Ebna: previsti nuovi contributi 2023 per il settore Artigianato

Da gennaio 2023, nuova erogazione contributiva per le Aziende umbre artigiane e non artigiane che applicano i contratti di settore

Le Aziende del settore Artigianato e quelle che, pur non essendo artigiane, applicano i contratti di settore, sono obbligate a versare, per ogni dipendente impiegato, un importo pari ad euro 11,65 mensili, cui si aggiungono ulteriori 4,00 euro mensili, riferiti alla contribuzione regionale.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono previste, pertanto, le seguenti contribuzioni:
– lo 0,60% relativamente alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano da 1 a 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell’azienda ed 1/4 invece del dipendente;
– lo 0,60%, a cui si addiziona lo 0,40%, sempre in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano più di 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell’azienda ed 1/4 invece a carico del dipendente;
– il 4% per la contribuzione addizionale Acigs, totalmente a carico delle aziende che occupano più di 15 dipendenti e che ne presentano domanda.
E’ bene specificare che, il calcolo dell’organico aziendale impiegato, si riferisce al semestre antecedente, e perciò, quello individuato alla data del 1° gennaio 2023, si riterrà ascrivibile al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Da ultimo, si suole comunicare che, il contributo di solidarietà, per le Imprese non artigiane è pari a 0,96 euro, mentre per quelle artigiane è pari a 0,77 euro, da versare entrambi mensilmente.

Da gennaio 2023, nuova erogazione contributiva per le Aziende umbre artigiane e non artigiane che applicano i contratti di settore

Le Aziende del settore Artigianato e quelle che, pur non essendo artigiane, applicano i contratti di settore, sono obbligate a versare, per ogni dipendente impiegato, un importo pari ad euro 11,65 mensili, cui si aggiungono ulteriori 4,00 euro mensili, riferiti alla contribuzione regionale.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono previste, pertanto, le seguenti contribuzioni:
- lo 0,60% relativamente alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano da 1 a 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell'azienda ed 1/4 invece del dipendente;
- lo 0,60%, a cui si addiziona lo 0,40%, sempre in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano più di 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell'azienda ed 1/4 invece a carico del dipendente;
- il 4% per la contribuzione addizionale Acigs, totalmente a carico delle aziende che occupano più di 15 dipendenti e che ne presentano domanda.
E' bene specificare che, il calcolo dell'organico aziendale impiegato, si riferisce al semestre antecedente, e perciò, quello individuato alla data del 1° gennaio 2023, si riterrà ascrivibile al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Da ultimo, si suole comunicare che, il contributo di solidarietà, per le Imprese non artigiane è pari a 0,96 euro, mentre per quelle artigiane è pari a 0,77 euro, da versare entrambi mensilmente.

CIPL Edilizia – Como: rinnovato il contratto integrativo

Una Tantum, Elemento Variabile della Retribuzione e Indennità di trasporto tra gli aspetti principali del rinnovo

È stato sottoscritto il 29 dicembre 2022, tra Ance Como, Confartigianato Imprese Como, Confederazione Nazionale dell’Artigianato del Lario e della Brianza, C.A.S.A. Artigiani di Como e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti edili nazionali Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl dei Laghi e Fillea-Cgil Como, l’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori edili ed affini e per i dipendenti da imprese artigiane edili ed affini della Provincia di Como.
Il nuovo accordo di rinnovo, in vigore dal 1º dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, ha previsto la sostituzione dell‘intera disciplina del precedente contratto integrativo sia per gli operai che per gli impiegati.

 

Una Tantum
Tra le novità, il riconoscimento di un importo Una Tantum, a titolo di arretrato contrattuale per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006, dell’Accordo Ponte 17 giugno 2014 e l’entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale:
– per i lavoratori in forza, con un contratto a tempo determinato o indeterminato ed a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) ed alla data del 1° luglio 2022 è riconosciuto un importo lordo “Una Tantum” di 200,00 euro. Il suddetto importo verrà erogato in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di febbraio e maggio 2023;
– per i lavoratori in forza, con un contratto a tempo determinato o indeterminato ed a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) ed alla data del 1° settembre 2022 verrà riconosciuto un importo lordo “Una Tantum” di 100,00 euro. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023;
– per i lavoratori assunti con un contratto a tempo parziale i suddetti importi sono ridotti al 50% nel caso di orario di lavoro settimanale applicato inferiore al 50% dell’orario contrattuale. Nessuna variazione per i contratti a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale pari o superiore al 50% dell’orario contrattuale. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023;
– per i contratti di lavoro intermittente gli importi e le condizioni sopra indicati si applicano nel caso in cui nel periodo dal 1° luglio 2022 alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) i lavoratori hanno svolto attività lavorativa per un numero di giorni complessivi di almeno il 50% dei giorni lavorabili. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023.
Sono esclusi i lavoratori in periodo di prova alla data di sottoscrizione del contratto integrativo.

 

Cassa Integrazione

In materia di Cassa Integrazione, in caso di utilizzo per mancanza di lavoro le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 16 (esclusi gli apprendisti) dovranno darne comunicazione, per il tramite delle associazioni Datoriali, alle Organizzazioni Sindacali al fine di fissare un apposito incontro.

 

Elemento Variabile della Retribuzione
L’accordo di rinnovo ha introdotto la disciplina dell’EVR prevista dai contratti collettivi nazionali di Iavoro. L’elemento variabile della retribuzione, concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Como e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, compreso il TFR. 
In ogni caso il riconoscimento deII’EVR sarà subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica e alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti Sociali firmatarie, che dovrà essere sottoscritto entro la fine del mese di febbraio 2023.

Indennità di trasporto e Indennità sostitutiva di mensa
Per gli operai, l’indennità di trasferta in cifra fissa prevista dall‘art. 12 del contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006 e precedenti ha cessato di avere validità al 31 dicembre 2022. Dal 1º gennaio 2023 è in vigore l’istituto dell’indennità di trasporto che prevede il riconoscimento, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi nel Comune di lavoro, di un’indennità pari a 3,68 euro giornalieri. La suddetta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore e computata ai fini del calcolo del TFR con esclusione di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, compresa la maggiorazione Cassa Edile. L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto dei lavoratori con propri mezzi oppure nel caso in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione nel Comune di Iavoro siano interamente a carico dell’impresa. Tale indennità assorbe e sostituisce il rimborso delle spese di viaggio previste dai vigenti contratti nazionali.
A decorrere dal 1º gennaio 2023 il concorso pasto a carico deII’Impresa è elevato da 8,00 euro a 9,00 euro giornalieri. Dalla medesima data l’indennità sostitutiva di mensa è elevata da 7,00 euro a 7,70 euro giornalieri.
Anche per gli impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’indennità sostitutiva di mensa è elevata da 7,00 euro a 7,70 euro giornalieri ed è confermata, invece, l’attuale indennità di trasporto in misura pari a 55,29 euro mensili.

Una Tantum, Elemento Variabile della Retribuzione e Indennità di trasporto tra gli aspetti principali del rinnovo

È stato sottoscritto il 29 dicembre 2022, tra Ance Como, Confartigianato Imprese Como, Confederazione Nazionale dell’Artigianato del Lario e della Brianza, C.A.S.A. Artigiani di Como e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti edili nazionali Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl dei Laghi e Fillea-Cgil Como, l’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori edili ed affini e per i dipendenti da imprese artigiane edili ed affini della Provincia di Como.
Il nuovo accordo di rinnovo, in vigore dal 1º dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, ha previsto la sostituzione dell‘intera disciplina del precedente contratto integrativo sia per gli operai che per gli impiegati.

 

Una Tantum
Tra le novità, il riconoscimento di un importo Una Tantum, a titolo di arretrato contrattuale per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006, dell'Accordo Ponte 17 giugno 2014 e l’entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale:
- per i lavoratori in forza, con un contratto a tempo determinato o indeterminato ed a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) ed alla data del 1° luglio 2022 è riconosciuto un importo lordo “Una Tantum” di 200,00 euro. Il suddetto importo verrà erogato in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di febbraio e maggio 2023;
- per i lavoratori in forza, con un contratto a tempo determinato o indeterminato ed a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) ed alla data del 1° settembre 2022 verrà riconosciuto un importo lordo “Una Tantum” di 100,00 euro. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023;
- per i lavoratori assunti con un contratto a tempo parziale i suddetti importi sono ridotti al 50% nel caso di orario di lavoro settimanale applicato inferiore al 50% dell’orario contrattuale. Nessuna variazione per i contratti a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale pari o superiore al 50% dell’orario contrattuale. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023;
- per i contratti di lavoro intermittente gli importi e le condizioni sopra indicati si applicano nel caso in cui nel periodo dal 1° luglio 2022 alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) i lavoratori hanno svolto attività lavorativa per un numero di giorni complessivi di almeno il 50% dei giorni lavorabili. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023.
Sono esclusi i lavoratori in periodo di prova alla data di sottoscrizione del contratto integrativo.

 

Cassa Integrazione

In materia di Cassa Integrazione, in caso di utilizzo per mancanza di lavoro le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 16 (esclusi gli apprendisti) dovranno darne comunicazione, per il tramite delle associazioni Datoriali, alle Organizzazioni Sindacali al fine di fissare un apposito incontro.

 

Elemento Variabile della Retribuzione
L'accordo di rinnovo ha introdotto la disciplina dell'EVR prevista dai contratti collettivi nazionali di Iavoro. L'elemento variabile della retribuzione, concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Como e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, compreso il TFR. 
In ogni caso il riconoscimento deII’EVR sarà subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica e alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti Sociali firmatarie, che dovrà essere sottoscritto entro la fine del mese di febbraio 2023.

Indennità di trasporto e Indennità sostitutiva di mensa
Per gli operai, l’indennità di trasferta in cifra fissa prevista dall‘art. 12 del contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006 e precedenti ha cessato di avere validità al 31 dicembre 2022. Dal 1º gennaio 2023 è in vigore l'istituto dell’indennità di trasporto che prevede il riconoscimento, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi nel Comune di lavoro, di un’indennità pari a 3,68 euro giornalieri. La suddetta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore e computata ai fini del calcolo del TFR con esclusione di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, compresa la maggiorazione Cassa Edile. L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto dei lavoratori con propri mezzi oppure nel caso in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione nel Comune di Iavoro siano interamente a carico dell’impresa. Tale indennità assorbe e sostituisce il rimborso delle spese di viaggio previste dai vigenti contratti nazionali.
A decorrere dal 1º gennaio 2023 il concorso pasto a carico deII’Impresa è elevato da 8,00 euro a 9,00 euro giornalieri. Dalla medesima data l’indennità sostitutiva di mensa è elevata da 7,00 euro a 7,70 euro giornalieri.
Anche per gli impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'indennità sostitutiva di mensa è elevata da 7,00 euro a 7,70 euro giornalieri ed è confermata, invece, l'attuale indennità di trasporto in misura pari a 55,29 euro mensili.

CIGO, CIGS e integrazione salariale: gli importi per il 2023

Fornite le indicazioni sulla misura dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, del CISOA e dell’assegno del FIS (INPS, circolare 3 febbraio 2023, n. 14).

L’INPS ha provveduto a comunicare i nuovi importi massimi di molte misure di sostegno al reddito dei lavoratori,  quali i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili.

Infatti, la Legge di bilancio 2022 ha previsto che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di seguito si segnalano alcuni degli importi dei trattamenti elencati nella circolare in commento.

 

Cigo, Cigs, CISOA e AIS

 

Pertanto, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO, straordinaria (CIGS), degli operai agricoli (CISOA) e all’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS corrispondono all’importo lordo massimo mensile di 1.321,53 euro e all’importo netto di 1.244,36 euro. Tale importo massimo deve essere incrementato, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, con un importo lordo pari a 1.585,84 euro e netto pari a 1.493,23. 

 

Fondo Credito

 

In questo caso, i massimali dell’assegno di integrazione salariale sono pari a 1.306,75 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda inferiore a 2.406,02 euro), di 1.506,19  (nel caso di retribuzione mensile lorda compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 euro) e di 1.902,81 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda superiore a 3.803,33).

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare per l’anno in corso 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023, mentre l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento al 2022 è di 1.222,51 euro.

Fornite le indicazioni sulla misura dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, del CISOA e dell'assegno del FIS (INPS, circolare 3 febbraio 2023, n. 14).

L'INPS ha provveduto a comunicare i nuovi importi massimi di molte misure di sostegno al reddito dei lavoratori,  quali i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili.

Infatti, la Legge di bilancio 2022 ha previsto che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di seguito si segnalano alcuni degli importi dei trattamenti elencati nella circolare in commento.

 

Cigo, Cigs, CISOA e AIS

 

Pertanto, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO, straordinaria (CIGS), degli operai agricoli (CISOA) e all'assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS corrispondono all'importo lordo massimo mensile di 1.321,53 euro e all'importo netto di 1.244,36 euro. Tale importo massimo deve essere incrementato, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, con un importo lordo pari a 1.585,84 euro e netto pari a 1.493,23. 

 

Fondo Credito

 

In questo caso, i massimali dell'assegno di integrazione salariale sono pari a 1.306,75 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda inferiore a 2.406,02 euro), di 1.506,19  (nel caso di retribuzione mensile lorda compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 euro) e di 1.902,81 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda superiore a 3.803,33).

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare per l'anno in corso 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023, mentre l'importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento al 2022 è di 1.222,51 euro.

Contributi 2023 iscritti alla Gestione separata: aliquote contributive, massimale e minimale

L’INPS ha reso noto le aliquote contributive e di computo per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso dai lavoratori iscritti a vario titolo alla Gestione separata (INPS, circolare 1 febbraio 2023, n. 12). 

L’Istituto rende note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

 

Vengono precisate le aliquote contributive e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, per i professionisti, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Per quest’ultima categoria, in particolare, viene confermata l’aliquota al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

 

Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate è pari al 33%.

 

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a: 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006; 1,31% per l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione.

Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

 

Le aliquote contributive e di computo previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono invece: IVS in misura pari al 25%; 0,72% per maternità e altre voci; 0,51% per indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

 

Nella circolare in oggetto, l’INPS riassume le aliquote complessivamente fissate per le varie categorie di soggetti come da sottostante tabella riepilogativa:

 

Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL  35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  24% (24,00 IVS)
   
Professionisti  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.

 

Vengono poi stabiliti i valori del massimale e del minimale di reddito per il 2023, ovvero €. 113.520,00 per il primo e €. 17.504,00 per il secondo.

 

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di €. 4.200,96 mentre, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

– €. 4.591,30 (di cui €. 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;

– €. 5.902,35 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

– €. 6.131,65 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

L’INPS ha reso noto le aliquote contributive e di computo per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso dai lavoratori iscritti a vario titolo alla Gestione separata (INPS, circolare 1 febbraio 2023, n. 12). 

L'Istituto rende note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

 

Vengono precisate le aliquote contributive e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, per i professionisti, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Per quest'ultima categoria, in particolare, viene confermata l’aliquota al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

 

Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate è pari al 33%.

 

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a: 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006; 1,31% per l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione.

Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

 

Le aliquote contributive e di computo previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono invece: IVS in misura pari al 25%; 0,72% per maternità e altre voci; 0,51% per indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

 

Nella circolare in oggetto, l'INPS riassume le aliquote complessivamente fissate per le varie categorie di soggetti come da sottostante tabella riepilogativa:

 

Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL  35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  24% (24,00 IVS)
   
Professionisti  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.

 

Vengono poi stabiliti i valori del massimale e del minimale di reddito per il 2023, ovvero €. 113.520,00 per il primo e €. 17.504,00 per il secondo.

 

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di €. 4.200,96 mentre, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- €. 4.591,30 (di cui €. 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;

- €. 5.902,35 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

- €. 6.131,65 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

CCNL Noleggio Automezzi (Anav): istituzione del ticket restaurant

Le aziende, riconosceranno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant (buono pasto) dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023

L’accordo siglato il 6 ottobre 2022, tra l’Anav e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti, ha previsto l’istituzione del ticket restaurant a tutti i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Per ogni giornata di effettiva prestazione verrà corrisposto un buono pasto dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023, che diventerà 7,00 euro a partire da novembre 2023. 
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi dell’art. 51 del presente CCNL, il ticket restaurant non è dovuto.
Nell’accordo viene precisato che sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale.

Le aziende, riconosceranno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant (buono pasto) dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023

L'accordo siglato il 6 ottobre 2022, tra l’Anav e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti, ha previsto l'istituzione del ticket restaurant a tutti i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Per ogni giornata di effettiva prestazione verrà corrisposto un buono pasto dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023, che diventerà 7,00 euro a partire da novembre 2023. 
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi dell’art. 51 del presente CCNL, il ticket restaurant non è dovuto.
Nell'accordo viene precisato che sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale.

Emolumento accessorio 2023 per i Dipendenti Statali

Corrisposti importi da 20,00 euro lordi a 45,00 euro lordi a titolo di Una Tantum per Docenti, Ata e Dirigenti scolastici

La Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso le quote dell’emolumento che la Legge di Bilancio 2023 ha rivolto ai Dipendenti pubblici. Per quest’anno infatti, verrà corrisposto per 13 mensilità, un emolumento accessorio a titolo di Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio destinato al trattamento di quiescenza. Si tratta di un anticipo dei rinnovi contrattuali per il periodo 2021-2024, scaduti già da undici mesi.
Tale indennità:
– deve esser erogata quindi per 13 mensilità e per un importo pari all’1,5% dello stipendio;
– viene ripartita in base al personale in servizio al 1° gennaio 2023;
– produce effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;
– non può esser conteggiata agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, agli effetti dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, come pure delle indennità per cessazione del rapporto lavorativo da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del dipendente pubblico in caso di morte di quest’ultimo.
Si tratta, quindi, di una quota versata per compensare il mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, non andando così a sommarsi al rinnovo, ma costituendone una parte corrisposta a stralcio e Una Tantum, spalmata su 13 mensilità.
C’è da sottolineare però, che il bonus anzidetto, andrà a favorire i redditi più alti, per cui risulterà tanto più alto quanto maggiore è la retribuzione. Ad esempio, per la fascia dirigenziale, l’importo Una Tantum corrisponderà a circa 20,80 euro lordi al mese per la fascia retributiva più bassa, fino ad arrivare a 74,00 euro lordi al mese per la prima. Per quanto riguarda la scuola, un docente di scuola media al massimo dell’anzianità, potrà raggiungere una quota di 42,00 euro lorde in più al mese, mentre uno della primaria, oltre 38,00 euro lorde. Un assistente amministrativo ad inizio carriera invece, potrà percepire poco più di 20,00 euro lorde.
Le relative somme saranno ripartite, durante il 2023, mediante uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023, mentre, per tutto il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici diversi dall’Amministrazione Statale invece, tali oneri, da destinare allo stesso scopo, sono posti a carico dei bilanci delle Amministrazioni stesse.

Corrisposti importi da 20,00 euro lordi a 45,00 euro lordi a titolo di Una Tantum per Docenti, Ata e Dirigenti scolastici

La Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso le quote dell’emolumento che la Legge di Bilancio 2023 ha rivolto ai Dipendenti pubblici. Per quest'anno infatti, verrà corrisposto per 13 mensilità, un emolumento accessorio a titolo di Una Tantum pari all'1,5% dello stipendio destinato al trattamento di quiescenza. Si tratta di un anticipo dei rinnovi contrattuali per il periodo 2021-2024, scaduti già da undici mesi.
Tale indennità:
- deve esser erogata quindi per 13 mensilità e per un importo pari all'1,5% dello stipendio;
- viene ripartita in base al personale in servizio al 1° gennaio 2023;
- produce effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;
- non può esser conteggiata agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, agli effetti dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, come pure delle indennità per cessazione del rapporto lavorativo da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del dipendente pubblico in caso di morte di quest'ultimo.
Si tratta, quindi, di una quota versata per compensare il mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, non andando così a sommarsi al rinnovo, ma costituendone una parte corrisposta a stralcio e Una Tantum, spalmata su 13 mensilità.
C'è da sottolineare però, che il bonus anzidetto, andrà a favorire i redditi più alti, per cui risulterà tanto più alto quanto maggiore è la retribuzione. Ad esempio, per la fascia dirigenziale, l'importo Una Tantum corrisponderà a circa 20,80 euro lordi al mese per la fascia retributiva più bassa, fino ad arrivare a 74,00 euro lordi al mese per la prima. Per quanto riguarda la scuola, un docente di scuola media al massimo dell’anzianità, potrà raggiungere una quota di 42,00 euro lorde in più al mese, mentre uno della primaria, oltre 38,00 euro lorde. Un assistente amministrativo ad inizio carriera invece, potrà percepire poco più di 20,00 euro lorde.
Le relative somme saranno ripartite, durante il 2023, mediante uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023, mentre, per tutto il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici diversi dall’Amministrazione Statale invece, tali oneri, da destinare allo stesso scopo, sono posti a carico dei bilanci delle Amministrazioni stesse.

CCNL Acconciatura ed Estetica: erogazione dell’ultima tranche di Una Tantum

Con la retribuzione del mese di marzo 2023 verrà corrisposta la terza ed ultima tranche di Una Tantum pari a 46,00 euro, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale

L’accordo siglato il 10 ottobre 2022, tra Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, CNA Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha previsto la corresponsione di un importo forfetario “Una Tantum” ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione. 
L’importo di 246,00 euro è stato suddiviso 3 soluzioni:
– la prima pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022;
– la seconda pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022;
– la terza pari a 46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo è erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “Una Tantum” è inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. È stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In generale l’Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum” e possono essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. 

Con la retribuzione del mese di marzo 2023 verrà corrisposta la terza ed ultima tranche di Una Tantum pari a 46,00 euro, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale

L'accordo siglato il 10 ottobre 2022, tra Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, CNA Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha previsto la corresponsione di un importo forfetario "Una Tantum" ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione. 
L'importo di 246,00 euro è stato suddiviso 3 soluzioni:
- la prima pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022;
- la seconda pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022;
- la terza pari a 46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo è erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "Una Tantum" è inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. È stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In generale l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "Una Tantum" e possono essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. 

Domestici: l’importo dei contributi per l’anno 2023

Determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici (INPS, circolare 2 febbraio 2023, n. 13).

L’INPS ha reso noti gli importi contributivi per l’anno in corso dei lavoratori domestici, in conseguenza la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022. La variazione in questione, comunicata dall’ISTAT, è stata pari all‘8,1%.

L’Istituto, comunque comunica la conferma della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva, mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Pertanto, l’importo dei contributi, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, senza il contributo addizionale, è il seguente:

– fino a 8,92 euro di retribuzione oraria, retribuzione convenzionale 7,90 euro, il contributo è di 1,59 euro di cui 0,40 a carico del lavoratore;

– oltre 8,92 euro, retribuzione convenzionale 8,92 euro, contributo di 1,78 di cui a carico del lavoratore 0,45 euro;

– fino a 10,86 euro, retribuzione convenzionale 10,86 euro, contributo orario 2,17 euro di cui a carico del lavoratore 0,55 euro;

– orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, retribuzione convenzionale  5,75 euro, contributo orario 1,15 euro di cui a carico del lavoratore 0,29.

Nella circolare in oggetto, inoltre, l’INPS presenta anche altri valori, tra i quali l’importo dei contributi comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato e l’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri.

Infine, l’Istituto rammenta in proposito che la Legge n. 234/2021, ha previsto, all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. Per accedere all’applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l’avvenuto rilascio con apposito messaggio in corso di predisposizione.

 

Determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici (INPS, circolare 2 febbraio 2023, n. 13).

L'INPS ha reso noti gli importi contributivi per l'anno in corso dei lavoratori domestici, in conseguenza la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022. La variazione in questione, comunicata dall'ISTAT, è stata pari all'8,1%.

L'Istituto, comunque comunica la conferma della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva, mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Pertanto, l'importo dei contributi, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, senza il contributo addizionale, è il seguente:

- fino a 8,92 euro di retribuzione oraria, retribuzione convenzionale 7,90 euro, il contributo è di 1,59 euro di cui 0,40 a carico del lavoratore;

- oltre 8,92 euro, retribuzione convenzionale 8,92 euro, contributo di 1,78 di cui a carico del lavoratore 0,45 euro;

- fino a 10,86 euro, retribuzione convenzionale 10,86 euro, contributo orario 2,17 euro di cui a carico del lavoratore 0,55 euro;

- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, retribuzione convenzionale  5,75 euro, contributo orario 1,15 euro di cui a carico del lavoratore 0,29.

Nella circolare in oggetto, inoltre, l'INPS presenta anche altri valori, tra i quali l'importo dei contributi comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato e l'importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri.

Infine, l'Istituto rammenta in proposito che la Legge n. 234/2021, ha previsto, all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. Per accedere all’applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l’avvenuto rilascio con apposito messaggio in corso di predisposizione.

 

Approvati i dati rilevanti per il 2023 che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli ISA

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili, sempre a partire dal periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27650)

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad individuare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, ha fissato le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati per il periodo di imposta 2022 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili sempre a partire dal periodo d’imposta 2023.

Il co. 4 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il provvedimento in argomento sono individuati i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2023. Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.

Il provvedimento in argomento individua altresì le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2023.
Al riguardo, tale disposizione prevede che “Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”. 

Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.
In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.
In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento del 12 maggio 2022 n. 173.

I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:

  • condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022.

Si rimanda al testo integrale del provvedimento per l’elenco delle attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2023.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili, sempre a partire dal periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27650)

Con il provvedimento indicato in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad individuare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, ha fissato le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati per il periodo di imposta 2022 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili sempre a partire dal periodo d’imposta 2023.

Il co. 4 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il provvedimento in argomento sono individuati i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2023. Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.

Il provvedimento in argomento individua altresì le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2023.
Al riguardo, tale disposizione prevede che "Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione". 

Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.
In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.
In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento del 12 maggio 2022 n. 173.

I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:

  • condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2022.

Si rimanda al testo integrale del provvedimento per l'elenco delle attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2023.

CCNL Idraulico Forestale ed Agraria: aumenti retributivi da marzo 2023

Previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti professionalizzanti assunti dal 1° agosto 2006 e dal 1° gennaio 2021

Il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sottoscritto il 9 dicembre 2021, tra Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federazione Italiana Comunità Forestali-Federforestale, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, e decorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, prevede, dal 1° marzo 2023, l’erogazione di nuovi minimi stipendiali per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti assunti dal 1° agosto 2006 ed assunti dal 1° gennaio 2021, come riportato nelle tabelle sottostanti.

Lavoratori qualificati

 

Livello Minimo
6 1.906,06
Quadro 1.906,06
5 1.660,95
Operaio Specializzato Super 1.542,22
4 1.527,57
Operaio Specializzato 1.451,98
3 1.435,80
Operaio Qualificato Super 1.389,33
Operaio Qualificato 1.356,16
2 1.353,46
Operaio Comune 1.251,66
1 1.251,66

 

Apprendisti Professionalizzanti dal 1° agosto 2006

 

Livello Da mese A mese Minimo
Operaio Qual. Super 1 6 1.251,66
7 14 1.356,16
15 36 1.389,33
Operaio Qualificato 1 6 1.251,66
7 24 1.356,16
Operaio Spec. Super 1 18 1.389,33
19 36 1.451,98
37 60 1.542,22
Operaio Specializzato 1 12 1.356,16
13 26 1.389,33
27 42 1.451,98
Impiegati 2 1 6 1.251,66
7 24 1.353,46
Impiegati 3 1 6 1.251,66
7 20 1.353,46
21 36 1.435,80
Impiegati 4 1 12 1.353,46
13 26 1.435,80
27 42 1.527,57
Impiegati 5 1 14 1.435,80
15 30 1.527,57
31 48 1.660,95
Impiegati 6 1 18 1.527,57
19 36 1.660,95
37 60 1.906,06

 

Apprendisti Professionalizzanti dal 1° gennaio 2021

 

Livello Da mese A mese Minimo
Op. Qual. Super 1 10 1.251,66
11 16 1.356,16
17 22 1.389,33
Op. Qualificato 1 10 1.251,66
11 20 1.356,16
Op. Specializ. 1 12 1.356,16
13 24 1.389,33
25 32 1.451,98
Op.S.Specializ. 1 12 1.389,33
13 24 1.451,98
25 36 1.542,22
Impiegati 2 1 10 1.251,66
11 20 1.251,66
Impiegati 3 1 10 1.251,66
11 16 1.353,46
17 22 1.435,80
Impiegati 4 1 12 1.353,46
13 24 1.435,80
25 32 1.527,57
Impiegati 5 1 12 1.435,80
13 24 1.527,57
25 36 1.660,95
Impiegati 6 1 12 1.527,57
13 24 1.660,95
25 36 1.906,06

 

Previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti professionalizzanti assunti dal 1° agosto 2006 e dal 1° gennaio 2021

Il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sottoscritto il 9 dicembre 2021, tra Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federazione Italiana Comunità Forestali-Federforestale, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, e decorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, prevede, dal 1° marzo 2023, l'erogazione di nuovi minimi stipendiali per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti assunti dal 1° agosto 2006 ed assunti dal 1° gennaio 2021, come riportato nelle tabelle sottostanti.

Lavoratori qualificati

 

Livello Minimo
6 1.906,06
Quadro 1.906,06
5 1.660,95
Operaio Specializzato Super 1.542,22
4 1.527,57
Operaio Specializzato 1.451,98
3 1.435,80
Operaio Qualificato Super 1.389,33
Operaio Qualificato 1.356,16
2 1.353,46
Operaio Comune 1.251,66
1 1.251,66

 

Apprendisti Professionalizzanti dal 1° agosto 2006

 

Livello Da mese A mese Minimo
Operaio Qual. Super 1 6 1.251,66
7 14 1.356,16
15 36 1.389,33
Operaio Qualificato 1 6 1.251,66
7 24 1.356,16
Operaio Spec. Super 1 18 1.389,33
19 36 1.451,98
37 60 1.542,22
Operaio Specializzato 1 12 1.356,16
13 26 1.389,33
27 42 1.451,98
Impiegati 2 1 6 1.251,66
7 24 1.353,46
Impiegati 3 1 6 1.251,66
7 20 1.353,46
21 36 1.435,80
Impiegati 4 1 12 1.353,46
13 26 1.435,80
27 42 1.527,57
Impiegati 5 1 14 1.435,80
15 30 1.527,57
31 48 1.660,95
Impiegati 6 1 18 1.527,57
19 36 1.660,95
37 60 1.906,06

 

Apprendisti Professionalizzanti dal 1° gennaio 2021

 

Livello Da mese A mese Minimo
Op. Qual. Super 1 10 1.251,66
11 16 1.356,16
17 22 1.389,33
Op. Qualificato 1 10 1.251,66
11 20 1.356,16
Op. Specializ. 1 12 1.356,16
13 24 1.389,33
25 32 1.451,98
Op.S.Specializ. 1 12 1.389,33
13 24 1.451,98
25 36 1.542,22
Impiegati 2 1 10 1.251,66
11 20 1.251,66
Impiegati 3 1 10 1.251,66
11 16 1.353,46
17 22 1.435,80
Impiegati 4 1 12 1.353,46
13 24 1.435,80
25 32 1.527,57
Impiegati 5 1 12 1.435,80
13 24 1.527,57
25 36 1.660,95
Impiegati 6 1 12 1.527,57
13 24 1.660,95
25 36 1.906,06