ETS e iscrizione al RUNT: documentazione contabile ai fini dell’attestazione notarile

Forniti chiarimenti sulla validità temporale della documentazione contabile ai fini dell’attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio ai fini dell’iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Nota 16 giugno 2022, n. 9184).

Circa la natura della documentazione di cui il notaio si avvale per attestare la sussistenza del patrimonio minimo degli enti già in possesso della personalità giuridica ai fini del perfezionamento della loro iscrizione al RUNTS, la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro evidenzia la necessità che la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo, quale requisito previsto dalla legge ai fini dell’iscrizione dell’ente dotato di personalità giuridica nel RUNTS, non sia “temporalmente distante dal momento della proposizione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell’attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile”.
Il presupposto dell’affidabilità della documentazione a supporto è stato oggetto di valutazione da parte del Notariato, richiamando la massima n. 3 del 27/10/2020, emanata dalla Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, che individua in 120 giorni dalla presentazione della domanda il termine temporale di riferimento, ricavandolo per analogia dalla previsione normativa contenuta nell’art. 42-bis comma 2 del Codice civile.
Ne consegue che il parametro richiamato nella circolare (che peraltro ribadisce il principio secondo cui “l’attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l’ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale”) è stato elaborato ad opera della stessa categoria di professionisti investiti della responsabilità dell’attestazione, sulla base dell’esperienza maturata nell’esercizio della propria attività e del quadro normativo e applicabile.
In tal senso, la massima notarile sopra citata, che cita espressamente, quale documentazione di riferimento “bilancio, situazione patrimoniale, perizia etc.”, individua il rispetto del termine a quo per l’aggiornamento della stessa quale condizione di legittimità della verifica in parola.
In merito a ciò, la richiesta di assumere come valido – per il solo periodo di primo popolamento del RUNTS e unicamente con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, un arco temporale ampliato a 180 giorni antecedenti la presentazione dell’attestazione patrimoniale perché tale situazione sia accompagnata dalla relazione del revisore legale esterno o del revisore legale componente dell’organo di controllo (si precisa che in tal caso nella relazione deve essere espressamente menzionata la qualifica di quest’ultimo, mentre non è considerabile l’ipotesi in cui la relazione sia demandata ad un organo di controllo che non contempli la presenza di almeno un revisore legale) potrebbe incontrare ostacolo proprio nell’indisponibilità del notaio, sul quale ricade in ultima analisi la responsabilità dell’attestazione. In tal senso inoltre si fa rilevare che non è corretto individuare in 6 mesi (180 giorni) il termine previsto dal CTS per il deposito dei bilanci degli ETS al RUNTS: il CTS fa infatti riferimento al termine del 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio precedente, inteso come termine entro il quale l’ente deve assolvere all’adempimento pubblicitario concernente il bilancio, non necessariamente utile a determinare l’attendibilità delle scritture contabili alla chiusura dell’esercizio precedente (si pensi agli esercizi non coincidenti con l’anno solare) ai fini della valutabilità della consistenza patrimoniale.
Pertanto, e unicamente con riferimento agli enti coinvolti nella trasmigrazione, già in possesso della personalità giuridica ex dpr 361/2000 che si avvalgano, per l’approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell’organo di controllo, il Ministero del Lavoro ritiene che la questione possa rimettersi alla prudente valutazione del notaio incaricato, che potrà in tal senso, anche sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all’ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180.

Forniti chiarimenti sulla validità temporale della documentazione contabile ai fini dell'attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio ai fini dell'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Nota 16 giugno 2022, n. 9184).

Circa la natura della documentazione di cui il notaio si avvale per attestare la sussistenza del patrimonio minimo degli enti già in possesso della personalità giuridica ai fini del perfezionamento della loro iscrizione al RUNTS, la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro evidenzia la necessità che la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo, quale requisito previsto dalla legge ai fini dell'iscrizione dell'ente dotato di personalità giuridica nel RUNTS, non sia "temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile".
Il presupposto dell'affidabilità della documentazione a supporto è stato oggetto di valutazione da parte del Notariato, richiamando la massima n. 3 del 27/10/2020, emanata dalla Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, che individua in 120 giorni dalla presentazione della domanda il termine temporale di riferimento, ricavandolo per analogia dalla previsione normativa contenuta nell'art. 42-bis comma 2 del Codice civile.
Ne consegue che il parametro richiamato nella circolare (che peraltro ribadisce il principio secondo cui "l'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale") è stato elaborato ad opera della stessa categoria di professionisti investiti della responsabilità dell'attestazione, sulla base dell'esperienza maturata nell'esercizio della propria attività e del quadro normativo e applicabile.
In tal senso, la massima notarile sopra citata, che cita espressamente, quale documentazione di riferimento "bilancio, situazione patrimoniale, perizia etc.", individua il rispetto del termine a quo per l'aggiornamento della stessa quale condizione di legittimità della verifica in parola.
In merito a ciò, la richiesta di assumere come valido - per il solo periodo di primo popolamento del RUNTS e unicamente con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, un arco temporale ampliato a 180 giorni antecedenti la presentazione dell'attestazione patrimoniale perché tale situazione sia accompagnata dalla relazione del revisore legale esterno o del revisore legale componente dell'organo di controllo (si precisa che in tal caso nella relazione deve essere espressamente menzionata la qualifica di quest'ultimo, mentre non è considerabile l'ipotesi in cui la relazione sia demandata ad un organo di controllo che non contempli la presenza di almeno un revisore legale) potrebbe incontrare ostacolo proprio nell'indisponibilità del notaio, sul quale ricade in ultima analisi la responsabilità dell'attestazione. In tal senso inoltre si fa rilevare che non è corretto individuare in 6 mesi (180 giorni) il termine previsto dal CTS per il deposito dei bilanci degli ETS al RUNTS: il CTS fa infatti riferimento al termine del 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio precedente, inteso come termine entro il quale l'ente deve assolvere all'adempimento pubblicitario concernente il bilancio, non necessariamente utile a determinare l'attendibilità delle scritture contabili alla chiusura dell'esercizio precedente (si pensi agli esercizi non coincidenti con l'anno solare) ai fini della valutabilità della consistenza patrimoniale.
Pertanto, e unicamente con riferimento agli enti coinvolti nella trasmigrazione, già in possesso della personalità giuridica ex dpr 361/2000 che si avvalgano, per l'approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell'organo di controllo, il Ministero del Lavoro ritiene che la questione possa rimettersi alla prudente valutazione del notaio incaricato, che potrà in tal senso, anche sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all'ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180.

Accordo integrativo di rinnovo per l’industria edile di Lucca

Rinnovato lo scorso 25 maggio 2022, tra l’ANCE Toscana Nord, assistita da Confindustria Toscana Nord e la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL, il CIPL per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca, fino al 31 dicembre 2022.

EVR

Per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca è istituito l’Elemento Variabile della Retribuzione – EVR nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.
L’EVR è un premio variabile, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio che non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale) ivi compreso il Trattamento di fine rapporto.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti per la sua determinazione tengono conto dei seguenti parametri:
1) Numero dei lavoratori iscritti in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
2) Monte salari denunciato in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
3) Ore denunciate in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
4) Numero di ore-allievo di formazione “16 ore” pre-assunzionali – peso ponderale 25%
Le Parti si incontreranno annualmente per la verifica, il calcolo e le modalità di erogazione, ove dovuto, dell’EVR, il tutto secondo i criteri e con le modalità individuati dalle regole contrattuali vigenti, confrontando i parametri sopra definiti su base triennale, attraverso la comparazione dell’ultimo triennio, ovvero quello in cui l’ultimo anno di riferimento abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori, con il triennio immediatamente precedente.
In caso di riconoscimento dell’EVR a livello provinciale ogni impresa del settore per il tramite dell’associazione di categoria procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali con le medesime modalità, anche temporali, definite a livello territoriale:
a) ore di lavoro denunciate in Cassa edile
b) volume di affari IVA

Indennità lavori in alta montagna

Agli operai chiamati ad eseguire lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità dell’8%. Tale indennità non compete agli operai che lavorino in località situate oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Diaria di trasferta

Fermo restando quanto previsto in proposito dall’art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavori fuori zona si conviene che, a far data dal 1° gennaio 2022, la diaria sia corrisposta con riferimento alle seguenti fasce dai confini territoriali del comune di assunzione, facendo una distinzione fra Aziende che forniscono un servizio di trasporto e Aziende che tale servizio non forniscono e, nel primo caso, fra lavoratori operanti nella Piana di Lucca e lavoratori operanti nelle altre zone della provincia:

Aziende con servizio di trasporto proprio

Piana di Lucca

Media Valle, Garfagnana, Versilia

 

– da Km. 5 sino a Km. 15 – da Km. 8 sino a Km. 15 10%
– da Km. 16 sino a Km. 25 – da Km. 16 sino a Km. 25 13%
– da Km. 26 sino a Km. 35 – da Km. 26 sino a Km. 35 16%
– da Km. 36 a sino a Km. 59 – da Km. 36 a sino a Km. 59 19%
– da Km. 60 ad oltre – da Km. 60 ad oltre 21%

Aziende senza servizio di trasporto proprio

Piana di Lucca, Media Valle, Garfagnana, Versilia

 

– da Km. 5 sino a Km. 15 13%
– da Km. 16 sino a Km. 25 17%
– da Km. 26 sino a Km. 35 20%
– da Km. 36 ad oltre 25%

Resta inteso che le distanze chilometriche di cui sopra sono misurate su strada, con riferimento al percorso più breve possibile. Comunque, l’indennità non è dovuta qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che gli comporti un effettivo vantaggio.
L’operaio che percepisca la indennità di cui sopra, ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

Indennità di guida

A partire dal 1° gennaio 2022 è istituita l’Indennità di guida pari a € 1,00 lorde calcolate sulle ore di lavoro ordinario, a favore del dipendente che, in caso di trasferta, sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone, con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo, fino a concorrenza.

Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Le misure in atto della Indennità territoriale di settore per gli operai di produzione e la misura del Premio di produzione per gli impiegati sono congelate e sono quelle indicate nella tabella sottostante che forma parte integrante del presente articolo.
Gli importi, con decorrenza 1° gennaio 2011 sono comprensivi dei valori dell’Elemento economico territoriale (EET), sostituito dall’EVR, conglobato nei valori in atto a quella data nell’Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

Operai di produzione

Importi congelati

4° livello-op.di quarto livello 1,54
3° livello-op.specializzato 1,43
2° livello-op.qualificato 1,29
1° livello-op.comune 1,11
Custodi, guardiani, portieri, uscieri ed inservienti (tabella B art. 6 CCNL 7 ottobre 1987) 0,99
Custodi, portieri, guardiani con alloggio (lettera C art. 6 CCNL 7 ottobre 1987) 0,88

PREMIO DI PRODUZIONE

Importi congelati

7° livello-imp. 1.a cat. super 375,61
6° livello-imp. 1.a cat 343,54
5° livello-imp. 2.a cat 284,45
4° livello-ass.tecn. già di 3.a cat 257,93
3° livello-imp. 3.a cat 237,13
2° livello-imp. 4.a cat 213,25
1° livello-imp. 4.a 1 impiego 183,25

Contributo Anzianità Professionale Edile

In relazione a quanto previsto dall’art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi nazionali in materia, il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi all’APE è dovuto, a decorrere dal 1° giugno 2019, nella misura del 3,91%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del Contratto collettivo nazionale, nonché sul trattamento per le festività di cui all’art. 17 del vigente Contratto nazionale.
Il contributo, così come determinato dagli accordi nazionali, viene versato dalla Cassa edile al Fondo Nazionale Ape – FNAPE secondo le modalità ivi stabilite.
Il contributo a decorrere dal 1 ottobre 2022 viene determinato nella misura regionale del 3,80% secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 marzo 2022.

Rinnovato lo scorso 25 maggio 2022, tra l’ANCE Toscana Nord, assistita da Confindustria Toscana Nord e la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL, il CIPL per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca, fino al 31 dicembre 2022.

EVR

Per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca è istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione - EVR nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.
L’EVR è un premio variabile, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio che non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale) ivi compreso il Trattamento di fine rapporto.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti per la sua determinazione tengono conto dei seguenti parametri:
1) Numero dei lavoratori iscritti in Cassa edile lucchese - peso ponderale 25%
2) Monte salari denunciato in Cassa edile lucchese - peso ponderale 25%
3) Ore denunciate in Cassa edile lucchese - peso ponderale 25%
4) Numero di ore-allievo di formazione "16 ore" pre-assunzionali - peso ponderale 25%
Le Parti si incontreranno annualmente per la verifica, il calcolo e le modalità di erogazione, ove dovuto, dell’EVR, il tutto secondo i criteri e con le modalità individuati dalle regole contrattuali vigenti, confrontando i parametri sopra definiti su base triennale, attraverso la comparazione dell’ultimo triennio, ovvero quello in cui l’ultimo anno di riferimento abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori, con il triennio immediatamente precedente.
In caso di riconoscimento dell'EVR a livello provinciale ogni impresa del settore per il tramite dell'associazione di categoria procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali con le medesime modalità, anche temporali, definite a livello territoriale:
a) ore di lavoro denunciate in Cassa edile
b) volume di affari IVA

Indennità lavori in alta montagna

Agli operai chiamati ad eseguire lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità dell’8%. Tale indennità non compete agli operai che lavorino in località situate oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Diaria di trasferta

Fermo restando quanto previsto in proposito dall’art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavori fuori zona si conviene che, a far data dal 1° gennaio 2022, la diaria sia corrisposta con riferimento alle seguenti fasce dai confini territoriali del comune di assunzione, facendo una distinzione fra Aziende che forniscono un servizio di trasporto e Aziende che tale servizio non forniscono e, nel primo caso, fra lavoratori operanti nella Piana di Lucca e lavoratori operanti nelle altre zone della provincia:

Aziende con servizio di trasporto proprio

Piana di Lucca

Media Valle, Garfagnana, Versilia

 

- da Km. 5 sino a Km. 15 - da Km. 8 sino a Km. 15 10%
- da Km. 16 sino a Km. 25 - da Km. 16 sino a Km. 25 13%
- da Km. 26 sino a Km. 35 - da Km. 26 sino a Km. 35 16%
- da Km. 36 a sino a Km. 59 - da Km. 36 a sino a Km. 59 19%
- da Km. 60 ad oltre - da Km. 60 ad oltre 21%

Aziende senza servizio di trasporto proprio

Piana di Lucca, Media Valle, Garfagnana, Versilia

 

- da Km. 5 sino a Km. 15 13%
- da Km. 16 sino a Km. 25 17%
- da Km. 26 sino a Km. 35 20%
- da Km. 36 ad oltre 25%

Resta inteso che le distanze chilometriche di cui sopra sono misurate su strada, con riferimento al percorso più breve possibile. Comunque, l’indennità non è dovuta qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che gli comporti un effettivo vantaggio.
L’operaio che percepisca la indennità di cui sopra, ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

Indennità di guida

A partire dal 1° gennaio 2022 è istituita l’Indennità di guida pari a € 1,00 lorde calcolate sulle ore di lavoro ordinario, a favore del dipendente che, in caso di trasferta, sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone, con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo, fino a concorrenza.

Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Le misure in atto della Indennità territoriale di settore per gli operai di produzione e la misura del Premio di produzione per gli impiegati sono congelate e sono quelle indicate nella tabella sottostante che forma parte integrante del presente articolo.
Gli importi, con decorrenza 1° gennaio 2011 sono comprensivi dei valori dell’Elemento economico territoriale (EET), sostituito dall’EVR, conglobato nei valori in atto a quella data nell’Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

Operai di produzione

Importi congelati

4° livello-op.di quarto livello 1,54
3° livello-op.specializzato 1,43
2° livello-op.qualificato 1,29
1° livello-op.comune 1,11
Custodi, guardiani, portieri, uscieri ed inservienti (tabella B art. 6 CCNL 7 ottobre 1987) 0,99
Custodi, portieri, guardiani con alloggio (lettera C art. 6 CCNL 7 ottobre 1987) 0,88

PREMIO DI PRODUZIONE

Importi congelati

7° livello-imp. 1.a cat. super 375,61
6° livello-imp. 1.a cat 343,54
5° livello-imp. 2.a cat 284,45
4° livello-ass.tecn. già di 3.a cat 257,93
3° livello-imp. 3.a cat 237,13
2° livello-imp. 4.a cat 213,25
1° livello-imp. 4.a 1 impiego 183,25

Contributo Anzianità Professionale Edile

In relazione a quanto previsto dall'art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi nazionali in materia, il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi all’APE è dovuto, a decorrere dal 1° giugno 2019, nella misura del 3,91%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del Contratto collettivo nazionale, nonché sul trattamento per le festività di cui all'art. 17 del vigente Contratto nazionale.
Il contributo, così come determinato dagli accordi nazionali, viene versato dalla Cassa edile al Fondo Nazionale Ape - FNAPE secondo le modalità ivi stabilite.
Il contributo a decorrere dal 1 ottobre 2022 viene determinato nella misura regionale del 3,80% secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 marzo 2022.

Firmato l’accordo integrativo del CCNL Area comunicazione – Artigianato

Sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione del 16 maggio 2022 contenente le nuove tabelle retributive.

Questi risultano essere gli aumenti retributivi e le relative tabelle con i nuovi minimi

Imprese artigiane

Aumenti retributivi

 

Livelli

1 giugno 2022

1 dicembre 2022

Totale

1A € 39,35 € 70,27 € 109,62
1B € 34,30 € 61,24 € 95,54
2 € 32,17 € 57,45 € 89,62
3 € 30,18 € 53,89 € 84,07
4 € 28,00 € 50,00 € 78,00
5 BIS € 25,61 € 45,74 € 71,35
5 € 24,49 € 43,73 € 68,22
6 € 23,06 € 41,18 € 64,24

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Minimi fino al 31 maggio 2022

Minimi dal 1 giugno 2022

Minimi dal 1 dicembre 2022

1A € 2.207,24 € 2.246,59 € 2.316,86
1B € 1.923,75 € 1.958,05 € 2.019,29
2 € 1.804,72 € 1.836,89 € 1.894,34
3 € 1.692,61 € 1.722,79 € 1.776,68
4 € 1.570,56 € 1.598,56 € 1.648,56
5 BIS € 1.436,65 € 1.462,26 € 1.508,00
5 € 1.373,58 € 1.398,07 € 1.441,80
6 € 1.293,47 € 1.316,53 € 1.357,71

Livelli

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1A € 30
1B € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 BIS € 30
5 € 30
6 € 30

PMI

Aumenti retributivi

Livelli

1 giugno 2022

1 dicembre 2022

Totale

1A € 42,16 € 70,27 € 112,43
1B € 36,75 € 61,24 € 97,99
2 € 34,47 € 57,45 € 91,92
3 € 32,33 € 53,89 € 86,22
4 € 30,00 € 50,00 € 80,00
5 BIS € 27,44 € 45,74 € 73,18
5 € 26,24 € 43,73 € 69,97
6 € 24,71 € 41,18 € 65,89

 

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Minimi fino al 31 maggio 2022

Minimi dal 1 giugno 2022

Minimi dal 1 dicembre 2022

1 A € 2.221,29 € 2.263,45 € 2.333,72
1 B € 1.936,00 € 1.972,75 € 2.033,99
2 € 1.816,21 € 1.850,68 € 1.908,13
3 € 1.703,39 € 1.735,72 € 1.789,61
4 € 1.580,56 € 1.610,56 € 1.660,56
5 BIS € 1.445,79 € 1.473,23 € 1.518,97
5 € 1.382,33 € 1.408,57 € 1.452,30
6 € 1.301,71 € 1.326,42 € 1.367,60

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1 A € 30
1 B € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 BIS € 30
5 € 30
6 € 30

Sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell'Area Comunicazione del 16 maggio 2022 contenente le nuove tabelle retributive.

Questi risultano essere gli aumenti retributivi e le relative tabelle con i nuovi minimi

Imprese artigiane

Aumenti retributivi

 

Livelli

1 giugno 2022

1 dicembre 2022

Totale

1A € 39,35 € 70,27 € 109,62
1B € 34,30 € 61,24 € 95,54
2 € 32,17 € 57,45 € 89,62
3 € 30,18 € 53,89 € 84,07
4 € 28,00 € 50,00 € 78,00
5 BIS € 25,61 € 45,74 € 71,35
5 € 24,49 € 43,73 € 68,22
6 € 23,06 € 41,18 € 64,24

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Minimi fino al 31 maggio 2022

Minimi dal 1 giugno 2022

Minimi dal 1 dicembre 2022

1A € 2.207,24 € 2.246,59 € 2.316,86
1B € 1.923,75 € 1.958,05 € 2.019,29
2 € 1.804,72 € 1.836,89 € 1.894,34
3 € 1.692,61 € 1.722,79 € 1.776,68
4 € 1.570,56 € 1.598,56 € 1.648,56
5 BIS € 1.436,65 € 1.462,26 € 1.508,00
5 € 1.373,58 € 1.398,07 € 1.441,80
6 € 1.293,47 € 1.316,53 € 1.357,71

Livelli

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1A € 30
1B € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 BIS € 30
5 € 30
6 € 30

PMI

Aumenti retributivi

Livelli

1 giugno 2022

1 dicembre 2022

Totale

1A € 42,16 € 70,27 € 112,43
1B € 36,75 € 61,24 € 97,99
2 € 34,47 € 57,45 € 91,92
3 € 32,33 € 53,89 € 86,22
4 € 30,00 € 50,00 € 80,00
5 BIS € 27,44 € 45,74 € 73,18
5 € 26,24 € 43,73 € 69,97
6 € 24,71 € 41,18 € 65,89

 

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Minimi fino al 31 maggio 2022

Minimi dal 1 giugno 2022

Minimi dal 1 dicembre 2022

1 A € 2.221,29 € 2.263,45 € 2.333,72
1 B € 1.936,00 € 1.972,75 € 2.033,99
2 € 1.816,21 € 1.850,68 € 1.908,13
3 € 1.703,39 € 1.735,72 € 1.789,61
4 € 1.580,56 € 1.610,56 € 1.660,56
5 BIS € 1.445,79 € 1.473,23 € 1.518,97
5 € 1.382,33 € 1.408,57 € 1.452,30
6 € 1.301,71 € 1.326,42 € 1.367,60

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1 A € 30
1 B € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 BIS € 30
5 € 30
6 € 30

Edilizia Territoriale Milano: Accordo di rinnovo del CIPL

Firmato il 24/5/2022, tra le Parti Datoriali del settore dell’Edilizia territoriale di Milano, dell’Industria, delle Cooperative e dell’Artigianato e le OO.SS. FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL Territoriali, l’accordo per il rinnovo del Cipl per la provincia di Milano, con decorrenza dalla data di stipula al 31/12/2023

PARTE OPERAI

Indennità trasporti
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 4,26 a euro 4,42 giornalieri.
A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 4,82 giornalieri.
Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell’impresa.

Mensa
L’impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 16,16 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° luglio 2022 ed euro 17,01 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2023.
Ove non si renda possibile l’attuazione del servizio mensa come indicato nell’accordo in esame, è corrisposta un’indennità sostitutiva pari a euro 9,50 giornalieri a decorrere dal 1° luglio 2022 ed a euro 10,00 a decorrere dal 1° settembre 2023. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).

PARTE IMPEGATI

Indennità trasporti
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’Indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 81,56 a euro 84,13 mensili.

A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 90,56 mensili.
Anche tale indennità, come l’indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell’impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, all’impiegato sarà dovuta l’eventuale differenza tra il rimborso giornaliero delle spese di viaggio e la misura dell’indennità trasporti ragguagliala a giornata (euro 84,13 o euro 90,56 diviso 173 per 8).

Mensa
Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 6 dell’accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.
A decorrere dal 1° luglio 2022, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 152,68 mensili.
A decorrere dal 1° settembre 2023, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 160,78 mensili.
Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Firmato il 24/5/2022, tra le Parti Datoriali del settore dell’Edilizia territoriale di Milano, dell’Industria, delle Cooperative e dell’Artigianato e le OO.SS. FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL Territoriali, l’accordo per il rinnovo del Cipl per la provincia di Milano, con decorrenza dalla data di stipula al 31/12/2023

PARTE OPERAI

Indennità trasporti
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 4,26 a euro 4,42 giornalieri.
A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 4,82 giornalieri.
Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell'impresa.

Mensa
L’impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 16,16 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° luglio 2022 ed euro 17,01 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2023.
Ove non si renda possibile l’attuazione del servizio mensa come indicato nell’accordo in esame, è corrisposta un’indennità sostitutiva pari a euro 9,50 giornalieri a decorrere dal 1° luglio 2022 ed a euro 10,00 a decorrere dal 1° settembre 2023. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).

PARTE IMPEGATI

Indennità trasporti
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’Indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 81,56 a euro 84,13 mensili.

A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 90,56 mensili.
Anche tale indennità, come l’indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, all’impiegato sarà dovuta l’eventuale differenza tra il rimborso giornaliero delle spese di viaggio e la misura dell’indennità trasporti ragguagliala a giornata (euro 84,13 o euro 90,56 diviso 173 per 8).

Mensa
Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 6 dell’accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.
A decorrere dal 1° luglio 2022, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 152,68 mensili.
A decorrere dal 1° settembre 2023, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 160,78 mensili.
Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Condotte lesive della dignità della stagista: confermata la sospensione del funzionario

La sanzione prevista per comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona si applica anche in caso di condotte tenute nei confronti di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18992).

La vicenda

La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata dall’INPS nei confronti di un funzionario amministrativo, per condotte inappropriate tenute dallo stesso nei confronti di una stagista nel corso di un periodo di formazione che questa aveva svolto presso l’ente.
I giudici, in particolare, ritenevano che la condotta contestata rientrasse nell’ambito dei comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona, sanzionati dal Regolamento di Disciplina applicato dall’ente con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. L’applicazione in concreto della sanzione si collocava, pertanto, decisamente al di sotto della media edittale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il funzionario, dolendosi della non proporzionalità della sanzione irrogata ed affermando l’applicabilità della norma disciplinare richiamata ai soli comportamenti impropri verso altri dipendenti o verso gli utenti, con esclusione, dunque, degli stagisti.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla proprozionalità della sanzione, atteso che la gravità dei comportamenti lesivi posti in essere dal funzionario discendeva sia dalla lesione dell’immagine dell’ente pubblico che dalla giovane età della studentessa coinvolta.
La stessa Corte ha, altresì, giudicato non meritevole di accoglimento la tesi difensiva che limitava l’applicabilità della norma disciplinare richiamata nel caso concreto ai soli comportamenti impropri tenuti verso altri dipendenti o verso gli utenti, e non anche nei confronti degli stagisti.
Come chiarito dal Collegio, difatti, nessun elemento deponeva a favore di un’interpretazione della predetta previsione disciplinare, tale da escludere dal suo campo di applicazione l’ipotesi di comportamenti contrari rispetto alla dignità altrui tenuti nei riguardi di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo, ossia lo stagista, il quale, a tal fine deve ritenersi assimilato al dipendente.

La sanzione prevista per comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona si applica anche in caso di condotte tenute nei confronti di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18992).

La vicenda

La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata dall'INPS nei confronti di un funzionario amministrativo, per condotte inappropriate tenute dallo stesso nei confronti di una stagista nel corso di un periodo di formazione che questa aveva svolto presso l’ente.
I giudici, in particolare, ritenevano che la condotta contestata rientrasse nell’ambito dei comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona, sanzionati dal Regolamento di Disciplina applicato dall’ente con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. L'applicazione in concreto della sanzione si collocava, pertanto, decisamente al di sotto della media edittale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il funzionario, dolendosi della non proporzionalità della sanzione irrogata ed affermando l’applicabilità della norma disciplinare richiamata ai soli comportamenti impropri verso altri dipendenti o verso gli utenti, con esclusione, dunque, degli stagisti.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla proprozionalità della sanzione, atteso che la gravità dei comportamenti lesivi posti in essere dal funzionario discendeva sia dalla lesione dell'immagine dell'ente pubblico che dalla giovane età della studentessa coinvolta.
La stessa Corte ha, altresì, giudicato non meritevole di accoglimento la tesi difensiva che limitava l’applicabilità della norma disciplinare richiamata nel caso concreto ai soli comportamenti impropri tenuti verso altri dipendenti o verso gli utenti, e non anche nei confronti degli stagisti.
Come chiarito dal Collegio, difatti, nessun elemento deponeva a favore di un’interpretazione della predetta previsione disciplinare, tale da escludere dal suo campo di applicazione l’ipotesi di comportamenti contrari rispetto alla dignità altrui tenuti nei riguardi di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo, ossia lo stagista, il quale, a tal fine deve ritenersi assimilato al dipendente.

Apprendistato di I livello e sgravio contributivo: chiarimenti

Per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (circolare Inps 15 giugno 2022, n. 70).

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in parola non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.
L’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.
Pertanto, per l’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015) anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore. Dalla predetta data del 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Il datore di lavoro non ha diritto all’applicazione dello sgravio contributivo in argomento nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Inoltre, al fine di beneficiare della misura in parola, il datore di lavoro deve risultare in possesso del DURC ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (circolare Inps 15 giugno 2022, n. 70).

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in parola non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.
L’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.
Pertanto, per l’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015) anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore. Dalla predetta data del 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Il datore di lavoro non ha diritto all’applicazione dello sgravio contributivo in argomento nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Inoltre, al fine di beneficiare della misura in parola, il datore di lavoro deve risultare in possesso del DURC ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sciolta la riserva sull’accordo degli autoferrotranvieri

E’ stata sciolta la riiserva sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL)

Nell’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, viene previsto il seguente incremento
– con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
 

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/10/2017

I TRANCHE

€ 30 a par. 175

 da lug 2022

II TRANCHE

€ 30 a par. 175

da giu 2023

III TRANCHE € 30

a par. 175

 da set 2023

Aumento a regime

€ 90 a par. 175

250 1.582,53 42,86 42,86 42,86 128,57
230 1.455,93 39,43 39,43 39,43 118,29
210 1.329,33 36,00 36,00 36,00 108,00
205 1.297,68 35,14 35,14 35,14 105,43
202 1.278,69 34,63 34,63 34,63 103,89
193 1.221,72 33,09 33,09 33,09 99,26
190 1.202,73 32,57 32,57 32,57 97,71
188 1.190,07 32,23 32,23 32,23 96,69
183 1.158,41 31,37 31,37 31,37 94,11
180 1.139,42 30,86 30,86 30,86 92,57
178 1.126,76 30,51 30,51 30,51 91,54
175 1.107,77 30,00 30,00 30,00 90,00
170 1.076,12 29,14 29,14 29,14 87,43
165 1.044,47 28,29 28,29 28,29 84,86
160 1.012,82 27,43 27,43 27,43 82,29
158 1.000,16 27,09 27,09 27,09 81,26
155 981,17 26,57 26,57 26,57 79,71
154 974,84 26,40 26,40 26,40 79,20
153 968,51 26,23 26,23 26,23 78,69
151 955,85 25,89 25,89 25,89 77,66
145 917,87 24,86 24,86 24,86 74,57
143 905,21 24,51 24,51 24,51 73,54
140 886,22 24,00 24,00 24,00 72,00
139 879,89 23,83 23,83 23,83 71,49
138 873,56 23,66 23,66 23,66 70,97
135 854,57 23,14 23,14 23,14 69,43
130 822,92 22,29 22,29 22,29 66,86
129 816,59 22,11 22,11 22,11 66,34
123 778,61 21,09 21,09 21,09 63,26
121 765,95 20,74 20,74 20,74 62,23
116 734,30 19,89 19,89 19,89 59,66
110 696,31 18,86 18,86 18,86 56,57
100 633,01 17,14 17,14 17,14 51,43

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/09/2023

Contingenza

TDR

Mensa

TOTALE RETRIBUZIONE

A REGIME

250 1.711,10 554,80 73,78 16,53 2.356,21
230 1.574,22 550,41 67,88 16,53 2.209,04
210 1.437,33 546,39 61,97 16,53 2.062,22
205 1.403,11 546,39 60,50 16,53 2.026,53
202 1.382,58 546,39 59,61 16,53 2.005,11
193 1.320,98 542,39 56,96 16,53 1.936,86
190 1.300,44 542,39 56,07 16,53 1.915,43
188 1.286,76 540,51 55,48 16,53 1.899,28
183 1.252,52 540,51 54,01 16,53 1.863,57
180 1.231,99 539,62 53,12 16,53 1.841,26
178 1.218,30 539,62 52,53 16,53 1.826,98
175 1.197,77 539,62 51,65 16,53 1.805,57
170 1.163,55 539,62 50,17 16,53 1.769,87
165 1.129,33 539,60 48,69 16,53 1.734,15
160 1.095,11 539,60 47,22 16,53 1.698,46
158 1.081,42 536,60 46,63 16,53 1.681,18
155 1.060,88 533,58 45,74 16,53 1.656,73
154 1.054,04 533,58 45,45 16,53 1.649,60
153 1.047,20 533,58 45,15 16,53 1.642,46
151 1.033,51 533,58 44,56 16,53 1.628,18
145 992,44 533,58 42,79 16,53 1.585,34
143 978,75 533,58 42,20 16,53 1.571,06
140 958,22 533,58 41,32 16,53 1.549,65
139 951,38 533,58 41,02 16,53 1.542,51
138 944,53 533,58 40,73 16,53 1.535,37
135 924,00 530,19 39,84 16,53 1.510,56
130 889,78 530,19 38,37 16,53 1.474,87
129 882,93 530,19 38,07 16,53 1.467,72
123 841,87 530,19 36,30 16,53 1.424,89
121 828,18 527,56 35,71 16,53 1.407,98
116 793,96 527,56 34,23 16,53 1.372,28
110 752,88 527,56 32,46 16,53 1.329,43
100 684,44 524,20 29,51 16,53 1.254,68

Una Tantum
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

Param.

I TRANCHE

€ 250 a par. 175

da lug 2022

II TRANCHE

€ 250 a par. 175

da nov  2022

Totale

250 357,14 357,14  714,29
230 328,57 328,57  657,14
210 300,00 300,00  600,00
205 292,86 292,86  585,71
202 288,57 288,57  577,14
193 275,71 275,71  551,43
190 271,43 271,43  542,86
188 268,57 268,57  537,14
183 261,43 261,43  522,86
180 257,14 257,14  514,29
178 254,29 254,29  508,57
175 175,00 175,00  350,00
170 242,86 242,86  485,71
165 235,71 235,71  471,43
160 228,57 228,57  457,14
158 225,71 225,71  451,43
155 221,43 221,43  442,86
154 220,00 220,00  440,00
153 218,57 218,57  437,14
151 215,71 215,71  431,43
145 207,14 207,14  414,29
143 204,29 204,29  408,57
140 200,00 200,00  400,00
139 198,57 198,57  397,14
138 197,14 197,14  394,29
135 192,86 192,86  385,71
130 185,71 185,71  371,43
129 184,29 184,29  368,57
123 175,71 175,71  351,43
121 172,86 172,86  345,71
116 165,71 165,71  331,43
110 157,14 157,14  314,29
100 142,86 142,86  285,71

E’ stata sciolta la riiserva sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri - internavigatori (Mobilità TPL)

Nell’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, viene previsto il seguente incremento
- con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
- con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
- con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
 

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/10/2017

I TRANCHE

€ 30 a par. 175

 da lug 2022

II TRANCHE

€ 30 a par. 175

da giu 2023

III TRANCHE € 30

a par. 175

 da set 2023

Aumento a regime

€ 90 a par. 175

250 1.582,53 42,86 42,86 42,86 128,57
230 1.455,93 39,43 39,43 39,43 118,29
210 1.329,33 36,00 36,00 36,00 108,00
205 1.297,68 35,14 35,14 35,14 105,43
202 1.278,69 34,63 34,63 34,63 103,89
193 1.221,72 33,09 33,09 33,09 99,26
190 1.202,73 32,57 32,57 32,57 97,71
188 1.190,07 32,23 32,23 32,23 96,69
183 1.158,41 31,37 31,37 31,37 94,11
180 1.139,42 30,86 30,86 30,86 92,57
178 1.126,76 30,51 30,51 30,51 91,54
175 1.107,77 30,00 30,00 30,00 90,00
170 1.076,12 29,14 29,14 29,14 87,43
165 1.044,47 28,29 28,29 28,29 84,86
160 1.012,82 27,43 27,43 27,43 82,29
158 1.000,16 27,09 27,09 27,09 81,26
155 981,17 26,57 26,57 26,57 79,71
154 974,84 26,40 26,40 26,40 79,20
153 968,51 26,23 26,23 26,23 78,69
151 955,85 25,89 25,89 25,89 77,66
145 917,87 24,86 24,86 24,86 74,57
143 905,21 24,51 24,51 24,51 73,54
140 886,22 24,00 24,00 24,00 72,00
139 879,89 23,83 23,83 23,83 71,49
138 873,56 23,66 23,66 23,66 70,97
135 854,57 23,14 23,14 23,14 69,43
130 822,92 22,29 22,29 22,29 66,86
129 816,59 22,11 22,11 22,11 66,34
123 778,61 21,09 21,09 21,09 63,26
121 765,95 20,74 20,74 20,74 62,23
116 734,30 19,89 19,89 19,89 59,66
110 696,31 18,86 18,86 18,86 56,57
100 633,01 17,14 17,14 17,14 51,43

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/09/2023

Contingenza

TDR

Mensa

TOTALE RETRIBUZIONE

A REGIME

250 1.711,10 554,80 73,78 16,53 2.356,21
230 1.574,22 550,41 67,88 16,53 2.209,04
210 1.437,33 546,39 61,97 16,53 2.062,22
205 1.403,11 546,39 60,50 16,53 2.026,53
202 1.382,58 546,39 59,61 16,53 2.005,11
193 1.320,98 542,39 56,96 16,53 1.936,86
190 1.300,44 542,39 56,07 16,53 1.915,43
188 1.286,76 540,51 55,48 16,53 1.899,28
183 1.252,52 540,51 54,01 16,53 1.863,57
180 1.231,99 539,62 53,12 16,53 1.841,26
178 1.218,30 539,62 52,53 16,53 1.826,98
175 1.197,77 539,62 51,65 16,53 1.805,57
170 1.163,55 539,62 50,17 16,53 1.769,87
165 1.129,33 539,60 48,69 16,53 1.734,15
160 1.095,11 539,60 47,22 16,53 1.698,46
158 1.081,42 536,60 46,63 16,53 1.681,18
155 1.060,88 533,58 45,74 16,53 1.656,73
154 1.054,04 533,58 45,45 16,53 1.649,60
153 1.047,20 533,58 45,15 16,53 1.642,46
151 1.033,51 533,58 44,56 16,53 1.628,18
145 992,44 533,58 42,79 16,53 1.585,34
143 978,75 533,58 42,20 16,53 1.571,06
140 958,22 533,58 41,32 16,53 1.549,65
139 951,38 533,58 41,02 16,53 1.542,51
138 944,53 533,58 40,73 16,53 1.535,37
135 924,00 530,19 39,84 16,53 1.510,56
130 889,78 530,19 38,37 16,53 1.474,87
129 882,93 530,19 38,07 16,53 1.467,72
123 841,87 530,19 36,30 16,53 1.424,89
121 828,18 527,56 35,71 16,53 1.407,98
116 793,96 527,56 34,23 16,53 1.372,28
110 752,88 527,56 32,46 16,53 1.329,43
100 684,44 524,20 29,51 16,53 1.254,68

Una Tantum
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest'ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2022.

Param.

I TRANCHE

€ 250 a par. 175

da lug 2022

II TRANCHE

€ 250 a par. 175

da nov  2022

Totale

250 357,14 357,14  714,29
230 328,57 328,57  657,14
210 300,00 300,00  600,00
205 292,86 292,86  585,71
202 288,57 288,57  577,14
193 275,71 275,71  551,43
190 271,43 271,43  542,86
188 268,57 268,57  537,14
183 261,43 261,43  522,86
180 257,14 257,14  514,29
178 254,29 254,29  508,57
175 175,00 175,00  350,00
170 242,86 242,86  485,71
165 235,71 235,71  471,43
160 228,57 228,57  457,14
158 225,71 225,71  451,43
155 221,43 221,43  442,86
154 220,00 220,00  440,00
153 218,57 218,57  437,14
151 215,71 215,71  431,43
145 207,14 207,14  414,29
143 204,29 204,29  408,57
140 200,00 200,00  400,00
139 198,57 198,57  397,14
138 197,14 197,14  394,29
135 192,86 192,86  385,71
130 185,71 185,71  371,43
129 184,29 184,29  368,57
123 175,71 175,71  351,43
121 172,86 172,86  345,71
116 165,71 165,71  331,43
110 157,14 157,14  314,29
100 142,86 142,86  285,71

Crisi d’impresa: nuove modifiche al codice

Modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 15 giugno 2022, n. 83).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14 (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato 15 giugno 2022, n. 83).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Chiarimenti sulle operazioni elusive finalizzate al risparmio d’imposta

In sede di accertamento, sono considerate elusive le operazioni riguardanti i contratti di affitto di azienda con società partecipate in misura totalitaria e successiva acquisizione mediante fusione per incorporazione (Corte di Cassazione – ordinanza 13 giugno 2022, n. 19049).

I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che hanno carattere elusivo le operazioni delle società di capitali non sorrette da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale (sono tali, invece, a titolo di esempio, le operazioni che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa, o sono volte a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi), che sono dirette a realizzare un indebito risparmio d’imposta e la riduzione della base imponibile;

Nel caso di specie, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha preso in esame i fatti decisivi addotti dalle due società idonei a dimostrare che l’affitto di azienda, quale strumento alternativo alla prosecuzione della gestione diretta da parte delle due società affittanti, ovvero all’immediata fusione per incorporazione delle stesse compagini, non ha comportato alcun indebito vantaggio fiscale in quanto le perdite pregresse delle società affittanti sarebbero state recuperate sia in caso di gestione diretta sia in caso di fusione immediata.

Invece, in linea con il suddetto orientamento giurisprudenziale, la scelta del contribuente di concludere due contratti di affitto di azienda con le società partecipate anziché procedere all’immediata fusione per incorporazione di queste ultime, è dettata da una finalità elusiva in quanto volta essenzialmente a realizzare un notevole risparmio delle imposte.

In sede di accertamento, sono considerate elusive le operazioni riguardanti i contratti di affitto di azienda con società partecipate in misura totalitaria e successiva acquisizione mediante fusione per incorporazione (Corte di Cassazione - ordinanza 13 giugno 2022, n. 19049).

I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che hanno carattere elusivo le operazioni delle società di capitali non sorrette da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale (sono tali, invece, a titolo di esempio, le operazioni che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa, o sono volte a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi), che sono dirette a realizzare un indebito risparmio d’imposta e la riduzione della base imponibile;

Nel caso di specie, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha preso in esame i fatti decisivi addotti dalle due società idonei a dimostrare che l’affitto di azienda, quale strumento alternativo alla prosecuzione della gestione diretta da parte delle due società affittanti, ovvero all’immediata fusione per incorporazione delle stesse compagini, non ha comportato alcun indebito vantaggio fiscale in quanto le perdite pregresse delle società affittanti sarebbero state recuperate sia in caso di gestione diretta sia in caso di fusione immediata.

Invece, in linea con il suddetto orientamento giurisprudenziale, la scelta del contribuente di concludere due contratti di affitto di azienda con le società partecipate anziché procedere all’immediata fusione per incorporazione di queste ultime, è dettata da una finalità elusiva in quanto volta essenzialmente a realizzare un notevole risparmio delle imposte.

CCNL Orafo Argentiero: dal 1° giugno viene eliminata la I Categoria Professionale

Come previsto dall’accordo 23/12/2021 di rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, dall’1/6/2022 viene eliminata la prima categoria professionale

In adempimento di quanto previsto nell’Accordo di rinnovo del CCNL del 23/12/2021, firmato da FEREORAFI e FIM-FIOM-UIL, a far data dall’1/6/2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31/5/2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dall’1/6/2022.
Pertanto, la retribuzione dal 1° giugno 2022 sarà pari a 1.363.86 Euro.
Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

Come previsto dall’accordo 23/12/2021 di rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, dall’1/6/2022 viene eliminata la prima categoria professionale

In adempimento di quanto previsto nell’Accordo di rinnovo del CCNL del 23/12/2021, firmato da FEREORAFI e FIM-FIOM-UIL, a far data dall'1/6/2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31/5/2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dall'1/6/2022.
Pertanto, la retribuzione dal 1° giugno 2022 sarà pari a 1.363.86 Euro.
Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l'anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.