CCNL Metalmeccanica: Elemento perequativo a giugno

 

Spetta, con la busta paga del mese di giugno spetta, l’elemento perequativo ai dipendenti delle industrie Meccaniche e piccole e medie imprese

Tale elemento è previsto nei CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica-Assistal), Piccole e medie aziende (Unionmeccanica-Confapi) e Cooperative.
L’elemento perequativo nel settore metalmeccanici spetta a tutte le lavoratrici e i lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno ed è pari a 485 euro erogati nella busta paga di giugno.

Anche i somministrati in missione nelle aziende metalmeccaniche ne hanno diritto, in ragione del principio della parità di Trattamento.
Spetta ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione collettiva di secondo livello, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, che non hanno superminimi individuali o collettivi o premi e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL.
Ossia deve trattarsi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione.

I CCNL stabiliscono che la cifra di 485 euro va comunque parametrata in funzione della durata rapporto di lavoro nell’anno precedente.

 

Spetta, con la busta paga del mese di giugno spetta, l’elemento perequativo ai dipendenti delle industrie Meccaniche e piccole e medie imprese

Tale elemento è previsto nei CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica-Assistal), Piccole e medie aziende (Unionmeccanica-Confapi) e Cooperative.
L’elemento perequativo nel settore metalmeccanici spetta a tutte le lavoratrici e i lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno ed è pari a 485 euro erogati nella busta paga di giugno.

Anche i somministrati in missione nelle aziende metalmeccaniche ne hanno diritto, in ragione del principio della parità di Trattamento.
Spetta ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione collettiva di secondo livello, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, che non hanno superminimi individuali o collettivi o premi e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL.
Ossia deve trattarsi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione.

I CCNL stabiliscono che la cifra di 485 euro va comunque parametrata in funzione della durata rapporto di lavoro nell'anno precedente.

Licenziamento per giusta causa: il rapporto con le previsioni del CCNL

Licenziamento per giusta causa: il rapporto con le previsioni del CCNL

Ai fini della valutazione di proporzionalità del licenziamento per giusta causa non è sufficiente un’indagine limitata a verificare la corrispondenza tra il fatto addebitato e la sanzione prevista dalle disposizioni della contrattazione collettiva, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere pregiudizievole per gli scopi aziendali la prosecuzione del rapporto (Corte di Cassazione, Sentenza 07 giugno 2022, n. 18334).

Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un lavoratore, addetto alla verifica dei titoli di viaggio, a cui era stato irrogato dalla società datrice licenziamento per giusta causa.
L’inadempimento del dipendente era consistito nella redazione di un verbale di contravvenzione ad una passeggera, mediante la copia di altro redatto il giorno prima, con alterazione dolosa dei dati anagrafici e dei documenti rilevati, appropriazione della somma di € 40,00 ricevuta dalla medesima passeggera per oblazionare la contravvenzione, con omessa annotazione sul verbale della sanzione applicata.
La Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza primo grado, aveva rigettato l’impugnazione di licenziamento, giudicando proporzionata la sanzione espulsiva al fatto contestato, per gravità della condotta del lavoratore, nonché per i suoi precedenti disciplinari.

Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’evidente sproporzione della sanzione del licenziamento applicata, in assenza di un danno comportato dalla vicenda, avendo egli provveduto al pronto versamento della somma ricevuta dalla passeggera, non appena resosi conto dell’errore.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza del lavoratore, ribadendo che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.
I Giudici di legittimità hanno, sul punto, evidenziato che determinante in tal senso è la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Sulla scorta di ciò il giudice di merito è tenuto a valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro.

Da tanto discende, come posto in evidenza dalla Corte, che, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente, un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedono l’irrogazione del licenziamento.
In conclusione, ritenuta congruamente argomentata dalla Corte territoriale la valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare alla gravità dei fatti contestati, nel caso in argomento, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento intimato.

Licenziamento per giusta causa: il rapporto con le previsioni del CCNL

Ai fini della valutazione di proporzionalità del licenziamento per giusta causa non è sufficiente un'indagine limitata a verificare la corrispondenza tra il fatto addebitato e la sanzione prevista dalle disposizioni della contrattazione collettiva, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere pregiudizievole per gli scopi aziendali la prosecuzione del rapporto (Corte di Cassazione, Sentenza 07 giugno 2022, n. 18334).

Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un lavoratore, addetto alla verifica dei titoli di viaggio, a cui era stato irrogato dalla società datrice licenziamento per giusta causa.
L’inadempimento del dipendente era consistito nella redazione di un verbale di contravvenzione ad una passeggera, mediante la copia di altro redatto il giorno prima, con alterazione dolosa dei dati anagrafici e dei documenti rilevati, appropriazione della somma di € 40,00 ricevuta dalla medesima passeggera per oblazionare la contravvenzione, con omessa annotazione sul verbale della sanzione applicata.
La Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza primo grado, aveva rigettato l’impugnazione di licenziamento, giudicando proporzionata la sanzione espulsiva al fatto contestato, per gravità della condotta del lavoratore, nonché per i suoi precedenti disciplinari.

Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’evidente sproporzione della sanzione del licenziamento applicata, in assenza di un danno comportato dalla vicenda, avendo egli provveduto al pronto versamento della somma ricevuta dalla passeggera, non appena resosi conto dell’errore.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza del lavoratore, ribadendo che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.
I Giudici di legittimità hanno, sul punto, evidenziato che determinante in tal senso è la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Sulla scorta di ciò il giudice di merito è tenuto a valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro.

Da tanto discende, come posto in evidenza dalla Corte, che, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente, un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedono l'irrogazione del licenziamento.
In conclusione, ritenuta congruamente argomentata dalla Corte territoriale la valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare alla gravità dei fatti contestati, nel caso in argomento, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento intimato.

Rettica delle tabelle retributive del CCNL Letturisti – Conflavoro

 

Modificate le tabelle retributive previste dal nuovo CCNL Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica Conflavoro

 

Le parti firmatarie hanno corretto le tabelle retributive pubblicate nel CCNL Letturisti sottoscritto lo scorso giugno in base ai seguenti importi

Inquadramento

Retribuzione Base

Retribuzione Base 1 settembre 2023

Quadri € 3.084,00* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.362,00 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.150,00 € 2.164,60
Quarto Livello € 2.019,00 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.889,00 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.708,00 € 1.720,20
Primo Livello € 1.537,00 € 1.547,65

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad € 62,00

EDR pari ad € 10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati

 

Modificate le tabelle retributive previste dal nuovo CCNL Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica Conflavoro

 

Le parti firmatarie hanno corretto le tabelle retributive pubblicate nel CCNL Letturisti sottoscritto lo scorso giugno in base ai seguenti importi

Inquadramento

Retribuzione Base

Retribuzione Base 1 settembre 2023

Quadri € 3.084,00* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.362,00 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.150,00 € 2.164,60
Quarto Livello € 2.019,00 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.889,00 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.708,00 € 1.720,20
Primo Livello € 1.537,00 € 1.547,65

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad € 62,00

EDR pari ad € 10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati

Sicurezza sul lavoro: esclusa la responsabilità per il datore che abbia valutato correttamente i rischi

Non risponde dell’infortunio mortale del lavoratore il datore di lavoro che abbia correttamente valutato i rischi e adottato le adeguate misure di tutela (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21064).

Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore, bracciante agricolo, deceduto per iperpiressia da colpo di calore in seguito allo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’azienda agricola, nella quale era stato deputato alla raccolta di uva.
La Corte di Appello, confermando la sentenza del Gip del Tribunale, aveva assolto gli imputati, datori di lavoro, per i reati loro ascritti in relazione all’infortunio mortale occorso al lavoratore.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto coerenti con le risultanze istruttorie le valutazioni del primo giudice in ordine all’assenza di profili di colpa generica o specifica in capo ai datori di lavoro e causalmente rilevanti rispetto al colpo di calore che aveva colpito il predetto bracciante.
La Suprema Corte, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito, ha affermato che le previsioni del DVR adottato dalla ditta fossero congrue rispetto alle mansioni svolte dai braccianti agricoli occupati nel vigneto, indicando adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio quali: limitare i tempi di esposizione a fattori sfavorevoli, dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro ed apprestare idonei locali o ripari per il ristoro degli addetti.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che il concreto rischio riguardante l’attività di raccolta dell’uva, a cui era deputato il lavoratore, costituito dalla movimentazione manuale dei carichi, essendo considerato accettabile, non richiedeva, alcuno specifico intervento da parte del datore di lavoro, né a livello procedurale (formazione o sorveglianza sanitaria), né a livello organizzativo. Né poteva ritenersi richiesta, nel caso in argomento, la previsione di specifiche misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in occasione della raccolta.
Alla luce di tanto il Collegio, escluso ogni profilo di responsabilità dei datori di lavoro relativamente all’infortunio mortale occorso al dipendente, ha respinto il ricorso.

Non risponde dell’infortunio mortale del lavoratore il datore di lavoro che abbia correttamente valutato i rischi e adottato le adeguate misure di tutela (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21064).

Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore, bracciante agricolo, deceduto per iperpiressia da colpo di calore in seguito allo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’azienda agricola, nella quale era stato deputato alla raccolta di uva.
La Corte di Appello, confermando la sentenza del Gip del Tribunale, aveva assolto gli imputati, datori di lavoro, per i reati loro ascritti in relazione all'infortunio mortale occorso al lavoratore.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto coerenti con le risultanze istruttorie le valutazioni del primo giudice in ordine all'assenza di profili di colpa generica o specifica in capo ai datori di lavoro e causalmente rilevanti rispetto al colpo di calore che aveva colpito il predetto bracciante.
La Suprema Corte, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito, ha affermato che le previsioni del DVR adottato dalla ditta fossero congrue rispetto alle mansioni svolte dai braccianti agricoli occupati nel vigneto, indicando adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio quali: limitare i tempi di esposizione a fattori sfavorevoli, dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro ed apprestare idonei locali o ripari per il ristoro degli addetti.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che il concreto rischio riguardante l'attività di raccolta dell'uva, a cui era deputato il lavoratore, costituito dalla movimentazione manuale dei carichi, essendo considerato accettabile, non richiedeva, alcuno specifico intervento da parte del datore di lavoro, né a livello procedurale (formazione o sorveglianza sanitaria), né a livello organizzativo. Né poteva ritenersi richiesta, nel caso in argomento, la previsione di specifiche misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in occasione della raccolta.
Alla luce di tanto il Collegio, escluso ogni profilo di responsabilità dei datori di lavoro relativamente all’infortunio mortale occorso al dipendente, ha respinto il ricorso.

Gestione sostitutiva dall’Inpgi all’Inps: istruzioni

A decorrere dal 1° luglio 2022, la gestione sostitutiva dell’Inpgi passa all’Inps; l’Istituto ha già disposto i pagamenti delle prestazioni pensionistiche a partire dalla stessa data.

Al fine di visualizzare i relativi cedolini, o per presentare domanda di pensione, gli utenti interessati dovranno quindi accedere al sito www.inps.it, inserendo le credenziali ormai valide per tutte le PA: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2; CNS (Carta Nazionale dei Servizi); CIE (Carta di identità elettronica 3.0).
L’Istituto può disporre un pagamento con accredito su Iban solo se questo è intestato o cointestato al beneficiario della pensione e se risulta formalmente valido.
I pensionati che non hanno ancora fornito un Iban idoneo hanno ricevuto un’apposita comunicazione nella quale sono riportate le istruzioni utili per ottenere il rateo di luglio 2022 tramite bonifico domiciliato.
Tale opzione consente all’utente, nell’immediato, di ritirare la pensione in contanti presso qualunque ufficio postale.
Per ovviare ogni difficoltà futura, nella stessa comunicazione sono fornite – inoltre – le indicazioni per trasmettere un Iban valido tramite la procedura Inps o recandosi presso il proprio sportello bancario, muniti della chiave-pensione riportata nella lettera (INPS, comunicato stampa 28 giugno 2022).

A decorrere dal 1° luglio 2022, la gestione sostitutiva dell'Inpgi passa all'Inps; l'Istituto ha già disposto i pagamenti delle prestazioni pensionistiche a partire dalla stessa data.

Al fine di visualizzare i relativi cedolini, o per presentare domanda di pensione, gli utenti interessati dovranno quindi accedere al sito www.inps.it, inserendo le credenziali ormai valide per tutte le PA: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2; CNS (Carta Nazionale dei Servizi); CIE (Carta di identità elettronica 3.0).
L’Istituto può disporre un pagamento con accredito su Iban solo se questo è intestato o cointestato al beneficiario della pensione e se risulta formalmente valido.
I pensionati che non hanno ancora fornito un Iban idoneo hanno ricevuto un’apposita comunicazione nella quale sono riportate le istruzioni utili per ottenere il rateo di luglio 2022 tramite bonifico domiciliato.
Tale opzione consente all’utente, nell’immediato, di ritirare la pensione in contanti presso qualunque ufficio postale.
Per ovviare ogni difficoltà futura, nella stessa comunicazione sono fornite – inoltre – le indicazioni per trasmettere un Iban valido tramite la procedura Inps o recandosi presso il proprio sportello bancario, muniti della chiave-pensione riportata nella lettera (INPS, comunicato stampa 28 giugno 2022).

Datori di lavoro e autonomi agricoli: esonero contributivo spettante e riesame

In risposta alle domande di esonero contributivo presentate dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi agricoli, il 20 giugno 2022 l’Inps ha comunicato l’importo spettante. Eventuali istanze di riesame devono essere inoltrate alla struttura Inps territorialmente competente entro il 26 luglio 2022 (Inps – Messaggio 27 giugno 2022, n. 2581).

COMUNICAZIONE DELL’ESONERO AUTORIZZATO

In data 20 giugno 2022 l’Inps, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro tramite PEC, ovvero, nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata, tramite posta elettronica (ordinaria), la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”, con l’indicazione dell’importo dell’esonero autorizzato.
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.

L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia  risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECCEDENTI

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo dell’esonero autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.
Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.

Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”. In proposito l’Inps ha precisato che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.

Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente deve indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.

Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, sono dovute le sanzioni civili, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, a decorrere dal 21 luglio 2022. In ogni caso la sanzione non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

L’Inps sottolinea che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero; pertanto, l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.

Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il relativo importo.
La valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Ai datori di lavoro cui è stata accolta la domanda di esonero è attribuito il codice autorizzazione “8J”, valido per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) – agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive).

PROCEDURA DI RIESAME

Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro il 26 luglio 2022.

Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ – matricola/cida/progressivo azienda ____________”.

In risposta alle domande di esonero contributivo presentate dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi agricoli, il 20 giugno 2022 l’Inps ha comunicato l’importo spettante. Eventuali istanze di riesame devono essere inoltrate alla struttura Inps territorialmente competente entro il 26 luglio 2022 (Inps - Messaggio 27 giugno 2022, n. 2581).

COMUNICAZIONE DELL’ESONERO AUTORIZZATO

In data 20 giugno 2022 l’Inps, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro tramite PEC, ovvero, nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata, tramite posta elettronica (ordinaria), la disponibilità degli esiti dell’istanza nel "Portale delle agevolazioni", con l’indicazione dell’importo dell’esonero autorizzato.
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili nei canali di "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura" gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.

L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19" tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia  risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECCEDENTI

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo dell’esonero autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.
Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.

Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione, nel rispetto delle condizioni contenute nel "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa". In proposito l’Inps ha precisato che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.

Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente deve indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.

Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, sono dovute le sanzioni civili, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, a decorrere dal 21 luglio 2022. In ogni caso la sanzione non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

L’Inps sottolinea che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura "Durc On Line" costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero; pertanto, l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.

Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale "L556", avente il significato di "Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106" e nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il relativo importo.
La valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Ai datori di lavoro cui è stata accolta la domanda di esonero è attribuito il codice autorizzazione "8J", valido per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) – agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive).

PROCEDURA DI RIESAME

Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro il 26 luglio 2022.

Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: "Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ - matricola/cida/progressivo azienda ____________".

Dal Fondo Pensione Previndai, informazioni per i Dirigenti Industria

Sul sito Previndai – il Fondo Pensione per i Dirigenti delle aziende Industriali – è attiva la compilazione on-line della dichiarazione contributiva

Il Fondo Pensione Previndai informa i Dirigenti delle Aziende industriali – il cui rapporto di lavoro è regolato dal “CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager” o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti – che è possibile compilare on line la dichiarazione contributiva relativa al 2° semestre 2022.
La scadenza del versamento è fissata al 20 luglio 2022.
Il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previndai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.

Sul sito Previndai - il Fondo Pensione per i Dirigenti delle aziende Industriali - è attiva la compilazione on-line della dichiarazione contributiva

Il Fondo Pensione Previndai informa i Dirigenti delle Aziende industriali - il cui rapporto di lavoro è regolato dal "CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager" o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti - che è possibile compilare on line la dichiarazione contributiva relativa al 2° semestre 2022.
La scadenza del versamento è fissata al 20 luglio 2022.
Il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previndai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.

Cooperative Metalmeccaniche: adeguamento della quota relativa all’IPCA

E stato sottoascritto l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati.

Le parti hanno calcolato la quota relativa all’IPCA consuntivata 2021  (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,  degli incrementi retributivi complessivi

Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021

(ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,

degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
D3 18,45
A1 20,34

Sulla base dei valori all’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Misura dell’indennità

Dal 1° giugno 2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:

b) COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO} 24 ORE (GIORNOLIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
SUPERIORE AL B 1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

E stato sottoascritto l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati.

Le parti hanno calcolato la quota relativa all’IPCA consuntivata 2021  (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,  degli incrementi retributivi complessivi

Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021

(ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,

degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
D3 18,45
A1 20,34

Sulla base dei valori all’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell'indennità di reperibilità.

Misura dell'indennità

Dal 1° giugno 2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:

b) COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO} 24 ORE (GIORNOLIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
SUPERIORE AL B 1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

Sfruttamento del lavoro: la sentenza della Cassazione sul perfezionamento del reato

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si perfeziona attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera. Ai fini dell’ individuazione del momento perfezionativo, dunque, non può aversi riguardo al solo dato dell’insorgenza del rapporto di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 24 giugno 2022, n. 24388).

La vicenda

Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto con cui il G.I.P. aveva disposto un sequestro preventivo a carico del legale rappresentante e dell’amministratore di fatto di una S.n.c., gravemente indiziati del reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la legale rappresentante, datrice di lavoro delle dipendenti in danno delle quali era ipotizzato il reato di sfruttamento.
Quest’ultima, in particolare, lamentava che la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 603-bis cod. pen. non potesse applicarsi al caso di specie, trattandosi di rapporti di lavoro iniziati in epoca antecedente alla riforma del 2016, con la quale è stata estesa anche al datore di lavoro la responsabilità per il reclutamento illecito.

La predetta fattispecie, ad avviso della datrice, si era perfezionata con l’assunzione del lavoratore, assunzione avvenuta, prima dell’ introduzione della norma incriminatrice.

La Cassazione sul punto

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che la norma richiamata prevede che il reato di sfruttamento del lavoro si perfezioni attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera. Ai fini della individuazione del momento perfezionativo del reato, non si può, di conseguenza, avere riguardo al solo dato dell’insorgenza del rapporto di lavoro.
La lesione del bene giuridico tutelato dalla norma permane, difatti, finchè perdura la condizione di sfruttamento e approfittamento; da tanto consegue che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma del 2016, il datore di lavoro che assuma, impieghi o utilizzi manodopera nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla stessa norma, è responsabile del reato di sfruttamento di manodopera.

Con specifico riguardo al requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, infine, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
Tale condizione è risultata ricorrere nel caso in questione, essendo stato provato come le lavoratrici si siano viste costrette ad accettare le condizioni imposte per la necessità di mantenere un’occupazione, non esistendo, nel contesto in cui è maturata la vicenda, possibili reali alternative di lavoro.

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si perfeziona attraverso modalità alternative che riguardano non solo l'assunzione, ma anche l'utilizzazione o l'impiego di manodopera. Ai fini dell’ individuazione del momento perfezionativo, dunque, non può aversi riguardo al solo dato dell'insorgenza del rapporto di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 24 giugno 2022, n. 24388).

La vicenda

Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto con cui il G.I.P. aveva disposto un sequestro preventivo a carico del legale rappresentante e dell’amministratore di fatto di una S.n.c., gravemente indiziati del reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la legale rappresentante, datrice di lavoro delle dipendenti in danno delle quali era ipotizzato il reato di sfruttamento.
Quest’ultima, in particolare, lamentava che la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 603-bis cod. pen. non potesse applicarsi al caso di specie, trattandosi di rapporti di lavoro iniziati in epoca antecedente alla riforma del 2016, con la quale è stata estesa anche al datore di lavoro la responsabilità per il reclutamento illecito.

La predetta fattispecie, ad avviso della datrice, si era perfezionata con l'assunzione del lavoratore, assunzione avvenuta, prima dell’ introduzione della norma incriminatrice.

La Cassazione sul punto

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che la norma richiamata prevede che il reato di sfruttamento del lavoro si perfezioni attraverso modalità alternative che riguardano non solo l'assunzione, ma anche l'utilizzazione o l'impiego di manodopera. Ai fini della individuazione del momento perfezionativo del reato, non si può, di conseguenza, avere riguardo al solo dato dell'insorgenza del rapporto di lavoro.
La lesione del bene giuridico tutelato dalla norma permane, difatti, finchè perdura la condizione di sfruttamento e approfittamento; da tanto consegue che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma del 2016, il datore di lavoro che assuma, impieghi o utilizzi manodopera nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla stessa norma, è responsabile del reato di sfruttamento di manodopera.

Con specifico riguardo al requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, infine, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
Tale condizione è risultata ricorrere nel caso in questione, essendo stato provato come le lavoratrici si siano viste costrette ad accettare le condizioni imposte per la necessità di mantenere un'occupazione, non esistendo, nel contesto in cui è maturata la vicenda, possibili reali alternative di lavoro.

INPS: servizio di presentazione delle domande di indennità una tantum

È disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell’indennità una tantum pari a 200 euro.

La domanda può essere presentata accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra (messaggio 27 giugno 2022, n. 2580):
– Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– Indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
– Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
– Indennità una tantum per i lavoratori domestici;
– Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
– Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.
Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022; inoltre, per queste tipologie di lavoratori, la domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo.
Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0; Carta nazionale dei servizi.
In alternativa al portale web, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per l’accesso ai servizi dell’INPS tramite il Contact Center Multicanale è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo che potrà essere generato accedendo all’apposita sezione dell’area riservata “MyInps”.
Infine, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

È disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell’indennità una tantum pari a 200 euro.

La domanda può essere presentata accedendo alla sezione "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra (messaggio 27 giugno 2022, n. 2580):
- Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
- Indennità una tantum per i lavoratori domestici;
- Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
- Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.
Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022; inoltre, per queste tipologie di lavoratori, la domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo.
Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0; Carta nazionale dei servizi.
In alternativa al portale web, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per l’accesso ai servizi dell’INPS tramite il Contact Center Multicanale è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo che potrà essere generato accedendo all’apposita sezione dell’area riservata "MyInps".
Infine, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.