Operazioni con la Repubblica di San Marino: modello T2

La qualificazione fiscale della transazione sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall’Italia verso San Marino, non ha alcuna rilevanza in ordine alla prova che l’operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica (Agenzia delle entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 14).

La Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell’Unione Europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato UE, da un operatore sanmarinese, costituiscono per quest’ultimo un’importazione o un’esportazione da o verso il territorio comunitario. L’assolvimento dell’IVA avverrà pertanto tramite procedura doganale.
Fanno eccezione gli scambi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino perché contraddistinti dalla mancanza di una dogana fisica tra i due Stati: in questo caso l’IVA è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021, che ha abrogato il decreto 24 dicembre 1993.
In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato UE, diverso dall’Italia, possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese.
Nel caso di un’importazione di beni in RSM dal territorio comunitario, detto trasferimento di merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2.
Infatti, l’articolo 3 della Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e RSM (che stabilisce, tra l’altro, la documentazione doganale che deve essere utilizzata nell’ambito della circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’Unione e la Repubblica di San Marino) ” prevede l’obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione.
Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.
Al riguardo, appare utile precisare che la suddetta normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la qualificazione fiscale della transazione (che nel caso di specie avviene attraverso un rappresentante fiscale stabilito in Italia) sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall’Italia verso San Marino, non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l’operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica.

La qualificazione fiscale della transazione sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall'Italia verso San Marino, non ha alcuna rilevanza in ordine alla prova che l'operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica (Agenzia delle entrate - Risposta 11 gennaio 2022, n. 14).

La Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell'Unione Europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato UE, da un operatore sanmarinese, costituiscono per quest'ultimo un'importazione o un'esportazione da o verso il territorio comunitario. L'assolvimento dell'IVA avverrà pertanto tramite procedura doganale.
Fanno eccezione gli scambi tra l'Italia e la Repubblica di San Marino perché contraddistinti dalla mancanza di una dogana fisica tra i due Stati: in questo caso l'IVA è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021, che ha abrogato il decreto 24 dicembre 1993.
In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato UE, diverso dall'Italia, possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese.
Nel caso di un'importazione di beni in RSM dal territorio comunitario, detto trasferimento di merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2.
Infatti, l'articolo 3 della Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e RSM (che stabilisce, tra l'altro, la documentazione doganale che deve essere utilizzata nell'ambito della circolazione delle merci tra gli Stati membri dell'Unione e la Repubblica di San Marino) " prevede l'obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione.
Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.
Al riguardo, appare utile precisare che la suddetta normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la qualificazione fiscale della transazione (che nel caso di specie avviene attraverso un rappresentante fiscale stabilito in Italia) sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall'Italia verso San Marino, non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l'operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica.

Tax credit per le librerie: più risorse con la Legge di Bilancio 2022

Incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2018, in favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati (art. 1, co. 351, L. n. 234/2021).

A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d’imposta, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), è rivolto esclusivamente alle attività contraddistinte con il seguente codice ateco:
– 47.61.00: Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
– 47.79.10: Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

La Legge di Bilancio 2022 ha incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta.

Incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2018, in favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati (art. 1, co. 351, L. n. 234/2021).

A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d’imposta, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), è rivolto esclusivamente alle attività contraddistinte con il seguente codice ateco:
- 47.61.00: Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
- 47.79.10: Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

La Legge di Bilancio 2022 ha incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta.

Reddito di cittadinanza: sanatoria requisito di residenza

Per i richiedenti il reddito di cittadinanza che al momento della presentazione della domanda non sono risultati iscritti nei registri anagrafici nonostante siano presenti sul territorio italiano da almeno 10 anni, è riconosciuta la possibilità di regolarizzare la propria posizione, presentando entro 30 giorni dall’accertamento di mancanza del requisito la richiesta di iscrizione all’anagrafe (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 21 dicembre 2021, n. 10155)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apre alla sanatoria in favore dei richiedenti il reddito di cittadinanza (RdC) che al momento di presentazione della domanda, pur essendo presenti sul territorio italiano, non risultavano iscritti nei registri anagrafici.
Si ricorda che tra le condizioni per beneficiare del reddito di cittadinanza è richiesta la residenza in Italia per almeno 10 anni e la mancata iscrizione nelle anagrafi estere o all’AIRE nei 2 anni precedenti la domanda, in modo continuativo.
Il Ministero chiarisce che è possibile sanare la situazione, provvedendo alla iscrizione anagrafica, a condizione che la presenza effettiva in Italia per la durata richiesta dalla norma sia stata opportunamente documentata e accertata (dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo).
La responsabilità di determinare la validità dell’elemento oggettivo di riscontro circa la presenza del richiedente sul territorio italiano quando non era iscritto nei registri dell’anagrafe compete al Comune.
Al fine di sanare l’assenza di iscrizione anagrafica al momento della domanda, il richiedente, per il quale sia stata accertata la residenza effettiva, ha la possibilità di richiedere l’iscrizione nei registri anagrafici entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accertamento della mancanza della condizione da parte del responsabile dei controlli anagrafici. In mancanza di tale iscrizione il beneficio è revocato.
Come accennato in precedenza, il richiedente/beneficiario che dimostri di essere presente sul territorio italiano per la durata richiesta, inoltre, non deve risultare iscritto nelle anagrafi estere o all’AIRE, tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci.
In relazione al requisito della residenza sul territorio nazionale, il Ministero ha precisato che, secondo il principio affermato in giurisprudenza, la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora della persona in un determinato luogo, precisando che per l’individuazione di tale luogo devono sussistere in capo al soggetto due elementi:
– uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo;
– uno soggettivo, ossia la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto.
La sussistenza dell’elemento soggettivo non può ritenersi configurabile qualora il richiedente/beneficiario risultasse iscritto all’AIRE o presso le anagrafi estere; ciò in quanto il soggetto non ha attivato, come avrebbe dovuto, la procedura prevista per l’iscrizione all’anagrafe italiana.
Pertanto, il periodo in cui i richiedenti RdC erano iscritti presso l’AIRE o le anagrafi estere non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano.

Per i richiedenti il reddito di cittadinanza che al momento della presentazione della domanda non sono risultati iscritti nei registri anagrafici nonostante siano presenti sul territorio italiano da almeno 10 anni, è riconosciuta la possibilità di regolarizzare la propria posizione, presentando entro 30 giorni dall’accertamento di mancanza del requisito la richiesta di iscrizione all’anagrafe (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota 21 dicembre 2021, n. 10155)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apre alla sanatoria in favore dei richiedenti il reddito di cittadinanza (RdC) che al momento di presentazione della domanda, pur essendo presenti sul territorio italiano, non risultavano iscritti nei registri anagrafici.
Si ricorda che tra le condizioni per beneficiare del reddito di cittadinanza è richiesta la residenza in Italia per almeno 10 anni e la mancata iscrizione nelle anagrafi estere o all’AIRE nei 2 anni precedenti la domanda, in modo continuativo.
Il Ministero chiarisce che è possibile sanare la situazione, provvedendo alla iscrizione anagrafica, a condizione che la presenza effettiva in Italia per la durata richiesta dalla norma sia stata opportunamente documentata e accertata (dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo).
La responsabilità di determinare la validità dell’elemento oggettivo di riscontro circa la presenza del richiedente sul territorio italiano quando non era iscritto nei registri dell’anagrafe compete al Comune.
Al fine di sanare l’assenza di iscrizione anagrafica al momento della domanda, il richiedente, per il quale sia stata accertata la residenza effettiva, ha la possibilità di richiedere l’iscrizione nei registri anagrafici entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accertamento della mancanza della condizione da parte del responsabile dei controlli anagrafici. In mancanza di tale iscrizione il beneficio è revocato.
Come accennato in precedenza, il richiedente/beneficiario che dimostri di essere presente sul territorio italiano per la durata richiesta, inoltre, non deve risultare iscritto nelle anagrafi estere o all’AIRE, tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci.
In relazione al requisito della residenza sul territorio nazionale, il Ministero ha precisato che, secondo il principio affermato in giurisprudenza, la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora della persona in un determinato luogo, precisando che per l’individuazione di tale luogo devono sussistere in capo al soggetto due elementi:
- uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo;
- uno soggettivo, ossia la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto.
La sussistenza dell’elemento soggettivo non può ritenersi configurabile qualora il richiedente/beneficiario risultasse iscritto all’AIRE o presso le anagrafi estere; ciò in quanto il soggetto non ha attivato, come avrebbe dovuto, la procedura prevista per l’iscrizione all’anagrafe italiana.
Pertanto, il periodo in cui i richiedenti RdC erano iscritti presso l’AIRE o le anagrafi estere non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano.

Istanza di revisione per il rigetto della domanda di cfp per riduzione del canone di locazione

In caso di rigetto della domanda  di CFP riconosciuto per la riduzione dei canoni dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo nonostante risulti soddisfatto il requisito temporale per l’ammissione, il locatore deve presentare un’istanza di revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini (l’Agenzia delle Entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 13).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il rigetto della domanda di contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione previsto dal “decreto Ristori”.
Con riferimento ad un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo in essere alla data del 29 ottobre 2020 sono state effettuate due rinegoziazioni:
– la prima, relativa al periodo dal 23/06/2020 al 22/06/2021, con la quale è stato ridotto l’importo del canone annuo;
– la seconda, riguardante il periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, con la quale è stata riconfermata la medesima riduzione prevista con la prima rinegoziazione.
In relazione alla seconda rinegoziazione, il locatore ha presentato domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione previsto dal “decreto Ristori”, tuttavia la procedura non ha riconosciuto la diminuzione del canone, poiché già effettuata con la prima rinegoziazione. Pertanto, l’istanza è stata respinta.
Si chiede in che modo sia possibile ottenere il beneficio, sebbene il software per la presentazione dell’istanza non consenta l’inoltro della relativa istanza di ammissione.

Il Decreto Ristori stabilisce che per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo spetta a condizione che la locazione:
– abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
– sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso.
In particolare, il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021. Il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

In considerazione della normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020.
Nel caso di specie, assumendo il contratto “iniziale” ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “seconda” rinegoziazione relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, soddisfa il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo.
In particolare, il contratto è stato oggetto di una “prima” rinegoziazione per la diminuzione del canone alla scadenza della quale, se non si fosse provveduto con una successiva rinegoziazione, il canone sarebbe ritornato al valore iniziale pattuito.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tale ipotesi il locatore può essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all’Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
Qualora il locatore sia un soggetto non residente in Italia, detta istanza può essere presentata via PEC all’Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione in essere, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal Provvedimento n. 180139/2021, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che insieme al modello dell’istanza deve essere inviata, altresì, una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore.

In caso di rigetto della domanda  di CFP riconosciuto per la riduzione dei canoni dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo nonostante risulti soddisfatto il requisito temporale per l'ammissione, il locatore deve presentare un’istanza di revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini (l’Agenzia delle Entrate - Risposta 11 gennaio 2022, n. 13).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il rigetto della domanda di contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione previsto dal "decreto Ristori".
Con riferimento ad un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo in essere alla data del 29 ottobre 2020 sono state effettuate due rinegoziazioni:
- la prima, relativa al periodo dal 23/06/2020 al 22/06/2021, con la quale è stato ridotto l'importo del canone annuo;
- la seconda, riguardante il periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, con la quale è stata riconfermata la medesima riduzione prevista con la prima rinegoziazione.
In relazione alla seconda rinegoziazione, il locatore ha presentato domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione previsto dal "decreto Ristori", tuttavia la procedura non ha riconosciuto la diminuzione del canone, poiché già effettuata con la prima rinegoziazione. Pertanto, l’istanza è stata respinta.
Si chiede in che modo sia possibile ottenere il beneficio, sebbene il software per la presentazione dell'istanza non consenta l'inoltro della relativa istanza di ammissione.

Il Decreto Ristori stabilisce che per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo spetta a condizione che la locazione:
- abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
- sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso.
In particolare, il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell'anno 2021. Il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

In considerazione della normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020.
Nel caso di specie, assumendo il contratto "iniziale" ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la "seconda" rinegoziazione relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo.
In particolare, il contratto è stato oggetto di una "prima" rinegoziazione per la diminuzione del canone alla scadenza della quale, se non si fosse provveduto con una successiva rinegoziazione, il canone sarebbe ritornato al valore iniziale pattuito.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tale ipotesi il locatore può essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all'Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
Qualora il locatore sia un soggetto non residente in Italia, detta istanza può essere presentata via PEC all'Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione in essere, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal Provvedimento n. 180139/2021, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che insieme al modello dell'istanza deve essere inviata, altresì, una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell'errore.

Assegno unico e universale (AUU): informativa ai datori di lavoro e ai lavoratori

Si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo, senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese, sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. (Comunicato congiunto Inps – Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021)

Il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. (legge delega n. 46 del 2021). In via temporanea e in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge delega, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori.
In attuazione della medesima legge delega, a decorrere dal 1° marzo 2022, viene istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (D. lgs. n. 230/2021).
L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
1. le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
2. le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
3. limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

L’informativa in oggetto viene, quindi, trasmessa ai seguenti fini:
– consentire una pianificazione tempestiva dell’adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l’erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l’adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
– raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.
In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:
1. al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese – sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione).
2. sarà possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare. Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell’indicatore. Nel caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE successivamente presentato entro tale data.

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
– è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
– spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;

– ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata:
– accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
– tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
– Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.
– In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente.
Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c. sia residente e domiciliato in Italia;
d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

Si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo, senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese, sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. (Comunicato congiunto Inps - Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021)

Il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (legge delega n. 46 del 2021). In via temporanea e in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge delega, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori.
In attuazione della medesima legge delega, a decorrere dal 1° marzo 2022, viene istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (D. lgs. n. 230/2021).
L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
1. le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
2. le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
3. limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

L’informativa in oggetto viene, quindi, trasmessa ai seguenti fini:
- consentire una pianificazione tempestiva dell’adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l’erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l’adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
- raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.
In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:
1. al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese - sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione).
2. sarà possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare. Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell’indicatore. Nel caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE successivamente presentato entro tale data.

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
- è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;

- ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata:
- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
- Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.
- In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente.
Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c. sia residente e domiciliato in Italia;
d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

Contributo Solidaristico e Serenità Abitativa nel Terziario bolognese

Scade il 18/2/2022 il termine per presentare le domande di contributo solidaristico e di serenità abitativa per i dipendenti del Terziario di Bologna.

Lo scorso novembre è stato sottoscritto, tra Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna, un nuovo Accordo Straordinario di sostegno al reddito per lavoratori e aziende che amplia ulteriormente la copertura delle misure per l’anno 2021, già previste con l’Accordo del 14/6/2021, per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica.
Gli interventi, decorrenti dal 1/1/2021, sono stati prorogati fino al 31/12/2021, e riguardano i seguenti casi:

– Contributo straordinario per la serenità abitativa: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, e che siano titolari o co-titolari di un mutuo prima casa, o locatori di un immobile di residenza o in cui sono domiciliati in quanto fuori sede, viene riconosciuto un contributo massimo mensile fino a 150 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% ed il 60%; fino a 200 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 60% ed il 80%, fino a 250 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 80% ed il 100%. Il contributo può essere chiesto per un massimo di 5 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

– Contributo solidaristico: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto un contributo massimo mensile lordo di 100,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro fino al 33%; di 200,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 33% e il 66%; di 300,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro oltre il 66%.
Il contributo può essere chiesto per un massimo di 6 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021. Il contributo è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.

– Welfare Straordinario-Assistenza genitoriale al figlio minore: ai lavoratori che abbiano avuto la necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, o di singoli plessi scolastici, che non abbiano residui di ferie e permessi maturati al 31/12/2020, e che abbiano esaurito i congedi covid dell’Inps, viene riconosciuto un contributo del 50% della retribuzione, per la fruizione, di permessi non retribuiti, pari a massimo 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

– Misure di rafforzamento della prevenzione: contributi per le aziende a sostegno di interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021 debitamente documentate, con un massimale di 500,00 Euro al netto dell’Iva.

Tutte le domande devono essere presentate inderogabilmente entro il 18/2/2022.

Scade il 18/2/2022 il termine per presentare le domande di contributo solidaristico e di serenità abitativa per i dipendenti del Terziario di Bologna.

Lo scorso novembre è stato sottoscritto, tra Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna, un nuovo Accordo Straordinario di sostegno al reddito per lavoratori e aziende che amplia ulteriormente la copertura delle misure per l’anno 2021, già previste con l’Accordo del 14/6/2021, per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica.
Gli interventi, decorrenti dal 1/1/2021, sono stati prorogati fino al 31/12/2021, e riguardano i seguenti casi:

- Contributo straordinario per la serenità abitativa: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, e che siano titolari o co-titolari di un mutuo prima casa, o locatori di un immobile di residenza o in cui sono domiciliati in quanto fuori sede, viene riconosciuto un contributo massimo mensile fino a 150 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% ed il 60%; fino a 200 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 60% ed il 80%, fino a 250 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 80% ed il 100%. Il contributo può essere chiesto per un massimo di 5 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

- Contributo solidaristico: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto un contributo massimo mensile lordo di 100,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro fino al 33%; di 200,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 33% e il 66%; di 300,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro oltre il 66%.
Il contributo può essere chiesto per un massimo di 6 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021. Il contributo è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.

- Welfare Straordinario-Assistenza genitoriale al figlio minore: ai lavoratori che abbiano avuto la necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, o di singoli plessi scolastici, che non abbiano residui di ferie e permessi maturati al 31/12/2020, e che abbiano esaurito i congedi covid dell’Inps, viene riconosciuto un contributo del 50% della retribuzione, per la fruizione, di permessi non retribuiti, pari a massimo 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

- Misure di rafforzamento della prevenzione: contributi per le aziende a sostegno di interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021 debitamente documentate, con un massimale di 500,00 Euro al netto dell’Iva.

Tutte le domande devono essere presentate inderogabilmente entro il 18/2/2022.

UNEBA Sicilia: Accordo sui tempi di vestizione

Firmato il 4/1//2022 tra UNEBA Sicilia e FP-CGIL Sicilia, FP-CISL Sicilia, UIL-FPL Sicilia, l’accordo regionale sui tempi di vestizione integrativo del CCNL 2017-2019 per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo Uneba.

Dato l’esplicito rinvio del CCNL Uneba 2017-2019 alla sede regionale di concertazione per la regolamentazione dei “tempi di vestizione”, le Parti firmatarie di settore Uneba della Regione Sicilia, con accordo del 4/1/2022 hanno convenuto a decorrere dal mese di febbraio 2022:

– I “tempi di vestizione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del CCNL UNEBA, vengono quantificati in 15 minuti per turno di lavoro e sono calcolati all’interno dell’orario di lavoro contrattualmente fissato.
– Con apposito accordo sottoscritto a livello aziendale con le OO.SS. firmatarie del CCNL Uneba, potrà essere prevista una differenziazione dei tempi di vestizione con riferimento ai diversi profili professionali, non suscettibili di riproporzionamento in caso di part-time, il cui limite minimo non potrà ridursi al di sotto dei 10 minuti.
– Le modalità applicative dei trattamenti riferiti ai tempi di vestizione, potranno essere oggetto di confronto e condivisione tra le rappresentanze aziendali e le OO.SS. territoriali, facendo salvi eventuali accordi di miglior favore.
– Si ritiene inoltre utile e necessario un primo monitoraggio, con cadenza periodica non superiore a sei mesi, sulla corretta attuazione di quanto stabilito .

Le Parti inoltre decidono di dare piena attuazione dell’art. 4 punto b) del CCNL UNEBA, e convengono di adottare iniziative comuni, dirette nei confronti della P.A. della Regione Siciliana, al fine di favorire il superamento dei vizi e delle discriminazioni tra lavoratori privati del Settore socio-assistenziale e sanitario e lavoratori pubblici operanti nei medesimi ambiti.

Firmato il 4/1//2022 tra UNEBA Sicilia e FP-CGIL Sicilia, FP-CISL Sicilia, UIL-FPL Sicilia, l’accordo regionale sui tempi di vestizione integrativo del CCNL 2017-2019 per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo Uneba.

Dato l’esplicito rinvio del CCNL Uneba 2017-2019 alla sede regionale di concertazione per la regolamentazione dei "tempi di vestizione", le Parti firmatarie di settore Uneba della Regione Sicilia, con accordo del 4/1/2022 hanno convenuto a decorrere dal mese di febbraio 2022:

- I "tempi di vestizione", ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del CCNL UNEBA, vengono quantificati in 15 minuti per turno di lavoro e sono calcolati all’interno dell’orario di lavoro contrattualmente fissato.
- Con apposito accordo sottoscritto a livello aziendale con le OO.SS. firmatarie del CCNL Uneba, potrà essere prevista una differenziazione dei tempi di vestizione con riferimento ai diversi profili professionali, non suscettibili di riproporzionamento in caso di part-time, il cui limite minimo non potrà ridursi al di sotto dei 10 minuti.
- Le modalità applicative dei trattamenti riferiti ai tempi di vestizione, potranno essere oggetto di confronto e condivisione tra le rappresentanze aziendali e le OO.SS. territoriali, facendo salvi eventuali accordi di miglior favore.
- Si ritiene inoltre utile e necessario un primo monitoraggio, con cadenza periodica non superiore a sei mesi, sulla corretta attuazione di quanto stabilito .

Le Parti inoltre decidono di dare piena attuazione dell’art. 4 punto b) del CCNL UNEBA, e convengono di adottare iniziative comuni, dirette nei confronti della P.A. della Regione Siciliana, al fine di favorire il superamento dei vizi e delle discriminazioni tra lavoratori privati del Settore socio-assistenziale e sanitario e lavoratori pubblici operanti nei medesimi ambiti.

Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più edifici, sul calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e sulla superficie delle unità non residenziali (Agenzia delle entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 10).

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi ” trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi ” trainati”) ed eseguiti, tra l’altro, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali in condominio situati nel territorio dello Stato.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza utilizzando un principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all’intero edificio.
Ciò implica che, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50 per cento dell’intera superficie dell’edificio stesso, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio.
Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In tale ultimo caso, inoltre, i soli possessori di unità immobiliari residenziali potranno fruire del Superbonus anche per interventi ” trainati” realizzati su tali unità immobiliari, sempreché queste ultime non rientrino tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dal beneficio.
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9).
In riferimento alla questione relativa alla verifica della prevalente funzione residenziale di un condominio composto da tre edifici, tale verifica va effettuata tenendo conto di tutti di edifici che compongono il condominio e, pertanto, anche dell’edificio C a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall’esterno.
La sussistenza dei requisiti dell’indipendenza funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini della individuazione degli edifici in condominio.
Nel caso di specie, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è pari al 45 per cento della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi ” trainati” realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in esame e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più edifici, sul calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e sulla superficie delle unità non residenziali (Agenzia delle entrate - Risposta 11 gennaio 2022, n. 10).

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi " trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi " trainati") ed eseguiti, tra l'altro, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali in condominio situati nel territorio dello Stato.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza utilizzando un principio di "prevalenza" della funzione residenziale rispetto all'intero edificio.
Ciò implica che, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio in condominio sia superiore al 50 per cento dell'intera superficie dell'edificio stesso, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio.
Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In tale ultimo caso, inoltre, i soli possessori di unità immobiliari residenziali potranno fruire del Superbonus anche per interventi " trainati" realizzati su tali unità immobiliari, sempreché queste ultime non rientrino tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dal beneficio.
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9).
In riferimento alla questione relativa alla verifica della prevalente funzione residenziale di un condominio composto da tre edifici, tale verifica va effettuata tenendo conto di tutti di edifici che compongono il condominio e, pertanto, anche dell'edificio C a nulla rilevando che quest'ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall'esterno.
La sussistenza dei requisiti dell'indipendenza funzionale e della presenza di accesso autonomo dall'esterno rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini della individuazione degli edifici in condominio.
Nel caso di specie, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è pari al 45 per cento della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi " trainati" realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in esame e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento previsto.

Sottoscritto il preaccordo per il personale delle Scuole private – Agidae

Stipulata la preintesa del CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE

 

L’Intesa decorre dal 1/1/2021 e scade il 31/12/2023. Le parti a seguito della trattativa siglano il preaccordo contrattuale riservandosi la firma sul testo contrattuale definitivo a seguito dei dovuti passaggi nei rispettivi organismi statutari
Gli aumenti contrattuali previsti dal saranno corrisposti a tutto il personale in servizio alla firma del presente CCNL, secondo le scadenze riportate nelle successive tabelle.
Gli aumenti contrattuali sopra previsti comprendono anche il periodo dall’1/1/2019.

Liv

31/12/2018

1/12/2021

1/12/2021

1/9/2022

1/9/2022

01/12/2023

01/12/2023

1 1.513,13 29,05 1.542,18 30,69 1.572,87 30,67 1.603,54
2 1.554,90 29,85 1.584,75 31,54 1.616,29 31,52 1.647,81
3 1.598,40 30,69 1.629,09 32,42 1.661,51 32,40 1.693,91
4 1.646,60 31,61 1.678,21 33,40 1.711,61 33,38 1.744,99
5 1.726,80 33,00 1.759,80 35,00 1.794,80 35,00 1.829.80
6 1.915,51 36,78 1.952,29 38,85 1.991,14 38,83 2.029,97

Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30/6/1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.

Liv.

Ex I Cat.

Liv.

Ex II Cat.

Liv.

Ex III Cat.

Superminimo al 31/12/2005

Superminimo al 31/12/2005

Superminimo al 31/12/2005

I 125,88 I 93,39 I 58,55
II 153,51 II 122,57 II 72,88
III 207,64 III 165,61 III 75,98
IV 214,72 IV 150,85 IV 72,21
V 273,61 V 198,75 V 100,36
VI 396,07 VI 309,12 VI 151,07

CONTRATTO A TERMINE
L’apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a 12 giorni.  I contratti a tempo determinato con personale docente abilitato possono avere una durata massima di 12 mesi estensibili a 24 mesi secondo il sopra citato comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. 81/15 s.m.i., Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 4 volte nell’arco dei complessivi 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato. Concorrono al raggiungimento dei 24 mesi anche i periodi di insegnamento prestati nell’Istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati nell’ultimo quinquennio.
In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il titolo di abilitazione.
II rapporto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe del contratto avente ad oggetto l’incarico iniziale di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente contratto, non potrà avere una durata superiore a 12 mesi prorogabile di ulteriori 72 mesi e ulteriormente prorogabili fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne permettono il conseguimento.
La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla procedura di stipula presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro
Qualora superati i 12 mesi, venga stipulato al docente non abilitato, nel successivo periodo di deroga della durata sopra indicata, un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente acquisisce l’abilitazione richiesta.
Qualora il docente acquisisca l’abilitazione richiesta nel corso dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza prefissata;-qualora l’abilitazione sia conseguita entro i primi 12 mesi, potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con un termine che non superi comunque i 12 mesi complessivi.
Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell’attività didattici possono essere richieste le 70 ore annue. Nel caso di lavoratori assunti per lo svolgimento della funzione di coordinatore didattico, data la natura strettamente fiduciaria dell’incarico, il contratto sarà a tempo determinato per la durata di 12 mesi prorogabile fino al completamento del ciclo scolastico e comunque per un massimo di 60 mesi.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% de! numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.  Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell’Istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/12/2022.

CONTRATTO INTERMITTENTE
Per il personale non docente
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);
b) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
Per il personale docente
per lo svolgimento di supplenze brevi, non superiori a 12 giorni, nell’arco dell’anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 46, “Supplenza personale docente”.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un contributo mensile. In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a carico dell’ASI. Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo Contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva

BANCA ORE – Personale non docente
La banca delle ore si costituisce, su accordo tra le parti a livello aziendale, tenendo conto delle articolazioni orarie, con l’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione ed il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura dell’in-tera giornata, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.Nella banca ore verrà accumulato anche l’accantonamento di ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo.

FERIE SOLIDALI
Si istituiscono le ferie solidali al fine di permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono un’assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i dipendenti indipendentemente dalle qualifiche di inquadramento. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.
E’ possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire di almeno 20 giorni se si articola l’orario settimanale su 5 giorni, ovvero 24 nel caso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere fino a un massimo di 8 giorni.

MATERNITA’
Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari al 90 % della retribuzione media globale giornaliera.

Stipulata la preintesa del CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE

 

L’Intesa decorre dal 1/1/2021 e scade il 31/12/2023. Le parti a seguito della trattativa siglano il preaccordo contrattuale riservandosi la firma sul testo contrattuale definitivo a seguito dei dovuti passaggi nei rispettivi organismi statutari
Gli aumenti contrattuali previsti dal saranno corrisposti a tutto il personale in servizio alla firma del presente CCNL, secondo le scadenze riportate nelle successive tabelle.
Gli aumenti contrattuali sopra previsti comprendono anche il periodo dall’1/1/2019.

Liv

31/12/2018

1/12/2021

1/12/2021

1/9/2022

1/9/2022

01/12/2023

01/12/2023

1 1.513,13 29,05 1.542,18 30,69 1.572,87 30,67 1.603,54
2 1.554,90 29,85 1.584,75 31,54 1.616,29 31,52 1.647,81
3 1.598,40 30,69 1.629,09 32,42 1.661,51 32,40 1.693,91
4 1.646,60 31,61 1.678,21 33,40 1.711,61 33,38 1.744,99
5 1.726,80 33,00 1.759,80 35,00 1.794,80 35,00 1.829.80
6 1.915,51 36,78 1.952,29 38,85 1.991,14 38,83 2.029,97

Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30/6/1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.

Liv.

Ex I Cat.

Liv.

Ex II Cat.

Liv.

Ex III Cat.

Superminimo al 31/12/2005

Superminimo al 31/12/2005

Superminimo al 31/12/2005

I 125,88 I 93,39 I 58,55
II 153,51 II 122,57 II 72,88
III 207,64 III 165,61 III 75,98
IV 214,72 IV 150,85 IV 72,21
V 273,61 V 198,75 V 100,36
VI 396,07 VI 309,12 VI 151,07

CONTRATTO A TERMINE
L'apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a 12 giorni.  I contratti a tempo determinato con personale docente abilitato possono avere una durata massima di 12 mesi estensibili a 24 mesi secondo il sopra citato comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. 81/15 s.m.i., Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 4 volte nell’arco dei complessivi 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato. Concorrono al raggiungimento dei 24 mesi anche i periodi di insegnamento prestati nell’Istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati nell’ultimo quinquennio.
In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il titolo di abilitazione.
II rapporto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe del contratto avente ad oggetto l'incarico iniziale di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente contratto, non potrà avere una durata superiore a 12 mesi prorogabile di ulteriori 72 mesi e ulteriormente prorogabili fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne permettono il conseguimento.
La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla procedura di stipula presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro
Qualora superati i 12 mesi, venga stipulato al docente non abilitato, nel successivo periodo di deroga della durata sopra indicata, un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente acquisisce l’abilitazione richiesta.
Qualora il docente acquisisca l’abilitazione richiesta nel corso dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza prefissata;-qualora l’abilitazione sia conseguita entro i primi 12 mesi, potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con un termine che non superi comunque i 12 mesi complessivi.
Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell’attività didattici possono essere richieste le 70 ore annue. Nel caso di lavoratori assunti per lo svolgimento della funzione di coordinatore didattico, data la natura strettamente fiduciaria dell’incarico, il contratto sarà a tempo determinato per la durata di 12 mesi prorogabile fino al completamento del ciclo scolastico e comunque per un massimo di 60 mesi.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% de! numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.  Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell’Istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/12/2022.

CONTRATTO INTERMITTENTE
Per il personale non docente
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);
b) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
Per il personale docente
per lo svolgimento di supplenze brevi, non superiori a 12 giorni, nell’arco dell’anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 46, "Supplenza personale docente".

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un contributo mensile. In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a carico dell'ASI. Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo Contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva

BANCA ORE - Personale non docente
La banca delle ore si costituisce, su accordo tra le parti a livello aziendale, tenendo conto delle articolazioni orarie, con l’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione ed il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura dell’in-tera giornata, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.Nella banca ore verrà accumulato anche l’accantonamento di ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo.

FERIE SOLIDALI
Si istituiscono le ferie solidali al fine di permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono un’assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i dipendenti indipendentemente dalle qualifiche di inquadramento. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.
E’ possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire di almeno 20 giorni se si articola l’orario settimanale su 5 giorni, ovvero 24 nel caso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere fino a un massimo di 8 giorni.

MATERNITA’
Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 90 % della retribuzione media globale giornaliera.

Finanziaria 2022: modalità di presentazione della domanda di pensione “quota 102”

L’Inps comunica le modalità di presentazione della domanda di pensione, cd. quota 102, disponibile dal 7 gennaio 2022.

La legge di bilancio 2022 riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione “quota 102”).
La medesima legge coordina la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022.

La domanda di pensione sopra indicata deve essere presentata con le seguenti modalità. Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, occorre selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”.
Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.
La suddetta modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione “quota 102”.
La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

L’Inps comunica le modalità di presentazione della domanda di pensione, cd. quota 102, disponibile dal 7 gennaio 2022.

La legge di bilancio 2022 riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione "quota 102").
La medesima legge coordina la previgente disciplina della pensione "quota 100", applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022.

La domanda di pensione sopra indicata deve essere presentata con le seguenti modalità. Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci".
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione "NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA", occorre selezionare in sequenza: "Anzianità/Anticipata/Vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Requisito quota 102".
Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.
La suddetta modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione "quota 102".
La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.