Firmato il 28/4/2022, tra ANCE Agrigento – Sezione Autonoma Costruttori Edili e FILLEA-CGIL FILCA-CISL e FENEAL-UIL, il CIPL integrativo del CCNL 18 luglio 2018 che avrà validità nell’intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici
Il nuovo CIPL per la provincia di Agrigento sottoscritto il 28 aprile 2022 per il settore dell’Edilizia Industria territoriali, decorre dal 1/5/2022 sino al 30/4/2023.
Elemento Variabile della Retribuzione – EVR
Le parti si danno atto che l’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Le parti si danno, altresì atto che l’EVR non ha incidenza sui Singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, Il trattamento di fine rapporto (TFR).
L’importo dell’’EVR decorre, per Agrigento e provincia, dalla sottoscrizione del presente accordo.
La misura massima dell’EVR, erogabile per Agrigento e provincia, è fissata nel 4,00% dei minimi in vigore secondo le indicazioni del CCNL e secondo quanto previsto dal presente accordo
Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quarto elemento il rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile Agrigentina.
Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:
1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto dell’incidenza delle ore di cassa integrazione;
4. Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile.
Agli indicatori di cui sopra è attribuita la seguente incidenza ponderale: del 35%.
Al n. 1 e 2, del 35% al n. 3, 30% al n. 4.
In attuazione di quanto disposto dal CCNL 1 luglio 2014, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è: 2019 – 2020 – 2021. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente: 2018 – 2019 – 2020.
Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Per la procedura annuale ai fini della determinazione dell’EVR le parti si incontreranno annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno per procedere al calcolo ed alla verifica degli indicatori secondo il sistema sopra evidenziato.
La verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e pertanto, considerato che gli indicatori danno risultati positivi a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si verificano i presupposti per il riconoscimento dell’EVR. al 4%,
I relativi importi orari dell’EVR risultano i seguenti:
– operaio specializzato 4° livello |
€. 0,26 |
– operaio specializzato 3° livello |
€. 0,24 |
– operaio qualificato 2° livello |
€. 0,22 |
– operaio comune 1° livello |
€. 0,19 |
– guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti |
€. 0,16 |
– guardiani, portieri e custodi con alloggio |
€. 0,15 |
Gli importi mensili dell’EVR per gli impiegati risultano:
Categoria 1 livello 7 |
€. 65,22 |
Categoria 1 livello 6 |
€. 58,70 |
Categoria 2 livello 5 |
€. 48,92 |
Assistente tecnico livello 4 |
€. 45,66 |
Categoria 3 livello 3 |
€. 42,39 |
Categoria 4 livello 2 |
€. 38,15 |
Categoria 4 primo impiego |
€. 32,61 |
Ciascuna azienda determina annualmente la percentuale di EVR stabilita a livello provinciale procedendo alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:
1. Ore denunciate in Cassa edile;
2. Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista dalla legge.
L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, come previsto per il calcolo a livello provinciale.
Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora dal medesimo confronto solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale l’azienda dovrà erogare l’EVR nella misura appresso indicata. Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, (4%) l’impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.
Trasporto ed indennità sostitutiva
Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. ove l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo una indennità di €. 0,35 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l’indennità di che trattasi è dovuta nella misura di €. 0,45 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell’attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell’orario giornaliero convenzionale di lavoro.
L’indennità predetta sarà corrisposta per l’intera giornata anche in caso di interruzione dell’attività lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.
Qualora la maggioranza dei lavoratori in forza nel cantiere provenga da comuni vicini e nell’ipotesi di approntamento del mezzo di trasporto a carico del datore di lavoro, verrà esaminata la possibilità di istituire altro punto di raccolta per il raggiungimento del cantiere.
Mensa ed indennità sostitutiva
L’impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed alla loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l’istituzione.
L’impresa concorre al costo nella misura di €. 3,00 per ciascun pasto consumato.
Ove non sia data comunque attuazione a quanto su previsto, l’impresa corrisponderà una indennità di €. 3,00 giornalieri pari a €. 0,37 per ogni ora di lavoro ordinario.
Su tale importo non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 19 aprile 2010 e sue successive eventuali modifiche in quanto nella sua determinazione é stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse.
La indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.
Impiegati
Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni su riportate.
Firmato il 28/4/2022, tra ANCE Agrigento - Sezione Autonoma Costruttori Edili e FILLEA-CGIL FILCA-CISL e FENEAL-UIL, il CIPL integrativo del CCNL 18 luglio 2018 che avrà validità nell’intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici
Il nuovo CIPL per la provincia di Agrigento sottoscritto il 28 aprile 2022 per il settore dell’Edilizia Industria territoriali, decorre dal 1/5/2022 sino al 30/4/2023.
Elemento Variabile della Retribuzione - EVR
Le parti si danno atto che l’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Le parti si danno, altresì atto che l'EVR non ha incidenza sui Singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, Il trattamento di fine rapporto (TFR).
L'importo dell’'EVR decorre, per Agrigento e provincia, dalla sottoscrizione del presente accordo.
La misura massima dell'EVR, erogabile per Agrigento e provincia, è fissata nel 4,00% dei minimi in vigore secondo le indicazioni del CCNL e secondo quanto previsto dal presente accordo
Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quarto elemento il rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile Agrigentina.
Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:
1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto dell’incidenza delle ore di cassa integrazione;
4. Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile.
Agli indicatori di cui sopra è attribuita la seguente incidenza ponderale: del 35%.
Al n. 1 e 2, del 35% al n. 3, 30% al n. 4.
In attuazione di quanto disposto dal CCNL 1 luglio 2014, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è: 2019 - 2020 - 2021. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente: 2018 - 2019 - 2020.
Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Per la procedura annuale ai fini della determinazione dell’EVR le parti si incontreranno annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno per procedere al calcolo ed alla verifica degli indicatori secondo il sistema sopra evidenziato.
La verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e pertanto, considerato che gli indicatori danno risultati positivi a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si verificano i presupposti per il riconoscimento dell’EVR. al 4%,
I relativi importi orari dell’EVR risultano i seguenti:
- operaio specializzato 4° livello |
€. 0,26 |
- operaio specializzato 3° livello |
€. 0,24 |
- operaio qualificato 2° livello |
€. 0,22 |
- operaio comune 1° livello |
€. 0,19 |
- guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti |
€. 0,16 |
- guardiani, portieri e custodi con alloggio |
€. 0,15 |
Gli importi mensili dell’EVR per gli impiegati risultano:
Categoria 1 livello 7 |
€. 65,22 |
Categoria 1 livello 6 |
€. 58,70 |
Categoria 2 livello 5 |
€. 48,92 |
Assistente tecnico livello 4 |
€. 45,66 |
Categoria 3 livello 3 |
€. 42,39 |
Categoria 4 livello 2 |
€. 38,15 |
Categoria 4 primo impiego |
€. 32,61 |
Ciascuna azienda determina annualmente la percentuale di EVR stabilita a livello provinciale procedendo alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:
1. Ore denunciate in Cassa edile;
2. Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista dalla legge.
L’impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, come previsto per il calcolo a livello provinciale.
Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora dal medesimo confronto solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale l’azienda dovrà erogare l’EVR nella misura appresso indicata. Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, (4%) l’impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.
Trasporto ed indennità sostitutiva
Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. ove l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo una indennità di €. 0,35 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l’indennità di che trattasi è dovuta nella misura di €. 0,45 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell’attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell’orario giornaliero convenzionale di lavoro.
L'indennità predetta sarà corrisposta per l'intera giornata anche in caso di interruzione dell'attività lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.
Qualora la maggioranza dei lavoratori in forza nel cantiere provenga da comuni vicini e nell'ipotesi di approntamento del mezzo di trasporto a carico del datore di lavoro, verrà esaminata la possibilità di istituire altro punto di raccolta per il raggiungimento del cantiere.
Mensa ed indennità sostitutiva
L’impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed alla loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l’istituzione.
L’impresa concorre al costo nella misura di €. 3,00 per ciascun pasto consumato.
Ove non sia data comunque attuazione a quanto su previsto, l’impresa corrisponderà una indennità di €. 3,00 giornalieri pari a €. 0,37 per ogni ora di lavoro ordinario.
Su tale importo non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 19 aprile 2010 e sue successive eventuali modifiche in quanto nella sua determinazione é stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse.
La indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.
Impiegati
Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni su riportate.