Due decreti per la lotta al lavoro nero

Un provvedimento istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, l’altro aggiorna ne aggiorna il Piano nazionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto il D.M. n. 57/2023 e il D.M. n. 58/2023: entrambi i provvedimenti perseguono l’obiettivo della lotta al lavoro sommerso. Il primo decreto, il n. 57, istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, entrato in vigore il 21 dicembre 2022, oltre che di vigilare sul rispetto del percorso attuativo allegato al provvedimento. Il decreto n. 58, invece, aggiorna proprio il medesimo Piano, inserendo uno specifico paragrafo dedicato alle azioni volte a favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozioni di azioni di politica attiva. 

Peraltro, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2023 degli avvisi relativi ai due decreti, si è concluso formalmente la verifica da parte della Commissione Europea del conseguimento dei traguardi e obiettivi del PNRR di competenza del Dicastero per quanto riguarda la fase di cosiddetto assessment.

Per quel che riguarda la composizione del Comitato per il contrasto del lavoro sommerso, si segnala che a presiederlo è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o un suo delegato), mentre nella sua composizione si prevedono rappresentanti del Ministero stesso, coinvolti per competenza nell’attuazione del Piano, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’INL, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ANPAL, della Banca d’Italia, dell’ISTAT, dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell’INAPP. Del Comitato fanno altresì parte esperti nominati dal Ministro del lavoro in possesso di particolare competenza ed esperienza, oltre che 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

Il Comitato interagirà con le task force e i gruppi di lavoro cui è demandata per competenza l’attuazione delle specifiche linee d’azione; presidierà l’avanzamento dei lavori per la costruzione e il monitoraggio degli indicatori relativi alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro e all’incidenza del lavoro sommerso, assicurando infine le necessarie connessioni con il Tavolo nazionale sul caporalato.

Le prime attività da monitorare per il Comitato al suo insediamento saranno:

– la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell’interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti, detentori a vario titolo di dati relativi al fenomeno del lavoro sommerso;
– la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale che si avvalga del Tavolo operativo nazionale per la pianificazione operativa della vigilanza;
– l’avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell’Affidabilità Contributiva (ISAC);
– l’attività di formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l’Impiego;
– la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
– l’elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi relativi alla sanzione amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell’appaltatore e del sub-appaltatore.

Un provvedimento istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, l'altro aggiorna ne aggiorna il Piano nazionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto il D.M. n. 57/2023 e il D.M. n. 58/2023: entrambi i provvedimenti perseguono l'obiettivo della lotta al lavoro sommerso. Il primo decreto, il n. 57, istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, entrato in vigore il 21 dicembre 2022, oltre che di vigilare sul rispetto del percorso attuativo allegato al provvedimento. Il decreto n. 58, invece, aggiorna proprio il medesimo Piano, inserendo uno specifico paragrafo dedicato alle azioni volte a favorire l'impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozioni di azioni di politica attiva. 

Peraltro, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2023 degli avvisi relativi ai due decreti, si è concluso formalmente la verifica da parte della Commissione Europea del conseguimento dei traguardi e obiettivi del PNRR di competenza del Dicastero per quanto riguarda la fase di cosiddetto assessment.

Per quel che riguarda la composizione del Comitato per il contrasto del lavoro sommerso, si segnala che a presiederlo è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o un suo delegato), mentre nella sua composizione si prevedono rappresentanti del Ministero stesso, coinvolti per competenza nell'attuazione del Piano, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'INL, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, della Banca d'Italia, dell'ISTAT, dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell'INAPP. Del Comitato fanno altresì parte esperti nominati dal Ministro del lavoro in possesso di particolare competenza ed esperienza, oltre che 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

Il Comitato interagirà con le task force e i gruppi di lavoro cui è demandata per competenza l'attuazione delle specifiche linee d'azione; presidierà l'avanzamento dei lavori per la costruzione e il monitoraggio degli indicatori relativi alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro e all'incidenza del lavoro sommerso, assicurando infine le necessarie connessioni con il Tavolo nazionale sul caporalato.

Le prime attività da monitorare per il Comitato al suo insediamento saranno:

- la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell'interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti, detentori a vario titolo di dati relativi al fenomeno del lavoro sommerso;
- la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale che si avvalga del Tavolo operativo nazionale per la pianificazione operativa della vigilanza;
- l'avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell'Affidabilità Contributiva (ISAC);
- l'attività di formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l'Impiego;
- la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
- l'elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi relativi alla sanzione amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell'appaltatore e del sub-appaltatore.

CCNL Alimentari – Industria e Cooperative: ratificate le ipotesi di piattaforma dei rinnovi contrattuali

Importanti novità per il dipendenti del settore alimentare

Le Associazioni Sindacali Fai, Flai e Uila hanno ratificato in modo unanime nei giorni scorsi le ipotesi di piattaforma per i rinnovi dei CCNL Alimentari-Industria e CCNL Alimentari-Cooperative per i quali è stato richiesto un aumento retributivo di oltre euro 300,00 nel quadriennio, ed un importante rafforzamento del sistema di welfare nazionale. Le medesime hanno difatti predisposto le suddette ipotesi in un contesto caratterizzato da determinanti novità, poiché l’Italia ha dimostrato sorprendenti capacità di crescita anche dopo la pandemia e la rottura degli equilibri internazionali causata dalla guerra in Ucraina.
Il settore agroalimentare italiano invero, ha segnato notevoli record ossia: la crescita della produzione dell’1,3% rispetto al 2021, l’aumento dell’export agroalimentare negli ultimi 5 anni in misura del 43%, raggiungendo nel 2022 la cifra record di euro 60,7miliardi pari al 10% delle esportazioni complessive del Paese, nonché le vendite alimentari aumentate del 18% nei primi tre mesi del 2023. Risultati importanti raggiunti anche grazie al contributo del personale di comparto che purtroppo ha visto erodere la propria busta paga dall’inflazione.
Per tali motivi si confermano di nuovo le strutture salariali dei CCNL in scadenza, prevedendo una richiesta importante e adeguata al contesto, ovverosia, euro 230,00 al parametro 137, di aumento sul Tem; euro 70,00 sullo Iar quale Incremento aggiuntivo della retribuzione, al fine di consentire a tutto il personale di comparto di beneficiare delle eccezionali performance che il settore alimentare nel suo complesso ha realizzato e sta tutt’oggi realizzando; infine euro 30,00 come trattamento economico dovuto per mancata contrattazione di secondo livello.
Le piattaforme mirano inoltre, ad un sistema di relazioni sindacali maggiormente partecipative e continuative, nonché a rafforzare le tutele presenti nel settore per rispondere alle sfide delle innovazioni, della digitalizzazione e della competitività globale, partendo dalla revisione del sistema di classificazione nazionale, ed altresì, realizzando una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementando la salute e sicurezza in azienda, oltre alla valorizzazione dell’istituto della formazione. Tutto questo tenendo presenti tematiche quali la sostenibilità ambientale, che va sempre di pari passo con quella economica e sociale.
Centrale si conferma poi la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 ore a 36 ore a parità di salario, stante la continua evoluzione del lavoro.
In tema di appalti si richiede l’aumento delle attività non appaltabili; il rafforzamento delle tutele in caso di cambio di appalto; il potenziamento della comunità di sito e l’individuazione di strumenti contrattuali utili a ricomprendere nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Alimentari-Industria tutti quei lavoratori che svolgono la loro attività in maniera continuativa all’interno dello stesso sito; nonché il contrasto della precarietà e la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato.
Da ultimo, le Parti Sindacali ribadendo l’unicità dei due contratti, hanno deciso di portare avanti le loro richieste attendendo consensi tra le lavoratrici e i lavoratori del settore.

Importanti novità per il dipendenti del settore alimentare

Le Associazioni Sindacali Fai, Flai e Uila hanno ratificato in modo unanime nei giorni scorsi le ipotesi di piattaforma per i rinnovi dei CCNL Alimentari-Industria e CCNL Alimentari-Cooperative per i quali è stato richiesto un aumento retributivo di oltre euro 300,00 nel quadriennio, ed un importante rafforzamento del sistema di welfare nazionale. Le medesime hanno difatti predisposto le suddette ipotesi in un contesto caratterizzato da determinanti novità, poiché l'Italia ha dimostrato sorprendenti capacità di crescita anche dopo la pandemia e la rottura degli equilibri internazionali causata dalla guerra in Ucraina.
Il settore agroalimentare italiano invero, ha segnato notevoli record ossia: la crescita della produzione dell’1,3% rispetto al 2021, l'aumento dell’export agroalimentare negli ultimi 5 anni in misura del 43%, raggiungendo nel 2022 la cifra record di euro 60,7miliardi pari al 10% delle esportazioni complessive del Paese, nonché le vendite alimentari aumentate del 18% nei primi tre mesi del 2023. Risultati importanti raggiunti anche grazie al contributo del personale di comparto che purtroppo ha visto erodere la propria busta paga dall’inflazione.
Per tali motivi si confermano di nuovo le strutture salariali dei CCNL in scadenza, prevedendo una richiesta importante e adeguata al contesto, ovverosia, euro 230,00 al parametro 137, di aumento sul Tem; euro 70,00 sullo Iar quale Incremento aggiuntivo della retribuzione, al fine di consentire a tutto il personale di comparto di beneficiare delle eccezionali performance che il settore alimentare nel suo complesso ha realizzato e sta tutt'oggi realizzando; infine euro 30,00 come trattamento economico dovuto per mancata contrattazione di secondo livello.
Le piattaforme mirano inoltre, ad un sistema di relazioni sindacali maggiormente partecipative e continuative, nonché a rafforzare le tutele presenti nel settore per rispondere alle sfide delle innovazioni, della digitalizzazione e della competitività globale, partendo dalla revisione del sistema di classificazione nazionale, ed altresì, realizzando una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementando la salute e sicurezza in azienda, oltre alla valorizzazione dell'istituto della formazione. Tutto questo tenendo presenti tematiche quali la sostenibilità ambientale, che va sempre di pari passo con quella economica e sociale.
Centrale si conferma poi la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 ore a 36 ore a parità di salario, stante la continua evoluzione del lavoro.
In tema di appalti si richiede l'aumento delle attività non appaltabili; il rafforzamento delle tutele in caso di cambio di appalto; il potenziamento della comunità di sito e l'individuazione di strumenti contrattuali utili a ricomprendere nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Alimentari-Industria tutti quei lavoratori che svolgono la loro attività in maniera continuativa all’interno dello stesso sito; nonché il contrasto della precarietà e la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato.
Da ultimo, le Parti Sindacali ribadendo l’unicità dei due contratti, hanno deciso di portare avanti le loro richieste attendendo consensi tra le lavoratrici e i lavoratori del settore.

Utilizzo servizi on line delle Entrate: istanza abilitazione/disabilitazione delle peersone di fiducia

 

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modifiche al provvedimento n. 173217/2022, concernente l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia (Agenzia delle entrate, Provvedimento 17 aprile 2023, n. 130859).

Con il provvedimento del 19 maggio 2022, n. 173217 l’Agenzia delle entrate ha disciplinato la richiesta di abilitazione ad operare nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche, da parte dei rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) e delle persone di fiducia.

 

Con l’obiettivo di agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, l’Agenzia è dunque intervenuta con un nuovo provvedimento semplificando, in particolare, l’iter procedimentale per richiedere e ottenere tale abilitazione per le persone di fiducia. In allegato è stato anche fornito un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, in sostituzione di quello allegato al  provvedimento n. 173217.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità che l’istanza sia presentata dall’interessato mediante una specifica funzionalità web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a decorrere dal 20 aprile 2023, in sostituzione dell’invio del modulo attraverso il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, previsto dal precedente provvedimento. La stessa istanza può inoltre essere presentata anche tramite il servizio on line di videochiamata.

 

Per quanto concerne la documentazione da allegare qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale, tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato, si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto. Al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa ne possa attestare lo stato di impedimento.

E’, inoltre, ampliata la durata dell’abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Il termine indicato dall’interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. In tal modo, si agevolano le situazioni che presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.

Infine viene specificato che, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.

Eventuale istanza di disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line può essere presentata, oltre che dall’interessato, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. A tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.

Oltre al modello di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online, l’Agenzia ha fornito anche le relative istruzioni per la compilazione.

 

L'Agenzia delle entrate ha reso note le modifiche al provvedimento n. 173217/2022, concernente l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia (Agenzia delle entrate, Provvedimento 17 aprile 2023, n. 130859).

Con il provvedimento del 19 maggio 2022, n. 173217 l’Agenzia delle entrate ha disciplinato la richiesta di abilitazione ad operare nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche, da parte dei rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) e delle persone di fiducia.

 

Con l'obiettivo di agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, l'Agenzia è dunque intervenuta con un nuovo provvedimento semplificando, in particolare, l’iter procedimentale per richiedere e ottenere tale abilitazione per le persone di fiducia. In allegato è stato anche fornito un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, in sostituzione di quello allegato al  provvedimento n. 173217.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità che l’istanza sia presentata dall’interessato mediante una specifica funzionalità web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a decorrere dal 20 aprile 2023, in sostituzione dell’invio del modulo attraverso il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, previsto dal precedente provvedimento. La stessa istanza può inoltre essere presentata anche tramite il servizio on line di videochiamata.

 

Per quanto concerne la documentazione da allegare qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale, tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato, si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto. Al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa ne possa attestare lo stato di impedimento.

E', inoltre, ampliata la durata dell’abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Il termine indicato dall’interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. In tal modo, si agevolano le situazioni che presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.

Infine viene specificato che, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.

Eventuale istanza di disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line può essere presentata, oltre che dall’interessato, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. A tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.

Oltre al modello di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online, l'Agenzia ha fornito anche le relative istruzioni per la compilazione.

Il processo civile nella riforma Cartabia: notifiche e svolgimento delle udienze

L’INL illustra sinteticamente le principali novità introdotte dalla riforma della giustizia civile e penale nel suo complesso e che assumono particolare rilievo per l’attività di contenzioso svolta dagli Uffici territoriali (INL, nota 14 aprile 2023, n. 2563).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota in oggetto, fornisce le prime indicazioni operative per il personale ispettivo alla luce della novella legislativa che ha interessato il processo civile e penale.

 

Soffermandoci, in particolare, sulle modifiche apportate al settore civile, la finalità della riforma è quella di rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli, anche attraverso la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali. Infatti, è stata anticipata al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore di numerose disposizioni riguardanti l’utilizzo di strumenti telematici, al fine di dare continuità a quelle misure già adottate durante il periodo emergenziale volte a garantire il corretto svolgimento del processo attraverso il sempre più frequente utilizzo di dispositivi e mezzi informatici. In tale ambito si collocano le novità introdotte in merito all’udienza mediante collegamenti audiovisivi, all’obbligatorietà del deposito telematico degli atti, alla redazione dell’atto in formato elettronico, al perfezionamento del deposito dell’atto telematico, all’estrazione di copia cartacea di atti telematici.

 

In tema di notificazioni meritano menzione le disposizioni che hanno introdotto l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005. Le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, nel contempo prevedendosi che se quest’ultima risulti essere stata generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7. 

 

Qualora la notificazione risulti impossibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato dovrà eseguire la stessa:

 

– mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza qualora il destinatario sia un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (in tal caso ritenendosi la notificazione per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui sia stato effettuato detto inserimento);

 

– con le modalità ordinarie laddove il destinatario sia una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’art. 6-quater del citato decreto legislativo.

 

Conseguentemente, la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario è esercitabile dall’avvocato soltanto laddove non sussista l’obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista da suddetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Riguardo al processo di cognizione in primo grado, significativa novità riguarda le modalità di celebrazione dell’udienza, in quanto, con l’inserimento dei nuovi articoli 127-bis c.p.c. e 127-ter c.p.c., il legislatore ha inteso rendere strutturali, rispettivamente, lo svolgimento dell’udienza a distanza – mediante collegamento audiovisivo – e la facoltà di sostituire l’udienza “in presenza” con quella “cartolare”, attraverso il deposito/scambio di note scritte.

 

Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento è comunicato alle parti almeno 15 giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro 5 giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

 

Proiettando la disposizione nel processo del lavoro, si ritiene che di per sé l’unica udienza per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

 

Talune criticità si rinvengono nella applicazione al rito del lavoro dello scambio di note di trattazione scritta, in considerazione delle possibili difficoltà di raccordo dei termini ivi fissati (deve essere assegnato alle parti un termine perentorio non inferiore a 15 giorni rispetto all’udienza stabilita per consentire l’attività di deposito/scambio delle note) con quelli imposti al resistente dall’articolo 416 c.p.c. per costituirsi tempestivamente al fine di non incorrere nelle decadenze e preclusioni previste dal rito speciale (almeno fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice).

Anche a fronte di tali criticità, laddove lo scambio di note scritte sia disposto dall’A.G., esso costituisce preciso e inderogabile onere processuale posto a carico degli Ispettorati, alla cui inosservanza consegue l’applicazione degli articoli 181 e 309 c.p.c.

 

Le nuove norme hanno iniziato a trovare applicazione per tutti i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, mentre, per quelli già pendenti alla predetta data, continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

 

L'INL illustra sinteticamente le principali novità introdotte dalla riforma della giustizia civile e penale nel suo complesso e che assumono particolare rilievo per l’attività di contenzioso svolta dagli Uffici territoriali (INL, nota 14 aprile 2023, n. 2563).

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota in oggetto, fornisce le prime indicazioni operative per il personale ispettivo alla luce della novella legislativa che ha interessato il processo civile e penale.

 

Soffermandoci, in particolare, sulle modifiche apportate al settore civile, la finalità della riforma è quella di rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli, anche attraverso la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali. Infatti, è stata anticipata al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore di numerose disposizioni riguardanti l’utilizzo di strumenti telematici, al fine di dare continuità a quelle misure già adottate durante il periodo emergenziale volte a garantire il corretto svolgimento del processo attraverso il sempre più frequente utilizzo di dispositivi e mezzi informatici. In tale ambito si collocano le novità introdotte in merito all’udienza mediante collegamenti audiovisivi, all’obbligatorietà del deposito telematico degli atti, alla redazione dell’atto in formato elettronico, al perfezionamento del deposito dell’atto telematico, all’estrazione di copia cartacea di atti telematici.

 

In tema di notificazioni meritano menzione le disposizioni che hanno introdotto l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005. Le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, nel contempo prevedendosi che se quest’ultima risulti essere stata generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7. 

 

Qualora la notificazione risulti impossibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato dovrà eseguire la stessa:

 

- mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza qualora il destinatario sia un’impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (in tal caso ritenendosi la notificazione per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui sia stato effettuato detto inserimento);

 

- con le modalità ordinarie laddove il destinatario sia una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’art. 6-quater del citato decreto legislativo.

 

Conseguentemente, la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario è esercitabile dall’avvocato soltanto laddove non sussista l’obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista da suddetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Riguardo al processo di cognizione in primo grado, significativa novità riguarda le modalità di celebrazione dell'udienza, in quanto, con l’inserimento dei nuovi articoli 127-bis c.p.c. e 127-ter c.p.c., il legislatore ha inteso rendere strutturali, rispettivamente, lo svolgimento dell’udienza a distanza – mediante collegamento audiovisivo – e la facoltà di sostituire l’udienza “in presenza” con quella “cartolare”, attraverso il deposito/scambio di note scritte.

 

Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento è comunicato alle parti almeno 15 giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro 5 giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

 

Proiettando la disposizione nel processo del lavoro, si ritiene che di per sé l’unica udienza per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

 

Talune criticità si rinvengono nella applicazione al rito del lavoro dello scambio di note di trattazione scritta, in considerazione delle possibili difficoltà di raccordo dei termini ivi fissati (deve essere assegnato alle parti un termine perentorio non inferiore a 15 giorni rispetto all’udienza stabilita per consentire l’attività di deposito/scambio delle note) con quelli imposti al resistente dall’articolo 416 c.p.c. per costituirsi tempestivamente al fine di non incorrere nelle decadenze e preclusioni previste dal rito speciale (almeno fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice).

Anche a fronte di tali criticità, laddove lo scambio di note scritte sia disposto dall’A.G., esso costituisce preciso e inderogabile onere processuale posto a carico degli Ispettorati, alla cui inosservanza consegue l’applicazione degli articoli 181 e 309 c.p.c.

 

Le nuove norme hanno iniziato a trovare applicazione per tutti i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, mentre, per quelli già pendenti alla predetta data, continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

 

CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali: aumenti in arrivo

Una tantum, aumenti retributivi e fondi welfare per i dirigenti del Settore

Le sigle sindacali Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.m.i.- Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato hanno siglato il verbale di accordo relativo al CCNL Dirigenti-Aziende Commerciali.
Tra le disposizioni inserite figurano novità riguardanti l’una tantum di 2.000,00 euro lordi, (copertura 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022), a titolo di arretrati retributivi, divisa in tre tranche ed erogata nella seguente modalità:
700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

L’aumento retributivo di 450,00 euro lordi mensili verrà liquidato entro luglio 2025 nelle seguenti modalità:
150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;
150,00euro mensili dal 1° luglio 2024;
150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.
Grazie agli aumenti sopra indicati, per i dirigenti del Comparto il minimo contrattuale mensile passa dagli attuali 3.890,00 euro a 4.040,00 euro (a partire dal 1° dicembre 2023), a 4.190,00 euro dal 1° luglio 2024 e a 4.340,00 euro dal 1° luglio 2025. Oltre a quanto già in precedenza indicato, i datori di lavoro destinano 1.000,00 euro per la piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi welfare dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025.

Una tantum, aumenti retributivi e fondi welfare per i dirigenti del Settore

Le sigle sindacali Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.m.i.- Confcommercio - Imprese per l’Italia e Manageritalia- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato hanno siglato il verbale di accordo relativo al CCNL Dirigenti-Aziende Commerciali.
Tra le disposizioni inserite figurano novità riguardanti l'una tantum di 2.000,00 euro lordi, (copertura 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022), a titolo di arretrati retributivi, divisa in tre tranche ed erogata nella seguente modalità:
- 700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
- 700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
- 600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

L'aumento retributivo di 450,00 euro lordi mensili verrà liquidato entro luglio 2025 nelle seguenti modalità:
- 150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;
- 150,00euro mensili dal 1° luglio 2024;
- 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.
Grazie agli aumenti sopra indicati, per i dirigenti del Comparto il minimo contrattuale mensile passa dagli attuali 3.890,00 euro a 4.040,00 euro (a partire dal 1° dicembre 2023), a 4.190,00 euro dal 1° luglio 2024 e a 4.340,00 euro dal 1° luglio 2025. Oltre a quanto già in precedenza indicato, i datori di lavoro destinano 1.000,00 euro per la piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi welfare dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025.

CCNL Ombrelli – Industria: iniziate le trattative per il rinnovo

Aumenti salariali; 400,00 a titolo di elemento perequativo e revisione dell’inquadramento professionale tra gli argomenti della trattativa 

Il 13 aprile si sono riuniti la delegazione trattante unitaria dei tre sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti di Assopellettieri e hanno incominciato le trattative per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 marzo ed applicabile agli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e degli ombrelli, ombrelloni.
Dal punto di vista economico, vi è l’aumento retributivo di 220,00 euro al 3°livello da riparametrare, la trasformazione dell’elemento di garanzia retributiva in elemento perequativo prevedendo un importo di 400,00 euro annui a titolo di indennità per i lavoratori delle aziende che non praticano la contrattazione integrativa.
Altra richiesta è la revisione completa dell’inquadramento lavorativo, necessità data dai cambiamenti che sta affrontando il settore.

Aumenti salariali; 400,00 a titolo di elemento perequativo e revisione dell'inquadramento professionale tra gli argomenti della trattativa 

Il 13 aprile si sono riuniti la delegazione trattante unitaria dei tre sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti di Assopellettieri e hanno incominciato le trattative per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 marzo ed applicabile agli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e degli ombrelli, ombrelloni.
Dal punto di vista economico, vi è l'aumento retributivo di 220,00 euro al 3°livello da riparametrare, la trasformazione dell'elemento di garanzia retributiva in elemento perequativo prevedendo un importo di 400,00 euro annui a titolo di indennità per i lavoratori delle aziende che non praticano la contrattazione integrativa.
Altra richiesta è la revisione completa dell’inquadramento lavorativo, necessità data dai cambiamenti che sta affrontando il settore.

Bonus trasporti 2023, al via le richieste

Dal 17 aprile è attiva la piattaforma digitale per l’inoltro delle domande per il contributo fino a 60 euro per il trasporto pubblico (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023; D.M. n. 4/2023).

È stata attivata alle ore 8.00 del 17 aprile la piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti 2023: per accedervi è necessario il possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) per collegarsi all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Le domande potranno essere inoltrate da persone con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel 2022. Si potrà ottenere così un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, relativo a più mensilità o annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia entro il 31 dicembre 2023.

A disposizione ci sono 100 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito presso il Dicastero come previsto dal D:L. n. 5/2023, convertito con Legge n. 23/2023 e dal Decreto n. 4/2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il D.M. n. 4/2023, pubblicato il 14 aprile 2023 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplina le modalità di erogazione del buono da utilizzare una sola volta per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il buono è personale, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma, tuttavia, la detrazione prevista sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento.

 

Modalità di presentazione della domanda

 

Si potrà fare domanda online del beneficio per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Prevista anche la possibilità di chiedere telematicamente l’agevolazione sulla piattaforma e acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell’acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.

Infine, il D.M. n. 4/2023 disciplina anche la verifica dei requisiti, il monitoraggio dell’intervento, la rendicontazione da parte dei gestori e i controlli. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche provveduto ad aggiornare le FAQ dedicate al Bonus trasporti per sciogliere eventuali dubbi, a cui si aggiungono i servizi dell’URP online del dicastero per eventuali chiarimenti di dettaglio.  

Dal 17 aprile è attiva la piattaforma digitale per l'inoltro delle domande per il contributo fino a 60 euro per il trasporto pubblico (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023; D.M. n. 4/2023).

È stata attivata alle ore 8.00 del 17 aprile la piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti 2023: per accedervi è necessario il possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) per collegarsi all'indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Le domande potranno essere inoltrate da persone con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel 2022. Si potrà ottenere così un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, relativo a più mensilità o annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia entro il 31 dicembre 2023.

A disposizione ci sono 100 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito presso il Dicastero come previsto dal D:L. n. 5/2023, convertito con Legge n. 23/2023 e dal Decreto n. 4/2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il D.M. n. 4/2023, pubblicato il 14 aprile 2023 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplina le modalità di erogazione del buono da utilizzare una sola volta per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il buono è personale, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma, tuttavia, la detrazione prevista sulla spesa ulteriore, rispetto all'ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l'acquisto dell'abbonamento.

 

Modalità di presentazione della domanda

 

Si potrà fare domanda online del beneficio per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Prevista anche la possibilità di chiedere telematicamente l'agevolazione sulla piattaforma e acquistare l'abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell'acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.

Infine, il D.M. n. 4/2023 disciplina anche la verifica dei requisiti, il monitoraggio dell'intervento, la rendicontazione da parte dei gestori e i controlli. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche provveduto ad aggiornare le FAQ dedicate al Bonus trasporti per sciogliere eventuali dubbi, a cui si aggiungono i servizi dell'URP online del dicastero per eventuali chiarimenti di dettaglio.  

Non imponibilità ai fini IVA delle operazioni effettuate a favore delle forze armate

 

 

Con la circolare n. 8 del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle Modificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate a favore delle forze armate.

Il D.Lgs. n. 72/2022, ha introdotto disposizioni aventi a oggetto l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione.

Il D.P.R. n. 633/1972 (c.d. decreto IVA), sul trattamento IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate dell’Unione europea, è stato innovato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 72/2022, che ha aggiunto all’articolo 72 del citato decreto nuove specifiche ipotesi di non imponibilità equiparandole alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis e 9 dello stesso decreto IVA. In base all’articolo 4 del D.Lgs. n. 72/2022, tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione le attività svolte nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione europea (PSDC). Non sono, tuttavia, ricomprese tra queste le operazioni militari effettuate dalle forze armate degli Stati membri che, in uno spirito di solidarietà, operino in un’azione congiunta a seguito di un attacco terroristico o di una calamità, naturale o provocata dall’uomo, in uno degli Stati membri, nonché le azioni militari effettuate a seguito di attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate alla PSDC dell’Unione. La disciplina non include le operazioni destinate a missioni civili, anche se rientranti nell’ambito della PSDC.

Sono operazioni non imponibili, per effetto delle nuove previsioni, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che simultaneamente:

1) sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia;
2) hanno come cessionario o committente una forza armata appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea;
3) sono destinati all’uso delle anzidette forze armate o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense;

4) i beni sono ceduti e i servizi sono prestati in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di appartenenza delle forze armate cessionarie o committenti;

5) sono finalizzati allo svolgimento delle attività rientranti nella PSDC.

 

Da ciò deriva, pertanto, che in base alla nuova normativa non sono imponibili ai fini IVA:

– le cessioni di beni presenti in Italia effettuate nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
– nel caso in cui siano territorialmente rilevanti in Italia, le cessioni di beni inviati nel nostro Paese a forze armate, appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
– le prestazioni di servizi, per cui sia verificato il presupposto territoriale in Italia, rese nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC.

 

Risultano escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da chiunque effettuate in Italia nei confronti di forze armate italiane.

La circolare specifica che il regime di non imponibilità IVA richiede non solo che i destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall’Italia, ma anche che tali forze armate appartengano a uno Stato membro diverso da quello di introduzione dei beni o dei servizi. Ne deriva che rientrano nella previsione di legge anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (territorialmente rilevanti in Italia) effettuate nei confronti di forze armate italiane stanziate in un altro Stato membro per ottemperare ad un compito di PSDC.

 

L’Agenzia delle entrate sottolinea che per beneficiare della non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi è necessario che le forze armate, nella loro veste di committenti dei servizi o cessionari dei beni, utilizzino l’apposito modello di certificato di esenzione dall’IVA o dalle accise, per comunicare ai propri fornitori la sussistenza dei requisiti indispensabili per fruire della non imponibilità stessa.

 

Tali novità introdotte dalle disposizioni all’articolo 72 del D.P.R. n. 633/1972 comportano, conseguentemente, la non assoggettabilità ad imposta delle importazioni di beni da destinare alla PSDC effettuate dalle forze armate di un altro Stato membro stanziate in Italia.

Infine la circolare chiarisce che qualora le forze armate dello Stato abbiano beneficiato in un altro Stato membro del regime di non imponibilità all’imposta dei beni destinati a finalità rientranti nella PSDC dell’Unione europea, i relativi acquisti diventano imponibili in Italia ai fini IVA se e nella misura in cui detti beni siano introdotti dalle medesime forze armate nel territorio dello Stato italiano, qualora l’importazione degli stessi beni non avrebbe potuto fruire dell’esenzione di cui all’articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto IVA.

 

 

Con la circolare n. 8 del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle Modificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate a favore delle forze armate.

Il D.Lgs. n. 72/2022, ha introdotto disposizioni aventi a oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione.

Il D.P.R. n. 633/1972 (c.d. decreto IVA), sul trattamento IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate dell’Unione europea, è stato innovato dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 72/2022, che ha aggiunto all’articolo 72 del citato decreto nuove specifiche ipotesi di non imponibilità equiparandole alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis e 9 dello stesso decreto IVA. In base all’articolo 4 del D.Lgs. n. 72/2022, tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Rientrano nell'ambito applicativo dell’esenzione le attività svolte nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione europea (PSDC). Non sono, tuttavia, ricomprese tra queste le operazioni militari effettuate dalle forze armate degli Stati membri che, in uno spirito di solidarietà, operino in un’azione congiunta a seguito di un attacco terroristico o di una calamità, naturale o provocata dall’uomo, in uno degli Stati membri, nonché le azioni militari effettuate a seguito di attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate alla PSDC dell’Unione. La disciplina non include le operazioni destinate a missioni civili, anche se rientranti nell’ambito della PSDC.

Sono operazioni non imponibili, per effetto delle nuove previsioni, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che simultaneamente:

1) sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia;
2) hanno come cessionario o committente una forza armata appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea;
3) sono destinati all’uso delle anzidette forze armate o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense;

4) i beni sono ceduti e i servizi sono prestati in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di appartenenza delle forze armate cessionarie o committenti;

5) sono finalizzati allo svolgimento delle attività rientranti nella PSDC.

 

Da ciò deriva, pertanto, che in base alla nuova normativa non sono imponibili ai fini IVA:

- le cessioni di beni presenti in Italia effettuate nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
- nel caso in cui siano territorialmente rilevanti in Italia, le cessioni di beni inviati nel nostro Paese a forze armate, appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
- le prestazioni di servizi, per cui sia verificato il presupposto territoriale in Italia, rese nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC.

 

Risultano escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da chiunque effettuate in Italia nei confronti di forze armate italiane.

La circolare specifica che il regime di non imponibilità IVA richiede non solo che i destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall’Italia, ma anche che tali forze armate appartengano a uno Stato membro diverso da quello di introduzione dei beni o dei servizi. Ne deriva che rientrano nella previsione di legge anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (territorialmente rilevanti in Italia) effettuate nei confronti di forze armate italiane stanziate in un altro Stato membro per ottemperare ad un compito di PSDC.

 

L'Agenzia delle entrate sottolinea che per beneficiare della non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi è necessario che le forze armate, nella loro veste di committenti dei servizi o cessionari dei beni, utilizzino l’apposito modello di certificato di esenzione dall’IVA o dalle accise, per comunicare ai propri fornitori la sussistenza dei requisiti indispensabili per fruire della non imponibilità stessa.

 

Tali novità introdotte dalle disposizioni all’articolo 72 del D.P.R. n. 633/1972 comportano, conseguentemente, la non assoggettabilità ad imposta delle importazioni di beni da destinare alla PSDC effettuate dalle forze armate di un altro Stato membro stanziate in Italia.

Infine la circolare chiarisce che qualora le forze armate dello Stato abbiano beneficiato in un altro Stato membro del regime di non imponibilità all’imposta dei beni destinati a finalità rientranti nella PSDC dell’Unione europea, i relativi acquisti diventano imponibili in Italia ai fini IVA se e nella misura in cui detti beni siano introdotti dalle medesime forze armate nel territorio dello Stato italiano, qualora l’importazione degli stessi beni non avrebbe potuto fruire dell’esenzione di cui all’articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto IVA.

CIPL Edilizia Industria – Benevento: definiti gli importi Evr 2023

Stabilite le cifre relative all’Evr per i lavoratori del Settore Edilizia Industria 

Sulla base dell’Accordo Sindacale siglato dall’Ance di Benevento il 15 marzo scorso presso la sede dell’Ance Campania con le OO.SS Provinciali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, sono stati definiti gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione che vengono erogati per tutto il 2023. L’emolumento viene riconosciuto a tutti i lavoratori del Comparto Edilizia Industria.
L’Evr è stato fissato nella misura del 4% da applicarsi ai minimi ed è corrisposto al 100% se sono soddisfatti gli esiti della verifica dell’andamento dei parametri individuati a livello territoriale, che tengono conto dell’andamento congiunturale del settore, insieme ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Sulla base di quanto detto in precedenza, l’erogazione del 100% dell’Evr avviene mensilmente, per operai e impiegati, ed il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore insieme agli arretrati delle mensilità precedenti.
Dal 1° gennaio 2023, l’importo per gli operai è di:
0,19 euro per operaio comune I livello;
0,22 euro per operaio qualificato II livello;
0,25 euro per operaio specializzato III livello;
0,26 euro per operaio IV livello.
Per gli impiegati, l’erogazione dell’emolumento in questione, è sempre mensile, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 13 mesi insieme agli arretrati relativi alle mensilità precedenti.
Dal 1° gennaio 2023, l’importo dell’Evr è di:
32,61 euro per gli impiegati di I livello;
38,16 euro per gli impiegati di II livello;
42,40 euro per gli impiegati di III livello;
45,66 euro per gli impiegati di IV livello;
48,92 euro per gli impiegati di V livello;
58,71 euro per gli impiegati di VI livello;
65,23 euro per gli impiegati di VII livello.
Se scatta almeno uno dei 2 parametri aziendali si deve versare il 30%, più la metà del 70% restante. Quindi, l’azienda va  ad erogare il 65% dell’Evr.
Pertanto, dal 1° gennaio 2023, per gli operai l’importo è pari a:
0,12 euro per gli operai di I livello;
0,14 euro per gli operai di II livello;
0,16 euro per gli operai di III livello;
0,17 euro per gli operai di IV livello.
Mentre, per gli impiegati, dal 1° gennaio 2023, l’importo è di:
21,20 euro per gli impiegati di I livello;
24,80 euro per gli impiegati di II livello;
27,56 euro per gli impiegati di III livello;
29,68 euro per gli impiegati di IV livello;
31,80 euro per gli impiegati di V livello;
38,16 euro per gli impiegati di VI livello;
42,40 euro per gli impiegati di VII livello. 

 

 

Stabilite le cifre relative all'Evr per i lavoratori del Settore Edilizia Industria 

Sulla base dell'Accordo Sindacale siglato dall'Ance di Benevento il 15 marzo scorso presso la sede dell'Ance Campania con le OO.SS Provinciali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, sono stati definiti gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione che vengono erogati per tutto il 2023. L'emolumento viene riconosciuto a tutti i lavoratori del Comparto Edilizia Industria.
L'Evr è stato fissato nella misura del 4% da applicarsi ai minimi ed è corrisposto al 100% se sono soddisfatti gli esiti della verifica dell'andamento dei parametri individuati a livello territoriale, che tengono conto dell'andamento congiunturale del settore, insieme ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Sulla base di quanto detto in precedenza, l'erogazione del 100% dell'Evr avviene mensilmente, per operai e impiegati, ed il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore insieme agli arretrati delle mensilità precedenti.
Dal 1° gennaio 2023, l'importo per gli operai è di:
- 0,19 euro per operaio comune I livello;
- 0,22 euro per operaio qualificato II livello;
- 0,25 euro per operaio specializzato III livello;
- 0,26 euro per operaio IV livello.
Per gli impiegati, l'erogazione dell'emolumento in questione, è sempre mensile, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 13 mesi insieme agli arretrati relativi alle mensilità precedenti.
Dal 1° gennaio 2023, l'importo dell'Evr è di:
- 32,61 euro per gli impiegati di I livello;
- 38,16 euro per gli impiegati di II livello;
- 42,40 euro per gli impiegati di III livello;
- 45,66 euro per gli impiegati di IV livello;
- 48,92 euro per gli impiegati di V livello;
- 58,71 euro per gli impiegati di VI livello;
- 65,23 euro per gli impiegati di VII livello.
Se scatta almeno uno dei 2 parametri aziendali si deve versare il 30%, più la metà del 70% restante. Quindi, l'azienda va  ad erogare il 65% dell'Evr.
Pertanto, dal 1° gennaio 2023, per gli operai l'importo è pari a:
- 0,12 euro per gli operai di I livello;
- 0,14 euro per gli operai di II livello;
- 0,16 euro per gli operai di III livello;
- 0,17 euro per gli operai di IV livello.
Mentre, per gli impiegati, dal 1° gennaio 2023, l'importo è di:
- 21,20 euro per gli impiegati di I livello;
- 24,80 euro per gli impiegati di II livello;
- 27,56 euro per gli impiegati di III livello;
- 29,68 euro per gli impiegati di IV livello;
- 31,80 euro per gli impiegati di V livello;
- 38,16 euro per gli impiegati di VI livello;
- 42,40 euro per gli impiegati di VII livello. 

 

 

CCNL Carta – Industria: corrisposto l’Elemento di garanzia retributiva con il mese di aprile

Elargita la quota lorda di euro 250,00 ai dipendenti assunti a tempo indeterminato

L’Ipotesi di Accordo del 30 novembre 2016, siglata tra l’Associazione Italiana fra gli Industriali della carta, cartoni e paste per carta, l’Associazione Nazionale Italiane Industrie Grafiche; Cartografiche e Trasformatrici ed il Sindacato Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, l’Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione, il Sindacato Nazionale Ugl Carta e Stampa, avente decorrenza dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, per il rinnovo del CCNL applicato ai dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone del 13 settembre 2012, prevede che, dall’anno 2017, al personale assunto con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di secondo livello negli ultimi tre anni, e non abbiano altresì ricevuto, nello stesso periodo, nessun altro trattamento economico collettivo, inclusi quelli a titolo di liberalità, in aggiunta a quanto spettante a norma del Contratto Collettivo, venga riconosciuto con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo, una somma annua a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari ad euro 250,00 lordi oppure una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dalla disciplina contrattuale. Tale importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del calcolo del Tfr.
Da ultimo si specifica che, in caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’ammontare in questione quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

Elargita la quota lorda di euro 250,00 ai dipendenti assunti a tempo indeterminato

L'Ipotesi di Accordo del 30 novembre 2016, siglata tra l’Associazione Italiana fra gli Industriali della carta, cartoni e paste per carta, l'Associazione Nazionale Italiane Industrie Grafiche; Cartografiche e Trasformatrici ed il Sindacato Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, l'Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione, il Sindacato Nazionale Ugl Carta e Stampa, avente decorrenza dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, per il rinnovo del CCNL applicato ai dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone del 13 settembre 2012, prevede che, dall'anno 2017, al personale assunto con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di secondo livello negli ultimi tre anni, e non abbiano altresì ricevuto, nello stesso periodo, nessun altro trattamento economico collettivo, inclusi quelli a titolo di liberalità, in aggiunta a quanto spettante a norma del Contratto Collettivo, venga riconosciuto con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo, una somma annua a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari ad euro 250,00 lordi oppure una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dalla disciplina contrattuale. Tale importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del calcolo del Tfr.
Da ultimo si specifica che, in caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell'ammontare in questione quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.