CCNL Terme: al via i negoziati per il rinnovo del contratto

Aumenti retributivi, rafforzamento delle relazioni sindacali e della contrattazione di secondo livello tra le richieste delle OO.SS.

Nei giorni scorsi sono iniziati in Confindustria i negoziati per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro termale, scaduto il 30 giugno 2020 e in ultra vigenza.
Le OO.SS. di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno presentato all’associazione datoriale Federterme le rispettive piattaforme sulla definizione del nuovo contratto, applicabile ai circa 15mila addetti del comparto, prevalentemente stagionali, occupati negli oltre 350 stabilimenti termali italiani.
Tra i capitoli della piattaforma sindacale è presente un nuovo slancio delle relazioni sindacali, con la previsione di una maggiore, certa ed ampliata esigibilità delle relazioni a tutti i livelli. A tal proposito Fisascat e Uiltucs hanno richiesto espressamente specifici incontri sui diritti di informazione con al centro le prospettive di sviluppo e i problemi del termalismo e le questioni inerenti il rapporto tra termalismo e il sistema sanitario nazionale. 
Al centro dell’attenzione anche il capitolo dedicato all’ampliamento e al rafforzamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento al confronto regionale, al quale demandare i temi del premio di risultato e delle erogazioni economiche, nonchè del sevizio mensa, formazione professionale ed Ecm, progetti di conciliazione vita lavoro, indennità turni e nastri orari, salute e sicurezza, mercato del lavoro, organizzazione del lavoro e nuove qualifiche, welfare aziendale e clausola di salvaguardia per l’erogazione del salario di 2° livello in assenza di contrattazione decentrata. 
Oggetto di confronto anche i capitoli riferiti al mercato del lavoro, terziarizzazioni, formazione professionale, classificazione, stabilizzazione dell’occupazione. In tema di welfare la Federazioni di categoria della Cisl e della Uil hanno richiesto il rafforzamento e il consolidamento dell’Ente Bilaterale, l’incremento del versamento mensile a carico delle aziende al Fondo di assistenza sanitaria integrativa e la maggiore diffusione del sistema di adesioni al Fondo di previdenza complementare di settore FonTe.
Fisascat e Uiltucs hanno sollecitato la necessità di ricevere risposte concrete in merito ad altri temi, tra cui pari opportunità e politiche di genere, attraverso l’attivazione effettiva degli strumenti contrattuali per le pari opportunità, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi nei confronti dei lavoratori affetti da gravi e continuative patologie e la previsione di nuove tutele individuali riguardanti i congedi per unioni civili, la maternità e il lavoro di cura, l’assistenza dei figli con problemi di apprendimento e inserimento scolastico, la conciliazione tempi di vita e di lavoro.
Dal punto di vista economico le OO.SS. hanno richiesto aumenti retributivi connessi alle dinamiche macroeconomiche, agli andamenti dei settori e dei tradizionali indici dei prezzi al consumo.
Il negoziato proseguirà nel mese di giugno e verranno affrontati i temi delle relazioni sindacali, diritti di informazioni, mercato del lavoro, politiche di genere e diritti individuali.

Aumenti retributivi, rafforzamento delle relazioni sindacali e della contrattazione di secondo livello tra le richieste delle OO.SS.

Nei giorni scorsi sono iniziati in Confindustria i negoziati per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro termale, scaduto il 30 giugno 2020 e in ultra vigenza.
Le OO.SS. di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno presentato all’associazione datoriale Federterme le rispettive piattaforme sulla definizione del nuovo contratto, applicabile ai circa 15mila addetti del comparto, prevalentemente stagionali, occupati negli oltre 350 stabilimenti termali italiani.
Tra i capitoli della piattaforma sindacale è presente un nuovo slancio delle relazioni sindacali, con la previsione di una maggiore, certa ed ampliata esigibilità delle relazioni a tutti i livelli. A tal proposito Fisascat e Uiltucs hanno richiesto espressamente specifici incontri sui diritti di informazione con al centro le prospettive di sviluppo e i problemi del termalismo e le questioni inerenti il rapporto tra termalismo e il sistema sanitario nazionale. 
Al centro dell'attenzione anche il capitolo dedicato all’ampliamento e al rafforzamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento al confronto regionale, al quale demandare i temi del premio di risultato e delle erogazioni economiche, nonchè del sevizio mensa, formazione professionale ed Ecm, progetti di conciliazione vita lavoro, indennità turni e nastri orari, salute e sicurezza, mercato del lavoro, organizzazione del lavoro e nuove qualifiche, welfare aziendale e clausola di salvaguardia per l’erogazione del salario di 2° livello in assenza di contrattazione decentrata. 
Oggetto di confronto anche i capitoli riferiti al mercato del lavoro, terziarizzazioni, formazione professionale, classificazione, stabilizzazione dell’occupazione. In tema di welfare la Federazioni di categoria della Cisl e della Uil hanno richiesto il rafforzamento e il consolidamento dell’Ente Bilaterale, l’incremento del versamento mensile a carico delle aziende al Fondo di assistenza sanitaria integrativa e la maggiore diffusione del sistema di adesioni al Fondo di previdenza complementare di settore FonTe.
Fisascat e Uiltucs hanno sollecitato la necessità di ricevere risposte concrete in merito ad altri temi, tra cui pari opportunità e politiche di genere, attraverso l’attivazione effettiva degli strumenti contrattuali per le pari opportunità, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi nei confronti dei lavoratori affetti da gravi e continuative patologie e la previsione di nuove tutele individuali riguardanti i congedi per unioni civili, la maternità e il lavoro di cura, l’assistenza dei figli con problemi di apprendimento e inserimento scolastico, la conciliazione tempi di vita e di lavoro.
Dal punto di vista economico le OO.SS. hanno richiesto aumenti retributivi connessi alle dinamiche macroeconomiche, agli andamenti dei settori e dei tradizionali indici dei prezzi al consumo.
Il negoziato proseguirà nel mese di giugno e verranno affrontati i temi delle relazioni sindacali, diritti di informazioni, mercato del lavoro, politiche di genere e diritti individuali.

“INFO CIG” estesa a tutta l’Italia

 Il servizio di live chat si apre a tutte le aziende con sede legale sul territorio nazionale per le categorie di titolare di azienda, rappresentante legale e consulente aziendale (INPS, messaggio 3 maggio 2023, n. 1605).

Dal 22 maggio il servizio di live chat “INFO CIG” sarà esteso per le categorie di titolare di azienda, rappresentante legale e consulente aziendale a tutte le aziende che abbiano sede legale nel territorio nazionale. A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio in commento, che ricorda anche che in precedenza, dal 3 febbraio 2023, “INFO CIG”, già destinata ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, era stata estesa oltre alle aziende con sede legale a Milano e provincia anche a quelle con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province.

In particolare, il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale.

L’Istituto rammenta anche che “INFO CIG” consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale o alle aziende e intermediari che hanno presentato, o intendono presentare, una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione al pagamento della CIGS, di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia, per ricevere informazioni sia sulle prestazioni in argomento, sia sullo stato di lavorazione della pratica.

Per i lavoratori permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali, in MyINPS. Dopo l’accesso a MyINPS, occorre selezionare la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra, cliccare su “INFO CIG” e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.

 

 

 Il servizio di live chat si apre a tutte le aziende con sede legale sul territorio nazionale per le categorie di titolare di azienda, rappresentante legale e consulente aziendale (INPS, messaggio 3 maggio 2023, n. 1605).

Dal 22 maggio il servizio di live chat "INFO CIG" sarà esteso per le categorie di titolare di azienda, rappresentante legale e consulente aziendale a tutte le aziende che abbiano sede legale nel territorio nazionale. A renderlo noto è l'INPS, con il messaggio in commento, che ricorda anche che in precedenza, dal 3 febbraio 2023, “INFO CIG”, già destinata ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, era stata estesa oltre alle aziende con sede legale a Milano e provincia anche a quelle con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province.

In particolare, il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale.

L'Istituto rammenta anche che “INFO CIG” consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale o alle aziende e intermediari che hanno presentato, o intendono presentare, una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione al pagamento della CIGS, di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia, per ricevere informazioni sia sulle prestazioni in argomento, sia sullo stato di lavorazione della pratica.

Per i lavoratori permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali, in MyINPS. Dopo l’accesso a MyINPS, occorre selezionare la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra, cliccare su “INFO CIG” e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.

 

 

Regole tecniche del processo tributario telematico: eliminazione firma digitale per gli allegati

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 21 aprile 2023, ha apportato modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico.

Il MEF, con il comunicato del 21 aprile 2023, ha ricapitolato le modifiche apportate, con decreto del direttore generale del 21 aprile 2023, alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del MEF n. 163/2013, concernente il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
All’articolo 1, dopo la lettera s), del DM 4 agosto 2015 sono state in primo luogo inserite le seguenti definizioni:
– “t. “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature)”: modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato “.pdf” (Portable Document Format) che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;
– u. “CADES” (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature)”: le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato “.p7m”;
– v. “EML (Electronic mail)”: formato che identifica un file che contiene un messaggio email.

L’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguarda in particolare:
– l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;
– la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, art. 8 del DM citato, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l’anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all’acquisizione degli allegati;
– la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
– l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
– la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES. 

Il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (PTT) consentirà, dunque, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

 

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto 21 aprile 2023, ha apportato modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico.

Il MEF, con il comunicato del 21 aprile 2023, ha ricapitolato le modifiche apportate, con decreto del direttore generale del 21 aprile 2023, alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del MEF n. 163/2013, concernente il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
All’articolo 1, dopo la lettera s), del DM 4 agosto 2015 sono state in primo luogo inserite le seguenti definizioni:
- “t. “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature)”: modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato “.pdf” (Portable Document Format) che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;
- u. “CADES” (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature)”: le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato “.p7m”;
- v. “EML (Electronic mail)”: formato che identifica un file che contiene un messaggio email.

L’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguarda in particolare:
- l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;
- la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, art. 8 del DM citato, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l’anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all’acquisizione degli allegati;
- la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
- l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
- la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES. 

Il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (PTT) consentirà, dunque, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

 

CIPL Edilizia Industria – Napoli: corrisposto l’EVR per i lavoratori del settore

Determinate le quote dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023

Il Verbale di Accordo, siglato in data 30 marzo 2023 in Napoli, tra Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (Ance Napoli) e Feneal-Uil di Napoli e Provincia, Filca-Cisl della Campania, Fillea-Cgil di Napoli e Provincia, prevede l’erogazione dell’EVR al personale di settore, a far data dal 1° gennaio 2023, nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Le Parti firmatarie difatti, si sono incontrate al fine di effettuare la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale di tale emolumento erogabile per l’anno 2023.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2020-2021-2022 su triennio 2019-2020-2021, risultando i suddetti, positivi per un peso ponderale complessivo pari al 100%.
Per gli operai l’erogazione dell’EVR avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.
Di seguito, si riportano le tabelle relative all’importo EVR 2023 applicato agli impiegati e agli operai.
EVR Impiegati

Impiegati Paga base in vigore al 1° Gennaio 2023 % EVR Erogabile EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
7° LIV 1.894,71 4,00% 75,79
6° LIV 1.705,23 4,00% 68,21
5° LIV 1.421,02 4,00% 56,84
4° LIV 1.326,31 4,00% 53,05
3° LIV 1.231,56 4,00% 49,26
2° LIV 1.108,41 4,00% 44,34
1° LIV 947,36 4,00% 37,89
Per gli impiegati il costo mensile dell’EVR è calcolato su un’ipotesi di 173 ore ordinarie effettive/mese

EVR Operai

Operai Paga base in vigore al 1° gennaio 2023 % EVR Erogabile EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
4° Livello 7,67 4,00% 0,31
Operai Spec. 7,12 4,00% 0,28
Operai Qualif. 6,41 4,00% 0,26
Operai Comuni 5,48 4,00% 0,22
Operai Discontinui D1 4,93 4,00% 0,20
Operai Discontinui D2 4,38 4,00% 0,18
Per gli operai full time il costo mensile dell’EVR si può calcolare moltiplicando 8 (ore) x 21,625 (giorni) = 173,00 ore ordinarie effettive/mese

Determinate le quote dell'Elemento Variabile della Retribuzione 2023

Il Verbale di Accordo, siglato in data 30 marzo 2023 in Napoli, tra Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (Ance Napoli) e Feneal-Uil di Napoli e Provincia, Filca-Cisl della Campania, Fillea-Cgil di Napoli e Provincia, prevede l'erogazione dell'EVR al personale di settore, a far data dal 1° gennaio 2023, nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Le Parti firmatarie difatti, si sono incontrate al fine di effettuare la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale di tale emolumento erogabile per l’anno 2023.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2020-2021-2022 su triennio 2019-2020-2021, risultando i suddetti, positivi per un peso ponderale complessivo pari al 100%.
Per gli operai l’erogazione dell’EVR avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.
Di seguito, si riportano le tabelle relative all'importo EVR 2023 applicato agli impiegati e agli operai.
EVR Impiegati

Impiegati Paga base in vigore al 1° Gennaio 2023 % EVR Erogabile EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
7° LIV 1.894,71 4,00% 75,79
6° LIV 1.705,23 4,00% 68,21
5° LIV 1.421,02 4,00% 56,84
4° LIV 1.326,31 4,00% 53,05
3° LIV 1.231,56 4,00% 49,26
2° LIV 1.108,41 4,00% 44,34
1° LIV 947,36 4,00% 37,89
Per gli impiegati il costo mensile dell’EVR è calcolato su un’ipotesi di 173 ore ordinarie effettive/mese

EVR Operai

Operai Paga base in vigore al 1° gennaio 2023 % EVR Erogabile EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
4° Livello 7,67 4,00% 0,31
Operai Spec. 7,12 4,00% 0,28
Operai Qualif. 6,41 4,00% 0,26
Operai Comuni 5,48 4,00% 0,22
Operai Discontinui D1 4,93 4,00% 0,20
Operai Discontinui D2 4,38 4,00% 0,18
Per gli operai full time il costo mensile dell’EVR si può calcolare moltiplicando 8 (ore) x 21,625 (giorni) = 173,00 ore ordinarie effettive/mese

CCNL Enti Lirici: riunione del coordinamento unitario nazionale

I delegati di tutti i Teatri hanno condiviso nell’incontro le preoccupazioni per il rinnovo del contratto

Nelle scorse settimane si è riunito il coordinamento unitario nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche nel quale sono state condivise le gravi preoccupazioni per il rinnovo del contratto nazionale del settore.
All’incontro hanno partecipato le delegate ed i delegati di tutti i Teatri, i quali hanno valutato l’attuale situazione in cui versa il settore, dopo il lungo percorso dei piani di risanamento, lo stop forzato della pandemia e lo slittamento dell’approvazione delle dotazioni organiche, ad oggi ancora numericamente carenti rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori.
I delegati hanno evidenziato l’aspettativa rispetto al ripristino nei Teatri delle compagnie di danza cancellate negli anni scorsi e la necessità di affrontare le problematiche degli intermittenti, degli scritturati e dei lavoratori autonomi che operano nel settore.
Dopo ampio dibattito, il coordinamento ha dato mandato alle segreterie nazionali e ai colleghi della delegazione che parteciperanno al tavolo per il rinnovo di portare avanti la trattativa con volontà di soluzione urgente al fine di giungere ad un contratto che identifichi le aspettative e porti al riconoscimento della dignità retributiva corrispondente alle alte professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il coordinamento, in attesa di valutazione sugli sviluppi della trattativa, si è dichiarato pronto all’eventuale mobilitazione per sostenere la vertenza.

I delegati di tutti i Teatri hanno condiviso nell'incontro le preoccupazioni per il rinnovo del contratto

Nelle scorse settimane si è riunito il coordinamento unitario nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche nel quale sono state condivise le gravi preoccupazioni per il rinnovo del contratto nazionale del settore.
All'incontro hanno partecipato le delegate ed i delegati di tutti i Teatri, i quali hanno valutato l'attuale situazione in cui versa il settore, dopo il lungo percorso dei piani di risanamento, lo stop forzato della pandemia e lo slittamento dell’approvazione delle dotazioni organiche, ad oggi ancora numericamente carenti rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori.
I delegati hanno evidenziato l’aspettativa rispetto al ripristino nei Teatri delle compagnie di danza cancellate negli anni scorsi e la necessità di affrontare le problematiche degli intermittenti, degli scritturati e dei lavoratori autonomi che operano nel settore.
Dopo ampio dibattito, il coordinamento ha dato mandato alle segreterie nazionali e ai colleghi della delegazione che parteciperanno al tavolo per il rinnovo di portare avanti la trattativa con volontà di soluzione urgente al fine di giungere ad un contratto che identifichi le aspettative e porti al riconoscimento della dignità retributiva corrispondente alle alte professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il coordinamento, in attesa di valutazione sugli sviluppi della trattativa, si è dichiarato pronto all'eventuale mobilitazione per sostenere la vertenza.

CCNL Occhiali – Industria: siglato il rinnovo per il triennio 2023-2025

Aumento dei minimi e dell’elemento perequativo, maggiore tutela in caso di malattie gravi, pari opportunità e violenza di genere oltre al diritto alla formazione continua sono tra i temi del rinnovo 

Il 28 aprile 2023 è stata sottoscritta da Confindustria-Moda, dall’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici-Anfao e da Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil  l’ipotesi di rinnovo del CCNL Occhiali-Industria applicabile ai dipendenti di aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria e decorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Di seguito le novità più rilevanti.
Parte economica.
Aumento sui minimi di 167,00 euro con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranche: 62,00 euro da maggio 2023; 48,00 euro da marzo 2024, 57,00 euro da febbraio 2025.

Livello Aumento 1.5.2023  Aumento 1.3.2023 Aumento 1.2.2025 Totale 
Q 76,32 euro 59,08 euro 70,16 euro 205,57 euro
76,18 euro 58,98 euro 70,03 euro 205,19 euro
5°S 72,28 euro 55,96 euro 66,45 euro 194,68 euro
69,75 euro 54,00 euro 64,13 euro 187,88 euro
4° S  64,57 euro  49,99 euro 59,36 euro 173,92 euro
62,00 euro 48,00 euro  57,00 euro  167,00 euro
3°S  60,24 euro  46,63 euro 55,38 euro 162,25 euro
59,06 euro 45,72 euro 54,30 euro 159,08 euro
55,78 euro 43,18 euro 51,28 euro 150,24 euro 
89,00 euro 89,00 euro  90,00 euro 268,00 euro

Previsto, inoltre, con decorrenza 2023 l’aumento dell’elemento perequativo a 360,00 euro lordi annui, in assenza di contrattazione collettiva aziendale.
Per quanto riguarda, invece, il welfare contrattuale a decorrere dal 1°luglio 2024 è previsto l’aumento dello 0,3% sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda), mentre a decorrere dal 1°gennaio 2024 l’aumento di 3,00 euro sull’assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda) e sarà previsto il contributo di 2,00 euro destinati alla non auto sufficienza, tutto a carico delle aziende.
Parte normativa
Previsto il prolungamento a 18 mesi del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi.
Disciplinata la formazione continua dei lavoratori con 8 ore di formazione annua (2024-2025) per ogni lavoratore.
Migliorate le azioni positive in materia di pari opportunità, infatti, le Parti seguiranno lo sviluppo di un progetto dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione, presso le aziende, delle buone pratiche e la loro diffusione a tutto il settore, con il coinvolgimento delle commissioni aziendali.
Regolamentato lo smart working.
Stabilita per le vittime di violenza di genere l’astensione di ulteriori 2 mesi con retribuzione a carico dell’azienda, oltre quelli legalmente previsti.

Aumento dei minimi e dell'elemento perequativo, maggiore tutela in caso di malattie gravi, pari opportunità e violenza di genere oltre al diritto alla formazione continua sono tra i temi del rinnovo 

Il 28 aprile 2023 è stata sottoscritta da Confindustria-Moda, dall’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici-Anfao e da Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil  l'ipotesi di rinnovo del CCNL Occhiali-Industria applicabile ai dipendenti di aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria e decorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Di seguito le novità più rilevanti.
Parte economica.
Aumento sui minimi di 167,00 euro con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranche: 62,00 euro da maggio 2023; 48,00 euro da marzo 2024, 57,00 euro da febbraio 2025.

Livello Aumento 1.5.2023  Aumento 1.3.2023 Aumento 1.2.2025 Totale 
Q 76,32 euro 59,08 euro 70,16 euro 205,57 euro
76,18 euro 58,98 euro 70,03 euro 205,19 euro
5°S 72,28 euro 55,96 euro 66,45 euro 194,68 euro
69,75 euro 54,00 euro 64,13 euro 187,88 euro
4° S  64,57 euro  49,99 euro 59,36 euro 173,92 euro
62,00 euro 48,00 euro  57,00 euro  167,00 euro
3°S  60,24 euro  46,63 euro 55,38 euro 162,25 euro
59,06 euro 45,72 euro 54,30 euro 159,08 euro
55,78 euro 43,18 euro 51,28 euro 150,24 euro 
89,00 euro 89,00 euro  90,00 euro 268,00 euro

Previsto, inoltre, con decorrenza 2023 l'aumento dell'elemento perequativo a 360,00 euro lordi annui, in assenza di contrattazione collettiva aziendale.
Per quanto riguarda, invece, il welfare contrattuale a decorrere dal 1°luglio 2024 è previsto l’aumento dello 0,3% sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda), mentre a decorrere dal 1°gennaio 2024 l'aumento di 3,00 euro sull'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda) e sarà previsto il contributo di 2,00 euro destinati alla non auto sufficienza, tutto a carico delle aziende.
Parte normativa
Previsto il prolungamento a 18 mesi del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi.
Disciplinata la formazione continua dei lavoratori con 8 ore di formazione annua (2024-2025) per ogni lavoratore.
Migliorate le azioni positive in materia di pari opportunità, infatti, le Parti seguiranno lo sviluppo di un progetto dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione, presso le aziende, delle buone pratiche e la loro diffusione a tutto il settore, con il coinvolgimento delle commissioni aziendali.
Regolamentato lo smart working.
Stabilita per le vittime di violenza di genere l'astensione di ulteriori 2 mesi con retribuzione a carico dell'azienda, oltre quelli legalmente previsti.

Accessibilità lavoratori disabili: le nuove norme

Il Governo ha approvato un decreto legislativo con disposizioni che mirano a garantire la tutela dei lavoratori con disabilità e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Il 1° maggio il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare anche un decreto legislativo recante norme relative alla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Le disposizioni si pongono l’obiettivo di garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

In particolare, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni il provvedimento introduce un’apposita figura qualificata, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. A tale figura spetta il compito di individuare le modalità e le azioni dirette a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. La stessa figura professionale propone tali attività tra gli obiettivi programmatici e strategici della performance dell’amministrazione.

Inoltre, gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. Infine, si estende il campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità o degli obblighi previsti.

Il Governo ha approvato un decreto legislativo con disposizioni che mirano a garantire la tutela dei lavoratori con disabilità e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Il 1° maggio il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare anche un decreto legislativo recante norme relative alla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Le disposizioni si pongono l'obiettivo di garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

In particolare, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni il provvedimento introduce un’apposita figura qualificata, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. A tale figura spetta il compito di individuare le modalità e le azioni dirette a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. La stessa figura professionale propone tali attività tra gli obiettivi programmatici e strategici della performance dell’amministrazione.

Inoltre, gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. Infine, si estende il campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità o degli obblighi previsti.

Lavoro: il Governo approva un nuovo disegno di legge

Il Consiglio dei ministri comunica l’avvenuta approvazione, con procedura d’urgenza, di un disegno di legge in materia di lavoro contenente, tra l’altro, il rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’INPS in ambito contributivo (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Tra le principali proposte del nuovo disegno di legge si segnalano: gli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, le modifiche in materia di somministrazione di lavoro e di sospensione della cassa integrazione, la durata del periodo di prova, il rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR, il potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi.

Viene riconosciuto un contributo in favore degli enti e delle organizzazioni per ogni assunzione a tempo indeterminato di persona disabile effettuata tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

In materia di prestazione di cassa integrazione, la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate, già prevista per i rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi, si estende anche a quelli di durata pari o inferiore ai 6 mesi.

 

Riguardo alla durata del periodo di prova, si puntualizza la tempistica della stessa nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario e si precisa che, in ogni caso, tale periodo non può essere inferiore a 2 giorni.

 

Il nuovo disegno di legge prevede anche un rafforzamento dei poteri di controllo e verifica da parte dell’INPS in caso di elusioni e violazioni contributive, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Gli uffici dell’ente possono invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Prevista una riduzione delle sanzioni civili nella misura del 50% qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro 40 giorni dal ricevimento dell’accertamento. Entro il medesimo termine è possibile inoltrare domanda di dilazione.

 

L’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di 90 giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. L’interessato che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro 30 giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta e, in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata.

 

Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente. Proprio riguardo al pagamento dilazionato dei debiti contributivi, viene aumentato a 60 mesi il numero di rate previste per il pagamento dei premi (a fronte degli attuali 24 mesi).

 

Sul versante della ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti, si allinea il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

 

Viene ricostituito il Fondo nazionale per le Politiche Migratorie, con un incremento dell’importo per l’anno 2023 pari a 2.427.740 euro.

 

Il testo prevede, infine: norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

Il Consiglio dei ministri comunica l'avvenuta approvazione, con procedura d'urgenza, di un disegno di legge in materia di lavoro contenente, tra l'altro, il rafforzamento dei poteri di vigilanza dell'INPS in ambito contributivo (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Tra le principali proposte del nuovo disegno di legge si segnalano: gli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, le modifiche in materia di somministrazione di lavoro e di sospensione della cassa integrazione, la durata del periodo di prova, il rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR, il potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi.

Viene riconosciuto un contributo in favore degli enti e delle organizzazioni per ogni assunzione a tempo indeterminato di persona disabile effettuata tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

In materia di prestazione di cassa integrazione, la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate, già prevista per i rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi, si estende anche a quelli di durata pari o inferiore ai 6 mesi.

 

Riguardo alla durata del periodo di prova, si puntualizza la tempistica della stessa nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario e si precisa che, in ogni caso, tale periodo non può essere inferiore a 2 giorni.

 

Il nuovo disegno di legge prevede anche un rafforzamento dei poteri di controllo e verifica da parte dell’INPS in caso di elusioni e violazioni contributive, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Gli uffici dell’ente possono invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Prevista una riduzione delle sanzioni civili nella misura del 50% qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro 40 giorni dal ricevimento dell’accertamento. Entro il medesimo termine è possibile inoltrare domanda di dilazione.

 

L’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di 90 giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. L’interessato che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro 30 giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta e, in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata.

 

Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente. Proprio riguardo al pagamento dilazionato dei debiti contributivi, viene aumentato a 60 mesi il numero di rate previste per il pagamento dei premi (a fronte degli attuali 24 mesi).

 

Sul versante della ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti, si allinea il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

 

Viene ricostituito il Fondo nazionale per le Politiche Migratorie, con un incremento dell'importo per l'anno 2023 pari a 2.427.740 euro.

 

Il testo prevede, infine: norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

CCNL Edilizia Industria – Rieti: stabilito l’EVR 2023

Definiti gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione

Le sigle sindacali Ance-Rieti, Unindustria di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Feneal-Uil Viterbo-Rieti, Filca-Cisl Lazio Nord, Fillea-Cgil di Rieti-Roma e V.A. hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, come indicato dal CCNL Edilizia Industria del 1° luglio 2014, dal CCPL del 1° aprile 2016 e dall’Accordo del 3 febbraio 2022.
Per stabilire l’importo dell’EVR si è provveduto ad un confronto tra gli indicatori sui “trienni a scorrimento” 2019, 2020 e 2021 su 2020,2021 e 2022 e, in seguito, si è indicato l’importo dell’emolumento, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, previa verifica della positività dei seguenti parametri:
– numero dei lavoratori iscritti in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari denunciato in C.E., con in 25% di incidenza ponderale;
– le ore denunciare in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari versato in C.E., con il 25% di incidenza ponderale.
Val la pena precisare che l’importo dell’EVR è variabile e tiene conto dell’andamento congiunturale del settore di riferimento nel territorio, è da intendersi al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge e quindi non ha incidenza sugli altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun tipo, tantomeno sul Tfr.
L’Elemento Variabile della Retribuzione viene erogato ogni mese ai dipendenti del Comparto Edilizia-Industria. Per quanto riguarda gli operai, l’erogazione è mensile e il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173. Per gli impiegati, invece, l’erogazione è sempre mensile ma riguarda i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR è indicato nella tabella riportata di seguito.

Operai – EVR dal 1° gennaio 2023 
  Operaio Comune  Operaio Qualificato  Operaio Specializzato  Operaio IV livello 
1° luglio 2015  4,86 5,68  6,31  6,80 
EVR  33,61 39,33 43,70 47.06 

 

Impiegati – EVR dal 1° gennaio 2023 
  1° livello  2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2015  840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.1512,63 1.680,71
EVR 33,61 39,33 43,70 47,06 50,42 60,51 67,23

 

Definiti gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione

Le sigle sindacali Ance-Rieti, Unindustria di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Feneal-Uil Viterbo-Rieti, Filca-Cisl Lazio Nord, Fillea-Cgil di Rieti-Roma e V.A. hanno definito l'Elemento Variabile della Retribuzione per l'anno 2023, come indicato dal CCNL Edilizia Industria del 1° luglio 2014, dal CCPL del 1° aprile 2016 e dall'Accordo del 3 febbraio 2022.
Per stabilire l'importo dell'EVR si è provveduto ad un confronto tra gli indicatori sui "trienni a scorrimento" 2019, 2020 e 2021 su 2020,2021 e 2022 e, in seguito, si è indicato l'importo dell'emolumento, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, previa verifica della positività dei seguenti parametri:
- numero dei lavoratori iscritti in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
- il monte-salari denunciato in C.E., con in 25% di incidenza ponderale;
- le ore denunciare in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
- il monte-salari versato in C.E., con il 25% di incidenza ponderale.
Val la pena precisare che l'importo dell'EVR è variabile e tiene conto dell'andamento congiunturale del settore di riferimento nel territorio, è da intendersi al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge e quindi non ha incidenza sugli altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun tipo, tantomeno sul Tfr.
L'Elemento Variabile della Retribuzione viene erogato ogni mese ai dipendenti del Comparto Edilizia-Industria. Per quanto riguarda gli operai, l'erogazione è mensile e il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173. Per gli impiegati, invece, l'erogazione è sempre mensile ma riguarda i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.
L'importo dell'EVR è indicato nella tabella riportata di seguito.

Operai - EVR dal 1° gennaio 2023 
  Operaio Comune  Operaio Qualificato  Operaio Specializzato  Operaio IV livello 
1° luglio 2015  4,86 5,68  6,31  6,80 
EVR  33,61 39,33 43,70 47.06 

 








Impiegati - EVR dal 1° gennaio 2023 
  1° livello  2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2015  840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.1512,63 1.680,71
EVR 33,61 39,33 43,70 47,06 50,42 60,51 67,23

 

Irap 2023: approvate specifiche tecniche per trasmissione dei dati

L’Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione IRAP 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 aprile 2023, n. 141337).

Riguardo alla trasmissione dei dati relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 28 aprile 2023, n. 141337, ha reso nota l’approvazione delle specifiche tecniche da seguire per adempiere al proprio compito di trasmette le dichiarazioni IRAP alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta.

Tale trasmissione di dati avviene attraverso il sistema di collegamento tra anagrafe tributaria ed enti locali, denominato attualmente “Siatel v2.0 PuntoFisco“.

 

Già con il provvedimento del 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate, aveva provveduto ad approvare il modello di dichiarazione “IRAP 2023”, con relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2022. Inoltre, con lo stesso provvedimento erano state approvate anche le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel predetto modello.

 

Il suddetto provvedimento faceva rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2023. Pertanto, in attuazione di tale previsione, l’Agenzia con il nuovo provvedimento ha esposto le specifiche tecniche, contenute nell’allegato A in formato XML, da utilizzare per la trasmissione alle regioni e alle province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni IRAP.

 

Come chiarito dall’Agenzia, tale trasmissione è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione IRAP.

 

 

 

L'Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione IRAP 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 aprile 2023, n. 141337).

Riguardo alla trasmissione dei dati relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 28 aprile 2023, n. 141337, ha reso nota l'approvazione delle specifiche tecniche da seguire per adempiere al proprio compito di trasmette le dichiarazioni IRAP alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta.

Tale trasmissione di dati avviene attraverso il sistema di collegamento tra anagrafe tributaria ed enti locali, denominato attualmente “Siatel v2.0 PuntoFisco".

 

Già con il provvedimento del 28 febbraio 2023, l'Agenzia delle entrate, aveva provveduto ad approvare il modello di dichiarazione “IRAP 2023”, con relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2022. Inoltre, con lo stesso provvedimento erano state approvate anche le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel predetto modello.

 

Il suddetto provvedimento faceva rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2023. Pertanto, in attuazione di tale previsione, l'Agenzia con il nuovo provvedimento ha esposto le specifiche tecniche, contenute nell'allegato A in formato XML, da utilizzare per la trasmissione alle regioni e alle province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni IRAP.

 

Come chiarito dall'Agenzia, tale trasmissione è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione IRAP.