Bonus R&S: nessun ostacolo se non si può indicare in dichiarazione

Un contribuente che ha ridefinito la scadenza del proprio periodo d’imposta, originariamente stabilito dal 1° ottobre al 30 settembre, fissandola al 31 dicembre 2020 e che per il periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 deve inserire nel modello “Redditi SC2021” il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo maturato ai sensi della L. n. 190/2014, può beneficiare ugualmente dell’agevolazione, anche se il sistema di controllo automatico, aggiornato al credito R&S di cui alla successiva L. n. 160/2019, non ha consentito l’inserimento del codice B9 riferibile alla corretta annualità (Agenzia Entrate – risposta 17 gennaio 2022, n. 30).

L’art. 1, co. 35, L. n. 190/2014 ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Al fine di evitare eventuali abusi, la normativa ha previsto l’indicazione del credito in dichiarazione e stabilito che un professionista, incaricato della revisione legale dei conti, certifichi la documentazione contabile che attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché la corrispondenza delle stesse.

Il termine di applicabilità della citata norma è stato più volte prorogato e definitivamente fissato dall’art. 1, co. 209, L. n. 160/2019, nella fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ciò detto, il modello SC/2021 relativo al periodo d’imposta 2020, prevede che, nella sezione I del quadro RU, con il codice credito “B9” va indicato l’importo residuo del credito d’imposta per le spese in attività di ricerca e sviluppo, istituito dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, come sostituito dall’art. 1, co. 35, L. n. 190/2014, assumendo che il credito sia stato già indicato nelle dichiarazioni annuali dei periodi d’imposta precedenti, mentre nella sezione IV va indicato il solo credito per le attività di R&S contemplato dalla L. n. 160/2019.

Nel caso di specie, essendo il credito maturato nel periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020, lo stesso non può essere esposto né nella sezione I del quadro RU (non trattandosi di un “residuo” proveniente dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta precedente), né nella sezione IV (riservata al credito per le attività di R&S di cui alla L. n. 160/2019).

Conseguentemente, in linea con quanto chiarito con la risoluzione n. 54/E del 2 maggio 2017, nel caso di specie, nonostante l’impossibilità di indicare il credito d’imposta modello SC/2021, il contribuente può comunque utilizzare detto credito in compensazione, fermo restando l’obbligo di osservare le modalità di fruizione disposte dalla disciplina di riferimento e di conservare la documentazione contabile certificata dal revisore (o dalla società di

revisione) a comprova del credito, da esibire ad eventuale richiesta dell’Agenzia delle entrate.

Un contribuente che ha ridefinito la scadenza del proprio periodo d'imposta, originariamente stabilito dal 1° ottobre al 30 settembre, fissandola al 31 dicembre 2020 e che per il periodo d'imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020 deve inserire nel modello "Redditi SC2021" il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo maturato ai sensi della L. n. 190/2014, può beneficiare ugualmente dell’agevolazione, anche se il sistema di controllo automatico, aggiornato al credito R&S di cui alla successiva L. n. 160/2019, non ha consentito l’inserimento del codice B9 riferibile alla corretta annualità (Agenzia Entrate - risposta 17 gennaio 2022, n. 30).

L'art. 1, co. 35, L. n. 190/2014 ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Al fine di evitare eventuali abusi, la normativa ha previsto l'indicazione del credito in dichiarazione e stabilito che un professionista, incaricato della revisione legale dei conti, certifichi la documentazione contabile che attesta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché la corrispondenza delle stesse.

Il termine di applicabilità della citata norma è stato più volte prorogato e definitivamente fissato dall'art. 1, co. 209, L. n. 160/2019, nella fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ciò detto, il modello SC/2021 relativo al periodo d'imposta 2020, prevede che, nella sezione I del quadro RU, con il codice credito "B9" va indicato l'importo residuo del credito d'imposta per le spese in attività di ricerca e sviluppo, istituito dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, come sostituito dall'art. 1, co. 35, L. n. 190/2014, assumendo che il credito sia stato già indicato nelle dichiarazioni annuali dei periodi d'imposta precedenti, mentre nella sezione IV va indicato il solo credito per le attività di R&S contemplato dalla L. n. 160/2019.

Nel caso di specie, essendo il credito maturato nel periodo d'imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020, lo stesso non può essere esposto né nella sezione I del quadro RU (non trattandosi di un "residuo" proveniente dalla dichiarazione annuale del periodo d'imposta precedente), né nella sezione IV (riservata al credito per le attività di R&S di cui alla L. n. 160/2019).

Conseguentemente, in linea con quanto chiarito con la risoluzione n. 54/E del 2 maggio 2017, nel caso di specie, nonostante l'impossibilità di indicare il credito d'imposta modello SC/2021, il contribuente può comunque utilizzare detto credito in compensazione, fermo restando l'obbligo di osservare le modalità di fruizione disposte dalla disciplina di riferimento e di conservare la documentazione contabile certificata dal revisore (o dalla società di

revisione) a comprova del credito, da esibire ad eventuale richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Indennità antitubercolari: importi per il 2022

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2022 (INPS – Circolare 14 gennaio 2022, n. 6).

Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2020 (determinato in via provvisoria in misura pari allo 0% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a + 1,7% dal 1° gennaio 2022 e allo 0% dal 1° gennaio 2021.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato:

– Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati:
   * € 13,50 (1°gennaio 2021)
   * € 13,73 (1°gennaio 2022)

– Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975:
   * € 6,74 (1°gennaio 2021)
   * € 6,85 (1°gennaio 2022)

– Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera):
   * € 22,49 (1°gennaio 2021)
   * € 22,87 (1°gennaio 2022)

– Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera):
   * € 11,25 (1°gennaio 2021)
   * € 11,44 (1°gennaio 2022)

– Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
   * € 90,77 (1°gennaio 2021)
   * € 92,31 (1°gennaio 2022)

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2021 e al 2022, con i nuovi importi.
L’INPS rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,73, dovrà essere erogata quest’ultima.

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2022 (INPS - Circolare 14 gennaio 2022, n. 6).

Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2020 (determinato in via provvisoria in misura pari allo 0% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a + 1,7% dal 1° gennaio 2022 e allo 0% dal 1° gennaio 2021.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato:

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati:
   * € 13,50 (1°gennaio 2021)
   * € 13,73 (1°gennaio 2022)

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975:
   * € 6,74 (1°gennaio 2021)
   * € 6,85 (1°gennaio 2022)

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera):
   * € 22,49 (1°gennaio 2021)
   * € 22,87 (1°gennaio 2022)

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera):
   * € 11,25 (1°gennaio 2021)
   * € 11,44 (1°gennaio 2022)

- Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
   * € 90,77 (1°gennaio 2021)
   * € 92,31 (1°gennaio 2022)

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2021 e al 2022, con i nuovi importi.
L’INPS rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,73, dovrà essere erogata quest’ultima.

Revisori legali: istruzioni operative sull’obbligo formativo

Fornite istruzioni operative circa l’imputazione dei crediti formativi agli anni 2017, 2018 e 2019 per i revisori legali (Ministero dell’economia e delle finanze – Circolare 17 gennaio 2022, n. 3).

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha introdotto l’obbligo della formazione continua obbligatoria a carico degli iscritti al registro della revisione legale dei conti, recependo in tal modo le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2006/43/CE, secondo cui l’attività formativa in discorso è obbligatoria e il mancato aggiornamento deve essere sanzionato a cura degli Stati Membri. Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, poi, ha disposto che la vigenza decorresse a far data dal 1° gennaio 2017.
In relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, si sono registrate da subito diverse difficoltà, riconducibili al complesso processo di transizione a una disciplina molto articolata e relativamente severa rispetto a quella vigente anteriormente alla riforma, alla eterogeneità delle provenienze ed esperienze professionali degli iscritti, nonché alla diffusa mancanza di chiarezza circa i compiti, doveri e responsabilità dei revisori. Ne è risultata una rilevante quota di inadempimento, da parte della popolazione degli iscritti al registro rispetto all’obbligo formativo; la percentuale dei revisori inadempimenti, pur in costante riduzione, rimane pur sempre consistente tanto che le connesse problematiche sono state recentemente prese in considerazione e affrontate dalle disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 in materia di procedimento sanzionatorio.
In particolare, l’articolo 14 del menzionato regolamento prevede che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro (19 ottobre 2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non avessero regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019. In altre parole, la disposizione regolamentare consente ai revisori iscritti al registro di regolarizzare l’eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022. Con la circolare n. 3/2020 il MEF aveva disposto che qualsiasi regolarizzazione del debito formativo pregresso sarebbe stata consentita esclusivamente tramite la piattaforma dedicata.

A decorrere dal 19 ottobre 2021, pertanto, agli iscritti è concesso un periodo di novanta giorni per regolarizzare eventuali debiti formativo a loro carico. Il periodo di novanta giorni si conclude, quindi, in data 17 gennaio 2022.
Con riguardo al periodo di novanta giorni concesso dalla norma, il MEF deve prendere atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata.
Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, il MEF ritiene opportuno comunicare agli iscritti che avessero patito le interruzioni dovute a cause di forza maggiore che hanno interessato la piattaforma, che non sarà presa a riferimento quale data dell’accertamento previsto dall’articolo 11 del più volte citato D.M. n. 135 del 2021 la data del 18 gennaio 2022, ma una data più congrua che tiene conto dei giorni di inattività della piattaforma stessa.
Una ricognizione ragionevolmente accurata delle interruzioni intervenute dalla data del 19 ottobre 2021 evidenzia un periodo di inattività complessivamente quantificabile in 30 giornate.
La corretta attuazione della disposizione di cui all’articolo 14 del regolamento, nonché le obiettive ragioni di tutela degli iscritti al registro della revisione cui le disposizioni concedono la possibilità di recuperare il debito formativo pregresso, richiedono che nel computo di tale complessivo periodo si tenga conto di tali situazioni, nonché delle ragioni di tutela dei revisori sopra esposte. Pertanto, MEF comunica che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017. 2018 e 2019 sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022.
Infine, precisa che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo concesso dall’articolo 14 del D.M. n. 135 del 2021 qualora l’iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio. Pertanto, è in regola il revisore che durante il periodo concesso dal D.M. n. 135/2021 maturasse 60 crediti complessivi di cui almeno 30 caratterizzanti purché imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati. Infatti, è sufficiente a rispondere alle prescrizioni del provvedimento regolamentare il momento materiale del recupero, che deve ricadere entro il periodo concesso.

Fornite istruzioni operative circa l’imputazione dei crediti formativi agli anni 2017, 2018 e 2019 per i revisori legali (Ministero dell’economia e delle finanze - Circolare 17 gennaio 2022, n. 3).

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha introdotto l’obbligo della formazione continua obbligatoria a carico degli iscritti al registro della revisione legale dei conti, recependo in tal modo le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2006/43/CE, secondo cui l’attività formativa in discorso è obbligatoria e il mancato aggiornamento deve essere sanzionato a cura degli Stati Membri. Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, poi, ha disposto che la vigenza decorresse a far data dal 1° gennaio 2017.
In relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, si sono registrate da subito diverse difficoltà, riconducibili al complesso processo di transizione a una disciplina molto articolata e relativamente severa rispetto a quella vigente anteriormente alla riforma, alla eterogeneità delle provenienze ed esperienze professionali degli iscritti, nonché alla diffusa mancanza di chiarezza circa i compiti, doveri e responsabilità dei revisori. Ne è risultata una rilevante quota di inadempimento, da parte della popolazione degli iscritti al registro rispetto all’obbligo formativo; la percentuale dei revisori inadempimenti, pur in costante riduzione, rimane pur sempre consistente tanto che le connesse problematiche sono state recentemente prese in considerazione e affrontate dalle disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 in materia di procedimento sanzionatorio.
In particolare, l’articolo 14 del menzionato regolamento prevede che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro (19 ottobre 2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non avessero regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019. In altre parole, la disposizione regolamentare consente ai revisori iscritti al registro di regolarizzare l’eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022. Con la circolare n. 3/2020 il MEF aveva disposto che qualsiasi regolarizzazione del debito formativo pregresso sarebbe stata consentita esclusivamente tramite la piattaforma dedicata.

A decorrere dal 19 ottobre 2021, pertanto, agli iscritti è concesso un periodo di novanta giorni per regolarizzare eventuali debiti formativo a loro carico. Il periodo di novanta giorni si conclude, quindi, in data 17 gennaio 2022.
Con riguardo al periodo di novanta giorni concesso dalla norma, il MEF deve prendere atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata.
Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, il MEF ritiene opportuno comunicare agli iscritti che avessero patito le interruzioni dovute a cause di forza maggiore che hanno interessato la piattaforma, che non sarà presa a riferimento quale data dell’accertamento previsto dall’articolo 11 del più volte citato D.M. n. 135 del 2021 la data del 18 gennaio 2022, ma una data più congrua che tiene conto dei giorni di inattività della piattaforma stessa.
Una ricognizione ragionevolmente accurata delle interruzioni intervenute dalla data del 19 ottobre 2021 evidenzia un periodo di inattività complessivamente quantificabile in 30 giornate.
La corretta attuazione della disposizione di cui all’articolo 14 del regolamento, nonché le obiettive ragioni di tutela degli iscritti al registro della revisione cui le disposizioni concedono la possibilità di recuperare il debito formativo pregresso, richiedono che nel computo di tale complessivo periodo si tenga conto di tali situazioni, nonché delle ragioni di tutela dei revisori sopra esposte. Pertanto, MEF comunica che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017. 2018 e 2019 sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022.
Infine, precisa che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo concesso dall’articolo 14 del D.M. n. 135 del 2021 qualora l’iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio. Pertanto, è in regola il revisore che durante il periodo concesso dal D.M. n. 135/2021 maturasse 60 crediti complessivi di cui almeno 30 caratterizzanti purché imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati. Infatti, è sufficiente a rispondere alle prescrizioni del provvedimento regolamentare il momento materiale del recupero, che deve ricadere entro il periodo concesso.

In arrivo il modello per i carichi affidati dal 1 ° gennaio 2022

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 gennaio 2022, n. 14113)

L’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si rende necessario allo scopo di adeguarne il contenuto informativo in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) al citato art. 17 del d.l.gs. n. 112 del 1999, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato.

Addio all’aggio per le cartelle di pagamento. Niente più oneri di riscossione, 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni.

Eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno, infatti, a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

A carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge.

Gli agenti della riscossione dovranno utilizzare il nuovo modello per le cartelle relative ai carichi affidatigli a partire dal 1° gennaio 2022, mentre per quelle relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 dovrà essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all'Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 17 gennaio 2022, n. 14113)

L’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si rende necessario allo scopo di adeguarne il contenuto informativo in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) al citato art. 17 del d.l.gs. n. 112 del 1999, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato.

Addio all'aggio per le cartelle di pagamento. Niente più oneri di riscossione, 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni.

Eliminata anche la quota pari all'1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno, infatti, a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

A carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge.

Gli agenti della riscossione dovranno utilizzare il nuovo modello per le cartelle relative ai carichi affidatigli a partire dal 1° gennaio 2022, mentre per quelle relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 dovrà essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

IGIENE AMBIENTALE – FONDO FASDA: piani sanitari per familiari

Fasda, il Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi Ambientali, le cui aziende applicano il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitaria, presenta per il 2022, i piani sanitari dedicati ai familiari

I Piani Sanitari offerti dal Fondo FASDA e dedicati ai familiari degli iscritti per l’anno 2022, sono due:

– il Piano sanitario “Familiari” per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti ad un costo individuale di € 350,00;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni non compiuti” ad un costo individuale di € 150,00.

Il contributo può esser pagato tramite carta di credito, bonifico bancario o finanziamento (a partire da € 180,00) a tasso zero fino al l 31 gennaio 2022.
La copertura sanitaria per i familiari dell’iscritto, sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dall’1/1/2022 al 31/12/2022.

Si precisa che:
– L’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
– Il Piano sanitario “Familiari” prevede una franchigia – a carico del richiedente – di € 20,00 per ogni singola prestazione relativa a: visite specialistiche e accertamenti diagnostici.
– Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2022 saranno accolte previa verifica di eventuali sospensioni nell’anno precedente che, così come previsto dallo Statuto del Fondo FASDA, comportano un’interruzione contrattuale di due anni.

Fasda, il Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi Ambientali, le cui aziende applicano il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitaria, presenta per il 2022, i piani sanitari dedicati ai familiari

I Piani Sanitari offerti dal Fondo FASDA e dedicati ai familiari degli iscritti per l’anno 2022, sono due:

- il Piano sanitario "Familiari" per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti ad un costo individuale di € 350,00;
- il Piano sanitario "Figli da 0 a 16 anni non compiuti" ad un costo individuale di € 150,00.

Il contributo può esser pagato tramite carta di credito, bonifico bancario o finanziamento (a partire da € 180,00) a tasso zero fino al l 31 gennaio 2022.
La copertura sanitaria per i familiari dell’iscritto, sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dall’1/1/2022 al 31/12/2022.


Si precisa che:
- L’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
- Il Piano sanitario "Familiari" prevede una franchigia - a carico del richiedente - di € 20,00 per ogni singola prestazione relativa a: visite specialistiche e accertamenti diagnostici.
- Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2022 saranno accolte previa verifica di eventuali sospensioni nell’anno precedente che, così come previsto dallo Statuto del Fondo FASDA, comportano un’interruzione contrattuale di due anni.

Centri di assistenza fiscale: certificazione ISEE

Con messaggio INPS n. 195/2022 è stato stabilito che i Centri di assistenza fiscale (CAF) interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023 dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 22 dicembre 2021 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023. La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023 dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna – Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it. In base a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 191/2021, i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Con messaggio INPS n. 195/2022 è stato stabilito che i Centri di assistenza fiscale (CAF) interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 - 2023 dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 22 dicembre 2021 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 - 2023. La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 - 2023 dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna - Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it. In base a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 191/2021, i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione involontaria

Si forniscono istruzioni sull’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, introdotta dal 1° gennaio 2022 (art. 66, DL 73/2021).

L’indennità di disoccupazione è destinata ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi sopra riportate e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.
L’indennità, in particolare, è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma. Si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore;
e) avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. Il reddito cui si riferisce la disposizione è il reddito complessivo e non il solo reddito connesso all’attività autonoma.

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore, nel predetto periodo di osservazione, abbia beneficiato – per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale – della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.
L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.
L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.
L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.
I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell’indennità ALAS.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi – presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato – che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i prestazione/i ALAS.
Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
1. ai fini del calcolo della durata della prestazione ALAS sono prese in considerazione le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo;
2. ai fini del non computo delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni ALAS, sono prese in considerazione, per esserne escluse, le giornate di contribuzione versata o accreditata – presenti nel medesimo periodo di osservazione di cui al punto 1 – precedenti le prestazioni delle quali hanno costituito base di calcolo;
3. le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione ALAS sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova ALAS poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni.
La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non può superare sei mesi, corrispondenti – per i lavoratori autonomi dello spettacolo – a 156 giorni di contributi giornalieri.

Per fruire dell’indennità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Tale termine decorre dalle date di seguito individuate:
a) data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997;
b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Nel caso di evento di maternità indennizzabile, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e il 14 gennaio 2021, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalla suddetta data del 14 gennaio 2021. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ALAS sono attualmente le seguenti:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione in parola può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’accesso all’indennità ALAS potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS.

L’indennità ALAS spetta a decorrere:
1. dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
3. dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

Si forniscono istruzioni sull’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, introdotta dal 1° gennaio 2022 (art. 66, DL 73/2021).

L’indennità di disoccupazione è destinata ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi sopra riportate e i lavoratori autonomi "esercenti attività musicali".
L’indennità, in particolare, è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma. Si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore;
e) avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. Il reddito cui si riferisce la disposizione è il reddito complessivo e non il solo reddito connesso all’attività autonoma.

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore, nel predetto periodo di osservazione, abbia beneficiato - per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale - della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.
L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.
L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.
L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.
I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell’indennità ALAS.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi – presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato - che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i prestazione/i ALAS.
Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
1. ai fini del calcolo della durata della prestazione ALAS sono prese in considerazione le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo;
2. ai fini del non computo delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni ALAS, sono prese in considerazione, per esserne escluse, le giornate di contribuzione versata o accreditata – presenti nel medesimo periodo di osservazione di cui al punto 1 - precedenti le prestazioni delle quali hanno costituito base di calcolo;
3. le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione ALAS sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova ALAS poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni.
La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non può superare sei mesi, corrispondenti – per i lavoratori autonomi dello spettacolo – a 156 giorni di contributi giornalieri.

Per fruire dell’indennità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Tale termine decorre dalle date di seguito individuate:
a) data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997;
b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Nel caso di evento di maternità indennizzabile, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e il 14 gennaio 2021, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalla suddetta data del 14 gennaio 2021. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ALAS sono attualmente le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione in parola può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’accesso all’indennità ALAS potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS.

L’indennità ALAS spetta a decorrere:
1. dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
3. dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

Una tantum per i dipendentii delle imprese di Igiene ambientale privata e municipalizzata

 

Spetta, con la busta paga del mese di gennaio, la prima tranche di una tantum per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali

L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto una copertura economica del periodo contrattuale 1/7/2019 – 31/12/2021.
Ai lavoratori in servizio al 9/12/2021 viene riconosciuto un importo Una Tantum ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1/7/2019 fino a tutto il 31/12/2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L’importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/7/2019-31/12/2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l’erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.

Livello

Importo Una Tantum Gennaio 2022

1 A 186,07
1 B 167,46
2 A 229,81
2 B 206,74
3 A 242,02
3 B 230,73
4 A 257,83
4 B 250,00
5 A 281,50
5 B 269,54
6 A 310,43
6 B 296,12
7 A 343,12
7 B 326,29
8 380,83
8 Quadro 427,95
J 148,85

 

Spetta, con la busta paga del mese di gennaio, la prima tranche di una tantum per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali

L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto una copertura economica del periodo contrattuale 1/7/2019 - 31/12/2021.
Ai lavoratori in servizio al 9/12/2021 viene riconosciuto un importo Una Tantum ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1/7/2019 fino a tutto il 31/12/2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L'importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/7/2019-31/12/2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l'erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.

Livello

Importo Una Tantum Gennaio 2022

1 A 186,07
1 B 167,46
2 A 229,81
2 B 206,74
3 A 242,02
3 B 230,73
4 A 257,83
4 B 250,00
5 A 281,50
5 B 269,54
6 A 310,43
6 B 296,12
7 A 343,12
7 B 326,29
8 380,83
8 Quadro 427,95
J 148,85

Imposta sulla pubblicità: segnaletica del posto auto col marchio d’impresa

La segnaletica utilizzata dalla società di autonoleggio per indicare i posti auto assegnati all’interno dell’area di parcheggio dell’aeroporto, dove ritirare e consegnare l’auto noleggiata, non costituisce una mezzo pubblicitario anche se riproduce il marchio o la denominazione della società. Pertanto, deve ritenersi esclusa l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità. (Corte di Cassazione – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 530).

La società di autonoleggio ha installato diversi cartelli con il proprio marchio per indicare, all’interno del parcheggio dell’aeroporto, l’area di propria pertinenza dove ritirare e consegnare le auto noleggiate.
La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società di autonoleggio, per omesso pagamento dell’imposta sulla pubblicità, ritenendo che l’apposizione del marchio e del nome della società sui cartelli, li rendesse mezzi pubblicitari, con l’ulteriore funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso e annullato l’atto di accertamento, con esclusione del presupposto d’imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari, sul rilievo che le scritte apposte sui cartelli assolvessero alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della stessa società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, il cui accesso è riservato ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano.

La decisione è stata impugnata dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta che ha eccepito che i mezzi accertati, seppur utilizzati anche per ulteriori finalità rispetto a quella pubblicitaria, hanno anche la funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato. Pertanto, i giudici tributari non avrebbero considerato, secondo la ricorrente, che l’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione diverse, al fine di migliorare l’immagine di una impresa, ovvero i suoi servizi e prodotti (come nel caso oggetto di causa).
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari osservando che il presupposto dell’imposta è individuato nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile; in altri termini, quel che rileva è l’astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari. Ai fini dell’imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte Suprema ha precisato che nel caso di specie i giudici hanno legittimamente ritenuto, sulla base di precisi riscontri fattuali, che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell’ambito aeroportuale.
La presenza del solo marchio dell’impresa in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato all’interno del parcheggio, l’accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell’aeroporto, l’adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa, giustificano l’esclusione dalla imposizione della segnaletica che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un’informazione.

La segnaletica utilizzata dalla società di autonoleggio per indicare i posti auto assegnati all’interno dell’area di parcheggio dell’aeroporto, dove ritirare e consegnare l’auto noleggiata, non costituisce una mezzo pubblicitario anche se riproduce il marchio o la denominazione della società. Pertanto, deve ritenersi esclusa l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità. (Corte di Cassazione - Sentenza 11 gennaio 2022, n. 530).

La società di autonoleggio ha installato diversi cartelli con il proprio marchio per indicare, all’interno del parcheggio dell’aeroporto, l’area di propria pertinenza dove ritirare e consegnare le auto noleggiate.
La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società di autonoleggio, per omesso pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ritenendo che l’apposizione del marchio e del nome della società sui cartelli, li rendesse mezzi pubblicitari, con l’ulteriore funzione di indicare il luogo di esercizio dell'attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l'immagine del servizio pubblicizzato.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso e annullato l’atto di accertamento, con esclusione del presupposto d'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari, sul rilievo che le scritte apposte sui cartelli assolvessero alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della stessa società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, il cui accesso è riservato ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano.

La decisione è stata impugnata dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta che ha eccepito che i mezzi accertati, seppur utilizzati anche per ulteriori finalità rispetto a quella pubblicitaria, hanno anche la funzione di indicare il luogo di esercizio dell'attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l'immagine del servizio pubblicizzato. Pertanto, i giudici tributari non avrebbero considerato, secondo la ricorrente, che l’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione diverse, al fine di migliorare l'immagine di una impresa, ovvero i suoi servizi e prodotti (come nel caso oggetto di causa).
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari osservando che il presupposto dell'imposta è individuato nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile; in altri termini, quel che rileva è l'astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte Suprema ha precisato che nel caso di specie i giudici hanno legittimamente ritenuto, sulla base di precisi riscontri fattuali, che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell'ambito aeroportuale.
La presenza del solo marchio dell’impresa in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato all'interno del parcheggio, l'accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell'aeroporto, l'adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa, giustificano l’esclusione dalla imposizione della segnaletica che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un'informazione.

Provvidenze ELBA per le imprese artigiane lombarde

Per le imprese artigiane lombarde le domande delle provvidenze di competenza del mese di ottobre dovranno essere presentate entro e non oltre 31/1/2022.

Con accordo siglato lo scorso 4 agosto, è stato deciso che le domande delle provvidenze di competenza del mese di ottobre dovranno essere presentate entro e non oltre 31/1/2022, salvo quanto previsto per la singole provvidenze.

Contributo spese acquisti libro scolastici (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori sarà corrisposto un contributo con riferimento all’anno scolastico (2021/2022), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori. L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo annuale stanziato per l’anno 2021 è di euro 450.000,00.
La domanda per l’anno scolastico 2021/2022 può essere presentata fino al 31/1/2022.

Per le imprese artigiane lombarde le domande delle provvidenze di competenza del mese di ottobre dovranno essere presentate entro e non oltre 31/1/2022.

Con accordo siglato lo scorso 4 agosto, è stato deciso che le domande delle provvidenze di competenza del mese di ottobre dovranno essere presentate entro e non oltre 31/1/2022, salvo quanto previsto per la singole provvidenze.

Contributo spese acquisti libro scolastici (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori sarà corrisposto un contributo con riferimento all’anno scolastico (2021/2022), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori. L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo annuale stanziato per l’anno 2021 è di euro 450.000,00.
La domanda per l’anno scolastico 2021/2022 può essere presentata fino al 31/1/2022.