CIPL Edilizia – Livorno: stabilito l’EVR anno 2023

Elaborate le tabelle relative ai valori dell’EVR da erogare da gennaio a dicembre 2023 

Il 16 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil il verbale di accordo ove vengono allegate le tabelle, distinte tra operai e impiegati, relative ai valori dell’EVR per l’anno 2022, da erogarsi mensilmente, da gennaio a dicembre 2023.
Si specifica che tali tabelle sono state elaborate sulla base dei parametri individuati, su base triennale, nell’accordo integrativo provinciale del 16 maggio 2022: numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, monte salari denunciati in Cassa Edile, numero ore denunciate in Cassa Edile e MOL delle imprese di costruzioni individuato a livello provinciale dal Centro Studi della CCIAA Maremma e Tirreno. 
Di seguito gli importi.

OPERAI
Livello Importo
44,98 euro
43,25 euro
38,06 euro
32,87 euro
IMPIEGATI
Livello Importo
7° quadri e impiegati 65,23 euro
6°impiegati 1°cat. 58,71 euro
5°impiegati 2°cat. 48,92 euro
4°impiegati 4°livello 45,66 euro
3°impiegati 3°categoria 42,40 euro
2°impiegati 4°categoria 38,16 euro
1°impiegati 4°categoria primo impiego 32,61 euro

Elaborate le tabelle relative ai valori dell'EVR da erogare da gennaio a dicembre 2023 

Il 16 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil il verbale di accordo ove vengono allegate le tabelle, distinte tra operai e impiegati, relative ai valori dell'EVR per l'anno 2022, da erogarsi mensilmente, da gennaio a dicembre 2023.
Si specifica che tali tabelle sono state elaborate sulla base dei parametri individuati, su base triennale, nell'accordo integrativo provinciale del 16 maggio 2022: numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, monte salari denunciati in Cassa Edile, numero ore denunciate in Cassa Edile e MOL delle imprese di costruzioni individuato a livello provinciale dal Centro Studi della CCIAA Maremma e Tirreno. 
Di seguito gli importi.

OPERAI
Livello Importo
44,98 euro
43,25 euro
38,06 euro
32,87 euro
IMPIEGATI
Livello Importo
7° quadri e impiegati 65,23 euro
6°impiegati 1°cat. 58,71 euro
5°impiegati 2°cat. 48,92 euro
4°impiegati 4°livello 45,66 euro
3°impiegati 3°categoria 42,40 euro
2°impiegati 4°categoria 38,16 euro
1°impiegati 4°categoria primo impiego 32,61 euro

Consiglio dei ministri: le misure in materia energetica

Nel Decreto legge del governo c’è la riduzione dell’IVA nel settore gas e le agevolazione elettriche per i clienti svantaggiati (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26).

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede, tra l’altro misure in materia energetica. In particolare, è previsto un intervento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per rideterminare le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, per il secondo trimestre del 2023. L’intervento avverrà, tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Per quel che riguarda il settore gas, vengono ridotti l’IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali per il secondo trimestre del 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche),nel caso il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: l’intervento avverrà qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Più nel dettaglio:

– alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);

– alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023.

Sul versante della fornitura di gas naturale , qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019:

– alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

– alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Nel Decreto legge del governo c'è la riduzione dell'IVA nel settore gas e le agevolazione elettriche per i clienti svantaggiati (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26).

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede, tra l'altro misure in materia energetica. In particolare, è previsto un intervento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per rideterminare le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, per il secondo trimestre del 2023. L'intervento avverrà, tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno 2022.

Per quel che riguarda il settore gas, vengono ridotti l'IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali per il secondo trimestre del 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche),nel caso il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: l'intervento avverrà qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Più nel dettaglio:

- alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);

- alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023.

Sul versante della fornitura di gas naturale , qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019:

- alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d'imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d'imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

CIRL Chimica Artigianato – Veneto: prorogato il contratto fino al 29 febbraio 2024

Per effetto dell’accordo è stata prevista la proroga della quota di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato e dell’ERT

Il 21 febbraio 2023 Confartigianato Imprese, Cna Veneto, Casartigiani e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo di proroga del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma, plastica, vetro del Veneto al 29 febbraio 2024.
Considerato il contesto economico di riferimento le Parti Sociali hanno definito la proroga della quota di 2,50 euro, a carico dell’impresa, di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (impiegati, operai, apprendisti professionalizzanti). La quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo di ogni anno. Detta quota è fissa e non riducibile per i rapporti di lavoro part-time.
In relazione al versamento della quota:
– per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023 per le quali sia stata già stata operato il pagamento della quota annua, da parte del datore di lavoro, il versamento non va ripetuto;
– per i lavoratori assunti dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024 la quota sarà invece versata unitamente al primo versamento.
Per effetto dell’accordo è stata altresì prorogata fino al 29 febbraio 2024 l’erogazione dell’Elemento territoriale (ERT).

Per effetto dell'accordo è stata prevista la proroga della quota di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell'artigianato e dell'ERT

Il 21 febbraio 2023 Confartigianato Imprese, Cna Veneto, Casartigiani e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo di proroga del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma, plastica, vetro del Veneto al 29 febbraio 2024.
Considerato il contesto economico di riferimento le Parti Sociali hanno definito la proroga della quota di 2,50 euro, a carico dell'impresa, di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori (impiegati, operai, apprendisti professionalizzanti). La quota viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo di ogni anno. Detta quota è fissa e non riducibile per i rapporti di lavoro part-time.
In relazione al versamento della quota:
- per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023 per le quali sia stata già stata operato il pagamento della quota annua, da parte del datore di lavoro, il versamento non va ripetuto;
- per i lavoratori assunti dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024 la quota sarà invece versata unitamente al primo versamento.
Per effetto dell'accordo è stata altresì prorogata fino al 29 febbraio 2024 l'erogazione dell'Elemento territoriale (ERT).

Recepimento DAC 7: scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023, il D. Lgs.  n. 32 del 1 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7), recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione tra l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto in commento.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma, così come le modalità e i termini con cui l’Agenzia delle entrate invia le informazioni previste alle autorità competenti delle giurisdizioni estere, che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo.

Al fine di identificare i venditori esclusi, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta procedure di adeguata verifica, avvalendosi di informazioni pubblicamente disponibili, di una conferma da parte del venditore medesimo o dei dati di cui dispone. 

In merito alla raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma acquisisce l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’immobile è ubicato. Inoltre, per ogni venditore, che è un’entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni  immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestano che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario. 

Rientrano tra le informazioni da comunicare all’Agenzia delle entrate:

  • il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e il relativo numero di identificazione individuale assegnato, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore deve effettuare la comunicazione;
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili: le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto in commento; l’identificativo del conto finanziario; il nome del titolare del conto su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore; gli Stati membri in cui il suddetto venditore è residente; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato; eventuali  diritti,  commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; 
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili: le informazioni da acquisire ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2; l’identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo; il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione; ogni Stato membro in cui il venditore è residente; l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il  dato  identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. 

Le modalità per la comunicazione delle informazioni sono rese note attraverso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023, il D. Lgs.  n. 32 del 1 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7), recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto in commento.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma, così come le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni previste alle autorità competenti delle giurisdizioni estere, che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo.

Al fine di identificare i venditori esclusi, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta procedure di adeguata verifica, avvalendosi di informazioni pubblicamente disponibili, di una conferma da parte del venditore medesimo o dei dati di cui dispone. 

In merito alla raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato. Inoltre, per ogni venditore, che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni  immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestano che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario. 

Rientrano tra le informazioni da comunicare all'Agenzia delle entrate:

  • il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e il relativo numero di identificazione individuale assegnato, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore deve effettuare la comunicazione;
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili: le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto in commento; l'identificativo del conto finanziario; il nome del titolare del conto su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore; gli Stati membri in cui il suddetto venditore è residente; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato; eventuali  diritti,  commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; 
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili: le informazioni da acquisire ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2; l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo; il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione; ogni Stato membro in cui il venditore è residente; l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il  dato  identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. 

Le modalità per la comunicazione delle informazioni sono rese note attraverso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 


 

Scioglimento del Fondo Dirigenti PMI

L’INPS comunica lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, con la conseguente impossibilità per i datori di lavoro di destinare il contributo integrativo allo stesso a decorrere da marzo 2023 (INPS, messaggio 28 marzo 2023, n. 1194).  

A decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (cosiddetto, Fondo Dirigenti PMI), identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”, il contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978, e successive modificazioni, pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.

 

E’ la conseguenza dello scioglimento e della messa in liquidazione del predetto Ente, deliberata in data 8 febbraio 2023 dall’Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI.

 

In merito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della Legge n. 388/2000, ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo sopra citato, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando, per i datori di lavoro che non aderiscono ai predetti fondi, l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo in argomento.

 

L’adesione può avvenire in favore di un solo fondo interprofessionale per la formazione continua, con l’eccezione della formazione dei dirigenti: infatti, i datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS fornisce poi le istruzioni operative, distinguendo tra datori di lavoro del settore agricolo e non.

 

Riguardo ai datori di lavoro non agricoli, in considerazione dell’avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo Dirigenti PMI”. 

 

I datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI procederanno a comunicare la revoca al suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi. 

 

Contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l’eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire, ricordandosi che gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto.

 

Tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro, verranno eliminate d’ufficio dall’Istituto dal mese di competenza di marzo 2023.

 

Analoghe indicazioni valgono anche per i datori di lavoro agricoli, precisandosi che, nel caso in cui non venga effettuata una nuova adesione, gli stessi saranno considerati come non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.

L'INPS comunica lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, con la conseguente impossibilità per i datori di lavoro di destinare il contributo integrativo allo stesso a decorrere da marzo 2023 (INPS, messaggio 28 marzo 2023, n. 1194).  

A decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (cosiddetto, Fondo Dirigenti PMI), identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”, il contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978, e successive modificazioni, pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.

 

E' la conseguenza dello scioglimento e della messa in liquidazione del predetto Ente, deliberata in data 8 febbraio 2023 dall'Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI.

 

In merito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della Legge n. 388/2000, ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo sopra citato, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando, per i datori di lavoro che non aderiscono ai predetti fondi, l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo in argomento.

 

L'adesione può avvenire in favore di un solo fondo interprofessionale per la formazione continua, con l'eccezione della formazione dei dirigenti: infatti, i datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo.

 

Nel messaggio in commento, l'INPS fornisce poi le istruzioni operative, distinguendo tra datori di lavoro del settore agricolo e non.

 

Riguardo ai datori di lavoro non agricoli, in considerazione dell’avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo Dirigenti PMI”. 

 

I datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI procederanno a comunicare la revoca al suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi. 

 

Contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l’eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire, ricordandosi che gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto.

 

Tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro, verranno eliminate d'ufficio dall'Istituto dal mese di competenza di marzo 2023.

 

Analoghe indicazioni valgono anche per i datori di lavoro agricoli, precisandosi che, nel caso in cui non venga effettuata una nuova adesione, gli stessi saranno considerati come non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.

CIPL Edilizia Artigianato – Bergamo: determinato l’EVR per il 2023

Definito l’EVR nella misura del 4% da applicarsi sui minimi tabellari

Il Verbale di Accordo del 20 gennaio 2023 sottoscritto tra Confartigianato Imprese Bergamo, Confederazione Nazionale dell’Artigianato C.N.A. e le Organizzazioni Sindacali di Categoria della Provincia di Bergamo Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 (data di scadenza del CIPL Edilizia Artigianato-Bergamo) la misura massima erogabile dell’EVR sarà fissata nel 4,00 % dei minimi dì paga nazionali in vigore alla data del 1º febbraio 2020.
Per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia dì Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l’Importo dell’EVR erogabile per la Provincia di Bergamo, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:
Tre indicatori definiti dal contratto collettivo nazionale 24 gennaio 2014:
1. numero lavoratori iscritti ad Edilcassa: 20%;
2. monte salari denunciato ad Edilcassa: 20%;
3. ore denunciate alla Edilcassa al netto delle ore dì cassa integrazioni guadagni: 20%;
Due indicatori definiti a livello territoriale:
4. numero di imprese iscritte ad Edilcassa: 20%;
5. Incremento dell’avanzo economico di esercizio della gestione ordinarla di Edilcassa: 20%.
Di seguito gli importi:

IMPIEGATI VALORI MENSILI
Livello Importo
72,19
63,18
52,64
48,76
45,60
40,31
35,21
OPERAI VALORI ORARI
Livello Importo
0,30
0,28
0,26
0,23
0,20

Definito l'EVR nella misura del 4% da applicarsi sui minimi tabellari

Il Verbale di Accordo del 20 gennaio 2023 sottoscritto tra Confartigianato Imprese Bergamo, Confederazione Nazionale dell'Artigianato C.N.A. e le Organizzazioni Sindacali di Categoria della Provincia di Bergamo Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 (data di scadenza del CIPL Edilizia Artigianato-Bergamo) la misura massima erogabile dell'EVR sarà fissata nel 4,00 % dei minimi dì paga nazionali in vigore alla data del 1º febbraio 2020.
Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia dì Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'Importo dell'EVR erogabile per la Provincia di Bergamo, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:
- Tre indicatori definiti dal contratto collettivo nazionale 24 gennaio 2014:
1. numero lavoratori iscritti ad Edilcassa: 20%;
2. monte salari denunciato ad Edilcassa: 20%;
3. ore denunciate alla Edilcassa al netto delle ore dì cassa integrazioni guadagni: 20%;
Due indicatori definiti a livello territoriale:
4. numero di imprese iscritte ad Edilcassa: 20%;
5. Incremento dell'avanzo economico di esercizio della gestione ordinarla di Edilcassa: 20%.
Di seguito gli importi:

IMPIEGATI VALORI MENSILI
Livello Importo
72,19
63,18
52,64
48,76
45,60
40,31
35,21
OPERAI VALORI ORARI
Livello Importo
0,30
0,28
0,26
0,23
0,20



Ebav Veneto: erogato contributo per hardware e software della digitalizzazione aziendale

Versamento del contributo alle aziende di settore entro il 30 aprile 2023

Entro il 30 aprile 2023, dovrà esser corrisposto il contributo per l’assunzione di hardware e software a favore della digitalizzazione aziendale, il cui obiettivo è quello di premiare le Aziende che investono nel futuro con soluzioni all’avanguardia.
In particolare, nell’anno di competenza, vengono sostenute le spese per l’acquisto:
1. di strumenti per la prototipazione rapida, come stampanti 3d, scanner 3d, microcontrollori, ecc.;
2. di hardware specialistico informatico volto al miglioramento dei processi aziendali, compresa qualsiasi periferica di input-output anche di tipo mobile, dispositivi per l’Internet of Thing collegati alla trasformazione digitale dei processi aziendali, escludendovi dal contributo pc e server fisici;
3. di software specifici-personalizzati e/o servizi cloud specifici-personalizzati, con licenza d’uso o in abbonamento almeno biennale, al fine di:
– digitalizzare ed automatizzare i processi aziendali (Industria 4.0, Erp e Crm);
– incentivare l’e-commerce, siano essi proprietari o upgrade di sistemi già in essere, compresi i marketplace per l’internazionalizzazione;
– gestire le risorse umane, welfare aziendale, nonché il lavoro svolto in modalità smartworking;
– calcolare l’indice di redditività e tasso di innovazione;
– gestire le relazioni clienti-fornitori mediante servizi di help desk, conference call, instant messaging, sistemi di mailing;
– analizzare i dati di marketing on-line, big data e analytics, ivi compresi i tools per la Seo;
– predisporre la manifattura digitale, ad esempio sviluppo 3D, scansione, modellazione, rendering, reverse engineering;
– incentivare la comunicazione digitale come i software per l’aggiornamento e lo sviluppo website, software grafici, software realtà aumentata-virtuale a supporto dei processi produttivi, marketing di prossimità;
– incentivare i servizi di cloud computing e file hosting;
– gestire la documentazione;
– incentivare il miglioramento della sicurezza dati, come sistemi per il disaster recovery, backup, crittografia, antimalware e antivirus, firewall.
Per ogni contributo richiesto deve esser predisposta un’unica domanda compilando la relativa sezione. Tale versamento è previsto per costi di acquisto o per costi di noleggio di durata superiore a 24 mesi e nella misura del 40% delle spese, con una erogabilità massima, per l’anno di competenza, pari ad euro 1.500,00.
Si afferma altresì che, in nessuna circostanza possono rientrare i costi sostenuti per le procedure concernenti la fatturazione elettronica, poiché non si configura la fattispecie dell’innovatività e della personalizzazione che consenta di inserirli tra le tipologie di spesa ammissibile.

Circa la tempistica e le modalità di pagamento, i contributi vengono versati entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente intestato a persona diversa dal soggetto che richiede il contributo. La mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, determinano la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto, potrà comunque corrispondere il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche predisposte per il servizio, quale oggetto della richiesta del contributo stesso. Ed inoltre, tale quota non è soggetta a trattenute fiscali.
Da ultimo si comunica altresì che, al fine di un più corretto inoltro della domanda relativa alla corresponsione del contributo, si rendono necessari:
– copia delle fatture quietanzate delle spese sopportate da cui si rileva il costo per ogni intervento di acquisto dispositivi, consulenza o progettazione mirati all’uso;
– relazione tecnica del consulente-fornitore contenente la descrizione di obiettivi, finalità, motivazioni e vantaggi dell’innovazione aziendale, in relazione all’attività svolta dall’azienda, o all’intervento realizzato dal consulente-fornitore.

Versamento del contributo alle aziende di settore entro il 30 aprile 2023

Entro il 30 aprile 2023, dovrà esser corrisposto il contributo per l’assunzione di hardware e software a favore della digitalizzazione aziendale, il cui obiettivo è quello di premiare le Aziende che investono nel futuro con soluzioni all’avanguardia.
In particolare, nell'anno di competenza, vengono sostenute le spese per l'acquisto:
1. di strumenti per la prototipazione rapida, come stampanti 3d, scanner 3d, microcontrollori, ecc.;
2. di hardware specialistico informatico volto al miglioramento dei processi aziendali, compresa qualsiasi periferica di input-output anche di tipo mobile, dispositivi per l’Internet of Thing collegati alla trasformazione digitale dei processi aziendali, escludendovi dal contributo pc e server fisici;
3. di software specifici-personalizzati e/o servizi cloud specifici-personalizzati, con licenza d’uso o in abbonamento almeno biennale, al fine di:
- digitalizzare ed automatizzare i processi aziendali (Industria 4.0, Erp e Crm);
- incentivare l'e-commerce, siano essi proprietari o upgrade di sistemi già in essere, compresi i marketplace per l’internazionalizzazione;
- gestire le risorse umane, welfare aziendale, nonché il lavoro svolto in modalità smartworking;
- calcolare l'indice di redditività e tasso di innovazione;
- gestire le relazioni clienti-fornitori mediante servizi di help desk, conference call, instant messaging, sistemi di mailing;
- analizzare i dati di marketing on-line, big data e analytics, ivi compresi i tools per la Seo;
- predisporre la manifattura digitale, ad esempio sviluppo 3D, scansione, modellazione, rendering, reverse engineering;
- incentivare la comunicazione digitale come i software per l'aggiornamento e lo sviluppo website, software grafici, software realtà aumentata-virtuale a supporto dei processi produttivi, marketing di prossimità;
- incentivare i servizi di cloud computing e file hosting;
- gestire la documentazione;
- incentivare il miglioramento della sicurezza dati, come sistemi per il disaster recovery, backup, crittografia, antimalware e antivirus, firewall.
Per ogni contributo richiesto deve esser predisposta un'unica domanda compilando la relativa sezione. Tale versamento è previsto per costi di acquisto o per costi di noleggio di durata superiore a 24 mesi e nella misura del 40% delle spese, con una erogabilità massima, per l'anno di competenza, pari ad euro 1.500,00.
Si afferma altresì che, in nessuna circostanza possono rientrare i costi sostenuti per le procedure concernenti la fatturazione elettronica, poiché non si configura la fattispecie dell’innovatività e della personalizzazione che consenta di inserirli tra le tipologie di spesa ammissibile.

Circa la tempistica e le modalità di pagamento, i contributi vengono versati entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente intestato a persona diversa dal soggetto che richiede il contributo. La mancanza di dichiarazione dell'Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, determinano la mancata erogazione nei tempi previsti.
L'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto, potrà comunque corrispondere il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche predisposte per il servizio, quale oggetto della richiesta del contributo stesso. Ed inoltre, tale quota non è soggetta a trattenute fiscali.
Da ultimo si comunica altresì che, al fine di un più corretto inoltro della domanda relativa alla corresponsione del contributo, si rendono necessari:
- copia delle fatture quietanzate delle spese sopportate da cui si rileva il costo per ogni intervento di acquisto dispositivi, consulenza o progettazione mirati all’uso;
- relazione tecnica del consulente-fornitore contenente la descrizione di obiettivi, finalità, motivazioni e vantaggi dell’innovazione aziendale, in relazione all’attività svolta dall’azienda, o all'intervento realizzato dal consulente-fornitore.

Garante privacy: approvazione del codice di condotta per le attività di telemarketing

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling presentato dalle associazioni promotrici, tale Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (comunicato stampa 24 marzo 2023).

Con provvedimento n.70 del 9 marzo 2023 il Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato il Codice di condotta, presentato da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori, riferito ad attività di trattamento dei dati personali effettuati, da soggetti operanti in territorio italiano o estero, per promuovere e/o offrire beni o servizi, tramite il canale telefonico, a soggetti ubicati nel territorio dello Stato italiano (telemarketing e teleselling). L’entrata in vigore è prevista previo accreditamento dell’Organismo di monitoraggio, ai sensi dell’art. 41 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.  

L’organismo indipendente di monitoraggio (OdM) è, dunque, esterno all’organizzazione delle associazioni promotrici, al fine di garantirne la piena indipendenza e imparzialità e per evitarne qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi. Nel dettaglio, l’OdM si occupa di:

  • garantire il rispetto del Codice di condotta da parte degli aderenti, anche predisponendo tutte le verifiche ritenute opportune, inclusi controlli, sia in remoto che presso la sede degli aderenti;
  • fornire al Garante e agli aderenti resoconti riassuntivi periodici, con cadenza almeno semestrale, relativi alle attività svolte, inclusi i controlli e le verifiche effettuate;
  • mettere a disposizione degli aderenti, con cadenza annuale, una rendicontazione economica inerente alle attività svolte, alle spese sostenute e agli emolumenti eventualmente elargiti;
  • fornire periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Garante, alle associazioni promotrici e agli aderenti informazioni sul funzionamento del Codice di condotta. 

Le società aderenti al Codice sono tenute a garantire l’adozione di misure specifiche per assicurare la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. Tra le garanzie, in particolare, sono previste: la raccolta dei consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.); l’informativa precisa sulle finalità per le quali vengono usati i dati dei soggetti contattati, che garantisce la possibilità d’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati; la valutazione di impatto nel caso di trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali. Per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso è prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione.

L’approvazione del Codice è, dunque, la manifestazione della volontà di contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio, vista anche l’ampia adesione dimostrata dai principali operatori del settore, che ne garantisce la diffusione nel mercato di principi e misure a tutela dei consumatori.

 

 

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling presentato dalle associazioni promotrici, tale Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (comunicato stampa 24 marzo 2023).

Con provvedimento n.70 del 9 marzo 2023 il Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato il Codice di condotta, presentato da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori, riferito ad attività di trattamento dei dati personali effettuati, da soggetti operanti in territorio italiano o estero, per promuovere e/o offrire beni o servizi, tramite il canale telefonico, a soggetti ubicati nel territorio dello Stato italiano (telemarketing e teleselling). L'entrata in vigore è prevista previo accreditamento dell’Organismo di monitoraggio, ai sensi dell’art. 41 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.  

L’organismo indipendente di monitoraggio (OdM) è, dunque, esterno all’organizzazione delle associazioni promotrici, al fine di garantirne la piena indipendenza e imparzialità e per evitarne qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi. Nel dettaglio, l'OdM si occupa di:

  • garantire il rispetto del Codice di condotta da parte degli aderenti, anche predisponendo tutte le verifiche ritenute opportune, inclusi controlli, sia in remoto che presso la sede degli aderenti;
  • fornire al Garante e agli aderenti resoconti riassuntivi periodici, con cadenza almeno semestrale, relativi alle attività svolte, inclusi i controlli e le verifiche effettuate;
  • mettere a disposizione degli aderenti, con cadenza annuale, una rendicontazione economica inerente alle attività svolte, alle spese sostenute e agli emolumenti eventualmente elargiti;
  • fornire periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Garante, alle associazioni promotrici e agli aderenti informazioni sul funzionamento del Codice di condotta. 

Le società aderenti al Codice sono tenute a garantire l'adozione di misure specifiche per assicurare la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. Tra le garanzie, in particolare, sono previste: la raccolta dei consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.); l'informativa precisa sulle finalità per le quali vengono usati i dati dei soggetti contattati, che garantisce la possibilità d'opposizione al trattamento, la rettifica o l'aggiornamento dei dati; la valutazione di impatto nel caso di trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali. Per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso è prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione.

L'approvazione del Codice è, dunque, la manifestazione della volontà di contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio, vista anche l’ampia adesione dimostrata dai principali operatori del settore, che ne garantisce la diffusione nel mercato di principi e misure a tutela dei consumatori.

 

 

Al via il bonus trasporti per studenti e lavoratori

La misura stanzia 100 milioni di euro per il 2023 per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 27 marzo 2023).

È stato firmato il decreto dai ministri dell’Economia e delle finanze, del lavoro e delle infrastrutture che da il via libera al bonus trasporti con l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il provvedimento disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto carburanti e con il quale sono state stanziati per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023.

Possono beneficiare del buono, fino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nell’anno 2022 e che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il portale verrà aggiornato con le nuove modalità operative dopo il vaglio del decreto attuativo da parte degli organi di controllo.

 

La misura stanzia 100 milioni di euro per il 2023 per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico (Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato 27 marzo 2023).

È stato firmato il decreto dai ministri dell'Economia e delle finanze, del lavoro e delle infrastrutture che da il via libera al bonus trasporti con l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il provvedimento disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto carburanti e con il quale sono state stanziati per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023.

Possono beneficiare del buono, fino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nell’anno 2022 e che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il portale verrà aggiornato con le nuove modalità operative dopo il vaglio del decreto attuativo da parte degli organi di controllo.

 

CIPL Edilizia – Lecco: definito l’EVR da erogare per l’anno in corso 

Per le imprese edili e artigiane l’Elemento Variabile della Retribuzione erogabile è pari al 3% dei minimi di paga base e di stipendio 

Il 26 gennaio 2023 tra Ance Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, e Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl Monza Brianza Lecco, Fillea-Cgil di Lecco, si è svolto l’incontro per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. 
Le Parti Sociali hanno concordato che nell’anno 2023 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), definito ed erogabile a livello provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della Provincia di Lecco, è pari al 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1º luglio 2014 e 4 maggio 2022, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane del settore edile ed affini.
Ai fini della determinazione dell’EVR da corrispondere a livello aziendale, e della sua esatta quantificazione, le singole imprese dovranno effettuare la verifica a livello aziendale, applicando i parametri ed i criteri di cui al Verbale di Accordo del 21 luglio 2022 (raffronto delle ore lavorate denunciate nelle Casse Edili, e del volume di affari IVA, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA, nel triennio 2022/2021/2020 rispetto al triennio 2021/2020/2019), nel rispetto della procedura ivi prevista. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale, mentre per gli anni successivi, fino al raggiungimento del parametro territoriale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
A tal fine, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco provvederà a trasmettere e certificare alle singole imprese il dato relativo alle ore lavorate, alla stessa dichiarate, per le annualità ricomprese nei periodi oggetto della verifica (2019, 2020, 2021, 2022). 
Qualora i suddetti parametri aziendali risultino entrambi:
pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale con il presente accordo; 
negativi, l’EVR non sarà erogato; 
– nel caso in cui solo uno dei parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% degli importi definiti dal presente accordo a livello provinciale.

Imprese industriali

Operai

Livello Importo EVR orario
0,19800
0,18390
0,16530
0,14130
Discontinui senza alloggio 0,12720
Discontinui con alloggio 0,11310

Impiegati

Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
48,92130 2,44607
44,02890 2,20145
36,69060 1,83453
34,24530 1,71227
31,79880 1,58994
28,61910 1,43096
24,46080 1,22304

Imprese artigiane

Operai

Livello Importo EVR orario
0,22980
3º) 0,21360
0,19200
0,16440

Impiegati

Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
57,34380 2,86719
51,15240 2,55762
42,63120 2,13156
4* 39,76140 1,98807
3″ 36,95160 1,84758
33,22950 1,66148
28,41900 1,42095

 

Per le imprese edili e artigiane l'Elemento Variabile della Retribuzione erogabile è pari al 3% dei minimi di paga base e di stipendio 

Il 26 gennaio 2023 tra Ance Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, e Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl Monza Brianza Lecco, Fillea-Cgil di Lecco, si è svolto l'incontro per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. 
Le Parti Sociali hanno concordato che nell'anno 2023 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), definito ed erogabile a livello provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della Provincia di Lecco, è pari al 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1º luglio 2014 e 4 maggio 2022, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane del settore edile ed affini.
Ai fini della determinazione dell'EVR da corrispondere a livello aziendale, e della sua esatta quantificazione, le singole imprese dovranno effettuare la verifica a livello aziendale, applicando i parametri ed i criteri di cui al Verbale di Accordo del 21 luglio 2022 (raffronto delle ore lavorate denunciate nelle Casse Edili, e del volume di affari IVA, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA, nel triennio 2022/2021/2020 rispetto al triennio 2021/2020/2019), nel rispetto della procedura ivi prevista. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale, mentre per gli anni successivi, fino al raggiungimento del parametro territoriale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
A tal fine, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco provvederà a trasmettere e certificare alle singole imprese il dato relativo alle ore lavorate, alla stessa dichiarate, per le annualità ricomprese nei periodi oggetto della verifica (2019, 2020, 2021, 2022). 
Qualora i suddetti parametri aziendali risultino entrambi:
- pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale con il presente accordo; 
- negativi, l'EVR non sarà erogato; 
- nel caso in cui solo uno dei parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR in misura pari al 50% degli importi definiti dal presente accordo a livello provinciale.

Imprese industriali

Operai

Livello Importo EVR orario
0,19800
0,18390
0,16530
0,14130
Discontinui senza alloggio 0,12720
Discontinui con alloggio 0,11310

Impiegati

Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
48,92130 2,44607
44,02890 2,20145
36,69060 1,83453
34,24530 1,71227
31,79880 1,58994
28,61910 1,43096
24,46080 1,22304

Imprese artigiane

Operai

Livello Importo EVR orario
0,22980
3º) 0,21360
0,19200
0,16440

Impiegati

Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
57,34380 2,86719
51,15240 2,55762
42,63120 2,13156
4* 39,76140 1,98807
3" 36,95160 1,84758
33,22950 1,66148
28,41900 1,42095