Previambiente: copertura assicurativa per i casi di premorienza e invalidità permanente

Per i lavoratori, iscritti a Previambiente, a cui si applica il CCNL Servizi Ambientali è previsto il versamento di un importo di 5,00 euro per 12 mensilità da parte delle imprese

Il CCNL Servizi Ambientali del 21 giugno 2022 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2023, il versamento (da parte delle imprese) per ciascun lavoratore, a cui si applica il CCNL e iscritto al Fondo Pensione Previambiente, dell’importo di 5,00 euro in cifra fissa per 12 mensilità (premio), da destinare alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e di invalidità permanente, superiore ai 2/3, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro certificata dagli enti competenti.
Al fine di inserire nella garanzia assicurativa tutti i propri iscritti per cui sussiste l’obbligo previsto dal CCNL dei Servizi ambientali, Previambiente ha stipulato un’assicurazione collettiva di gruppo con Unipolsai.
Per le prestazioni, viene precisato che il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, dell’invalidità permanente dell’assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte. Qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso o l’invalidità permanente di più assicurati, la garanzia è limitata ad un importo massimo complessivo pari a cento volte il capitale medio assicurato pro-capite dell’assicurazione collettiva. Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Al verificarsi degli eventi assicurati, l’Assicurato (o i suoi aventi diritto) hanno l’obbligo di consegnare alla compagnia di assicurazione la relativa documentazione. In altri termini, la liquidazione del capitale assicurato non è automatica ma è condizionata, ricorrendone i presupposti, ad una richiesta espressa da parte degli aventi diritto nei modi e secondo le formalità previste nella Convenzione. 
Le imprese sono tenute a versare trimestralmente il premio. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno festivo o di sabato). Nello specifico, gli importi relativi ai premi per il:
– I trimestre 2023, dovranno essere versati il 17/4/2023;
– II trimestre 2023, dovranno essere versati il17/7/2023;
– III trimestre 2023, dovranno essere versati il16/10/2023;
– IV trimestre 2023, dovranno essere versati il 16/1/2024.
Il versamento degli importi a titolo di premio dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione di una distinta di contribuzione ad hoc, autonoma e separata dalla distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, premio, contributo lavoratore e contributo azienda), recante un codice operazione univoco e specifico per il premio assicurativo. Tale distinta di contribuzione ad hoc conterrà l’elenco nominativo degli assicurandi da inserire in copertura nel trimestre appena concluso. Il ritardato o l’omesso versamento dei premi dovuti, ovvero invio della distinta di contribuzione ad hoc, comporta l’interruzione delle garanzie. In tal caso, la posizione individuale si estingue ed i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia Assicuratrice in corrispettivo del rischio corso. 
In virtù di ciò, il datore di lavoro rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dei propri lavoratori degli effetti conseguenti alla mancata operatività delle garanzie assicurative, fermo restando il diritto ad ottenere dal Fondo la restituzione degli eventuali importi pagati oltre il termine perentorio sopra indicato.

Per i lavoratori, iscritti a Previambiente, a cui si applica il CCNL Servizi Ambientali è previsto il versamento di un importo di 5,00 euro per 12 mensilità da parte delle imprese

Il CCNL Servizi Ambientali del 21 giugno 2022 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2023, il versamento (da parte delle imprese) per ciascun lavoratore, a cui si applica il CCNL e iscritto al Fondo Pensione Previambiente, dell’importo di 5,00 euro in cifra fissa per 12 mensilità (premio), da destinare alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e di invalidità permanente, superiore ai 2/3, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro certificata dagli enti competenti.
Al fine di inserire nella garanzia assicurativa tutti i propri iscritti per cui sussiste l’obbligo previsto dal CCNL dei Servizi ambientali, Previambiente ha stipulato un’assicurazione collettiva di gruppo con Unipolsai.
Per le prestazioni, viene precisato che il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, dell’invalidità permanente dell’assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte. Qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso o l’invalidità permanente di più assicurati, la garanzia è limitata ad un importo massimo complessivo pari a cento volte il capitale medio assicurato pro-capite dell’assicurazione collettiva. Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Al verificarsi degli eventi assicurati, l’Assicurato (o i suoi aventi diritto) hanno l’obbligo di consegnare alla compagnia di assicurazione la relativa documentazione. In altri termini, la liquidazione del capitale assicurato non è automatica ma è condizionata, ricorrendone i presupposti, ad una richiesta espressa da parte degli aventi diritto nei modi e secondo le formalità previste nella Convenzione. 
Le imprese sono tenute a versare trimestralmente il premio. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno festivo o di sabato). Nello specifico, gli importi relativi ai premi per il:
- I trimestre 2023, dovranno essere versati il 17/4/2023;
- II trimestre 2023, dovranno essere versati il17/7/2023;
- III trimestre 2023, dovranno essere versati il16/10/2023;
- IV trimestre 2023, dovranno essere versati il 16/1/2024.
Il versamento degli importi a titolo di premio dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione di una distinta di contribuzione ad hoc, autonoma e separata dalla distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, premio, contributo lavoratore e contributo azienda), recante un codice operazione univoco e specifico per il premio assicurativo. Tale distinta di contribuzione ad hoc conterrà l’elenco nominativo degli assicurandi da inserire in copertura nel trimestre appena concluso. Il ritardato o l’omesso versamento dei premi dovuti, ovvero invio della distinta di contribuzione ad hoc, comporta l’interruzione delle garanzie. In tal caso, la posizione individuale si estingue ed i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia Assicuratrice in corrispettivo del rischio corso. 
In virtù di ciò, il datore di lavoro rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dei propri lavoratori degli effetti conseguenti alla mancata operatività delle garanzie assicurative, fermo restando il diritto ad ottenere dal Fondo la restituzione degli eventuali importi pagati oltre il termine perentorio sopra indicato.

Il Milleproroghe 2023 è legge: le misure sul lavoro

Il testo prevede interventi di semplificazione delle assunzioni nelle forze dell’ordine e nei Vigili del Fuoco, sul lavoro in somministrazione, sullo smart working e sul Fondo nuove competenze (Legge n. 14/2023).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14/2023 di conversione del Decreto Milleproroghe, dopo l’approvazione definitiva della Camera dei deputati. Il provvedimento interviene sul versante del mondo del lavoro con diverse misure. Innanzitutto, si segnala la proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento  di procedure di assunzione e di corsi di formazione nelle forze dell’ordine, fino al 31 dicembre 2026 (articolo 2-bis). In pratica, in considerazione delle carenze di organico di Forze armate, Polizia, Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e del personale dell’Amministrazione penitenziaria, i concorsi indetti, per  i  quali  non  sia stata avviata alcuna fase concorsuale, potranno svolgersi con modalità semplificate (almeno una prova  scritta o una prova orale) e in sede decentrata e con strumenti telematici. Ridotti anche i tempi dei corsi di formazione necessari a ricoprire ruoli dirigenziali nelle forze dell’ordine.

 

Lavoro in somministrazione e CIGS trasporto aereo

 

La deroga al limite di 24 mesi dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato è estesa fino al 30 giugno 2025 dalla precedente data del 30 giugno 2024 (articolo 9, comma 4-bis). Inoltre, le  domande  di  accesso  alla  prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Proroga lavoro agile per determinate categorie

Lo smart working viene prorogato fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori cosiddetti fragili sia del settore privato, sia del settore pubblico. La proroga viene resa possibile da una copertura finanziaria di 16 milioni di euro. Prorogata fino al 30 giugno 2023 anche la possibilità di richiedere di poter svolgere il lavoro agile in modalità semplificata da parte dei genitori con figli sotto i 14 anni.

Proroga del Fondo nuove competenze

Infine, viene prorogato per tutto il 2023 il Fondo nuove competenze gestito dall’ANPAL che consente di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene  finalizzato a percorsi formativi. 

Il testo prevede interventi di semplificazione delle assunzioni nelle forze dell'ordine e nei Vigili del Fuoco, sul lavoro in somministrazione, sullo smart working e sul Fondo nuove competenze (Legge n. 14/2023).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14/2023 di conversione del Decreto Milleproroghe, dopo l'approvazione definitiva della Camera dei deputati. Il provvedimento interviene sul versante del mondo del lavoro con diverse misure. Innanzitutto, si segnala la proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento  di procedure di assunzione e di corsi di formazione nelle forze dell'ordine, fino al 31 dicembre 2026 (articolo 2-bis). In pratica, in considerazione delle carenze di organico di Forze armate, Polizia, Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria, i concorsi indetti, per  i  quali  non  sia stata avviata alcuna fase concorsuale, potranno svolgersi con modalità semplificate (almeno una prova  scritta o una prova orale) e in sede decentrata e con strumenti telematici. Ridotti anche i tempi dei corsi di formazione necessari a ricoprire ruoli dirigenziali nelle forze dell'ordine.

 

Lavoro in somministrazione e CIGS trasporto aereo

 

La deroga al limite di 24 mesi dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato è estesa fino al 30 giugno 2025 dalla precedente data del 30 giugno 2024 (articolo 9, comma 4-bis). Inoltre, le  domande  di  accesso  alla  prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Proroga lavoro agile per determinate categorie

Lo smart working viene prorogato fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori cosiddetti fragili sia del settore privato, sia del settore pubblico. La proroga viene resa possibile da una copertura finanziaria di 16 milioni di euro. Prorogata fino al 30 giugno 2023 anche la possibilità di richiedere di poter svolgere il lavoro agile in modalità semplificata da parte dei genitori con figli sotto i 14 anni.

Proroga del Fondo nuove competenze

Infine, viene prorogato per tutto il 2023 il Fondo nuove competenze gestito dall'ANPAL che consente di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene  finalizzato a percorsi formativi. 

Liquidazione TFS al personale universitario destinatario di indennità perequativa

L’INPS fornisce le indicazioni operative per una corretta e uniforme modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS), comunque denominato, spettante al personale universitario appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica destinatario dell’indennità perequativa (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 793).

Come noto, l’articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979 prevede in favore del personale universitario – che presta servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università – il diritto a percepire un’indennità “nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità”. 

 

Tale indennità è inclusa nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario Nazionale.

 

L’INPS si riferisce, nello specifico, al personale di categoria Elevata Professionalità, non appartenente all’area medica, e al personale di categoria D economicamente equiparato, in base alla tabella D del D.L. 9 novembre 1982, al personale ospedaliero di qualifica dirigenziale.

 

Per tali soggetti, l’importo dell’indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel calcolo dell’indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto invita le Amministrazioni interessate (Università e Aziende ospedaliere universitarie), a trasmettere, esclusivamente per via telematica, tra gli allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione dell’indennità perequativa e la dichiarazione che attesti l’eventuale conferimento di un incarico dirigenziale.

L’INPS fornisce le indicazioni operative per una corretta e uniforme modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS), comunque denominato, spettante al personale universitario appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica destinatario dell’indennità perequativa (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 793).

Come noto, l’articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979 prevede in favore del personale universitario – che presta servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università - il diritto a percepire un’indennità "nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità". 

 

Tale indennità è inclusa nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario Nazionale.

 

L'INPS si riferisce, nello specifico, al personale di categoria Elevata Professionalità, non appartenente all’area medica, e al personale di categoria D economicamente equiparato, in base alla tabella D del D.L. 9 novembre 1982, al personale ospedaliero di qualifica dirigenziale.

 

Per tali soggetti, l’importo dell’indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel calcolo dell’indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l'Istituto invita le Amministrazioni interessate (Università e Aziende ospedaliere universitarie), a trasmettere, esclusivamente per via telematica, tra gli allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione dell’indennità perequativa e la dichiarazione che attesti l’eventuale conferimento di un incarico dirigenziale.

Fondo Fasa: deroga per l’adesione alla campagna beneficiari fino al 28 febbraio

La deroga è concessa esclusivamente agli iscritti che, già nella scorsa annualità 2022, abbiano formulato l’estensione della copertura assicurativa ai propri familiari 

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Alimentaristi ha comunicato che per coloro che abbiano dato conferma di adesione alla campagna beneficiari 2023 nei termini previsti del 31 gennaio 2023, è stata concessa la deroga alla scadenza del pagamento del bollettino MAV fino al 28 febbraio 2023.
È altresì stata concessa deroga di adesione campagna beneficiari 2023 fino al 28 febbraio solo ed esclusivamente agli iscritti che abbiano formulato estensione copertura assicurativa ai propri familiari nella scorsa annualità 2022. In quest’ultimo caso è necessario dare conferma cliccando sul campo SI – “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023” presente nell’Area Riservata, sezione Campagna beneficiari 2023. Solo a seguito della “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023“, il Fondo FASA provvederà al caricamento dei bollettini MAV da utilizzare per effettuare il pagamento, come da seguente calendario.

Conferma di iscrizione 2023 Caricamento MAV in Area Riservata
dal al Data 
01/02/2023 07/02/2023 10/02/2023
08/02/2023 14/02/2023 17/02/2023
15/02/2023 21/02/2023 24/02/2023
22/02/2023 28/02/2023 03/03/2023

 

La deroga è concessa esclusivamente agli iscritti che, già nella scorsa annualità 2022, abbiano formulato l'estensione della copertura assicurativa ai propri familiari 

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Alimentaristi ha comunicato che per coloro che abbiano dato conferma di adesione alla campagna beneficiari 2023 nei termini previsti del 31 gennaio 2023, è stata concessa la deroga alla scadenza del pagamento del bollettino MAV fino al 28 febbraio 2023.
È altresì stata concessa deroga di adesione campagna beneficiari 2023 fino al 28 febbraio solo ed esclusivamente agli iscritti che abbiano formulato estensione copertura assicurativa ai propri familiari nella scorsa annualità 2022. In quest’ultimo caso è necessario dare conferma cliccando sul campo SI - “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023” presente nell'Area Riservata, sezione Campagna beneficiari 2023. Solo a seguito della “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023“, il Fondo FASA provvederà al caricamento dei bollettini MAV da utilizzare per effettuare il pagamento, come da seguente calendario.

Conferma di iscrizione 2023 Caricamento MAV in Area Riservata
dal al Data 
01/02/2023 07/02/2023 10/02/2023
08/02/2023 14/02/2023 17/02/2023
15/02/2023 21/02/2023 24/02/2023
22/02/2023 28/02/2023 03/03/2023

 

Nuovo Patent box, la circolare con i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021 (Agenzia delle Entrate, nota 24 febbraio 2023).

L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime ma con alcune differenze, come ad esempio il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi. Possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di ‘investitore ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box (n. 5/E/2023) e il provvedimento n. 52642/2023, che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo, a seguito della consultazione pubblica con gli operatori del settore che si è conclusa lo scorso 3 febbraio 2023, 

 

Nella circolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il nuovo regime agevolativo può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n. 146/2021. L’accesso al nuovo regime è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

 

L’Amministrazione finanziaria fornisce altresì alcune indicazioni sul regime transitorio. Al riguardo, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021 (Agenzia delle Entrate, nota 24 febbraio 2023).

L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime ma con alcune differenze, come ad esempio il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi. Possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di ‘investitore ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.

 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box (n. 5/E/2023) e il provvedimento n. 52642/2023, che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo, a seguito della consultazione pubblica con gli operatori del settore che si è conclusa lo scorso 3 febbraio 2023, 

 

Nella circolare, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che il nuovo regime agevolativo può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n. 146/2021. L’accesso al nuovo regime è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

 

L'Amministrazione finanziaria fornisce altresì alcune indicazioni sul regime transitorio. Al riguardo, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

CCNL Metalmeccanica – Industria: chiarimenti sui permessi per motivi sindacali e cariche elettive

Fiom-Cgil, in una nota sindacale, si è espressa sulla corretta applicazione dell’art. 5 “Permessi per motivi sindacali e cariche elettive” – Sez. Seconda – Diritti Sindacali

In ragione della nuova composizione dei gruppi dirigenti è stato chiesto a Fiom-Cigl da diversi territori un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’art. 5 “Permessi per motivi sindacali e cariche elettive” – Sez. Seconda – Diritti Sindacali. 
Afferma il Sindacato che nella formulazione “potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare”, per coloro che “siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici”, le 24 ore non sono da ritenersi il numero massimo di permessi a disposizione, ma invece come riferimento ad ogni singola possibile carica
A titolo di esempio, qualora un delegato sindacale facesse parte sia del direttivo provinciale Fiom sia del direttivo Confederale del proprio territorio, lo stesso ha a disposizione 48 ore a trimestre e non solo 24.
Si applica lo stesso criterio se oltre al direttivo provinciale Fiom facesse parte dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale Comitato Fiom. L’unico ambito di competenza escluso riguarda l’ambito regionale, sia a livello di categoria che Confederale. Sono fatte salve le eventuali intese aziendali in materia di monte ore sindacale.
Le nomine negli organismi dirigenti menzionati e le eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che a loro volto comunicheranno all’azienda di cui il lavoratore appartiene.

Fiom-Cgil, in una nota sindacale, si è espressa sulla corretta applicazione dell’art. 5 "Permessi per motivi sindacali e cariche elettive" - Sez. Seconda - Diritti Sindacali

In ragione della nuova composizione dei gruppi dirigenti è stato chiesto a Fiom-Cigl da diversi territori un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’art. 5 "Permessi per motivi sindacali e cariche elettive" - Sez. Seconda - Diritti Sindacali. 
Afferma il Sindacato che nella formulazione “potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare”, per coloro che “siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici”, le 24 ore non sono da ritenersi il numero massimo di permessi a disposizione, ma invece come riferimento ad ogni singola possibile carica
A titolo di esempio, qualora un delegato sindacale facesse parte sia del direttivo provinciale Fiom sia del direttivo Confederale del proprio territorio, lo stesso ha a disposizione 48 ore a trimestre e non solo 24.
Si applica lo stesso criterio se oltre al direttivo provinciale Fiom facesse parte dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale Comitato Fiom. L’unico ambito di competenza escluso riguarda l’ambito regionale, sia a livello di categoria che Confederale. Sono fatte salve le eventuali intese aziendali in materia di monte ore sindacale.
Le nomine negli organismi dirigenti menzionati e le eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che a loro volto comunicheranno all’azienda di cui il lavoratore appartiene.

CCNL Terziario (Confcommercio): proseguono i negoziati

Classificazione del personale e lavoro agile tra i punti salienti delle trattative 

L’incontro tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil è avvenuto lo scorso 22 febbraio con l’obiettivo di  proseguire le trattative per il rinnovo del CCNL.
I temi affrontati sono stati:
– la classificazione del personale: secondo i sindacati, a fronte dell’introduzione della classificazione dei dipendenti di aziende nell’ambito dei servizi professionali alle imprese e del mondo della Information and Communication Tecnology, vi è la necessità di un ulteriore approfondimento al fine di evitare un eventuale schiacciamento in basso della classificazione dei livelli di inquadramento proposti in tale ambiti;
– il lavoro agile: le parti hanno intenzione di recepire nel CCNL il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile sottoscritto a dicembre 2021, oltre ad eventuali integrazioni che potrebbero essere avanzate durante il tavolo delle trattative. 
Il prossimo incontro è programmato il 27 marzo.

Classificazione del personale e lavoro agile tra i punti salienti delle trattative 

L'incontro tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil è avvenuto lo scorso 22 febbraio con l'obiettivo di  proseguire le trattative per il rinnovo del CCNL.
I temi affrontati sono stati:
- la classificazione del personale: secondo i sindacati, a fronte dell'introduzione della classificazione dei dipendenti di aziende nell’ambito dei servizi professionali alle imprese e del mondo della Information and Communication Tecnology, vi è la necessità di un ulteriore approfondimento al fine di evitare un eventuale schiacciamento in basso della classificazione dei livelli di inquadramento proposti in tale ambiti;
- il lavoro agile: le parti hanno intenzione di recepire nel CCNL il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile sottoscritto a dicembre 2021, oltre ad eventuali integrazioni che potrebbero essere avanzate durante il tavolo delle trattative. 
Il prossimo incontro è programmato il 27 marzo.

Con l’approvazione del Milleproroghe 2023, in arrivo novità per le imprese

Il Decreto approvato il 23 febbraio scorso introduce nuove misure tra le quali il credito d’imposta sui beni strumentali (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 23 febbraio 2023).

Il provvedimento licenziato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 2023 interviene su vari fronti che interessano le imprese. Innanzitutto, per quel che riguarda il credito d’imposta sui beni strumentali, il provvedimento proroga fino al 30 novembre 2023 il credito di imposta “Transizione 4.0” a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine dei beni strumentali sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il testo, inoltre, introduce modifiche anche nella disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto prescrive anche limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l’omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo.

In prospettiva, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze lavoreranno di concerto per la stesura dell’atto costitutivo e lo statuto della fondazione di un Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

Si sblocca poi l’impasse per la validità delle polizze assicurative decennali postume, riferita ad alcuni specifici requisiti previsti dal decreto del MISE (oggi MIMIT) del 20 luglio 2022, n. 154, per i quali il titolo abilitativo era stato rilasciato prima dello stesso.

Infine, con lo scopo di agevolare la realizzazione del progetto Polis, le Case dei servizi di cittadinanza digitale, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione degli obblighi in materia di concorrenza nel settore dei servizi digitali previsti a carico di Poste. Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e delle aree interne del Paese attraverso la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di Poste Italiane.

Il Decreto approvato il 23 febbraio scorso introduce nuove misure tra le quali il credito d’imposta sui beni strumentali (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 23 febbraio 2023).

Il provvedimento licenziato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 2023 interviene su vari fronti che interessano le imprese. Innanzitutto, per quel che riguarda il credito d’imposta sui beni strumentali, il provvedimento proroga fino al 30 novembre 2023 il credito di imposta “Transizione 4.0” a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine dei beni strumentali sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il testo, inoltre, introduce modifiche anche nella disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto prescrive anche limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l’omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo.

In prospettiva, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze lavoreranno di concerto per la stesura dell’atto costitutivo e lo statuto della fondazione di un Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

Si sblocca poi l’impasse per la validità delle polizze assicurative decennali postume, riferita ad alcuni specifici requisiti previsti dal decreto del MISE (oggi MIMIT) del 20 luglio 2022, n. 154, per i quali il titolo abilitativo era stato rilasciato prima dello stesso.

Infine, con lo scopo di agevolare la realizzazione del progetto Polis, le Case dei servizi di cittadinanza digitale, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione degli obblighi in materia di concorrenza nel settore dei servizi digitali previsti a carico di Poste. Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e delle aree interne del Paese attraverso la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di Poste Italiane.

CCNL Scuola pubblica-Personale Ata: riprese le trattative contrattuali sulla sezione scuola

Definizione dei punti chiave sul rinnovo contrattuale

Si è svolto nei giorni scorsi, l’incontro per la ripresa delle trattative sul rinnovo del CCNL Scuola pubblica (parte giuridica), nel corso del quale è stata analizzata attentamente la bozza di testo proposta dall’Aran.
Di seguito i punti presi in esame.
Sanzioni disciplinari per il personale docente: richiesta una particolare attenzione per la libertà di insegnamento e la necessità di individuare un sistema che garantisca la terzietà del giudizio, anche alla luce di alcune sentenze dei tribunali in materia;
Titolarità di sede ai docenti: procede il negoziato relativo alla mobilità;
Gestione contratti a tempo determinato: in caso di pubblicazione tardiva delle graduatorie si chiede che il contratto non contenga alcuna clausola rescissoria legata alla pubblicazione delle nuove graduatorie per garantire continuità didattica;
Trasformazione dei contratti full time a part time: in ordine alle attività funzionali all’insegnamento;
Formazione: definizione dei carichi orari relativi alle attività formative le quali devono rientrare nell’ambito dell’orario di servizio del personale docente;
Tutela maggiore contrattuale per le attività di potenziamento deliberate dai collegi dei docenti;
Attività funzionali all’insegnamento: cui vengono collegati i diversi obblighi introdotti da disposizioni di legge anche con riferimento alla formazione obbligatoria;
Finanziamenti: destinati a scuole, al Pnrr, ai finanziamenti europei, ecc.
Nel corso del confronto, la Flc-Cgil ha domandato precisazioni in merito ad alcune disposizioni già in vigore, quali:
art. 23, CCNL 2007 relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso che necessita di un intervento poiché gli attuali termini di preavviso non sono fungibili con la tempistica e le modalità dei pensionamenti;
art. 59, CCNL 2007 sulla possibilità del personale Ata già in servizio, di accettare nomine a tempo determinato per altro profilo, stante la necessità di una revisione per garantirne la più corretta fruizione;
art. 33, CCNL 2018 rispetto al quale è stato chiesto di esplicitare che il personale Ata, una volta esaurite le 18 ore per visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici, potrà comunque ricorrere alle assenze per l’intera giornata previste dalle norme vigenti;
art. 41, CCNL 2018 non può essere motivo di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale, l’individuazione in corso d’anno, di un nuovo avente titolo a seguito dei ritardi con cui l’Amministrazione predispone le nuove graduatorie;
congedi parentali per cui è stato proposto l’aggiornamento in materia.
Ed inoltre:
per il personale a tempo determinato docente e Ata: avanzamento dei diritti a partire dalla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari;
per il personale Ata: promozione di un sistema ben strutturato di formazione tanto in ingresso che in servizio;
per il personale educativo: compreso nella comunità educante integrandone la partecipazione negli organismi collegiali di scuola;
per il personale delle scuole italiane all’estero: riportare la materia della mobilità nella disponibilità del contratto nazionale in coerenza con quanto condiviso con l’Aran tramite il Verbale siglato in data 9 maggio 2019.
L’Aran al termine del confronto, ha mostrato particolare attenzione ed interesse circa le materie che comportano oneri contrattuali.
Da ultimo si comunica che le trattative procederanno il 7 marzo 2023 relativamente al settore Università.

Definizione dei punti chiave sul rinnovo contrattuale

Si è svolto nei giorni scorsi, l'incontro per la ripresa delle trattative sul rinnovo del CCNL Scuola pubblica (parte giuridica), nel corso del quale è stata analizzata attentamente la bozza di testo proposta dall’Aran.
Di seguito i punti presi in esame.
- Sanzioni disciplinari per il personale docente: richiesta una particolare attenzione per la libertà di insegnamento e la necessità di individuare un sistema che garantisca la terzietà del giudizio, anche alla luce di alcune sentenze dei tribunali in materia;
- Titolarità di sede ai docenti: procede il negoziato relativo alla mobilità;
- Gestione contratti a tempo determinato: in caso di pubblicazione tardiva delle graduatorie si chiede che il contratto non contenga alcuna clausola rescissoria legata alla pubblicazione delle nuove graduatorie per garantire continuità didattica;
- Trasformazione dei contratti full time a part time: in ordine alle attività funzionali all'insegnamento;
- Formazione: definizione dei carichi orari relativi alle attività formative le quali devono rientrare nell’ambito dell'orario di servizio del personale docente;
- Tutela maggiore contrattuale per le attività di potenziamento deliberate dai collegi dei docenti;
- Attività funzionali all'insegnamento: cui vengono collegati i diversi obblighi introdotti da disposizioni di legge anche con riferimento alla formazione obbligatoria;
- Finanziamenti: destinati a scuole, al Pnrr, ai finanziamenti europei, ecc.
Nel corso del confronto, la Flc-Cgil ha domandato precisazioni in merito ad alcune disposizioni già in vigore, quali:
- art. 23, CCNL 2007 relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso che necessita di un intervento poiché gli attuali termini di preavviso non sono fungibili con la tempistica e le modalità dei pensionamenti;
- art. 59, CCNL 2007 sulla possibilità del personale Ata già in servizio, di accettare nomine a tempo determinato per altro profilo, stante la necessità di una revisione per garantirne la più corretta fruizione;
- art. 33, CCNL 2018 rispetto al quale è stato chiesto di esplicitare che il personale Ata, una volta esaurite le 18 ore per visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici, potrà comunque ricorrere alle assenze per l’intera giornata previste dalle norme vigenti;
- art. 41, CCNL 2018 non può essere motivo di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale, l’individuazione in corso d’anno, di un nuovo avente titolo a seguito dei ritardi con cui l’Amministrazione predispone le nuove graduatorie;
- congedi parentali per cui è stato proposto l'aggiornamento in materia.
Ed inoltre:
- per il personale a tempo determinato docente e Ata: avanzamento dei diritti a partire dalla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari;
- per il personale Ata: promozione di un sistema ben strutturato di formazione tanto in ingresso che in servizio;
- per il personale educativo: compreso nella comunità educante integrandone la partecipazione negli organismi collegiali di scuola;
- per il personale delle scuole italiane all’estero: riportare la materia della mobilità nella disponibilità del contratto nazionale in coerenza con quanto condiviso con l’Aran tramite il Verbale siglato in data 9 maggio 2019.
L’Aran al termine del confronto, ha mostrato particolare attenzione ed interesse circa le materie che comportano oneri contrattuali.
Da ultimo si comunica che le trattative procederanno il 7 marzo 2023 relativamente al settore Università.

Conguaglio degli ANF a carico dei Fondi di solidarietà e del FIS, istruzioni operative

L’INPS fornisce le istruzioni operative sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 795).

Come ben noto, dal 1° marzo 2022 la tutela degli assegni per il nucleo familiare (ANF) è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. n. 230/2021 in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

 

L’INPS torna a occuparsi delle operazioni di conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a carico delle gestioni dei Fondi stessi a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 212, della Legge n. 234/2021).

 

Viene innanzitutto precisato che, il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori di cui sopra detto.

 

Nel messaggio in oggetto sono poi fornite le istruzioni operative per la corretta compilazione dei flussi UniEmens, parzialmente coincidenti con quelle già date nel messaggio n. 4167/2022 ma con l’istituzione di un nuovo codice causale.

 

Ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità: 

–  nell’elemento <CodiceCausale> deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione “L123”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”. Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);

 

–  nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket” prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

 

–  nell’elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;

 

–  nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

 

L’Istituto ricorda che, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.

 

Infine, sono date alcune istruzioni contabili in relazione agli assegni dichiarati con il nuovo codice conguaglio “L123”.

L'INPS fornisce le istruzioni operative sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 795).

Come ben noto, dal 1° marzo 2022 la tutela degli assegni per il nucleo familiare (ANF) è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. n. 230/2021 in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

 

L’INPS torna a occuparsi delle operazioni di conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a carico delle gestioni dei Fondi stessi a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 212, della Legge n. 234/2021).

 

Viene innanzitutto precisato che, il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 - Assegno di integrazione salariale” e deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori di cui sopra detto.

 

Nel messaggio in oggetto sono poi fornite le istruzioni operative per la corretta compilazione dei flussi UniEmens, parzialmente coincidenti con quelle già date nel messaggio n. 4167/2022 ma con l'istituzione di un nuovo codice causale.

 

Ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità: 

-  nell’elemento <CodiceCausale> deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione “L123”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”. Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);

 

-  nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket” prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

 

-  nell’elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;

 

-  nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

 

L'Istituto ricorda che, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.

 

Infine, sono date alcune istruzioni contabili in relazione agli assegni dichiarati con il nuovo codice conguaglio “L123”.