La pertinenzialità non c’è in mancanza della “prossimità” tra box auto e prima casa

Non è riconosciuta la pertinenzialità e, pertanto, non può essere applicata la misura di favore del “prezzo-valore”, che individua per le vendite di abitazioni e pertinenze la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nel valore catastale, quando non sussiste il requisito della “prossimità” tra box auto e prima casa (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 gennaio 2022, n. 33).

Con riferimento al trattamento fiscale previsto per l’acquisto della “prima casa” è stato chiarito che, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”.
Tale precisazione è volta a chiarire che, affinché si possa concretizzare un effettivo rapporto di pertinenzialità e il bene accessorio possa accrescere durevolmente ed oggettivamente l’utilità dell’abitazione principale è, comunque necessario, che i due beni siano ubicati in luoghi “prossimi” tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte.
In tal senso, l’apposizione del vincolo perseguirebbe in realtà il fine di attenuare il prelievo fiscale.
Il requisito della “destinazione a servizio” è un elemento essenziale e che, per soddisfare tale requisito, è necessario che la pertinenza sia posta in “prossimità” dell’abitazione principale acquistata con l’agevolazione “prima casa”.
Nella fattispecie in esame, l’istante comproprietario per la sola quota di un sesto di un appartamento, intende destinare a pertinenza di detto immobile, che costituisce il “proprio domicilio dal 15 settembre al 15 giugno”, un box auto sito alla distanza di circa 1,3 Km. In sede di documentazione integrativa, inoltre, è emerso che non si tratta di una compravendita ma di una operazione di permuta con un altro box precedentemente acquistato, in merito al quale non si conosce la sussistenza dell’eventuale vincolo pertinenziale.
Ciò posto, nel caso di specie, non sono stati forniti elementi sufficienti per la valutazione della sussistenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un’utilità al bene principale e non al proprietario di esso.
Alla luce delle suddette argomentazioni, non si ritiene che siano integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità nel senso indicato e, pertanto, non possa essere riconosciuta l’applicazione per la permuta del box auto in oggetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Tale disposizione deroga testualmente all’articolo 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), che ancora la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al valore venale del bene o del diritto trasferito, individuando detta base imponibile nel valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 del TUR, comunemente denominato valore catastale.

Non è riconosciuta la pertinenzialità e, pertanto, non può essere applicata la misura di favore del "prezzo-valore", che individua per le vendite di abitazioni e pertinenze la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nel valore catastale, quando non sussiste il requisito della "prossimità" tra box auto e prima casa (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 19 gennaio 2022, n. 33).

Con riferimento al trattamento fiscale previsto per l'acquisto della "prima casa" è stato chiarito che, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la "prima casa".
Tale precisazione è volta a chiarire che, affinché si possa concretizzare un effettivo rapporto di pertinenzialità e il bene accessorio possa accrescere durevolmente ed oggettivamente l'utilità dell'abitazione principale è, comunque necessario, che i due beni siano ubicati in luoghi "prossimi" tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte.
In tal senso, l'apposizione del vincolo perseguirebbe in realtà il fine di attenuare il prelievo fiscale.
Il requisito della "destinazione a servizio" è un elemento essenziale e che, per soddisfare tale requisito, è necessario che la pertinenza sia posta in "prossimità" dell'abitazione principale acquistata con l'agevolazione "prima casa".
Nella fattispecie in esame, l’istante comproprietario per la sola quota di un sesto di un appartamento, intende destinare a pertinenza di detto immobile, che costituisce il "proprio domicilio dal 15 settembre al 15 giugno", un box auto sito alla distanza di circa 1,3 Km. In sede di documentazione integrativa, inoltre, è emerso che non si tratta di una compravendita ma di una operazione di permuta con un altro box precedentemente acquistato, in merito al quale non si conosce la sussistenza dell'eventuale vincolo pertinenziale.
Ciò posto, nel caso di specie, non sono stati forniti elementi sufficienti per la valutazione della sussistenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità al bene principale e non al proprietario di esso.
Alla luce delle suddette argomentazioni, non si ritiene che siano integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità nel senso indicato e, pertanto, non possa essere riconosciuta l'applicazione per la permuta del box auto in oggetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Tale disposizione deroga testualmente all'articolo 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), che ancora la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al valore venale del bene o del diritto trasferito, individuando detta base imponibile nel valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del TUR, comunemente denominato valore catastale.

Rinnovato il CCNL del Coni

 

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per il personale dipendente del CONI Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato

 

Il contratto ha valenza dal 1° gennaio 2018 ed ha scadenza il 31 dicembre 2021. Il nuovo trattamento economico del personale è indicato con le decorrenze di seguito indicate. Le misure degli stipendi sono utili ai fini della tredicesima mensilità e non comportano il ricalcolo di tutte le retribuzioni indirette o differite per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

 

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori da corrispondere per 13 mensilità

Posizione Economica

Dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2021

Quadro Super 25,97 25,97 47,31 140,86
Quadro 24,24 24,24 44,16 131,47
D1 20,86 20,86 38,00 113,15
D2 19,39 19,39 35,33 105,18
C4 18,19 18,19 33,15 98,69
C3 16,80 16,80 30,61 91,15
C2 15,33 15,33 27,94 83,18
C1 15,07 15,07 27,46 81,75
B4 14,91 14,91 27,16 80,85
B3 13,97 13,97 25,46 75,81
B2 12,82 12,82 23,35 69,54
B1 12,62 12,62 23,00 68,49
A4 12,54 12,54 22,85 68,04
A3 12,04 12,04 21,93 65,29
A2 11,45 11,45 20,86 62,10
A1 11,05 11,05 20,13 59,94

 

Nuova retribuzione tabellare

Valori per 12 mensilità

Posizione Economica

Dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2021

Quadro Super 42.995,10 43.306,69 43.874,38 45.564,65
Quadro 40.131,63 40.422,47 40.952,35 42.530,05
D1 34.538,59 34.788,90 35.244,93 36.602,75
D2 32.106,41 32.339,08 32.763,01 34.025,20
C4 30.124,11 30.342,42 30.740,17 31.924,44
C3 27.823,32 28.024,96 28.392,33 29.486,15
C2 25.389,10 25.573,10 25.908,33 26.906,45
C1 24.953,78 25.134,62 25.464,10 26.445,11
B4 24.680,24 24.859,10 25.184,97 26.155,23
B3 23.139,87 23.307,57 23.613,10 24.522,80
B2 21.225,10 21.378,92 21.659,16 22.493,59
B1 20.904,56 21.056,06 21.332,08 22.153,90
A4 20.768,13 20.918,64 21.192,85 22.009,31
A3 19.929,48 20.073,92 20.337,06 21.120,54
A2 18.956,68 19.094,06 19.344,36 20.089,60
A1 18.295,69 18.428,28 18.669,85 19.389,11

Indennità funzione Quadri
In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. L’indennità viene riconosciuta nella misura del 13% al raggiungimento di 15 anni nella categoria legale. Al personale che, al raggiungimento della predetta anzianità nella categoria, sia titolare della responsabilità di una struttura, formalmente attribuita dal datore di lavoro, la misura dell’indennità è definita al 18%. Tali indennità compensano la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.

Comporto
In caso di patologie gravi, anche di carattere cronico-degenerative ingravescenti, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS o per quelli a cui viene prescritto a seguito delle complicanze derivanti dall’infezione da Covid-19, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie e agli effetti collaterali delle stesse, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario accessorio, anche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, turnazione, orario elastico, plurisettimanale o fascia pomeridiana. Tale disciplina si applica altresì ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie indicate al presente comma, comportanti incapacità lavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale, struttura convenzionata o dal medico competente.

Congedi per le donne vittime di violenza
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi a tali percorsi per un periodo massimo di congedo di 3 mesi da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e retribuiti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 80/2015. Tale periodo di è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e spetta il trattamento economico di cui all’art. 36, comma 2.

Cessione delle ferie
Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che abbia necessità di prestare assistenza a familiari conviventi che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute:

Orario elastico
L’orario elastico, inteso come possibilità di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita garantendo la presenza in servizio in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza, costituisce strumento diretto a garantire la funzionalità di specifici settori quali, a titolo esemplificativo, quelli connessi agli impianti sportivi, afferenti le attività tecnico sportive, i servizi di assistenza agli organi collegiali e/o federali, i servizi erogati dalle articolazioni territoriali della Società delle Federazioni. Fferma restando la normale durata dell’orario giornaliero, al lavoratore può essere richiesto, con comunicazione formale e previo preavviso non inferiore a 5 giorni, di dare inizio alla prestazione nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le 12.30, con conseguente termine dell’orario di lavoro al completamento dell’orario previsto. Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni con orario articolato per più di 3 settimane consecutive e, complessivamente, per più di 120 giorni nel corso dell’anno.

lndennità apicale consolidato (IAC)
A decorrere dal 1° gennaio 2021:
– al dipendente inquadrato nel parametro retributivo A4 che abbia raggiunto almeno 4 anni di effettivo servizio nel parametro e 8 anni di permanenza nella categoria A, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 350,00;
– al dipendente inquadrato nel parametro retributivo B4 che abbia raggiunto almeno 5 anni di effettivo servizio nel parametro e 10 anni di permanenza nella categoria B, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 425,00;
–  dipendente inquadrato nel parametro retributivo C4 che abbia raggiunto almeno 6 anni di effettivo servizio nel parametro e 12 anni di permanenza nella categoria C, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 500,00.
Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all’anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un’ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l’integrazione dell’ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l’attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell’art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo funzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l’anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle carriere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell’indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all’assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.

Compenso Incentivante la Produttività
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è destinata al Premio Aziendale di Risultato, per ciascun anno, una somma pari al 14,50% della retribuzione media fissa aziendale procapite in atto al 1° gennaio 2017 (stipendio tabellare, RIA, assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per il numero medio dei dipendenti dell’anno di riferimento. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l’anno si terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato.

 

Indennità di Turno

Posizione economica

IndennitàGiornaliera

Quadro S.  
Quadro  
D1 21,26
D2 19,77
C4 18,55
C3 17,13
C2 15,63
C1 15,37
B4 15,19
B3 14,25
B2 13,07
B1 12,87
A4 12,78
A3 12,27
A2 11,67
A1 11,26

Indennità di Trasferta
Per ciascuna giornata di trasferta al personale, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) l’indennità giornaliera, avente natura non retributiva, di cui alla seguente tabella, e che remunera anche il tempo occorrente per il viaggio e le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto;
c) una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave.
Per le trasferte di durata inferiore all’orario giornaliero di lavoro e fino alle 12 ore il trattamento economico è calcolato ad ore.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa aziendale;
b) della spesa per uno o due pasti, fino a concorrenza di Euro 60,00 giornalieri;
c) della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di 5,00 Euro, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni successivi, non sia compresa nel trattamento di pernottamento in albergo.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nonché quelle relative alla prima colazione, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15.

Indennità di Trasferta Nazionale

Trasferte Nazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS 40 40 40
Q 40 40 40
C4 84 191 172
C3 78 177 159
C2 73 163 146
C1 71 160 144
B4 71 159 143
B3 67 150 135
B2 63 138 124
B1 62 136 123
A4 62 135 122
A3 60 131 118
A2 57 125 112
A1 56 121 109

 

Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l’indennità di trasferta giornaliera è pari determinata alla tabella;
b) i rimborsi dei pasti di sono incrementati del 30%.

Trasferte Internazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS 70 70 70
Q 70 70 70
C4 123 210 191
C3 116 196 178
C2 108 182 165
C1 107 179 163
B4 106 178 162
B3 101 169 154
B2 96 157 143
B1 95 155 142
A4 94 154 141
A3 92 149 137
A2 89 144 131
A1 87 140 128

 

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per il personale dipendente del CONI Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato

 

Il contratto ha valenza dal 1° gennaio 2018 ed ha scadenza il 31 dicembre 2021. Il nuovo trattamento economico del personale è indicato con le decorrenze di seguito indicate. Le misure degli stipendi sono utili ai fini della tredicesima mensilità e non comportano il ricalcolo di tutte le retribuzioni indirette o differite per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

 

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori da corrispondere per 13 mensilità

Posizione Economica

Dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2021

Quadro Super 25,97 25,97 47,31 140,86
Quadro 24,24 24,24 44,16 131,47
D1 20,86 20,86 38,00 113,15
D2 19,39 19,39 35,33 105,18
C4 18,19 18,19 33,15 98,69
C3 16,80 16,80 30,61 91,15
C2 15,33 15,33 27,94 83,18
C1 15,07 15,07 27,46 81,75
B4 14,91 14,91 27,16 80,85
B3 13,97 13,97 25,46 75,81
B2 12,82 12,82 23,35 69,54
B1 12,62 12,62 23,00 68,49
A4 12,54 12,54 22,85 68,04
A3 12,04 12,04 21,93 65,29
A2 11,45 11,45 20,86 62,10
A1 11,05 11,05 20,13 59,94

 

Nuova retribuzione tabellare

Valori per 12 mensilità

Posizione Economica

Dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2021

Quadro Super 42.995,10 43.306,69 43.874,38 45.564,65
Quadro 40.131,63 40.422,47 40.952,35 42.530,05
D1 34.538,59 34.788,90 35.244,93 36.602,75
D2 32.106,41 32.339,08 32.763,01 34.025,20
C4 30.124,11 30.342,42 30.740,17 31.924,44
C3 27.823,32 28.024,96 28.392,33 29.486,15
C2 25.389,10 25.573,10 25.908,33 26.906,45
C1 24.953,78 25.134,62 25.464,10 26.445,11
B4 24.680,24 24.859,10 25.184,97 26.155,23
B3 23.139,87 23.307,57 23.613,10 24.522,80
B2 21.225,10 21.378,92 21.659,16 22.493,59
B1 20.904,56 21.056,06 21.332,08 22.153,90
A4 20.768,13 20.918,64 21.192,85 22.009,31
A3 19.929,48 20.073,92 20.337,06 21.120,54
A2 18.956,68 19.094,06 19.344,36 20.089,60
A1 18.295,69 18.428,28 18.669,85 19.389,11

Indennità funzione Quadri
In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. L’indennità viene riconosciuta nella misura del 13% al raggiungimento di 15 anni nella categoria legale. Al personale che, al raggiungimento della predetta anzianità nella categoria, sia titolare della responsabilità di una struttura, formalmente attribuita dal datore di lavoro, la misura dell’indennità è definita al 18%. Tali indennità compensano la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.

Comporto
In caso di patologie gravi, anche di carattere cronico-degenerative ingravescenti, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS o per quelli a cui viene prescritto a seguito delle complicanze derivanti dall’infezione da Covid-19, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie e agli effetti collaterali delle stesse, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario accessorio, anche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, turnazione, orario elastico, plurisettimanale o fascia pomeridiana. Tale disciplina si applica altresì ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie indicate al presente comma, comportanti incapacità lavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale, struttura convenzionata o dal medico competente.

Congedi per le donne vittime di violenza
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi a tali percorsi per un periodo massimo di congedo di 3 mesi da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e retribuiti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 80/2015. Tale periodo di è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e spetta il trattamento economico di cui all’art. 36, comma 2.

Cessione delle ferie
Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che abbia necessità di prestare assistenza a familiari conviventi che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute:

Orario elastico
L’orario elastico, inteso come possibilità di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita garantendo la presenza in servizio in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza, costituisce strumento diretto a garantire la funzionalità di specifici settori quali, a titolo esemplificativo, quelli connessi agli impianti sportivi, afferenti le attività tecnico sportive, i servizi di assistenza agli organi collegiali e/o federali, i servizi erogati dalle articolazioni territoriali della Società delle Federazioni. Fferma restando la normale durata dell’orario giornaliero, al lavoratore può essere richiesto, con comunicazione formale e previo preavviso non inferiore a 5 giorni, di dare inizio alla prestazione nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le 12.30, con conseguente termine dell’orario di lavoro al completamento dell’orario previsto. Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni con orario articolato per più di 3 settimane consecutive e, complessivamente, per più di 120 giorni nel corso dell’anno.

lndennità apicale consolidato (IAC)
A decorrere dal 1° gennaio 2021:
- al dipendente inquadrato nel parametro retributivo A4 che abbia raggiunto almeno 4 anni di effettivo servizio nel parametro e 8 anni di permanenza nella categoria A, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 350,00;
- al dipendente inquadrato nel parametro retributivo B4 che abbia raggiunto almeno 5 anni di effettivo servizio nel parametro e 10 anni di permanenza nella categoria B, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 425,00;
-  dipendente inquadrato nel parametro retributivo C4 che abbia raggiunto almeno 6 anni di effettivo servizio nel parametro e 12 anni di permanenza nella categoria C, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 500,00.
Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all’anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un’ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l’integrazione dell’ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l’attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell’art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo funzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l’anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle carriere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell’indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all’assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.

Compenso Incentivante la Produttività
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è destinata al Premio Aziendale di Risultato, per ciascun anno, una somma pari al 14,50% della retribuzione media fissa aziendale procapite in atto al 1° gennaio 2017 (stipendio tabellare, RIA, assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per il numero medio dei dipendenti dell’anno di riferimento. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l’anno si terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato.

 

Indennità di Turno

Posizione economica

IndennitàGiornaliera

Quadro S.  
Quadro  
D1 21,26
D2 19,77
C4 18,55
C3 17,13
C2 15,63
C1 15,37
B4 15,19
B3 14,25
B2 13,07
B1 12,87
A4 12,78
A3 12,27
A2 11,67
A1 11,26

Indennità di Trasferta
Per ciascuna giornata di trasferta al personale, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) l’indennità giornaliera, avente natura non retributiva, di cui alla seguente tabella, e che remunera anche il tempo occorrente per il viaggio e le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto;
c) una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave.
Per le trasferte di durata inferiore all’orario giornaliero di lavoro e fino alle 12 ore il trattamento economico è calcolato ad ore.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa aziendale;
b) della spesa per uno o due pasti, fino a concorrenza di Euro 60,00 giornalieri;
c) della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di 5,00 Euro, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni successivi, non sia compresa nel trattamento di pernottamento in albergo.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nonché quelle relative alla prima colazione, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15.

Indennità di Trasferta Nazionale

Trasferte Nazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS 40 40 40
Q 40 40 40
C4 84 191 172
C3 78 177 159
C2 73 163 146
C1 71 160 144
B4 71 159 143
B3 67 150 135
B2 63 138 124
B1 62 136 123
A4 62 135 122
A3 60 131 118
A2 57 125 112
A1 56 121 109

 

Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l’indennità di trasferta giornaliera è pari determinata alla tabella;
b) i rimborsi dei pasti di sono incrementati del 30%.

Trasferte Internazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS 70 70 70
Q 70 70 70
C4 123 210 191
C3 116 196 178
C2 108 182 165
C1 107 179 163
B4 106 178 162
B3 101 169 154
B2 96 157 143
B1 95 155 142
A4 94 154 141
A3 92 149 137
A2 89 144 131
A1 87 140 128

Comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: pronto il modello della Sicilia

La Regione Sicilia ha predisposto la scheda di comunicazione lavoro autonomo occasionale, divenuta obbligatoria con la L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 (REGIONE SICILIA – Comunicato 14 gennaio 2022, n. 2).

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, l’art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. con modif. dalla L. n. 215/2021, prevede che con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente.

Le comunicazioni andranno pertanto inviate agli indirizzi di posta elettronica (non certificata) degli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti per ambito territoriale, nelle more della imminente attivazione di caselle di posta dedicate, di cui sarà data notizia, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro.

Con la nota n. 29 del 11/01/2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni operative, utili al corretto adempimento del suddetto obbligo, in particolare sulle tempistiche previste che vengono appresso richiamate.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota del MLPS.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota del MLPS, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La Regione Sicilia ha predisposto la scheda di comunicazione lavoro autonomo occasionale, divenuta obbligatoria con la L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 (REGIONE SICILIA - Comunicato 14 gennaio 2022, n. 2).

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a "svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, l’art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. con modif. dalla L. n. 215/2021, prevede che con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente.

Le comunicazioni andranno pertanto inviate agli indirizzi di posta elettronica (non certificata) degli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti per ambito territoriale, nelle more della imminente attivazione di caselle di posta dedicate, di cui sarà data notizia, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro.

Con la nota n. 29 del 11/01/2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni operative, utili al corretto adempimento del suddetto obbligo, in particolare sulle tempistiche previste che vengono appresso richiamate.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota del MLPS.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota del MLPS, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Contributo a fondo perduto per diminuzione canone di locazione

Fornite precisazioni sul contributo a fondo perduto per diminuzione canone di locazione (Agenzia delle entrate – Risposta 20 gennaio 2022, n. 38).

L’articolo 9- quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), in vigore dal 25 dicembre 2020, stabilisce che “Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore”.
Il contributo spetta a condizione che: la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data” e che ” il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso” (provvedimento prot. n. 180139/2021).
Pertanto, il contributo in esame è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l’importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell’anno 2021, riducendolo.
In particolare, il contratto di locazione deve essere oggetto di ” una o più rinegoziazioni” in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Alla luce di quanto precede, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati “rinegoziati” prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell’articolo 9-quater in commento.
In assenza di una diversa indicazione normativa, infatti, l’articolo 9- quater non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l’avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 “rinegoziati”.
Nel caso di specie, assumendo il contratto ” iniziale” ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, la rinegoziazione effettuata con l’addendum nel 2021 soddisfa il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo.
Dall’esame della documentazione integrativa prodotta dell’istante, emerge che nella prima rinegoziazione il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile, fermo per il resto tutto quanto stabilito e pattuito con il contratto inizialmente sottoscritto.
In assenza della seconda rinegoziazione, avvenuta con addendum, in base alla quale il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile per l’anno 2021, il canone sarebbe tornato ad essere quello iniziale pattuito dalle parti.
Considerando, dunque, l’importo della rinegoziazione in diminuzione rispetto al canone iniziale pattuito, l’Agenzia ritiene che l’istante in qualità di locatore possa essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all’Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
In particolare, il contribuente residente può presentare l’istanza via PEC alla Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare altresì una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica, in modo puntuale e chiaro, i motivi dell’errore.
l’Agenzia ritiene, comunque possibile presentare l’istanza debitamente sottoscritta, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, alla documentazione probatoria nonché la suddetta nota contenente la specificazione dell’errore, anche in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Fornite precisazioni sul contributo a fondo perduto per diminuzione canone di locazione (Agenzia delle entrate - Risposta 20 gennaio 2022, n. 38).

L'articolo 9- quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), in vigore dal 25 dicembre 2020, stabilisce che "Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore".
Il contributo spetta a condizione che: la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data" e che " il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso" (provvedimento prot. n. 180139/2021).
Pertanto, il contributo in esame è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l'importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell'anno 2021, riducendolo.
In particolare, il contratto di locazione deve essere oggetto di " una o più rinegoziazioni" in diminuzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Alla luce di quanto precede, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati "rinegoziati" prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell'articolo 9-quater in commento.
In assenza di una diversa indicazione normativa, infatti, l'articolo 9- quater non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l'avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 "rinegoziati".
Nel caso di specie, assumendo il contratto " iniziale" ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, la rinegoziazione effettuata con l'addendum nel 2021 soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo.
Dall'esame della documentazione integrativa prodotta dell'istante, emerge che nella prima rinegoziazione il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile, fermo per il resto tutto quanto stabilito e pattuito con il contratto inizialmente sottoscritto.
In assenza della seconda rinegoziazione, avvenuta con addendum, in base alla quale il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile per l'anno 2021, il canone sarebbe tornato ad essere quello iniziale pattuito dalle parti.
Considerando, dunque, l'importo della rinegoziazione in diminuzione rispetto al canone iniziale pattuito, l’Agenzia ritiene che l'istante in qualità di locatore possa essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all'Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
In particolare, il contribuente residente può presentare l'istanza via PEC alla Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Insieme al modello dell'istanza, occorrerà inviare altresì una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica, in modo puntuale e chiaro, i motivi dell'errore.
l’Agenzia ritiene, comunque possibile presentare l'istanza debitamente sottoscritta, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, alla documentazione probatoria nonché la suddetta nota contenente la specificazione dell'errore, anche in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Regime impatriati per la consulente rientrata in Italia come dipendente

Una lavoratrice italiana che si è trasferita in Italia nel 2021, dopo aver svolto, dal 2014, attività di consulenza da remoto dall’estero con alcune società italiane tra le quali quella di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021, può beneficiare del regime speciale “impatriati” di sui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, dall’anno del rientro e per i quattro periodi d’imposta successivi (Agenzia Entrate – risposta 19 gennaio 2022, n. 32).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti siano stranieri (non residenti).
L’applicazione del regime agevolativo richiede, tra l’altro, che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Per l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è richiesto che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro e che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione.
Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del citato articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le suddette condizioni sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Con riferimento al caso di specie, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal regime agevolativo, la lavoratrice italiana che si è trasferita in Italia nel 2021, dopo aver svolto, dal 2014, attività di consulenza da remoto dall’estero con alcune società italiane tra le quali quella di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021, può beneficiare del regime speciale.

Una lavoratrice italiana che si è trasferita in Italia nel 2021, dopo aver svolto, dal 2014, attività di consulenza da remoto dall'estero con alcune società italiane tra le quali quella di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021, può beneficiare del regime speciale "impatriati" di sui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, dall’anno del rientro e per i quattro periodi d’imposta successivi (Agenzia Entrate - risposta 19 gennaio 2022, n. 32).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
- trasferisca la residenza in Italia;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione, ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile, all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (c.d. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti siano stranieri (non residenti).
L'applicazione del regime agevolativo richiede, tra l'altro, che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Per l'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è richiesto che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro e che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall'agevolazione.
Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del citato articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le suddette condizioni sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Con riferimento al caso di specie, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal regime agevolativo, la lavoratrice italiana che si è trasferita in Italia nel 2021, dopo aver svolto, dal 2014, attività di consulenza da remoto dall'estero con alcune società italiane tra le quali quella di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021, può beneficiare del regime speciale.

Esonero contributivo per il Sud: proroga fino al 30/06

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha reso noto che la Commissione europea ha approvato la richiesta del governo italiano di prorogare fino al 30 giugno 2022 la decontribuzione del 30% per le imprese che operano nelle regioni meridionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 12 gennaio 2022)

Il prolungamento dell’agevolazione fino al 30 giugno 2022 è legato alla decisione già assunta a dicembre dalla Commissione UE di prorogare il cosiddetto Temporary Framework, ossia la sospensione delle regole sugli aiuti di Stato nei Paesi membri.
Prosegue così l’azione dell’Unione Europea a sostegno delle attività economiche colpite dalla crisi provocata dalla pandemia da Covid-19, per favorirne la ripresa.
Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha precisato che resta aperto il confronto per far proseguire la decontribuzione anche oltre la scadenza del 30 giugno 2022, cogliendo l’opportunità di un legame con le priorità indicate da Next Generation EU in merito agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di digitalizzazione.

L’agevolazione

L’esonero contributivo, conosciuto anche come “Decontribuzione Sud” è stato introdotto al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.
In base all’agevolazione, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano:
– un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%;
– un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Inps, circolare 22 ottobre 2020, n. 122).
Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in sedi situate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero, inizialmente applicabile per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 161) è stato esteso fino al 31 dicembre 2029, previa autorizzazione della Commissione europea, nelle seguenti misure differenziate:
– 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
La Commissione europea ha rilasciato la prima autorizzazione limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Ora l’agevolazione è stata autorizzata fino al 30 giugno 2022.

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha reso noto che la Commissione europea ha approvato la richiesta del governo italiano di prorogare fino al 30 giugno 2022 la decontribuzione del 30% per le imprese che operano nelle regioni meridionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato 12 gennaio 2022)

Il prolungamento dell'agevolazione fino al 30 giugno 2022 è legato alla decisione già assunta a dicembre dalla Commissione UE di prorogare il cosiddetto Temporary Framework, ossia la sospensione delle regole sugli aiuti di Stato nei Paesi membri.
Prosegue così l'azione dell'Unione Europea a sostegno delle attività economiche colpite dalla crisi provocata dalla pandemia da Covid-19, per favorirne la ripresa.
Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha precisato che resta aperto il confronto per far proseguire la decontribuzione anche oltre la scadenza del 30 giugno 2022, cogliendo l'opportunità di un legame con le priorità indicate da Next Generation EU in merito agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di digitalizzazione.

L’agevolazione

L’esonero contributivo, conosciuto anche come "Decontribuzione Sud" è stato introdotto al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.
In base all’agevolazione, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano:
- un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%;
- un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Inps, circolare 22 ottobre 2020, n. 122).
Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in sedi situate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero, inizialmente applicabile per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 161) è stato esteso fino al 31 dicembre 2029, previa autorizzazione della Commissione europea, nelle seguenti misure differenziate:
- 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
La Commissione europea ha rilasciato la prima autorizzazione limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021. Ora l’agevolazione è stata autorizzata fino al 30 giugno 2022.

Obblighi contributivi per incarichi fuori ruolo presso istituzioni UE: chiarimenti

L’Inps riepiloga la normativa nazionale che regola gli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo per assumere un impiego o espletare un incarico presso Enti ed organismi internazionali, fornendo chiarimenti sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici in relazione agli incarichi temporanei presso le Istituzioni UE e sulle facoltà riconosciute ai dipendenti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nazionale o di quello presso l’Unione europea, ovvero a seguito della stabilizzazione del rapporto di lavoro temporaneo (Circolare 14 gennaio 2022, n. 7).

Tutela previdenziale

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni che sono collocati fuori ruolo, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso Enti o organismi internazionali, nonché per esercitare funzioni presso Stati esteri, sono tutelati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Quelli collocati fuori ruolo che assumono un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea godono di un particolare regime previdenziale, derivante dal coordinamento della disciplina nazionale e di quella europea.
I funzionari e gli altri agenti presso le Istituzioni UE sono iscritti ad uno speciale regime previdenziale costituito nel quadro dell’organizzazione dell’Unione (di seguito regime dell’Unione) con un finanziamento e una configurazione completamente autonomi rispetto ai singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri. Tale regime è comune a tutte le Istituzioni dell’Unione.
Riguardo al finanziamento del regime di sicurezza sociale europeo, il pagamento delle prestazioni è a carico del bilancio dell’Unione e gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio della ripartizione; il lavoratore, inoltre, deve contribuire per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni.
La tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell’Unione, per la prevalenza del diritto dell’Unione sull’ordinamento nazionale, di conseguenza nessuna contribuzione è dovuta dall’Amministrazione di appartenenza ai fini pensionistici.
Tuttavia, per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Pubblica permangono gli obblighi contributivi ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea. Tali obblighi devono essere rapportati alla retribuzione virtuale, corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, non collegata alla prestazione di lavoro.
Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata, non sussiste l’obbligo contributivo IVS, ma l’Amministrazione di appartenenza del dipendente collocato fuori ruolo è tenuta, ove le rispettive prestazioni non siano garantite dalle norme che disciplinano il Fondo dell’Unione, all’adempimento degli ulteriori obblighi contributivi, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, già dovuti in costanza di rapporto di lavoro.

Cessazione o stabilizzazione del rapporto di lavoro con l’UE: facoltà concesse ai lavoratori

Nel caso di funzionari che possano far valere periodi assicurativi dopo la cessazione del servizio presso l’Unione o prima della loro assunzione presso la stessa, la possibilità di operare una ricongiunzione delle posizioni previdenziali acquisite, rispettivamente, nell’ambito del regime pensionistico comunitario e degli ordinamenti di sicurezza sociale vigenti negli Stati membri.
Con particolare riferimento al personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso l’UE, possono individuarsi le seguenti ipotesi alternative:
– il dipendente collocato fuori ruolo dall’Amministrazione pubblica di appartenenza, che cessi il suo incarico presso l’UE per riprendere servizio con iscrizione ai Fondi o alle Casse pensionistiche dell’INPS, può presentare una domanda diretta ad ottenere il trasferimento presso l’ordinamento pensionistico nazionale dell’equivalente attuariale dei diritti pensionistici maturati nel regime dell’UE, attualizzato alla data del trasferimento effettivo;
– il dipendente collocato fuori ruolo dall’Amministrazione pubblica di appartenenza, che dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica continui a prestare servizio come funzionario presso l’UE, può presentare una domanda diretta ad ottenere il trasferimento al regime pensionistico comunitario del capitale, attualizzato alla data del trasferimento, che rappresenta i diritti a pensione maturati nel sistema previdenziale nazionale. In tale ultima ipotesi, poiché il rapporto di lavoro con il datore italiano si è risolto, all’interessato deve essere liquidata la prestazione di fine servizio o di fine rapporto.
La facoltà di cui ai punti precedenti può essere esercitata soltanto una volta per Stato membro e per Fondo di pensione.

Istanze di rimborso dei contributi versati alle Casse e ai Fondi pensionistici dell’INPS

I contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione Pubblica che della Gestione Privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, già tutelati dal Fondo dell’Unione, potranno essere rimborsati dall’Istituto all’Amministrazione che ha effettuato il versamento.
A tal fine, l’Amministrazione deve inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva dell’Amministrazione medesima, che provvederà a sua volta a regolare i rapporti con il lavoratore.
L’INPS procede al rimborso della suddetta contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, nei limiti della prescrizione decennale, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito.
Il corretto importo della contribuzione da restituire per i lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica è rilevato attraverso le denunce a variazione trasmesse dalle Amministrazioni con il flusso UNIEMENS – ListaPosPA.
La contribuzione non rimborsata, in quanto versata in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, non sarà valorizzata ai fini pensionistici.
Qualora i contributi versati alle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica abbiano dato luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale obbligatoria, anche con eventuale liquidazione dell’indennità una tantum, tenuto conto del periodo di aspettativa fuori ruolo fruita per l’espletamento dell’incarico temporaneo presso l’Unione europea, l’INPS procede alla restituzione dei contributi indebiti.
Sono esclusi dalla ripetizione i contributi relativi ai periodi in argomento già utilizzati, alla data del 14 gennaio 2022, per la liquidazione della pensione. In tali ipotesi la posizione assicurativa dei soggetti interessati si considera consolidata. Per converso, eventuali altre prestazioni (ad esempio riscatti o ricongiunzioni) che siano state definite utilizzando anche la contribuzione indebita e successivamente rimborsata saranno oggetto di riesame.
Non sono rimborsabili, altresì, i contributi versati ai Fondi ex INADEL ed ex ENPAS per i trattamenti di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM.

Elaborazione dei flussi Uniemens

Per i periodi durante i quali il dipendente pubblico iscritto alla Gestione Pubblica è collocato fuori ruolo per l’assunzione di un impiego o di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, l’Amministrazione di appartenenza deve trasmettere mensilmente il flusso Uniemens ListaPosPA avendo cura di indicare il Tipo Servizio 21 “Personale fuori ruolo – art. 1 legge n. 1114/1962 per impiego o incarico temporaneo Unione europea” valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> delle Gestioni a cui il dipendente risulta iscritto all’atto del collocamento fuori ruolo, ad esclusione di quella pensionistica.
La contribuzione deve essere commisurata ad un imponibile rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio.
Le indicazioni operano a decorrere dal mese successivo al 14 gennaio 2022.
Per regolarizzare i periodi pregressi, entro i limiti prescrizionali, sarà necessario che l’Amministrazione trasmetta, per ciascun periodo già denunciato con il Tipo Servizio 15 “Aspettativa personale fuori ruolo impiego presso enti ed organismi internazionali di cui all’art. 1 della legge n. 1114 del 27/07/1962”, le denunce a variazione, compilando l’elemento V1 Causale 5 con le modalità illustrate al primo capoverso del presente paragrafo.
Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata le indicazioni relative alla elaborazione delle denunce contributive saranno fornite con successivo messaggio.

L’Inps riepiloga la normativa nazionale che regola gli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo per assumere un impiego o espletare un incarico presso Enti ed organismi internazionali, fornendo chiarimenti sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici in relazione agli incarichi temporanei presso le Istituzioni UE e sulle facoltà riconosciute ai dipendenti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nazionale o di quello presso l’Unione europea, ovvero a seguito della stabilizzazione del rapporto di lavoro temporaneo (Circolare 14 gennaio 2022, n. 7).

Tutela previdenziale

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni che sono collocati fuori ruolo, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso Enti o organismi internazionali, nonché per esercitare funzioni presso Stati esteri, sono tutelati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Quelli collocati fuori ruolo che assumono un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea godono di un particolare regime previdenziale, derivante dal coordinamento della disciplina nazionale e di quella europea.
I funzionari e gli altri agenti presso le Istituzioni UE sono iscritti ad uno speciale regime previdenziale costituito nel quadro dell'organizzazione dell’Unione (di seguito regime dell’Unione) con un finanziamento e una configurazione completamente autonomi rispetto ai singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri. Tale regime è comune a tutte le Istituzioni dell’Unione.
Riguardo al finanziamento del regime di sicurezza sociale europeo, il pagamento delle prestazioni è a carico del bilancio dell’Unione e gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio della ripartizione; il lavoratore, inoltre, deve contribuire per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni.
La tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell’Unione, per la prevalenza del diritto dell’Unione sull’ordinamento nazionale, di conseguenza nessuna contribuzione è dovuta dall’Amministrazione di appartenenza ai fini pensionistici.
Tuttavia, per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Pubblica permangono gli obblighi contributivi ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea. Tali obblighi devono essere rapportati alla retribuzione virtuale, corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, non collegata alla prestazione di lavoro.
Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata, non sussiste l’obbligo contributivo IVS, ma l’Amministrazione di appartenenza del dipendente collocato fuori ruolo è tenuta, ove le rispettive prestazioni non siano garantite dalle norme che disciplinano il Fondo dell’Unione, all’adempimento degli ulteriori obblighi contributivi, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, già dovuti in costanza di rapporto di lavoro.

Cessazione o stabilizzazione del rapporto di lavoro con l’UE: facoltà concesse ai lavoratori

Nel caso di funzionari che possano far valere periodi assicurativi dopo la cessazione del servizio presso l’Unione o prima della loro assunzione presso la stessa, la possibilità di operare una ricongiunzione delle posizioni previdenziali acquisite, rispettivamente, nell’ambito del regime pensionistico comunitario e degli ordinamenti di sicurezza sociale vigenti negli Stati membri.
Con particolare riferimento al personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso l’UE, possono individuarsi le seguenti ipotesi alternative:
- il dipendente collocato fuori ruolo dall’Amministrazione pubblica di appartenenza, che cessi il suo incarico presso l’UE per riprendere servizio con iscrizione ai Fondi o alle Casse pensionistiche dell’INPS, può presentare una domanda diretta ad ottenere il trasferimento presso l’ordinamento pensionistico nazionale dell’equivalente attuariale dei diritti pensionistici maturati nel regime dell’UE, attualizzato alla data del trasferimento effettivo;
- il dipendente collocato fuori ruolo dall’Amministrazione pubblica di appartenenza, che dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica continui a prestare servizio come funzionario presso l’UE, può presentare una domanda diretta ad ottenere il trasferimento al regime pensionistico comunitario del capitale, attualizzato alla data del trasferimento, che rappresenta i diritti a pensione maturati nel sistema previdenziale nazionale. In tale ultima ipotesi, poiché il rapporto di lavoro con il datore italiano si è risolto, all’interessato deve essere liquidata la prestazione di fine servizio o di fine rapporto.
La facoltà di cui ai punti precedenti può essere esercitata soltanto una volta per Stato membro e per Fondo di pensione.

Istanze di rimborso dei contributi versati alle Casse e ai Fondi pensionistici dell’INPS

I contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione Pubblica che della Gestione Privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, già tutelati dal Fondo dell’Unione, potranno essere rimborsati dall’Istituto all’Amministrazione che ha effettuato il versamento.
A tal fine, l’Amministrazione deve inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva dell’Amministrazione medesima, che provvederà a sua volta a regolare i rapporti con il lavoratore.
L’INPS procede al rimborso della suddetta contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, nei limiti della prescrizione decennale, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito.
Il corretto importo della contribuzione da restituire per i lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica è rilevato attraverso le denunce a variazione trasmesse dalle Amministrazioni con il flusso UNIEMENS – ListaPosPA.
La contribuzione non rimborsata, in quanto versata in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, non sarà valorizzata ai fini pensionistici.
Qualora i contributi versati alle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica abbiano dato luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale obbligatoria, anche con eventuale liquidazione dell’indennità una tantum, tenuto conto del periodo di aspettativa fuori ruolo fruita per l’espletamento dell’incarico temporaneo presso l’Unione europea, l’INPS procede alla restituzione dei contributi indebiti.
Sono esclusi dalla ripetizione i contributi relativi ai periodi in argomento già utilizzati, alla data del 14 gennaio 2022, per la liquidazione della pensione. In tali ipotesi la posizione assicurativa dei soggetti interessati si considera consolidata. Per converso, eventuali altre prestazioni (ad esempio riscatti o ricongiunzioni) che siano state definite utilizzando anche la contribuzione indebita e successivamente rimborsata saranno oggetto di riesame.
Non sono rimborsabili, altresì, i contributi versati ai Fondi ex INADEL ed ex ENPAS per i trattamenti di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM.

Elaborazione dei flussi Uniemens

Per i periodi durante i quali il dipendente pubblico iscritto alla Gestione Pubblica è collocato fuori ruolo per l’assunzione di un impiego o di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, l’Amministrazione di appartenenza deve trasmettere mensilmente il flusso Uniemens ListaPosPA avendo cura di indicare il Tipo Servizio 21 "Personale fuori ruolo - art. 1 legge n. 1114/1962 per impiego o incarico temporaneo Unione europea" valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> delle Gestioni a cui il dipendente risulta iscritto all’atto del collocamento fuori ruolo, ad esclusione di quella pensionistica.
La contribuzione deve essere commisurata ad un imponibile rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio.
Le indicazioni operano a decorrere dal mese successivo al 14 gennaio 2022.
Per regolarizzare i periodi pregressi, entro i limiti prescrizionali, sarà necessario che l’Amministrazione trasmetta, per ciascun periodo già denunciato con il Tipo Servizio 15 "Aspettativa personale fuori ruolo impiego presso enti ed organismi internazionali di cui all’art. 1 della legge n. 1114 del 27/07/1962", le denunce a variazione, compilando l’elemento V1 Causale 5 con le modalità illustrate al primo capoverso del presente paragrafo.
Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata le indicazioni relative alla elaborazione delle denunce contributive saranno fornite con successivo messaggio.

Contratto integrativo aziendale: disdetta dell’iscrizione a Confindustria e disapplicazione

La disdetta dell’azienda all’associazione sindacale dei datori di lavoro, non integra la disapplicazione del contratto integrativo aziendale, nel momento in cui l’azienda stessa attua una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto o di alcune di esse. (Corte di Cassazione, Ordinanza 13/1/2022, n. 935)

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con Ordinanza del 13 gennaio 2022, n. 935, chiamata a decidere sul caso di un’azienda che successivamente all’atto di disdetta di adesione all’associazione nazionale di rappresentanza delle imprese – Confindustria – aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive previste dal contratto integrativo interaziendale, mentre si rifiutava di pagarne altre. Rifiuto ritenuto pertanto illegittimo.

La Corte di merito ha affermato che la società, “ha continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come “ex ristrutturazione salariale”, “premio di produzione”, “premio di produttività e qualità”, “premio di partecipazione – parte fissa”, “buoni pasto”)”.
Dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti, la Corte Suprema, ha desunto che la ricorrente, pur avendo dato la disdetta dall’associazione sindacale dei datori di lavoro, implicitamente avesse mantenuto l’applicazione della contrattazione collettiva.
Principio più volte affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 24336 del 2013, 10213 del 2000, 10375 del 2001): la valutazione che porta a ritenere sussistente l’implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile nella sede di esame.

Pertanto, la Corte di merito ha compiuto siffatta valutazione, pervenendo alla conclusione della adesione implicita, da parte della società, alla contrattazione collettiva. Peraltro, la società ricorrente nemmeno ha indicato ulteriori istituti contrattuali (del contratto integrativo interaziendale) dalla medesima non applicati (oltre al premio di partecipazione – parte variabile) al fine di escludere tale adesione, limitandosi ad affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di “tutte” le clausole pattizie.
In conclusione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla società.

La disdetta dell’azienda all’associazione sindacale dei datori di lavoro, non integra la disapplicazione del contratto integrativo aziendale, nel momento in cui l’azienda stessa attua una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto o di alcune di esse. (Corte di Cassazione, Ordinanza 13/1/2022, n. 935)

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con Ordinanza del 13 gennaio 2022, n. 935, chiamata a decidere sul caso di un’azienda che successivamente all'atto di disdetta di adesione all'associazione nazionale di rappresentanza delle imprese - Confindustria - aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive previste dal contratto integrativo interaziendale, mentre si rifiutava di pagarne altre. Rifiuto ritenuto pertanto illegittimo.

La Corte di merito ha affermato che la società, "ha continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come "ex ristrutturazione salariale", "premio di produzione", "premio di produttività e qualità", "premio di partecipazione - parte fissa", "buoni pasto")".
Dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti, la Corte Suprema, ha desunto che la ricorrente, pur avendo dato la disdetta dall'associazione sindacale dei datori di lavoro, implicitamente avesse mantenuto l'applicazione della contrattazione collettiva.
Principio più volte affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 24336 del 2013, 10213 del 2000, 10375 del 2001): la valutazione che porta a ritenere sussistente l'implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile nella sede di esame.

Pertanto, la Corte di merito ha compiuto siffatta valutazione, pervenendo alla conclusione della adesione implicita, da parte della società, alla contrattazione collettiva. Peraltro, la società ricorrente nemmeno ha indicato ulteriori istituti contrattuali (del contratto integrativo interaziendale) dalla medesima non applicati (oltre al premio di partecipazione - parte variabile) al fine di escludere tale adesione, limitandosi ad affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di "tutte" le clausole pattizie.
In conclusione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla società.

Risoluzione mutuo consenso contratto di compravendita

Chiarimenti sul corretto trattamento tributario , ai fini della tassazione indiretta, applicabile all’atto di risoluzione della compravendita di immobile(AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 18 gennaio 2022, n. 3/E)

Con riferimento al trattamento tributario applicabile, ai fini della tassazione indiretta, si osserva che l’articolo 28 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che la risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della tariffa.
In ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.
Ai fini fiscali, occorre distinguere l’ipotesi di clausola risolutiva espressa, più o meno contestuale al contratto originario, dall’ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale optino per la risoluzione del medesimo contratto originario. Ciò in quanto, nel primo caso, si applica l’imposta proporzionale solo se per la risoluzione è previsto un corrispettivo e solo sull’ammontare di quest’ultimo; in caso contrario, si applica l’imposta in misura fissa.
Nella diversa ipotesi in cui la risoluzione dell’originario contratto sia realizzata mediante apposito negozio, la citata disposizione prevede la tassazione in misura proporzionale, da applicare ” alle prestazioni derivanti dalla risoluzione”; la medesima tassazione proporzionale si applicherà, inoltre, all’eventuale corrispettivo della risoluzione.
La retrocessione della proprietà del bene oggetto del precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso, rientra nell’ambito applicativo del comma 2 del citato articolo 28 e, pertanto, deve essere tassata autonomamente ai fini dell’imposta registro con applicazione dell’aliquota in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari.

Chiarimenti sul corretto trattamento tributario , ai fini della tassazione indiretta, applicabile all'atto di risoluzione della compravendita di immobile(AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 18 gennaio 2022, n. 3/E)

Con riferimento al trattamento tributario applicabile, ai fini della tassazione indiretta, si osserva che l'articolo 28 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che la risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa.
In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.
Ai fini fiscali, occorre distinguere l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, più o meno contestuale al contratto originario, dall'ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale optino per la risoluzione del medesimo contratto originario. Ciò in quanto, nel primo caso, si applica l'imposta proporzionale solo se per la risoluzione è previsto un corrispettivo e solo sull'ammontare di quest'ultimo; in caso contrario, si applica l'imposta in misura fissa.
Nella diversa ipotesi in cui la risoluzione dell'originario contratto sia realizzata mediante apposito negozio, la citata disposizione prevede la tassazione in misura proporzionale, da applicare " alle prestazioni derivanti dalla risoluzione"; la medesima tassazione proporzionale si applicherà, inoltre, all'eventuale corrispettivo della risoluzione.
La retrocessione della proprietà del bene oggetto del precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso, rientra nell'ambito applicativo del comma 2 del citato articolo 28 e, pertanto, deve essere tassata autonomamente ai fini dell'imposta registro con applicazione dell'aliquota in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari.

Infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale

19 genn 2022 In tema di infortunio sul lavoro, il riscontro della colpa deve essere il risultato di un processo ricognitivo che individui a monte, secondo una valutazione ex ante, la regola cautelare che si assume violata.

La Corte d’appello territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il datore di lavoro e il resposabile della sicurerezza responsabili del reato loro ascritto di lesioni colpose, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Al datore, si rimprovera di non aver individuato il rischio connesso al pericolo derivante dal possibile contatto accidentale delle parti del corpo esposte del lavoratore con le parti in movimento del tornio, ed in particolare di non aver munito il macchinario di uno schermo frontale di protezione; al responsabile, invece, si rimprovera di aver sottovalutato il rischio derivante dall’utilizzo del tornio in assenza di protezione frontale; al legale rappresentante della ditta produttrice del tornio, si addebita di aver venduto un macchinario sprovvisto di apposita protezione dagli organi in movimento.
La ritenuta necessità di uno schermo “protettivo” sul macchinario in questione appare frutto di un ragionamento creativo, secondo la logica del “senno del poi”, che, come noto, non può fondare il giudizio di colpevolezza colposa. In tale ambito, infatti, il riscontro della colpa deve essere il risultato di un processo ricognitivo che individui a monte, secondo una valutazione ex ante, la regola cautelare che si assume violata.
La sentenza impugnata, di contro, ha individuato la regola cautelare sulla base di una valutazione ricavata “ex post” ad evento avvenuto, in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto: non ha, infatti, considerato la fase di lavorazione in cui si è verificato l’incidente e non si è posta il problema di quali fossero le misure di protezione previste per quella specifica fase.
La motivazione si limita a prendere atto della condotta colposa del lavoratore definendola non abnorme; e liquida come mera “illazione” la (invece) corretta considerazione difensiva secondo cui la presenza dello schermo richiesto (ma apparentemente non previsto neanche dalla normativa UNI dianzi indicata) non avrebbe comunque scongiurato il verificarsi dell’evento, visto che il lavoratore avrebbe comunque dovuto aggirarlo per accedere al pezzo lavorato, inserendo la mano nell’organo in movimento.
In conclusione, le argomentazioni su cui si fonda la responsabilità dei prevenuti non hanno adeguatamente valutato la circostanza che il tornio era dotato di un apposito dispositivo di protezione, in relazione alla fase lavorativa nel corso del quale è avvenuto l’infortunio, costituito dal pedale del freno: azionandolo, il mandrino si sarebbe fermato, consentendo all’operaio di prelevare il pezzo senza problemi.
La regola cautelare dello schermo “protettivo” è stata ricavata ex post ed in maniera congetturale dai giudici di merito, senza una effettiva analisi dell’utilità e percorribilità in concreto di una simile soluzione alla luce delle modalità di funzionamento del macchinario e, soprattutto, della fase di lavorazione in cui si è verificato l’infortunio.

19 genn 2022 In tema di infortunio sul lavoro, il riscontro della colpa deve essere il risultato di un processo ricognitivo che individui a monte, secondo una valutazione ex ante, la regola cautelare che si assume violata.

La Corte d'appello territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il datore di lavoro e il resposabile della sicurerezza responsabili del reato loro ascritto di lesioni colpose, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Al datore, si rimprovera di non aver individuato il rischio connesso al pericolo derivante dal possibile contatto accidentale delle parti del corpo esposte del lavoratore con le parti in movimento del tornio, ed in particolare di non aver munito il macchinario di uno schermo frontale di protezione; al responsabile, invece, si rimprovera di aver sottovalutato il rischio derivante dall'utilizzo del tornio in assenza di protezione frontale; al legale rappresentante della ditta produttrice del tornio, si addebita di aver venduto un macchinario sprovvisto di apposita protezione dagli organi in movimento.
La ritenuta necessità di uno schermo "protettivo" sul macchinario in questione appare frutto di un ragionamento creativo, secondo la logica del "senno del poi", che, come noto, non può fondare il giudizio di colpevolezza colposa. In tale ambito, infatti, il riscontro della colpa deve essere il risultato di un processo ricognitivo che individui a monte, secondo una valutazione ex ante, la regola cautelare che si assume violata.
La sentenza impugnata, di contro, ha individuato la regola cautelare sulla base di una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto, in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto: non ha, infatti, considerato la fase di lavorazione in cui si è verificato l'incidente e non si è posta il problema di quali fossero le misure di protezione previste per quella specifica fase.
La motivazione si limita a prendere atto della condotta colposa del lavoratore definendola non abnorme; e liquida come mera "illazione" la (invece) corretta considerazione difensiva secondo cui la presenza dello schermo richiesto (ma apparentemente non previsto neanche dalla normativa UNI dianzi indicata) non avrebbe comunque scongiurato il verificarsi dell'evento, visto che il lavoratore avrebbe comunque dovuto aggirarlo per accedere al pezzo lavorato, inserendo la mano nell'organo in movimento.
In conclusione, le argomentazioni su cui si fonda la responsabilità dei prevenuti non hanno adeguatamente valutato la circostanza che il tornio era dotato di un apposito dispositivo di protezione, in relazione alla fase lavorativa nel corso del quale è avvenuto l'infortunio, costituito dal pedale del freno: azionandolo, il mandrino si sarebbe fermato, consentendo all'operaio di prelevare il pezzo senza problemi.
La regola cautelare dello schermo "protettivo" è stata ricavata ex post ed in maniera congetturale dai giudici di merito, senza una effettiva analisi dell'utilità e percorribilità in concreto di una simile soluzione alla luce delle modalità di funzionamento del macchinario e, soprattutto, della fase di lavorazione in cui si è verificato l'infortunio.