CCNL Assicurazioni – addetti alla produzione: novità dal mese di gennaio 2023

Nuovi minimi retributivi ed erogazione del Terzo Elemento

Con il mese di gennaio 2023, ratificata l’ipotesi di accordo del 16 novembre 2022, sono previste importanti novità per il personale di settore a cui si applica il CCNL Assicurazioni – addetti alla produzione.

Minimi retributivi

CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
cl 1 1.564,23 1.287,87 777,84 638,05
cl 2 1.601,60 1.316,54 794,25 651,85
cl 3 1.638,90 1.345,12 810,59 665,63
cl 4 1.676,17 1.373,78 827,03 679,43
cl 5 1.713,53 1.402,45 843,42 693,22
cl 6 1.750,84 1.431,03 859,76  
cl 7 1.788,20 1.459,70 876,21  
cl 8 1.825,57 1.488,37 892,61  
cl 9 1.862,77 1.516,95    
cl 10 1.900,14 1.545,67    
cl 11 1.937,51      
cl 12 1.974,81      
cl 13 2.012,17      

 

Terzo Elemento
E’ previsto altresì per gli addetti alla produzione, l’erogazione di una Una Tantum per il Terzo Elemento, secondo le classi ed i livelli di appartenenza, come di seguito illustrato.

CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2
CL 1 35,16 24,61 37,53
CL 2 36,81 25,80 39,47
CL 3 38,79 27,18 41,33
CL 4 40,43 28,30 43,30
CL 5 42,08 29,48 45,22
CL 6 44,05 30,87 47,10
CL 7 45,70 31,99 49,06
CL 8 47,34 33,17 51,00
CL 9 49,32 34,55  
CL 10 50,97 35,67  
CL 11 52,61    
CL 12 54,59    
CL 13 56,23    

Nuovi minimi retributivi ed erogazione del Terzo Elemento

Con il mese di gennaio 2023, ratificata l'ipotesi di accordo del 16 novembre 2022, sono previste importanti novità per il personale di settore a cui si applica il CCNL Assicurazioni - addetti alla produzione.

Minimi retributivi

CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
cl 1 1.564,23 1.287,87 777,84 638,05
cl 2 1.601,60 1.316,54 794,25 651,85
cl 3 1.638,90 1.345,12 810,59 665,63
cl 4 1.676,17 1.373,78 827,03 679,43
cl 5 1.713,53 1.402,45 843,42 693,22
cl 6 1.750,84 1.431,03 859,76  
cl 7 1.788,20 1.459,70 876,21  
cl 8 1.825,57 1.488,37 892,61  
cl 9 1.862,77 1.516,95    
cl 10 1.900,14 1.545,67    
cl 11 1.937,51      
cl 12 1.974,81      
cl 13 2.012,17      

 

Terzo Elemento
E' previsto altresì per gli addetti alla produzione, l'erogazione di una Una Tantum per il Terzo Elemento, secondo le classi ed i livelli di appartenenza, come di seguito illustrato.

CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2
CL 1 35,16 24,61 37,53
CL 2 36,81 25,80 39,47
CL 3 38,79 27,18 41,33
CL 4 40,43 28,30 43,30
CL 5 42,08 29,48 45,22
CL 6 44,05 30,87 47,10
CL 7 45,70 31,99 49,06
CL 8 47,34 33,17 51,00
CL 9 49,32 34,55  
CL 10 50,97 35,67  
CL 11 52,61    
CL 12 54,59    
CL 13 56,23    

Misure in favore del contribuente: regolarizzazione irregolarità formali e ravvedimento speciale

Il Capo III della Legge di bilancio 2023 è dedicato alle misure di sostegno in favore dei contribuenti, prevedendo, tra l’altro, una sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022  e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con applicazione di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale (Legge n. 197/2022).

Sulla possibilità di regolarizzare le irregolarità formali è intervenuto l’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di bilancio 2023.

 

Viene concessa la facoltà di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 168) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

 

E’ consentito il pagamento rateale attraverso 2 rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Per ottenere la regolarizzazione, dunque, non sarà sufficiente effettuare il pagamento suddetto, ma occorrerà, altresì, rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

 

La procedura di regolarizzazione in questione non può essere esperita: con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990 (comma 169); per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 170); per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 171).

 

In deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, il comma 172 prevede poi che, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) previsti all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, sono prorogati di due anni

 

Sempre nell’ottica di consentire le definizioni delle posizioni fiscali dei contribuenti, la nuova Legge di bilancio dà la possibilità di regolarizzare anche le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: si tratta della definizione agevolata contemplata dall’articolo 1, commi 174-178, che deroga la disciplina ordinaria del ravvedimento operoso.

 

Le norme in commento si riferiscono ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e concernono le violazioni diverse da quelle definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali, inoltre, gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.

 

Le dichiarazioni possono essere regolarizzate attraverso il pagamento: 1) dell’imposta; 2) degli interessi dovuti; 3) delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.

 

Anche in questo caso è consentito il pagamento rateizzato, attraverso 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 e delle altre, a seguire, il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

 

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

 

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

 

Condizione essenziale per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

 

Il ravvedimento speciale non può essere esperito dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

 

Restano comunque validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 e non si dà luogo a rimborso.

 

 

Il Capo III della Legge di bilancio 2023 è dedicato alle misure di sostegno in favore dei contribuenti, prevedendo, tra l'altro, una sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022  e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con applicazione di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale (Legge n. 197/2022).

Sulla possibilità di regolarizzare le irregolarità formali è intervenuto l'articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di bilancio 2023.

 

Viene concessa la facoltà di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 168) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

 

E' consentito il pagamento rateale attraverso 2 rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Per ottenere la regolarizzazione, dunque, non sarà sufficiente effettuare il pagamento suddetto, ma occorrerà, altresì, rimuovere l'irregolarità o l'omissione.

 

La procedura di regolarizzazione in questione non può essere esperita: con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all'articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990 (comma 169); per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 170); per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 171).

 

In deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, il comma 172 prevede poi che, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) previsti all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, sono prorogati di due anni

 

Sempre nell'ottica di consentire le definizioni delle posizioni fiscali dei contribuenti, la nuova Legge di bilancio dà la possibilità di regolarizzare anche le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: si tratta della definizione agevolata contemplata dall'articolo 1, commi 174-178, che deroga la disciplina ordinaria del ravvedimento operoso.

 

Le norme in commento si riferiscono ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e concernono le violazioni diverse da quelle definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali, inoltre, gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.

 

Le dichiarazioni possono essere regolarizzate attraverso il pagamento: 1) dell’imposta; 2) degli interessi dovuti; 3) delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.

 

Anche in questo caso è consentito il pagamento rateizzato, attraverso 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 e delle altre, a seguire, il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

 

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

 

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

 

Condizione essenziale per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

 

Il ravvedimento speciale non può essere esperito dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

 

Restano comunque validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 e non si dà luogo a rimborso.

 

 

CCNL Pesca Cooperative – Costiera locale, mediterranea e ravvicinata: in vigore gli aumenti retributivi

A partire dal 1° gennaio decorrono i nuovi minimi retributivi per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca

In base all’accordo per il rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, siglato il 15 dicembre 2021 tra l’Agci-Agrital, le Confcooperative-Fedagripesca, la Legacoop Agroalimentare e la Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca, sono in vigore dal 1° gennaio i nuovi minimi retributivi.

 

Minimi Retributivi per il Settore Costiera Locale

Livello Minimo
Capo Pesca 1.461,32
Marinaio Polivalente 1.313,83
Marinaio 1.279,80
Giovanotto 1.268,45
Mozzo 1.257,11
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca 469,91
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca 431,65
Marinaio 48-140 giorni di pesca 422,82
Giovanotto 48-140 giorni di pesca 419,87
Mozzo 48-140 giorni di pesca 416,93

Minimi Retributivi per il Settore Costiera Ravvicinata

Livello Minimo
Capo Pesca 1.620,15
Marinaio Polivalente 1.484,01
Marinaio 1.427,28
Giovanotto 1.291,14
Mozzo 1.257,11
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca 511,11
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca 475,79
Marinaio 48-140 giorni di pesca 461,08
Giovanotto 48-140 giorni di pesca 425,76
Mozzo 48-140 giorni di pesca 416,93

Minimi Retributivi per il Settore Mediterranea o di Altura

Livello Minimo
Capo Pesca 1.778,98
Marinaio Polivalente 1.642,84
Marinaio 1.586,11
Giovanotto 1.336,52
Mozzo 1.302,49

A partire dal 1° gennaio decorrono i nuovi minimi retributivi per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca

In base all'accordo per il rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, siglato il 15 dicembre 2021 tra l’Agci-Agrital, le Confcooperative-Fedagripesca, la Legacoop Agroalimentare e la Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca, sono in vigore dal 1° gennaio i nuovi minimi retributivi.

 

Minimi Retributivi per il Settore Costiera Locale

Livello Minimo
Capo Pesca 1.461,32
Marinaio Polivalente 1.313,83
Marinaio 1.279,80
Giovanotto 1.268,45
Mozzo 1.257,11
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca 469,91
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca 431,65
Marinaio 48-140 giorni di pesca 422,82
Giovanotto 48-140 giorni di pesca 419,87
Mozzo 48-140 giorni di pesca 416,93

Minimi Retributivi per il Settore Costiera Ravvicinata

Livello Minimo
Capo Pesca 1.620,15
Marinaio Polivalente 1.484,01
Marinaio 1.427,28
Giovanotto 1.291,14
Mozzo 1.257,11
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca 511,11
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca 475,79
Marinaio 48-140 giorni di pesca 461,08
Giovanotto 48-140 giorni di pesca 425,76
Mozzo 48-140 giorni di pesca 416,93

Minimi Retributivi per il Settore Mediterranea o di Altura

Livello Minimo
Capo Pesca 1.778,98
Marinaio Polivalente 1.642,84
Marinaio 1.586,11
Giovanotto 1.336,52
Mozzo 1.302,49

CCNL Abbigliamento – Industria: con il nuovo anno importanti novità per il settore

Nuovi minimi retributivi, promozione del Sistema Welfare Moda ed erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva

A decorrere dal mese di gennaio 2023, per il personale impiegato dalle aziende del settore, sono previste le seguenti novità.

Minimi retributivi

Livello Minimo
8 2.230,39
7 2.103,70
6 1.974,89
Viaggiatore 1 1.902,67
5 1.850,01
Viaggiatore 2 1.794,72
4 1.759,95
3S 1.719,52
3 1.681,33
2S 1.632,70
2 1.597,13
1 1.296,60

 

Sistema Welfare Moda
Tramite il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda è attivata a beneficio di tutti i lavoratori del settore, un’assicurazione contro la non autosufficienza, cosiddetta LTC. Tale assicurazione è finanziata con un contributo versato dalle aziende per 12 mensilità al predetto Fondo, pari a 2,00 euro mensili per ogni lavoratore nelle stesse tempistiche e modalità del contributo sanitario. Sono fatti salvi accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del CCNL, con i quali viene assicurata a tutto il personale aziendale o ad alcune categorie di lavoratori, una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra. Viene altresì progettato un nuovo Ente Bilaterale di settore, aperto anche agli altri comparti della moda, Sistema Welfare Moda che opera insieme ai due Fondi esistenti Previmoda e Sanimoda, dedicato all’informazione ed alla promozione del Sistema Welfare Moda e di tutte le opportunità che esso offre alle aziende ed ai lavoratori; all’implementazione di una specifica piattaforma di servizi di welfare anche in convenzione con primarie società specializzate, e a beneficio delle piccole medie industrie del settore e dei loro dipendenti; all’attivazione di nuovi servizi di natura socioassistenziale concordati tra le Parti.
Al fine di finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente, è stato de finito un contributo Una Tantum a carico delle aziende pari a 5,00 euro per ogni addetto in forza a tempo indeterminato.

Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)
Al personale impiegato da aziende prive di contrattazione aziendale e non percipienti altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante, viene riconosciuto annualmente, con la retribuzione dei mesi di gennaio, una somma a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 300,00 euro lordi, in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente versato.
Tale ammontare, è omnicomprensivo di tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, potendo inoltre esser proporzionalmente ridotto in dodicesimi considerando come mese intero, anche la frazione di mese superiore a 15 giorni. Viene altresì riproporzionato per il personale impiegato a tempo parziale.
Le imprese in crisi nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione e che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, possono ricorrere alla sospensione, riduzione o differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

Nuovi minimi retributivi, promozione del Sistema Welfare Moda ed erogazione dell'Elemento di Garanzia Retributiva

A decorrere dal mese di gennaio 2023, per il personale impiegato dalle aziende del settore, sono previste le seguenti novità.

Minimi retributivi

Livello Minimo
8 2.230,39
7 2.103,70
6 1.974,89
Viaggiatore 1 1.902,67
5 1.850,01
Viaggiatore 2 1.794,72
4 1.759,95
3S 1.719,52
3 1.681,33
2S 1.632,70
2 1.597,13
1 1.296,60

 

Sistema Welfare Moda
Tramite il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda è attivata a beneficio di tutti i lavoratori del settore, un'assicurazione contro la non autosufficienza, cosiddetta LTC. Tale assicurazione è finanziata con un contributo versato dalle aziende per 12 mensilità al predetto Fondo, pari a 2,00 euro mensili per ogni lavoratore nelle stesse tempistiche e modalità del contributo sanitario. Sono fatti salvi accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del CCNL, con i quali viene assicurata a tutto il personale aziendale o ad alcune categorie di lavoratori, una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra. Viene altresì progettato un nuovo Ente Bilaterale di settore, aperto anche agli altri comparti della moda, Sistema Welfare Moda che opera insieme ai due Fondi esistenti Previmoda e Sanimoda, dedicato all’informazione ed alla promozione del Sistema Welfare Moda e di tutte le opportunità che esso offre alle aziende ed ai lavoratori; all’implementazione di una specifica piattaforma di servizi di welfare anche in convenzione con primarie società specializzate, e a beneficio delle piccole medie industrie del settore e dei loro dipendenti; all’attivazione di nuovi servizi di natura socioassistenziale concordati tra le Parti.
Al fine di finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente, è stato de finito un contributo Una Tantum a carico delle aziende pari a 5,00 euro per ogni addetto in forza a tempo indeterminato.

Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)
Al personale impiegato da aziende prive di contrattazione aziendale e non percipienti altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante, viene riconosciuto annualmente, con la retribuzione dei mesi di gennaio, una somma a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 300,00 euro lordi, in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente versato.
Tale ammontare, è omnicomprensivo di tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, potendo inoltre esser proporzionalmente ridotto in dodicesimi considerando come mese intero, anche la frazione di mese superiore a 15 giorni. Viene altresì riproporzionato per il personale impiegato a tempo parziale.
Le imprese in crisi nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione e che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, possono ricorrere alla sospensione, riduzione o differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

Legge di bilancio 2023: le novità per il regime forfettario e flat tax incrementale al 15%

Innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi per l’accesso al regime forfettario e flat tax incrementale al 15% applicata all’incremento di reddito conseguito nel 2023.

La legge di stabilità 2016 ha modificato il nuovo regime forfetario, introdotto dal 1° gennaio 2015 dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, che esercitano un’attività di impresa, arte o professione (incluse le imprese familiari), purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Si tratta di un regime molto conveniente che prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili e consente altresì la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, oltre che accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

 

Con la nuova Legge di bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap), è stata elevata a 85 mila euro, rispetto al precedente limite che era di 65.000 euro (art. 1, co. 54 lett. a). Dal 2023, se si superano i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime forfettario è immediata, senza aspettare l’anno fiscale seguente, di conseguenza sarà dovuta l’imposta Iva sulle operazioni che comportano il superamento del predetto limite. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo, quindi dal 2024 (art. 1, co. 54 lett. b).

C’è poi un’altra novità per il 2023: l’introduzione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non aderiscono al regime forfettario di una flat tax sostitutiva calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, non superiore a 40.000 euro, data dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo riferito al 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato del 5%. (art. 1, co. 55-57).

La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.

Innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi per l’accesso al regime forfettario e flat tax incrementale al 15% applicata all'incremento di reddito conseguito nel 2023.

La legge di stabilità 2016 ha modificato il nuovo regime forfetario, introdotto dal 1° gennaio 2015 dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, che esercitano un’attività di impresa, arte o professione (incluse le imprese familiari), purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Si tratta di un regime molto conveniente che prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili e consente altresì la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, oltre che accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

 

Con la nuova Legge di bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap), è stata elevata a 85 mila euro, rispetto al precedente limite che era di 65.000 euro (art. 1, co. 54 lett. a). Dal 2023, se si superano i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime forfettario è immediata, senza aspettare l'anno fiscale seguente, di conseguenza sarà dovuta l'imposta Iva sulle operazioni che comportano il superamento del predetto limite. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo, quindi dal 2024 (art. 1, co. 54 lett. b).

C’è poi un’altra novità per il 2023: l’introduzione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non aderiscono al regime forfettario di una flat tax sostitutiva calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, non superiore a 40.000 euro, data dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo riferito al 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato del 5%. (art. 1, co. 55-57).

La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.

Contributi previdenziali e assistenziali e operazioni di conguaglio 2022: le indicazioni dell’INPS

L’INPS fornisce alcune informazioni sulle operazioni di conguaglio da effettuare, relativamente all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, illustrando le modalità di rendicontazione per le diverse fattispecie e precisando i termini per lo svolgimento delle stesse (INPS, circolare 31 dicembre 2022, n. 139). 

Nella circolare in commento vengono illustrate le modalità di rendicontazione di diverse fattispecie, tra cui:

1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D.M. 7.10.1993;

2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995;

3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992;

4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;

5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di €. 258,23 (innalzato a €. 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d’imposta, con rinvio alle istruzioni contenute nel messaggio n. 4616/2022;

6) auto aziendali ad uso promiscuo;

7) prestiti ai dipendenti;

8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

10) gestione delle operazioni societarie.

 

Sono inoltre riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica. 

 

Gli eventi o elementi variabili della retribuzione che vengono considerati ai fini del conguaglio sono i seguenti: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

 

Riguardo a quegli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2022, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.

 

Ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.

 

Anche in sede di Certificazione Unica 2023 e di dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2022.

 

L’Istituto ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della Legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

 

In merito alle modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute, l’INPS ricorda che, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata: per le modalità di compilazione del flusso UniEmens e i limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE, la circolare rinvia alla disciplina di dettaglio illustrata nell’apposito documento tecnico più volte richiamato.

L'INPS fornisce alcune informazioni sulle operazioni di conguaglio da effettuare, relativamente all'anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, illustrando le modalità di rendicontazione per le diverse fattispecie e precisando i termini per lo svolgimento delle stesse (INPS, circolare 31 dicembre 2022, n. 139). 

Nella circolare in commento vengono illustrate le modalità di rendicontazione di diverse fattispecie, tra cui:

1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D.M. 7.10.1993;

2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995;

3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992;

4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;

5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di €. 258,23 (innalzato a €. 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d'imposta, con rinvio alle istruzioni contenute nel messaggio n. 4616/2022;

6) auto aziendali ad uso promiscuo;

7) prestiti ai dipendenti;

8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

10) gestione delle operazioni societarie.

 

Sono inoltre riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica. 

 

Gli eventi o elementi variabili della retribuzione che vengono considerati ai fini del conguaglio sono i seguenti: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

 

Riguardo a quegli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2022, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.

 

Ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.

 

Anche in sede di Certificazione Unica 2023 e di dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2022.

 

L'Istituto ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della Legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

 

In merito alle modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute, l'INPS ricorda che, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata: per le modalità di compilazione del flusso UniEmens e i limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE, la circolare rinvia alla disciplina di dettaglio illustrata nell'apposito documento tecnico più volte richiamato.

CCNL Istituti Investigativi: le novità di gennaio 2023

Previsti aumenti dovuti agli scatti di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono previsti nuovi aumenti dovuti agli scatti di anzianità. Si specifica che, ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione e si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
Quadri 37,10
1 36,40
2 35,70
3 35,00
4 34,30
5 33,60
6 32,90
7 32,20

 

Previsti aumenti dovuti agli scatti di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono previsti nuovi aumenti dovuti agli scatti di anzianità. Si specifica che, ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione e si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
Quadri 37,10
1 36,40
2 35,70
3 35,00
4 34,30
5 33,60
6 32,90
7 32,20

 

CCPL Edilizia – Bergamo: rinnovato il contratto

Previste novità economiche e la definizione della disciplina della reperibilità 

Il 13 dicembre 2022 Ance Bergamo e le Organizzazioni sindacali territoriali del settore edile Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di natura industriale. L’accordo interessa circa 8.500 addetti dell’edilizia bergamasca e 900 imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo.
Dal punto di vista economico, sono stati concordati un aumento dell’indennità di mensa e trasporto per far fronte ai rincari registrati, pari a 1,35 euro al giorno, l’erogazione da parte della Cassa Edile di una premialità di importo massimo pari a 100,00 euro e il pagamento dell’Elemento variabile della retribuzione (EVR), definito in base all’andamento del settore, che per l’operaio specializzato ammonta a 31,14 euro mensili, che aumenterà a 44,98 euro nel secondo semestre 2023.
Le imprese beneficeranno altresì di un’importante riduzione della contribuzione Cassa Edile, pari all’1,30% rispetto all’anno scorso, e della possibilità di aderire gratuitamente al servizio di sorveglianza sanitaria offerto dalla Scuola Edile di Bergamo.
È stata infine definita la disciplina della reperibilità dei lavoratori per lo svolgimento di interventi al di fuori del normale orario di lavoro. Specifici incentivi sono destinati all’attrattività del settore, per l’inserimento di nuovi giovani assunti dalle imprese edili bergamasche e per l’aggiornamento e il potenziamento delle assistenze a favore di tutti i lavoratori e delle loro famiglie.
I Sindacati, soddisfatti dell’accordo raggiunto, hanno affermato che il contratto collettivo provinciale edile, insieme a quello nazionale, conferma la contrattazione come elemento principe che dà al settore sviluppo e dignità, valorizzando il sistema della bilateralità che lo contraddistingue da ormai parecchi decenni.

Previste novità economiche e la definizione della disciplina della reperibilità 

Il 13 dicembre 2022 Ance Bergamo e le Organizzazioni sindacali territoriali del settore edile Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di natura industriale. L’accordo interessa circa 8.500 addetti dell’edilizia bergamasca e 900 imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo.
Dal punto di vista economico, sono stati concordati un aumento dell'indennità di mensa e trasporto per far fronte ai rincari registrati, pari a 1,35 euro al giorno, l’erogazione da parte della Cassa Edile di una premialità di importo massimo pari a 100,00 euro e il pagamento dell’Elemento variabile della retribuzione (EVR), definito in base all’andamento del settore, che per l’operaio specializzato ammonta a 31,14 euro mensili, che aumenterà a 44,98 euro nel secondo semestre 2023.
Le imprese beneficeranno altresì di un’importante riduzione della contribuzione Cassa Edile, pari all’1,30% rispetto all’anno scorso, e della possibilità di aderire gratuitamente al servizio di sorveglianza sanitaria offerto dalla Scuola Edile di Bergamo.
È stata infine definita la disciplina della reperibilità dei lavoratori per lo svolgimento di interventi al di fuori del normale orario di lavoro. Specifici incentivi sono destinati all’attrattività del settore, per l’inserimento di nuovi giovani assunti dalle imprese edili bergamasche e per l’aggiornamento e il potenziamento delle assistenze a favore di tutti i lavoratori e delle loro famiglie.
I Sindacati, soddisfatti dell'accordo raggiunto, hanno affermato che il contratto collettivo provinciale edile, insieme a quello nazionale, conferma la contrattazione come elemento principe che dà al settore sviluppo e dignità, valorizzando il sistema della bilateralità che lo contraddistingue da ormai parecchi decenni.

CCNL Autorimesse/Noleggio Automezzi: cosa cambia a gennaio 2023

Nuovi minimi retributivi, aumento del ticket restaurant e Una Tantum

Ticket restaurant

Dal 1° gennaio 2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da 7,00 euro a 8,00 euro per ogni giornata di effettivo lavoro. Per effettivo lavoro si intende una prestazione lavorativa di almeno 5 ore giornaliere. In caso di attività lavorativa inferiore alle 5 ore giornaliere, il valore del ticket restaurant sarà oggetto di confronto a livello aziendale. Inoltre, l’indennità di mensa ove esistente, o il ticket restaurant, sarà erogato anche ai lavoratori impiegati in modalità agile.

Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°gennaio 2023.

Livello Minimo
Q1 1.935,57
Q2 1.935,57
A1 1.935,57
A2 1.822,27
B1 1.661,76
B2 1.586,22
B3 1.520,13
C1 1.463,48
C2 1.302,97
C3 1.208,55
C4 944,18

Una Tantum
Con la retribuzione del mese di gennaio 2023, a copertura dell’anno 2022, sarà corrisposto in un’unica soluzione un importo forfettario, definito secondo la scala vigente. 
L’Una Tantum non sarà utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali contrattuali, e sarà proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando invece come mese intero, le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale la predetta indennità verrà riproporzionata sulla base dell’effettiva prestazione. Gli eventuali periodi di ricorso agli ammortizzatori sociali nell’anno 2022 non incidono sul riproporzionamento.

Livello Parametro Una Tantum
Q1 205 740,65
Q2 205 740,65
A1 205 740,65
A2 193 697,29
B1 176 635,87
B2 168 606,97
B3 161 581,68
C1 155 560,00
C2 138 498,58
C3 128 462,45
C4 100 361,29

 

Nuovi minimi retributivi, aumento del ticket restaurant e Una Tantum

Ticket restaurant

Dal 1° gennaio 2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da 7,00 euro a 8,00 euro per ogni giornata di effettivo lavoro. Per effettivo lavoro si intende una prestazione lavorativa di almeno 5 ore giornaliere. In caso di attività lavorativa inferiore alle 5 ore giornaliere, il valore del ticket restaurant sarà oggetto di confronto a livello aziendale. Inoltre, l'indennità di mensa ove esistente, o il ticket restaurant, sarà erogato anche ai lavoratori impiegati in modalità agile.

Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°gennaio 2023.

Livello Minimo
Q1 1.935,57
Q2 1.935,57
A1 1.935,57
A2 1.822,27
B1 1.661,76
B2 1.586,22
B3 1.520,13
C1 1.463,48
C2 1.302,97
C3 1.208,55
C4 944,18

Una Tantum
Con la retribuzione del mese di gennaio 2023, a copertura dell’anno 2022, sarà corrisposto in un'unica soluzione un importo forfettario, definito secondo la scala vigente. 
L’Una Tantum non sarà utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali contrattuali, e sarà proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando invece come mese intero, le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale la predetta indennità verrà riproporzionata sulla base dell’effettiva prestazione. Gli eventuali periodi di ricorso agli ammortizzatori sociali nell’anno 2022 non incidono sul riproporzionamento.

Livello Parametro Una Tantum
Q1 205 740,65
Q2 205 740,65
A1 205 740,65
A2 193 697,29
B1 176 635,87
B2 168 606,97
B3 161 581,68
C1 155 560,00
C2 138 498,58
C3 128 462,45
C4 100 361,29



 

Autoliquidazione 2022/23: le istruzioni operative dell’INAIL

Fornite le indicazioni alle riduzioni contributive e riepilogate le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro (INAIL, nota 30 dicembre 2022).

L’Istituto ha comunicato anche quest’anno le istruzioni in materia di Autoliquidazione. In particolare, per quel che riguarda le scadenze, l’INAIL riporta che fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 è il 28 febbraio 2023.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni soltanto con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

A loro volta, i datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

Il premio di autoliquidazione, comunque, può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2022 determinato dal MEF.

 I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2023 la
comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Nella nota in commento, l’INAIL elenca poi, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2022/2023: riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT); sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN); sgravio per il Registro Internazionale (PAN); incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT); riduzione per le imprese artigiane (PAT); riduzione per Campione d’Italia (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
svantaggiate (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT); incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Infine, l’Istituto informa che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili sul sito istituzionale a partire dalle seguenti date: riduzione di Presunto (PAT), 4 gennaio 2023; riduzione di Presunto (PAN), 3 gennaio 2023; invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT), 11 gennaio 2023; AL.P.I. online (PAT), 11 gennaio 2023; invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN), 12 gennaio 2023; richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN), 2 gennaio 2023.

Fornite le indicazioni alle riduzioni contributive e riepilogate le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro (INAIL, nota 30 dicembre 2022).

L'Istituto ha comunicato anche quest'anno le istruzioni in materia di Autoliquidazione. In particolare, per quel che riguarda le scadenze, l'INAIL riporta che fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 è il 28 febbraio 2023.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni soltanto con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

A loro volta, i datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

- per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

- per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

Il premio di autoliquidazione, comunque, può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2022 determinato dal MEF.

 I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2023 la
comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Nella nota in commento, l'INAIL elenca poi, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2022/2023: riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT); sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN); sgravio per il Registro Internazionale (PAN); incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT); riduzione per le imprese artigiane (PAT); riduzione per Campione d’Italia (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
svantaggiate (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT); incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Infine, l'Istituto informa che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili sul sito istituzionale a partire dalle seguenti date: riduzione di Presunto (PAT), 4 gennaio 2023; riduzione di Presunto (PAN), 3 gennaio 2023; invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT), 11 gennaio 2023; AL.P.I. online (PAT), 11 gennaio 2023; invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN), 12 gennaio 2023; richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN), 2 gennaio 2023.