Opzione per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa per i professionisti assunti dalla PA

Il DM 2 settembre 2022 – pubblicato nella G.U. 2 novembre 2022, n. 256 – disciplina l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.

Le disposizioni si applicano ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni.
I professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.
All’atto dell’assunzione presso la PA, i professionisti medesimi devono comunicare all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi 30 giorni tramite PEC, sia dell’accettazione dell’incarico che della volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso l’ente previdenziale di diritto privato.
Nell’ipotesi di opzione per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato, l’ente sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA non è dovuto all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all’ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.
Al termine del periodo di lavoro presso l’amministrazione pubblica, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all’INPS – Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell’ente stesso.
Laddove l’ordinamento dell’ente previdenziale di diritto privato non preveda esclusivamente l’adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalità definite dall’ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale.
In caso di opzione per il mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente.
Il mantenimento della posizione assicurativa presso l’ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento.
E’ dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall’ente previdenziale di diritto privato. Non è dovuta la contribuzione per l’indennità di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS-Gestione separata ex INPDAP.
Il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall’INPS e dall’ente previdenziale di diritto privato e, all’atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione, i professionisti che risultino alla predetta data già assunti dalle pubbliche amministrazioni, comunicano all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato.
Nel caso in cui l’ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato già preveda la possibilità per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all’attività come dipendente, il professionista, può optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto, comunicandolo all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all’Amministrazione pubblica datore nei termini citati. Si applica in questo caso la regolamentazione contributiva già applicata ai professionisti lavoratori dipendenti già iscritti all’ente previdenziale di diritto privato.

Il DM 2 settembre 2022 - pubblicato nella G.U. 2 novembre 2022, n. 256 - disciplina l’opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.

Le disposizioni si applicano ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni.
I professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.
All'atto dell'assunzione presso la PA, i professionisti medesimi devono comunicare all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi 30 giorni tramite PEC, sia dell'accettazione dell'incarico che della volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso l’ente previdenziale di diritto privato.
Nell’ipotesi di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, l’ente sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA non è dovuto all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all'iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all'ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.
Al termine del periodo di lavoro presso l'amministrazione pubblica, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all'INPS - Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell'ente stesso.
Laddove l'ordinamento dell'ente previdenziale di diritto privato non preveda esclusivamente l'adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalità definite dall'ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale.
In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente.
Il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento.
E' dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall'ente previdenziale di diritto privato. Non è dovuta la contribuzione per l'indennità di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall'INPS-Gestione separata ex INPDAP.
Il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'INPS e dall'ente previdenziale di diritto privato e, all'atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione, i professionisti che risultino alla predetta data già assunti dalle pubbliche amministrazioni, comunicano all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato.
Nel caso in cui l'ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato già preveda la possibilità per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all'attività come dipendente, il professionista, può optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto, comunicandolo all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all'Amministrazione pubblica datore nei termini citati. Si applica in questo caso la regolamentazione contributiva già applicata ai professionisti lavoratori dipendenti già iscritti all'ente previdenziale di diritto privato.

Reti di imprese agricole e agroalimentari: definita la percentuale del bonus

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 02 novembre 2022 n. 406604, ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 (Agenzia Entrate – provvedimento n. 406604/2022).

L’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui all’art. 3, co. 1, D.L. n. 91/2014, conv. con modif. dalla L. n. 116/2014, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 5/2009, conv. con modif. dalla L. n. 33/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), L. n. 268/1999.
Il cit. comma 131 ha previsto inoltre che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 02 novembre 2022 n. 406604, ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 (Agenzia Entrate - provvedimento n. 406604/2022).

L’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui all’art. 3, co. 1, D.L. n. 91/2014, conv. con modif. dalla L. n. 116/2014, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 5/2009, conv. con modif. dalla L. n. 33/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), L. n. 268/1999.
Il cit. comma 131 ha previsto inoltre che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

Iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari 2022 per il Fondo Sanimioda

E’ iscritto all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della, ill. Fondo Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda

Sono iscritti a SANIMODA, le imprese che applicano i CCNL – Tessile e Abbigliamento, Occhiali e occhialeria, Calzaturiero, Spazzole, Pennelli e Scope, Penne, Matite e articoli affini, Pelletteria, Giocattoli e modellismo, Concerie Industriali, con lavoratori iscritti al Fondo
I contributi versati al Fondo dai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versati in conformità a disposizioni di Contratto Collettivo Nazionale.

I lavoratori associati al Fondo SANIMODA, per effetto della non concorrenza alla formazione del reddito, non potranno portare in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, alcuna spesa sanitaria rimborsata dal Fondo.

Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie non rimborsate dal Fondo, la detraibilità dall’imposta sui redditi è consentita, nella misura del 19%, per la parte eccedente Euro 129,11,

E’ iscritto all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della, ill. Fondo Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda

Sono iscritti a SANIMODA, le imprese che applicano i CCNL - Tessile e Abbigliamento, Occhiali e occhialeria, Calzaturiero, Spazzole, Pennelli e Scope, Penne, Matite e articoli affini, Pelletteria, Giocattoli e modellismo, Concerie Industriali, con lavoratori iscritti al Fondo
I contributi versati al Fondo dai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versati in conformità a disposizioni di Contratto Collettivo Nazionale.

I lavoratori associati al Fondo SANIMODA, per effetto della non concorrenza alla formazione del reddito, non potranno portare in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, alcuna spesa sanitaria rimborsata dal Fondo.

Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie non rimborsate dal Fondo, la detraibilità dall’imposta sui redditi è consentita, nella misura del 19%, per la parte eccedente Euro 129,11,

Legittimo il licenziamento del docente che intrattiene una relazione con l’alunna minore

È legittimo il licenziamento irrogato al docente che, intrattenendo una relazione sentimentale con un’alunna minore, abbia compiuto una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa (Corte di Cassazione, Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30955).

La Suprema Corte ha confermato la legittimità del provvedimento disciplinare di destituzione e di esclusione dall’accesso futuro a qualsiasi forma di pubblico impiego nei confronti di un docente, per aver intrattenuto una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna minorenne.
La Corte territoriale aveva rigettato il motivo d’appello con il quale il docente aveva lamentato la mancanza di proporzionalità, ragionevolezza o congruità della sanzione irrogata.

I giudici del gravame, in particolare, avevano evidenziato che le circostanze addotte a sostegno della pretesa tenuità degli addebiti, ossia il fatto che l’alunna avesse compiuto la maggiore età nello stesso anno scolastico, che la madre fosse consapevole della relazione, che la relazione fosse scaturita da un iniziale interessamento della minore, che quest’ultima fosse consenziente e ricambiasse i sentimenti del docente, non fossero idonee a suffragare la tesi difensiva.
Il disvalore delle condotte emergeva in tutta la sua gravità considerando, da un lato, il ruolo di responsabilità e la funzione educativa assegnati all’insegnante e, dall’altro, il fatto che gli studenti a lui affidati attraversavano un’età obiettivamente critica sotto il profilo dello sviluppo della personalità e delle modalità di interazione sociale.

Instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna, tanto più se minorenne, significava venir meno in modo radicale ai doveri ed alle responsabilità insiti nel ruolo di docente e disvelava la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale.Tanto si rfletteva sul rapporto fiduciario con l’amministrazione scolastica, pregiudicandolo in modo irreparabile.
Per queste ragioni, secondo i giudici di merito, le condotte erano oggettivamente inscindibili dal ruolo di docente e dai compiti formativi ed educativi e la sanzione della destituzione era, dunque, congrua e proporzionata alla gravità dei fatti commessi.

Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal docente ed esente da censure la decisone impugnata.
Nel caso sottoposto ad esame, invero, la Corte territoriale aveva correttamente operato un giudizio di sussunzione della condotta nell’ambito dell’uno o degli altri illeciti previsti dal Codice disciplinare, ritenendo integrata l’ ipotesi di atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti la funzione, illecito sanzionato con la destituzione. La condotta addebitata configurava una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa, in quanto direttamente legata alla qualità del ricorrente di docente nella classe cui apparteneva l’alunna minorenne.
Il giudice del merito, all’esito del giudizio di sussunzione, aveva verificato la gravità della violazione dal punto di vista concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rilevanti; il giudizio di proporzionalità era stato operato valorizzando a tal fine:

– l’età minore della alunna;

– la durata della relazione;

– il fatto che essa fosse stata riallacciata dopo l’intervento della madre dell’allieva;

– la consumazione di rapporti sessuali.
Erano stati, pertanto, considerati tanto l’oggettiva gravità della condotta quanto la volontarietà del comportamento del docente.

È legittimo il licenziamento irrogato al docente che, intrattenendo una relazione sentimentale con un’alunna minore, abbia compiuto una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa (Corte di Cassazione, Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30955).

La Suprema Corte ha confermato la legittimità del provvedimento disciplinare di destituzione e di esclusione dall'accesso futuro a qualsiasi forma di pubblico impiego nei confronti di un docente, per aver intrattenuto una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna minorenne.
La Corte territoriale aveva rigettato il motivo d'appello con il quale il docente aveva lamentato la mancanza di proporzionalità, ragionevolezza o congruità della sanzione irrogata.

I giudici del gravame, in particolare, avevano evidenziato che le circostanze addotte a sostegno della pretesa tenuità degli addebiti, ossia il fatto che l'alunna avesse compiuto la maggiore età nello stesso anno scolastico, che la madre fosse consapevole della relazione, che la relazione fosse scaturita da un iniziale interessamento della minore, che quest'ultima fosse consenziente e ricambiasse i sentimenti del docente, non fossero idonee a suffragare la tesi difensiva.
Il disvalore delle condotte emergeva in tutta la sua gravità considerando, da un lato, il ruolo di responsabilità e la funzione educativa assegnati all’insegnante e, dall'altro, il fatto che gli studenti a lui affidati attraversavano un'età obiettivamente critica sotto il profilo dello sviluppo della personalità e delle modalità di interazione sociale.

Instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un'alunna, tanto più se minorenne, significava venir meno in modo radicale ai doveri ed alle responsabilità insiti nel ruolo di docente e disvelava la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale.Tanto si rfletteva sul rapporto fiduciario con l'amministrazione scolastica, pregiudicandolo in modo irreparabile.
Per queste ragioni, secondo i giudici di merito, le condotte erano oggettivamente inscindibili dal ruolo di docente e dai compiti formativi ed educativi e la sanzione della destituzione era, dunque, congrua e proporzionata alla gravità dei fatti commessi.

Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal docente ed esente da censure la decisone impugnata.
Nel caso sottoposto ad esame, invero, la Corte territoriale aveva correttamente operato un giudizio di sussunzione della condotta nell'ambito dell'uno o degli altri illeciti previsti dal Codice disciplinare, ritenendo integrata l’ ipotesi di atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti la funzione, illecito sanzionato con la destituzione. La condotta addebitata configurava una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa, in quanto direttamente legata alla qualità del ricorrente di docente nella classe cui apparteneva l'alunna minorenne.
Il giudice del merito, all'esito del giudizio di sussunzione, aveva verificato la gravità della violazione dal punto di vista concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rilevanti; il giudizio di proporzionalità era stato operato valorizzando a tal fine:

- l'età minore della alunna;

- la durata della relazione;

- il fatto che essa fosse stata riallacciata dopo l'intervento della madre dell'allieva;

- la consumazione di rapporti sessuali.
Erano stati, pertanto, considerati tanto l'oggettiva gravità della condotta quanto la volontarietà del comportamento del docente.

Contributo a fondo perduto per la ristorazione: modalità applicative

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione è stato previsto un contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un fondo pari a 10 milioni di euro. (Agenzia delle enytrate – provvedimento 2 novembre 2022, n. 406608/2022)

Gli aiuti sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo e che svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30. Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. L’Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente provvedimento. In particolare, il 70% delle predette risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro. L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della dichiarazione presentata è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella dichiarazione.
Con il provvedimento in oggetto vengono definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto decreto. La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dallo stesso e dall’intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte. L’Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il contributo a fondo perduto. Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo. Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando sanzioni e interessi È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni. In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione è stato previsto un contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un fondo pari a 10 milioni di euro. (Agenzia delle enytrate - provvedimento 2 novembre 2022, n. 406608/2022)

Gli aiuti sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo e che svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30. Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. L’Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente provvedimento. In particolare, il 70% delle predette risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro. L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della dichiarazione presentata è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime "de minimis" indicato dal soggetto nella dichiarazione.
Con il provvedimento in oggetto vengono definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime "de minimis", il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto decreto. La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime "de minimis", la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dallo stesso e dall’intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte. L’Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il contributo a fondo perduto. Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo. Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando sanzioni e interessi È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni. In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.

Art-Bonus: erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali

In materia di credito di imposta Art-Bonus, di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali (Agenzia delle entrate – Risposta 02 novembre 2022, n. 542).

Nel caso di specie, un’associazione senza scopo di lucro che contribuisce alla cura delle attività riguardanti la musica da concerto, all’elargizione di assistenza e sussidi ai soci, all’acquisizione e la manutenzione di materiale e strumenti musicali; e all’istruzione ed aiuti ai giovani dotati di talento musicale, ha una convenzione con una Fondazione, in base alla quale, a fronte di impegni e obblighi a suo carico, è prevista la concessione da parte della Fondazione ai componenti dell’Orchestra dell’autorizzazione a svolgere attività autonoma nell’Associazione, nonché a disporre del predetto Teatro, nonché utilizzarne il nome nei limiti consentiti dalla convezione stessa.
L’Associazione riceve liberalità da soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche, per il sostegno della propria attività, e non riceve contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti da parte della Fondazione e, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e s.m.i., non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).
Ciò posto, l’Istante chiede se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività, ricevute nel corso dell’anno 2022, nonché quelle future, siano ammissibili al beneficio fiscale del c.d. “Art-Bonus” di cui all’art. 1 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, anche se non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS.

L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Sono ammissibili al credito di imposta Art bonus quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 per l’accesso al FUS, a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi.La ratio legis è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l’effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell’ammissibilità all’Art bonus.
Pertanto, il Ministero della cultura ritiene che l’Associazione rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quali destinatari di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus (disposizioni che, tra gli altri, contempla istituzioni concertistico-orchestrali, complessi strumentali, società concertistiche e corali), e che presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa, indipendentemente dall’aver presentato domanda di accesso al FUS.
Sulla base del citato parere del Ministero della cultura, si ritengono ammissibili all’agevolazione fiscale in parola le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività dell’Associazione Istante.

In materia di credito di imposta Art-Bonus, di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali (Agenzia delle entrate - Risposta 02 novembre 2022, n. 542).

Nel caso di specie, un’associazione senza scopo di lucro che contribuisce alla cura delle attività riguardanti la musica da concerto, all'elargizione di assistenza e sussidi ai soci, all'acquisizione e la manutenzione di materiale e strumenti musicali; e all'istruzione ed aiuti ai giovani dotati di talento musicale, ha una convenzione con una Fondazione, in base alla quale, a fronte di impegni e obblighi a suo carico, è prevista la concessione da parte della Fondazione ai componenti dell'Orchestra dell'autorizzazione a svolgere attività autonoma nell'Associazione, nonché a disporre del predetto Teatro, nonché utilizzarne il nome nei limiti consentiti dalla convezione stessa.
L'Associazione riceve liberalità da soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche, per il sostegno della propria attività, e non riceve contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti da parte della Fondazione e, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e s.m.i., non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).
Ciò posto, l'Istante chiede se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività, ricevute nel corso dell'anno 2022, nonché quelle future, siano ammissibili al beneficio fiscale del c.d. "Art-Bonus" di cui all'art. 1 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, anche se non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS.

L'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d'imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.Tale credito d'imposta - riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo - è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Sono ammissibili al credito di imposta Art bonus quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 per l'accesso al FUS, a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi.La ratio legis è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l'effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell'ammissibilità all'Art bonus.
Pertanto, il Ministero della cultura ritiene che l'Associazione rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quali destinatari di erogazioni liberali ammissibili all'Art bonus (disposizioni che, tra gli altri, contempla istituzioni concertistico-orchestrali, complessi strumentali, società concertistiche e corali), e che presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa, indipendentemente dall'aver presentato domanda di accesso al FUS.
Sulla base del citato parere del Ministero della cultura, si ritengono ammissibili all'agevolazione fiscale in parola le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività dell'Associazione Istante.

Debiti contributivi INPGI al 30 giugno 2022: domande di rateazione all’INPS

Le istanze di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, relative ai giornalisti che dal 1° luglio 2022, per effetto del trasferimento della funzione previdenziale dall’INPGI all’INPS, sono iscritti al FPLD Inps, devono essere presentate all’Inps anche con riferimento ai debiti maturati nei confronti dell’Inpgi fino al 30 giugno 2022 ((INPS – Messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922).

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato disposto il trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in relazione ai giornalisti dipendenti.
Pertanto, fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI.
Per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali è posta in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva.
Con riguardo alla definizione/gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS precisa che si applica il regolamento approvato con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, anche con riferimento alle esposizioni debitorie maturate nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
In particolare, come stabilito dal suddetto Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, le istanze di pagamento in forma dilazionata devono comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022) e devono essere presentate in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione. A tal fine il modello “SC18” è stato appositamente integrato per consentire la compilazione del “Campo Posizione contributiva INPGI”.
Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’INPGI saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l’invio della domanda in modalità telematica.
Ove sia verificata la mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale che ha ricevuto la domanda di rateazione provvede alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni.

Le istanze di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, relative ai giornalisti che dal 1° luglio 2022, per effetto del trasferimento della funzione previdenziale dall’INPGI all’INPS, sono iscritti al FPLD Inps, devono essere presentate all’Inps anche con riferimento ai debiti maturati nei confronti dell’Inpgi fino al 30 giugno 2022 ((INPS - Messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922).

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato disposto il trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in relazione ai giornalisti dipendenti.
Pertanto, fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI.
Per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali è posta in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva.
Con riguardo alla definizione/gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS precisa che si applica il regolamento approvato con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, anche con riferimento alle esposizioni debitorie maturate nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
In particolare, come stabilito dal suddetto Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, le istanze di pagamento in forma dilazionata devono comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022) e devono essere presentate in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello "SC18" laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione. A tal fine il modello "SC18" è stato appositamente integrato per consentire la compilazione del "Campo Posizione contributiva INPGI".
Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’INPGI saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l’invio della domanda in modalità telematica.
Ove sia verificata la mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale che ha ricevuto la domanda di rateazione provvede alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni.

Bonus investimenti in beni strumentali: momento di effettuazione dell’investimento

In merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, si chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal Tuir, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 ottobre 2022, n. 537)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco, la Società Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale – ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e all’articolo 1, commi 1051- 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – dei costi relativi a due importanti investimenti cc.dd. “4.0”.
Dai dati contenuti nell’istanza di interpello, emerge che:
– la formalizzazione dell’impegno contrattuale e il pagamento dell’acconto minimo del 20 per cento (c.d. “prenotazione” dell’investimento) sono avvenuti nel 2020 per entrambi gli Investimenti (entro luglio per l’Investimento A ed entro aprile per l’Investimento B);
– l’accettazione del bene attraverso la sottoscrizione del PAC (“effettuazione” dell’investimento) è avvenuta entro il primo semestre del 2021 per entrambi gli Investimenti.
Per il Fisco, pertanto, agli Investimenti in questione risulta applicabile, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge, la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), tenuto conto che, ai sensi del comma 185, il credito d’imposta in questione è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti “a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 [rectius: 15 novembre 2020] il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, si chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal Tuir, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 31 ottobre 2022, n. 537)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco, la Società Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale - ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e all'articolo 1, commi 1051- 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - dei costi relativi a due importanti investimenti cc.dd. "4.0".
Dai dati contenuti nell'istanza di interpello, emerge che:
- la formalizzazione dell'impegno contrattuale e il pagamento dell'acconto minimo del 20 per cento (c.d. "prenotazione" dell'investimento) sono avvenuti nel 2020 per entrambi gli Investimenti (entro luglio per l'Investimento A ed entro aprile per l'Investimento B);
- l'accettazione del bene attraverso la sottoscrizione del PAC ("effettuazione" dell'investimento) è avvenuta entro il primo semestre del 2021 per entrambi gli Investimenti.
Per il Fisco, pertanto, agli Investimenti in questione risulta applicabile, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge, la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), tenuto conto che, ai sensi del comma 185, il credito d'imposta in questione è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti "a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 [rectius: 15 novembre 2020] il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Bonus energetici: il trasferimento nella fiscal unit non è cessione

I trasferimenti dei crediti concessi per l’acquisto di prodotti energetici, dalle controllate alla controllante, non configurano cessioni a terzi degli stessi crediti, bensì il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante (Agenzia Entrate – risposta 31 ottobre 2022 n. 536).

Il caso di specie si riferisce ai seguenti crediti:
– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. dalla L. n. 25/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022, conv. con modif. dalla L. n. 34/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (“imprese gasivore”), pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre del 2022 (art. 15.1, D.L. n. 4/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (“imprese gasivore”), pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022 (art. 5, D.L. n. 17/2022).

Si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.

In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
– il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
– in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
– il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.

Nel caso di specie, alcune delle società che aderiscono, in qualità di consolidate, al consolidato facente capo alla stabile organizzazione della Alfa S.A. hanno effettuato, nel corso dei primi due trimestri del 2022, acquisti di energia elettrica e gas naturale che danno loro diritto a beneficiare dei menzionati crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore.

L’intenzione delle società consolidate è quella di trasferire i crediti società istante nel quadro del regime di consolidato fiscale nazionale.

Tornano applicabili anche alla fattispecie in esame i precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nei quali è stato precisato che, coerentemente alla disciplina del regime del consolidato fiscale contenuta nel TUIR (artt. 117 e seguenti) e nei decreti ministeriali di attuazione, in costanza di consolidato ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta da quest’ultima. Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società titolare del credito per l’assolvimento di altri tributi di sua spettanza.

Nei documenti di prassi sopra citati, è stato evidenziato, in particolare, che detto trasferimento non configura un’ipotesi di “cessione a terzi” dei crediti d’imposta; si è in presenza, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell’ambito di un sistema di tassazione che consente la definizione di un reddito imponibile unico e di un’IRES di gruppo determinata anche attraverso l’utilizzo in compensazione, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dei crediti e delle eccedenze d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.

I trasferimenti dei crediti concessi per l’acquisto di prodotti energetici, dalle controllate alla controllante, non configurano cessioni a terzi degli stessi crediti, bensì il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che rileva ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante (Agenzia Entrate - risposta 31 ottobre 2022 n. 536).

Il caso di specie si riferisce ai seguenti crediti:
- credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. dalla L. n. 25/2022);
- credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022, conv. con modif. dalla L. n. 34/2022);
- credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale ("imprese gasivore"), pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre del 2022 (art. 15.1, D.L. n. 4/2022);
- credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale ("imprese gasivore"), pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022 (art. 5, D.L. n. 17/2022).

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.

In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
- il credito è cedibile "solo per intero" dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.

Nel caso di specie, alcune delle società che aderiscono, in qualità di consolidate, al consolidato facente capo alla stabile organizzazione della Alfa S.A. hanno effettuato, nel corso dei primi due trimestri del 2022, acquisti di energia elettrica e gas naturale che danno loro diritto a beneficiare dei menzionati crediti d'imposta per le imprese energivore e gasivore.

L'intenzione delle società consolidate è quella di trasferire i crediti società istante nel quadro del regime di consolidato fiscale nazionale.

Tornano applicabili anche alla fattispecie in esame i precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nei quali è stato precisato che, coerentemente alla disciplina del regime del consolidato fiscale contenuta nel TUIR (artt. 117 e seguenti) e nei decreti ministeriali di attuazione, in costanza di consolidato ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta da quest'ultima. Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Il trasferimento dei crediti d'imposta è quindi consentito ai fini della compensazione con l'IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società titolare del credito per l'assolvimento di altri tributi di sua spettanza.

Nei documenti di prassi sopra citati, è stato evidenziato, in particolare, che detto trasferimento non configura un'ipotesi di "cessione a terzi" dei crediti d'imposta; si è in presenza, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell'ambito di un sistema di tassazione che consente la definizione di un reddito imponibile unico e di un'IRES di gruppo determinata anche attraverso l'utilizzo in compensazione, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dei crediti e delle eccedenze d'imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.

Bonus locazioni: attività di commercio al dettaglio

In materia di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, forniti chiarimenti in relazione all’attività di commercio al dettaglio (Agenzia delle entrate – Risposta 31 ottobre 2022, n. 535).

Nel caso di specie, la società istante svolge come attività principale quella di confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia), come da codice ATECO 14.12 e, in via secondaria, l’attività di commercio al dettaglio avente ad oggetto i capi dalla stessa prodotti come da codice ATECO 47.71. I negozi e gli outlet in cui viene svolta quest’ultima attività sono condotti dalla società S.p.A. in ragione di contratti di locazione o di contratti di affitto d’azienda.
La società istante chiede di sapere se il credito di cui al comma 2-bis dell’articolo 4 del decreto legge n. 73 del 2021 spetti – al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla norma – anche alle imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi nel periodo d’imposta 2019 inferiori a 15 milioni di Euro.
Alla luce dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 102/E del 2021 che, con riferimento all’applicazione dell’articolo 28, comma 3- bis, del decreto legge n. 34 del 2020, ha riconosciuto la possibilità di enucleare l’attività di commercio al dettaglio dal complesso dell’attività svolta dall’impresa, in linea con l’intento del legislatore di introdurre misure di sostegno nel settore del commercio al dettaglio particolarmente penalizzato dalle misure restrittive imposte per contenere l’epidemia da COVID-19, l’Agenzia ritiene che la società istante possa beneficiare del credito d’imposta di cui al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 73 del 2021 allorché dall’attività di commercio al dettaglio (sempreché autonoma sotto il profilo contabile, amministrativo ed economico-gestionale rispetto all’attività principale) siano derivati – nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero nel periodo d’imposta 2019) – ricavi non superiori a 15 milioni di euro. Ciò, naturalmente, nel presupposto che ricorrano tutti gli altri requisiti normativamente richiesti.
L’Agenzia evidenzia che, in linea di principio, l’operazione di scorporo dei ricavi derivanti dall’attività di commercio al dettaglio non produce effetti ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 73 del 2021 con riferimento alle altre attività eventualmente esercitate dall’impresa.
Sono, infatti, comunque escluse dalla fruizione del credito d’imposta le altre attività i cui ricavi, per effetto dello scorporo dei ricavi derivanti dall’attività di commercio al dettaglio, dovessero essere non superiori ai 15 milioni di euro.
Resta fermo che la società istante non potrà usufruire del credito d’imposta di cui al comma 2 con riferimento ai canoni versati per i locali condotti in virtù di contratti di locazione/affitto d’azienda, allorché in tali locali non sia svolta l’attività di commercio al dettaglio.

In materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, forniti chiarimenti in relazione all’attività di commercio al dettaglio (Agenzia delle entrate - Risposta 31 ottobre 2022, n. 535).

Nel caso di specie, la società istante svolge come attività principale quella di confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia), come da codice ATECO 14.12 e, in via secondaria, l'attività di commercio al dettaglio avente ad oggetto i capi dalla stessa prodotti come da codice ATECO 47.71. I negozi e gli outlet in cui viene svolta quest'ultima attività sono condotti dalla società S.p.A. in ragione di contratti di locazione o di contratti di affitto d'azienda.
La società istante chiede di sapere se il credito di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto legge n. 73 del 2021 spetti - al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla norma - anche alle imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi nel periodo d'imposta 2019 inferiori a 15 milioni di Euro.
Alla luce dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 102/E del 2021 che, con riferimento all'applicazione dell'articolo 28, comma 3- bis, del decreto legge n. 34 del 2020, ha riconosciuto la possibilità di enucleare l'attività di commercio al dettaglio dal complesso dell'attività svolta dall'impresa, in linea con l'intento del legislatore di introdurre misure di sostegno nel settore del commercio al dettaglio particolarmente penalizzato dalle misure restrittive imposte per contenere l'epidemia da COVID-19, l’Agenzia ritiene che la società istante possa beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 73 del 2021 allorché dall'attività di commercio al dettaglio (sempreché autonoma sotto il profilo contabile, amministrativo ed economico-gestionale rispetto all'attività principale) siano derivati - nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero nel periodo d'imposta 2019) - ricavi non superiori a 15 milioni di euro. Ciò, naturalmente, nel presupposto che ricorrano tutti gli altri requisiti normativamente richiesti.
L’Agenzia evidenzia che, in linea di principio, l'operazione di scorporo dei ricavi derivanti dall'attività di commercio al dettaglio non produce effetti ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 73 del 2021 con riferimento alle altre attività eventualmente esercitate dall'impresa.
Sono, infatti, comunque escluse dalla fruizione del credito d'imposta le altre attività i cui ricavi, per effetto dello scorporo dei ricavi derivanti dall'attività di commercio al dettaglio, dovessero essere non superiori ai 15 milioni di euro.
Resta fermo che la società istante non potrà usufruire del credito d'imposta di cui al comma 2 con riferimento ai canoni versati per i locali condotti in virtù di contratti di locazione/affitto d'azienda, allorché in tali locali non sia svolta l'attività di commercio al dettaglio.