Agricoltura Impiegati Ravenna: nuovo Contratto

 

Firmato il 12 settembre 2022, tra CONFAGRICOLTURA Ravenna, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Ravenna, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Romagna e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL Romagna, UILA-UIL, il CIPL per i quadri e gli impiegati agricoli per la provincia di Ravenna

Decorrenza
Il Cipl firmato lo scorso 12 settembre, decorre dall’1° gennaio 2022 e scadrà il 31/12/2025

Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali, vigenti al 31 dicembre 2021, sono incrementati del 4.65% a decorrere dal 1° ottobre 2022 per tutte le categorie. Le parti inoltre convengono, in sostituzione del salario variabile, l’erogazione di un premio di produttività da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno corrispondente a € 100 per il 1° livello e riparametrato per gli altri livelli. Tale premio non avrà influenza sugli istituti contrattuali, retributivi, diretti, indiretti e differiti e verrà corrisposto in proporzione alla durata del contratto di lavoro nell’anno del singolo lavoratore.

Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile – amministrativo, con decorrenza dal 1° luglio 2022, una indennità mensile nella misura di € 55,00.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni, purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.

Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso, salvo intese particolari tra le parti raggiunte in forma scritta, che con decorrenza dal 1° aprile 2014 sarà pari al 33% del costo della benzina “AGIP” o “ENI” con riferimento 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ogni anno.

Permessi
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario di almeno diciotto giorni con retribuzione normale. L’impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti sino a tre giorni massimo nell’anno per motivi familiari o per altri casi di comprovata necessità. A partire dal 1° aprile 2010, in caso di nascita, adozione e affido di un figlio, è riconosciuto, al padre impiegato agricolo 3 giorni di permesso retribuito.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Ferie solidali
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha facoltà di cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie maturate, ad altri impiegati o quadri, dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere figli conviventi, parenti ed affini di primo grado i quali, per le condizioni di salute, abbiano necessità di cure costanti.
La cessione delle ferie di cui al presente articolo, nel rispetto delle finalità di cui alle richiamate normative di legge e di CCNL e previa attestazione delle condizioni sanitarie comprovate da documentazione certificativa proveniente dalla pubblica autorità:
– può essere effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali;
– può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal DLgs 66/2003 e comunque non superiori a 10 giorni in un anno;
– la cessione si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie da parte del beneficiario, il quale dovrà avere preventivamente esaurito le ferie, permessi ed eventuali riposi compensativi dallo stesso maturati.
I dipendenti interessati all’applicazione della prescritta norma hanno facoltà di indicare tale disponibilità nell’ambito del piano ferie annuale informando la parte datrice.

 

Firmato il 12 settembre 2022, tra CONFAGRICOLTURA Ravenna, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Ravenna, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Romagna e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL Romagna, UILA-UIL, il CIPL per i quadri e gli impiegati agricoli per la provincia di Ravenna

Decorrenza
Il Cipl firmato lo scorso 12 settembre, decorre dall’1° gennaio 2022 e scadrà il 31/12/2025

Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali, vigenti al 31 dicembre 2021, sono incrementati del 4.65% a decorrere dal 1° ottobre 2022 per tutte le categorie. Le parti inoltre convengono, in sostituzione del salario variabile, l’erogazione di un premio di produttività da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno corrispondente a € 100 per il 1° livello e riparametrato per gli altri livelli. Tale premio non avrà influenza sugli istituti contrattuali, retributivi, diretti, indiretti e differiti e verrà corrisposto in proporzione alla durata del contratto di lavoro nell’anno del singolo lavoratore.

Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile - amministrativo, con decorrenza dal 1° luglio 2022, una indennità mensile nella misura di € 55,00.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni, purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.

Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso, salvo intese particolari tra le parti raggiunte in forma scritta, che con decorrenza dal 1° aprile 2014 sarà pari al 33% del costo della benzina "AGIP" o "ENI" con riferimento 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ogni anno.

Permessi
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario di almeno diciotto giorni con retribuzione normale. L’impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti sino a tre giorni massimo nell’anno per motivi familiari o per altri casi di comprovata necessità. A partire dal 1° aprile 2010, in caso di nascita, adozione e affido di un figlio, è riconosciuto, al padre impiegato agricolo 3 giorni di permesso retribuito.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Ferie solidali
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha facoltà di cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie maturate, ad altri impiegati o quadri, dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere figli conviventi, parenti ed affini di primo grado i quali, per le condizioni di salute, abbiano necessità di cure costanti.
La cessione delle ferie di cui al presente articolo, nel rispetto delle finalità di cui alle richiamate normative di legge e di CCNL e previa attestazione delle condizioni sanitarie comprovate da documentazione certificativa proveniente dalla pubblica autorità:
- può essere effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali;
- può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal DLgs 66/2003 e comunque non superiori a 10 giorni in un anno;
- la cessione si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie da parte del beneficiario, il quale dovrà avere preventivamente esaurito le ferie, permessi ed eventuali riposi compensativi dallo stesso maturati.
I dipendenti interessati all’applicazione della prescritta norma hanno facoltà di indicare tale disponibilità nell’ambito del piano ferie annuale informando la parte datrice.

Rilevanza fiscale per il rimborso di spese inerenti l’esercizio della attività professionale

29 SETT 2022 Nell’ambito del reddito da lavoro autonomo, ha rilevanza ai fini IRPEF, la somma conseguita a rimborso di spese inerenti l’esercizio della attività professionale (Agenzia delle entrate – Risposta 28 settembre 2022, n. 482)

L’articolo 54 del (TUIR) relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, stabilisce tra l’altro che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
In relazione al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, è stato chiarito che le somme dirette a “risarcire” le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il rimborso di un costo che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
Costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.
Per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.
Nel caso esaminato dal Fisco, l’Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha percepito, all’esito di un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione, nel 2021, una somma di denaro per la restituzione di una parte di quanto pagato in ” eccesso” per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale.
In particolare, il procedimento di mediazione ha avuto origine da istanza di mediazione proposta dall’Istante relativamente a controversia insorta tra le parti in merito a richiesta di ripetizione somme in ordine ad intercorso rapporto locatizio di bene immobile ad uso locativo. La mediazione è giunta a conclusione a seguito della manifestata disponibilità dell’Istante a chiudere la vertenza dietro la corresponsione di un certo importo da parte della ex locatrice, la quale ha accettato e si è impegnata a versare il suddetto importo.
Le parti si sono altresì date atto di non avere null’altro a pretendere per qualsiasi ragione e/o diritto inerente il rapporto locatizio intercorso.
Al riguardo, il Fisco ritiene che detta somma debba concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell’Istante nell’anno di percezione in quanto “rimborso” di spese inerenti l’esercizio della attività professionale svolta.

29 SETT 2022 Nell’ambito del reddito da lavoro autonomo, ha rilevanza ai fini IRPEF, la somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio della attività professionale (Agenzia delle entrate - Risposta 28 settembre 2022, n. 482)

L'articolo 54 del (TUIR) relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, stabilisce tra l’altro che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
In relazione al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, è stato chiarito che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il rimborso di un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
Costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.
Per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.
Nel caso esaminato dal Fisco, l'Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha percepito, all'esito di un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione, nel 2021, una somma di denaro per la restituzione di una parte di quanto pagato in " eccesso" per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale.
In particolare, il procedimento di mediazione ha avuto origine da istanza di mediazione proposta dall'Istante relativamente a controversia insorta tra le parti in merito a richiesta di ripetizione somme in ordine ad intercorso rapporto locatizio di bene immobile ad uso locativo. La mediazione è giunta a conclusione a seguito della manifestata disponibilità dell'Istante a chiudere la vertenza dietro la corresponsione di un certo importo da parte della ex locatrice, la quale ha accettato e si è impegnata a versare il suddetto importo.
Le parti si sono altresì date atto di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi ragione e/o diritto inerente il rapporto locatizio intercorso.
Al riguardo, il Fisco ritiene che detta somma debba concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell'Istante nell'anno di percezione in quanto "rimborso" di spese inerenti l'esercizio della attività professionale svolta.

Lavoratori in CIGS: progetti formativi o di riqualificazione professionale

Pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, finalizzate a mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale collegati alle causali straordinarie sono tenuti a partecipare, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, laddove siano:
– previste dalla legge;
– o pattuite nel verbale di accordo all’esito della procedura di consultazione sindacale;
– ovvero stabilite nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2022 (pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022) definisce i contenuti delle iniziative formative o di riqualificazione. In particolare, stabilisce che i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono:
a) individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
b) prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative. Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

Inoltre, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono contemplare:
a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Infine, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.

Pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, finalizzate a mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

I lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale collegati alle causali straordinarie sono tenuti a partecipare, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, laddove siano:
- previste dalla legge;
- o pattuite nel verbale di accordo all'esito della procedura di consultazione sindacale;
- ovvero stabilite nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2022 (pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022) definisce i contenuti delle iniziative formative o di riqualificazione. In particolare, stabilisce che i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono:
a) individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
b) prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative. Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

Inoltre, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono contemplare:
a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell'integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell'attività lavorativa in azienda;
b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Infine, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.

“Customer Experience 2022”: l’Inps avvia il progetto

L’Inps ha avviato una rilevazione di Customer Experience per il 2022 su tutto il territorio nazionale (Messaggio 28 settembre 2022, n. 353).

 

In particolare, al fine della realizzazione del progetto in parola l’Istituto ha elaborato un questionario per valorizzare il giudizio degli utenti su tutti gli elementi relativi al “customer journey” all’interno dei servizi erogati, individuando i seguenti prodotti di elevato impatto sull’utenza: pensione vecchiaia (gestioni pubblica e privata); pensione anticipata (gestioni pubblica e privata); pensione Opzione donna (gestioni pubblica e privata); NASpI; disoccupazione agricola; bonus asilo nido; reddito di Cittadinanza; indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata; congedo parentale per le lavoratrici autonome; autorizzazioni ANF – Lavoratori Domestici; ricostituzioni contributive.

È stato estratto un collettivo di 567.000 utenti che, da marzo 2022 a luglio 2022, hanno ricevuto la prestazione richiesta. Agli stessi utenti verrà inviata nei prossimi giorni una e-mail contenete il link per accedere al questionario.
L’output della rilevazione permette di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità – sia a livello nazionale che territoriale – riguardo all’interazione dell’utente con i diversi touch points utilizzati nelle varie fasi del “customer journey” (Struttura territoriale, portale web, Contact center e Patronato) con particolare riferimento ai fattori legati all’accessibilità ai diritti e ai servizi, nonché alla capacità di risposta dell’Istituto ai bisogni espressi dall’utenza.
Per analizzare più nel dettaglio la soddisfazione degli utenti relativamente al supporto consulenziale, al termine della rilevazione “Customer Experience 2022” viene avviata una seconda rilevazione nazionale, riservata agli utenti che hanno usufruito di una consulenza su appuntamento nei tre mesi precedenti all’avvio della rilevazione stessa. È stato elaborato, a tale scopo, un questionario atto a rilevare il giudizio degli utenti riguardo a tutte le fasi del servizio, che verrà inviato con la consueta modalità via e-mail agli utenti individuati. Anche in questo caso l’output permetterà di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità a livello nazionale e di singola Struttura territoriale.

L’Inps ha avviato una rilevazione di Customer Experience per il 2022 su tutto il territorio nazionale (Messaggio 28 settembre 2022, n. 353).

 

In particolare, al fine della realizzazione del progetto in parola l’Istituto ha elaborato un questionario per valorizzare il giudizio degli utenti su tutti gli elementi relativi al "customer journey" all’interno dei servizi erogati, individuando i seguenti prodotti di elevato impatto sull’utenza: pensione vecchiaia (gestioni pubblica e privata); pensione anticipata (gestioni pubblica e privata); pensione Opzione donna (gestioni pubblica e privata); NASpI; disoccupazione agricola; bonus asilo nido; reddito di Cittadinanza; indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata; congedo parentale per le lavoratrici autonome; autorizzazioni ANF - Lavoratori Domestici; ricostituzioni contributive.

È stato estratto un collettivo di 567.000 utenti che, da marzo 2022 a luglio 2022, hanno ricevuto la prestazione richiesta. Agli stessi utenti verrà inviata nei prossimi giorni una e-mail contenete il link per accedere al questionario.
L’output della rilevazione permette di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità - sia a livello nazionale che territoriale - riguardo all’interazione dell’utente con i diversi touch points utilizzati nelle varie fasi del "customer journey" (Struttura territoriale, portale web, Contact center e Patronato) con particolare riferimento ai fattori legati all’accessibilità ai diritti e ai servizi, nonché alla capacità di risposta dell’Istituto ai bisogni espressi dall’utenza.
Per analizzare più nel dettaglio la soddisfazione degli utenti relativamente al supporto consulenziale, al termine della rilevazione "Customer Experience 2022" viene avviata una seconda rilevazione nazionale, riservata agli utenti che hanno usufruito di una consulenza su appuntamento nei tre mesi precedenti all’avvio della rilevazione stessa. È stato elaborato, a tale scopo, un questionario atto a rilevare il giudizio degli utenti riguardo a tutte le fasi del servizio, che verrà inviato con la consueta modalità via e-mail agli utenti individuati. Anche in questo caso l’output permetterà di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità a livello nazionale e di singola Struttura territoriale.

Caporalato e stato di bisogno della vittima

Ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20 settembre 2022, n. 34600.

Il Tribunale del riesame di Pavia ha rigettato l’istanza presentata avverso il sequestro del compendio aziendale e delle quote sociali, nonché il sequestro preventivo nei confronti del legale rappresentante di una società, finalizzato alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente della somma di 167.155,82, in relazione alla commissione di molteplici reati, tra cui quello di sfruttamento dei lavoratori ex art. 603-bis c.p..

L’ordinanza del Tribunale ha, in particolare, riconosciuto sussistente il fumus commissi delicti relativo al reato di caporalato, ravvisandone gli estremi sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori vittime di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno.
In punto di esigenze cautelari, è stato, altresì, ravvisato il periculum in mora, riferito alla finalizzazione del sequestro preventivo alla confisca diretta del profitto del reato di caporalato o, in subordine, per equivalente.

Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ ordinanza dal legale rappresentante della società, evidenziando, in primo luogo, che nel caso sottoposto ad esame, emergevano dalle dichiarazioni di numerosi lavoratori dipendenti dalla società elementi deponenti sia per una condizione di oggettivo sfruttamento – soprattutto sul piano dell’orario lavorativo specie a fronte del salario corrisposto e a quello previsto dal CCNL, delle poche giornate libere e dell’assenza di retribuzione per lavoro straordinario; sia per la sussistenza di condizioni di oggettivo bisogno dei lavoratori.
Sul punto i Giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

La Cassazione, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha, altresì, ritenuto legittimo il sequestro operato, quale sequestro diretto delle somme costituenti profitto del reato, atteso che il reato di cui all’art. 603-bis c.p. era contestato in proprio al ricorrente, la cui qualità di amministratore di fatto della società doveva ritenersi ampiamente provata; sulla base degli elementi raccolti, poi, lo stesso risultava essersi effettivamente appropriato delle somme di danaro indicate, pur ricoprendo la posizione formale di mero dipendente.
Immune da censure doveva ritenersi, pertanto, la decisione impugnata, fondata, nel caso in questione, sulla strumentalizzazione dell’ apparato societario alla commissione dei reati contestati al lavoratore e sulla conseguente possibilità di incidenza del sequestro preventivo tanto sui beni dell’ente, quanto su quelli della persona fisica cui i reati stessi erano attribuiti, nei limiti dell’ammontare del profitto illecitamente conseguito.

Ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20 settembre 2022, n. 34600.

Il Tribunale del riesame di Pavia ha rigettato l'istanza presentata avverso il sequestro del compendio aziendale e delle quote sociali, nonché il sequestro preventivo nei confronti del legale rappresentante di una società, finalizzato alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente della somma di 167.155,82, in relazione alla commissione di molteplici reati, tra cui quello di sfruttamento dei lavoratori ex art. 603-bis c.p..

L'ordinanza del Tribunale ha, in particolare, riconosciuto sussistente il fumus commissi delicti relativo al reato di caporalato, ravvisandone gli estremi sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori vittime di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno.
In punto di esigenze cautelari, è stato, altresì, ravvisato il periculum in mora, riferito alla finalizzazione del sequestro preventivo alla confisca diretta del profitto del reato di caporalato o, in subordine, per equivalente.

Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ ordinanza dal legale rappresentante della società, evidenziando, in primo luogo, che nel caso sottoposto ad esame, emergevano dalle dichiarazioni di numerosi lavoratori dipendenti dalla società elementi deponenti sia per una condizione di oggettivo sfruttamento - soprattutto sul piano dell'orario lavorativo specie a fronte del salario corrisposto e a quello previsto dal CCNL, delle poche giornate libere e dell'assenza di retribuzione per lavoro straordinario; sia per la sussistenza di condizioni di oggettivo bisogno dei lavoratori.
Sul punto i Giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

La Cassazione, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha, altresì, ritenuto legittimo il sequestro operato, quale sequestro diretto delle somme costituenti profitto del reato, atteso che il reato di cui all'art. 603-bis c.p. era contestato in proprio al ricorrente, la cui qualità di amministratore di fatto della società doveva ritenersi ampiamente provata; sulla base degli elementi raccolti, poi, lo stesso risultava essersi effettivamente appropriato delle somme di danaro indicate, pur ricoprendo la posizione formale di mero dipendente.
Immune da censure doveva ritenersi, pertanto, la decisione impugnata, fondata, nel caso in questione, sulla strumentalizzazione dell' apparato societario alla commissione dei reati contestati al lavoratore e sulla conseguente possibilità di incidenza del sequestro preventivo tanto sui beni dell'ente, quanto su quelli della persona fisica cui i reati stessi erano attribuiti, nei limiti dell'ammontare del profitto illecitamente conseguito.

Bonus redditi esteri anche per il pensionato INPS

Un cittadino italiano, percettore di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall’Inps, può accedere al regime di favore che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 7%, sulle pensioni maturate all’estero, se il titolare trasferisce la propria residenza in uno dei comuni del Sud Italia elencati dall’art. 24-ter del Tuir (Agenzia Entrate – risposta 27 settembre 2022 n. 471).

L’art. 24-ter del TUIR prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 189/2016, conv., con modif., dalla L. n. 229/2016, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra evidenziati, e considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei Comuni, tra l’altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti in Italia, la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.

A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

L’opzione è:

– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale – anno in cui l’opzione diviene efficace;

– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

Per l’accesso al regime in argomento è necessaria anche la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all’art. 49, co. 2, lett a, DPR n. 917/1986 erogati da soggetti esteri.

Al riguardo, si rammenta che in base al citato art. 49, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da “pensione” sono equiparati a quelli di “lavoro dipendente”.

In particolare alle condizioni sopra evidenziate, l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi del cit. art. 165, co. 2, del TUIR.

L’ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Ai sensi del cit. art. 23, co. 2, del TUIR, si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano “le pensioni, gli assegni ad esse assimilati …” se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.

Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri.

Diversamente, restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.

La normativa in esame non prevede che il soggetto non residente, titolare di pensione di fonte estera, non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti residenti in Italia, fermo restando che per questi ultimi redditi, esclusi dall’applicazione dell’articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.

Pertanto, nella fattispecie, la circostanza che l’Istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall’INPS, non impedisce l’applicazione del regime di cui all’articolo 24-ter del TUIR.

Un cittadino italiano, percettore di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall'Inps, può accedere al regime di favore che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 7%, sulle pensioni maturate all’estero, se il titolare trasferisce la propria residenza in uno dei comuni del Sud Italia elencati dall’art. 24-ter del Tuir (Agenzia Entrate - risposta 27 settembre 2022 n. 471).

L’art. 24-ter del TUIR prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 189/2016, conv., con modif., dalla L. n. 229/2016, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra evidenziati, e considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei Comuni, tra l'altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti in Italia, la fruizione del beneficio implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.

A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

L'opzione è:

- esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

- valida per i primi nove periodi d'imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale - anno in cui l'opzione diviene efficace;

- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

Per l'accesso al regime in argomento è necessaria anche la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all'art. 49, co. 2, lett a, DPR n. 917/1986 erogati da soggetti esteri.

Al riguardo, si rammenta che in base al citato art. 49, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente".

In particolare alle condizioni sopra evidenziate, l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati ai sensi del cit. art. 165, co. 2, del TUIR.

L'ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura "a specchio", secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Ai sensi del cit. art. 23, co. 2, del TUIR, si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano "le pensioni, gli assegni ad esse assimilati ..." se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.

Rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all'estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri.

Diversamente, restano escluse dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.

La normativa in esame non prevede che il soggetto non residente, titolare di pensione di fonte estera, non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti residenti in Italia, fermo restando che per questi ultimi redditi, esclusi dall'applicazione dell'articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.

Pertanto, nella fattispecie, la circostanza che l'Istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall'INPS, non impedisce l'applicazione del regime di cui all'articolo 24-ter del TUIR.

COVID-19: erogazione contributo sostegno industria tessile biellese

Modalità di erogazione del contributo per il sostegno dell’industria tessile biellese gravemente danneggiata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 08 agosto 2022).

La misura è stata istituita dall’art. 1, comma 157 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti, pubblici o privati, individuati come soggetti attuatori nell’ambito dell’Accordo sottoscritto dal Ministero, dall’Unione Industriale Biellese, dai soggetti attuatori stessi e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate.
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento localizzati nella provincia di Biella, volti alla realizzazione di strutture e strumenti in grado di accrescere la competitività, l’innovazione e la sostenibilità dell’industria tessile biellese, riconducibili a una o più delle seguenti linee di intervento:
– realizzazione di poli di innovazione nel settore tessile;
– valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese.
I programmi sono definiti nell’Accordo tra il Ministero e le parti interessate e attuati attraverso progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, distinte, come da decreto, a seconda della linea di intervento prescelta.
Le agevolazioni sono concesse ai soggetti attuatori dei progetti esecutivi nella forma del contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni e limitazioni rispettivamente previste dalla disciplina del regolamento generale di esenzione.
Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in relazione a richieste per stato di avanzamento del progetto esecutivo presentante dal soggetto beneficiario secondo le tempistiche e modalità specificate nel provvedimento di approvazione dello stesso e definite sulla base del cronoprogramma di realizzazione stabilito nell’Accordo.
Al fine di attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo tra il Ministero e le parti interessate, la Proposta Quadro è presentata dall’UIB – Unione Industriale Biellese in via esclusivamente telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dgiai.div08@pec.mise.gov.it, entro 30 giorni dal 28 settembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 8 agosto 2022 nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

 

Modalità di erogazione del contributo per il sostegno dell'industria tessile biellese gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Ministero dello sviluppo economico - Decreto 08 agosto 2022).

La misura è stata istituita dall’art. 1, comma 157 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti, pubblici o privati, individuati come soggetti attuatori nell’ambito dell’Accordo sottoscritto dal Ministero, dall’Unione Industriale Biellese, dai soggetti attuatori stessi e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate.
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento localizzati nella provincia di Biella, volti alla realizzazione di strutture e strumenti in grado di accrescere la competitività, l’innovazione e la sostenibilità dell’industria tessile biellese, riconducibili a una o più delle seguenti linee di intervento:
- realizzazione di poli di innovazione nel settore tessile;
- valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese.
I programmi sono definiti nell’Accordo tra il Ministero e le parti interessate e attuati attraverso progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, distinte, come da decreto, a seconda della linea di intervento prescelta.
Le agevolazioni sono concesse ai soggetti attuatori dei progetti esecutivi nella forma del contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni e limitazioni rispettivamente previste dalla disciplina del regolamento generale di esenzione.
Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in relazione a richieste per stato di avanzamento del progetto esecutivo presentante dal soggetto beneficiario secondo le tempistiche e modalità specificate nel provvedimento di approvazione dello stesso e definite sulla base del cronoprogramma di realizzazione stabilito nell’Accordo.
Al fine di attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo tra il Ministero e le parti interessate, la Proposta Quadro è presentata dall’UIB - Unione Industriale Biellese in via esclusivamente telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dgiai.div08@pec.mise.gov.it, entro 30 giorni dal 28 settembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 8 agosto 2022 nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

 

Superamento barriere architettoniche: detrazione d’imposta per le spese sostenute

28 SETT 2022 Detrazione d’imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche da parte di un soggetto IRES (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 settembre 2022, n. 475)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la S.P.A. istante chiede chiarimenti sulla detrazione d’imposta riguardante gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
La Società rappresenta di detenere, in virtù di un contratto di locazione, un immobile posto all’interno di fondi ad uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio al minuto e all’ingrosso.
Nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità ai locali commerciali in uso, la Società afferma di voler effettuare un intervento rientrante nel disposto dell’articolo 119-ter del decreto rilancio, che prevede una detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in particolare, la Società dichiara che l’intervento rientra nelle previsioni della lettera a) del comma 2 del predetto articolo 119-ter.
Ciò posto, l’Istante chiede se la detrazione di cui all’articolo 119-ter del decreto rilancio possa spettare anche ai soggetti IRES; in caso affermativo, chiede inoltre di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 121.
In base a quanto sopra rappresentato, in conclusione nel caso in esame l’Istante (soggetto IRES), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (la cui verifica, come detto, esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello), potrà fruire della detrazione prevista dall’articolo 119-ter del decreto rilancio per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
In relazione a tali spese l’Istante potrà, altresì, avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto rilancio, ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per le summenzionate modalità alternative della cessione o dello sconto.

28 SETT 2022 Detrazione d'imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche da parte di un soggetto IRES (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 settembre 2022, n. 475)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la S.P.A. istante chiede chiarimenti sulla detrazione d'imposta riguardante gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
La Società rappresenta di detenere, in virtù di un contratto di locazione, un immobile posto all'interno di fondi ad uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio al minuto e all'ingrosso.
Nell'ambito del miglioramento dell'accessibilità ai locali commerciali in uso, la Società afferma di voler effettuare un intervento rientrante nel disposto dell'articolo 119-ter del decreto rilancio, che prevede una detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in particolare, la Società dichiara che l'intervento rientra nelle previsioni della lettera a) del comma 2 del predetto articolo 119-ter.
Ciò posto, l'Istante chiede se la detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto rilancio possa spettare anche ai soggetti IRES; in caso affermativo, chiede inoltre di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 121.
In base a quanto sopra rappresentato, in conclusione nel caso in esame l'Istante (soggetto IRES), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (la cui verifica, come detto, esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello), potrà fruire della detrazione prevista dall'articolo 119-ter del decreto rilancio per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
In relazione a tali spese l'Istante potrà, altresì, avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto rilancio, ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per le summenzionate modalità alternative della cessione o dello sconto.

Indennità una tantum consulenti del lavoro: istruzioni Enpacl

A decorrere dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 i consulenti del lavoro possono presentare all’Enpacl la domanda per ottenere l’indennità una tantum prevista dal “decreto aiuti” e dal “decreto aiuti-ter”. Per i consulenti del lavoro pensionati l’erogazione è automatica (Enpacl – Comunicato 25 settembre 2022).

Possono beneficiare dell’indennità una tantum erogata dall’Enpacl, i Consulenti del Lavoro che risultano iscritti all’Ente alla data del 17 maggio 2022, che abbiano effettuato, entro la stessa data, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta all’ENPACL con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità i Consulenti del Lavoro devono presentare domanda all’Enpacl.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 alle ore 24:00 del 30 novembre 2022 sul sito web istituzionale dell’Ente, all’interno dell’area riservata agli iscritti.
Nel caso in cui l’interessato è iscritto contemporaneamente all’ENPACL e all’INPS, la domanda deve essere presentata all’INPS.
L’indennità è pari a 200 euro per coloro che non hanno percepito nell’anno di  imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro.
L’indennità è pari a 350 euro per coloro che non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta. Dal computo del reddito assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità è incompatibile con il bonus 200 euro per i dipendenti e il bonus 200 euro per i pensionati.
L’Enpacl precisa di essere tenuta all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’Ente al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite dall’amministrazione finanziaria. Nel caso in cui non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, l’ENPACL avvierà la procedura di recupero.

Consulenti del lavoro pensionati

Ai Consulenti del Lavoro residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici esclusivamente a carico di ENPACL con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Ente corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro.
Non è necessario presentare alcuna domanda, poiché l’elenco dei soggetti destinatari di tale indennità viene fornito all’ENPACL dal Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS.

A decorrere dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 i consulenti del lavoro possono presentare all’Enpacl la domanda per ottenere l’indennità una tantum prevista dal "decreto aiuti" e dal "decreto aiuti-ter". Per i consulenti del lavoro pensionati l’erogazione è automatica (Enpacl - Comunicato 25 settembre 2022).

Possono beneficiare dell'indennità una tantum erogata dall’Enpacl, i Consulenti del Lavoro che risultano iscritti all'Ente alla data del 17 maggio 2022, che abbiano effettuato, entro la stessa data, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta all’ENPACL con competenza a decorrere dall'anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità i Consulenti del Lavoro devono presentare domanda all’Enpacl.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 alle ore 24:00 del 30 novembre 2022 sul sito web istituzionale dell’Ente, all’interno dell’area riservata agli iscritti.
Nel caso in cui l’interessato è iscritto contemporaneamente all’ENPACL e all’INPS, la domanda deve essere presentata all’INPS.
L’indennità è pari a 200 euro per coloro che non hanno percepito nell'anno di  imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro.
L’indennità è pari a 350 euro per coloro che non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro.
L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta. Dal computo del reddito assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità è incompatibile con il bonus 200 euro per i dipendenti e il bonus 200 euro per i pensionati.
L’Enpacl precisa di essere tenuta all’erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.

L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'Ente al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria. Nel caso in cui non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, l’ENPACL avvierà la procedura di recupero.

Consulenti del lavoro pensionati

Ai Consulenti del Lavoro residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici esclusivamente a carico di ENPACL con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Ente corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro.
Non è necessario presentare alcuna domanda, poiché l’elenco dei soggetti destinatari di tale indennità viene fornito all’ENPACL dal Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS.

METALMECCANICA CONFIMI: contribuzione datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda che la prossima scadenza per il versamento della Contribuzione datoriale di cui all’art. 81 bis del CCNL 7/6/2021, è fissata al 20 ottobre 2022

Il CCNL 7/6/2021 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.

CONFIMI ricorda che l’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.

Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.

Pertanto

– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Si anticipa che

– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

Confimi Metalmeccanica ricorda che la prossima scadenza per il versamento della Contribuzione datoriale di cui all’art. 81 bis del CCNL 7/6/2021, è fissata al 20 ottobre 2022

Il CCNL 7/6/2021 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.

CONFIMI ricorda che l’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.

Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.

Pertanto

- per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma - Agenzia 72).

Si anticipa che

- per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.