CCNL Noleggio Automezzi (Anav): con ottobre nuovi minimi ed erogazione dell’EGR

Dal 1° ottobre incrementi retributivi per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate

Il rinnovo del contratto per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, siglato il 6 ottobre 2022 tra Anav e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, ha stabilito l’incremento dei minimi retributivi a partire dal mese di ottobre 2023. 

Livello Minimo
Quadro 1 1.592,50 euro
Quadro 2 1.592,50 euro
A 1 1.592,50 euro
A 2 1.496,94 euro
B 1 1.353,62 euro
B 2 1.289,92 euro
B 3 1.234,19 euro
C 1 1.210,30 euro
C 2 1.066,97 euro
C 3 995,30 euro
C 4 796,25 euro

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, viene riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, incluso i lavoratori stagionali, e alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, un importo annuo pari a 150,00 euro lordi a titolo di “Elemento di garanzia retributiva”, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. Detto importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro, viene corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. A tal fine, la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero. Tale importo, da erogare con le competenze del mese di ottobre, è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Dal 1° ottobre incrementi retributivi per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate

Il rinnovo del contratto per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, siglato il 6 ottobre 2022 tra Anav e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, ha stabilito l'incremento dei minimi retributivi a partire dal mese di ottobre 2023. 

Livello Minimo
Quadro 1 1.592,50 euro
Quadro 2 1.592,50 euro
A 1 1.592,50 euro
A 2 1.496,94 euro
B 1 1.353,62 euro
B 2 1.289,92 euro
B 3 1.234,19 euro
C 1 1.210,30 euro
C 2 1.066,97 euro
C 3 995,30 euro
C 4 796,25 euro

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, viene riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, incluso i lavoratori stagionali, e alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, un importo annuo pari a 150,00 euro lordi a titolo di "Elemento di garanzia retributiva", ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. Detto importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro, viene corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. A tal fine, la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero. Tale importo, da erogare con le competenze del mese di ottobre, è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo viene corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): proseguono le trattative per il rinnovo

Nuovi minimi, politiche di genere e classificazione del personale tra i temi trattati durante l’incontro 

Il 21 settembre si sono incontrate l’associazione datoriale Fipe e una delegazione sindacale ristretta per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, applicabile alle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale e turismo.
Il confronto ha riguardato alcuni argomenti relativi alle politiche di genere, tra cui il congedo per le donne vittime di violenza, il congedo parentale, il contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro, su cui ancora vi sono divergenze tra le parti sociali.
Si stanno cercando punti di incontro, anche, per quanto riguarda, la nuova classificazione del personale, nonostante le opinioni discordanti.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto un approfondimento quanto più celere sul tema del salario, punto cruciale del rinnovo. Le associazioni datoriali, invece, hanno dichiarato di non essere ancora disponibili ad affrontare la discussione sugli aspetti economici e di voler discutere, nel prossimo incontro, i temi riassunti nel documento programmatico presentato lo scorso aprile.
Il confronto è stato, pertanto, aggiornato al prossimo 31 ottobre, in seduta plenaria.

Nuovi minimi, politiche di genere e classificazione del personale tra i temi trattati durante l'incontro 

Il 21 settembre si sono incontrate l'associazione datoriale Fipe e una delegazione sindacale ristretta per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, applicabile alle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale e turismo.
Il confronto ha riguardato alcuni argomenti relativi alle politiche di genere, tra cui il congedo per le donne vittime di violenza, il congedo parentale, il contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro, su cui ancora vi sono divergenze tra le parti sociali.
Si stanno cercando punti di incontro, anche, per quanto riguarda, la nuova classificazione del personale, nonostante le opinioni discordanti.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto un approfondimento quanto più celere sul tema del salario, punto cruciale del rinnovo. Le associazioni datoriali, invece, hanno dichiarato di non essere ancora disponibili ad affrontare la discussione sugli aspetti economici e di voler discutere, nel prossimo incontro, i temi riassunti nel documento programmatico presentato lo scorso aprile.
Il confronto è stato, pertanto, aggiornato al prossimo 31 ottobre, in seduta plenaria.

Consiglio dei ministri: gli interventi di sostegno alle imprese

Il governo ha varato misure per il salvataggio dei piccoli negozi e di agevolazione per le aziende energivore (Consiglio dei ministri, comunicato 25 settembre 2023, n. 51).

Nella seduta del 25 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. In particolare, sul versante del sostegno alle imprese spiccano il salvataggio dei piccoli esercizi commerciali, le modifiche alle agevolazioni per le aziende a forte consumo di energia elettrica e la tutela del risparmio assicurativo.

I piccoli negozi

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.

Aziende energivore

Viene modificato il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

Risparmio assicurativo

Infine, le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.

Il governo ha varato misure per il salvataggio dei piccoli negozi e di agevolazione per le aziende energivore (Consiglio dei ministri, comunicato 25 settembre 2023, n. 51).

Nella seduta del 25 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. In particolare, sul versante del sostegno alle imprese spiccano il salvataggio dei piccoli esercizi commerciali, le modifiche alle agevolazioni per le aziende a forte consumo di energia elettrica e la tutela del risparmio assicurativo.

I piccoli negozi

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.

Aziende energivore

Viene modificato il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

Risparmio assicurativo

Infine, le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.

Lavoratori marittimi: adeguamento del Fondo Solimare

Pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2023 il decreto che adegua i criteri e i limiti della prestazione fornita dal Fondo Solimare a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa  in materia di ammortizzatori sociali (D.M. 8 agosto 2023).

Entrerà in vigore il prossimo 7 ottobre il D.M. 8 agosto 2023 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene con modifiche sul D.M. n. 90401/2015 istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale del Settore marittimo – Solimare al fine di adeguarne la disciplina a quella dettata in materia di ammortizzatori sociali dal D.Lgs. n. 148/2015.

 

La finalità del Fondo – ridefinita dall’articolo 1, comma 1 del decreto in oggetto – è quella di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

 

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

 

L’articolo 3, comma 1, lett. b), intervenendo sull’articolo 6, comma 2 del D.M. n. 90401/2015, stabilisce la durata massima della prestazione in argomento equiparandola a quella fissata dagli articoli 12 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 a seconda della causale invocata (rispettivamente, per le causali ordinarie e per quelle straordinarie), sempre nel rispetto delle durate massime complessive previste. 

 

L’articolo 4 del decreto modifica anche l’articolo 8 del D.M. n. 90401/2015 prevedendo che le domande di accesso alla prestazione sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto delle durate massime, la singola domanda non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi.  

 

L’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione di assegno è determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell’anno 2024; otto volte nell’anno 2025; sette volte nell’anno 2026; sei volte nell’anno 2027 e cinque volte nell’anno 2028.

Pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2023 il decreto che adegua i criteri e i limiti della prestazione fornita dal Fondo Solimare a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa  in materia di ammortizzatori sociali (D.M. 8 agosto 2023).

Entrerà in vigore il prossimo 7 ottobre il D.M. 8 agosto 2023 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene con modifiche sul D.M. n. 90401/2015 istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale del Settore marittimo – Solimare al fine di adeguarne la disciplina a quella dettata in materia di ammortizzatori sociali dal D.Lgs. n. 148/2015.

 

La finalità del Fondo - ridefinita dall'articolo 1, comma 1 del decreto in oggetto - è quella di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

 

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

 

L'articolo 3, comma 1, lett. b), intervenendo sull'articolo 6, comma 2 del D.M. n. 90401/2015, stabilisce la durata massima della prestazione in argomento equiparandola a quella fissata dagli articoli 12 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 a seconda della causale invocata (rispettivamente, per le causali ordinarie e per quelle straordinarie), sempre nel rispetto delle durate massime complessive previste. 

 

L’articolo 4 del decreto modifica anche l’articolo 8 del D.M. n. 90401/2015 prevedendo che le domande di accesso alla prestazione sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto delle durate massime, la singola domanda non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi.  

 

L'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione di assegno è determinato in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell'anno 2024; otto volte nell'anno 2025; sette volte nell'anno 2026; sei volte nell'anno 2027 e cinque volte nell'anno 2028.

Contributo a fondo perduto per interventi edilizi detraibili al 90%: la presentazione dell’istanza

L’Agenzia delle entrate ha definito i termini e le modalità per l’invio della domanda per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 settembre 2023, n. 332648).

L’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 176/2022, prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023 hanno eseguito interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del D.L. n. 34/2020.

Si tratta di un contributo riservato alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal D.L. aiuti-quater, non superiore a 15000 euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile oggetto di interventi edilizi e che beneficiano della detrazione del 90%.

Fra tali beneficiari dell’agevolazione sono ricompresi anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

 

Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96000 euro. L’ammontare del contributo erogabile, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.

 

Al riguardo, il nuovo provvedimento delle Entrate rende nota l’approvazione del modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%” che, in particolare, include:

  • un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo;

  • un quadro B per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022 e per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti possessori dell’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, con specifica della data del primo bonifico effettuato;

  • un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzione dell’Agenzia.

In caso di errori riscontrati nella domanda già inviata, sarà possibile presentarne una nuova corretta in sostituzione della precedente.

Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che ne comunicherà la presa in carico, cui seguirà una comunicazione sull’esito, con l’importo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’istanza e i motivi che lo hanno determinato.

 

L’erogazione del contributo verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia procederà al controllo dei dati dichiarati.

Se da tali controlli emergesse un’erogazione non spettante, l’Agenzia procederà, infine, alle attività di recupero del contributo erogato, di irrogazione di sanzioni e di richiesta degli interessi dovuti.

L’Agenzia delle entrate ha definito i termini e le modalità per l’invio della domanda per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 settembre 2023, n. 332648).

L'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 176/2022, prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023 hanno eseguito interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del D.L. n. 34/2020.

Si tratta di un contributo riservato alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal D.L. aiuti-quater, non superiore a 15000 euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile oggetto di interventi edilizi e che beneficiano della detrazione del 90%.

Fra tali beneficiari dell’agevolazione sono ricompresi anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

 

Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96000 euro. L’ammontare del contributo erogabile, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.

 

Al riguardo, il nuovo provvedimento delle Entrate rende nota l'approvazione del modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%” che, in particolare, include:

  • un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo;

  • un quadro B per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022 e per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti possessori dell’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, con specifica della data del primo bonifico effettuato;

  • un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

L'istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzione dell’Agenzia.

In caso di errori riscontrati nella domanda già inviata, sarà possibile presentarne una nuova corretta in sostituzione della precedente.

Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che ne comunicherà la presa in carico, cui seguirà una comunicazione sull'esito, con l'importo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’istanza e i motivi che lo hanno determinato.

 

L’erogazione del contributo verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia procederà al controllo dei dati dichiarati.

Se da tali controlli emergesse un'erogazione non spettante, l’Agenzia procederà, infine, alle attività di recupero del contributo erogato, di irrogazione di sanzioni e di richiesta degli interessi dovuti.

CCNL Istruzione e Ricerca: al via la trattativa all’Aran sulle sequenze contrattuali

Prima riunione sulle nuove figure professionali del contratto di ricerca e di quella del tecnologo a tempo indeterminato

Si è svolta il 18 settembre la prima riunione sulle sequenze contrattuali che ha riguardato le nuove figure professionali del contratto di ricerca per università, enti di ricerca e per le istituzioni dell’AFAM e di quella del tecnologo a tempo indeterminato per le università. 
In relazione alla figura del contratto di ricerca introdotto dal DL 36/2022 le OO.SS. hanno sostenuto la necessità di definire non solo la retribuzione, come sostiene l’Aran, ma anche la figura professionale con relativi diritti e doveri, collegandola a quella già esistente nel CCNL nella sezione ricerca, di ricercatore a tempo determinato.
Nel confronto avvenuto è risultata assente qualsiasi azione propositiva da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca e per tal motivo le OO.SS. ritengono indispensabile che la discussione non si esaurisca nel tavolo contrattuale con l’ARAN ma che coinvolga tutti i soggetti interessati a partire da quelli istituzionali.
In particolare anche sulla figura del tecnologo a tempo indeterminato le Parti si sono ritrovate su posizioni distinte. Tutte le organizzazioni sindacali hanno convenuto in merito alla creazione di una distinta disciplina per questa figura professionale, che prenda a riferimento il profilo del tecnologo a tempo indeterminato degli EPR. L’Aran, invece, è rimasta ferma sulla sua posizione, che prevede l’introduzione di un profilo professionale all’interno dell’area delle Elevate Professionalità, ma in virtù della posizione diversa e unitaria di tutte le organizzazioni sindacali sulla creazione di un’apposita figura sganciata dall’attuale ordinamento professionale la discussione è stata aggiornata ad una prossima riunione.
L’Aran, in conclusione, ha dichiarato che eventuali accordi sulle sequenze contrattuali potranno essere sottoscritti soltanto dopo la firma definitiva del contratto e che è prevista una riconvocazione delle Parti sulle materie trattate dopo la discussione iniziale delle altre materie oggetto delle code contrattuali, a partire da quella già calendarizzata il 12 ottobre e la discussione verterà sull’inquadramento professionale del personale afferente alle Aziende Ospedaliere Universitarie.

Prima riunione sulle nuove figure professionali del contratto di ricerca e di quella del tecnologo a tempo indeterminato

Si è svolta il 18 settembre la prima riunione sulle sequenze contrattuali che ha riguardato le nuove figure professionali del contratto di ricerca per università, enti di ricerca e per le istituzioni dell’AFAM e di quella del tecnologo a tempo indeterminato per le università. 
In relazione alla figura del contratto di ricerca introdotto dal DL 36/2022 le OO.SS. hanno sostenuto la necessità di definire non solo la retribuzione, come sostiene l’Aran, ma anche la figura professionale con relativi diritti e doveri, collegandola a quella già esistente nel CCNL nella sezione ricerca, di ricercatore a tempo determinato.
Nel confronto avvenuto è risultata assente qualsiasi azione propositiva da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca e per tal motivo le OO.SS. ritengono indispensabile che la discussione non si esaurisca nel tavolo contrattuale con l’ARAN ma che coinvolga tutti i soggetti interessati a partire da quelli istituzionali.
In particolare anche sulla figura del tecnologo a tempo indeterminato le Parti si sono ritrovate su posizioni distinte. Tutte le organizzazioni sindacali hanno convenuto in merito alla creazione di una distinta disciplina per questa figura professionale, che prenda a riferimento il profilo del tecnologo a tempo indeterminato degli EPR. L’Aran, invece, è rimasta ferma sulla sua posizione, che prevede l’introduzione di un profilo professionale all’interno dell’area delle Elevate Professionalità, ma in virtù della posizione diversa e unitaria di tutte le organizzazioni sindacali sulla creazione di un’apposita figura sganciata dall’attuale ordinamento professionale la discussione è stata aggiornata ad una prossima riunione.
L’Aran, in conclusione, ha dichiarato che eventuali accordi sulle sequenze contrattuali potranno essere sottoscritti soltanto dopo la firma definitiva del contratto e che è prevista una riconvocazione delle Parti sulle materie trattate dopo la discussione iniziale delle altre materie oggetto delle code contrattuali, a partire da quella già calendarizzata il 12 ottobre e la discussione verterà sull’inquadramento professionale del personale afferente alle Aziende Ospedaliere Universitarie.

Sanilog: novità per i familiari dei lavoratori aderenti al Fondo

Previsti rinnovi e nuove iscrizioni all’assistenza sanitaria integrativa

Dal 9 ottobre al 15 dicembre 2023 per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto merci aderenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, Fondo Sanilog, è possibile il rinnovo della copertura sanitaria per tutto il 2024 a favore del proprio nucleo familiare risultante iscritto già nel 2023, o di poter procedere ad una prima iscrizione del medesimo nucleo per l’anno 2024 con decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2024.
Rinnovo della copertura
Per i familiari già iscritti nell’anno 2023, si ricorda la necessità di procedere al rinnovo della copertura per il 2024 attraverso l’accesso alla propria area riservata sul sito del Fondo. In assenza del rinnovo, la polizza scadrà automaticamente il 31 dicembre 2023. Se il lavoratore aderente decide di non voler più rinnovare l’adesione della propria famiglia per il prossimo anno, lo stesso può procedere ad una nuova inclusione in copertura solamente una volta e dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di uscita dalla copertura assicurativa.
Modalità di rinnovo
Per rinnovare l’adesione dei propri familiari già iscritti, occorre andare nella propria area riservata Sanilog, sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” e confermare la composizione del nucleo cliccando su “Genera Mav”. In caso di variazioni della composizione del nucleo familiare ossia l’aggiunta di un nuovo componente, è necessario, prima di realizzare il download del bollettino Mav, aggiungere il nominativo cliccando su “Inserisci familiare”, contrassegnare le spunte del modulo privacy e confermare i dati inseriti. Se vuole escludersi un componente del nucleo, il dipendente non deve fare altro che contattare il Fondo che ne valuta la richiesta.
Nuove iscrizioni
L’iscritto che per la prima volta attiva la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare, può farlo dal 9 ottobre al 15 dicembre 2023. Si ricorda che l’iscrizione è su base volontaria ed attivata dal dipendente iscritto al Fondo alla data del 9 ottobre. Si ricorda altresì che l’adesione riguarda obbligatoriamente l’intero nucleo ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo o Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura decorre dal 1° gennaio 2024.
Modalità di nuova iscrizione
La nuova iscrizione dei familiari avviene accedendo alla propria area riservata del sito del Fondo, nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo”, “Inserisci familiare”, procedendo poi alla compilazione dei dettagli anagrafici dei componenti contrassegnando il modulo privacy e, infine, confermando la composizione del nucleo su “Genera Mav”. Il dipendente non ancora registrato nell’area riservata Sanilog, deve preliminarmente effettuare la procedura di registrazione.
Passaggio all’estensione volontaria a pagamento
Il lavoratore iscritto e che ha già registrato i propri familiari alle prestazioni gratuite benefit, può passare all’estensione a pagamento della copertura Sanilog andando nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” “Codice fiscale familiare”, modificando per ciascun componente la casella “Tipologia” da “benefit” a “pagamento”, per poi generare il bollettino da pagare su “Genera Mav”.
Contributo annuo
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione deve essere interamente corrisposto da colui che ha aderito entro il prossimo 15 dicembre ed è
pari a:
euro 145,00 per coniuge – convivente “more uxorio”;
euro 125,00 per ciascun figlio.
Il medesimo deve esser pagato per mezzo del bollettino Mav generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:
– un ufficio postale o sportello bancario;
– on line attraverso il proprio remote banking.
Validità della copertura assicurativa
La copertura assicurativa ha valenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 dopodiché scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al suo rinnovo per il 2025 con le tempistiche e le modalità fornite dal Fondo.
Familiari
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:
– coniuge;
– convivente more uxorio;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.
L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia o da un’autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo. 

Previsti rinnovi e nuove iscrizioni all'assistenza sanitaria integrativa

Dal 9 ottobre al 15 dicembre 2023 per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto merci aderenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, Fondo Sanilog, è possibile il rinnovo della copertura sanitaria per tutto il 2024 a favore del proprio nucleo familiare risultante iscritto già nel 2023, o di poter procedere ad una prima iscrizione del medesimo nucleo per l’anno 2024 con decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2024.
Rinnovo della copertura
Per i familiari già iscritti nell’anno 2023, si ricorda la necessità di procedere al rinnovo della copertura per il 2024 attraverso l'accesso alla propria area riservata sul sito del Fondo. In assenza del rinnovo, la polizza scadrà automaticamente il 31 dicembre 2023. Se il lavoratore aderente decide di non voler più rinnovare l'adesione della propria famiglia per il prossimo anno, lo stesso può procedere ad una nuova inclusione in copertura solamente una volta e dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di uscita dalla copertura assicurativa.
Modalità di rinnovo
Per rinnovare l'adesione dei propri familiari già iscritti, occorre andare nella propria area riservata Sanilog, sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” e confermare la composizione del nucleo cliccando su “Genera Mav”. In caso di variazioni della composizione del nucleo familiare ossia l'aggiunta di un nuovo componente, è necessario, prima di realizzare il download del bollettino Mav, aggiungere il nominativo cliccando su “Inserisci familiare”, contrassegnare le spunte del modulo privacy e confermare i dati inseriti. Se vuole escludersi un componente del nucleo, il dipendente non deve fare altro che contattare il Fondo che ne valuta la richiesta.
Nuove iscrizioni
L’iscritto che per la prima volta attiva la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare, può farlo dal 9 ottobre al 15 dicembre 2023. Si ricorda che l’iscrizione è su base volontaria ed attivata dal dipendente iscritto al Fondo alla data del 9 ottobre. Si ricorda altresì che l’adesione riguarda obbligatoriamente l’intero nucleo ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo o Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura decorre dal 1° gennaio 2024.
Modalità di nuova iscrizione
La nuova iscrizione dei familiari avviene accedendo alla propria area riservata del sito del Fondo, nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo”, “Inserisci familiare”, procedendo poi alla compilazione dei dettagli anagrafici dei componenti contrassegnando il modulo privacy e, infine, confermando la composizione del nucleo su “Genera Mav”. Il dipendente non ancora registrato nell’area riservata Sanilog, deve preliminarmente effettuare la procedura di registrazione.
Passaggio all'estensione volontaria a pagamento
Il lavoratore iscritto e che ha già registrato i propri familiari alle prestazioni gratuite benefit, può passare all’estensione a pagamento della copertura Sanilog andando nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” “Codice fiscale familiare”, modificando per ciascun componente la casella “Tipologia” da “benefit” a “pagamento”, per poi generare il bollettino da pagare su “Genera Mav”.
Contributo annuo
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione deve essere interamente corrisposto da colui che ha aderito entro il prossimo 15 dicembre ed è
pari a:
- euro 145,00 per coniuge - convivente “more uxorio”;
- euro 125,00 per ciascun figlio.
Il medesimo deve esser pagato per mezzo del bollettino Mav generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:
- un ufficio postale o sportello bancario;
- on line attraverso il proprio remote banking.
Validità della copertura assicurativa
La copertura assicurativa ha valenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 dopodiché scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al suo rinnovo per il 2025 con le tempistiche e le modalità fornite dal Fondo.
Familiari
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:
- coniuge;
- convivente more uxorio;
- figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.
L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia o da un'autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo. 

CCNL Credito: nuovo incontro per il rinnovo

Tra gli argomenti oggetto di discussione l’aumento degli stipendi, nuove assunzioni e più agevolazione sui fringe benefit

Il 21 settembre si è svolto l’incontro tra First-Cisl, Fisac, Unisin, Fabi e Abi per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
Secondo i sindacati, è innanzitutto necessario discutere sull’aumento del salario minimo, con la previsione di un incremento di 435,00 euro mensili, dovuti sia agli straordinari risultati conseguiti dal settore sia all’aumento dei tassi BCE sui mutui e, in generale, sulle condizioni economiche delle famiglie.
Altro argomento toccato dai sindacati è stato la necessità di nuove assunzioni, già oggetto di impegno da parte delle aziende.
E’ stata, inoltre, ribadita l’assoluta urgenza di individuare soluzioni al problema degli aggravi dovuti alla penalizzante normativa sui fringe benefit.
Le Organizzazioni sindacali hanno, infine, sottolineato la centralità del contratto nazionale come sede di individuazione delle soluzioni organizzative, delle prospettive future del settore, della trasformazione digitale e come presidio della funzione sociale delle banche per lo sviluppo del Paese.
Per quanto riguarda ABI, invece, è stata espressa l’intenzione di proseguire la trattativa individuando un proprio ordine di aree tematiche, definito nel documento consegnato ai sindacati.
I prossimi incontri si svolgeranno l’11 e 12 ottobre.

Tra gli argomenti oggetto di discussione l'aumento degli stipendi, nuove assunzioni e più agevolazione sui fringe benefit

Il 21 settembre si è svolto l'incontro tra First-Cisl, Fisac, Unisin, Fabi e Abi per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
Secondo i sindacati, è innanzitutto necessario discutere sull'aumento del salario minimo, con la previsione di un incremento di 435,00 euro mensili, dovuti sia agli straordinari risultati conseguiti dal settore sia all’aumento dei tassi BCE sui mutui e, in generale, sulle condizioni economiche delle famiglie.
Altro argomento toccato dai sindacati è stato la necessità di nuove assunzioni, già oggetto di impegno da parte delle aziende.
E' stata, inoltre, ribadita l’assoluta urgenza di individuare soluzioni al problema degli aggravi dovuti alla penalizzante normativa sui fringe benefit.
Le Organizzazioni sindacali hanno, infine, sottolineato la centralità del contratto nazionale come sede di individuazione delle soluzioni organizzative, delle prospettive future del settore, della trasformazione digitale e come presidio della funzione sociale delle banche per lo sviluppo del Paese.
Per quanto riguarda ABI, invece, è stata espressa l'intenzione di proseguire la trattativa individuando un proprio ordine di aree tematiche, definito nel documento consegnato ai sindacati.
I prossimi incontri si svolgeranno l'11 e 12 ottobre.

Pensione anticipata: le istruzioni per l’Incentivo al posticipo 

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di rinuncia all’accredito contributivo (INPS, circolare 22 settembre 2023, n. 82).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili necessarie alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022 o Legge di bilancio 2023).

Proprio la Legge di bilancio 2023 al comma 287 ha previsto anche che le modalità di attuazione della misura in questione fossero stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il decreto attuativo (decreto 21 marzo 2023) è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 e successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.

La misura

I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

L’esercizio della facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

–  il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;

–  gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

Soggetti che possono accedere all’incentivo

Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, Legge n. 335/1995 e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, l’INPS precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. 

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

La procedura di riconoscimento

Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo. Dopo avere ricevuto la domanda, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’INPS al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.

Pertanto, la circolare in commento riporta anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle diverse sezioni del flusso UniEmens: <PosContributiva>, <PosPA>, <PosAgri>, oltre che le modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico.

 

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di rinuncia all’accredito contributivo (INPS, circolare 22 settembre 2023, n. 82).

L'INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili necessarie alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022 o Legge di bilancio 2023).

Proprio la Legge di bilancio 2023 al comma 287 ha previsto anche che le modalità di attuazione della misura in questione fossero stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il decreto attuativo (decreto 21 marzo 2023) è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 e successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.

La misura

I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

L'esercizio della facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

-  il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;

-  gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

Soggetti che possono accedere all’incentivo

Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, Legge n. 335/1995 e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, l'INPS precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. 

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

La procedura di riconoscimento

Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo. Dopo avere ricevuto la domanda, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’INPS al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede - tramite conguaglio - al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.

Pertanto, la circolare in commento riporta anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle diverse sezioni del flusso UniEmens: <PosContributiva>, <PosPA>, <PosAgri>, oltre che le modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico.

 

Ebiterbo: previsti contributi familiari welfare

Entro la fine del 2023 è possibile accedere ad una serie di contributi mediante domanda di richiesta all’Ente  

L’accordo territoriale sul welfare siglato da Confcommercio Imprese per l’Italia, Ascom Città Metropolitana di Bologna, Filcams-Cgil Bologna, Fisascat-Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs-Uil Emilia prevede un’innovazione ed un miglioramento nelle prestazioni già in essere in materia di salute, famiglia, cultura e trasporto pubblico. Tra le varie prestazioni erogate si segnalano: il contributo per il trasporto pubblico, esclusivamente per i lavoratori e solo per abbonamenti personali ed annuali. La scadenza per l’invio della richiesta è entro 120 giorni dal pagamento dell’abbonamento. E’ previsto, infatti, un contributo del 35% dell’importo dell’abbonamento con un massimale di 350,00 euro. Nel caso in cui non sono previsti quelli annuali, viene riconosciuto il contributo anche per gli abbonamenti mensili e personali, con un minimo di 6 mesi consecutivi. Sempre entro 120 giorni dal pagamento dell’abbonamento, è possibile richiedere il contributo per il trasporto pubblico-misura antinquinamento. Limitatamente al periodo da ottobre a marzo si può richiedere il sostegno anche per gli abbonamenti mensili, purché siano personali e con un minimo di 3 mesi consecutivi anche a cavallo di due anni. Per quel che riguarda l’iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica, il contributo giornaliero riconosciuto, con scadenza al 15 novembre 2023, è di massimo 12,00 euro per un massimo di 288,00 euro annui per ogni figlio. Inoltre, il contributo per i libri di testo per i figli degli iscritti all’Ente è di massimo di 130,00 euro all’anno per ogni figlio, con un massimale di 400,00 euro da usufruire nella vita scolastica. La scadenza è il 31 dicembre 2023 per richiedere il contributo. Analoga scadenza, viene indicata per il contributo libri universitari e di testo, riservato solo ai lavoratori studenti. Il fondo previsto è di 200,00 euro ed è erogabile per un massimo di 8 anni. Si segnala che, nel caso in cui vengano richieste più prestazioni, il contributo massimo annuo erogabile per ciascun lavoratore non può superare la cifra complessiva di 1.000 euro.

Entro la fine del 2023 è possibile accedere ad una serie di contributi mediante domanda di richiesta all’Ente  

L’accordo territoriale sul welfare siglato da Confcommercio Imprese per l’Italia, Ascom Città Metropolitana di Bologna, Filcams-Cgil Bologna, Fisascat-Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs-Uil Emilia prevede un’innovazione ed un miglioramento nelle prestazioni già in essere in materia di salute, famiglia, cultura e trasporto pubblico. Tra le varie prestazioni erogate si segnalano: il contributo per il trasporto pubblico, esclusivamente per i lavoratori e solo per abbonamenti personali ed annuali. La scadenza per l’invio della richiesta è entro 120 giorni dal pagamento dell’abbonamento. E’ previsto, infatti, un contributo del 35% dell’importo dell’abbonamento con un massimale di 350,00 euro. Nel caso in cui non sono previsti quelli annuali, viene riconosciuto il contributo anche per gli abbonamenti mensili e personali, con un minimo di 6 mesi consecutivi. Sempre entro 120 giorni dal pagamento dell’abbonamento, è possibile richiedere il contributo per il trasporto pubblico-misura antinquinamento. Limitatamente al periodo da ottobre a marzo si può richiedere il sostegno anche per gli abbonamenti mensili, purché siano personali e con un minimo di 3 mesi consecutivi anche a cavallo di due anni. Per quel che riguarda l’iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica, il contributo giornaliero riconosciuto, con scadenza al 15 novembre 2023, è di massimo 12,00 euro per un massimo di 288,00 euro annui per ogni figlio. Inoltre, il contributo per i libri di testo per i figli degli iscritti all’Ente è di massimo di 130,00 euro all’anno per ogni figlio, con un massimale di 400,00 euro da usufruire nella vita scolastica. La scadenza è il 31 dicembre 2023 per richiedere il contributo. Analoga scadenza, viene indicata per il contributo libri universitari e di testo, riservato solo ai lavoratori studenti. Il fondo previsto è di 200,00 euro ed è erogabile per un massimo di 8 anni. Si segnala che, nel caso in cui vengano richieste più prestazioni, il contributo massimo annuo erogabile per ciascun lavoratore non può superare la cifra complessiva di 1.000 euro.