CCNL Dirigenti – Aziende autotrasporto: con giugno erogata la prima tranche di Una Tantum

Con la retribuzione di giugno, in arrivo 700 euro di Una Tantum

Il Verbale d’Accordo siglato il 18 maggio 2023 in Roma, tra Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica e Manageritalia – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, prevede all’art. 1 “Una Tantum” che, ad integrale copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula del suddetto accordo, viene erogata una quota a titolo di Una Tantum pari ad euro 1.500,00 lordi in qualità di arretrati retributivi, divisa in due tranches secondo le scadenze di seguito riportate:
700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula del presente verbale, l’importo viene corrisposto pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Inoltre, l’Una Tantum di cui al presente articolo, non è utile agli effetti del computo del Tfr né di alcun istituto contrattuale.
Nel caso di risoluzione del rapporto lavorativo in data antecedente al versamento delle tranches, l’importo totale o residuo della somma di cui trattasi, verrà data con le competenze di fine rapporto.

Con la retribuzione di giugno, in arrivo 700 euro di Una Tantum

Il Verbale d'Accordo siglato il 18 maggio 2023 in Roma, tra Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica e Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, prevede all'art. 1 "Una Tantum" che, ad integrale copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula del suddetto accordo, viene erogata una quota a titolo di Una Tantum pari ad euro 1.500,00 lordi in qualità di arretrati retributivi, divisa in due tranches secondo le scadenze di seguito riportate:
- 700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
- 800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula del presente verbale, l'importo viene corrisposto pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Inoltre, l'Una Tantum di cui al presente articolo, non è utile agli effetti del computo del Tfr né di alcun istituto contrattuale.
Nel caso di risoluzione del rapporto lavorativo in data antecedente al versamento delle tranches, l'importo totale o residuo della somma di cui trattasi, verrà data con le competenze di fine rapporto.

Enasarco: indicate tutte le prestazioni 2023

Stabilite le scadenze per inoltrare le domande ed accedere ai contributi 

Il nuovo Regolamento delle Prestazioni Integrative Enasarco 2023 stabilisce le nuove prestazioni alle quali hanno accesso gli agenti in possesso di determinati requisiti. Innanzitutto, l’agente deve avere un’anzianità minima contributiva e finché non la matura non può inoltrare le richieste, e un requisito reddituale. Per accedere a tutte le prestazioni, l’agente, alla data di nascita o adozione del figlio/a, deve possedere i seguenti requisiti contributivi:
– essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
– essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni. Qualora tale requisito non risulti posseduto dall’iscritto a causa del mancato pagamento dei contributi obbligatori da parte della propria impresa preponente, al solo fine della prestazione assistenziale, il requisito si considera posseduto se la ricorrenza dell’obbligo contributivo è attestata da documentazione certa e definitiva, già in possesso della Fondazione, e laddove lo stesso non sia stato contestato o non sia più contestabile.

Per quel che riguarda i requisiti reddituali, alcune prestazioni richiedono che l’importo del reddito non deve essere superiore a 43.200,00 euro, mentre altre richiedono che l’importo dell’attestazione ISEE non sia superiore a 34.450,82. Infatti, le domande per richiedere il contributo per il bonus scolastico possono essere presentate solo dal prossimo 1° settembre 2023. Invece, per il contributo di soggiorno in casa di riposo si deve presentare domanda nel mese di luglio 2023 al fine di richiedere le spese del 1° settembre, mentre le richieste riguardanti il 2° trimestre vanno presentate nel mese di gennaio 2024. Va precisato anche che la domanda può essere presentata entro gennaio 2024 per i contributi nascita o adozione (1.000 euro), maternità (2.700 euro), erogazioni straordinarie e per over 75, spese funerarie fino ad un massimo di 1.000 euro, infortunio, malattia o ricovero (2.000 euro). Per il contributo assistenza personale permanente e per quello riguardante le spese funerarie, le graduatorie sono bimestrali e le scadenze sono quelle del 30 giugno – 31 agosto – 31 ottobre – 31 dicembre 2023 per concorrere alle graduatorie dei 6 bimestri 2023. Per i premi studio concernenti il conseguimento dell’obiettivo scolastico ed accademico e per i premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza, il termine per presentare le domande è il 30 giugno 2023 e devono essere inoltrate dalla propria area riservata Enasarco.

Stabilite le scadenze per inoltrare le domande ed accedere ai contributi 

Il nuovo Regolamento delle Prestazioni Integrative Enasarco 2023 stabilisce le nuove prestazioni alle quali hanno accesso gli agenti in possesso di determinati requisiti. Innanzitutto, l’agente deve avere un’anzianità minima contributiva e finché non la matura non può inoltrare le richieste, e un requisito reddituale. Per accedere a tutte le prestazioni, l’agente, alla data di nascita o adozione del figlio/a, deve possedere i seguenti requisiti contributivi:
- essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni. Qualora tale requisito non risulti posseduto dall’iscritto a causa del mancato pagamento dei contributi obbligatori da parte della propria impresa preponente, al solo fine della prestazione assistenziale, il requisito si considera posseduto se la ricorrenza dell’obbligo contributivo è attestata da documentazione certa e definitiva, già in possesso della Fondazione, e laddove lo stesso non sia stato contestato o non sia più contestabile.

Per quel che riguarda i requisiti reddituali, alcune prestazioni richiedono che l’importo del reddito non deve essere superiore a 43.200,00 euro, mentre altre richiedono che l’importo dell’attestazione ISEE non sia superiore a 34.450,82. Infatti, le domande per richiedere il contributo per il bonus scolastico possono essere presentate solo dal prossimo 1° settembre 2023. Invece, per il contributo di soggiorno in casa di riposo si deve presentare domanda nel mese di luglio 2023 al fine di richiedere le spese del 1° settembre, mentre le richieste riguardanti il 2° trimestre vanno presentate nel mese di gennaio 2024. Va precisato anche che la domanda può essere presentata entro gennaio 2024 per i contributi nascita o adozione (1.000 euro), maternità (2.700 euro), erogazioni straordinarie e per over 75, spese funerarie fino ad un massimo di 1.000 euro, infortunio, malattia o ricovero (2.000 euro). Per il contributo assistenza personale permanente e per quello riguardante le spese funerarie, le graduatorie sono bimestrali e le scadenze sono quelle del 30 giugno – 31 agosto – 31 ottobre – 31 dicembre 2023 per concorrere alle graduatorie dei 6 bimestri 2023. Per i premi studio concernenti il conseguimento dell’obiettivo scolastico ed accademico e per i premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza, il termine per presentare le domande è il 30 giugno 2023 e devono essere inoltrate dalla propria area riservata Enasarco.

Agevolazioni under 36 e donne, arriva il il sì dell’Europa

La Commissione ha approvato le misure italiane a sostegno del costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina (Commissione europea, comunicato 19 giugno 2023).

La notizia tanto attesa da aziende e datori di lavoro è finalmente giunta: la Commissione europea ha approvato due regimi italiani, con un bilancio totale di circa 535 milioni di euro, per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. In particolare, si tratta dell’esonero contributivo per i contratti di lavoro dei giovani lavoratori (ossia di età inferiore a 36 anni) e delle donne, fino a un massimo di 8.000 euro per contratto di assunzione. Per poter accedere alle agevolazioni, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori, tra le altre condizioni, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

I regimi sono stati approvati nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 al fine di sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili. Il nuovo quadro modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi, adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto dell’attuale crisi geopolitica, già modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022. 

La Commissione ha constatato che i regimi italiani sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. In particolare, l’aiuto i) non supererà 250.000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, 300.000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell’acquacoltura e 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, la Commissione ha concluso che i regimi italiani sono necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. 

La Commissione ha approvato le misure italiane a sostegno del costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina (Commissione europea, comunicato 19 giugno 2023).

La notizia tanto attesa da aziende e datori di lavoro è finalmente giunta: la Commissione europea ha approvato due regimi italiani, con un bilancio totale di circa 535 milioni di euro, per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. In particolare, si tratta dell'esonero contributivo per i contratti di lavoro dei giovani lavoratori (ossia di età inferiore a 36 anni) e delle donne, fino a un massimo di 8.000 euro per contratto di assunzione. Per poter accedere alle agevolazioni, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori, tra le altre condizioni, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

I regimi sono stati approvati nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 al fine di sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili. Il nuovo quadro modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi, adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia nel contesto dell'attuale crisi geopolitica, già modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022. 

La Commissione ha constatato che i regimi italiani sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. In particolare, l'aiuto i) non supererà 250.000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, 300.000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell'acquacoltura e 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, la Commissione ha concluso che i regimi italiani sono necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. 

Fondo Fisde: aggiornato il piano sanitario 2023

Dal 1° luglio 2023 obbligatoria la prescrizione per gli accertamenti diagnostici 

Dal 1° luglio 2023 coloro i quali sono interessati ad ottenere i rimborsi delle spese realizzate per gli accertamenti diagnostici effettuati e per la richiesta di autorizzazione in forma diretta di tali accertamenti eseguiti privatamente, devono obbligatoriamente presentare la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico.
Tale prescrizione è volta a garantire la congruità dell’accertamento, in quanto solo il medico può valutare clinicamente l’adeguatezza della prestazione rispetto alle esigenze del paziente e decidere l’atto medico necessario.
La prescrizione medica da allegare alla domanda di rimborso deve avere data precedente al documento di spesa della prestazione, deve corrispondere alla prestazione descritta nel documento di spesa, ed altresì deve indicare il riferimento alla diagnosi certa o sospetta.
Al fine di realizzare la richiesta di rimborso occorre prima di tutto verificare la diagnosi indicata sulla prescrizione, ossia gli accertamenti, il controllo, la prevenzione e screening, e, qualora non risultino adeguati, come indicazione di diagnosi dovrà chiedersi al medico di completare la prescrizione con il riferimento corretto; mentre per il rimborso delle prestazioni diagnostiche della prevenzione Fisde, non serve invece la prescrizione medica.
Da ultimo, si comunica che, dal 1° luglio prossimo, mediante l’aggiornamento dei programmi Fisde, tutti gli iscritti al Fondo potranno eseguire anche:
– ecodoppler/ecocolordoppler tronchi sovraortici;
– ecodoppler/ecocolordoppler cardiaco;
– pap test, duo pap e test HPV;
– ecografia mammaria;
– mammografia;
– accertamenti diagnostici specifici per la prevenzione per target, una volta l’anno, rimborsabili senza prescrizione.

Dal 1° luglio 2023 obbligatoria la prescrizione per gli accertamenti diagnostici 

Dal 1° luglio 2023 coloro i quali sono interessati ad ottenere i rimborsi delle spese realizzate per gli accertamenti diagnostici effettuati e per la richiesta di autorizzazione in forma diretta di tali accertamenti eseguiti privatamente, devono obbligatoriamente presentare la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico.
Tale prescrizione è volta a garantire la congruità dell'accertamento, in quanto solo il medico può valutare clinicamente l'adeguatezza della prestazione rispetto alle esigenze del paziente e decidere l’atto medico necessario.
La prescrizione medica da allegare alla domanda di rimborso deve avere data precedente al documento di spesa della prestazione, deve corrispondere alla prestazione descritta nel documento di spesa, ed altresì deve indicare il riferimento alla diagnosi certa o sospetta.
Al fine di realizzare la richiesta di rimborso occorre prima di tutto verificare la diagnosi indicata sulla prescrizione, ossia gli accertamenti, il controllo, la prevenzione e screening, e, qualora non risultino adeguati, come indicazione di diagnosi dovrà chiedersi al medico di completare la prescrizione con il riferimento corretto; mentre per il rimborso delle prestazioni diagnostiche della prevenzione Fisde, non serve invece la prescrizione medica.
Da ultimo, si comunica che, dal 1° luglio prossimo, mediante l'aggiornamento dei programmi Fisde, tutti gli iscritti al Fondo potranno eseguire anche:
- ecodoppler/ecocolordoppler tronchi sovraortici;
- ecodoppler/ecocolordoppler cardiaco;
- pap test, duo pap e test HPV;
- ecografia mammaria;
- mammografia;
- accertamenti diagnostici specifici per la prevenzione per target, una volta l’anno, rimborsabili senza prescrizione.

Importi deduzioni forfetarie 2023 a favore degli autotrasportatori

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato la misura delle deduzioni forfettarie 2023 per spese non documentate e l’Agenzia delle entrate ne ha chiarito la modalità di inserimento nella dichiarazione dei redditi (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 16 giugno 2023, n. 103; Agenzia delle entrate, comunicato 16 giugno 2023).

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha definito, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

 

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è stata prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 che ammonta a 48,00 euro e spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, invece, l’importo stabilito dell’agevolazione fiscale è pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un proprio comunicato stampa, nel quale è stato precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando rispettivamente:

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44;

  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

 

Tali codici, ha ricordato l’Agenzia, si riferiscono rispettivamente alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato la misura delle deduzioni forfettarie 2023 per spese non documentate e l'Agenzia delle entrate ne ha chiarito la modalità di inserimento nella dichiarazione dei redditi (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 16 giugno 2023, n. 103; Agenzia delle entrate, comunicato 16 giugno 2023).

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha definito, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

 

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è stata prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 che ammonta a 48,00 euro e spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, invece, l'importo stabilito dell'agevolazione fiscale è pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un proprio comunicato stampa, nel quale è stato precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando rispettivamente:

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44;

  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

 

Tali codici, ha ricordato l'Agenzia, si riferiscono rispettivamente alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

Debito per premi assicurativi INAIL: i requisiti e le tempistiche della segnalazione all’imprenditore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha previsto anche per l’INAIL l’obbligo di segnalazione all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, dell’esistenza di debiti nei propri confronti (INAIL, circolare 16 giugno 2023, n. 28). 

L’obbligo di segnalazione, già previsto per l’INPS, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, quali creditori pubblici qualificati, è stato esteso anche all’INAIL dall’articolo 25-novies, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 14/2019 recante la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

 

La segnalazione deve essere inviata all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, al ricorrere di specifici requisiti e secondo ben precise tempistiche.

 

In particolare, per quanto riguarda l’INAIL, l’obbligo in questione scatta in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato che sia superiore all’importo di 5.000 euro, a condizione che lo stesso debito non sia stato già iscritto a ruolo. Infatti, in tale ipotesi, è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro. 

 

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 c.c., soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice civile.

 

Il termine per l’invio della segnalazione è di 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei presupposti sopra indicati e in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del CCII.

 

Contenuto della segnalazione è l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 12 del CCII.

 

Si ricorda, infatti, che l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa: l’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

 

L’invio avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria e l’INAIL vi provvede con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha previsto anche per l'INAIL l'obbligo di segnalazione all'imprenditore e, ove presente all'organo di controllo, dell’esistenza di debiti nei propri confronti (INAIL, circolare 16 giugno 2023, n. 28). 

L'obbligo di segnalazione, già previsto per l'INPS, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, quali creditori pubblici qualificati, è stato esteso anche all'INAIL dall'articolo 25-novies, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 14/2019 recante la disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

 

La segnalazione deve essere inviata all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, al ricorrere di specifici requisiti e secondo ben precise tempistiche.

 

In particolare, per quanto riguarda l'INAIL, l'obbligo in questione scatta in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato che sia superiore all'importo di 5.000 euro, a condizione che lo stesso debito non sia stato già iscritto a ruolo. Infatti, in tale ipotesi, è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di 200.000 euro e, per le altre società, all'importo di 500.000 euro. 

 

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 c.c., soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice civile.

 

Il termine per l’invio della segnalazione è di 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei presupposti sopra indicati e in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del CCII.

 

Contenuto della segnalazione è l'invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all'articolo 12 del CCII.

 

Si ricorda, infatti, che l'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa: l'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

 

L’invio avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria e l’INAIL vi provvede con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.

Decreto Alluvioni: le istruzioni dell’INPS

L’Istituto  ha fornito le indicazioni per l’inoltro delle domande di sostegno per datori di lavoro e lavoratori, con le modalità di gestione dell’istruttoria  di pagamento della prestazione (INPS, messaggio 16 giugno 2023, n. 2264).

Dopo l’illustrazione della disciplina (circolare 53/2023) prevista dall’articolo 7, D.L. n. 61/2023, l’INPS ritorna sul beneficio a tutela sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna. Questa volta, con il messaggio in commento, sono fornite le istruzioni operative per l’inoltro delle domande e si illustrano le modalità di gestione dell’istruttoria delle stesse e di pagamento della prestazione, oltre che alcune precisazioni  in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Le modalità di presentazione delle domanda 

L’INPS ribadisce che le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa, sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Le istanze possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine non è decadenziale. 

La presentazione della domanda comporta la compilazione e la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:

–  accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;

– selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;

– selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;

– allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio. Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;

– trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Le domande che superano i controlli di accoglienza sono rese disponibili all’Hub PNP per la successiva fase di istruttoria/pagamento. Il percorso di accesso all’applicazione è: “Home > Prestazioni a sostegno del reddito > HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Entro la fine del mese di giugno saranno visibili, in ambito Hub PNP, le domande trasmesse a partire dal 15 giugno e che hanno superato i controlli di prima accoglienza. A regime, le domande trasmesse e accolte, saranno visibili a partire dal giorno successivo a quello della trasmissione.

La domanda di indennità una tantum per gli autonomi

L’INPS precisa che in sede di presentazione della domanda in argomento non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei comuni interessati. Pertanto, si procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento dell’istruttoria.

Solo qualora dalla consultazione degli archivi non fosse riscontrabile l’iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’istituto di patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso l’accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda – sezione “Richiesta di variazione”.

L’indennità una tantum in argomento costituisce reddito ai fini fiscali e sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. Al fine di operare correttamente, a seconda che l’attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e  medici in formazione specialistica)”; in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

L'Istituto  ha fornito le indicazioni per l’inoltro delle domande di sostegno per datori di lavoro e lavoratori, con le modalità di gestione dell’istruttoria  di pagamento della prestazione (INPS, messaggio 16 giugno 2023, n. 2264).

Dopo l'illustrazione della disciplina (circolare 53/2023) prevista dall’articolo 7, D.L. n. 61/2023, l'INPS ritorna sul beneficio a tutela sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna. Questa volta, con il messaggio in commento, sono fornite le istruzioni operative per l’inoltro delle domande e si illustrano le modalità di gestione dell’istruttoria delle stesse e di pagamento della prestazione, oltre che alcune precisazioni  in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Le modalità di presentazione delle domanda 

L'INPS ribadisce che le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa, sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Le istanze possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine non è decadenziale. 

La presentazione della domanda comporta la compilazione e la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:

-  accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;

- selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;

- selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;

- allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio. Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;

- trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Le domande che superano i controlli di accoglienza sono rese disponibili all’Hub PNP per la successiva fase di istruttoria/pagamento. Il percorso di accesso all’applicazione è: “Home > Prestazioni a sostegno del reddito > HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Entro la fine del mese di giugno saranno visibili, in ambito Hub PNP, le domande trasmesse a partire dal 15 giugno e che hanno superato i controlli di prima accoglienza. A regime, le domande trasmesse e accolte, saranno visibili a partire dal giorno successivo a quello della trasmissione.

La domanda di indennità una tantum per gli autonomi

L'INPS precisa che in sede di presentazione della domanda in argomento non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei comuni interessati. Pertanto, si procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento dell’istruttoria.

Solo qualora dalla consultazione degli archivi non fosse riscontrabile l’iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’istituto di patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso l’accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda – sezione “Richiesta di variazione”.

L’indennità una tantum in argomento costituisce reddito ai fini fiscali e sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. Al fine di operare correttamente, a seconda che l’attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e  medici in formazione specialistica)”; in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

CIRL Edilizia Artigianato – Veneto: stabilite nuove disposizioni per Edilcassa

Nel Verbale di Accordo presenti EVR, investimenti e Fondo

Il 26 maggio scorso, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che sancisce delle importanti novità per ciò che concerne alcuni istituti che riguardano il CIRL Edilizia Artigianato. All’interno dell’Accordo viene precisata la procedura per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi artigiani del settore e che risultano iscritte presso altre Casse Edili. Viene indicata l’obbligatorietà dell’applicazione del complesso negoziale che regola i rapporti di lavoro del personale, come indicato dal CCNL 4 maggio 2022, dal CIRL 3 febbraio 2022 e dal Verbale di Accordo 20 marzo 2023, indipendentemente dall’iscrizione dell’azienda a Edilcassa Veneto e ad un’altra Cassa Edile. Le Parti hanno stabilito di prorogare contributo Sostegno Investimenti (art.14 A del CIRL 3 febbraio 2022) anche con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese nell’anno edile 2022/2023 (spese ammissibili a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023). Edilcassa Veneto provvede all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative al Fondo “Sostegno alle imprese edili”, previo inoltro della domanda entro il 30 novembre 2023, utilizzando il Mod/20. Previsto anche un incentivo per la nuova occupazione, le Parti hanno deciso di prorogare l’incentivo anche con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante effettuate nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata ad Edilcassa Veneto entro il 31 gennaio 2024, utilizzando il Mod 26-APP. Viene istituita anche una nuova prestazione a favore delle imprese per quel che concerne la malattia/infortunio di rilevante durata. In caso di assenze superiori a 20 giorni, l’impresa può richiedere un contributo forfettario una tantum pari a 100,00 euro. Tra le altre novità ci sono anche: aggiornamento corsi finanziati dal Fondo 1% per la formazione “di-isocianati” e la prestazione Edilcassa in favore dei lavoratori.

Nel Verbale di Accordo presenti EVR, investimenti e Fondo

Il 26 maggio scorso, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che sancisce delle importanti novità per ciò che concerne alcuni istituti che riguardano il CIRL Edilizia Artigianato. All’interno dell’Accordo viene precisata la procedura per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi artigiani del settore e che risultano iscritte presso altre Casse Edili. Viene indicata l’obbligatorietà dell’applicazione del complesso negoziale che regola i rapporti di lavoro del personale, come indicato dal CCNL 4 maggio 2022, dal CIRL 3 febbraio 2022 e dal Verbale di Accordo 20 marzo 2023, indipendentemente dall’iscrizione dell’azienda a Edilcassa Veneto e ad un’altra Cassa Edile. Le Parti hanno stabilito di prorogare contributo Sostegno Investimenti (art.14 A del CIRL 3 febbraio 2022) anche con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese nell’anno edile 2022/2023 (spese ammissibili a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023). Edilcassa Veneto provvede all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative al Fondo “Sostegno alle imprese edili”, previo inoltro della domanda entro il 30 novembre 2023, utilizzando il Mod/20. Previsto anche un incentivo per la nuova occupazione, le Parti hanno deciso di prorogare l’incentivo anche con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante effettuate nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata ad Edilcassa Veneto entro il 31 gennaio 2024, utilizzando il Mod 26-APP. Viene istituita anche una nuova prestazione a favore delle imprese per quel che concerne la malattia/infortunio di rilevante durata. In caso di assenze superiori a 20 giorni, l’impresa può richiedere un contributo forfettario una tantum pari a 100,00 euro. Tra le altre novità ci sono anche: aggiornamento corsi finanziati dal Fondo 1% per la formazione “di-isocianati” e la prestazione Edilcassa in favore dei lavoratori.

Fondo Mario Negri: nuovi bandi per le borse di studio 2023

Previste borse di studio per gli studenti meritevoli dall’ultimo anno di scuola media inferiore alla laurea

Il Fondo Mario Negri, il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha previsto, a partire dal 12 giugno e fino al 30 settembre, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente online, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.
L’assegnazione di borse di studio è riservata ai figli di Dirigenti:
– iscritti al Fondo in attività di servizio presso Aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;
– cessati dal servizio presso Aziende tenute alla contribuzione in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;
– cessati dal servizio anche oltre il termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;
– iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;
– che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA), nonché per gli orfani di Dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.
L’assegnazione delle borse di studio è prevista per tutti i concorrenti che risultano in possesso dei requisiti richiesti, a partire dalla votazione minima.
Qualora il numero degli aventi diritto dovesse superare il numero delle borse di studio messe a concorso, il Fondo deve ridurre l’importo delle borse indicato, al fine di consentire l’assegnazione a tutti i concorrenti risultati idonei. Qualora, invece, il numero risultasse inferiore l’importo può essere aumentato.

Previste borse di studio per gli studenti meritevoli dall'ultimo anno di scuola media inferiore alla laurea

Il Fondo Mario Negri, il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha previsto, a partire dal 12 giugno e fino al 30 settembre, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente online, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.
L’assegnazione di borse di studio è riservata ai figli di Dirigenti:
- iscritti al Fondo in attività di servizio presso Aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;
- cessati dal servizio presso Aziende tenute alla contribuzione in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;
- cessati dal servizio anche oltre il termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;
- iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;
- che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA), nonché per gli orfani di Dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.
L’assegnazione delle borse di studio è prevista per tutti i concorrenti che risultano in possesso dei requisiti richiesti, a partire dalla votazione minima.
Qualora il numero degli aventi diritto dovesse superare il numero delle borse di studio messe a concorso, il Fondo deve ridurre l’importo delle borse indicato, al fine di consentire l’assegnazione a tutti i concorrenti risultati idonei. Qualora, invece, il numero risultasse inferiore l'importo può essere aumentato.

Superbonus: sanzione applicabile in caso di errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia

Chiarimenti dall’Agenzia delle entrate, in materia di Superbonus, riguardo alle sanzioni applicabili nel caso di errore nella fattura e nella comunicazione di sconto in fattura all’Agenzia (Agenzia delle entrate, risposta 14 giugno 2023, n. 348).

Nella fattispecie in questione, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate di chiarire se nell’ipotesi di annullamento della comunicazione di sconto in fattura e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso, la sanzione da applicare sia quella prevista dal comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (credito ”non spettante”), o, piuttosto, quella contemplata dal successivo comma 5 (credito ”inesistente”).

 

L’Agenzia precisa che all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è stabilito che nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Circa la differenza tra inesistenza e non spettanza del credito, già la risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E, ha chiarito che si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36bis e 36ter del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54bis del D.P.R. n. 633/1972.

Successivamente, anche la Corte di cassazione, con le sentenze n. 34444 e 34445, ha precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Dunque per considerare inesistente il credito:

  • deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);

  •  l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, al contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

 

Dalla fattispecie in oggetto è emerso che:

– l’istante, pur intestando correttamente al condominio le fatture emesse ed inserendo, nella relativa descrizione dell’oggetto dell’operazione, la giusta dicitura, ha però erroneamente indicato un codice fiscale in luogo di quello corretto;

– le comunicazioni di sconto in fattura, risultano trasmesse per conto del codice fiscale errato;

– a seguito di accettazione del credito originato dalla comunicazione trasmessa, l’istante ha compensato la totalità dell’importo ricevuto;

– l’istante, a seguito dell’annullamento della comunicazione e preso atto dell’errore commesso, ha annullato totalmente l’operazione originaria  emettendo due note di variazione in diminuzione a totale storno delle fatture errate ed emettendo le fatture corrette.

 

Il credito agevolativo in favore del fornitore, ricorda l’Agenzia, si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell’opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell’agevolazione fiscale. Nel caso di specie, il credito compensato si ricollega ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, nell’intestazione e nella parte descrittiva, con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili. Tale errata indicazione del codice fiscale, rappresentando un errore sostanziale, ha reso necessaria la rettifica dell’operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, pur restando il medesimo intervento fatturato.

 

Pertanto, nel caso prospettato, il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e dunque la sanzione applicabile è quella disposta dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’utilizzo di un credito d’imposta esistente prima dell’invio della comunicazione corretta.

Chiarimenti dall'Agenzia delle entrate, in materia di Superbonus, riguardo alle sanzioni applicabili nel caso di errore nella fattura e nella comunicazione di sconto in fattura all'Agenzia (Agenzia delle entrate, risposta 14 giugno 2023, n. 348).

Nella fattispecie in questione, l'istante chiede all'Agenzia delle entrate di chiarire se nell'ipotesi di annullamento della comunicazione di sconto in fattura e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso, la sanzione da applicare sia quella prevista dal comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (credito ''non spettante''), o, piuttosto, quella contemplata dal successivo comma 5 (credito ''inesistente'').

 

L'Agenzia precisa che all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è stabilito che nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Circa la differenza tra inesistenza e non spettanza del credito, già la risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E, ha chiarito che si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36bis e 36ter del D.P.R. n. 600/1973 e all'articolo 54bis del D.P.R. n. 633/1972.

Successivamente, anche la Corte di cassazione, con le sentenze n. 34444 e 34445, ha precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Dunque per considerare inesistente il credito:

  • deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);

  •  l'inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, al contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

 

Dalla fattispecie in oggetto è emerso che:

- l'istante, pur intestando correttamente al condominio le fatture emesse ed inserendo, nella relativa descrizione dell'oggetto dell'operazione, la giusta dicitura, ha però erroneamente indicato un codice fiscale in luogo di quello corretto;

- le comunicazioni di sconto in fattura, risultano trasmesse per conto del codice fiscale errato;

- a seguito di accettazione del credito originato dalla comunicazione trasmessa, l'istante ha compensato la totalità dell'importo ricevuto;

- l'istante, a seguito dell'annullamento della comunicazione e preso atto dell'errore commesso, ha annullato totalmente l'operazione originaria  emettendo due note di variazione in diminuzione a totale storno delle fatture errate ed emettendo le fatture corrette.

 

Il credito agevolativo in favore del fornitore, ricorda l'Agenzia, si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell'opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell'agevolazione fiscale. Nel caso di specie, il credito compensato si ricollega ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, nell'intestazione e nella parte descrittiva, con la sola eccezione dell'errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili. Tale errata indicazione del codice fiscale, rappresentando un errore sostanziale, ha reso necessaria la rettifica dell'operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all'invio della nuova comunicazione, pur restando il medesimo intervento fatturato.

 

Pertanto, nel caso prospettato, il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell'accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e dunque la sanzione applicabile è quella disposta dall'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l'utilizzo di un credito d'imposta esistente prima dell'invio della comunicazione corretta.