Ebav – Veneto: previsto il contributo per i costi di trascrizione in caso di decesso del titolare

Fino al 31 luglio prevista la possibilità di un contributo per un importo massimo di 3.000,00 euro per il costo di variazione in caso di  decesso di titolare o socio dell’ azienda

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto fino al 31 luglio un contributo a favore delle aziende artigiane per i costi sostenuti, in caso di decesso del titolare o del socio dell’azienda, per la trascrizione e conseguente variazione comunicata agli Enti.
Il contributo è previsto solo in caso di domanda A85, conseguente alle spese funerarie del titolare.
Per questo servizio, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il Servizio è previsto esclusivamente a favore delle aziende della categoria  “Trasporto merci”.
E’ previsto fino al 100% dei costi sostenuti per un importo massimo pari a:
1.500,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da meno di 5 anni;
3.000,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data di scadenza del servizio tramite accredito su c/c intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav.

Fino al 31 luglio prevista la possibilità di un contributo per un importo massimo di 3.000,00 euro per il costo di variazione in caso di  decesso di titolare o socio dell' azienda

L'Ebav, l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto fino al 31 luglio un contributo a favore delle aziende artigiane per i costi sostenuti, in caso di decesso del titolare o del socio dell'azienda, per la trascrizione e conseguente variazione comunicata agli Enti.
Il contributo è previsto solo in caso di domanda A85, conseguente alle spese funerarie del titolare.
Per questo servizio, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il Servizio è previsto esclusivamente a favore delle aziende della categoria  "Trasporto merci".
E' previsto fino al 100% dei costi sostenuti per un importo massimo pari a:
- 1.500,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da meno di 5 anni;
- 3.000,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data di scadenza del servizio tramite accredito su c/c intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: al via il negoziato per il rinnovo

Le OO.SS. di settore richiedono l’aumento delle risorse e la valorizzazione delle nuove figure professionali

Nella giornata di giovedì 20 luglio 2023, si è svolto tra l’associazione datoriale Uneba e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs il confronto sul rinnovo del contratto per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza. 
Durante l’incontro, Uneba ha illustrato l’attuale situazione nazionale riguardante le sue strutture, evidenziando le difficoltà del settore sociosanitario. Ha altresì ribadito che il settore in questione non è sufficientemente finanziato, con diversità evidenti tra una regione e l’altra, comunicando l’intenzione di voler proseguire il confronto per giungere al rinnovo del contratto in oggetto ma, al contempo, tenendo a mente l’obiettivo di un contratto unico di settore.
Le OO.SS., dopo aver illustrato la piattaforma presentata a gennaio 2022, sottolineando le trasformazioni che stanno investendo il comparto, hanno ribadito la necessità di giungere in tempi brevi ad un rinnovo che i lavoratori attendono da 3 anni, richiedendo un impiego di risorse tali da coprire l’aumento dell’inflazione che, in questi ultimi anni ha eroso il potere di acquisto, e la valorizzazione delle varie figure professionali impiegate nei vari servizi. 
Hanno evidenziato infine la necessità di superare alcuni istituti contrattuali, non più rispondenti alle esigenze dei lavoratori. Sono stati, infine, calendarizzati i successivi incontri di settembre e ottobre, nei quali si procederà ad un’analisi puntuale delle varie richieste di parte sindacale poste nella piattaforma rivendicativa.

Le OO.SS. di settore richiedono l'aumento delle risorse e la valorizzazione delle nuove figure professionali

Nella giornata di giovedì 20 luglio 2023, si è svolto tra l’associazione datoriale Uneba e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs il confronto sul rinnovo del contratto per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza. 
Durante l’incontro, Uneba ha illustrato l’attuale situazione nazionale riguardante le sue strutture, evidenziando le difficoltà del settore sociosanitario. Ha altresì ribadito che il settore in questione non è sufficientemente finanziato, con diversità evidenti tra una regione e l’altra, comunicando l’intenzione di voler proseguire il confronto per giungere al rinnovo del contratto in oggetto ma, al contempo, tenendo a mente l’obiettivo di un contratto unico di settore.
Le OO.SS., dopo aver illustrato la piattaforma presentata a gennaio 2022, sottolineando le trasformazioni che stanno investendo il comparto, hanno ribadito la necessità di giungere in tempi brevi ad un rinnovo che i lavoratori attendono da 3 anni, richiedendo un impiego di risorse tali da coprire l’aumento dell’inflazione che, in questi ultimi anni ha eroso il potere di acquisto, e la valorizzazione delle varie figure professionali impiegate nei vari servizi. 
Hanno evidenziato infine la necessità di superare alcuni istituti contrattuali, non più rispondenti alle esigenze dei lavoratori. Sono stati, infine, calendarizzati i successivi incontri di settembre e ottobre, nei quali si procederà ad un'analisi puntuale delle varie richieste di parte sindacale poste nella piattaforma rivendicativa.

Alluvioni: le istruzioni INAIL per la sospensione di adempimenti e versamenti

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione degli interventi disposti dal D.L. n. 61/2023 in favore dei territori colpiti dagli eventi climatici (INAIL, circolare 24 luglio 2023, n. 33).

L’INAIL è intervenuto per fornire istruzioni applicative in materia di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023. Si tratta, in effetti, di provvedimenti stabiliti dal cosiddetto Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), oltre che con 4 delibere del Consiglio dei ministri adottate il 4, il 23 e il 25 maggio 2023.

In particolare, la circolare precisa chi sono i soggetti destinatari, quali sono i versamenti sospesi, indica le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e i termini e le modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti.

La sospensione degli adempimenti

L’articolo 1 del “Decreto Alluvioni”, ha individua l’ambito soggettivo del provvedimento ossia i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto, disponendo la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, oltre che dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Prevista, inoltre, nel medesimo periodo, la sospensione dei termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. 

Viene disposto che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, mentre termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati sempre entro il 20 novembre 2023.  

Viene anche disciplinato (comma 9, articolo 1, D.L. n. 61/2023) il differimento di 3 mesi dei termini e delle scadenze previste dall’articolo 1, commi da 153 a 158, da 166 a 226, 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Viene stabilita anche la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali (articolo 2, comma 4, quarto periodo), oltre che dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori (articolo 4, comma 1) e dei termini (di cui al comma 1) relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori (articolo 4, al comma 2). 

I destinatari della sospensione

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive nei territori di cui all’allegato 1 del D.L. n. 61/2023. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali
(PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. Le aziende plurilocalizzate possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti.

Sono sospesi per l’intero periodo i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del
lavoro e degli altri soggetti di cui alla Legge n. 12/1979 che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai relativi adempimenti.

Infine, le disposizioni relative alla sospensione si applicano anche nei riguardi dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori citati per gli adempimenti posti a loro carico.

I versamenti sospesi

Tra i versamenti sospesi ci sono quelli correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in 4 rate, così come i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023.

Rientrano nella sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023  anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023.

Modalità di sospensione

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 sul sito istituzionale dell’INAIL.

L’Istituto comunica che per gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate: codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori
autonomi; codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto per i datori di lavoro
privati e i lavoratori autonomi; codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda, invece, la ripresa della riscossione, entro il 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica
soluzione dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023, mentre devono essere riavviati dal 1° settembre 2023 i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 insieme alla rata in scadenza nello stesso mese.

Nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, i soggetti interessati devono indicare il numero di riferimento “999269“. Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.  

Infine, la circolare in commento include le istruzioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché per il rilascio del DURC online

L'Istituto ha fornito le indicazioni operative per l'applicazione degli interventi disposti dal D.L. n. 61/2023 in favore dei territori colpiti dagli eventi climatici (INAIL, circolare 24 luglio 2023, n. 33).

L'INAIL è intervenuto per fornire istruzioni applicative in materia di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023. Si tratta, in effetti, di provvedimenti stabiliti dal cosiddetto Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), oltre che con 4 delibere del Consiglio dei ministri adottate il 4, il 23 e il 25 maggio 2023.

In particolare, la circolare precisa chi sono i soggetti destinatari, quali sono i versamenti sospesi, indica le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e i termini e le modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti.

La sospensione degli adempimenti

L’articolo 1 del "Decreto Alluvioni", ha individua l’ambito soggettivo del provvedimento ossia i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto, disponendo la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, oltre che dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Prevista, inoltre, nel medesimo periodo, la sospensione dei termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. 

Viene disposto che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, mentre termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati sempre entro il 20 novembre 2023.  

Viene anche disciplinato (comma 9, articolo 1, D.L. n. 61/2023) il differimento di 3 mesi dei termini e delle scadenze previste dall’articolo 1, commi da 153 a 158, da 166 a 226, 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Viene stabilita anche la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali (articolo 2, comma 4, quarto periodo), oltre che dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori (articolo 4, comma 1) e dei termini (di cui al comma 1) relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori (articolo 4, al comma 2). 

I destinatari della sospensione

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive nei territori di cui all’allegato 1 del D.L. n. 61/2023. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali
(PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. Le aziende plurilocalizzate possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti.

Sono sospesi per l’intero periodo i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del
lavoro e degli altri soggetti di cui alla Legge n. 12/1979 che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai relativi adempimenti.

Infine, le disposizioni relative alla sospensione si applicano anche nei riguardi dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori citati per gli adempimenti posti a loro carico.

I versamenti sospesi

Tra i versamenti sospesi ci sono quelli correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in 4 rate, così come i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023.

Rientrano nella sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023  anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023.

Modalità di sospensione

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 sul sito istituzionale dell'INAIL.

L'Istituto comunica che per gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate: codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori
autonomi; codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto per i datori di lavoro
privati e i lavoratori autonomi; codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda, invece, la ripresa della riscossione, entro il 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica
soluzione dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023, mentre devono essere riavviati dal 1° settembre 2023 i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 insieme alla rata in scadenza nello stesso mese.

Nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, i soggetti interessati devono indicare il numero di riferimento "999269". Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.  

Infine, la circolare in commento include le istruzioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché per il rilascio del DURC online

Pensione di vecchiaia marittimi: l’intervento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione: l’INPS chiarisce l’ambito di applicazione della sentenza (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 66). 

Con la sentenza n. 224/2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24, Legge n. 413/1984, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 297/1982, in combinato disposto con l’articolo 24 della Legge n. 413/1984, nella parte in cui non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati.

 

Si ricorda che il prolungamento – che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro – prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

 

La Corte Costituzionale ha stabilito che, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi.

 

La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

 

Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché – relativamente alla quota retributiva – le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.

 

Per l’applicazione della neutralizzazione in argomento ai trattamenti pensionistici già in essere, occorre presentare esplicita richiesta.

 

I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.

 

Ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.

 

La pensione determinata con i criteri previsti, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

 

Alla luce di tali indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e giudiziario, le Strutture territoriali dell’INPS, in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definiti, dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela, determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione: l'INPS chiarisce l'ambito di applicazione della sentenza (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 66). 

Con la sentenza n. 224/2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24, Legge n. 413/1984, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 297/1982, in combinato disposto con l’articolo 24 della Legge n. 413/1984, nella parte in cui non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati.

 

Si ricorda che il prolungamento - che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro - prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

 

La Corte Costituzionale ha stabilito che, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi.

 

La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

 

Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché - relativamente alla quota retributiva - le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.

 

Per l’applicazione della neutralizzazione in argomento ai trattamenti pensionistici già in essere, occorre presentare esplicita richiesta.

 

I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.

 

Ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.

 

La pensione determinata con i criteri previsti, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

 

Alla luce di tali indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e giudiziario, le Strutture territoriali dell’INPS, in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definiti, dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela, determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.

Modalità di determinazione del reddito nell’ambito di finanziamenti ai dipendenti

L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza sulla corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir (Agenzia delle entrate, risoluzione 25 luglio 2023, n. 44/E).

L’articolo 51, comma 1, del Tuir ha previsto che il reddito di lavoro dipendente sia costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, c.d. “principio di onnicomprensività”. Vi rientrano, dunque, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto.

 

Pertanto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta ha il dovere di effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo.

 

Riguardo, in particolare, alla concessione di prestiti, all’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir è previsto che, per quantificare il reddito in natura, si assuma il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Rientrano nell’ambito di questa previsione:

  • tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;

  • finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo.

Ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, in relazione al reddito di lavoro dipendente, è pertanto necessario effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.

Al riguardo, con la circolare del MEF 17 maggio 2000, n. 98, viene chiarito che il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

 

Sempre ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir. Di conseguenza, nel caso in cui il mutuo, o il finanziamento, sia intestato a tali soggetti, il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera quota interessi. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola quota interessi imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

 

L’Agenzia delle entrate ha, infine, precisato che nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento. 

 

 

L'Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza sulla corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir (Agenzia delle entrate, risoluzione 25 luglio 2023, n. 44/E).

L’articolo 51, comma 1, del Tuir ha previsto che il reddito di lavoro dipendente sia costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, c.d. “principio di onnicomprensività”. Vi rientrano, dunque, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto.

 

Pertanto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta ha il dovere di effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo.

 

Riguardo, in particolare, alla concessione di prestiti, all’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir è previsto che, per quantificare il reddito in natura, si assuma il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Rientrano nell’ambito di questa previsione:

  • tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;

  • finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo.

Ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, in relazione al reddito di lavoro dipendente, è pertanto necessario effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.

Al riguardo, con la circolare del MEF 17 maggio 2000, n. 98, viene chiarito che il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

 

Sempre ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir. Di conseguenza, nel caso in cui il mutuo, o il finanziamento, sia intestato a tali soggetti, il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera quota interessi. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola quota interessi imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

 

L'Agenzia delle entrate ha, infine, precisato che nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento. 

 

 

Ebap Piemonte: previsti rimborsi per gli aderenti alla Bilateralità di settore

Le novità in merito ai RLST

Le aziende a cui si applica il CCNL Edilizia-Artigianato, devono aderire all’Ente Bilaterale Artigianato Piemonte, poiché l’adesione dà diritto accedere alle attività e alle prestazioni previste dalla Contrattazione Nazionale e Regionale, in relazione alle materie relative al sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e sviluppo delle imprese. Queste sono tenute a formalizzare la loro iscrizione compilando il modulo di adesione, mentre invece per i lavoratori del settore, non occorre compilare alcunché.
L’adesione implica l’erogazione mensile dei contributi all’Ente comprensivi di quanto da destinare ad Ebna e Fsba, il contributo per l’attività dei Rappresentanti di Lavoratrici e Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, nonché le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di sostegno al reddito corrisposte dagli Enti Bilaterali Regionali.
I contributi sono dovuti per tutti i dipendenti in forza assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche in caso di assunzioni o cessazioni realizzate nel corso del mese. Per gli assunti a tempo parziale, le quote fisse non sono riproporzionabili, mentre invece sono esclusi dirigenti e altre figure professionali non comprese nel numero dei dipendenti.
Dal 1° gennaio 2022 devono esser versati contributi anche i lavoranti a domicilio.
Le aziende in cui i lavoratori hanno eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e che hanno versato le quote attraverso il modulo F24, possono richiedere il rimborso degli importi relativi al Rlst. Tale rimborso viene computato sulla base dei versamenti realizzati durante l’anno di riferimento, secondo quanto sancito dai vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, pari a 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo.
Per le elezioni dei Rls aziendali effettuate durante il corso dell’anno, vengono computate come quote di rimborso solo quelle corrisposte per i mesi di competenza a partire da quello in cui vi è stata l’elezione. I mesi di competenza precedenti non sono rimborsati a meno che l’elezione non è stata effettuata in sostituzione di altro Rls aziendale.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno, riferita alle quote versate per l’ultimo anno concluso. Tutta la documentazione deve essere inviata tramite e-mail o tramite raccomandata A/R, indicando altresì i dati per il bonifico.
La documentazione allegata obbligatoria è la seguente:
– copia del verbale di elezione del RLS interno;
– copia comunicazione nominativo all’INAIL;
– copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore;
– copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale.
Preme ricordare, che nelle aziende in cui operano i lavoratori dipendenti non possono essere eletti come Rls né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. Inoltre, la durata dell’incarico del Rls è di tre anni, e alla scadenza si deve procedere ad una nuova elezione formale che potrebbe portare alla rielezione del precedente Rls. Non possono essere effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del Rls sia scaduto.

Le novità in merito ai RLST

Le aziende a cui si applica il CCNL Edilizia-Artigianato, devono aderire all'Ente Bilaterale Artigianato Piemonte, poiché l'adesione dà diritto accedere alle attività e alle prestazioni previste dalla Contrattazione Nazionale e Regionale, in relazione alle materie relative al sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e sviluppo delle imprese. Queste sono tenute a formalizzare la loro iscrizione compilando il modulo di adesione, mentre invece per i lavoratori del settore, non occorre compilare alcunché.
L’adesione implica l'erogazione mensile dei contributi all’Ente comprensivi di quanto da destinare ad Ebna e Fsba, il contributo per l’attività dei Rappresentanti di Lavoratrici e Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, nonché le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di sostegno al reddito corrisposte dagli Enti Bilaterali Regionali.
I contributi sono dovuti per tutti i dipendenti in forza assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche in caso di assunzioni o cessazioni realizzate nel corso del mese. Per gli assunti a tempo parziale, le quote fisse non sono riproporzionabili, mentre invece sono esclusi dirigenti e altre figure professionali non comprese nel numero dei dipendenti.
Dal 1° gennaio 2022 devono esser versati contributi anche i lavoranti a domicilio.
Le aziende in cui i lavoratori hanno eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e che hanno versato le quote attraverso il modulo F24, possono richiedere il rimborso degli importi relativi al Rlst. Tale rimborso viene computato sulla base dei versamenti realizzati durante l’anno di riferimento, secondo quanto sancito dai vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, pari a 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo.
Per le elezioni dei Rls aziendali effettuate durante il corso dell’anno, vengono computate come quote di rimborso solo quelle corrisposte per i mesi di competenza a partire da quello in cui vi è stata l’elezione. I mesi di competenza precedenti non sono rimborsati a meno che l’elezione non è stata effettuata in sostituzione di altro Rls aziendale.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno, riferita alle quote versate per l’ultimo anno concluso. Tutta la documentazione deve essere inviata tramite e-mail o tramite raccomandata A/R, indicando altresì i dati per il bonifico.
La documentazione allegata obbligatoria è la seguente:
- copia del verbale di elezione del RLS interno;
- copia comunicazione nominativo all’INAIL;
- copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore;
- copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale.
Preme ricordare, che nelle aziende in cui operano i lavoratori dipendenti non possono essere eletti come Rls né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. Inoltre, la durata dell’incarico del Rls è di tre anni, e alla scadenza si deve procedere ad una nuova elezione formale che potrebbe portare alla rielezione del precedente Rls. Non possono essere effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del Rls sia scaduto.

CIPL Edilizia Industria – Macerata: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR

A decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi 

Il 5 luglio 2023, presso la sede della Cassa Edile di Macerata, è stato sottoscritto tra Confindustria Macerata, Feneal-Uil, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil, il verbale per la determinazione annuale dell’E.V.R. (elemento variabile della retribuzione), in attuazione degli adempimenti previsti dagli artt. 12, 38, co. 3, lettera f) e co. da 4 a 21 ed art. 46 CCNL 19 aprile 2010 e successivi rinnovi, nonché dall’art. 2 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Macerata, sottoscritto il 19 dicembre 2018, il quale prevede che le parti sociali si incontrino entro il mese di giugno di ogni anno per la determinazione del valore dell’EVR.
A decorrere dall’anno 2019 viene fissato, in attuazione dell’art. 2 del contratto provinciale sottoscritto il 19 dicembre 2018, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018. In generale gli indicatori per la relativa determinazione su base triennale, ciascuno con lo stesso valore ponderale del 25%, sono i seguenti:
1. il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Macerata;
2. il monte salari denunciato in Cassa Edile di Macerata;
3. le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile di Macerata;
4. numero dei permessi a costruire, come individuato a livello provinciale dai dati Istat. 
In riferimento all’annualità 2023, vista la positività dei 4 indicatori determinanti l’E.V.R., a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi tabellari, in vigore alla data del 1° luglio 2018, fatta salva la facoltà per le imprese di applicare l’EVR aziendale.

A decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi 

Il 5 luglio 2023, presso la sede della Cassa Edile di Macerata, è stato sottoscritto tra Confindustria Macerata, Feneal-Uil, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil, il verbale per la determinazione annuale dell’E.V.R. (elemento variabile della retribuzione), in attuazione degli adempimenti previsti dagli artt. 12, 38, co. 3, lettera f) e co. da 4 a 21 ed art. 46 CCNL 19 aprile 2010 e successivi rinnovi, nonché dall’art. 2 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Macerata, sottoscritto il 19 dicembre 2018, il quale prevede che le parti sociali si incontrino entro il mese di giugno di ogni anno per la determinazione del valore dell’EVR.
A decorrere dall’anno 2019 viene fissato, in attuazione dell’art. 2 del contratto provinciale sottoscritto il 19 dicembre 2018, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018. In generale gli indicatori per la relativa determinazione su base triennale, ciascuno con lo stesso valore ponderale del 25%, sono i seguenti:
1. il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Macerata;
2. il monte salari denunciato in Cassa Edile di Macerata;
3. le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile di Macerata;
4. numero dei permessi a costruire, come individuato a livello provinciale dai dati Istat. 
In riferimento all’annualità 2023, vista la positività dei 4 indicatori determinanti l’E.V.R., a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi tabellari, in vigore alla data del 1° luglio 2018, fatta salva la facoltà per le imprese di applicare l’EVR aziendale.

CCNL Federcasa: avviato il tavolo tecnico per il rinnovo

Argomenti principali la classificazione del personale e le relazioni sindacali

Il 17 e 18 luglio scorsi, è proseguita la riunione della commissione tecnica sul rinnovo del CCNL Federcasa relativo al periodo 2022-2024,  per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti.
Oggetto principale della trattativa sono state le relazioni sindacali, con l’obiettivo di evidenziare in particolar modo il reinserimento della consultazione quale modalità di relazione e una più ampia disciplina della contrattazione aziendale.
In merito alla contrattazione aziendale, la Uil-Fpl ha chiesto di reintrodurre la dicitura “gli accordi aziendali hanno durata triennale, fatti salvi gli istituiti economici che hanno durata annuale”, al fine di dare la possibilità di revisionare gli importi dei premi dei dipendenti aziendali.
Altro argomento di rilievo è la classificazione del personale e l’attribuzione ai lavoratori delle aree corrispondenti attraverso l’analisi delle mansioni e delle attività afferenti le mansioni svolte e l’individuazione delle declaratorie di appartenenza.
Per la categoria D, relativamente  ai custodi, è stato richiesto il passaggio automatico in area C con un nuovo livello (C4); per gli ispettori, invece, in area A, inquadrati in area B, per le responsabilità connesse.
Richieste, inoltre, nuove figure professionali come il funzionario tecnico/amministrativo in area A e l’impiegato tecnico/amministrativo e gestionale in area B.
I successivi incontri con Federcasa sono stati calendarizzati per i prossimi 25 e 26 settembre.

Argomenti principali la classificazione del personale e le relazioni sindacali

Il 17 e 18 luglio scorsi, è proseguita la riunione della commissione tecnica sul rinnovo del CCNL Federcasa relativo al periodo 2022-2024,  per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti.
Oggetto principale della trattativa sono state le relazioni sindacali, con l'obiettivo di evidenziare in particolar modo il reinserimento della consultazione quale modalità di relazione e una più ampia disciplina della contrattazione aziendale.
In merito alla contrattazione aziendale, la Uil-Fpl ha chiesto di reintrodurre la dicitura “gli accordi aziendali hanno durata triennale, fatti salvi gli istituiti economici che hanno durata annuale”, al fine di dare la possibilità di revisionare gli importi dei premi dei dipendenti aziendali.
Altro argomento di rilievo è la classificazione del personale e l’attribuzione ai lavoratori delle aree corrispondenti attraverso l’analisi delle mansioni e delle attività afferenti le mansioni svolte e l’individuazione delle declaratorie di appartenenza.
Per la categoria D, relativamente  ai custodi, è stato richiesto il passaggio automatico in area C con un nuovo livello (C4); per gli ispettori, invece, in area A, inquadrati in area B, per le responsabilità connesse.
Richieste, inoltre, nuove figure professionali come il funzionario tecnico/amministrativo in area A e l'impiegato tecnico/amministrativo e gestionale in area B.
I successivi incontri con Federcasa sono stati calendarizzati per i prossimi 25 e 26 settembre.

I versamenti volontari del settore agricolo per il 2023

L’INPS ha comunicato le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori del comparto (INPS, circolare del 24 luglio 2023, n. 69).

Anche quest’anno l’INPS ha reso note le modalità le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Nella circolare in commento, peraltro, è possibile trovare anche le tabelle relative alle distinte categorie, di cui si riportano di seguito alcuni casi.

 Lavoratori agricoli dipendenti

Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella:

Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023      
Autorizzati entro il

30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%

 

0,003679

Quota Pensione

29,79%

 

0,996321

Totale IVS

29,90%

 

1,000000

Autorizzati dal

31 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

0,11%

 

0,003679

29,79%

 

0,996321

29,90%

 

 1,000000

 

Contributi integrativi volontari

 

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, come già visto, per il FPLD è pari a 29,90%.

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano, invece, a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale con numero repertorio 103/2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1 alla circolare in oggetto.

I coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997. In particolare, gli importi dei contributi volontari per il 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare in commento. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.

Infine, per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

– importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 21,62 euro;
– importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

 

I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella tabella pubblicata nella circolare in commento sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.

 

L'INPS ha comunicato le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori del comparto (INPS, circolare del 24 luglio 2023, n. 69).

Anche quest'anno l'INPS ha reso note le modalità le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Nella circolare in commento, peraltro, è possibile trovare anche le tabelle relative alle distinte categorie, di cui si riportano di seguito alcuni casi.

 Lavoratori agricoli dipendenti

Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella:

Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1° gennaio 2023      
Autorizzati entro il

30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%

 

0,003679

Quota Pensione

29,79%

 

0,996321

Totale IVS

29,90%

 

1,000000

Autorizzati dal

31 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

0,11%

 

0,003679

29,79%

 

0,996321

29,90%

 

 1,000000

 

Contributi integrativi volontari

 

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, come già visto, per il FPLD è pari a 29,90%.

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano, invece, a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale con numero repertorio 103/2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1 alla circolare in oggetto.

I coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997. In particolare, gli importi dei contributi volontari per il 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare in commento. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.

Infine, per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 21,62 euro;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

 

I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella tabella pubblicata nella circolare in commento sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.

 

Sospensione versamenti contributivi e adempimenti per i territori alluvionati, indicazioni dall’INPS

In relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori che operano nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023, l’INPS fornisce istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi e sulla loro ripresa (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 67).

Si tratta, come ormai noto, di uno degli interventi predisposti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

 

Infatti, il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), all’articolo 1, comma 2, ha previsto, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

 

I soggetti destinatari della sospensione in esame, in particolare, sono i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura in argomento soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori in questione e, nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione in commento riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.

 

Sono ricompresi nella sospensione anche: i versamenti, in scadenza nel riferito periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale; il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione; le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce le relative indicazioni, nonché le istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali interessate, ricordando che non sono rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

 

Datori di lavoro con dipendenti

 

Per i suddetti datori di lavoro, nel caso in cui l’evento interessi l’intero comune, l’INPS provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”.

 

Nell’ipotesi di datore di lavoro avente sedi operative in comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, indicando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

 

Vengono poi date le istruzioni per la corretta compilazione del flusso UniEmens, specificando che per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N981”, avente il significato di “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023” e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi che non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative).

 

Relativamente ai datori di lavoro del settore marittimo contraddistinti dai C.S.C 1.15.02 senza codice autorizzativo (c.a.) 2N o 2S; 1.20.01; 2.01.01 con c.a. 6Z, i periodi di paga oggetto di sospensione sono quelli riferiti alle competenze da febbraio 2023 a maggio 2023.

 

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero.

 

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

 

La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi avverrà entro il 20 novembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il modello “F24” nel modo riportato nella sottostante tabella.

 

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  DSOS  PPNNNNNNCCN981 mm/aaaa  mm/aaaa  

Committenti

 

I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”.

 

I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro il 20 novembre 2023 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).

 

I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

 

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  CXX/C10   mm/aaaa mm/aaaa  

In relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori che operano nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023, l'INPS fornisce istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi e sulla loro ripresa (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 67).

Si tratta, come ormai noto, di uno degli interventi predisposti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

 

Infatti, il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), all'articolo 1, comma 2, ha previsto, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

 

I soggetti destinatari della sospensione in esame, in particolare, sono i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura in argomento soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori in questione e, nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione in commento riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.

 

Sono ricompresi nella sospensione anche: i versamenti, in scadenza nel riferito periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale; il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione; le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce le relative indicazioni, nonché le istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali interessate, ricordando che non sono rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

 

Datori di lavoro con dipendenti

 

Per i suddetti datori di lavoro, nel caso in cui l’evento interessi l’intero comune, l’INPS provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”.

 

Nell’ipotesi di datore di lavoro avente sedi operative in comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, indicando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

 

Vengono poi date le istruzioni per la corretta compilazione del flusso UniEmens, specificando che per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N981”, avente il significato di “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023” e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi che non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative).

 

Relativamente ai datori di lavoro del settore marittimo contraddistinti dai C.S.C 1.15.02 senza codice autorizzativo (c.a.) 2N o 2S; 1.20.01; 2.01.01 con c.a. 6Z, i periodi di paga oggetto di sospensione sono quelli riferiti alle competenze da febbraio 2023 a maggio 2023.

 

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero.

 

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

 

La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi avverrà entro il 20 novembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il modello “F24” nel modo riportato nella sottostante tabella.

 

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  DSOS  PPNNNNNNCCN981 mm/aaaa  mm/aaaa  

Committenti

 

I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”.

 

I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro il 20 novembre 2023 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).

 

I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

 

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  CXX/C10   mm/aaaa mm/aaaa