Calcolo Inps delle contribuzioni

Con circolare Inps n. 35/2022 è stata illustrata, con riferimento all’anno 2022, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Con la presente circolare vengono, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2022

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2022, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all’indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2022, alla circolare n. 6/2022.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2022 (NOTA 1), sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2022 a 49,91 euro (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 1)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676/2007) che, per il 2022, è pari a 44,40 euro (cfr. la circolare n. 15/2022, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con la circolare n. 121/2021 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 6/2022) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2021. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021 (cfr. la circolare n. 114/2021).
I salari definitivi per l’anno 2022 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2021.
Come comunicato con la citata circolare n. 121/2021, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile, per l’anno 2022, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2021 pari a 59,66 euro (cfr. la circolare n. 121/2021).
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con decreto 23 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 18 gennaio 2022, n. 13, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2022, a favore dei lavoratori in argomento.
Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2022 (cfr. la circolare n. 12/2022, allegato 2).
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2022, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 17/2022):
– 7,31 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,25 euro;

– 8,25 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,25 euro e fino a 10,05 euro;
– 10,05 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,05 euro;
– 5,32 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 44,40 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2022 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2021 (art. 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).
Artigiani: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Commercianti: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Pescatori: 27,73 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2022 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 3, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.

B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2022, per altre prestazioni

Nella circolare in oggetto vengono riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2022 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso dall’Inps. Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e gli importi massimi per l’anno 2022 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

Con circolare Inps n. 35/2022 è stata illustrata, con riferimento all’anno 2022, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Con la presente circolare vengono, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2022

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2022, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all’indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2022, alla circolare n. 6/2022.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2022 (NOTA 1), sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2022 a 49,91 euro (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 1)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676/2007) che, per il 2022, è pari a 44,40 euro (cfr. la circolare n. 15/2022, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con la circolare n. 121/2021 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 6/2022) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2021. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021 (cfr. la circolare n. 114/2021).
I salari definitivi per l’anno 2022 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2021.
Come comunicato con la citata circolare n. 121/2021, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile, per l’anno 2022, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2021 pari a 59,66 euro (cfr. la circolare n. 121/2021).
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con decreto 23 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 18 gennaio 2022, n. 13, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2022, a favore dei lavoratori in argomento.
Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2022 (cfr. la circolare n. 12/2022, allegato 2).
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2022, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 17/2022):
- 7,31 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,25 euro;

- 8,25 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,25 euro e fino a 10,05 euro;
- 10,05 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,05 euro;
- 5,32 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 44,40 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2022 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2021 (art. 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).
Artigiani: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Commercianti: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Pescatori: 27,73 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2022 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 3, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.

B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2022, per altre prestazioni

Nella circolare in oggetto vengono riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2022 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso dall’Inps. Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e gli importi massimi per l’anno 2022 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

Apparecchi da intrattenimento: proroga rinnovo delle autorizzazioni

È stato prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione delle domande di nuovi titoli autorizzatori per l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da gioco e intrattenimento già installati o verificati e certificati alla data del 1° giugno 2021, ai fini dell’adeguamento alle nuove regole tecniche e amministrative di funzionamento. (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Determinazione 24 febbraio 2022, n. 90538/RU).

Con effetto dal 1° giugno 2021 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha definito nuove regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta (Determinazione 01 giugno 2021, n. 172999/RU).
Per consentire l’adeguamento degli apparecchi già installati o verificati e certificati sulla base delle regole previgenti è stato previsto un periodo transitorio dal 1° giugno 2021 al 28 febbraio 2022.

In particolare, è stato previsto che i nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 cessano di avere efficacia al 28 febbraio 2022. I soggetti in possesso di tali nulla osta che intendono proseguire l’esercizio degli apparecchi sono tenuti a presentare apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, previo eventuale adeguamento alle nuove regole tecniche approvate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione n. 151294/RU del 18 maggio 2021. Nella richiesta devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità, indicando altresì la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Comunque, entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità.

Analogamente, i gestori di apparecchi meccanici ed elettromeccanici per il gioco lecito e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° giugno 2021, al fine di proseguire l’esercizio, sono tenuti a presentare apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, a condizione che gli apparecchi rispettino le regole tecniche approvate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione n. 151294/RU/2021. Nella richiesta devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle nuove regole tecniche, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità, indicando altresì la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Comunque:
– gli apparecchi che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio, devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro il 31 dicembre 2022;
– gli apparecchi che non distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio, devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro il 31 dicembre 2023.

Allo scopo di consentire la massima conoscenza dei nuovi obblighi, l’ADM ha incaricato Sogei S.p.a. ad inviare, con strumenti telematici o informatici, a tutti i possessori dei suddetti apparecchi, come risultanti dai dati in possesso di ADM desunti dai pregressi pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti, una nota informativa con i nuovi obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per gli adempimenti amministrativi.
Di conseguenza, con la Determinazione 24 febbraio 2022, n. 90538/RU, è stato prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione delle richieste dei nuovi titoli autorizzatori per la messa in esercizio dei apparecchi. Pertanto, dal 1° maggio 2022 (non più dal 1° marzo 2022) potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti dei nuovi titoli autorizzatori e dei relativi dispositivi di identificazione elettronica.

È stato prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione delle domande di nuovi titoli autorizzatori per l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da gioco e intrattenimento già installati o verificati e certificati alla data del 1° giugno 2021, ai fini dell’adeguamento alle nuove regole tecniche e amministrative di funzionamento. (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione 24 febbraio 2022, n. 90538/RU).

Con effetto dal 1° giugno 2021 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha definito nuove regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta (Determinazione 01 giugno 2021, n. 172999/RU).
Per consentire l’adeguamento degli apparecchi già installati o verificati e certificati sulla base delle regole previgenti è stato previsto un periodo transitorio dal 1° giugno 2021 al 28 febbraio 2022.

In particolare, è stato previsto che i nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 cessano di avere efficacia al 28 febbraio 2022. I soggetti in possesso di tali nulla osta che intendono proseguire l’esercizio degli apparecchi sono tenuti a presentare apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, previo eventuale adeguamento alle nuove regole tecniche approvate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione n. 151294/RU del 18 maggio 2021. Nella richiesta devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità, indicando altresì la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Comunque, entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità.

Analogamente, i gestori di apparecchi meccanici ed elettromeccanici per il gioco lecito e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° giugno 2021, al fine di proseguire l’esercizio, sono tenuti a presentare apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, a condizione che gli apparecchi rispettino le regole tecniche approvate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione n. 151294/RU/2021. Nella richiesta devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle nuove regole tecniche, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità, indicando altresì la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Comunque:
- gli apparecchi che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio, devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro il 31 dicembre 2022;
- gli apparecchi che non distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio, devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro il 31 dicembre 2023.

Allo scopo di consentire la massima conoscenza dei nuovi obblighi, l’ADM ha incaricato Sogei S.p.a. ad inviare, con strumenti telematici o informatici, a tutti i possessori dei suddetti apparecchi, come risultanti dai dati in possesso di ADM desunti dai pregressi pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti, una nota informativa con i nuovi obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per gli adempimenti amministrativi.
Di conseguenza, con la Determinazione 24 febbraio 2022, n. 90538/RU, è stato prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione delle richieste dei nuovi titoli autorizzatori per la messa in esercizio dei apparecchi. Pertanto, dal 1° maggio 2022 (non più dal 1° marzo 2022) potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti dei nuovi titoli autorizzatori e dei relativi dispositivi di identificazione elettronica.

Operai Agricoli Foggia: variata la tabella paga

Come previsto dal CIPL 9/8/2021 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Foggia, con decorrenza 1/1/2022 varia la retribuzione prevista per il livello 2 dell’area 3.a

Come previsto dall’accordo 9/8/2021, agli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Foggia, inquadrati nel livello 2 dell’area 3.a, si applica con decorrenza 1/1/2022, l’aumento del 2% previsto per tutti gli altri livelli a decorrere dall’1/8/2021.
Pertanto la tabella paga per gli OTD di Foggia, dall’1/1/2022 è la seguente

Area

Livello

Salario contrattuale (a)

3 elemento (b) (a x 30,44%)

Salario lordo (c) (a + b)

Trattenute previdenziali (d) (c x 8,84%)

Trattenute contrattuali (e) (c x 0,55%)

Netto (f) (c – d – e)

TFR (g) (a x 8,63%)

1.a 1 68,21 20,76 88,97 7,86 0,49 80,62 5,89
2 65,16 19,83 84,99 7,51 0,47 77,01 5,62
3 62,68 19,08 81,76 7,23 0,45 74,08 5,41
2.a 1 59,33 18,06 77,39 6,84 0,43 70,13 5,12
2 53,15 16,18 69,33 6,13 0,38 62,82 4,59
3 48,18 14,67 62,85 5,56 0,35 56,95 4,16
3.a 1 43,20 13,15 56,35 4,98 0,31 51,06 3,73
2 (2022) 37,57 11,43 49,00 4,33 0,27 44,40 3,24

Come previsto dal CIPL 9/8/2021 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Foggia, con decorrenza 1/1/2022 varia la retribuzione prevista per il livello 2 dell’area 3.a

Come previsto dall’accordo 9/8/2021, agli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Foggia, inquadrati nel livello 2 dell’area 3.a, si applica con decorrenza 1/1/2022, l’aumento del 2% previsto per tutti gli altri livelli a decorrere dall’1/8/2021.
Pertanto la tabella paga per gli OTD di Foggia, dall’1/1/2022 è la seguente

Area

Livello

Salario contrattuale (a)

3 elemento (b) (a x 30,44%)

Salario lordo (c) (a + b)

Trattenute previdenziali (d) (c x 8,84%)

Trattenute contrattuali (e) (c x 0,55%)

Netto (f) (c - d - e)

TFR (g) (a x 8,63%)

1.a 1 68,21 20,76 88,97 7,86 0,49 80,62 5,89
2 65,16 19,83 84,99 7,51 0,47 77,01 5,62
3 62,68 19,08 81,76 7,23 0,45 74,08 5,41
2.a 1 59,33 18,06 77,39 6,84 0,43 70,13 5,12
2 53,15 16,18 69,33 6,13 0,38 62,82 4,59
3 48,18 14,67 62,85 5,56 0,35 56,95 4,16
3.a 1 43,20 13,15 56,35 4,98 0,31 51,06 3,73
2 (2022) 37,57 11,43 49,00 4,33 0,27 44,40 3,24

Inps: chiarimenti sul riscatto dei periodi di lavori discontinui, stagionali e temporanei

Si forniscono precisazioni sul riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.

Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati a domanda. Ai fini dell’esercizio di detta facoltà i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto (Messaggio Inps 28 febbraio 2022, n. 958).
Come chiarito dall’Inps, deve escludersi che possa fissarsi un limite all’esercizio del diritto di riscatto in ragione della protrazione, oltre una data durata, dell’inattività fra i tipi di rapporto di lavoro dipendenti richiamati dalla disposizione in esame. In altri termini, l’esercizio del diritto di riscatto, in quanto fattispecie legale tipica, non può essere assoggettato a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Detto principio vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i rapporti di lavoro dipendenti richiamati dalla norma in esame, sia nel caso in cui sia chiesta a riscatto l’inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua, sia nel caso in cui il beneficio sia richiesto a copertura dell’inattività intercorrente fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura ovvero di identica natura ( ad esempio intrattenuti a distanza di anni consecutivi l’uno dall’altro ) sia nel caso in cui il lavoro dipendente stagionale sia preceduto o succeduto da altro tipo di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.
Ciò premesso, con messaggio n. 30108/2007, l’Inps ha precisato che “solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua la ripresa dell’attività lavorativa ( sia in forma stagionale, saltuaria o discontinua che a tempo indeterminato) l’intervallo temporale tra le due prestazioni – non coperto da contribuzione e per il quale vi sia iscrizione al collocamento – può essere riscattato.” Detta previsione deve essere superata nella parte in cui permette il riscatto quando il periodo di inattività oggetto di domanda segua a un lavoro dipendente stagionale o a termine, ma preceda un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in altre parole, quando cioè il periodo di inattività sia frapposto tra un lavoro dipendente stagionale, temporaneo, discontinuo e una ripresa dell’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato
Il periodo di inattività ammesso a riscatto è solo quello che intercorra fra rapporti di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea, discontinua.
Il nuovo orientamento deve valere, pertanto, per tutte le domande e i ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione del presente messaggio.

I periodi intercorrenti ammessi a riscatto sono esclusivamente quelli successivi al 31 dicembre 1996. Il periodo intercorrente di inattività può iniziare anche da data antecedente al 31 dicembre 1996 ma il riscatto, in tal caso, dovrà essere concesso limitatamente alla parte di periodo intercorrente che si collochi successivamente al 31 dicembre 1996.

Si forniscono precisazioni sul riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.

Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati a domanda. Ai fini dell'esercizio di detta facoltà i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto (Messaggio Inps 28 febbraio 2022, n. 958).
Come chiarito dall’Inps, deve escludersi che possa fissarsi un limite all’esercizio del diritto di riscatto in ragione della protrazione, oltre una data durata, dell’inattività fra i tipi di rapporto di lavoro dipendenti richiamati dalla disposizione in esame. In altri termini, l’esercizio del diritto di riscatto, in quanto fattispecie legale tipica, non può essere assoggettato a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Detto principio vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i rapporti di lavoro dipendenti richiamati dalla norma in esame, sia nel caso in cui sia chiesta a riscatto l’inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua, sia nel caso in cui il beneficio sia richiesto a copertura dell’inattività intercorrente fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura ovvero di identica natura ( ad esempio intrattenuti a distanza di anni consecutivi l’uno dall’altro ) sia nel caso in cui il lavoro dipendente stagionale sia preceduto o succeduto da altro tipo di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.
Ciò premesso, con messaggio n. 30108/2007, l’Inps ha precisato che "solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua la ripresa dell’attività lavorativa ( sia in forma stagionale, saltuaria o discontinua che a tempo indeterminato) l’intervallo temporale tra le due prestazioni – non coperto da contribuzione e per il quale vi sia iscrizione al collocamento - può essere riscattato." Detta previsione deve essere superata nella parte in cui permette il riscatto quando il periodo di inattività oggetto di domanda segua a un lavoro dipendente stagionale o a termine, ma preceda un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in altre parole, quando cioè il periodo di inattività sia frapposto tra un lavoro dipendente stagionale, temporaneo, discontinuo e una ripresa dell’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato
Il periodo di inattività ammesso a riscatto è solo quello che intercorra fra rapporti di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea, discontinua.
Il nuovo orientamento deve valere, pertanto, per tutte le domande e i ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione del presente messaggio.

I periodi intercorrenti ammessi a riscatto sono esclusivamente quelli successivi al 31 dicembre 1996. Il periodo intercorrente di inattività può iniziare anche da data antecedente al 31 dicembre 1996 ma il riscatto, in tal caso, dovrà essere concesso limitatamente alla parte di periodo intercorrente che si collochi successivamente al 31 dicembre 1996.

Chiarimenti sugli incentivi per la valorizzazione edilizia

Forniti chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni ex art. 7 del DL n. 34 del 2019 per la rivendita di una delle unità immobiliari del fabbricato prima dell’avvio degli interventi di valorizzazione del fabbricato (Agenzia delle entrate – Risposta 04 marzo 2022, n. 94).

L’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni:
– l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
– l’acquisto deve avere come oggetto un ” intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.
Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:
– alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,
– ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001. In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B;
– all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo sia pari ad almeno il 75 per cento del volume dell’intero fabbricato.
Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, in base alle quali è stata concessa l’agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l’applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse imposte.
La Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 34 del 2019 indica che “con la norma acclusa, s’intende introdurre, in via temporanea sino al 31 dicembre 2021, un regime di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita”.
Al riguardo, il riferimento contenuto nella relazione illustrativa al fatto che la vendita debba collocarsi cronologicamente in un momento successivo all’intervento di valorizzazione, fa il paio con il tenore letterale dell’articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2019 laddove prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna “per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare (.. ) che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi (…) e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75per cento del volume del nuovo fabbricato (…)”.
Nel caso in esame di rivendita di una delle unità immobiliari del fabbricato prima dell’avvio degli interventi di valorizzazione del fabbricato, occorre tener conto della circostanza che l’atto di rivendita della singola unità immobiliare facente parte del fabbricato sarà accompagnato dalla stipula contestuale di un contratto di appalto tra l’acquirente e la Società che figura, pertanto, sia come venditore sia come appaltatore, per la realizzazione su tale unità immobiliare degli interventi di valorizzazione richiesti dalla menzionata disciplina agevolativa.
Da ciò deriva che la Società nella sua veste di appaltatore potrà portare a compimento in relazione alla unità che intende vendere l’impegno assunto il 29 gennaio 2021 in fase di acquisto dell’intero fabbricato.
Inoltre, in base all’articolo 9 del contratto di appalto inviato dall’interpellante in fase di integrazione documentale, risulta che “È fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di cedere o subappaltare il presente Contratto in tutto o in parte (…). In nessun altro caso l’Appaltatore potrà avvalersi di altre ditte per l’esecuzione delle Opere, rimanendo comunque obbligata in tal caso al pagamento dell’intero corrispettivo”.
Nel caso in esame, quindi, l’impegno assunto in fase di stipula del contratto di appalto si “salda” con quello assunto dal medesimo soggetto in fase di acquisto dell’intero fabbricato.
Assume, inoltre, rilevanza la circostanza riportata dall’interpellante in sede di integrazione documentale, per cui l’unità immobiliare che la Società intende alienare ha una superficie lorda di pavimento pari a 111,75 mq che corrisponde soltanto al 4,19% (111,75/2665,4) dell’intera superficie del fabbricato acquistato dalla medesima Società.
Tenuto conto che, nel caso prospettato, è garantito il rispetto della finalità sottesa alla normativa agevolativa, di consentire un processo di rigenerazione urbana tramite interventi di sostituzione edilizia, l’Agenzia ritiene che in seguito alla alienazione della singola unità immobiliare, la Società non incorrerà nella decadenza dalle agevolazioni di cui al richiamato articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2019 fruite in sede di acquisto dell’intero fabbricato, sempre che siano rispettate le menzionate condizioni prescritte dalla disciplina agevolativa.

 

Forniti chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni ex art. 7 del DL n. 34 del 2019 per la rivendita di una delle unità immobiliari del fabbricato prima dell'avvio degli interventi di valorizzazione del fabbricato (Agenzia delle entrate - Risposta 04 marzo 2022, n. 94).

L'articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni:
- l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
- l'acquisto deve avere come oggetto un " intero fabbricato" indipendentemente dalla natura dello stesso.
Il soggetto che acquista l'intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:
- alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,
- ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001. In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB ("Near Zero Energy Building''), A o B;
- all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo sia pari ad almeno il 75 per cento del volume dell'intero fabbricato.
Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, in base alle quali è stata concessa l'agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l'applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse imposte.
La Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 34 del 2019 indica che "con la norma acclusa, s'intende introdurre, in via temporanea sino al 31 dicembre 2021, un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita".
Al riguardo, il riferimento contenuto nella relazione illustrativa al fatto che la vendita debba collocarsi cronologicamente in un momento successivo all'intervento di valorizzazione, fa il paio con il tenore letterale dell'articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2019 laddove prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna "per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare (.. ) che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi (...) e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75per cento del volume del nuovo fabbricato (...)".
Nel caso in esame di rivendita di una delle unità immobiliari del fabbricato prima dell'avvio degli interventi di valorizzazione del fabbricato, occorre tener conto della circostanza che l'atto di rivendita della singola unità immobiliare facente parte del fabbricato sarà accompagnato dalla stipula contestuale di un contratto di appalto tra l'acquirente e la Società che figura, pertanto, sia come venditore sia come appaltatore, per la realizzazione su tale unità immobiliare degli interventi di valorizzazione richiesti dalla menzionata disciplina agevolativa.
Da ciò deriva che la Società nella sua veste di appaltatore potrà portare a compimento in relazione alla unità che intende vendere l'impegno assunto il 29 gennaio 2021 in fase di acquisto dell'intero fabbricato.
Inoltre, in base all'articolo 9 del contratto di appalto inviato dall'interpellante in fase di integrazione documentale, risulta che "È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di cedere o subappaltare il presente Contratto in tutto o in parte (...). In nessun altro caso l'Appaltatore potrà avvalersi di altre ditte per l'esecuzione delle Opere, rimanendo comunque obbligata in tal caso al pagamento dell'intero corrispettivo".
Nel caso in esame, quindi, l'impegno assunto in fase di stipula del contratto di appalto si "salda" con quello assunto dal medesimo soggetto in fase di acquisto dell'intero fabbricato.
Assume, inoltre, rilevanza la circostanza riportata dall'interpellante in sede di integrazione documentale, per cui l'unità immobiliare che la Società intende alienare ha una superficie lorda di pavimento pari a 111,75 mq che corrisponde soltanto al 4,19% (111,75/2665,4) dell'intera superficie del fabbricato acquistato dalla medesima Società.
Tenuto conto che, nel caso prospettato, è garantito il rispetto della finalità sottesa alla normativa agevolativa, di consentire un processo di rigenerazione urbana tramite interventi di sostituzione edilizia, l’Agenzia ritiene che in seguito alla alienazione della singola unità immobiliare, la Società non incorrerà nella decadenza dalle agevolazioni di cui al richiamato articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2019 fruite in sede di acquisto dell'intero fabbricato, sempre che siano rispettate le menzionate condizioni prescritte dalla disciplina agevolativa.

 

Cessione di contratto preliminare rilevante ai fini Iva

Costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni di contratto di ogni tipo e oggetto. Ciò comporta l’obbligo per il soggetto cedente di emettere la relativa fattura con addebito di imposta. In tal caso, l’imposta dovuta per la registrazione della cessione del contratto trova applicazione in misura fissa in virtù del principio di alternatività Iva/registro. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 marzo 2022, n. 95)

Il contratto preliminare è l’accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone sin da subito i contenuti e gli aspetti essenziali.
Il contratto produce tra le parti effetti unicamente obbligatori e non reali, non essendo idoneo a trasferire la proprietà del bene o a determinare l’obbligo di corrispondere il prezzo pattuito.
Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione ed è soggetto all’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200.
Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica l’aliquota dello 0,50%, invece, se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto si applica l’aliquota del 3%.
In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
Nel fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria il contratto preliminare di compravendita stipulato tra due soggetti è stato in seguito ceduto ad un terzo soggetto, con il consenso del promittente venditore, a fronte del pagamento della somma di euro 50.000.
Con riferimento a detta cessione, ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.
uindi, la cessione attua una successione a titolo particolare per atto tra vivi nel rapporto giuridico contrattuale, operando la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica, attiva o passiva, di uno degli originari contraenti (cedente).
Nel contratto preliminare con autorizzazione preventiva alla cessione, la sostituzione di un contraente con un altro soggetto avviene a titolo derivato e con effetto ex nunc, con conseguente frazionamento della fattispecie in due momenti giuridici diversi cui corrispondono differenti parti del contratto.
Il terzo soggetto, per effetto della cessione del contratto preliminare, “subentra” nella posizione del cedente e, quindi, anche nella clausola che ha previsto il versamento alla sottoscrizione del preliminare – già avvenuto – di una somma di euro 70.000 a titolo di caparra confirmatoria; la caparra, anche a seguito della cessione del contratto preliminare resta fissata nei confronti della promittente cedente nella medesima misura di euro 70.000 e con la medesima funzione.
Con riferimento alla natura giuridica della caparra confirmatoria, definita sotto il profilo civilistico dall’articolo 1385 del codice civile, diversamente dall’acconto, la stessa non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, rivestendo natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale.
La stessa rappresenta, infatti, la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento di una delle parti.
In particolare, ai sensi del citato articolo del codice civile, se l’inadempimento è imputabile a colui che ha dato la caparra, la controparte può recedere dal contratto, trattenendo la caparra stessa, mentre se ad essere inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere dal contratto esigendo il doppio della medesima.
La caparra muta la propria natura giuridica con la stipula del contratto definitivo, assumendosi quale acconto del prezzo di vendita del bene o del servizio, anche in considerazione del fatto che la dazione di una caparra confirmatoria presuppone la non contemporaneità tra la conclusione del contratto e la completa esecuzione del medesimo.
Alla luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie rappresentata, si ritiene che il versamento di 50.000 euro non possa configurarsi come una restituzione parziale della “caparra confirmatoria” a suo tempo versata per euro 70.000, ma costituisca, in presenza dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti per l’applicazione del tributo, un corrispettivo rilevante ai fini Iva.
Al riguardo, la cessione di contratto, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, n. 5) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva; detta disposizione prevede, infatti, che ” Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: le cessioni di contratto di ogni tipo e oggetto”.
La Corte di Cassazione, con sentenza 5 ottobre 2005, n. 19399, ha precisato che “la cessione della posizione giuridica di contraenza relativa ad un contratto preliminare di compravendita è una specie delle «cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto» che l’art. 3.2, n. 5, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, considera prestazioni di servizio, se effettuate verso corrispettivo, le quali, ai sensi dell’art. 6.3.1 dello stesso atto normativo «si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo»”.
Ciò comporta l’obbligo per il soggetto cedente di emettere la relativa fattura con addebito di imposta.
In tal caso, l’imposta dovuta per la registrazione della cessione del contratto trova applicazione in misura fissa in virtù del principio di alternatività Iva/registro.

Costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni di contratto di ogni tipo e oggetto. Ciò comporta l'obbligo per il soggetto cedente di emettere la relativa fattura con addebito di imposta. In tal caso, l'imposta dovuta per la registrazione della cessione del contratto trova applicazione in misura fissa in virtù del principio di alternatività Iva/registro. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 04 marzo 2022, n. 95)

Il contratto preliminare è l'accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone sin da subito i contenuti e gli aspetti essenziali.
Il contratto produce tra le parti effetti unicamente obbligatori e non reali, non essendo idoneo a trasferire la proprietà del bene o a determinare l'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito.
Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione ed è soggetto all'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200.
Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica l’aliquota dello 0,50%, invece, se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto si applica l'aliquota del 3%.
In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
Nel fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria il contratto preliminare di compravendita stipulato tra due soggetti è stato in seguito ceduto ad un terzo soggetto, con il consenso del promittente venditore, a fronte del pagamento della somma di euro 50.000.
Con riferimento a detta cessione, ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile "ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta".
uindi, la cessione attua una successione a titolo particolare per atto tra vivi nel rapporto giuridico contrattuale, operando la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica, attiva o passiva, di uno degli originari contraenti (cedente).
Nel contratto preliminare con autorizzazione preventiva alla cessione, la sostituzione di un contraente con un altro soggetto avviene a titolo derivato e con effetto ex nunc, con conseguente frazionamento della fattispecie in due momenti giuridici diversi cui corrispondono differenti parti del contratto.
Il terzo soggetto, per effetto della cessione del contratto preliminare, "subentra" nella posizione del cedente e, quindi, anche nella clausola che ha previsto il versamento alla sottoscrizione del preliminare - già avvenuto - di una somma di euro 70.000 a titolo di caparra confirmatoria; la caparra, anche a seguito della cessione del contratto preliminare resta fissata nei confronti della promittente cedente nella medesima misura di euro 70.000 e con la medesima funzione.
Con riferimento alla natura giuridica della caparra confirmatoria, definita sotto il profilo civilistico dall'articolo 1385 del codice civile, diversamente dall'acconto, la stessa non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, rivestendo natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale.
La stessa rappresenta, infatti, la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento di una delle parti.
In particolare, ai sensi del citato articolo del codice civile, se l'inadempimento è imputabile a colui che ha dato la caparra, la controparte può recedere dal contratto, trattenendo la caparra stessa, mentre se ad essere inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può recedere dal contratto esigendo il doppio della medesima.
La caparra muta la propria natura giuridica con la stipula del contratto definitivo, assumendosi quale acconto del prezzo di vendita del bene o del servizio, anche in considerazione del fatto che la dazione di una caparra confirmatoria presuppone la non contemporaneità tra la conclusione del contratto e la completa esecuzione del medesimo.
Alla luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie rappresentata, si ritiene che il versamento di 50.000 euro non possa configurarsi come una restituzione parziale della "caparra confirmatoria" a suo tempo versata per euro 70.000, ma costituisca, in presenza dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti per l'applicazione del tributo, un corrispettivo rilevante ai fini Iva.
Al riguardo, la cessione di contratto, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, n. 5) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva; detta disposizione prevede, infatti, che " Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: le cessioni di contratto di ogni tipo e oggetto".
La Corte di Cassazione, con sentenza 5 ottobre 2005, n. 19399, ha precisato che "la cessione della posizione giuridica di contraenza relativa ad un contratto preliminare di compravendita è una specie delle «cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto» che l'art. 3.2, n. 5, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, considera prestazioni di servizio, se effettuate verso corrispettivo, le quali, ai sensi dell'art. 6.3.1 dello stesso atto normativo «si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo»".
Ciò comporta l'obbligo per il soggetto cedente di emettere la relativa fattura con addebito di imposta.
In tal caso, l'imposta dovuta per la registrazione della cessione del contratto trova applicazione in misura fissa in virtù del principio di alternatività Iva/registro.

Nessuna natura “diretta” per l’IVIE e l’IVAFE

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 03 marzo 2022, n. 93 ha chiarito che l’IVIE e l’IVAFE sono imposte che non hanno natura diretta e la relativa liquidazione avviene con la dichiarazione dei redditi.

L’imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero (IVIE) e l’imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE), sono imposte che mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all’estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica, rispettivamente, l’imposta municipale propria (IMU) e l’imposta di bollo.

Trattasi dunque di imposte che non hanno natura “diretta” ancorché la relativa liquidazione avviene attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ne consegue che nel caso di specie, nonostante l’istante fruisca di esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta dei redditi percepiti, avendo dimora abituale e sede dei propri affari ed interessi economici e sociali in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, già a partire dal 2020, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia e, pertanto, soggetto ad imposizione nel nostro Paese per tutti gli altri redditi non ricadenti nel regime di esenzione suddetto nonché in relazione all’obbligo di assolvere l’IVIE e l’IVAFE.

In tal caso è prevista la compilazione del quadro RW del modello dichiarazione Redditi Persone fisiche per gli investimenti e alle attività detenute all’estero al fine di assolvere agli adempimenti connessi all’IVIE e all’IVAFE.

Si ricorda che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 03 marzo 2022, n. 93 ha chiarito che l’IVIE e l’IVAFE sono imposte che non hanno natura diretta e la relativa liquidazione avviene con la dichiarazione dei redditi.

L'imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero (IVIE) e l'imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero (IVAFE), sono imposte che mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica, rispettivamente, l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta di bollo.

Trattasi dunque di imposte che non hanno natura "diretta" ancorché la relativa liquidazione avviene attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ne consegue che nel caso di specie, nonostante l’istante fruisca di esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta dei redditi percepiti, avendo dimora abituale e sede dei propri affari ed interessi economici e sociali in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta, già a partire dal 2020, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia e, pertanto, soggetto ad imposizione nel nostro Paese per tutti gli altri redditi non ricadenti nel regime di esenzione suddetto nonché in relazione all'obbligo di assolvere l'IVIE e l'IVAFE.

In tal caso è prevista la compilazione del quadro RW del modello dichiarazione Redditi Persone fisiche per gli investimenti e alle attività detenute all'estero al fine di assolvere agli adempimenti connessi all'IVIE e all'IVAFE.

Si ricorda che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

Sottoscritto il rinnovo contrattuale per l’edilizia industria e cooperative

Sottoscritto, il 3/3/2022, tra l’ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, il rinnovo del  CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

L’accordo, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il si applica dal 1° marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino ai 30 giugno 2024.
Per la parte economica è stato raggiunta un’ipotesi d’accordo con un aumento di 92 euro al primo livello e scadenza al 30 Giugno 2024
Punti cardine del nuovo contratto sono qualità, formazione e sicurezza, grazie anche al contributo concreto del sistema bilaterale che è pronto a investire sulla professionalità dei lavoratori e sulla qualificazione delle imprese.
Grande attenzione, inoltre, è rivolta a favorire l’ingresso dei giovani nel settore per i quali sono previsti premi e incentivi.
Associazioni datoriali e sindacali hanno condiviso inoltre la necessità di portare avanti un impegno comune a sostegno di tutto il settore nella realizzazione delle opere del Pnrr e per affrontare in modo unanime urgenze quali l’aumento dei prezzi e le conseguenze su lavoratori e imprese.

Sottoscritto, il 3/3/2022, tra l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, il rinnovo del  CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

L’accordo, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il si applica dal 1° marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino ai 30 giugno 2024.
Per la parte economica è stato raggiunta un’ipotesi d’accordo con un aumento di 92 euro al primo livello e scadenza al 30 Giugno 2024
Punti cardine del nuovo contratto sono qualità, formazione e sicurezza, grazie anche al contributo concreto del sistema bilaterale che è pronto a investire sulla professionalità dei lavoratori e sulla qualificazione delle imprese.
Grande attenzione, inoltre, è rivolta a favorire l’ingresso dei giovani nel settore per i quali sono previsti premi e incentivi.
Associazioni datoriali e sindacali hanno condiviso inoltre la necessità di portare avanti un impegno comune a sostegno di tutto il settore nella realizzazione delle opere del Pnrr e per affrontare in modo unanime urgenze quali l’aumento dei prezzi e le conseguenze su lavoratori e imprese.

Modifiche all’utilizzo della Carta elettronica

Modificate alcune disposizioni relative alla Carta elettronica a decorrere dal 17 marzo 2022 (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Decreto 24 dicembre 2019, n. 177)

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di etànegli anni 2019, 2020 e 2021.
I dati anagrafici dei beneficiari possono essere accertati anche attraverso la carta di identità elettronica.
Il MIC cura l’attività di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, nonché di assistenza all’utenza sulle piattaforme digitali.
I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che per l’acquisto di quanto indicato nel DM, per l’acquisto di abbonamenti a periodici anche in formato digitale.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le proprie credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/. La registrazione è consentita fino al 31 agosto 2020 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2019, fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020 e fino al 31 agosto 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2019, entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020ed entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite SPID o CIE, prevede l’indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell’attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti, nonché l’accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

Modificate alcune disposizioni relative alla Carta elettronica a decorrere dal 17 marzo 2022 (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Decreto 24 dicembre 2019, n. 177)

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di etànegli anni 2019, 2020 e 2021.
I dati anagrafici dei beneficiari possono essere accertati anche attraverso la carta di identità elettronica.
Il MIC cura l'attività di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, nonché di assistenza all'utenza sulle piattaforme digitali.
I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto indicato nel DM, per l'acquisto di abbonamenti a periodici anche in formato digitale.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le proprie credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/. La registrazione è consentita fino al 31 agosto 2020 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2019, fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020 e fino al 31 agosto 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2021.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2019, entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020ed entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2021, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
Ai fini dell'inserimento nell'elenco, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite SPID o CIE, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti, nonché l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

Proroga termini presentazione istanze per il Fermo Pesca 2021

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato la proroga del termine per l’inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021

Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno.
In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.

A seguito delle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria che interesseranno tutte le procedure del portale Servizi Lavoro, comportando un disservizio sulle infrastrutture di accesso ai sistemi di ingresso e autenticazione degli utenti, per 24 ore, a partire dalle ore 16:00 di  venerdì 4 marzo 2022, il termine per l’inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021, fissato al 15 marzo 2022 è prorogato al 18 marzo 2022 (ore 23:59). Per problemi tecnici inerenti la procedura CIGSonline si può utilizzare il format predisposto, indicando la categoria “Ammortizzatori sociali” e la sottocategoria “Altri ammortizzatori”.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato la proroga del termine per l’inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021

Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è concessa, per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell'arco dell'anno.
In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.

A seguito delle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria che interesseranno tutte le procedure del portale Servizi Lavoro, comportando un disservizio sulle infrastrutture di accesso ai sistemi di ingresso e autenticazione degli utenti, per 24 ore, a partire dalle ore 16:00 di  venerdì 4 marzo 2022, il termine per l’inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021, fissato al 15 marzo 2022 è prorogato al 18 marzo 2022 (ore 23:59). Per problemi tecnici inerenti la procedura CIGSonline si può utilizzare il format predisposto, indicando la categoria "Ammortizzatori sociali" e la sottocategoria "Altri ammortizzatori".