Il progetto Single Digital Gateway per cittadini e imprese dell’UE

Il contributo dell’INPS allo sportello europeo per uniformare e facilitare l’accesso ai servizi pubblici (INPS, messaggio 22 maggio 2023, n. 1866).

L’INPS ha fatto il punto sul suo impegno nell’ambito del progetto Single Digital Gateway, previsto dal Regolamento UE 2018/1724 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L295 del 21 novembre 2018.

L’SDG è parte della Strategia per il mercato unico digitale che intende rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europei con l’obiettivo di uniformare e facilitare a livello europeo l’accesso ai servizi pubblici per tutti i cittadini dell’Unione, ma anche di rappresentare un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo di strategie di e-government.

In particolare, l’Annex II al regolamento UE definisce quali sono gli ambiti di interesse del progetto SDG, che riguardano fatti per cui un cittadino o una impresa deve interloquire con un ente pubblico, per questioni legate ad eventi della vita, la residenza, lo studio, il lavoro, la circolazione, la pensione, l’attività di impresa. L’Annex individua anche le procedure di interesse SDG in tali ambiti, per nazione, nonché gli enti attuatori nazionali (tra cui è incluso INPS). Il Dipartimento per le Politiche Europee (Presidenza del Consiglio dei Ministri) coordina l’attuazione del Regolamento e del progetto per l’Italia.

L’INPS partecipa al progetto SDG per fornire supporto a coloro che lavorano in un paese diverso da quello di origine e intendono richiedere servizi all’Istituto, superando le difficoltà di accesso alle informazioni necessarie a comprendere le regole che governano gli adempimenti previsti dalle procedure ordinarie vigenti in Italia.

Gli obiettivi del progetto

In termini operativi, il progetto SDG ha due principali macro-obiettivi:

– mettere a disposizione di cittadini e imprese che si spostano all’interno dei confini dell’UE un unico punto di accesso sul portale Your Europe (YE) alle informazioni sulle regole vigenti nei vari Stati membri in materia di impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione;

– consentire a cittadini e imprese di accedere ad alcune procedimenti amministrativi erogati in modalità telematica dagli enti nazionali negli ambiti individuati dal Regolamento, direttamente dal portale Your Europe della UE ovvero come soluzione tecnica alternativa consentendo l’accesso diretto al servizio dal portale web dell’ente erogatore.

In riferimento al primo obiettivo, gli enti degli Stati membri devono rendere disponibili sui propri siti, e mapparle sul portale Your Europe, le seguenti informazioni relative alle procedure di propria competenza indicate nell’ANNEX II del regolamento UE:

– se le procedure sono erogate on line o no, e link alle procedure on-line;

– diritti, obblighi e norme europee e nazionali che si applicano agli utenti che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno;

–  dettagli sulla procedura (da rendere disponibili prima del login) tra cui: a) le fasi della procedura; b) l’autorità competente responsabile della procedura; c) i sistemi di autenticazione; mezzi di appello contro le decisioni dell’ente; modalità di pagamento on line; le scadenze previste per utente e autorità competente.

– Informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili per l’utente.

Da parte sua, l’INPS ha provveduto fin da dicembre 2020 a popolare una apposita sezione del proprio sito web con le informazioni richieste. Per quanto attiene, invece, al secondo obiettivo, da raggiungere entro il 2023, gli Enti nazionali dovranno rendere disponibili sui propri siti web e referenziarli sul portale Your Europe i servizi riferibili alle procedure individuate dall’ANNEX II del Regolamento.

L’INPS, in particolare, è chiamato a rendere disponibili a cittadini e imprese sul proprio sito web, e referenziarle (tramite un link) sul Portale Your Europe, un insieme di procedure ricadenti nei 3 ambiti individuati dall’Annex II al Regolamento UE per i quali l’Istituto è stato individuato come referente: Lavoro, Pensionamento, Avvio Gestione e Chiusura di un Impresa.

Le procedure messe in campo dall’INPS

Le procedure per le quali INPS è referente sono 8. Per ogni procedura, in collaborazione con AGID, INPS ha individuato alcuni procedimenti amministrativi di interesse del progetto SDG. Procedure e relativi procedimenti amministrativi sono riportati nel messaggio in commento. 

I servizi IT associati alle procedure e procedimenti amministrativi dovranno rispettare le specifiche tecniche previste dalla UE per i servizi di interesse SDG, ovvero che siano digitalizzate tutte le fasi di una procedura, dall’identificazione dell’utente, alla presentazione della domanda, all’emissione di un output o alla notifica di completamento della procedura. Inoltre, le applicazioni devono rispettare il principio “once only”, secondo il quale non va richiesta all’utente alcuna documentazione che è già in possesso della pubblica amministrazione. In questo caso il principio si estende anche alle informazioni presenti in archivi di altri Stati membri, che dovranno essere collegati in interoperabilità, tramite una apposita piattaforma realizzata per l’Italia da AGID. L’autenticazione dell’utente dovrà avvenire tramite il sistema eIDAS.

Infine, per raggiungere il secondo obiettivo del progetto SDG (l’accesso ai procedimenti amministrativi per cittadini e imprese europee) l’Istituto ha predisposto un Piano Operativo, che è stato approvato da AGID. Le attività previste dal Piano sono finanziabili dal PNRR.

Il contributo dell'INPS allo sportello europeo per uniformare e facilitare l’accesso ai servizi pubblici (INPS, messaggio 22 maggio 2023, n. 1866).

L'INPS ha fatto il punto sul suo impegno nell'ambito del progetto Single Digital Gateway, previsto dal Regolamento UE 2018/1724 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L295 del 21 novembre 2018.

L'SDG è parte della Strategia per il mercato unico digitale che intende rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europei con l'obiettivo di uniformare e facilitare a livello europeo l’accesso ai servizi pubblici per tutti i cittadini dell’Unione, ma anche di rappresentare un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo di strategie di e-government.

In particolare, l’Annex II al regolamento UE definisce quali sono gli ambiti di interesse del progetto SDG, che riguardano fatti per cui un cittadino o una impresa deve interloquire con un ente pubblico, per questioni legate ad eventi della vita, la residenza, lo studio, il lavoro, la circolazione, la pensione, l’attività di impresa. L’Annex individua anche le procedure di interesse SDG in tali ambiti, per nazione, nonché gli enti attuatori nazionali (tra cui è incluso INPS). Il Dipartimento per le Politiche Europee (Presidenza del Consiglio dei Ministri) coordina l’attuazione del Regolamento e del progetto per l’Italia.

L'INPS partecipa al progetto SDG per fornire supporto a coloro che lavorano in un paese diverso da quello di origine e intendono richiedere servizi all’Istituto, superando le difficoltà di accesso alle informazioni necessarie a comprendere le regole che governano gli adempimenti previsti dalle procedure ordinarie vigenti in Italia.

Gli obiettivi del progetto

In termini operativi, il progetto SDG ha due principali macro-obiettivi:

- mettere a disposizione di cittadini e imprese che si spostano all’interno dei confini dell'UE un unico punto di accesso sul portale Your Europe (YE) alle informazioni sulle regole vigenti nei vari Stati membri in materia di impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione;

- consentire a cittadini e imprese di accedere ad alcune procedimenti amministrativi erogati in modalità telematica dagli enti nazionali negli ambiti individuati dal Regolamento, direttamente dal portale Your Europe della UE ovvero come soluzione tecnica alternativa consentendo l’accesso diretto al servizio dal portale web dell’ente erogatore.

In riferimento al primo obiettivo, gli enti degli Stati membri devono rendere disponibili sui propri siti, e mapparle sul portale Your Europe, le seguenti informazioni relative alle procedure di propria competenza indicate nell’ANNEX II del regolamento UE:

- se le procedure sono erogate on line o no, e link alle procedure on-line;

- diritti, obblighi e norme europee e nazionali che si applicano agli utenti che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno;

-  dettagli sulla procedura (da rendere disponibili prima del login) tra cui: a) le fasi della procedura; b) l’autorità competente responsabile della procedura; c) i sistemi di autenticazione; mezzi di appello contro le decisioni dell’ente; modalità di pagamento on line; le scadenze previste per utente e autorità competente.

- Informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili per l’utente.

Da parte sua, l'INPS ha provveduto fin da dicembre 2020 a popolare una apposita sezione del proprio sito web con le informazioni richieste. Per quanto attiene, invece, al secondo obiettivo, da raggiungere entro il 2023, gli Enti nazionali dovranno rendere disponibili sui propri siti web e referenziarli sul portale Your Europe i servizi riferibili alle procedure individuate dall’ANNEX II del Regolamento.

L'INPS, in particolare, è chiamato a rendere disponibili a cittadini e imprese sul proprio sito web, e referenziarle (tramite un link) sul Portale Your Europe, un insieme di procedure ricadenti nei 3 ambiti individuati dall’Annex II al Regolamento UE per i quali l’Istituto è stato individuato come referente: Lavoro, Pensionamento, Avvio Gestione e Chiusura di un Impresa.

Le procedure messe in campo dall'INPS

Le procedure per le quali INPS è referente sono 8. Per ogni procedura, in collaborazione con AGID, INPS ha individuato alcuni procedimenti amministrativi di interesse del progetto SDG. Procedure e relativi procedimenti amministrativi sono riportati nel messaggio in commento. 

I servizi IT associati alle procedure e procedimenti amministrativi dovranno rispettare le specifiche tecniche previste dalla UE per i servizi di interesse SDG, ovvero che siano digitalizzate tutte le fasi di una procedura, dall'identificazione dell'utente, alla presentazione della domanda, all'emissione di un output o alla notifica di completamento della procedura. Inoltre, le applicazioni devono rispettare il principio “once only”, secondo il quale non va richiesta all’utente alcuna documentazione che è già in possesso della pubblica amministrazione. In questo caso il principio si estende anche alle informazioni presenti in archivi di altri Stati membri, che dovranno essere collegati in interoperabilità, tramite una apposita piattaforma realizzata per l’Italia da AGID. L’autenticazione dell’utente dovrà avvenire tramite il sistema eIDAS.

Infine, per raggiungere il secondo obiettivo del progetto SDG (l'accesso ai procedimenti amministrativi per cittadini e imprese europee) l’Istituto ha predisposto un Piano Operativo, che è stato approvato da AGID. Le attività previste dal Piano sono finanziabili dal PNRR.

CCNL Dirigenti-Aziende Autotrasporto: rinnovata la parte economica del contratto

Aumenti dei minimi, una tantum e welfare aziendale tra gli argomenti del rinnovo 

Il 18 maggio 2023 è stato sottoscritto tra Confetra e Manageritalia il rinnovo della parte economica del CCNL applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, considerato congiuntamente all’accordo del 12 luglio 2021 relativo alla parte normativa e decorrente dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Ad integrale copertura del periodo 1°gennaio 2022-31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 viene corrisposto un importo una tantum di 1.500,00 euro lordi a titolo di arretrati retributivi, così suddiviso: 
– 700,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2023,
– 800,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2023.
E’, inoltre, previsto un aumento retributivo pari a:
150,00 euro a partire dal 1°dicembre 2023,
– 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2024,
– 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2025.
Con decorrenza dal 1°gennaio 2024 e dal 1°gennaio 2025 è, inoltre, prevista l’introduzione di un contributo welfare di importo pari a 1.300,00 euro annui, spendibile tramite la piattaforma welfare.

Aumenti dei minimi, una tantum e welfare aziendale tra gli argomenti del rinnovo 

Il 18 maggio 2023 è stato sottoscritto tra Confetra e Manageritalia il rinnovo della parte economica del CCNL applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, considerato congiuntamente all'accordo del 12 luglio 2021 relativo alla parte normativa e decorrente dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Ad integrale copertura del periodo 1°gennaio 2022-31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 viene corrisposto un importo una tantum di 1.500,00 euro lordi a titolo di arretrati retributivi, così suddiviso: 
- 700,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2023,
- 800,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2023.
E', inoltre, previsto un aumento retributivo pari a:
- 150,00 euro a partire dal 1°dicembre 2023,
- 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2024,
- 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2025.
Con decorrenza dal 1°gennaio 2024 e dal 1°gennaio 2025 è, inoltre, prevista l'introduzione di un contributo welfare di importo pari a 1.300,00 euro annui, spendibile tramite la piattaforma welfare.


Amministratore consociata estera: trattamento fiscale del compenso

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale del compenso di amministratore, da riversare ad una società consociata UE, con riguardo alla deducibilità del costo e all’eventuale ritenuta da operare all’atto del pagamento (Agenzia delle entrate, risposta 22 maggio 2023, n. 330).

La fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia delle entrate riguarda la definizione del corretto trattamento fiscale da adottare da parte di una società italiana che eroga un compenso per l’attività di consigliere di amministrazione ad un dipendente di una consociata estera, verso la quale sussiste un obbligo contrattuale di riversamento dell’emolumento.

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera e), del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR, trattasi, nello specifico, di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro.

La circolare del MEF n. 326/1997 ha chiarito che l’assimilazione al lavoro dipendente deriva dal fatto che l’attività venga fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. Dunque, restano esclusi dal novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, senza però comportare la loro qualifica come redditi di lavoro dipendente. 

La predetta circolare MEF spiega, inoltre, che tali compensi reversibili non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati.

L’Agenzia delle entrate fa anche riferimento alla nota n. 8/166 del 17 maggio 1977, nella quale si riconosce che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo soggetto all’IRPEF i compensi reversibili percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano i consiglieri di amministrazione. Pertanto, l’Agenzia ritiene, in merito al caso di specie, che i compensi corrisposti al dipendente in relazione all’incarico di consigliere di amministrazione, non assumano rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Infine, viene esclusa anche l’applicabilità dell’art. 16 della Convenzione tra Italia e Paese UE, che prevede una potestà impositiva concorrente per le retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nell’altro Stato contraente. Difatti il pagamento, nel caso in oggetto, è effettuato direttamente alla consociata e non al dipendente.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale del compenso di amministratore, da riversare ad una società consociata UE, con riguardo alla deducibilità del costo e all'eventuale ritenuta da operare all'atto del pagamento (Agenzia delle entrate, risposta 22 maggio 2023, n. 330).

La fattispecie sottoposta all'esame dell'Agenzia delle entrate riguarda la definizione del corretto trattamento fiscale da adottare da parte di una società italiana che eroga un compenso per l'attività di consigliere di amministrazione ad un dipendente di una consociata estera, verso la quale sussiste un obbligo contrattuale di riversamento dell'emolumento.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera e), del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR, trattasi, nello specifico, di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro.

La circolare del MEF n. 326/1997 ha chiarito che l'assimilazione al lavoro dipendente deriva dal fatto che l'attività venga fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. Dunque, restano esclusi dal novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, senza però comportare la loro qualifica come redditi di lavoro dipendente. 

La predetta circolare MEF spiega, inoltre, che tali compensi reversibili non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati.

L'Agenzia delle entrate fa anche riferimento alla nota n. 8/166 del 17 maggio 1977, nella quale si riconosce che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF i compensi reversibili percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano i consiglieri di amministrazione. Pertanto, l'Agenzia ritiene, in merito al caso di specie, che i compensi corrisposti al dipendente in relazione all'incarico di consigliere di amministrazione, non assumano rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Infine, viene esclusa anche l'applicabilità dell'art. 16 della Convenzione tra Italia e Paese UE, che prevede una potestà impositiva concorrente per le retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nell'altro Stato contraente. Difatti il pagamento, nel caso in oggetto, è effettuato direttamente alla consociata e non al dipendente.

CCNL Metalmeccanica – Cooperative: in arrivo incrementi retributivi ed elemento perequativo 

 

A giugno erogati in busta paga gli incrementi retributivi ed elemento perequativo 

Le sigle sindacali Agci – Produzione e Lavoro, Ancpl/Legacoop, Federlavoro e Servizi – Confcooperative, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stipulato, il 15 giugno 2022, il CCNL relativo ai dipendenti delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche. Il contratto resta in vigore fino al 30 giugno 2024. Il contratto si applica ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro e alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche. Dal 1° giugno 2023 vengono corrisposti incrementi relativi ai minimi retributivi e la trance annuale dell’elemento perequativo

Livello  Minimi 
A1 2.613,58
B3 2.371,40
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Per quanto concerne l’elemento perequativo, con la retribuzione di giugno, i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di II livello riguardante il Premio di risultato o altri Istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) hanno percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal CCNL ricevono un contributo annuo pari a 485,00 euro, omnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. 

 

A giugno erogati in busta paga gli incrementi retributivi ed elemento perequativo 

Le sigle sindacali Agci - Produzione e Lavoro, Ancpl/Legacoop, Federlavoro e Servizi - Confcooperative, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stipulato, il 15 giugno 2022, il CCNL relativo ai dipendenti delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche. Il contratto resta in vigore fino al 30 giugno 2024. Il contratto si applica ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro e alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche. Dal 1° giugno 2023 vengono corrisposti incrementi relativi ai minimi retributivi e la trance annuale dell'elemento perequativo

Livello  Minimi 
A1 2.613,58
B3 2.371,40
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Per quanto concerne l'elemento perequativo, con la retribuzione di giugno, i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di II livello riguardante il Premio di risultato o altri Istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) hanno percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal CCNL ricevono un contributo annuo pari a 485,00 euro, omnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. 

CIPL Edilizia Industria – Enna: firmato il nuovo contratto tra Ance e i Sindacati

Confermato l’istituto dell’EVR, incrementate le indennità di trasporto, mensa, reperibilità e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità

E’ stato siglato il 3 maggio scorso tra Ance Enna e Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il contratto integrativo provinciale applicabile a tutte le imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell’area denominata Provincia regionale di Enna. Il contratto decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista economico è stato confermato l’istituto dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014 e che sarà riconosciuto sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull’andamento del settore. 
Previste novità per il trasporto degli operai, ovvero nel caso in cui i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta, con decorrenza dal 1° aprile 2023, un’indennità giornaliera di trasporto pari a 5,00 euro per distanze da 1 Km a 20Km e di 7,00 euro ove la distanza sia tra i 20 ed i 30 Km. Oltre i 30 km l’indennità è maggiorata di 0.2 euro per ogni km fino a un massimo complessivo di 11,00 euro per ogni giorno di effettivo lavoro. Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d’avanzamento del cantiere.
Incrementati inoltre gli importi dell’indennità sostitutiva di mensa, fissata in 4,50 euro giornaliere a partire dal 1° aprile 2023, e dell’indennità di reperibilità pari a 11,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate non festive e a 16,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
Sono stati infine resi omogenei i trattamenti di assistenza agli operai e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità. Le Parti Sociali nell’intento di sensibilizzare le imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l’impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale. In particolare, le imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che siano state ammesse ai benefici delle leggi vigenti a favore delle vittime dei reati di estorsione, hanno diritto, previa istanza, a vedersi sgravati gli oneri per sanzioni e spese legali per i pagamenti da effettuare, anche tramite piani di rateizzazione concessi secondo la regolamentazione vigente.

Confermato l'istituto dell'EVR, incrementate le indennità di trasporto, mensa, reperibilità e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità

E' stato siglato il 3 maggio scorso tra Ance Enna e Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il contratto integrativo provinciale applicabile a tutte le imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell'area denominata Provincia regionale di Enna. Il contratto decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista economico è stato confermato l'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014 e che sarà riconosciuto sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore. 
Previste novità per il trasporto degli operai, ovvero nel caso in cui i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta, con decorrenza dal 1° aprile 2023, un'indennità giornaliera di trasporto pari a 5,00 euro per distanze da 1 Km a 20Km e di 7,00 euro ove la distanza sia tra i 20 ed i 30 Km. Oltre i 30 km l'indennità è maggiorata di 0.2 euro per ogni km fino a un massimo complessivo di 11,00 euro per ogni giorno di effettivo lavoro. Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d'avanzamento del cantiere.
Incrementati inoltre gli importi dell'indennità sostitutiva di mensa, fissata in 4,50 euro giornaliere a partire dal 1° aprile 2023, e dell'indennità di reperibilità pari a 11,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate non festive e a 16,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
Sono stati infine resi omogenei i trattamenti di assistenza agli operai e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità. Le Parti Sociali nell'intento di sensibilizzare le imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l'impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale. In particolare, le imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che siano state ammesse ai benefici delle leggi vigenti a favore delle vittime dei reati di estorsione, hanno diritto, previa istanza, a vedersi sgravati gli oneri per sanzioni e spese legali per i pagamenti da effettuare, anche tramite piani di rateizzazione concessi secondo la regolamentazione vigente.

CIPL Edilizia Industria – Forlì: definito l’EVR per il 2023

L’EVR sarà corrisposto a partire dal mese di maggio a tutti i lavoratori in forza e che hanno prestato attività nel 2022

Il 5 maggio 2023 si sono incontrate Ance Forlì-Cesena, Ance Romagna sede dì Rimini, Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Agci Emilia-Romagna e Feneal Uil Cesena-Forlì, Feneal Uil Rimini, Filca Cisl Romagna, Fillea Cgil Forlì-Cesena, Fillea Cgil Rimini e, una volta verificati i parametri per determinare l’EVR di competenza dell’anno 2022, ne hanno definito il valore del 4% sui minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014.
Infatti, dall’analisi dei dati, triennio su triennio 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018, è emerso che tutti e quattro i parametri sono risultati positivi.
Ogni azienda deve procedere, pertanto, al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– Ore denunciate in Cassa Edile;
– Volume d’affari IVA.
Pertanto:
– con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura del 100% stabilita a livello territoriale;
– con due parametri aziendali negativi, l’EVR non sarà erogato;
– con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 65%.
Si specifica che l’EVR è riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nel 2022, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell’EVR non sono considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L’EVR è, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Industria
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61
Cooperazione
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61

 

 

 

 

L'EVR sarà corrisposto a partire dal mese di maggio a tutti i lavoratori in forza e che hanno prestato attività nel 2022

Il 5 maggio 2023 si sono incontrate Ance Forlì-Cesena, Ance Romagna sede dì Rimini, Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Agci Emilia-Romagna e Feneal Uil Cesena-Forlì, Feneal Uil Rimini, Filca Cisl Romagna, Fillea Cgil Forlì-Cesena, Fillea Cgil Rimini e, una volta verificati i parametri per determinare l'EVR di competenza dell'anno 2022, ne hanno definito il valore del 4% sui minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014.
Infatti, dall'analisi dei dati, triennio su triennio 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018, è emerso che tutti e quattro i parametri sono risultati positivi.
Ogni azienda deve procedere, pertanto, al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
- Ore denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA.
Pertanto:
- con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura del 100% stabilita a livello territoriale;
- con due parametri aziendali negativi, l'EVR non sarà erogato;
- con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 65%.
Si specifica che l'EVR è riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nel 2022, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell'EVR non sono considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR è, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Industria
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61
Cooperazione
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61

 

 

 

 

Riduzione dei livelli di rischio, nuovo applicativo dall’INAIL

L’Istituto ha reso nota la disponibilità di un ambiente di consultazione interattivo (INAIL, circolare 19 maggio 2023, n. 18).

L’INAIL ha comunicato la disponibilità dal 22 maggio di un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili, al datore di lavoro e alle imprese, prodotti e strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo di individuare soluzioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo strumento tecnico è stato predisposto dall’Istituto, in attuazione delle prescrizioni del comma 3-ter, articolo 28, del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese prodotti finalizzati al supporto nel processo di valutazione dei rischi e a fornire elementi utili all’eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico. 

L’impianto metodologico utilizzato per poter procedere al popolamento del repository, mutuato da esperienze di ricerche nazionali e internazionali in materia di validazione delle linee guida, ha previsto la definizione di criteri metodologici da impiegare nel processo di validazione degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, applicati attraverso una griglia predefinita composta da un prerequisito d’inclusione e 5 specifici criteri di ammissibilità. 

L’INAIL assicura che la modalità renderà agevole il successivo aggiornamento del repository con nuovi e
ulteriori strumenti, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Modalità d’accesso e criteri di ricerca

L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale istituzionale mediante il percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio. Per le richieste di assistenza e supporto è possibile rivolgersi al Contact center INAIL o utilizzare il servizio “Inail risponde”. In questa sezione è possibile consultare gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, di cui all’elenco allegato alla circolare in oggetto suscettibile di successive integrazioni. 

Inoltre, al fine di agevolare la ricerca sono stati individuati una serie di filtri impostabili dall’utente che consentono di effettuare la selezione dei prodotti presenti nella banca dati: 

Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e II livello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni); 

Tipologia di rischio – Rischi Ergonomici; Rischi da Agenti fisici; Rischi da interferenze; Rischi trasversali/organizzazione del lavoro; Rischio ambienti confinati; Rischio da Agenti biologici; Rischio da Sostanze pericolose; Rischio elettrico; Rischio esposizione ad agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, vento); Rischio eventi naturali (frane, eventi eccezionali, sisma); Rischio incendio ed esplosione; Rischio infortunistico (generico); Rischio scavi e fondazioni; Rischio utilizzo macchine, attrezzature e impianti;

Tipo di strumento – Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software. 

Tale metodologia di consultazione semplificata consentirà l’accesso a una pagina dedicata al prodotto di interesse selezionato che agevolerà il datore di lavoro nell’identificazione e nella valutazione dei livelli di rischio, nonché nell’individuazione di soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per facilitare l’utilizzo dei prodotti sarà inoltre possibile scaricare il materiale e le pubblicazioni contenute nella pagina selezionata, nonché accedere agli applicativi di riferimento, laddove siano presenti.

L'Istituto ha reso nota la disponibilità di un ambiente di consultazione interattivo (INAIL, circolare 19 maggio 2023, n. 18).

L'INAIL ha comunicato la disponibilità dal 22 maggio di un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili, al datore di lavoro e alle imprese, prodotti e strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo di individuare soluzioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo strumento tecnico è stato predisposto dall'Istituto, in attuazione delle prescrizioni del comma 3-ter, articolo 28, del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese prodotti finalizzati al supporto nel processo di valutazione dei rischi e a fornire elementi utili all’eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico. 

L’impianto metodologico utilizzato per poter procedere al popolamento del repository, mutuato da esperienze di ricerche nazionali e internazionali in materia di validazione delle linee guida, ha previsto la definizione di criteri metodologici da impiegare nel processo di validazione degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, applicati attraverso una griglia predefinita composta da un prerequisito d’inclusione e 5 specifici criteri di ammissibilità. 

L'INAIL assicura che la modalità renderà agevole il successivo aggiornamento del repository con nuovi e
ulteriori strumenti, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Modalità d'accesso e criteri di ricerca

L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale istituzionale mediante il percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio. Per le richieste di assistenza e supporto è possibile rivolgersi al Contact center INAIL o utilizzare il servizio “Inail risponde”. In questa sezione è possibile consultare gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, di cui all’elenco allegato alla circolare in oggetto suscettibile di successive integrazioni. 

Inoltre, al fine di agevolare la ricerca sono stati individuati una serie di filtri impostabili dall’utente che consentono di effettuare la selezione dei prodotti presenti nella banca dati: 

- Attività/Ateco - Elenco delle attività economiche rappresentate al I e II livello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni); 

- Tipologia di rischio - Rischi Ergonomici; Rischi da Agenti fisici; Rischi da interferenze; Rischi trasversali/organizzazione del lavoro; Rischio ambienti confinati; Rischio da Agenti biologici; Rischio da Sostanze pericolose; Rischio elettrico; Rischio esposizione ad agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, vento); Rischio eventi naturali (frane, eventi eccezionali, sisma); Rischio incendio ed esplosione; Rischio infortunistico (generico); Rischio scavi e fondazioni; Rischio utilizzo macchine, attrezzature e impianti;

- Tipo di strumento - Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software. 

Tale metodologia di consultazione semplificata consentirà l’accesso a una pagina dedicata al prodotto di interesse selezionato che agevolerà il datore di lavoro nell’identificazione e nella valutazione dei livelli di rischio, nonché nell’individuazione di soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per facilitare l’utilizzo dei prodotti sarà inoltre possibile scaricare il materiale e le pubblicazioni contenute nella pagina selezionata, nonché accedere agli applicativi di riferimento, laddove siano presenti.

Soggetta a IVA la sanzione per violazione del contratto di parcheggio

L’Agenzia delle entrate ha fornito, con risposta del 9 maggio 2023, n. 320, precisazioni su trattamento ai fini IVA della sanzione per la violazione da parte dell’utente delle condizioni generali di contratto di parcheggio.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle entrate proviene da una società operante nel campo della gestione e del controllo dei parcheggi e che utilizza un innovativo sistema di scansione delle targhe. Tale sistema prevede la possibilità di parcheggiare gratuitamente l’auto per un certo lasso di tempo, di solito tra i 60 e i 120 minuti, superato il quale scatta la violazione del contratto tra la società e i singoli utenti del parcheggio, che dovranno pagare di conseguenza una sanzione. Proprio riguardo al regime fiscale di questa sanzione, l’istante chiede se sia soggetta a IVA oppure esclusa.

 

L’Agenzia ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del Decreto IVA, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, dello stesso decreto, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Tuttavia, il successivo articolo 15, primo comma, n. 1), enuncia che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

 

Il presupposto per l’applicazione di questa disposizione è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali.

La risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E precisa, che le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria.

Tali somme, dunque, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

Tuttavia, l’Agenzia propone un confronto con una fattispecie valutata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 20 gennaio 2022, C90/20 che presenta profili di similitudine con caso in questione. Ne deriva, in conclusione, l’assunto che la sanzione di importo fisso applicata e riscossa dalla società per la violazione da parte dell’utente delle condizioni generali di contratto sia da considerare quale corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e assoggettata in quanto tale all’IVA.

L'Agenzia delle entrate ha fornito, con risposta del 9 maggio 2023, n. 320, precisazioni su trattamento ai fini IVA della sanzione per la violazione da parte dell'utente delle condizioni generali di contratto di parcheggio.

Il quesito sottoposto all'Agenzia delle entrate proviene da una società operante nel campo della gestione e del controllo dei parcheggi e che utilizza un innovativo sistema di scansione delle targhe. Tale sistema prevede la possibilità di parcheggiare gratuitamente l'auto per un certo lasso di tempo, di solito tra i 60 e i 120 minuti, superato il quale scatta la violazione del contratto tra la società e i singoli utenti del parcheggio, che dovranno pagare di conseguenza una sanzione. Proprio riguardo al regime fiscale di questa sanzione, l'istante chiede se sia soggetta a IVA oppure esclusa.

 

L'Agenzia ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del Decreto IVA, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Tuttavia, il successivo articolo 15, primo comma, n. 1), enuncia che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

 

Il presupposto per l'applicazione di questa disposizione è l'esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali.

La risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E precisa, che le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria.

Tali somme, dunque, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

Tuttavia, l'Agenzia propone un confronto con una fattispecie valutata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 20 gennaio 2022, C90/20 che presenta profili di similitudine con caso in questione. Ne deriva, in conclusione, l'assunto che la sanzione di importo fisso applicata e riscossa dalla società per la violazione da parte dell'utente delle condizioni generali di contratto sia da considerare quale corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e assoggettata in quanto tale all'IVA.

Enti Bilaterali Padova: nuovi contributi per i lavoratori del settore Terziario e Turismo

Premi, contributi e rimborsi per le Aziende iscritte agli Enti Bilaterali e per il personale di settore

L’Ente Bilaterale Terziario di Padova e l’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee, promossi da, Confcommercio Ascom Padova, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l’Ente del Terziario, e Padova Hotels Federalberghi Ascom Confcommercio, Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Appe, Fiavet, Faita, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l’Ente del Turismo, hanno stabilito il versamento di contributi ai lavoratori dei settori, attraverso l’approvazione di nuovi regolamenti per i sussidi, dimostrandosi sempre più vicini alle esigenze del personale dipendente e delle aziende iscritte all’Ente, soprattutto dopo le forti ripercussioni sui costi energetici e sui prodotti alimentari che hanno provocato la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi, rendendo altresì ancora più instabile la situazione di molti lavoratori e di diverse aziende associate.
Tra le novità più salienti, sono previste per le aziende, contributi per acquistare defibrillatori, l’estensione del contributo erogato per l’assunzione a tempo determinato di dodici mesi o a tempo indeterminato a tutte le categorie di lavoratori, non solo a quelli disoccupati, ed inoltre, sono stati confermati i sussidi alle imprese degli anni precedenti.
Inoltre, sono stati incrementati i versamenti corrisposti per il premio natalità e il contributo spese asilo nido e scuola materna, al fine di sostenere ancor di più la maternità, ed aumentati anche i limiti relativi al reddito familiare lordo per l’accesso ai contributi a favore dei lavoratori, ossia da 40.000,00 euro lordi a 50.000,00 euro lordi per chi ha un unico figlio, e da 50.000,00 euro lordi a 60.000,00 euro lordi per chi ha più figli, permettendo così di accedere ad un numero maggiore di persone.
Infine, si ricorda che, le domande per richiedere i contributi sono annuali e, dove possibile, è stata altresì semplificata la documentazione da presentare, ed introdotti nuovi termini di presentazione delle richieste, ossia entro 90 giorni per le richieste di contributo come rimborso, ed entro il 30 novembre dell’anno stesso per le domande di contributo come premio. Inoltre, è stato previsto un limite di 60 giorni per provvedere alla definizione delle domande incomplete.
Si invita a consultare i siti dei due Enti Bilaterali dedicati ad ogni contributo.

Premi, contributi e rimborsi per le Aziende iscritte agli Enti Bilaterali e per il personale di settore

L’Ente Bilaterale Terziario di Padova e l’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee, promossi da, Confcommercio Ascom Padova, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l'Ente del Terziario, e Padova Hotels Federalberghi Ascom Confcommercio, Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Appe, Fiavet, Faita, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l'Ente del Turismo, hanno stabilito il versamento di contributi ai lavoratori dei settori, attraverso l’approvazione di nuovi regolamenti per i sussidi, dimostrandosi sempre più vicini alle esigenze del personale dipendente e delle aziende iscritte all’Ente, soprattutto dopo le forti ripercussioni sui costi energetici e sui prodotti alimentari che hanno provocato la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi, rendendo altresì ancora più instabile la situazione di molti lavoratori e di diverse aziende associate.
Tra le novità più salienti, sono previste per le aziende, contributi per acquistare defibrillatori, l'estensione del contributo erogato per l'assunzione a tempo determinato di dodici mesi o a tempo indeterminato a tutte le categorie di lavoratori, non solo a quelli disoccupati, ed inoltre, sono stati confermati i sussidi alle imprese degli anni precedenti.
Inoltre, sono stati incrementati i versamenti corrisposti per il premio natalità e il contributo spese asilo nido e scuola materna, al fine di sostenere ancor di più la maternità, ed aumentati anche i limiti relativi al reddito familiare lordo per l’accesso ai contributi a favore dei lavoratori, ossia da 40.000,00 euro lordi a 50.000,00 euro lordi per chi ha un unico figlio, e da 50.000,00 euro lordi a 60.000,00 euro lordi per chi ha più figli, permettendo così di accedere ad un numero maggiore di persone.
Infine, si ricorda che, le domande per richiedere i contributi sono annuali e, dove possibile, è stata altresì semplificata la documentazione da presentare, ed introdotti nuovi termini di presentazione delle richieste, ossia entro 90 giorni per le richieste di contributo come rimborso, ed entro il 30 novembre dell’anno stesso per le domande di contributo come premio. Inoltre, è stato previsto un limite di 60 giorni per provvedere alla definizione delle domande incomplete.
Si invita a consultare i siti dei due Enti Bilaterali dedicati ad ogni contributo.

CIPL Edilizia Industria – La Spezia: rinnovato il contratto per i dipendenti del Settore

Importanti novità su EVR, servizio mensa, trasporto e indennita’ in arrivo dal 1° giugno 

Le sigle sindacali Ance e Feneal-Uil La Spezia, Filca-Cisl Liguria Area Sindacale Territoriale di La Spezia e Fillea-Cgil della Spezia hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i lavoratori del Comparto Edilizia Industria che coinvolge 4.000 lavoratori.
Tra le novità più importanti presenti nel CIPL troviamo quelle riguardanti l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione che viene applicato dal 1° giugno 2023 nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014.

EVR 2023 Impiegati
Livelli  Importi mensili  
VII 65,23
VI 58,71
V 48,92
IV 45,66
III 42,40
II 38,16
I 32,61
EVR 2023 Operai 
Livelli  Importi orari 
IV  0,26
III 0,25
II 0,22
I 0,19

Per quanto riguarda il servizio mensa, se l’azienda non può garantirlo corrisponde al dipendente un’indennità sostitutiva di mensa pari a:
9,00 euro, dal 1° giugno 2023;
– 10.00 euro, dal 1° dicembre 2023.
L’impresa, in accordo con il personale impiegatizio, potrà in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket-restaurant.
Per quanto riguarda, invece, il servizio trasporto, al lavoratore che deve recarsi sul posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall’impresa viene riconosciuta un’indennità per ogni giornata di presenza in cantiere pari a:
2,00 euro, dal 1° giugno 2023;
– 3,00 euro, dal 1° dicembre 2023.
Nel contratto viene riconosciuta un’indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti rocciose e/o ai lavori su fune pari a 10,00 euro giornaliere a decorrere dal 1° giugno 2023.

Importanti novità su EVR, servizio mensa, trasporto e indennita' in arrivo dal 1° giugno 

Le sigle sindacali Ance e Feneal-Uil La Spezia, Filca-Cisl Liguria Area Sindacale Territoriale di La Spezia e Fillea-Cgil della Spezia hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i lavoratori del Comparto Edilizia Industria che coinvolge 4.000 lavoratori.
Tra le novità più importanti presenti nel CIPL troviamo quelle riguardanti l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione che viene applicato dal 1° giugno 2023 nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014.

EVR 2023 Impiegati
Livelli  Importi mensili  
VII 65,23
VI 58,71
V 48,92
IV 45,66
III 42,40
II 38,16
I 32,61
EVR 2023 Operai 
Livelli  Importi orari 
IV  0,26
III 0,25
II 0,22
I 0,19

Per quanto riguarda il servizio mensa, se l'azienda non può garantirlo corrisponde al dipendente un’indennità sostitutiva di mensa pari a:
- 9,00 euro, dal 1° giugno 2023;
- 10.00 euro, dal 1° dicembre 2023.
L’impresa, in accordo con il personale impiegatizio, potrà in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket-restaurant.
Per quanto riguarda, invece, il servizio trasporto, al lavoratore che deve recarsi sul posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall’impresa viene riconosciuta un’indennità per ogni giornata di presenza in cantiere pari a:
- 2,00 euro, dal 1° giugno 2023;
- 3,00 euro, dal 1° dicembre 2023.
Nel contratto viene riconosciuta un'indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose e/o ai lavori su fune pari a 10,00 euro giornaliere a decorrere dal 1° giugno 2023.