15% per i lavoratori a Tempo Pieno ed una maggiorazione del 27% per i lavoratori part time.

Modalità di calcolo della retribuzione mensile

Per quanto riguarda la modalità di calcolo della retribuzione mensile, dal 1 aprile 2022 le Cooperative che operano con lavoratori in forza presso appalti o servizi del territorio della provincia di Mantova, ad eccezione di quelle di tipo “B”, dovranno applicare la retribuzione mensilizzata. Indipendentemente dalla forma di calcolo utilizzata sarà attivato lo strumento della Banca delle Ore come disciplinato dallo specifico articolo in materia del presente accordo.
Per mensilizzazione della retribuzione si intende il pagamento in busta paga delle ore previste dal contratto individuale di assunzione o successive modifiche accordate con il Lavoratore, indipendentemente dalle ore lavorate che può essere espressa in giorni (26) o in ore (165 per il full-time).
Il riconoscimento delle spettanze è calcolato indipendentemente dall’eventuale saldo a debito o a credito della banca delle ore, e tiene conto della maturazione dei ratei (ferie, permessi, tredicesima e festività) sulla base del monte ore previsto nel singolo contratto di lavoro e/o successive modifiche.

Accordo mitigazione effetti Covid-19

Le parti stipulanti, riconoscendo le difficoltà e le sfide affrontate dal comparto della cooperazione sociale durante il periodo pandemico e nell’attesa della piena applicazione dei riconoscimenti economici previsti all’art. 10 del presente accordo relativo all’istituzione del Premio Territoriale di Risultato, concordano sull’erogazione da parte delle cooperative delle seguenti somme:
a) € 50,00 a maggio con le competenze del mese di aprile 2022;
b) € 50,00 a luglio con le competenze del mese di giugno 2022 con bilancio 2020 in utile
c) € 50,00 a novembre con le competenze del mese di ottobre 2022 con bilancio 2021 in utile;
Gli importi di cui ai punti a), b), c) saranno distribuiti ai lavoratori in forza alla data di erogazione in ragione della % part-time in vigore alla stessa data.

Siglato, tra la CONFCOOPERATIVE Mantova, la LEGACOOP Lombardia e la FP CGIL Mantova, la CISL FP di Mantova, la FISASCAT CISL di Mantova, UIL FPL di Mantova, la UIL TUCS di Mantova, l’accordo di rinnovo del CIPL per i dipendenti delle cooperative sociali della provincia di Mantova triennio 2021-2023.

Banca delle ore

Ferma restando la possibilità di accordi aziendali firmati con le OO.SS firmatarie del CCNL Coop Sociali in materia, con decorrenza 1 aprile 2022 tutti i lavoratori operanti in provincia di Mantova, compresi quelli a tempo determinato, avranno di norma applicato l’istituto della Banca delle Ore.
La banca delle ore sarà alimentata dal saldo positivo o negativo come differenza tra la somma delle ore effettivamente lavorate e non lavorate (quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia, infortunio, maternità, permessi, ferie, festività di cui all’art. 59 del CCNL, permessi 104, permessi sindacali, ore riunioni sindacali, ore di riunione di équipe, ore di formazione fruite fuori dal normale orario di servizio) detratte le ore previste dal contratto individuale di lavoro.
Il conto individuale del lavoratore verrà chiuso entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e sarà saldato o recuperato entro il 30 giugno dell’anno successivo o antecedentemente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. All’atto del saldo che avverrà con la mensilità di giugno dell’anno successivo sarà prevista una maggiorazione, per le ore di saldo positivo della Banca delle Ore, del 15% per i lavoratori a Tempo Pieno ed una maggiorazione del 27% per i lavoratori part time.

Modalità di calcolo della retribuzione mensile

Per quanto riguarda la modalità di calcolo della retribuzione mensile, dal 1 aprile 2022 le Cooperative che operano con lavoratori in forza presso appalti o servizi del territorio della provincia di Mantova, ad eccezione di quelle di tipo "B", dovranno applicare la retribuzione mensilizzata. Indipendentemente dalla forma di calcolo utilizzata sarà attivato lo strumento della Banca delle Ore come disciplinato dallo specifico articolo in materia del presente accordo.
Per mensilizzazione della retribuzione si intende il pagamento in busta paga delle ore previste dal contratto individuale di assunzione o successive modifiche accordate con il Lavoratore, indipendentemente dalle ore lavorate che può essere espressa in giorni (26) o in ore (165 per il full-time).
Il riconoscimento delle spettanze è calcolato indipendentemente dall’eventuale saldo a debito o a credito della banca delle ore, e tiene conto della maturazione dei ratei (ferie, permessi, tredicesima e festività) sulla base del monte ore previsto nel singolo contratto di lavoro e/o successive modifiche.

Accordo mitigazione effetti Covid-19

Le parti stipulanti, riconoscendo le difficoltà e le sfide affrontate dal comparto della cooperazione sociale durante il periodo pandemico e nell’attesa della piena applicazione dei riconoscimenti economici previsti all’art. 10 del presente accordo relativo all’istituzione del Premio Territoriale di Risultato, concordano sull’erogazione da parte delle cooperative delle seguenti somme:
a) € 50,00 a maggio con le competenze del mese di aprile 2022;
b) € 50,00 a luglio con le competenze del mese di giugno 2022 con bilancio 2020 in utile
c) € 50,00 a novembre con le competenze del mese di ottobre 2022 con bilancio 2021 in utile;
Gli importi di cui ai punti a), b), c) saranno distribuiti ai lavoratori in forza alla data di erogazione in ragione della % part-time in vigore alla stessa data.

Nuove quote per la Bilateralità Artigiana: settori interessati

Si riporta un riepilogo dei Settori dell’Artigianato ai quali si applicano le nuove quote della bilateralità riportate nell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021

L’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 firmato da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, a proposito della quota nazionale per la Bilateralità, dispone:

“…
– con decorrenza dall’1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovi del CCNL di categoria ove successiva, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato);

…”

Pertanto, tenendo conto dei rinnovi intervenuti e del recepimento dell’accordo interconfederale da parte di alcuni settori contrattuali, si può fornire una sintesi relativa ai CCNL rinnovati con recepimento dell’Accordo del 17/12/2021 e decorrenza nuove quote nazionali (11,65 euro):

da gennaio 2022
CCNL Area Meccanica
CCNL Area Alimentazione e Panificazione
CCNL Autotrasporti Merci

da febbraio 2022
CCNL PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica (piccola e media industria)

da maggio 2022
CCNL Area Tessile Moda, Chimica e Ceramica (imprese artigiane)
CCNL Area Legno e Lapidei
CCNL Area Comunicazione

Si riporta un riepilogo dei Settori dell’Artigianato ai quali si applicano le nuove quote della bilateralità riportate nell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021

L’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 firmato da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, a proposito della quota nazionale per la Bilateralità, dispone:

"...
- con decorrenza dall’1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovi del CCNL di categoria ove successiva, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato);

..."

Pertanto, tenendo conto dei rinnovi intervenuti e del recepimento dell’accordo interconfederale da parte di alcuni settori contrattuali, si può fornire una sintesi relativa ai CCNL rinnovati con recepimento dell’Accordo del 17/12/2021 e decorrenza nuove quote nazionali (11,65 euro):

da gennaio 2022
CCNL Area Meccanica
CCNL Area Alimentazione e Panificazione
CCNL Autotrasporti Merci

da febbraio 2022
CCNL PMI Area Tessile Moda - Chimica Ceramica (piccola e media industria)

da maggio 2022
CCNL Area Tessile Moda, Chimica e Ceramica (imprese artigiane)
CCNL Area Legno e Lapidei
CCNL Area Comunicazione

Le nuove retribuzioni per l’area Legno e Lapidei

Pubblicari i nuovi minimi retributivi dell’Area Legno- Lapidei Artigianato

L’accordo integrativo del CCNL Area Legno- Lapidei riporta le seguenti retribuzioni tabellari

 

IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS € 1.931,51 € 102,03 € 2.033,54
A € 1.800,34 € 95,10 € 1.895,44
B € 1.645,64 € 86,93 € 1.732,57
C Super € 1.574,12 € 83,15 € 1.657,27
C € 1.501,88 € 79,34 € 1.581,22
D € 1.419,71 € 75,00 € 1.494,71
E € 1.344,47 € 71,03 € 1.415,50
F € 1.263,24 € 66,73 € 1.329,97

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS € 1.931,51 € 61,22 € 1.992,73
A € 1.800,34 € 57,06 € 1.857,40
B € 1.645,64 € 52,16 € 1.697,80
C Super €1.574,12 € 49,89 € 1.624,01
C € 1.501,88 € 47,60 € 1.549,48
D € 1.419,71 € 45,00 € 1.464,71
E € 1.344,47 € 42,62 € 1.387,09
F € 1.263,24 € 40,04 € 1.303,28

 

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS € 1.992,73 € 40,81 € 2.033,54
A € 1.857,40 € 38,04 € 1.895,44
B € 1.697,80 € 34,77 € 1.732,57
C Super € 1.624,01 € 33,26 € 1.657,27
C € 1.549,48 € 31,74 € 1.581,22
D € 1.464,71 € 30,00 € 1.494,71
E € 1.387,09 € 28,41 € 1.415,50
F € 1.303,28 € 26,69 € 1.329,97

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 € 2.028;56 € 107,21 € 2.135,77
2 € 1.901,90 € 100,52 € 2.002,42
3 € 1.656,22 € 87,53 € 1.743,75
4 € 1.553,18 € 82,09 € 1.635,27
5 € 1.494,71 € 79,00 € 1.573,71
6 € 1.425,94 € 75,37 € 1.501,31
7 € 1.325,68 € 70,07 € 1.395,75

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1 € 2.028;56 € 61,07 € 2.089,63
2 € 1.901,90 € 57,26 € 1.959,16
3 € 1.656,22 € 49,86 € 1.706,08
4 € 1.553,18 € 46,76 € 1.599,94
5 € 1.494,71 € 45,00 € 1.539,71
6 € 1.425,94 € 42,93 € 1.468,87
7 € 1.325,68 € 39,91 € 1.365,59

 

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1 € 2.089,63 € 46,14 € 2.135,77
2 € 1.959,16 € 43,26 € 2.002,42
3 € 1.706,08 € 37,67 € 1.743,75
4 € 1.599,94 € 35,33 € 1.635,27
5 € 1.539,71 € 34,00 € 1.573,71
6 € 1.468,87 € 32,44 € 1.501,31
7 € 1.365,59 € 30,16 € 1.395,75

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS € 1.945,11 € 103,39 € 2.048,50
A € 1.813,02 € 96,38 € 1.909,40
B € 1.657,24 € 88,10 € 1.745,34
C Super € 1.585,21 € 84,27 € 1.669,48
C € 1.512,46 € 80,39 € 1.592,85
D € 1.429,71 € 76,00 € 1.505,71
E € 1.353,94 € 71,97 € 1.425,91
F € 1.272,14 € 67,62 € 1.339,76

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS € 1.945,11 € 68,02 € 2.013,13
A € 1.813,02 € 63,41 € 1.876,43
B € 1.657,24 € 57,96 € 1.715,20
C Super € 1.585,21 € 55,44 € 1.640,65
C € 1.512,46 € 52,89 € 1.565,35
D € 1.429,71 € 50,00 € 1.479,71
E € 1.353,94 € 47,35 € 1.401,29
F € 1.272,14 € 44,49 € 1.316,63

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS € 2.013,13 € 35,37 € 2.048,50
A € 1.876,43 € 32,97 € 1.909,40
B € 1.715,20 € 30,14 € 1.745,34
C Super € 1.640,65 € 28,83 € 1.669,48
C € 1.565,35 € 27,50 € 1.592,85
D € 1.479,71 € 26,00 € 1.505,71
E € 1.401,29 € 24,62 € 1.425,91
F € 1.316,63 € 23,13 € 1.339,76

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 € 2.042;16 € 108,57 € 2.150,70
2 € 1.914,62 € 101,79 € 2.016,41
3 € 1.667,30 € 88,64 € 1.755,94
4 € 1.563,57 € 83,13 € 1.646,70
5 € 1.504,71 € 80,00 € 1.584,71
6 € 1.435,48 € 76,32 € 1.511,80
7 € 1.334,55 € 70,96 € 1.405,51

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1 € 2.042;16 € 67,86 € 2.109,99
2 € 1.914,62 € 63,62 € 1.978,24
3 € 1.667,30 € 55,40 € 1.722,70
4 € 1.563,57 € 51,96 € 1.615,53
5 € 1.504,71 € 50,00 € 1.554,71
6 € 1.435,48 € 47,70 € 1.483,18
7 € 1.334,55 € 44,35 € 1.378,90

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1 € 2.109,99 € 40,71 € 2.150,70
2 € 1.978,24 € 38,17 € 2.016,41
3 € 1.722,70 € 33,24 € 1.755,94
4 € 1.615,53 € 31,17 € 1.646,70
5 € 1.554,71 € 30,00 € 1.584,71
6 € 1.483,18 € 28,62 € 1.511,80
7 € 1.378,90 € 26,61 € 1.405,51

Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario non  assorbibile, cherappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1 € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 € 30
6 € 30
7 € 30

Pubblicari i nuovi minimi retributivi dell’Area Legno- Lapidei Artigianato

L’accordo integrativo del CCNL Area Legno- Lapidei riporta le seguenti retribuzioni tabellari

 

IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS € 1.931,51 € 102,03 € 2.033,54
A € 1.800,34 € 95,10 € 1.895,44
B € 1.645,64 € 86,93 € 1.732,57
C Super € 1.574,12 € 83,15 € 1.657,27
C € 1.501,88 € 79,34 € 1.581,22
D € 1.419,71 € 75,00 € 1.494,71
E € 1.344,47 € 71,03 € 1.415,50
F € 1.263,24 € 66,73 € 1.329,97

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS € 1.931,51 € 61,22 € 1.992,73
A € 1.800,34 € 57,06 € 1.857,40
B € 1.645,64 € 52,16 € 1.697,80
C Super €1.574,12 € 49,89 € 1.624,01
C € 1.501,88 € 47,60 € 1.549,48
D € 1.419,71 € 45,00 € 1.464,71
E € 1.344,47 € 42,62 € 1.387,09
F € 1.263,24 € 40,04 € 1.303,28

 

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS € 1.992,73 € 40,81 € 2.033,54
A € 1.857,40 € 38,04 € 1.895,44
B € 1.697,80 € 34,77 € 1.732,57
C Super € 1.624,01 € 33,26 € 1.657,27
C € 1.549,48 € 31,74 € 1.581,22
D € 1.464,71 € 30,00 € 1.494,71
E € 1.387,09 € 28,41 € 1.415,50
F € 1.303,28 € 26,69 € 1.329,97

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 € 2.028;56 € 107,21 € 2.135,77
2 € 1.901,90 € 100,52 € 2.002,42
3 € 1.656,22 € 87,53 € 1.743,75
4 € 1.553,18 € 82,09 € 1.635,27
5 € 1.494,71 € 79,00 € 1.573,71
6 € 1.425,94 € 75,37 € 1.501,31
7 € 1.325,68 € 70,07 € 1.395,75

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1 € 2.028;56 € 61,07 € 2.089,63
2 € 1.901,90 € 57,26 € 1.959,16
3 € 1.656,22 € 49,86 € 1.706,08
4 € 1.553,18 € 46,76 € 1.599,94
5 € 1.494,71 € 45,00 € 1.539,71
6 € 1.425,94 € 42,93 € 1.468,87
7 € 1.325,68 € 39,91 € 1.365,59

 

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1 € 2.089,63 € 46,14 € 2.135,77
2 € 1.959,16 € 43,26 € 2.002,42
3 € 1.706,08 € 37,67 € 1.743,75
4 € 1.599,94 € 35,33 € 1.635,27
5 € 1.539,71 € 34,00 € 1.573,71
6 € 1.468,87 € 32,44 € 1.501,31
7 € 1.365,59 € 30,16 € 1.395,75

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS € 1.945,11 € 103,39 € 2.048,50
A € 1.813,02 € 96,38 € 1.909,40
B € 1.657,24 € 88,10 € 1.745,34
C Super € 1.585,21 € 84,27 € 1.669,48
C € 1.512,46 € 80,39 € 1.592,85
D € 1.429,71 € 76,00 € 1.505,71
E € 1.353,94 € 71,97 € 1.425,91
F € 1.272,14 € 67,62 € 1.339,76

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS € 1.945,11 € 68,02 € 2.013,13
A € 1.813,02 € 63,41 € 1.876,43
B € 1.657,24 € 57,96 € 1.715,20
C Super € 1.585,21 € 55,44 € 1.640,65
C € 1.512,46 € 52,89 € 1.565,35
D € 1.429,71 € 50,00 € 1.479,71
E € 1.353,94 € 47,35 € 1.401,29
F € 1.272,14 € 44,49 € 1.316,63

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS € 2.013,13 € 35,37 € 2.048,50
A € 1.876,43 € 32,97 € 1.909,40
B € 1.715,20 € 30,14 € 1.745,34
C Super € 1.640,65 € 28,83 € 1.669,48
C € 1.565,35 € 27,50 € 1.592,85
D € 1.479,71 € 26,00 € 1.505,71
E € 1.401,29 € 24,62 € 1.425,91
F € 1.316,63 € 23,13 € 1.339,76

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 € 2.042;16 € 108,57 € 2.150,70
2 € 1.914,62 € 101,79 € 2.016,41
3 € 1.667,30 € 88,64 € 1.755,94
4 € 1.563,57 € 83,13 € 1.646,70
5 € 1.504,71 € 80,00 € 1.584,71
6 € 1.435,48 € 76,32 € 1.511,80
7 € 1.334,55 € 70,96 € 1.405,51

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1 € 2.042;16 € 67,86 € 2.109,99
2 € 1.914,62 € 63,62 € 1.978,24
3 € 1.667,30 € 55,40 € 1.722,70
4 € 1.563,57 € 51,96 € 1.615,53
5 € 1.504,71 € 50,00 € 1.554,71
6 € 1.435,48 € 47,70 € 1.483,18
7 € 1.334,55 € 44,35 € 1.378,90

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1 € 2.109,99 € 40,71 € 2.150,70
2 € 1.978,24 € 38,17 € 2.016,41
3 € 1.722,70 € 33,24 € 1.755,94
4 € 1.615,53 € 31,17 € 1.646,70
5 € 1.554,71 € 30,00 € 1.584,71
6 € 1.483,18 € 28,62 € 1.511,80
7 € 1.378,90 € 26,61 € 1.405,51

Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario non  assorbibile, cherappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1 € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 € 30
6 € 30
7 € 30

Attività intermediate da piattaforme digitali escluse dalla comunicazione all’ITL

24 magg 2022 Nel convertire il DL n. 21/2022, la Legge n. 51/2022 ha previsto alcune modifiche alle disposizioni relative alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

 

Al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.
La legge di conversione del DL 21/2022 ha modificato la suddetta disposizione, escludendo dalla comunicazione all’ITL le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali.
La comunicazione in parole deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica.

24 magg 2022 Nel convertire il DL n. 21/2022, la Legge n. 51/2022 ha previsto alcune modifiche alle disposizioni relative alle comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali.

 

Al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.
La legge di conversione del DL 21/2022 ha modificato la suddetta disposizione, escludendo dalla comunicazione all’ITL le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali.
La comunicazione in parole deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica.

Accesso degli Enti locali alle autocertificazioni per prestazioni Inps

È attiva la nuova funzione “controllo autocertificazioni” che consente agli Enti locali che erogano prestazioni assistenziali di accedere preventivamente ai dati acquisiti dall’Inps in relazione alle prestazioni erogate dall’Istituto al medesimo soggetto (Inps – Messaggio 23 maggio 2022, n. 2156).

Nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo in relazione all’erogazione di prestazioni assistenziali, sia gli enti locali che l’Inps registrano le relative informazioni ai fini della reciproca consultazione nell’ambito del Servizio SIUSS – ex Casellario dell’assistenza, gestito dall’Inps.
Secondo la disciplina che regola la consultazione del Casellario dell’assistenza, tuttavia, gli enti locali possono accedere alle informazioni relative alle prestazioni erogate dall’INPS a un determinato utente, solo dopo avere trasmesso al Sistema i dati riguardanti almeno una prestazione erogata al medesimo soggetto.
Tenuto conto delle esigenze emerse durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19, e in particolare quella dei Comuni di potere accedere al SIUSS – ex Casellario dell’assistenza -, anche prima di aver trasmesso i propri dati, per effettuare controlli sulle prestazioni già erogate dall’INPS ai propri cittadini, l’INPS ha attivato la nuova funzione denominata “Controllo autocertificazioni”.
Attraverso il “Controllo autocertificazioni” gli enti locali (i Comuni, singoli o associati, le Province autonome e le Regioni in qualità di enti erogatori) hanno la possibilità di verificare quanto autodichiarato dagli interessati in sede di presentazione di istanze per accedere a prestazioni e servizi erogati dai medesimi enti. I dati sono resi disponibili nel rispetto dei canoni di pertinenza, adeguatezza e limitazione a quanto necessario.
A tal fine, la consultazione può essere effettuata per singolo codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione. Inoltre, viene richiesto l’inserimento del protocollo della domanda presentata dal soggetto interessato all’ente medesimo, tesa a ottenere una prestazione, nonché la tipologia di prestazione richiesta.

Il presupposto per accedere a tale nuova tipologia di consultazione preventiva dei dati è che l’ente erogatore sia censito nei sistemi dell’INPS, abbia individuato e autorizzato uno o più operatori, per i quali sia stata richiesta e ottenuta specifica abilitazione al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza”.
L’accesso è limitato ai soli enti erogatori di prestazioni assistenziali a livello locale:
– Comuni, singoli o associati;
– Province autonome di Trento e di Bolzano;
– Regioni.
Restano escluse (per ora) tutte le altre categorie di enti erogatori (le Università, gli Enti per il diritto allo studio, le Casse professionali e gli altri enti).
L’operatore autorizzato può accedere al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza” solo attraverso il sito internet www.inps.it, con il proprio SPID. Il Sistema riconosce in automatico l’operatore, quale soggetto autorizzato dall’ente erogatore per il quale agisce.
La consultazione consente l’accesso alle informazioni riguardanti le seguenti prestazioni erogate dall’INPS:
– A1.03 Carta acquisti;
– A7.01 Reddito di cittadinanza;
– A7.02 Pensione di cittadinanza;
– A1.04.01 Reddito di Inclusione;
– A1.04.02 – Reddito di Emergenza;
– Prestazioni della categoria A4.

È attiva la nuova funzione "controllo autocertificazioni" che consente agli Enti locali che erogano prestazioni assistenziali di accedere preventivamente ai dati acquisiti dall’Inps in relazione alle prestazioni erogate dall’Istituto al medesimo soggetto (Inps - Messaggio 23 maggio 2022, n. 2156).

Nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo in relazione all’erogazione di prestazioni assistenziali, sia gli enti locali che l’Inps registrano le relative informazioni ai fini della reciproca consultazione nell’ambito del Servizio SIUSS - ex Casellario dell’assistenza, gestito dall’Inps.
Secondo la disciplina che regola la consultazione del Casellario dell’assistenza, tuttavia, gli enti locali possono accedere alle informazioni relative alle prestazioni erogate dall’INPS a un determinato utente, solo dopo avere trasmesso al Sistema i dati riguardanti almeno una prestazione erogata al medesimo soggetto.
Tenuto conto delle esigenze emerse durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19, e in particolare quella dei Comuni di potere accedere al SIUSS - ex Casellario dell’assistenza -, anche prima di aver trasmesso i propri dati, per effettuare controlli sulle prestazioni già erogate dall’INPS ai propri cittadini, l’INPS ha attivato la nuova funzione denominata "Controllo autocertificazioni".
Attraverso il "Controllo autocertificazioni" gli enti locali (i Comuni, singoli o associati, le Province autonome e le Regioni in qualità di enti erogatori) hanno la possibilità di verificare quanto autodichiarato dagli interessati in sede di presentazione di istanze per accedere a prestazioni e servizi erogati dai medesimi enti. I dati sono resi disponibili nel rispetto dei canoni di pertinenza, adeguatezza e limitazione a quanto necessario.
A tal fine, la consultazione può essere effettuata per singolo codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione. Inoltre, viene richiesto l’inserimento del protocollo della domanda presentata dal soggetto interessato all’ente medesimo, tesa a ottenere una prestazione, nonché la tipologia di prestazione richiesta.

Il presupposto per accedere a tale nuova tipologia di consultazione preventiva dei dati è che l’ente erogatore sia censito nei sistemi dell’INPS, abbia individuato e autorizzato uno o più operatori, per i quali sia stata richiesta e ottenuta specifica abilitazione al servizio "SIUSS - ex Casellario dell’assistenza".
L’accesso è limitato ai soli enti erogatori di prestazioni assistenziali a livello locale:
- Comuni, singoli o associati;
- Province autonome di Trento e di Bolzano;
- Regioni.
Restano escluse (per ora) tutte le altre categorie di enti erogatori (le Università, gli Enti per il diritto allo studio, le Casse professionali e gli altri enti).
L’operatore autorizzato può accedere al servizio "SIUSS – ex Casellario dell’assistenza" solo attraverso il sito internet www.inps.it, con il proprio SPID. Il Sistema riconosce in automatico l’operatore, quale soggetto autorizzato dall’ente erogatore per il quale agisce.
La consultazione consente l’accesso alle informazioni riguardanti le seguenti prestazioni erogate dall’INPS:
- A1.03 Carta acquisti;
- A7.01 Reddito di cittadinanza;
- A7.02 Pensione di cittadinanza;
- A1.04.01 Reddito di Inclusione;
- A1.04.02 - Reddito di Emergenza;
- Prestazioni della categoria A4.

Bici e monopattini elettrici: determinata la percentuale del credito d’imposta

Il credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 maggio 2022, n. 176217)

Il Decreto Rilancio (co. 1-septies, articolo 44, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate e nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Successivamnete sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro.
In particolare, è stato previsto che:
a) l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022;
b) ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
c) la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 5 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è inferiore al suddetto limite di spesa di 5 milioni di euro.
Pertanto, con il provvedimento in oggetto si rende noto che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

Il credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 23 maggio 2022, n. 176217)

Il Decreto Rilancio (co. 1-septies, articolo 44, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate e nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Successivamnete sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro.
In particolare, è stato previsto che:
a) l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022;
b) ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
c) la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 5 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è inferiore al suddetto limite di spesa di 5 milioni di euro.
Pertanto, con il provvedimento in oggetto si rende noto che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia

Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che svolga attività lavorativa presso terzi, incompatibile con le prescrizioni mediche, durante il periodo di assenza per malattia (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16208).

La vicenda

La Corte d’appello territoriale confermava il rigetto della domanda avanzata da un dipendente, direttore amministrativo di un centro di riabilitazione, nei confronti della società datrice di lavoro, tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, motivato, in particolare, dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi durante l’assenza per malattia, dalla violazione degli obblighi di lealtà e fedeltà in relazione al rapido recupero delle capacità di svolgere la prestazione e, inoltre, dall’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità.

I Giudici di merito,invero, ritenevano che la condotta del lavoratore fosse idonea a integrare grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da far venir meno la relazione di fiducia alla base del rapporto di lavoro. Risultava, difatti, provato che, in costanza di assenza per malattia, il lavoratore aveva svolto prestazioni presso altra ditta e si era dedicato ad altre attività fuori casa, anche durante le ore di reperibilità, senza dimostrare un’ urgente necessità di allontanarsi dal domicilio.
La Corte giudicava, inoltre, non provata dal lavoratore la compatibilità dell’attività svolta in favore di terzi con la malattia depressiva di cui era affetto, dal momento che le prestazioni espletate durante l’assenza risultavano inconciliabili con la specifica prescrizione di riposo e terapia farmacologica a questi indirizzata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.

La pronuncia della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la valutazione operata dai giudici di merito circa l’incompatibilità con la prescrizione medica di riposo dell’attività svolta dal dipendente durante il periodo di malattia.
La stessa ha posto, inoltre, in evidenza che l’origine della malattia, nel caso in oggetto sindrome ansioso-depressiva, non assumeva rilevanza in relazione alla natura degli addebiti contestati al lavoratore, i quali riguardano la violazione delle prescrizioni attinenti allo stato di malattia e non, dunque, la mancanza o simulazione della stessa.

I Giudici, infine, non hanno mancato di rilevare che il giudizio concernente la giusta causa di licenziamento era stato compiuto dalla Corte territoriale sulla base del complesso delle condotte addebitate al lavoratore e, innanzitutto, dello svolgimento presso terzi di attività lavorativa incompatibile con le prescrizioni mediche.
L’ allontanamento dal domicilio nelle fasce di reperibilità, in tale ottica, aveva dunque assunto rilevanza solo secondaria nell’ambito degli addebiti mossi al lavoratore e posti a fondamento della giusta causa di licenziamento, dovendosi pertanto ritenere adeguata la valutazione di proporzionalità della sanzione del licenziamento per giusta causa rispetto alla gravità della condotta.

Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che svolga attività lavorativa presso terzi, incompatibile con le prescrizioni mediche, durante il periodo di assenza per malattia (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16208).

La vicenda

La Corte d'appello territoriale confermava il rigetto della domanda avanzata da un dipendente, direttore amministrativo di un centro di riabilitazione, nei confronti della società datrice di lavoro, tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, motivato, in particolare, dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi durante l'assenza per malattia, dalla violazione degli obblighi di lealtà e fedeltà in relazione al rapido recupero delle capacità di svolgere la prestazione e, inoltre, dall’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità.

I Giudici di merito,invero, ritenevano che la condotta del lavoratore fosse idonea a integrare grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da far venir meno la relazione di fiducia alla base del rapporto di lavoro. Risultava, difatti, provato che, in costanza di assenza per malattia, il lavoratore aveva svolto prestazioni presso altra ditta e si era dedicato ad altre attività fuori casa, anche durante le ore di reperibilità, senza dimostrare un’ urgente necessità di allontanarsi dal domicilio.
La Corte giudicava, inoltre, non provata dal lavoratore la compatibilità dell'attività svolta in favore di terzi con la malattia depressiva di cui era affetto, dal momento che le prestazioni espletate durante l'assenza risultavano inconciliabili con la specifica prescrizione di riposo e terapia farmacologica a questi indirizzata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.

La pronuncia della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la valutazione operata dai giudici di merito circa l’incompatibilità con la prescrizione medica di riposo dell'attività svolta dal dipendente durante il periodo di malattia.
La stessa ha posto, inoltre, in evidenza che l’origine della malattia, nel caso in oggetto sindrome ansioso-depressiva, non assumeva rilevanza in relazione alla natura degli addebiti contestati al lavoratore, i quali riguardano la violazione delle prescrizioni attinenti allo stato di malattia e non, dunque, la mancanza o simulazione della stessa.

I Giudici, infine, non hanno mancato di rilevare che il giudizio concernente la giusta causa di licenziamento era stato compiuto dalla Corte territoriale sulla base del complesso delle condotte addebitate al lavoratore e, innanzitutto, dello svolgimento presso terzi di attività lavorativa incompatibile con le prescrizioni mediche.
L’ allontanamento dal domicilio nelle fasce di reperibilità, in tale ottica, aveva dunque assunto rilevanza solo secondaria nell'ambito degli addebiti mossi al lavoratore e posti a fondamento della giusta causa di licenziamento, dovendosi pertanto ritenere adeguata la valutazione di proporzionalità della sanzione del licenziamento per giusta causa rispetto alla gravità della condotta.

Fisco: nuove precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su limite di spesa per installazione di impianto fotovoltaico contestuale alla realizzazione di un ascensore per disabili riconducibile ad un intervento di “ristrutturazione edilizia”, accesso al Superbonus da parte del locatario di un appartamento e un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare, interventi antisismici e di efficientamento energetico su due edifici unifamiliari (demoliti parzialmente e successivamente ricostruiti con ampliamento), verifica del principio di prevalenza residenziale di un edificio con interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari presenti (Agenzia delle entrate – Risposte 23 maggio 2022, nn. 287, 288, 289, 290).

Nello specifico, il Fisco ha chiarito quanto segue:

– in relazione alla realizzazione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche che rientra tra gli interventi di ” ristrutturazione edilizia” (aspetto che attiene alle prerogative del Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche), il limite di spesa ammesso al Superbonus per l’installazione contestuale dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza. Ciò in quanto, ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l’eventuale collegamento funzionale tra l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e l’intervento di ” ristrutturazione edilizia”, essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi;

– al contribuente non è preclusa la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi realizzati in qualità di locatario su immobili residenziali di proprietà di una società di gestione immobiliare della quale, in base ai dati del Registro delle Imprese, non risulta essere né socio né titolare di cariche sociali, sempreché lo stesso possa qualificarsi come persone fisica « al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». A tal fine, è necessario, tra l’altro, che l’ Istante abbia sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale, incluse le relative pertinenze) siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio;

– per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;

– nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari all’interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori. Nel caso di specie, pertanto, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa in oggetto e sempreché dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il predetto cambio di destinazione d’uso, laddove al termine dei lavori l’edificio avrà prevalentemente funzione residenziale entrambi i condomini potranno usufruire del Superbonus per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Per quanto riguarda la modalità di determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Nel caso di specie, pertanto, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, il limite di spesa sarà pari a euro 192.000 (96.000 per due) e per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà pari a euro 80.000 (40.000 per due).

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su limite di spesa per installazione di impianto fotovoltaico contestuale alla realizzazione di un ascensore per disabili riconducibile ad un intervento di "ristrutturazione edilizia", accesso al Superbonus da parte del locatario di un appartamento e un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare, interventi antisismici e di efficientamento energetico su due edifici unifamiliari (demoliti parzialmente e successivamente ricostruiti con ampliamento), verifica del principio di prevalenza residenziale di un edificio con interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari presenti (Agenzia delle entrate - Risposte 23 maggio 2022, nn. 287, 288, 289, 290).

Nello specifico, il Fisco ha chiarito quanto segue:

- in relazione alla realizzazione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche che rientra tra gli interventi di " ristrutturazione edilizia" (aspetto che attiene alle prerogative del Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche), il limite di spesa ammesso al Superbonus per l'installazione contestuale dell'impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza. Ciò in quanto, ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l'eventuale collegamento funzionale tra l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico e l'intervento di " ristrutturazione edilizia", essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi;

- al contribuente non è preclusa la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi realizzati in qualità di locatario su immobili residenziali di proprietà di una società di gestione immobiliare della quale, in base ai dati del Registro delle Imprese, non risulta essere né socio né titolare di cariche sociali, sempreché lo stesso possa qualificarsi come persone fisica « al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni». A tal fine, è necessario, tra l'altro, che l' Istante abbia sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale, incluse le relative pertinenze) siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio;

- per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, arti o professioni, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

- nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari all'interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori. Nel caso di specie, pertanto, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa in oggetto e sempreché dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il predetto cambio di destinazione d'uso, laddove al termine dei lavori l'edificio avrà prevalentemente funzione residenziale entrambi i condomini potranno usufruire del Superbonus per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Per quanto riguarda la modalità di determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Nel caso di specie, pertanto, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, il limite di spesa sarà pari a euro 192.000 (96.000 per due) e per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà pari a euro 80.000 (40.000 per due).

Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria

Per l’omessa, errata, tardiva trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari, ai fini della precompilata, è prevista la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato irregolarmente, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. (Agenzia Entrate – risoluzione 23 maggio 2022, n. 22).

Ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 175/2014, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, devono inviare al Sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’art. 7, co. 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 ottobre 2020, come modificato dall’art. 2 del decreto 2 febbraio 2022, ha disposto che la trasmissione dei dati  deve essere effettuata:
– entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
– entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
– entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
– entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
– entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;
– entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.

Al riguardo, l’inoltro dei dati di spesa può avvenire secondo tre diverse modalità:
– utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;
– invio di ogni singola spesa (c.d. web service sincrono);
– invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (c.d. web service asincrono).

In merito al trattamento sanzionatorio, l’art. 3, co. 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro

i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 175/2014 è stato chiarito che al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
Tanto premesso, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, contenuti nei documenti fiscali, nonché della volontà del legislatore di valorizzare la “reazione sanzionatoria” in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

Per l’omessa, errata, tardiva trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari, ai fini della precompilata, è prevista la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato irregolarmente, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. (Agenzia Entrate - risoluzione 23 maggio 2022, n. 22).

Ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 175/2014, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, devono inviare al Sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’art. 7, co. 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 ottobre 2020, come modificato dall’art. 2 del decreto 2 febbraio 2022, ha disposto che la trasmissione dei dati  deve essere effettuata:
- entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
- entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;
- entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.

Al riguardo, l’inoltro dei dati di spesa può avvenire secondo tre diverse modalità:
- utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;
- invio di ogni singola spesa (c.d. web service sincrono);
- invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (c.d. web service asincrono).

In merito al trattamento sanzionatorio, l’art. 3, co. 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro

i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 175/2014 è stato chiarito che al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
Tanto premesso, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, contenuti nei documenti fiscali, nonché della volontà del legislatore di valorizzare la "reazione sanzionatoria" in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concetto di "comunicazione" contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.