Produzione di zucchero a velo: individuazione della tariffa premi Inail

In considerazione della lavorazione caratterizzante il processo produttivo, ai fini del premio assicurativo Inail, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata nella voce di tariffa della gestione industria, con tasso medio del 17,60‰ (INAIL – Nota 23 novembre 2022, n. 10668)

L’attività di produzione di zucchero a velo non è specificamente prevista nelle Tariffe dei premi della gestione Inail nella quale è inquadrato il datore di lavoro (industria), e l’operazione di macinazione che caratterizza la lavorazione non è neanche parte del ciclo di produzione dello zucchero, quindi non può essere ricompresa nella tariffa appositamente prevista per tale ultima attività (Produzione e raffinazione degli zuccheri).
Al fine di individuare il riferimento tariffario al quale deve essere classificata tale attività, pertanto, è necessaria l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie (art. 9, co. 6, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2019).

Lo zucchero a velo si ottiene per macinazione dello zucchero semolato, con eventuale aggiunta di additivi. A seconda delle condizioni di produzione si ottengono zuccheri a velo di varie granulometrie e tipologie (puro o con amido, vanigliato, ecc.); i mulini utilizzati per la produzione dello zucchero a velo sono generalmente del tipo centrifugo a denti, ad elevata velocità di rotazione. Di norma, uno zuccherificio non produce zucchero a velo a partire dallo zucchero semolato ottenuto e, qualora ciò accadesse, tale lavorazione sarebbe da considerarsi sussidiaria e quindi non caratterizzante il processo produttivo.
Poiché l’attività di produzione dello zucchero a velo non trova rispondenza nei processi di produzione e raffinazione degli zuccheri, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale ha effettuato l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono, rilevando che la fase caratterizzante il processo di produzione dello zucchero a velo è la macinazione.

Allo stato attuale altri tre processi produttivi (già classificati) ricomprendono al loro interno fasi di macinazione analoghe a quella del processo di produzione dello zucchero a velo:
1) Produzione di caramelle fondenti: uno dei metodi usati per la preparazione delle caramelle fondenti, prevede di mescolare direttamente lo zucchero a velo con una miscela di saccarosio e glucosio; i produttori di caramelle fondenti acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, per realizzare un miglior controllo delle caratteristiche dello zucchero a velo utilizzato e quindi del processo produttivo;
2) Produzione di cacao in polvere: si tratta di un processo complesso, una delle cui fasi è la polverizzazione; il pannello di cacao che si ottiene dopo l’estrazione del burro di cacao viene prima grossolanamente triturato e quindi finemente macinato in un mulino, del tipo di quelli utilizzati anche per la lavorazione dello zucchero a velo, ottenendo così la polvere di cacao;
3) Produzione di gomma da masticare: la gomma da masticare è una miscela a base principalmente di gomma (naturale e/o sintetica) e zuccheri (sciroppo di glucosio, saccarosio, se il prodotto non è del tipo dietetico). Tra gli zuccheri utilizzabili figura, come scritto, il saccarosio che deve essere impiegato con una granulometria molto fine, il che fa sì che si utilizzi zucchero a velo. I produttori di gomme da masticare acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, al fine di realizzare un miglior controllo del processo.

Le prime due lavorazioni (produzione di caramelle e di cacao) trovano classificazione alla voce 1462 (Tariffa Gestione Industria), per espressa previsione tariffaria. La produzione di gomme da masticare è riconducibile anch’essa alla medesima voce in base alle Istruzioni Tecniche delle Tariffe dei premi 2019.
In conclusione, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata alla voce 1462 della Tariffa Gestione Industria, con tasso medio 17,60‰.

In considerazione della lavorazione caratterizzante il processo produttivo, ai fini del premio assicurativo Inail, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata nella voce di tariffa della gestione industria, con tasso medio del 17,60‰ (INAIL - Nota 23 novembre 2022, n. 10668)

L’attività di produzione di zucchero a velo non è specificamente prevista nelle Tariffe dei premi della gestione Inail nella quale è inquadrato il datore di lavoro (industria), e l’operazione di macinazione che caratterizza la lavorazione non è neanche parte del ciclo di produzione dello zucchero, quindi non può essere ricompresa nella tariffa appositamente prevista per tale ultima attività (Produzione e raffinazione degli zuccheri).
Al fine di individuare il riferimento tariffario al quale deve essere classificata tale attività, pertanto, è necessaria l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie (art. 9, co. 6, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2019).

Lo zucchero a velo si ottiene per macinazione dello zucchero semolato, con eventuale aggiunta di additivi. A seconda delle condizioni di produzione si ottengono zuccheri a velo di varie granulometrie e tipologie (puro o con amido, vanigliato, ecc.); i mulini utilizzati per la produzione dello zucchero a velo sono generalmente del tipo centrifugo a denti, ad elevata velocità di rotazione. Di norma, uno zuccherificio non produce zucchero a velo a partire dallo zucchero semolato ottenuto e, qualora ciò accadesse, tale lavorazione sarebbe da considerarsi sussidiaria e quindi non caratterizzante il processo produttivo.
Poiché l’attività di produzione dello zucchero a velo non trova rispondenza nei processi di produzione e raffinazione degli zuccheri, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale ha effettuato l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono, rilevando che la fase caratterizzante il processo di produzione dello zucchero a velo è la macinazione.

Allo stato attuale altri tre processi produttivi (già classificati) ricomprendono al loro interno fasi di macinazione analoghe a quella del processo di produzione dello zucchero a velo:
1) Produzione di caramelle fondenti: uno dei metodi usati per la preparazione delle caramelle fondenti, prevede di mescolare direttamente lo zucchero a velo con una miscela di saccarosio e glucosio; i produttori di caramelle fondenti acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, per realizzare un miglior controllo delle caratteristiche dello zucchero a velo utilizzato e quindi del processo produttivo;
2) Produzione di cacao in polvere: si tratta di un processo complesso, una delle cui fasi è la polverizzazione; il pannello di cacao che si ottiene dopo l’estrazione del burro di cacao viene prima grossolanamente triturato e quindi finemente macinato in un mulino, del tipo di quelli utilizzati anche per la lavorazione dello zucchero a velo, ottenendo così la polvere di cacao;
3) Produzione di gomma da masticare: la gomma da masticare è una miscela a base principalmente di gomma (naturale e/o sintetica) e zuccheri (sciroppo di glucosio, saccarosio, se il prodotto non è del tipo dietetico). Tra gli zuccheri utilizzabili figura, come scritto, il saccarosio che deve essere impiegato con una granulometria molto fine, il che fa sì che si utilizzi zucchero a velo. I produttori di gomme da masticare acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, al fine di realizzare un miglior controllo del processo.

Le prime due lavorazioni (produzione di caramelle e di cacao) trovano classificazione alla voce 1462 (Tariffa Gestione Industria), per espressa previsione tariffaria. La produzione di gomme da masticare è riconducibile anch’essa alla medesima voce in base alle Istruzioni Tecniche delle Tariffe dei premi 2019.
In conclusione, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata alla voce 1462 della Tariffa Gestione Industria, con tasso medio 17,60‰.

Verifica periodica delle attrezzature di lavoro: aggiornate le tariffe

Con nota del 24 novembre 2022, n. 10912, il Ministero del lavoro comunica l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.

Il Ministero del lavoro ha comunicato che, in vista dell’imminente scadenza del biennio 2021-2022 prevista per il 30 novembre 2022, le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII “Verifiche di attrezzature” del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state aggiornate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale 23 novembre 2012 sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pari a 1,149%.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti previsti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Il datore, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative.
 

Con nota del 24 novembre 2022, n. 10912, il Ministero del lavoro comunica l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.

Il Ministero del lavoro ha comunicato che, in vista dell’imminente scadenza del biennio 2021-2022 prevista per il 30 novembre 2022, le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII "Verifiche di attrezzature" del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state aggiornate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale 23 novembre 2012 sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pari a 1,149%.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti previsti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Il datore, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative.
 

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 24 novembre 2022, n. 433608)

Con il provvedimento in oggetto vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, viene stabilito che:
– l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. ì suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
– con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
– con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 24 novembre 2022, n. 433608)

Con il provvedimento in oggetto vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, viene stabilito che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. ì suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
- con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

Unioni civili: via libera per l’esenzione degli atti di separazione

L’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno, vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale (Agenzia Entrate – risposta 24 novembre 2022 n. 573).

L’art. 19, L 06 marzo 1987 n. 74 prevede che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt 5 e 6, L 01 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.

Come chiarito con la risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, l’esenzione si applica anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di “negoziazione assistita”, in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell’accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Tale parificazione degli effetti non è suscettibile di trovare applicazione oltre il caso considerato.

L’esenzione in esame, invece, non trova applicazione con riferimento all’istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco.

Le unioni civili sono disciplinate dalla L 20 maggio 2016 n. 76 e stabilisce che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Dunque, trovano applicazione anche allo scioglimento dell’unione civile le richiamate disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. “negoziazione assistita” (decreto legge n. 132 del 2014).

Alla luce del descritto quadro normativo, anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l’art. 19, L. n. 74/1987, che fa riferimento a “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l’unione civile, l’atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi del richiamato articolo 19.

L’esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno, vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale (Agenzia Entrate - risposta 24 novembre 2022 n. 573).

L'art. 19, L 06 marzo 1987 n. 74 prevede che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt 5 e 6, L 01 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

Con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l'esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici "relativi" al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.

Come chiarito con la risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, l'esenzione si applica anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di "negoziazione assistita", in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell'accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Tale parificazione degli effetti non è suscettibile di trovare applicazione oltre il caso considerato.

L'esenzione in esame, invece, non trova applicazione con riferimento all'istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco.

Le unioni civili sono disciplinate dalla L 20 maggio 2016 n. 76 e stabilisce che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Dunque, trovano applicazione anche allo scioglimento dell'unione civile le richiamate disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. "negoziazione assistita" (decreto legge n. 132 del 2014).

Alla luce del descritto quadro normativo, anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l'art. 19, L. n. 74/1987, che fa riferimento a "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".

Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi del richiamato articolo 19.

Contratto di collaborazione con progetto generico e conversione in contratto di lavoro subordinato

In ipotesi di contratto di collaborazione a progetto all’invalidità per genericità del progetto segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, con l’ ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34193.

 

La Corte d’Appello territoriale rigettava l’opposizione proposta da una società ad un avviso di addebito emesso dall’Inps e traente origine da due contratti di collaborazione a progetto convertiti in rapporti di lavoro subordinato.
I giudici del gravame, in particolare, rilevavano che i progetti fossero carenti di specificità, ritenendo, inoltre, che, alla luce dell’art. 69 d. Igs. n. 276/03, dovesse ritenersi operante una presunzione assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto.

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo che la Corte di merito aveva errato nel ritenere generici i progetti e nell’applicare la presunzione assoluta e non relativa circa la subordinazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, osservando che, nel caso sottoposto ad esame, per entrambi i contratti a progetto, uno stipulato prima dell’intervento normativo di cui all’art. 1, co. 24 I. n. 92/12 all’art. 69 d. Igs. n. 276/03, e uno stipulato in epoca successiva, alla genericità del progetto seguiva la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato.
Come evidenziato dai Giudici di legittimità, prima dell’intervento della citata legge, era stato affermato che il regime sanzionatorio previsto nell’originario testo contemplasse due distinte ipotesi:

– la prima ricorreva qualora il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risultasse instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, da cui derivava la c.d. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria;

– la secondo ricorreva nell’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Nell’ambito di tale quadro normativo, dunque, una volta accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non occorreva alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando, al contrario, la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per i contratti conclusi successivamente all’art.1, co. 24 I. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica, dal quale si evince la volontà del legislatore circa l’esclusione della presunzione semplice di subordinazione e l’affermazione che, all’invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato.

In ipotesi di contratto di collaborazione a progetto all'invalidità per genericità del progetto segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, con l’ ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34193.

 

La Corte d'Appello territoriale rigettava l'opposizione proposta da una società ad un avviso di addebito emesso dall'Inps e traente origine da due contratti di collaborazione a progetto convertiti in rapporti di lavoro subordinato.
I giudici del gravame, in particolare, rilevavano che i progetti fossero carenti di specificità, ritenendo, inoltre, che, alla luce dell’art. 69 d. Igs. n. 276/03, dovesse ritenersi operante una presunzione assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto.

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo che la Corte di merito aveva errato nel ritenere generici i progetti e nell'applicare la presunzione assoluta e non relativa circa la subordinazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, osservando che, nel caso sottoposto ad esame, per entrambi i contratti a progetto, uno stipulato prima dell'intervento normativo di cui all'art. 1, co. 24 I. n. 92/12 all'art. 69 d. Igs. n. 276/03, e uno stipulato in epoca successiva, alla genericità del progetto seguiva la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato.
Come evidenziato dai Giudici di legittimità, prima dell’intervento della citata legge, era stato affermato che il regime sanzionatorio previsto nell'originario testo contemplasse due distinte ipotesi:

- la prima ricorreva qualora il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risultasse instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, da cui derivava la c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria;

- la secondo ricorreva nell'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Nell’ambito di tale quadro normativo, dunque, una volta accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non occorreva alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando, al contrario, la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per i contratti conclusi successivamente all'art.1, co. 24 I. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica, dal quale si evince la volontà del legislatore circa l’esclusione della presunzione semplice di subordinazione e l’affermazione che, all'invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato.

Accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa 24 novembre 2022 n. 6).

L’Accordo sostituisce il precedente del 1974 e risponde all’esigenza di aggiornare e adeguare il quadro giuridico-fiscale al fine di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. Inoltre, a differenza del precedente, il testo disciplina anche il trattamento economico dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Di seguito alcuni aspetti salienti della nuova normativa:
– si definiscono le aree di frontiera, che per quanto riguarda l’Italia sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano;
– si stabilisce il metodo della tassazione concorrente;
– si prevede un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato a partire dal 31 dicembre 2018, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato stampa 24 novembre 2022 n. 6).

L’Accordo sostituisce il precedente del 1974 e risponde all’esigenza di aggiornare e adeguare il quadro giuridico-fiscale al fine di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. Inoltre, a differenza del precedente, il testo disciplina anche il trattamento economico dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Di seguito alcuni aspetti salienti della nuova normativa:
- si definiscono le aree di frontiera, che per quanto riguarda l’Italia sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano;
- si stabilisce il metodo della tassazione concorrente;
- si prevede un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato a partire dal 31 dicembre 2018, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo.

Bonus turismo: pronto il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (Agenzia delle entrate – risoluzione 23 novembre 2022, n. 70/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (Agenzia delle entrate - risoluzione 23 novembre 2022, n. 70/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- "6991" - denominato "credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato "AAAA".
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

Lavoro agile: comunicazione differita al 1° gennaio 2023

Con comunicato del 24 novembre 2022, il Ministero del lavoro ha reso noto che, l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile è stato prorogato al 1° gennaio prossimo.

Il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 è stato differito al 1° gennaio 2023 in considerazione della necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto Ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017.
Peraltro, a decorrere dal 15 dicembre 2022 è disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Con comunicato del 24 novembre 2022, il Ministero del lavoro ha reso noto che, l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile è stato prorogato al 1° gennaio prossimo.

Il termine per l'adempimento fissato al 1° dicembre 2022 è stato differito al 1° gennaio 2023 in considerazione della necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto Ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017.
Peraltro, a decorrere dal 15 dicembre 2022 è disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Bonus 200 euro anche ai titolari di indennità di mobilità

Con il Messaggio 23 novembre 2022, n. 4231, l’Inps riconosce che anche ai titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità spetta il bonus 200 euro. L’indennità sarà erogata nel mese di dicembre 2022.

La disciplina in materia di indennità una tantum 200 euro (art. 32, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) non annovera espressamente come beneficiari i soggetti percettori di trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità.
Tuttavia, l’Inps ha ritenuto che gli stessi siano equiparabili ai titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
La mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per le finalità di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni del predetto decreto-legge n. 50/2017.
Stante l’analogia con i titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, l’Istituto ha previsto, dunque, il riconoscimento del cd. bonus 200 euro anche ai percettori, nel mese di giugno 2022, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità.
In particolare, verrà riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato, l’indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022, e i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.
Resta fermo il riconoscimento dell’indennità una tantum 150 euro ai titolari di trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità nel mese di novembre 2022, come chiarito dall’Inps con circolare n. 127 del 2022.

Con il Messaggio 23 novembre 2022, n. 4231, l’Inps riconosce che anche ai titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità spetta il bonus 200 euro. L’indennità sarà erogata nel mese di dicembre 2022.

La disciplina in materia di indennità una tantum 200 euro (art. 32, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) non annovera espressamente come beneficiari i soggetti percettori di trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità.
Tuttavia, l’Inps ha ritenuto che gli stessi siano equiparabili ai titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
La mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per le finalità di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni del predetto decreto-legge n. 50/2017.
Stante l’analogia con i titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, l’Istituto ha previsto, dunque, il riconoscimento del cd. bonus 200 euro anche ai percettori, nel mese di giugno 2022, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità.
In particolare, verrà riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato, l’indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022, e i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.
Resta fermo il riconoscimento dell’indennità una tantum 150 euro ai titolari di trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità nel mese di novembre 2022, come chiarito dall’Inps con circolare n. 127 del 2022.

Ultima tranche di una tantum a novembre per il CCNL PMI Chimica Tessile

Con la retribuzione del mese di novembre spetta un importo una tantum ai dipendenti della PMI Tessile (fino a 249 addetti) e Chimico (fino a 49 addetti)

L’accordo delle parti, ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza a tale data,  un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L’importo “una tantum” è stato suddiviso in due tranches: 100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Con la retribuzione del mese di novembre spetta un importo una tantum ai dipendenti della PMI Tessile (fino a 249 addetti) e Chimico (fino a 49 addetti)

L’accordo delle parti, ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza a tale data,  un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L'importo "una tantum" è stato suddiviso in due tranches: 100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell’"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.