Fondenergia: adesione dei familiari fiscalmente a carico

Estesa la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari della prestazione

Il Fondenergia, il Fondo di pensione complementare per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL Petrolio, Gas e Acqua e Miniere, ha attivato la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari delle prestazioni. 
L’aderente fiscalmente a carico sarà titolare di una propria posizione individuale, distinta da quella dell’aderente principale (ad. es. del genitore o coniuge già iscritto a Fondenergia). I contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico possono essere dedotti dall’aderente principale, nel limite
massimo di 5.164,57 euro l’anno, tenendo conto di quanto già versato dallo stesso nel suo interesse.
Per l’adesione dei familiari fiscalmente a carico è previsto un costo di 15,00 euro che sarà applicato da Fondenergia al primo versamento contributivo eseguito a favore del neo aderente.
La procedura di adesione viene realizzata tramite il sito web di Fondenergia.
L’iscrizione dell’aderente familiare decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.
Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l’importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell’aderente fiscalmente a carico, tuttavia ciascun versamento deve essere di importo minimo non inferiore a 100,00 euro.
Entro 30 giorni dalla decorrenza dell’adesione a Fondenergia, gli interessati possono esercitare il diritto di recesso. 

Estesa la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari della prestazione

Il Fondenergia, il Fondo di pensione complementare per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL Petrolio, Gas e Acqua e Miniere, ha attivato la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari delle prestazioni. 
L’aderente fiscalmente a carico sarà titolare di una propria posizione individuale, distinta da quella dell’aderente principale (ad. es. del genitore o coniuge già iscritto a Fondenergia). I contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico possono essere dedotti dall’aderente principale, nel limite
massimo di 5.164,57 euro l’anno, tenendo conto di quanto già versato dallo stesso nel suo interesse.
Per l’adesione dei familiari fiscalmente a carico è previsto un costo di 15,00 euro che sarà applicato da Fondenergia al primo versamento contributivo eseguito a favore del neo aderente.
La procedura di adesione viene realizzata tramite il sito web di Fondenergia.
L’iscrizione dell’aderente familiare decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.
Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l’importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell’aderente fiscalmente a carico, tuttavia ciascun versamento deve essere di importo minimo non inferiore a 100,00 euro.
Entro 30 giorni dalla decorrenza dell’adesione a Fondenergia, gli interessati possono esercitare il diritto di recesso. 

Distacco dei lavoratori: i chiarimenti dell’INL sulla documentazione amministrativa

L’INL chiarisce che la copia di richiesta di modello A1 inoltrata dall’impresa distaccante alle autorità competenti dello Stato di stabilimento costituisce documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (INL, circolare 15 febbraio 2023, n. 1).

Nell’ambito delle misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE che distaccano lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, è stato introdotto (articolo 10, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 136/2016) un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

 

In considerazione del fatto che altri ordinamenti nazionali potrebbero non aver previsto una “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, l’INL, con la circolare in oggetto, si è soffermata sul significato della “documentazione equivalente” che è possibile utilizzare in alternativa alla predetta comunicazione.

 

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

 

Pertanto, l’INL giunge ad affermare che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Infatti, l’Ispettorato ritiene che, sebbene l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. 

 

Il vantaggio di poter utilizzare tale semplice richiesta del modello A1, quale equivalente della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, è anche quello di consentire ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

 

Le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, dunque, devono conservare la copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, intesa come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro: il rispetto di tale obbligo viene considerato sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

L'INL chiarisce che la copia di richiesta di modello A1 inoltrata dall'impresa distaccante alle autorità competenti dello Stato di stabilimento costituisce documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (INL, circolare 15 febbraio 2023, n. 1).

Nell'ambito delle misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE che distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, è stato introdotto (articolo 10, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 136/2016) un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

 

In considerazione del fatto che altri ordinamenti nazionali potrebbero non aver previsto una "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro", presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, l'INL, con la circolare in oggetto, si è soffermata sul significato della "documentazione equivalente" che è possibile utilizzare in alternativa alla predetta comunicazione.

 

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l'utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "tracciare" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

 

Pertanto, l'INL giunge ad affermare che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Infatti, l'Ispettorato ritiene che, sebbene l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. 

 

Il vantaggio di poter utilizzare tale semplice richiesta del modello A1, quale equivalente della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, è anche quello di consentire ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

 

Le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, dunque, devono conservare la copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, intesa come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro: il rispetto di tale obbligo viene considerato sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

CIPL Edilizia Industria-Trento: aggiornata l’indennità di malattia

Nuova previsione indennitaria per operai ed apprendisti non in prova

Il Verbale di Accordo siglato il 6 febbraio 2023, tra Associazione Trentina dell’Edilizia – Ance Trento, Feneal, Filca e Fillea, premessa:
– la previsione contenuta nel CIPL Edilizia del 27 febbraio 2018 art.10,  dell’erogazione, nell’ambito delle prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Trento a favore degli operai, dell’indennità giornaliera pari al 100% per i primi 3 giorni di malattia, per eventi di durata fino a 12 giorni;
– la previsione contenuta nel CCNL Edilizia del 18 luglio 2018, in cui è contemplata la corresponsione per gli operai delle prestazioni nella misura dello 0,45% del contributo al Fondo Sanitario e del 25,5% alla Cassa Edile;
aveva considerato l’elargizione dell’indennità giornaliera solo per i primi 3 giorni di malattia.
Invece, a far data dal 1° febbraio 2023, la nuova disciplina ha stabilito che, nei casi in cui la malattia avrà una durata sino a 12 giorni nell’anno solare e limitatamente a 2 eventi, l’Azienda dovrà corrispondere al lavoratore operaio ed all’apprendista non in prova, per i primi 3 giorni, il 100% della retribuzione minima contrattuale al netto delle ritenute di legge e contrattuali, mentre, dal terzo evento annuo, non potrà esser corrisposto alcunché.
Da ultimo, tale accordo ha enunciato la conferma delle Parti Firmatarie, dei versamenti al Fondo Sanitario ed alla Cassa Edile di cui sopra, mentre per il computo della malattia sino a 12 giorni, per l’anno 2023, viene considerata la decorrenza dal 1° febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

 

 

Nuova previsione indennitaria per operai ed apprendisti non in prova

Il Verbale di Accordo siglato il 6 febbraio 2023, tra Associazione Trentina dell'Edilizia - Ance Trento, Feneal, Filca e Fillea, premessa:
- la previsione contenuta nel CIPL Edilizia del 27 febbraio 2018 art.10,  dell'erogazione, nell'ambito delle prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Trento a favore degli operai, dell'indennità giornaliera pari al 100% per i primi 3 giorni di malattia, per eventi di durata fino a 12 giorni;
- la previsione contenuta nel CCNL Edilizia del 18 luglio 2018, in cui è contemplata la corresponsione per gli operai delle prestazioni nella misura dello 0,45% del contributo al Fondo Sanitario e del 25,5% alla Cassa Edile;
aveva considerato l'elargizione dell'indennità giornaliera solo per i primi 3 giorni di malattia.
Invece, a far data dal 1° febbraio 2023, la nuova disciplina ha stabilito che, nei casi in cui la malattia avrà una durata sino a 12 giorni nell'anno solare e limitatamente a 2 eventi, l'Azienda dovrà corrispondere al lavoratore operaio ed all'apprendista non in prova, per i primi 3 giorni, il 100% della retribuzione minima contrattuale al netto delle ritenute di legge e contrattuali, mentre, dal terzo evento annuo, non potrà esser corrisposto alcunché.
Da ultimo, tale accordo ha enunciato la conferma delle Parti Firmatarie, dei versamenti al Fondo Sanitario ed alla Cassa Edile di cui sopra, mentre per il computo della malattia sino a 12 giorni, per l'anno 2023, viene considerata la decorrenza dal 1° febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

 

 

Il prospetto informativo per conoscere quali debiti rientrano nella definizione agevolata

Il prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. E’ possibile richiederlo in area riservata o tramite il form in area pubblica (Agenzia delle Entrate, comunicato del 16 febbraio 2023)

E’ attivo il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023. Il documento consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio telematico dell’Agenzia, disponibile già dallo scorso 20 gennaio. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).

 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

 

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.  

Il prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. E' possibile richiederlo in area riservata o tramite il form in area pubblica (Agenzia delle Entrate, comunicato del 16 febbraio 2023)

E' attivo il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023. Il documento consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio telematico dell'Agenzia, disponibile già dallo scorso 20 gennaio. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).

 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

 

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.  

CIPL Metalmeccanica Artigianato – Trento: siglato l’accordo di rinnovo

Aumento dell’indennità integrativa provinciale, regolamentazione del pagamento della malattia e flessibilità tra gli aspetti principali della nuova intesa

Il 13 febbraio 2023 è stato firmato tra l’Associazione artigiani Trentino ed i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil del Trentino l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo all’area meccanica artigianato. Il nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Tra le novità la regolamentazione del pagamento della malattia, seppur parziale, per gli operai, pari a 3 giornate di carenza al 60% e successive 6 giornate al 40%
Per la parte economica è stato previsto un aumento dell’indennità integrativa provinciale, pari a 35,00 euro lordi a regime da corrispondere in 2 tranche:
– 15,00 euro lordi dal 1° febbraio 2023;
– 20,00 euro lordi dal 1° gennaio 2024.
L’elemento economico non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali nazionali, né da superminimi individuali.
In materia di permessi, da gennaio 2023, tutti i lavoratori a tempo pieno (apprendisti inclusi), maturano 16 ore annue di permesso retribuito che si aggiungono al monte ore previsto dal Ccnl. Le 2 giornate di permesso retribuito in più all’anno diventano esigibili, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale.
Viene altresì disciplinato l’istituto della flessibilità, con precisi vincoli e limiti a tutela dei lavoratori. Le aziende che intenderanno attivare la flessibilità dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica costituita presso l’Ebat (Ente Bilaterale Artigianato Trentino).
Per l’analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell’impresa del comparto le Parti hanno individuato l’Osservatorio provinciale dell’Area Meccanica.
Il contratto siglato si preoccupa di delimitare in modo netto il perimetro delle aziende che possono applicarlo, al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale. 

Aumento dell'indennità integrativa provinciale, regolamentazione del pagamento della malattia e flessibilità tra gli aspetti principali della nuova intesa

Il 13 febbraio 2023 è stato firmato tra l'Associazione artigiani Trentino ed i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil del Trentino l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo all'area meccanica artigianato. Il nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Tra le novità la regolamentazione del pagamento della malattia, seppur parziale, per gli operai, pari a 3 giornate di carenza al 60% e successive 6 giornate al 40%
Per la parte economica è stato previsto un aumento dell'indennità integrativa provinciale, pari a 35,00 euro lordi a regime da corrispondere in 2 tranche:
- 15,00 euro lordi dal 1° febbraio 2023;
- 20,00 euro lordi dal 1° gennaio 2024.
L'elemento economico non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali nazionali, né da superminimi individuali.
In materia di permessi, da gennaio 2023, tutti i lavoratori a tempo pieno (apprendisti inclusi), maturano 16 ore annue di permesso retribuito che si aggiungono al monte ore previsto dal Ccnl. Le 2 giornate di permesso retribuito in più all’anno diventano esigibili, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale.
Viene altresì disciplinato l’istituto della flessibilità, con precisi vincoli e limiti a tutela dei lavoratori. Le aziende che intenderanno attivare la flessibilità dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica costituita presso l'Ebat (Ente Bilaterale Artigianato Trentino).
Per l'analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell'impresa del comparto le Parti hanno individuato l'Osservatorio provinciale dell'Area Meccanica.
Il contratto siglato si preoccupa di delimitare in modo netto il perimetro delle aziende che possono applicarlo, al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale. 

CIPL Edilizia Artigianato – Bolzano: definito l’EVR

Stabilito il pagamento di un EVR per l’anno 2023 nella misura del 3,00% dei minimi

In data 2 febbraio 2023 è stato siglato tra Confartigianato Imprese, CNA  e Feneal – Uil, Filca, Fillea il Verbale di Accordo per la proroga dell’attuazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’ Edilizia della Provincia Autonoma di Bolzano.
Le Parti, tenendo conto dei parametri provinciali: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, monte salari, ore dichiarate e ore di infortunio denunciate alla Cassa Edile relativamente al triennio 2020 – 2021 – 2022 hanno stabilito per l’anno 2023 (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023) il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00 % dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2023.
L’EVR è calcolato sui minimi della paga base orarie ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie. 
Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione avviene a consultivo mensilmente in 12 rate e la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre è definita come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 
L’importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale del part – time. 

OPERAI
LIVELLO  IMPORTO ORARIO
4 0,23 
3 0,21
2 0,19
1 0,16
IMPIEGATI
LIVELLO  IMPORTO MENSILE
7 57,34
6 51,15
5 42,63
4 39,76
3 36,95
2 33,23
1 28,42

Stabilito il pagamento di un EVR per l'anno 2023 nella misura del 3,00% dei minimi

In data 2 febbraio 2023 è stato siglato tra Confartigianato Imprese, CNA  e Feneal - Uil, Filca, Fillea il Verbale di Accordo per la proroga dell'attuazione dell' Elemento Variabile della Retribuzione per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia della Provincia Autonoma di Bolzano.
Le Parti, tenendo conto dei parametri provinciali: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, monte salari, ore dichiarate e ore di infortunio denunciate alla Cassa Edile relativamente al triennio 2020 - 2021 - 2022 hanno stabilito per l'anno 2023 (1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023) il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00 % dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2023.
L'EVR è calcolato sui minimi della paga base orarie ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie. 
Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione avviene a consultivo mensilmente in 12 rate e la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre è definita come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 
L'importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale del part - time. 

OPERAI
LIVELLO  IMPORTO ORARIO
4 0,23 
3 0,21
2 0,19
1 0,16
IMPIEGATI
LIVELLO  IMPORTO MENSILE
7 57,34
6 51,15
5 42,63
4 39,76
3 36,95
2 33,23
1 28,42

Welfare aziendale e conguaglio per datori con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

L’INPS fornisce le istruzioni riguardo alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens (INPS, messaggio 14 febbraio, n. 674).

Dopo aver dato (con il messaggio n. 4616/2022) le indicazioni operative per il recupero/restituzione della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit erogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l’INPS si rivolge ora ai datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, fornendo le istruzioni per effettuare le analoghe operazioni di conguaglio anche nella sezione <ListaPosPA>.

 

Pertanto, l’Istituto rende noto che, in sostituzione della denuncia già inviata, è necessario trasmettere, per ciascun periodo di riferimento precedentemente dichiarato, l’elemento V1, Causale 5, con l’indicazione di tutti i dati giuridici ed economici, in tutti i casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio è necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, oppure si debba effettuare il recupero della quota di fringe benefit precedentemente assoggettata a contribuzione.

 

All’esito dell’operazione effettuata, a seconda della fattispecie di cui sopra detto, si determinerà un importo disponibile per il datore di lavoro oppure quest’ultimo dovrà provvedere al versamento della contribuzione differenziale dovuta.

L’INPS fornisce le istruzioni riguardo alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens (INPS, messaggio 14 febbraio, n. 674).

Dopo aver dato (con il messaggio n. 4616/2022) le indicazioni operative per il recupero/restituzione della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit erogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l'INPS si rivolge ora ai datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, fornendo le istruzioni per effettuare le analoghe operazioni di conguaglio anche nella sezione <ListaPosPA>.

 

Pertanto, l’Istituto rende noto che, in sostituzione della denuncia già inviata, è necessario trasmettere, per ciascun periodo di riferimento precedentemente dichiarato, l’elemento V1, Causale 5, con l’indicazione di tutti i dati giuridici ed economici, in tutti i casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio è necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, oppure si debba effettuare il recupero della quota di fringe benefit precedentemente assoggettata a contribuzione.

 

All’esito dell’operazione effettuata, a seconda della fattispecie di cui sopra detto, si determinerà un importo disponibile per il datore di lavoro oppure quest’ultimo dovrà provvedere al versamento della contribuzione differenziale dovuta.

Fondo Fisa: modifiche ai servizi offerti

Per l’anno 2023 sono state effettuate delle modifiche ai servizi di analisi del sangue, spese pre e post ricovero, spese funebri e alta specializzazione

Sono state effettuate, per l’anno 2023, delle modifiche ai servizi offerti dal Fondo FISA, Fondo di Assistenza Sanitaria per i Lavoratori Agricoli e Florovivaisti. Il Fondo eroga prestazioni integrative dell’assistenza pubblica con finalità sanitarie, antinfortunistiche e sociali. 

 

Analisi del sangue
Per le analisi del sangue, è stato eliminato il limite di un esame l’anno. Le analisi del sangue potranno essere rimborsate fino al raggiungimento del massimale di 200,00 euro l’anno, dietro presentazione di una prescrizione medica in cui sia indicata una patologia accertata o presunta.

 

Area Ricovero

Per l’Area ricovero:
– la diaria per i ricoveri senza intervento chirurgico verrà erogata qualora la degenza sia pari o superiore a 3 pernottamenti (non più pari o superiore a 4 pernottamenti);
– le spese pre-ricovero verranno rimborsate per visite e accertamenti effettuati nei 120 giorni precedenti il ricovero (non più 90 giorni);
– le spese post-ricovero verranno rimborsate per visite, accertamenti e terapie riabilitative effettuati nei 200 giorni successivi alla dimissione (non più 120 giorni);
– il massimale annuo per le spese pre e post ricovero rimborsate per i ricoveri in regime pubblico, contestualmente all’indennità giornaliera, sarà di 1.500,00 euro per persona (non più 1.000,00 euro).
Il massimale per le Spese accompagnatore sarà di 70,00 al giorno, rispetto ai 52,00 euro precedenti. Verranno inoltre rimborsate le spese per l’accompagnatore anche nel caso di ricoveri in regime pubblico, qualora il ricovero avvenga fuori dalla Regione di residenza (non più solo per i ricoveri privati). 

 

Rimborso spese funebri

Il rimborso delle spese funebri verrà effettuato qualora il decesso avvenga entro i 50 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura (non più 20 giorni). Rimangono invece invariati gli altri criteri di liquidazione.

 

Alta Specializzazione

Per l’Alta specializzazione sono state aggiunte due ulteriori prestazioni:
– Ecodoppler/ecocolordoppler agli arti superiori;  
– Ecografia mammaria per donne con età superiore ai 40 anni.
La spesa verrà liquidata con l’applicazione di una franchigia di 40,00, se eseguita in regime privato. Se, invece, eseguita con il sistema sanitario nazionale la spesa verrà rimborsata senza l’applicazione di scoperto o franchigia.                                                                        

Per l'anno 2023 sono state effettuate delle modifiche ai servizi di analisi del sangue, spese pre e post ricovero, spese funebri e alta specializzazione

Sono state effettuate, per l'anno 2023, delle modifiche ai servizi offerti dal Fondo FISA, Fondo di Assistenza Sanitaria per i Lavoratori Agricoli e Florovivaisti. Il Fondo eroga prestazioni integrative dell’assistenza pubblica con finalità sanitarie, antinfortunistiche e sociali. 

 

Analisi del sangue
Per le analisi del sangue, è stato eliminato il limite di un esame l’anno. Le analisi del sangue potranno essere rimborsate fino al raggiungimento del massimale di 200,00 euro l’anno, dietro presentazione di una prescrizione medica in cui sia indicata una patologia accertata o presunta.

 

Area Ricovero

Per l'Area ricovero:
- la diaria per i ricoveri senza intervento chirurgico verrà erogata qualora la degenza sia pari o superiore a 3 pernottamenti (non più pari o superiore a 4 pernottamenti);
- le spese pre-ricovero verranno rimborsate per visite e accertamenti effettuati nei 120 giorni precedenti il ricovero (non più 90 giorni);
- le spese post-ricovero verranno rimborsate per visite, accertamenti e terapie riabilitative effettuati nei 200 giorni successivi alla dimissione (non più 120 giorni);
- il massimale annuo per le spese pre e post ricovero rimborsate per i ricoveri in regime pubblico, contestualmente all’indennità giornaliera, sarà di 1.500,00 euro per persona (non più 1.000,00 euro).
Il massimale per le Spese accompagnatore sarà di 70,00 al giorno, rispetto ai 52,00 euro precedenti. Verranno inoltre rimborsate le spese per l’accompagnatore anche nel caso di ricoveri in regime pubblico, qualora il ricovero avvenga fuori dalla Regione di residenza (non più solo per i ricoveri privati). 

 

Rimborso spese funebri

Il rimborso delle spese funebri verrà effettuato qualora il decesso avvenga entro i 50 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura (non più 20 giorni). Rimangono invece invariati gli altri criteri di liquidazione.

 

Alta Specializzazione

Per l'Alta specializzazione sono state aggiunte due ulteriori prestazioni:
- Ecodoppler/ecocolordoppler agli arti superiori;  
- Ecografia mammaria per donne con età superiore ai 40 anni.
La spesa verrà liquidata con l’applicazione di una franchigia di 40,00, se eseguita in regime privato. Se, invece, eseguita con il sistema sanitario nazionale la spesa verrà rimborsata senza l’applicazione di scoperto o franchigia.                                                                        

I codici tributo da inserire nel modello F24 per effettuare i versamenti legati alla tregua fiscale

Istituiti i codici tributo per sanare le irregolarità compiute dai contribuenti e per fruire delle misure della cosiddetta “Tregua fiscale”, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E).

Le disposizioni della cosiddetta “Tregua fiscale” (art. 1, L. n. 197/2022) entrano nel vivo grazie all’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per fruire di una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (co. 166-173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (co. 174-178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (co. 186-202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (co. 219-221).

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha fornito le istruzioni da seguire e le sequenze di cifre da indicare nel modello F24 per pagare gli importi necessari e mettersi in regola.

 

Regolarizzazione delle irregolarità formali: le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, n. 27629 (emanato ai sensi dell’art. 1, co. 173, Legge n. 197/2022), sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute. In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Per regolarizzare gli errori formali, deve essere indicato l’apposito codice tributo nella sezione “ERARIO” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

 

Se gli errori formali non si riferiscono a un periodo di imposta specifico, si indica l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse; invece nei casi in cui il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento”, bisogna specificare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. 

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

 

Accanto alla sanatoria degli errori formali, l’articolo 1, co. 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede anche un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, che riguardano le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, che possono essere regolarizzate versando sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Anche in questo caso è necessario effettuare i pagamenti entro precise date di scadenza.

 

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una lunga lista di codici tributo da inserire nel modello F24, con le indicazioni sulle modalità di compilazione dei campi. Si specifica che i tributi dovuti per effetto della regolarizzazione in argomento sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione. 
La risoluzione dell’Agenzia, per agevolare i contribuenti, fornisce un’ulteriore tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, in cui sono riportati i codici già esistenti da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

 

La definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. È ammessa la rateazione per gli importi superiori a mille euro. Il relativo modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 febbraio 2023, n. 30294. I codici tributo istituiti sono quelli riepilogati in tabella da TF20 a TF26, per i quali l’Agenzia fornisce, oltre che la denominazione, anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento F24.

 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale: in questo caso la regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l’integrale versamento delle somme dovute entro il 31 marzo 2023 oppure con un pagamento rateale a partire dal 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  

 

In questo caso, i codici tributo da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, unitamente alle modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento, vanno dal codice TF40 a TF43.

Istituiti i codici tributo per sanare le irregolarità compiute dai contribuenti e per fruire delle misure della cosiddetta “Tregua fiscale”, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E).

Le disposizioni della cosiddetta “Tregua fiscale” (art. 1, L. n. 197/2022) entrano nel vivo grazie all’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per fruire di una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (co. 166-173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (co. 174-178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (co. 186-202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (co. 219-221).

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha fornito le istruzioni da seguire e le sequenze di cifre da indicare nel modello F24 per pagare gli importi necessari e mettersi in regola.

 

Regolarizzazione delle irregolarità formali: le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, n. 27629 (emanato ai sensi dell’art. 1, co. 173, Legge n. 197/2022), sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute. In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Per regolarizzare gli errori formali, deve essere indicato l’apposito codice tributo nella sezione “ERARIO” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

 

Se gli errori formali non si riferiscono a un periodo di imposta specifico, si indica l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse; invece nei casi in cui il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento”, bisogna specificare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. 

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

 

Accanto alla sanatoria degli errori formali, l'articolo 1, co. 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede anche un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, che riguardano le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, che possono essere regolarizzate versando sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Anche in questo caso è necessario effettuare i pagamenti entro precise date di scadenza.

 

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una lunga lista di codici tributo da inserire nel modello F24, con le indicazioni sulle modalità di compilazione dei campi. Si specifica che i tributi dovuti per effetto della regolarizzazione in argomento sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione. 
La risoluzione dell'Agenzia, per agevolare i contribuenti, fornisce un’ulteriore tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, in cui sono riportati i codici già esistenti da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

 

La definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. È ammessa la rateazione per gli importi superiori a mille euro. Il relativo modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 febbraio 2023, n. 30294. I codici tributo istituiti sono quelli riepilogati in tabella da TF20 a TF26, per i quali l'Agenzia fornisce, oltre che la denominazione, anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento F24.

 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale: in questo caso la regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l'integrale versamento delle somme dovute entro il 31 marzo 2023 oppure con un pagamento rateale a partire dal 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  

 

In questo caso, i codici tributo da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, unitamente alle modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento, vanno dal codice TF40 a TF43.

CCNL Commercio (Confcommercio): in arrivo l’Una Tantum con marzo

Erogazione dell’indennità Una Tantum di euro 350,00 lordi al personale di settore 

 

Il Verbale di Accordo siglato il 12 dicembre 2022 tra Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, prevede per il personale di settore, in forza alla data di sottoscrizione dello stesso, la corresponsione di un importo a titolo di Una Tantum pari ad euro 350,00 lordi al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze come di seguito indicato:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

Gli importi anzidetti, vengono erogati pro quota in merito ai mesi di anzianità di servizio, maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono altresì conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. L’importo di cui sopra non è utile ai fini della quantificazione di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

Erogazione dell'indennità Una Tantum di euro 350,00 lordi al personale di settore 

 

Il Verbale di Accordo siglato il 12 dicembre 2022 tra Confcommercio-Imprese per l'Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, prevede per il personale di settore, in forza alla data di sottoscrizione dello stesso, la corresponsione di un importo a titolo di Una Tantum pari ad euro 350,00 lordi al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze come di seguito indicato:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

Gli importi anzidetti, vengono erogati pro quota in merito ai mesi di anzianità di servizio, maturata durante il periodo 2020 - 2022. Non sono altresì conteggiati ai fini dell'anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. L'importo di cui sopra non è utile ai fini della quantificazione di alcun istituto contrattuale, né del TFR.