Esonero per assunzioni donne vittime di violenza: prime indicazioni operative

Arrivano le istruzioni applicative per usufruire del beneficio per chi assume disoccupate beneficiarie del Reddito di libertà (INPS, circolare 5 marzo 2024, n. 41).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza disoccupate che percepiscono il Reddito di libertà (articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020). L’Istituto ha anche comunicato che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

L’agevolazione è stata prevista dall’ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 191, Legge n. 213/2023). In sostanza, i datori di lavoro che assumono soggetti con le caratteristiche appena citate si vedono riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. 

In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della misura nel 2023

Per quel che riguarda la durata del beneficio, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.

L’assetto dell’esonero

Innanzitutto, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 191 della Legge di bilancio 2024, è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Ovviamente, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi

L’esonero in questione non è sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, nel caso in cui questo non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Arrivano le istruzioni applicative per usufruire del beneficio per chi assume disoccupate beneficiarie del Reddito di libertà (INPS, circolare 5 marzo 2024, n. 41).

L'INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza disoccupate che percepiscono il Reddito di libertà (articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020). L'Istituto ha anche comunicato che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

L'agevolazione è stata prevista dall'ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 191, Legge n. 213/2023). In sostanza, i datori di lavoro che assumono soggetti con le caratteristiche appena citate si vedono riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. 

In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della misura nel 2023

Per quel che riguarda la durata del beneficio, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.

L'assetto dell'esonero

Innanzitutto, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 191 della Legge di bilancio 2024, è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Ovviamente, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi

L'esonero in questione non è sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, nel caso in cui questo non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

CCNL Bancari – Credito Cooperativo: approvata la piattaforma con il 99% di voti favorevoli

Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili

Sono giunte al termine le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del credito cooperativo, indette sull’intero territorio nazionale, per la presentazione ed approvazione della piattaforma di rinnovo del contratto Quadri Direttivi e Aree Professionali del Credito Cooperativo, scaduto il 31 dicembre 2022. La piattaforma è stata approvata con oltre il 99% di voti favorevoli.
Le OO.SS. di settore hanno rappresentato che i numerosi interventi dei lavoratori nel corso delle assemblee manifestano la volontà della categoria di giungere ad un rapido e positivo rinnovo contrattuale, positivo sia da un punto di vista economico che normativo. Un rinnovo in grado di adeguare le retribuzioni dall’erosione inflattiva degli ultimi anni, di redistribuire il valore della maggiore produttività conseguita dal Sistema, di aggiornare i profili professionali, sviluppare nuove modalità di partecipazione alla vita aziendale e di accompagnarne la fase di consolidamento dopo l’avvio della riforma del 2016.
Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili.
La piattaforma approvata è stata inviata poi a Federcasse, con l’invito a procedere in tempi adeguati all’avvio delle trattative e, quindi, ad una calendarizzazione degli incontri sindacali. 

Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili

Sono giunte al termine le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del credito cooperativo, indette sull'intero territorio nazionale, per la presentazione ed approvazione della piattaforma di rinnovo del contratto Quadri Direttivi e Aree Professionali del Credito Cooperativo, scaduto il 31 dicembre 2022. La piattaforma è stata approvata con oltre il 99% di voti favorevoli.
Le OO.SS. di settore hanno rappresentato che i numerosi interventi dei lavoratori nel corso delle assemblee manifestano la volontà della categoria di giungere ad un rapido e positivo rinnovo contrattuale, positivo sia da un punto di vista economico che normativo. Un rinnovo in grado di adeguare le retribuzioni dall’erosione inflattiva degli ultimi anni, di redistribuire il valore della maggiore produttività conseguita dal Sistema, di aggiornare i profili professionali, sviluppare nuove modalità di partecipazione alla vita aziendale e di accompagnarne la fase di consolidamento dopo l’avvio della riforma del 2016.
Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili.
La piattaforma approvata è stata inviata poi a Federcasse, con l’invito a procedere in tempi adeguati all’avvio delle trattative e, quindi, ad una calendarizzazione degli incontri sindacali. 

CU redditi lavoro autonomo professionale: chiarimenti delle Entrate su termine di presentazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (Agenzia delle entrate, risoluzione 4 marzo 2024, n. 13/E).

L’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, dispone che, in linea generale, le CU vengano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.

 

L’articolo 19 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede, poi, che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato.

Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

 

Ciò premesso, per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

L’Agenzia invita, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale.

A partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (Agenzia delle entrate, risoluzione 4 marzo 2024, n. 13/E).

L’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, dispone che, in linea generale, le CU vengano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta - Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.

 

L’articolo 19 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede, poi, che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato.

Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

 

Ciò premesso, per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

L'Agenzia invita, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale.

A partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Sisma Centro Italia: proroga delle agevolazioni contributive per il 2024 e utilizzo in compensazione

L’INPS ricorda la possibilità di utilizzare in compensazione le agevolazioni contributive previste a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, elencando i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 marzo 2024, n. 927).

L’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ha previsto, tra le altre agevolazioni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

L’esonero riguarda le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana appositamente istituita per le regioni del Centro Italia dal comma 1 del citato decreto, e che hanno subito a causa degli eventi sismici del 2016 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015. L’agevolazione in argomento spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

 

I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati poi prolungati anche per gli anni successivi, fino al 2023, allorquando, con il D.L. n. 215/2023 (Decreto Milleproroghe, convertito in Legge n. 18/2024), l’esonero è stato esteso anche al periodo di imposta 2024 in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

 

In virtù della disposta proroga, l’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). 

 

Le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni, l’INPS elenca i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate e che sono i seguenti: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.

L'INPS ricorda la possibilità di utilizzare in compensazione le agevolazioni contributive previste a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, elencando i codici tributo appositamente istituiti dall'Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 marzo 2024, n. 927).

L'articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ha previsto, tra le altre agevolazioni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

L'esonero riguarda le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana appositamente istituita per le regioni del Centro Italia dal comma 1 del citato decreto, e che hanno subito a causa degli eventi sismici del 2016 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015. L'agevolazione in argomento spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

 

I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati poi prolungati anche per gli anni successivi, fino al 2023, allorquando, con il D.L. n. 215/2023 (Decreto Milleproroghe, convertito in Legge n. 18/2024), l'esonero è stato esteso anche al periodo di imposta 2024 in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

 

In virtù della disposta proroga, l'INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). 

 

Le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni, l’INPS elenca i codici tributo appositamente istituiti dall'Agenzia delle entrate e che sono i seguenti: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.

CIRL Alimentari Artigianato Friuli Venezia Giulia: siglata la nota congiunta sul premio di risultato

Modificate le tabelle del premio di risultato territoriale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane della Regione Friuli Venezia Giulia 

Il 28 febbraio è stato sottoscritta da Confartigianato Impresa FVG, CNA Friuli Venezia Giulia e Fai Cisl, Fai Cgil, Uila Uil la nota congiunta al CIRL Alimentari Artigianato, che modifica e sostituisce le tabelle retributive del CIRL del 15 gennaio 2024. Per le aziende non artigiane fino a 15 dipendenti gli arretrati per differenza verranno erogati entro e non oltre il mese di maggio 2024.Il P.R.T. viene erogato per 12 mensilità

SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE ARTIGIANE
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
1S 44,75 euro
1 40,18 euro
2 36,78 euro
3A 34,28 euro
3 32,42 euro
4 31,10 euro
5 29,66 euro
6 27,75 euro

 

SETTORE DELLA PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
A1S 37,80 euro
Al 35,14 euro
A2 32,91 euro
A3 30,14 euro 
A4 28,55 euro
B1 37,01 euro
B2 30,40 euro
B3S 29,59 euro
B3 28,62 euro
B4 27,15 euro
SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
1 59,96 euro
Q 61,96 euro
2 53,45 euro
A 39,66 euro
B 36,24 euro
3 45,85 euro
C 34,18 euro
D 32,25 euro
4 41,51 euro
E 30,25 euro
5 38,26 euro
6 36,09 euro
7 33,92 euro
8 31,75 euro

Modificate le tabelle del premio di risultato territoriale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane della Regione Friuli Venezia Giulia 

Il 28 febbraio è stato sottoscritta da Confartigianato Impresa FVG, CNA Friuli Venezia Giulia e Fai Cisl, Fai Cgil, Uila Uil la nota congiunta al CIRL Alimentari Artigianato, che modifica e sostituisce le tabelle retributive del CIRL del 15 gennaio 2024. Per le aziende non artigiane fino a 15 dipendenti gli arretrati per differenza verranno erogati entro e non oltre il mese di maggio 2024.Il P.R.T. viene erogato per 12 mensilità

SETTORE ALIMENTARE - AZIENDE ARTIGIANE
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
1S 44,75 euro
1 40,18 euro
2 36,78 euro
3A 34,28 euro
3 32,42 euro
4 31,10 euro
5 29,66 euro
6 27,75 euro

 

SETTORE DELLA PANIFICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
A1S 37,80 euro
Al 35,14 euro
A2 32,91 euro
A3 30,14 euro 
A4 28,55 euro
B1 37,01 euro
B2 30,40 euro
B3S 29,59 euro
B3 28,62 euro
B4 27,15 euro
SETTORE ALIMENTARE - AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
1 59,96 euro
Q 61,96 euro
2 53,45 euro
A 39,66 euro
B 36,24 euro
3 45,85 euro
C 34,18 euro
D 32,25 euro
4 41,51 euro
E 30,25 euro
5 38,26 euro
6 36,09 euro
7 33,92 euro
8 31,75 euro

Le attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto

I documenti sono disponibili sul Portale dei pagamenti (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 908).

L’INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti del sito istituzionale, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

L’Istituto ha anche reso noto che sono disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Modalità di utilizzo 

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Inoltre, l’INPS precisa che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando una specifica casella di posta elettronica, inclusa nel messaggio in commento.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei pagamenti, in quanto questi enti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.

Nel caso in cui si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza, mentre gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare una diversa casella di posta elettronica indicata comunque nel messaggio in argomento.

I documenti sono disponibili sul Portale dei pagamenti (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 908).

L'INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti del sito istituzionale, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

L'Istituto ha anche reso noto che sono disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Modalità di utilizzo 

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Inoltre, l'INPS precisa che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando una specifica casella di posta elettronica, inclusa nel messaggio in commento.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei pagamenti, in quanto questi enti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti - Consultazione”.

Nel caso in cui si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza, mentre gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare una diversa casella di posta elettronica indicata comunque nel messaggio in argomento.

CIPL Edilizia Industria L’Aquila: definito l’EVR 2024

Le Parti stabiliscono l’erogazione dell’ Elemento variabile della retribuzione a decorrere dal 1˚gennaio 2024

Le Parti Sociali Provinciali Ance L’Aquila e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, tenendo conto dei parametri nazionali e territoriali per i periodi triennali 2022-2021-2020 e 2023-2022-2021, stabiliscono per gli operai e gli impiegati della provincia dell’Aquila l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura pari al 5% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2023, a decorrere dal 1˚gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

EVR 2024 Operai
Livello Paga base al 1° luglio 2023 5% – anno 2024

euro/ora

Operaio 1° livello 5,71 0,28
Operaio 2° livello 6,68 0,33
Operaio 3° livello 7,42 0,37
Operaio 4° livello 7,99 0,40
EVR 2024 Impiegati
Livello Paga base al 1° luglio 2023 5% – anno 2024

euro/mese

Impiegato 1° livello 987,36 49,37
Impiegato 2° livello 1.155,21 57,76
Impiegato 3° livello 1.283,56 64,18
Impiegato 4° livello 1.382,31 69,11
Impiegato 5° livello 1.481,02 74,05
Impiegato 6° livello 1.777,23 88,86
Impiegato 7° livello 1.974,71 98,73

L’importo mensile dell’E.V.R. è corrisposto per 12 mensilità. Si deve tener conto che, in caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell’importo mensile dell’E.V.R., la frazione del mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre viene considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Le Parti stabiliscono l’erogazione dell’ Elemento variabile della retribuzione a decorrere dal 1˚gennaio 2024

Le Parti Sociali Provinciali Ance L’Aquila e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, tenendo conto dei parametri nazionali e territoriali per i periodi triennali 2022-2021-2020 e 2023-2022-2021, stabiliscono per gli operai e gli impiegati della provincia dell’Aquila l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura pari al 5% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2023, a decorrere dal 1˚gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

EVR 2024 Operai
Livello Paga base al 1° luglio 2023 5% - anno 2024

euro/ora

Operaio 1° livello 5,71 0,28
Operaio 2° livello 6,68 0,33
Operaio 3° livello 7,42 0,37
Operaio 4° livello 7,99 0,40
EVR 2024 Impiegati
Livello Paga base al 1° luglio 2023 5% - anno 2024

euro/mese

Impiegato 1° livello 987,36 49,37
Impiegato 2° livello 1.155,21 57,76
Impiegato 3° livello 1.283,56 64,18
Impiegato 4° livello 1.382,31 69,11
Impiegato 5° livello 1.481,02 74,05
Impiegato 6° livello 1.777,23 88,86
Impiegato 7° livello 1.974,71 98,73

L’importo mensile dell’E.V.R. è corrisposto per 12 mensilità. Si deve tener conto che, in caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell’importo mensile dell’E.V.R., la frazione del mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre viene considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Somme erogate alle lavoratrici madri: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello sul trattamento fiscale delle somme erogate da una società alle proprie lavoratrici madri al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità (Agenzia delle entrate, risposta 1 marzo 2024, n. 57).

Con l’articolo 51, comma 1, del TUIR viene sancito il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, ai commi 2 e 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

Qualora, dunque, i benefit rispondano a finalità retributive il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.

 

La circolare n. 28/2016 definisce welfare aziendale le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Come, poi, ribadito nella risoluzione n. 55/2020, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

 

Nel caso di specie, la società istante intende erogare alle lavoratrici madri che alla fine del periodo di astensione obbligatoria usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, un importo, sotto forma di welfare aziendale, corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità di maternità o congedo parentale, per un periodo di tre mesi.

Al riguardo, sulla base della circostanza che l’attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea ad individuare una categoria di dipendenti, l’Agenzia delle entrate ritiene che le somme in oggetto debbano assumere rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, in quanto, rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.

L'Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello sul trattamento fiscale delle somme erogate da una società alle proprie lavoratrici madri al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità (Agenzia delle entrate, risposta 1 marzo 2024, n. 57).

Con l'articolo 51, comma 1, del TUIR viene sancito il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, ai commi 2 e 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione.

Qualora, dunque, i benefit rispondano a finalità retributive il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.

 

La circolare n. 28/2016 definisce welfare aziendale le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Come, poi, ribadito nella risoluzione n. 55/2020, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

 

Nel caso di specie, la società istante intende erogare alle lavoratrici madri che alla fine del periodo di astensione obbligatoria usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, un importo, sotto forma di welfare aziendale, corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l'indennità di maternità o congedo parentale, per un periodo di tre mesi.

Al riguardo, sulla base della circostanza che l'attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea ad individuare una categoria di dipendenti, l'Agenzia delle entrate ritiene che le somme in oggetto debbano assumere rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, in quanto, rappresentando un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.

Flussi 2024 e richieste di nulla osta: termini e modalità di presentazione delle istanze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa le modalità di presentazione delle domande di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024, ricordando il differimento delle date dei click days (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 29 febbraio 2024, n. 1695).

Il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, come noto, ha differito i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024.

 

Le nuove date dei “click days”, pertanto, sono fissate al 18, 21 e 25 marzo 2024 rispettivamente per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. 27 settembre 2023, di cui all’articolo 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, e di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

 

Il Ministero ricorda che i paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

 

Inoltre, in data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale e il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

 

Il Ministero de lavoro e delle politiche sociali, con la circolare in commento, informa che, per l’anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile nell’ambito dell’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, la sezione di precompilazione dei moduli di domanda, fruibile nelle giornate e orari sotto riportati:

 

– dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

 

Le istanze potranno essere inviate in modalità telematica, accedendo all’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

 

La documentazione probatoria necessaria, al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, può essere allegata – nei modelli di richiesta – attraverso una funzione di upload e, pertanto, la stessa potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

 

Trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

 

L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I. (D.Lgs. n. 286/1998). L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà all’acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I. 

 

Decorso il termine previsto, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul Portale ALI. In assenza di ragioni ostative, il nulla osta verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.

 

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa le modalità di presentazione delle domande di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024, ricordando il differimento delle date dei click days (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 29 febbraio 2024, n. 1695).

Il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, come noto, ha differito i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024.

 

Le nuove date dei “click days”, pertanto, sono fissate al 18, 21 e 25 marzo 2024 rispettivamente per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. 27 settembre 2023, di cui all’articolo 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, e di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

 

Il Ministero ricorda che i paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

 

Inoltre, in data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale e il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

 

Il Ministero de lavoro e delle politiche sociali, con la circolare in commento, informa che, per l’anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile nell’ambito dell’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, la sezione di precompilazione dei moduli di domanda, fruibile nelle giornate e orari sotto riportati:

 

- dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

- il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

- dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

 

Le istanze potranno essere inviate in modalità telematica, accedendo all’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

 

La documentazione probatoria necessaria, al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, può essere allegata – nei modelli di richiesta – attraverso una funzione di upload e, pertanto, la stessa potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

 

Trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

 

L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I. (D.Lgs. n. 286/1998). L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà all’acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I. 

 

Decorso il termine previsto, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul Portale ALI. In assenza di ragioni ostative, il nulla osta verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.

 

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): rinnovato il contratto

Sottoscritta la parte normativa del contratto per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini. Il contratto era stato già rinnovato per la parte economica nell’ottobre 2022     

A seguito dell’accordo raggiunto sul salario lo scorso 11 ottobre 2022, nei giorni scorsi si sono incontrate Confapi-Aniem, Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi, e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, per definire il rinnovo della parte normativa del contratto, che interessa circa 60mila lavoratrici. 
Gli accordi sottoscritti in data 29 febbraio 2024 riguardano la disciplina dell’apprendistato, l’Evr, la bilateralità e l’equivalenza delle tutele normative ed economiche del contratto in attuazione dell’art. 11 del Codice Appalti.
Le organizzazioni sindacali, considerata la particolare situazione storica e politica, hanno espresso soddisfazione per il rinnovo in questione che punta al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori con un più massiccio ricorso alla formazione, alla specializzazione e alla competenza dell’impresa.
Soddisfazione condivisa anche da Confapi Aniem, la quale ha sottolineato l’importanza di aver riattivato un confronto costruttivo e di aver condiviso accordi migliorativi anche per l’attività delle aziende. 

Sottoscritta la parte normativa del contratto per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini. Il contratto era stato già rinnovato per la parte economica nell'ottobre 2022     

A seguito dell’accordo raggiunto sul salario lo scorso 11 ottobre 2022, nei giorni scorsi si sono incontrate Confapi-Aniem, Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi, e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, per definire il rinnovo della parte normativa del contratto, che interessa circa 60mila lavoratrici. 
Gli accordi sottoscritti in data 29 febbraio 2024 riguardano la disciplina dell'apprendistato, l'Evr, la bilateralità e l'equivalenza delle tutele normative ed economiche del contratto in attuazione dell’art. 11 del Codice Appalti.
Le organizzazioni sindacali, considerata la particolare situazione storica e politica, hanno espresso soddisfazione per il rinnovo in questione che punta al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori con un più massiccio ricorso alla formazione, alla specializzazione e alla competenza dell’impresa.
Soddisfazione condivisa anche da Confapi Aniem, la quale ha sottolineato l'importanza di aver riattivato un confronto costruttivo e di aver condiviso accordi migliorativi anche per l’attività delle aziende.