CCNL Alimentari Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti: definiti Afac e Una Tantum

Stabiliti gli importi relativi agli acconti su futuri aumenti contrattuali e Una Tantum

Il 15 marzo scorso, le Associazioni datoriali Confartigianato Alimentazione, Cna-Agroalimentare, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno siglato il verbale di accordo con il quale vengono stabiliti gli acconti su futuri aumenti contrattuali esclusivamente per le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti (Parte II del CCNL area alimentazione-panificazione del 6 dicembre 2021). Le Parti riconoscono a titolo di Afac i seguenti incrementi sui minimi retributivi al parametro convenzionale 137 nelle misure di:

20,87 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;

45,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;

65,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;

35,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2024.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del suddetto verbale viene corrisposto un importo forfettario Una Tantum pari a 200,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’Una Tantum viene erogata in due tranche:

100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di aprile 2024;

100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del verbale viene erogata l’Una Tantum nella misura del 70% con le medesime decorrenze di cui sopra. L’Una Tantum è stato quantificato tenendo in considerazione i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è comprensivo degli stessi; inoltre, l’emolumento è escluso dalla base di calcolo del Tfr. Viene precisato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum fino a concorrenza. Inoltre, i suddetti importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.

Livello Parametro Minimi al 29 febbraio 2024 Prima tranche 1° marzo 2024 Minimi dal 1° marzo 2024
1 230 2.442,01 35,04 2.477,05
2 200 2.123,48 30,47 2.153,95
3 165 1.751,89 25,14 1.777,03
4 145 1.539,54 22,09 1.561,63
5 130 1.380,28 19,80 1.400,08
6 120 1.274,09 18,28 1.292,37
7 110 1.167,93 16,76 1.184,69
8 100 1.061,77 15,23 1.077,00
Livello Parametro Minimi al 31 aprile 2024 Seconda tranche 1° maggio 2024 Minimi dal 1° maggio 2024
1 230 2.447,05 75,55 2.552,60
2 200 2.153,95 65,69 2.219,64
3 165 1.777,03 54,20 1.831,23
4 145 1.561,63 47,63 1.609,26
5 130 1.400,08 42,70 1.442,78
6 120 1.292,37 39,42 1.331,79
7 110 1.184,69 36,13 1.220,82
8 100 1.077,00 32,85 1.109,85
Livello Parametro Minimi al 30 giugno 2024 Terza tranche 1° luglio 2024 Minimi dal 1° luglio 2024
1 230 2.552,60 109,12 2.661,72
2 200 2.219,64 94,89 2.314,53
3 165 1.831,23 78,28 1.909,51
4 145 1.609,26 68,80 1.678,06
5 130 1.442,78 61,68 1.504,46
6 120 1.331,79 56,93 1.388,72
7 110 1.220,82 52,19 1.273,01
8 100 1.109,85 47,45 1.157,30
Livello Parametro Minimi al 31 ottobre 2024 Quarta tranche 1° novembre 2024 Minimi dal 1° novembre 2024
1 230 2.661,72 58,76 2.720,48
2 200 2.314,53 51,09 2.365,62
3 165 1.909,51 42,15 1.951,66
4 145 1.678,06 37,04 1.715,10
5 130 1.504,46 33,21 1.537,67
6 120 1.388,72 30,66 1.419,38
7 110 1.273,01 28,10 1.301,11
8 100 1.157,30 25,55 1.182,85

Stabiliti gli importi relativi agli acconti su futuri aumenti contrattuali e Una Tantum

Il 15 marzo scorso, le Associazioni datoriali Confartigianato Alimentazione, Cna-Agroalimentare, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno siglato il verbale di accordo con il quale vengono stabiliti gli acconti su futuri aumenti contrattuali esclusivamente per le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti (Parte II del CCNL area alimentazione-panificazione del 6 dicembre 2021). Le Parti riconoscono a titolo di Afac i seguenti incrementi sui minimi retributivi al parametro convenzionale 137 nelle misure di:

- 20,87 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;

- 45,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;

- 65,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;

- 35,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2024.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del suddetto verbale viene corrisposto un importo forfettario Una Tantum pari a 200,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’Una Tantum viene erogata in due tranche:

- 100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di aprile 2024;

- 100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del verbale viene erogata l’Una Tantum nella misura del 70% con le medesime decorrenze di cui sopra. L’Una Tantum è stato quantificato tenendo in considerazione i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è comprensivo degli stessi; inoltre, l’emolumento è escluso dalla base di calcolo del Tfr. Viene precisato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum fino a concorrenza. Inoltre, i suddetti importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.

Livello Parametro Minimi al 29 febbraio 2024 Prima tranche 1° marzo 2024 Minimi dal 1° marzo 2024
1 230 2.442,01 35,04 2.477,05
2 200 2.123,48 30,47 2.153,95
3 165 1.751,89 25,14 1.777,03
4 145 1.539,54 22,09 1.561,63
5 130 1.380,28 19,80 1.400,08
6 120 1.274,09 18,28 1.292,37
7 110 1.167,93 16,76 1.184,69
8 100 1.061,77 15,23 1.077,00
Livello Parametro Minimi al 31 aprile 2024 Seconda tranche 1° maggio 2024 Minimi dal 1° maggio 2024
1 230 2.447,05 75,55 2.552,60
2 200 2.153,95 65,69 2.219,64
3 165 1.777,03 54,20 1.831,23
4 145 1.561,63 47,63 1.609,26
5 130 1.400,08 42,70 1.442,78
6 120 1.292,37 39,42 1.331,79
7 110 1.184,69 36,13 1.220,82
8 100 1.077,00 32,85 1.109,85
Livello Parametro Minimi al 30 giugno 2024 Terza tranche 1° luglio 2024 Minimi dal 1° luglio 2024
1 230 2.552,60 109,12 2.661,72
2 200 2.219,64 94,89 2.314,53
3 165 1.831,23 78,28 1.909,51
4 145 1.609,26 68,80 1.678,06
5 130 1.442,78 61,68 1.504,46
6 120 1.331,79 56,93 1.388,72
7 110 1.220,82 52,19 1.273,01
8 100 1.109,85 47,45 1.157,30
Livello Parametro Minimi al 31 ottobre 2024 Quarta tranche 1° novembre 2024 Minimi dal 1° novembre 2024
1 230 2.661,72 58,76 2.720,48
2 200 2.314,53 51,09 2.365,62
3 165 1.909,51 42,15 1.951,66
4 145 1.678,06 37,04 1.715,10
5 130 1.504,46 33,21 1.537,67
6 120 1.388,72 30,66 1.419,38
7 110 1.273,01 28,10 1.301,11
8 100 1.157,30 25,55 1.182,85

Settore agricolo: promozione e sviluppo dell’imprenditoria giovanile

Pubblicata sulla G.U. del 26 marzo 2024 la legge che contiene interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo (Legge 15 marzo 2024, n. 36).

Entrerà in vigore il prossimo 10 aprile la legge in oggetto volta alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo.

 

Per la realizzazione di tali finalità, il provvedimento legislativo contiene disposizioni che riguardano il lavoro e anche altre di natura fiscale.

 

Sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

 

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;

b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

 

L’articolo 3 istituisce un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo le cui risorse sono destinate, tra l’altro, all’acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola e all’acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge dovrà essere costituito un Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura (ONILGA), tra le cui competenze vi è la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale, e l’analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione.

 

Sul fronte fiscale, viene previsto un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Per accedere al suddetto regime l’articolo 4, comma 2 della legge prevede la sussistenza di alcuni requisiti, tra cui quello di non aver esercitato nei 3 anni precedenti altra attività d’impresa agricola.

 

Viene riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola in favore dei soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 (articolo 6).

 

Nell’ambito delle misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo e il ricambio generazionale, sono altresì stabilite agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate per i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze: l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente (articolo 7).

Pubblicata sulla G.U. del 26 marzo 2024 la legge che contiene interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo (Legge 15 marzo 2024, n. 36).

Entrerà in vigore il prossimo 10 aprile la legge in oggetto volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo.

 

Per la realizzazione di tali finalità, il provvedimento legislativo contiene disposizioni che riguardano il lavoro e anche altre di natura fiscale.

 

Sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

 

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;

b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

 

L'articolo 3 istituisce un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo le cui risorse sono destinate, tra l’altro, all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola e all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge dovrà essere costituito un Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), tra le cui competenze vi è la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale, e l’analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione.

 

Sul fronte fiscale, viene previsto un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Per accedere al suddetto regime l’articolo 4, comma 2 della legge prevede la sussistenza di alcuni requisiti, tra cui quello di non aver esercitato nei 3 anni precedenti altra attività d'impresa agricola.

 

Viene riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola in favore dei soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 (articolo 6).

 

Nell'ambito delle misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo e il ricambio generazionale, sono altresì stabilite agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate per i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze: l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente (articolo 7).

CdM: le misure previste dal nuovo D.L. sulle agevolazioni fiscali

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 marzo 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 26 marzo 2024, n. 75).

Le nuove disposizioni approvate dal Governo sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

In particolare, il nuovo decreto-legge prevede:

  • l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;

  • al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, l’esclusione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;

  • al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. Previsto, inoltre, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;

  • al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

  • l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 marzo 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 26 marzo 2024, n. 75).

Le nuove disposizioni approvate dal Governo sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

In particolare, il nuovo decreto-legge prevede:

  • l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;

  • al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, l'esclusione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;

  • al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l'introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. Previsto, inoltre, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;

  • al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

  • l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

CCNL Ortofrutticoli e agrumari: proseguono in plenaria le trattative

Negoziato aperto tra le Parti sociali, 60 mila gli addetti interessati dal confronto

Sono iniziate le trattative di rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023 ed applicato a 60mila addetti del settore ortofrutticolo ed agrumario. Invero, a seguito della presentazione della piattaforma unitaria l’11 gennaio scorso e degli ultimi incontri in sede tecnica del 15 febbraio e del 4 marzo, i sindacati di categoria Flai Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno presentato all’associazione imprenditoriale di settore Fruitimprese la piattaforma rivendicativa unitaria.
Le principali richieste sono: orario di lavoro; maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e supplementare festivo; lavori disagiati; indennità di disponibilità sulla flessibilità, permessi retribuiti per assistenza figli fino ai 14 anni ed anziani oltre i 65 anni, inclusi gli affini, aggiuntivi alle 66 ore già previste dal contratto; calcolo maggiorazione straordinario anche sull’indennità sostitutiva del 34,45%; calcolo del TFR sull’intera paga, comprensiva dell’indennità sostitutiva del 34,45%; pagamento del rateo della 14° alle lavoratrici in maternità; scatti di anzianità per i lavoratori stagionali; appalti, con la richiesta di parte sindacale di prevedere l’obbligatorietà dell’applicazione del Ccnl anche per le aziende appaltatrici.
Condividendo, le Parti sociali, la necessità di accelerare la trattativa per rinnovare in tempi brevi il CCNL, il confronto in sede tecnica è previsto il 24 aprile ed il 14 maggio.

Negoziato aperto tra le Parti sociali, 60 mila gli addetti interessati dal confronto

Sono iniziate le trattative di rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023 ed applicato a 60mila addetti del settore ortofrutticolo ed agrumario. Invero, a seguito della presentazione della piattaforma unitaria l'11 gennaio scorso e degli ultimi incontri in sede tecnica del 15 febbraio e del 4 marzo, i sindacati di categoria Flai Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno presentato all'associazione imprenditoriale di settore Fruitimprese la piattaforma rivendicativa unitaria.
Le principali richieste sono: orario di lavoro; maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e supplementare festivo; lavori disagiati; indennità di disponibilità sulla flessibilità, permessi retribuiti per assistenza figli fino ai 14 anni ed anziani oltre i 65 anni, inclusi gli affini, aggiuntivi alle 66 ore già previste dal contratto; calcolo maggiorazione straordinario anche sull’indennità sostitutiva del 34,45%; calcolo del TFR sull’intera paga, comprensiva dell’indennità sostitutiva del 34,45%; pagamento del rateo della 14° alle lavoratrici in maternità; scatti di anzianità per i lavoratori stagionali; appalti, con la richiesta di parte sindacale di prevedere l’obbligatorietà dell’applicazione del Ccnl anche per le aziende appaltatrici.
Condividendo, le Parti sociali, la necessità di accelerare la trattativa per rinnovare in tempi brevi il CCNL, il confronto in sede tecnica è previsto il 24 aprile ed il 14 maggio.

Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero

Illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 che ha individuato gli emolumenti per il calcolo dei contributi dovuti (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 49).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il provvedimento in questione, infatti, ha individuato le retribuzioni convenzionali per il 2024 (articolo 4, comma 1, D.L.  n. 317/1987) da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

L’Istituto, inoltre, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

I lavoratori interessati

L’INPS chiarisce che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. 

Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 6 marzo 2024 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”.

L’INPS al riguardo rammenta che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/1990).

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per il 2024, allegate alla circolare in argomento (Allegato n. 2). L’INPS, peraltro, segnala che ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.

Più in particolare, per quanto riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso, l’Istituto precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Infine, le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Regolarizzazioni contributive

I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare in commento possono regolarizzare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in argomento.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:

– devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

– le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Infine, nella circolare in questione vengono elencati alcuni casi particolari.

 

Illustrato l'ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 che ha individuato gli emolumenti per il calcolo dei contributi dovuti (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 49).

Con la circolare in commento, l'INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il provvedimento in questione, infatti, ha individuato le retribuzioni convenzionali per il 2024 (articolo 4, comma 1, D.L.  n. 317/1987) da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

L'Istituto, inoltre, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

I lavoratori interessati

L'INPS chiarisce che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. 

Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 6 marzo 2024 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”.

L'INPS al riguardo rammenta che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/1990).

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per il 2024, allegate alla circolare in argomento (Allegato n. 2). L'INPS, peraltro, segnala che ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.

Più in particolare, per quanto riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso, l'Istituto precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Infine, le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Regolarizzazioni contributive

I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare in commento possono regolarizzare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in argomento.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:

- devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Infine, nella circolare in questione vengono elencati alcuni casi particolari.

 

Ebav Veneto: contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese

Entro il 30 aprile 2024 è possibile inviare la richiesta per l’ottenimento del contributo

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha previsto un contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese al fine di acquisire nuove professionalità tramite stages aziendali. Gli stages, avviati nell’anno di competenza in base alle convenzioni con Università, Centri per l’Impiego o Enti di Formazione accreditati presso Regione Veneto, devono riguardare giovani laureati o laureandi in discipline relativi al mondo digitale, come informatica, ingegneria, statistica, fisica, matematica, scienza della comunicazione o equipollenti.
La misura del contributo è pari al 50% dei costi lordi sostenuti da azienda, per un massimo erogabile mediamente per mese di 400,00 euro. L’Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. La durata massima del contributo è di 6 mesi.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. L’Ente precisa inoltre che la mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. 

Entro il 30 aprile 2024 è possibile inviare la richiesta per l'ottenimento del contributo

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha previsto un contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese al fine di acquisire nuove professionalità tramite stages aziendali. Gli stages, avviati nell’anno di competenza in base alle convenzioni con Università, Centri per l’Impiego o Enti di Formazione accreditati presso Regione Veneto, devono riguardare giovani laureati o laureandi in discipline relativi al mondo digitale, come informatica, ingegneria, statistica, fisica, matematica, scienza della comunicazione o equipollenti.
La misura del contributo è pari al 50% dei costi lordi sostenuti da azienda, per un massimo erogabile mediamente per mese di 400,00 euro. L'Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. La durata massima del contributo è di 6 mesi.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. L'Ente precisa inoltre che la mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. 

Chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a servizi erogati nell’ambito di un aeroporto

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo svolgimento di “servizi aeroportuali” configura attività di natura commerciale cui consegue l’assoggettamento ad IVA dei relativi compensi (Agenzia delle entrate, risposta 25 marzo 2024, n. 79).

L’Agenzia delle entrate ha ricordato che ai fini dell’assoggettamento ad IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972.

 

In riferimento al presupposto oggettivo, è previsto che costituiscano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.

 

Con riferimento al presupposto soggettivo, è stabilito che per esercizio di imprese si intenda l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice civile. Per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole, mentre non si considerano commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità.

 

In particolare, l’articolo 4 del suddetto D.P.R. n. 633/1972, al comma 5, ha previsto tra le attività da considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, i servizi portuali e aeroportuali, con il conseguente assoggettamento ad IVA dei relativi compensi.

 

Nel caso di specie, il Comune, quale gestore dell’Aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte a fronte di svariati servizi aeroportuali:

  • approdo/partenza;

  • stazionamento sul piazzale scoperto o all’interno di hangar;

  • apertura anticipata o chiusura posticipata dell’Aeroporto.

Al riguardo, infatti, il Regolamento di scalo prevede che tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’aeroporto, sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati.

L’Agenzia, dunque, ritiene che le predette somme corrisposte all’istante a fronte di tali servizi aereoportuali siano da assoggettare ad IVA.

 

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che lo svolgimento di "servizi aeroportuali" configura attività di natura commerciale cui consegue l'assoggettamento ad IVA dei relativi compensi (Agenzia delle entrate, risposta 25 marzo 2024, n. 79).

L'Agenzia delle entrate ha ricordato che ai fini dell'assoggettamento ad IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall'articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972.

 

In riferimento al presupposto oggettivo, è previsto che costituiscano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.

 

Con riferimento al presupposto soggettivo, è stabilito che per esercizio di imprese si intenda l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del Codice civile. Per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole, mentre non si considerano commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità.

 

In particolare, l'articolo 4 del suddetto D.P.R. n. 633/1972, al comma 5, ha previsto tra le attività da considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, i servizi portuali e aeroportuali, con il conseguente assoggettamento ad IVA dei relativi compensi.

 

Nel caso di specie, il Comune, quale gestore dell'Aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte a fronte di svariati servizi aeroportuali:

  • approdo/partenza;

  • stazionamento sul piazzale scoperto o all'interno di hangar;

  • apertura anticipata o chiusura posticipata dell'Aeroporto.

Al riguardo, infatti, il Regolamento di scalo prevede che tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull'aeroporto, sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati.

L'Agenzia, dunque, ritiene che le predette somme corrisposte all'istante a fronte di tali servizi aereoportuali siano da assoggettare ad IVA.

 

Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale: PRISMA

A decorrere dal 10 aprile 2024 i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata potranno utilizzare la piattaforma “PRISMA” come supporto nella valutazione del corretto adempimento dell’obbligo contributivo in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 48).

L’INPS comunica il rilascio della nuova funzione denominata “PRISMA”, ovvero una piattaforma informativa finalizzata a estrapolare un prospetto che raccolga in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge.

 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo, la Legge n. 335/1995 (articolo 2, comma 18), come noto, ha previsto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato) oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale. Il massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), pertanto, la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori.

 

Ai fini della corretta applicazione della citata disposizione è necessario che il datore di lavoro abbia contezza dell’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali, con la conseguente previsione di alcuni obblighi informativi.

 

Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996 (detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia). Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell’anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite in costanza di medesimi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro, nonché fornire gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

 

La piattaforma “PRISMA”

 

Tale piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla Legge n. 243/2004, istituito presso l’Istituto (Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994).

 

Il prospetto rilasciato dalla procedura “PRISMA”, al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, presenti sulla posizione assicurativa dell’assicurato, come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali), tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

 

Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

 

– data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996;

– presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda;

– presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda;

– eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 da verificare con l’assicurato;

– eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato;

– eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994, da verificare con l’assicurato.

 

L’INPS avverte che, tuttavia, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dai propri archivi informatici, per cui viene confermata e ribadita l’esigenza che il datore di lavoro continui, comunque, a procedere con l’acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori.

A decorrere dal 10 aprile 2024 i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata potranno utilizzare la piattaforma "PRISMA" come supporto nella valutazione del corretto adempimento dell’obbligo contributivo in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 48).

L'INPS comunica il rilascio della nuova funzione denominata "PRISMA", ovvero una piattaforma informativa finalizzata a estrapolare un prospetto che raccolga in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge.

 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo, la Legge n. 335/1995 (articolo 2, comma 18), come noto, ha previsto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato) oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale. Il massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), pertanto, la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori.

 

Ai fini della corretta applicazione della citata disposizione è necessario che il datore di lavoro abbia contezza dell’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali, con la conseguente previsione di alcuni obblighi informativi.

 

Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996 (detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia). Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell’anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite in costanza di medesimi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro, nonché fornire gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

 

La piattaforma "PRISMA"

 

Tale piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla Legge n. 243/2004, istituito presso l’Istituto (Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994).

 

Il prospetto rilasciato dalla procedura “PRISMA”, al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, presenti sulla posizione assicurativa dell’assicurato, come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali), tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

 

Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

 

- data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996;

- presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda;

- presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda;

- eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 da verificare con l’assicurato;

- eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato;

- eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994, da verificare con l’assicurato.

 

L'INPS avverte che, tuttavia, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dai propri archivi informatici, per cui viene confermata e ribadita l’esigenza che il datore di lavoro continui, comunque, a procedere con l’acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori.

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: con il verbale integrativo definiti i nuovi minimi retributivi

Le Parti hanno delineato l’importo relativo all’Una Tantum e i nuovi minimi retributivi

Le Associazioni datoriali Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto, il 15 marzo scorso, un verbale integrativo dell’Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024. Nel suddetto verbale è stato quantificato l’importo relativo all’Una Tantum, pari a 130,00 euro. E’ stato specificato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum indicati nell’accordo. Pertanto, tali importi devono essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese marzo 2024. L’importo relativo all’Una Tantum viene riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. In sede di sottoscrizione del verbale integrativo sono stati definiti gli aumenti e i nuovi minimi retributivi, con la pubblicazione delle tabelle retributive sotto riportate. 

Retribuzione tabellare – Imprese Artigiane 

 

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2033,54 244,89 2278,43
A 1895,44 228,25 2123,69
B 1732,57 208,65 1941,22
C Super 1657,27 199,58 1856,85
C 1581,22 190,42 1771,64
D 1494,71 180 1674,71
E 1415,50 170,47 1585,97
F 1329,97 160,16 1490,13

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2033,54 74,83 2108,37
A 1895,44 69,75 1965,19
B 1732,57 63,75 1796,32
C Super 1657,27 60,98 1718,25
C 1581,22 58,18 1639,4
D 1494,71 55 1549,71
E 1415,50 52,09 1467,59
F 1329,97 48,94 1378,91

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2108,37 68,02 2176,39
A 1965,19 63,40 2028,59
B 1796,32 57,96 1854,28
C Super 1718,25 55,44 1773,69
C 1639,4 52,89 1692,29
D 1549,71 50 1599,71
E 1467,59 47,35 1514,94
F 1378,91 44,49 1423,40

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2176,39 54,42 2230,81
A 2028,59 50,72 2079,31
B 1854,28 46,37 1900,65
C Super 1773,69 44,35 1818,04
C 1692,29 42,32 1734,61
D 1599,71 40 1639,71
E 1514,94 37,88 1552,82
F 1423,40 35,59 1458,99

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2230,81 47,62 2278,43
A 2079,31 44,38 2123,69
B 1900,65 40,57 1941,22
C Super 1818,04 38,81 1856,85
C 1734,61 37,03 1771,64
D 1639,71 35 1674,71
E 1552,82 33,15 1585,97
F 1458,99 31,14 1490,13

 

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2135,77 256,50 2392,27
2 2002,42 240,49 2242,91
3 1743,75 209,41 1953,16
4 1635,27 196,39 1831,66
5 1573,71 189 1762,71
6 1501,31 180,31 1681,62
7 1395,75 167,63 1563,38

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2135,77 74,64 2210,41
2 2002,42 69,98 2072,40
3 1743,75 60,94 1804,69
4 1635,27 57,15 1692,42
5 1573,71 55 1628,71
6 1501,31 52,47 1553,78
7 1395,75 48,78 1444,53

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2210,41 67,86 2278,27
2 2072,40 63,62 2136,02
3 1804,69 55,40 1860,09
4 1692,42 51,96 1744,38
5 1628,71 50 1678,71
6 1553,78 47,70 1601,48
7 1444,53 44,35 1488,88

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2278,27 54,29 2332,56
2 2136,02 50,90 2186,92
3 1860,09 44,32 1904,41
4 1744,38 41,56 1785,94
5 1678,71 40 1718,71
6 1601,48 38,16 1639,64
7 1488,88 35,48 1524,36

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2332,56 59,71 2392,27
2 2186,92 55,99 2242,91
3 1904,41 48,75 1953,16
4 1785,94 45,72 1831,66
5 1718,71 44 1762,71
6 1639,64 41,98 1681,62
7 1524,36 39,02 1563,38

Retribuzione tabellare – Piccole e Medie Imprese

 

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2048,50 246,25 2294,75
A 1909,40 229,53 2138,93
B 1745,34 209,81 1955,15
C Super 1669,48 200,69 1870,17
C 1592,85 191,46 1784,31
D 1505,71 181 1686,71
E 1425,91 171,41 1597,32
F 1339,76 161,05 1500,81

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 aprile 2022 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2048,50 74,83 2123,33
A 1909,40 69,75 1979,15
B 1745,34 63,75 1809,09
C Super 1669,48 60,98 1730,46
C 1592,85 58,18 1651,03
D 1505,71 55 1560,71
E 1425,91 52,09 1478
F 1339,76 48,94 1388,70

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2123,33 68,02 2191,35
A 1979,15 63,41 2042,56
B 1809,09 57,96 1867,05
C Super 1730,46 55,44 1785,90
C 1651,03 52,89 1703,92
D 1560,71 50 1610,71
E 1478 47,35 1525,35
F 1388,70 44,49 1433,19

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2191,35 54,42 2245,77
A 2042,56 50,72 2093,28
B 1867,05 46,37 1913,42
C Super 1785,90 44,35 1830,25
C 1703,92 42,31 1746,23
D 1610,71 40 1650,71
E 1525,35 37,88 1563,23
F 1433,19 35,59 1468,78

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2245,77 48,98 2294,75
A 2093,28 45,65 2138,93
B 1913,42 41,73 1955,15
C Super 1830,25 39,92 1870,17
C 1746,23 38,08 1784,31
D 1650,71 36 1686,71
E 1563,23 34,09 1597,32
F 1468,78 32,03 1500,81

 

Settore – Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2150,70 259,22 2409,92
2 2016,41 243,03 2259,44
3 1755,94 211,63 1967,57
4 1646,70 198,47 1845,17
5 1584,71 191 1775,71
6 1511,80 182,21 1694,01
7 1405,51 169,41 1574,92

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2150,70 74,64 2225,34
2 2016,41 69,98 2086,39
3 1755,94 60,94 1816,88
4 1646,70 57,15 1703,85
5 1584,71 55 1639,71
6 1511,80 52,47 1564,27
7 1405,51 48,78 1454,29

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2225,34 67,86 2293,20
2 2086,39 63,62 2150,01
3 1816,88 55,40 1872,28
4 1703,85 51,96 1755,81
5 1639,71 50 1689,71
6 1564,27 47,70 1611,97
7 1454,29 44,35 1498,64

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2293,20 54,29 2347,49
2 2150,01 50,90 2200,91
3 1872,28 44,32 1916,60
4 1755,81 41,56 1797,37
5 1689,71 40 1729,71
6 1611,97 38,16 1650,13
7 1498,64 35,48 1534,12

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2347,49 62,43 2409,92
2 2200,91 58,53 2259,44
3 1916,60 50,97 1967,57
4 1797,37 47,80 1845,17
5 1729,71 46 1775,71
6 1650,13 43,88 1694,01
7 1534,12 40,80 1574,92

 

 

Le Parti hanno delineato l'importo relativo all'Una Tantum e i nuovi minimi retributivi

Le Associazioni datoriali Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto, il 15 marzo scorso, un verbale integrativo dell'Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024. Nel suddetto verbale è stato quantificato l'importo relativo all'Una Tantum, pari a 130,00 euro. E' stato specificato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum indicati nell'accordo. Pertanto, tali importi devono essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese marzo 2024. L'importo relativo all'Una Tantum viene riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. In sede di sottoscrizione del verbale integrativo sono stati definiti gli aumenti e i nuovi minimi retributivi, con la pubblicazione delle tabelle retributive sotto riportate. 


Retribuzione tabellare - Imprese Artigiane 

 

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2033,54 244,89 2278,43
A 1895,44 228,25 2123,69
B 1732,57 208,65 1941,22
C Super 1657,27 199,58 1856,85
C 1581,22 190,42 1771,64
D 1494,71 180 1674,71
E 1415,50 170,47 1585,97
F 1329,97 160,16 1490,13

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2033,54 74,83 2108,37
A 1895,44 69,75 1965,19
B 1732,57 63,75 1796,32
C Super 1657,27 60,98 1718,25
C 1581,22 58,18 1639,4
D 1494,71 55 1549,71
E 1415,50 52,09 1467,59
F 1329,97 48,94 1378,91

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2108,37 68,02 2176,39
A 1965,19 63,40 2028,59
B 1796,32 57,96 1854,28
C Super 1718,25 55,44 1773,69
C 1639,4 52,89 1692,29
D 1549,71 50 1599,71
E 1467,59 47,35 1514,94
F 1378,91 44,49 1423,40

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2176,39 54,42 2230,81
A 2028,59 50,72 2079,31
B 1854,28 46,37 1900,65
C Super 1773,69 44,35 1818,04
C 1692,29 42,32 1734,61
D 1599,71 40 1639,71
E 1514,94 37,88 1552,82
F 1423,40 35,59 1458,99

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2230,81 47,62 2278,43
A 2079,31 44,38 2123,69
B 1900,65 40,57 1941,22
C Super 1818,04 38,81 1856,85
C 1734,61 37,03 1771,64
D 1639,71 35 1674,71
E 1552,82 33,15 1585,97
F 1458,99 31,14 1490,13

 

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2135,77 256,50 2392,27
2 2002,42 240,49 2242,91
3 1743,75 209,41 1953,16
4 1635,27 196,39 1831,66
5 1573,71 189 1762,71
6 1501,31 180,31 1681,62
7 1395,75 167,63 1563,38

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2135,77 74,64 2210,41
2 2002,42 69,98 2072,40
3 1743,75 60,94 1804,69
4 1635,27 57,15 1692,42
5 1573,71 55 1628,71
6 1501,31 52,47 1553,78
7 1395,75 48,78 1444,53

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2210,41 67,86 2278,27
2 2072,40 63,62 2136,02
3 1804,69 55,40 1860,09
4 1692,42 51,96 1744,38
5 1628,71 50 1678,71
6 1553,78 47,70 1601,48
7 1444,53 44,35 1488,88

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2278,27 54,29 2332,56
2 2136,02 50,90 2186,92
3 1860,09 44,32 1904,41
4 1744,38 41,56 1785,94
5 1678,71 40 1718,71
6 1601,48 38,16 1639,64
7 1488,88 35,48 1524,36

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2332,56 59,71 2392,27
2 2186,92 55,99 2242,91
3 1904,41 48,75 1953,16
4 1785,94 45,72 1831,66
5 1718,71 44 1762,71
6 1639,64 41,98 1681,62
7 1524,36 39,02 1563,38

Retribuzione tabellare - Piccole e Medie Imprese

 

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2048,50 246,25 2294,75
A 1909,40 229,53 2138,93
B 1745,34 209,81 1955,15
C Super 1669,48 200,69 1870,17
C 1592,85 191,46 1784,31
D 1505,71 181 1686,71
E 1425,91 171,41 1597,32
F 1339,76 161,05 1500,81

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 aprile 2022 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2048,50 74,83 2123,33
A 1909,40 69,75 1979,15
B 1745,34 63,75 1809,09
C Super 1669,48 60,98 1730,46
C 1592,85 58,18 1651,03
D 1505,71 55 1560,71
E 1425,91 52,09 1478
F 1339,76 48,94 1388,70

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2123,33 68,02 2191,35
A 1979,15 63,41 2042,56
B 1809,09 57,96 1867,05
C Super 1730,46 55,44 1785,90
C 1651,03 52,89 1703,92
D 1560,71 50 1610,71
E 1478 47,35 1525,35
F 1388,70 44,49 1433,19

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2191,35 54,42 2245,77
A 2042,56 50,72 2093,28
B 1867,05 46,37 1913,42
C Super 1785,90 44,35 1830,25
C 1703,92 42,31 1746,23
D 1610,71 40 1650,71
E 1525,35 37,88 1563,23
F 1433,19 35,59 1468,78

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2245,77 48,98 2294,75
A 2093,28 45,65 2138,93
B 1913,42 41,73 1955,15
C Super 1830,25 39,92 1870,17
C 1746,23 38,08 1784,31
D 1650,71 36 1686,71
E 1563,23 34,09 1597,32
F 1468,78 32,03 1500,81

 

Settore - Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2150,70 259,22 2409,92
2 2016,41 243,03 2259,44
3 1755,94 211,63 1967,57
4 1646,70 198,47 1845,17
5 1584,71 191 1775,71
6 1511,80 182,21 1694,01
7 1405,51 169,41 1574,92

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2150,70 74,64 2225,34
2 2016,41 69,98 2086,39
3 1755,94 60,94 1816,88
4 1646,70 57,15 1703,85
5 1584,71 55 1639,71
6 1511,80 52,47 1564,27
7 1405,51 48,78 1454,29

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2225,34 67,86 2293,20
2 2086,39 63,62 2150,01
3 1816,88 55,40 1872,28
4 1703,85 51,96 1755,81
5 1639,71 50 1689,71
6 1564,27 47,70 1611,97
7 1454,29 44,35 1498,64

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2293,20 54,29 2347,49
2 2150,01 50,90 2200,91
3 1872,28 44,32 1916,60
4 1755,81 41,56 1797,37
5 1689,71 40 1729,71
6 1611,97 38,16 1650,13
7 1498,64 35,48 1534,12

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2347,49 62,43 2409,92
2 2200,91 58,53 2259,44
3 1916,60 50,97 1967,57
4 1797,37 47,80 1845,17
5 1729,71 46 1775,71
6 1650,13 43,88 1694,01
7 1534,12 40,80 1574,92

 

 

I massimali annui per i lavoratori sportivi

Illustrato il regime contributivo per NASpI, assegni per il nucleo familiare, malattia e maternità (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 50).

L’INPS è tornata a occuparsi di lavoratori sportivi, questa volta per illustrare il regime contributivo introdotto con l’articolo 16, comma 3-bis, del D.L. n. 145/2023 che con norma di interpretazione autentica ha previsto l’applicazione del massimale contributivo secondo le modalità disciplinate all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 166/1997, in relazione alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, dovuta per le prestazioni di malattia, maternità, assegni per il nucleo familiare e NASpI (commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 36/2021), in riferimento ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato.

Pertanto, con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023, per quanto attiene alla determinazione della base imponibile in relazione alle sopra elencate contribuzioni di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 36/2021, sono estese le medesime disposizioni relative all’applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

In particolare, per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46%), il contributo ex CUAF (0,68%) e il contributo NASpI (1,61%) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo della Legge n. 335/1995, che, per l’anno 2024 è pari a 119.650 euro

Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per il 2024, è pari a 383 euro.

Per il calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi, sia “vecchi iscritti”, sia “nuovi iscritti”, l’INPS terrà conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia 312 giorni). Tale massimale giornaliero è pari, per l’anno 2024, a 383 euro.

Le istruzioni Uniemens per le quote eccedenti il massimale contributivo

Per l’esposizione della quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo e delle relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già in uso, valorizzando nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, a livello individuale, l’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta i sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ContrEccMass1Sport>, <ContrSolidarietaSport>, nonché <ImpEccMass2Sport> e <ContrEcc2MassSport>).

Inoltre, la circolare in commento contiene le modalità di valorizzazione dei citati elementi <ImpEccMass1Sport>, <ContrEccMass1Sport>, <ImpEccMass2Sport>, <ContrEccMass2Sport> per l’esposizione dei dati retributivi e contributivi relativi al versamento della contribuzione al Fondo di integrazione salariale (0,50% – 0,80%) e, per i lavoratori contraddistinti dal <TipoContribuzione> “L1”, e dei dati relativi al versamento dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della Legge n. 297/1982.

Regolarizzazione periodi pregressi

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori – Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi.

Per il versamento della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale (0,50 per cento – 0,80 per cento) per i mesi di competenza da luglio 2023 a marzo 2024 relativi all’imponibile eccedente il massimale, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “M052”, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti” o il valore “M039” avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; 

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;  

–nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del versamento;  

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile eccedente il massimale nel mese;   

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del versamento pari alla percentuale della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale dell’importo esposto in <BaseRif>.   

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica

L’INPS segnala anche che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039” può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in trattazione.

Infine, i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.

Illustrato il regime contributivo per NASpI, assegni per il nucleo familiare, malattia e maternità (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 50).

L'INPS è tornata a occuparsi di lavoratori sportivi, questa volta per illustrare il regime contributivo introdotto con l’articolo 16, comma 3-bis, del D.L. n. 145/2023 che con norma di interpretazione autentica ha previsto l’applicazione del massimale contributivo secondo le modalità disciplinate all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 166/1997, in relazione alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, dovuta per le prestazioni di malattia, maternità, assegni per il nucleo familiare e NASpI (commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 36/2021), in riferimento ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato.

Pertanto, con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023, per quanto attiene alla determinazione della base imponibile in relazione alle sopra elencate contribuzioni di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 36/2021, sono estese le medesime disposizioni relative all’applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

In particolare, per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46%), il contributo ex CUAF (0,68%) e il contributo NASpI (1,61%) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo della Legge n. 335/1995, che, per l’anno 2024 è pari a 119.650 euro

Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per il 2024, è pari a 383 euro.

Per il calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi, sia “vecchi iscritti”, sia “nuovi iscritti”, l'INPS terrà conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia 312 giorni). Tale massimale giornaliero è pari, per l’anno 2024, a 383 euro.

Le istruzioni Uniemens per le quote eccedenti il massimale contributivo

Per l’esposizione della quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo e delle relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già in uso, valorizzando nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, a livello individuale, l’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta i sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ContrEccMass1Sport>, <ContrSolidarietaSport>, nonché <ImpEccMass2Sport> e <ContrEcc2MassSport>).

Inoltre, la circolare in commento contiene le modalità di valorizzazione dei citati elementi <ImpEccMass1Sport>, <ContrEccMass1Sport>, <ImpEccMass2Sport>, <ContrEccMass2Sport> per l'esposizione dei dati retributivi e contributivi relativi al versamento della contribuzione al Fondo di integrazione salariale (0,50% – 0,80%) e, per i lavoratori contraddistinti dal <TipoContribuzione> “L1”, e dei dati relativi al versamento dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della Legge n. 297/1982.

Regolarizzazione periodi pregressi

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi.

Per il versamento della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale (0,50 per cento – 0,80 per cento) per i mesi di competenza da luglio 2023 a marzo 2024 relativi all’imponibile eccedente il massimale, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “M052”, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti” o il valore “M039” avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; 

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;  

–nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del versamento;  

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile eccedente il massimale nel mese;   

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del versamento pari alla percentuale della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale dell’importo esposto in <BaseRif>.   

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica

L'INPS segnala anche che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039” può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in trattazione.

Infine, i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.