Esonero contributivo post maternità per lavoratrici madri: chiarimenti

L’Inps fornisce chiarimenti sulle modalità di riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità (Messaggio 09 novembre 2022, n. 4042).

In via sperimentale per l’anno 2022, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50 per cento, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
In proposito l’Inps ha chiarito, tra l’altro, che l’agevolazione spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (Circolare n. 102/2022).
Con il Messaggio n. 4042/2022, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti riguardo alla decorrenza del beneficio, all’imponibile oggetto di sgravio, alla compatibilità con altre agevolazioni e alla portabilità dell’esonero.

Decorrenza dell’esonero

L’esonero è applicabile a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Le eventuali cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dell’esonero, a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.
Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero. Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa ha diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

Imponibile oggetto di sgravio

L’esonero contributivo si calcola a decorrere dalla data di rientro effettivo.
L’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato, viceversa, dal giorno del rientro l’imponibile dovrà essere integralmente considerato.
Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, in relazione all’ultimo mese di fruizione dello stesso, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.
Pertanto i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.
Ulteriormente, nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.
La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.
Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.

Compatibilità con altre agevolazioni

L’esonero è cumulabile:
– con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
– con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022 (0,8 + 1,2 per cento). La cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente. Ciò significa che laddove sia già stata applicata la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre, l’esonero IVS può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta. Analogamente, laddove sia già stato applicato l’esonero IVS, la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.

Portabilità dell’esonero

Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:
(1) nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto;
(2) nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Nell’ipotesi in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.

L’Inps fornisce chiarimenti sulle modalità di riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità (Messaggio 09 novembre 2022, n. 4042).

In via sperimentale per l’anno 2022, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50 per cento, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
In proposito l’Inps ha chiarito, tra l’altro, che l’agevolazione spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (Circolare n. 102/2022).
Con il Messaggio n. 4042/2022, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti riguardo alla decorrenza del beneficio, all’imponibile oggetto di sgravio, alla compatibilità con altre agevolazioni e alla portabilità dell’esonero.

Decorrenza dell’esonero

L’esonero è applicabile a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Le eventuali cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dell’esonero, a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.
Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero. Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e - successivamente al rientro - si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa ha diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

Imponibile oggetto di sgravio

L’esonero contributivo si calcola a decorrere dalla data di rientro effettivo.
L’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato, viceversa, dal giorno del rientro l’imponibile dovrà essere integralmente considerato.
Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, in relazione all’ultimo mese di fruizione dello stesso, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.
Pertanto i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.
Ulteriormente, nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.
La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.
Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.

Compatibilità con altre agevolazioni

L’esonero è cumulabile:
- con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
- con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022 (0,8 + 1,2 per cento). La cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente. Ciò significa che laddove sia già stata applicata la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre, l'esonero IVS può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta. Analogamente, laddove sia già stato applicato l’esonero IVS, la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.

Portabilità dell’esonero

Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:
(1) nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto;
(2) nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Nell’ipotesi in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice - poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.

CCNL Gas-Acqua: Sciolta la riserva sull’accordo

Sciolta la riserva dell’accordo per il rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua

L’accordo, che riguarda il triennio 2022-2024, prevede che  i minimi retributivi mensili vengano incrementati alle decorrenze di cui alla tabella che segue.

Livello

Parametro

01/10/2022

01/10/2023

01/9/2024

Q 200,74 57,34 99,30 127,27
8 181,29 51,79 89,68 114,94
7 167,50 47,85 82,86 106,20
6 153,69 43,90 76,03 97,44
5 139,96 39,98 69,23 88,74
4 131,42 37,54 65,01 83,32
3 122,95 35,12 60,82 77,95
2 111,15 31,75 54,98 70,47
1 100,00 28,57 49,47 63,40

Pertanto, i nuovi minimi tabellari integrati per ciascun livello di inquadramento sono i seguenti:

Livello

Parametro

1/10/2022

1/10/2023

1/9/2024

Q 200,74 3.141,16 3.240,46 3.367,73
8 181,29 2.836,69 2.926,37 3.041,31
7 167,50 2.620,93 2.703,79 2.809,99
6 153,69 2.404,92 2.480,95 2.578,39
5 139,96 2.189,97 2.259,20 2.347,94
4 131,42 2.056,35 2.121,36 2.204,68
3 122,95 1.923,84 1.984,66 2.062,61
2 111,15 1.739,16 1.794,14 1.864,61
1 100,00 1.564,77 1.614,24 1.677,64

Reperibilità

A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’impegno di reperibilità è limitato a 10 giorni/mese di servizio pro-capite. I compensi convenuti nel presente articolo saranno maggiorati del 15% per le giornate eccedenti il decimo giorno/mese. Nei confronti dei personale reperibile che, per effetto del modello organizzativo del servizio adottato, di norma svolge la propria attività da remoto utilizzando gli strumenti aziendali, senza doversi recare sul luogo dell’intervento, in aggiunta ai compensi sopra indicati viene riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari a 5 euro che si eleva a 6 euro dal 1° gennaio 2023.

Ammontare retributivo annuale di produttività (ARAP)

Viene individuata una quota del salario nazionale, denominata ARAP (ammontare retributivo annuale di produttività), destinata ad incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale nel rispetto dei criteri di efficienza stabiliti dall’Autorità di regolazione. Gli importi dell’ARAP di seguito stabiliti saranno utilizzati unicamente per i periodi di competenza indicati, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale:
Decorrenza 2023 – Importo complessivo su parametro medio 143,53: € 238,00
Decorrenza 2024 – Importo complessivo su parametro medio 143,53: € 238,00

Sciolta la riserva dell’accordo per il rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua

L’accordo, che riguarda il triennio 2022-2024, prevede che  i minimi retributivi mensili vengano incrementati alle decorrenze di cui alla tabella che segue.

Livello

Parametro

01/10/2022

01/10/2023

01/9/2024

Q 200,74 57,34 99,30 127,27
8 181,29 51,79 89,68 114,94
7 167,50 47,85 82,86 106,20
6 153,69 43,90 76,03 97,44
5 139,96 39,98 69,23 88,74
4 131,42 37,54 65,01 83,32
3 122,95 35,12 60,82 77,95
2 111,15 31,75 54,98 70,47
1 100,00 28,57 49,47 63,40

Pertanto, i nuovi minimi tabellari integrati per ciascun livello di inquadramento sono i seguenti:

Livello

Parametro

1/10/2022

1/10/2023

1/9/2024

Q 200,74 3.141,16 3.240,46 3.367,73
8 181,29 2.836,69 2.926,37 3.041,31
7 167,50 2.620,93 2.703,79 2.809,99
6 153,69 2.404,92 2.480,95 2.578,39
5 139,96 2.189,97 2.259,20 2.347,94
4 131,42 2.056,35 2.121,36 2.204,68
3 122,95 1.923,84 1.984,66 2.062,61
2 111,15 1.739,16 1.794,14 1.864,61
1 100,00 1.564,77 1.614,24 1.677,64

Reperibilità

A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'impegno di reperibilità è limitato a 10 giorni/mese di servizio pro-capite. I compensi convenuti nel presente articolo saranno maggiorati del 15% per le giornate eccedenti il decimo giorno/mese. Nei confronti dei personale reperibile che, per effetto del modello organizzativo del servizio adottato, di norma svolge la propria attività da remoto utilizzando gli strumenti aziendali, senza doversi recare sul luogo dell'intervento, in aggiunta ai compensi sopra indicati viene riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari a 5 euro che si eleva a 6 euro dal 1° gennaio 2023.

Ammontare retributivo annuale di produttività (ARAP)

Viene individuata una quota del salario nazionale, denominata ARAP (ammontare retributivo annuale di produttività), destinata ad incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale nel rispetto dei criteri di efficienza stabiliti dall'Autorità di regolazione. Gli importi dell'ARAP di seguito stabiliti saranno utilizzati unicamente per i periodi di competenza indicati, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale:
Decorrenza 2023 - Importo complessivo su parametro medio 143,53: € 238,00
Decorrenza 2024 - Importo complessivo su parametro medio 143,53: € 238,00

Edili Industria Udine: accordo integrativo

Firmato il 5/8/2022, tra l’ANCE Udine e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLE-CGIL, il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Udine, condecorrenza 1/9/2022 – 31/8/2024

Le Parti concordano quanto segue.

EVR
L’elemento variabile della retribuzione è in linea con quanto previsto dal vigente CCNL e dal vigente CCPL e resta fissato al 4%.

Trasferta modalità A)
Le Parti concordano un incremento delle indennità di trasferta come di seguito specificato:

All’operaio comandato a prestare temporaneamente la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell’ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità – per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro ordinaria effettuata nelle predette condizioni – quantificata come di seguito specificato.

Dal 1° settembre 2022:

a) euro 16,40 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;

b) euro 19,90 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;

e) euro 24,70 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione:

d) euro 27,60 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km da confini territoriali del comune di assunzione.

L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ma mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che, per la loro determinazione, le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art. 2120, co. 2, c.c. – escludono espressamente l’incidenza.
Ai soli fini dell’applicazione dell’istituto della trasferta, le parti ribadiscono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere di assunzione l’eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche l’eventuale breve lasso di tempo connesso con l’espletamento delle pratiche relative all’assunzione del lavoratore.

Trasferta Modalità B
Le parti convengono, allo scopo di rendere il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta, di consentire le seguenti alternative alla modalità sopra descritta.
Relativamente alle imprese che abitualmente operano con pernottamento dei lavoratori, è consentita l’applicazione della seguente disciplina contrattuale. Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano temporaneamente la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove l’impresa ha sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Agli stessi competerà un importo a titolo di indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato nelle condizioni sopra descritte secondo le seguenti modalità:

Dal 1° settembre 2022:

a) euro 16,40 in caso di rientro giornaliero

b) euro 19,18 in caso di rientro settimanale

c) euro 26,16 in caso di rientro quindicinale

d) euro 32,36 in caso di rientro trisettimanale

e) euro 35,00 in caso di rientro mensile o maggiore.

L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art. 2120 co. 2, c.c. – escludono espressamente l’incidenza.
Le parti convengono che ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta la sede abituale di lavoro verrà identificata con la sede dell’impresa.
Resta inteso che le imprese dovranno comunicare alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali la definizione della modalità di trasferta B) applicata ai lavoratori. Le OO.SS. firmatarie potranno richiedere l’effettuazione di un esame congiunto presso la sede provinciale dell’Ance.

Trasporto
Dal 1° settembre 2022, qualora l’operaio fosse comandato a lavorare presso una sede o un cantiere diversi da quelli previsti dal contratto di assunzione, se utilizza un proprio mezzo, avrà diritto ad un rimborso pari a euro 0,20 al km o al rimborso del biglietto se utilizza mezzi pubblici (a fronte della presentazione dei relativi documenti giustificativi: biglietto corriera, treno ecc.).

Servizio mensa
Ferme restando le altre disposizioni sancite nell’art. 12 del CCPL 14 dicembre 2006, con decorrenza dal 1° settembre 2022, l’importo lordo dell’indennità sostitutiva di mensa viene fissata in euro 10,00 lordi, ferma restando l’esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo.

Malattia – Carenza
Come previsto dall’accordo territoriale del 3 agosto 2012, per le malattie da 1 a 6 giorni, dal secondo al terzo giorno, verrà integrata la retribuzione al 100% della normale retribuzione, per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, per i lavoratori che nel corso dell’anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 4 volte per eventi dovuti a malattia.

Detta integrazione verrà anticipata dall’impresa ed assolta dalla Cassa Edile in relazione alla contribuzione versata mediante conguaglio con i versamenti correnti.

Firmato il 5/8/2022, tra l'ANCE Udine e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLE-CGIL, il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Udine, condecorrenza 1/9/2022 - 31/8/2024

Le Parti concordano quanto segue.

EVR
L'elemento variabile della retribuzione è in linea con quanto previsto dal vigente CCNL e dal vigente CCPL e resta fissato al 4%.

Trasferta modalità A)
Le Parti concordano un incremento delle indennità di trasferta come di seguito specificato:

All'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità - per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro ordinaria effettuata nelle predette condizioni - quantificata come di seguito specificato.

Dal 1° settembre 2022:

a) euro 16,40 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;

b) euro 19,90 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;

e) euro 24,70 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione:

d) euro 27,60 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km da confini territoriali del comune di assunzione.

L'indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ma mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che, per la loro determinazione, le parti a confronto hanno già tenuto conto - in sede di quantificazione - delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti - in base all'art. 2120, co. 2, c.c. - escludono espressamente l'incidenza.
Ai soli fini dell'applicazione dell'istituto della trasferta, le parti ribadiscono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere di assunzione l'eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche l'eventuale breve lasso di tempo connesso con l'espletamento delle pratiche relative all'assunzione del lavoratore.

Trasferta Modalità B
Le parti convengono, allo scopo di rendere il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta, di consentire le seguenti alternative alla modalità sopra descritta.
Relativamente alle imprese che abitualmente operano con pernottamento dei lavoratori, è consentita l'applicazione della seguente disciplina contrattuale. Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano temporaneamente la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove l'impresa ha sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Agli stessi competerà un importo a titolo di indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato nelle condizioni sopra descritte secondo le seguenti modalità:

Dal 1° settembre 2022:

a) euro 16,40 in caso di rientro giornaliero

b) euro 19,18 in caso di rientro settimanale

c) euro 26,16 in caso di rientro quindicinale

d) euro 32,36 in caso di rientro trisettimanale

e) euro 35,00 in caso di rientro mensile o maggiore.

L'indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto - in sede di quantificazione - delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti - in base all’art. 2120 co. 2, c.c. - escludono espressamente l'incidenza.
Le parti convengono che ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta la sede abituale di lavoro verrà identificata con la sede dell’impresa.
Resta inteso che le imprese dovranno comunicare alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali la definizione della modalità di trasferta B) applicata ai lavoratori. Le OO.SS. firmatarie potranno richiedere l'effettuazione di un esame congiunto presso la sede provinciale dell'Ance.

Trasporto
Dal 1° settembre 2022, qualora l’operaio fosse comandato a lavorare presso una sede o un cantiere diversi da quelli previsti dal contratto di assunzione, se utilizza un proprio mezzo, avrà diritto ad un rimborso pari a euro 0,20 al km o al rimborso del biglietto se utilizza mezzi pubblici (a fronte della presentazione dei relativi documenti giustificativi: biglietto corriera, treno ecc.).

Servizio mensa
Ferme restando le altre disposizioni sancite nell'art. 12 del CCPL 14 dicembre 2006, con decorrenza dal 1° settembre 2022, l'importo lordo dell'indennità sostitutiva di mensa viene fissata in euro 10,00 lordi, ferma restando l'esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo.

Malattia - Carenza
Come previsto dall’accordo territoriale del 3 agosto 2012, per le malattie da 1 a 6 giorni, dal secondo al terzo giorno, verrà integrata la retribuzione al 100% della normale retribuzione, per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, per i lavoratori che nel corso dell’anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 4 volte per eventi dovuti a malattia.

Detta integrazione verrà anticipata dall’impresa ed assolta dalla Cassa Edile in relazione alla contribuzione versata mediante conguaglio con i versamenti correnti.

Assegno di invalidità maturato in regime di contribuzione internazionale: traformazione in pensione

La regola della totalizzazione, prevista dall’art. 9, par. 1, della Convenzione italo – svizzera del 14.12.62 deve ritenersi applicabile anche alla pensione di vecchiaia da trasformazione dell’assegno di invalidità. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 novembre 2022, n. 32379.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva negato alla titolare di assegno di invalidità maturato in regime di contribuzione internazionale il diritto alla pensione di vecchiaia in regime autonomo anziché in regime di contribuzione internazionale, ritenendo non applicabile l’art. 1 co. 10, L. n. 222/84.
L’assegno di invalidità percepito dalla ricorrente si basava su contributi versati in parte in Italia e in parte in Svizzera e senza questi ultimi la stessa non avrebbe avuto diritto al conseguimento dell’assegno in regime autonomo.

I Gudici di legittimità preliminarmente hanno richiamato l’ art. 9, par. 1, della Convenzione italo – svizzera del 14.12.62, secondo cui, quando, in base ai soli periodi d’assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana, un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l’invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera sono totalizzati con i periodi compiuti nell’assicurazione italiana per l’apertura del diritto alle suddette prestazioni.
La citata norma, applicabile ratione temporis, introduce, dunque, la regola della totalizzazione sia per le prestazioni di invalidità sia per quelle di vecchiaia, ove la prestazione non possa essere ottenuta in base ai soli periodi d’assicurazione compiuti secondo la legge italiana.

Ebbene, il diritto alla pensione, nel caso di specie, non era attribuito alla ricorrente per effetto della legge italiana, e in particolare in base al solo art. 1, co. 10 L. n. 222/84; la legge italiana, difatti, considera quale presupposto del diritto alla pensione, oltre alla contribuzione figurativa, il diritto all’assegno di invalidità e quest’ultimo non era sorto in base alla sola legge italiana, non avendo il periodo lavorato in Italia fatto maturare la necessaria contribuzione.
Sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha evidenziato che la regola di totalizzazione richiamata deve ritenersi applicabile anche alla pensione di vecchiaia da trasformazione dell’assegno di invalidità, nel senso che non può dirsi sorto il diritto alla pensione di vecchiaia in base al periodo equivalente al periodo d’assicurazione compiuto tutto secondo la legge italiana, quando tale pensione derivi da trasformazione della prestazione di invalidità e il diritto a tale prestazione non poteva essere fatto valere in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo la legge italiana.
 

La regola della totalizzazione, prevista dall'art. 9, par. 1, della Convenzione italo - svizzera del 14.12.62 deve ritenersi applicabile anche alla pensione di vecchiaia da trasformazione dell'assegno di invalidità. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 novembre 2022, n. 32379.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva negato alla titolare di assegno di invalidità maturato in regime di contribuzione internazionale il diritto alla pensione di vecchiaia in regime autonomo anziché in regime di contribuzione internazionale, ritenendo non applicabile l’art. 1 co. 10, L. n. 222/84.
L'assegno di invalidità percepito dalla ricorrente si basava su contributi versati in parte in Italia e in parte in Svizzera e senza questi ultimi la stessa non avrebbe avuto diritto al conseguimento dell'assegno in regime autonomo.

I Gudici di legittimità preliminarmente hanno richiamato l’ art. 9, par. 1, della Convenzione italo - svizzera del 14.12.62, secondo cui, quando, in base ai soli periodi d'assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana, un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l'invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera sono totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'apertura del diritto alle suddette prestazioni.
La citata norma, applicabile ratione temporis, introduce, dunque, la regola della totalizzazione sia per le prestazioni di invalidità sia per quelle di vecchiaia, ove la prestazione non possa essere ottenuta in base ai soli periodi d'assicurazione compiuti secondo la legge italiana.

Ebbene, il diritto alla pensione, nel caso di specie, non era attribuito alla ricorrente per effetto della legge italiana, e in particolare in base al solo art. 1, co. 10 L. n. 222/84; la legge italiana, difatti, considera quale presupposto del diritto alla pensione, oltre alla contribuzione figurativa, il diritto all'assegno di invalidità e quest’ultimo non era sorto in base alla sola legge italiana, non avendo il periodo lavorato in Italia fatto maturare la necessaria contribuzione.
Sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha evidenziato che la regola di totalizzazione richiamata deve ritenersi applicabile anche alla pensione di vecchiaia da trasformazione dell'assegno di invalidità, nel senso che non può dirsi sorto il diritto alla pensione di vecchiaia in base al periodo equivalente al periodo d'assicurazione compiuto tutto secondo la legge italiana, quando tale pensione derivi da trasformazione della prestazione di invalidità e il diritto a tale prestazione non poteva essere fatto valere in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo la legge italiana.
 

Vendita irregolare di autovetture: raddoppio dei termini di accertamento

La Corte di Cassazione, con sentenza 03 novembre 2022 n. 32464 è intervenuta sull’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento in caso di vendita irregolare di autovetture.

Secondo il testo vigente pro-tempore, ai fini della tempestività dell’accertamento, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331, c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs n. 74/2000, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Ora, in base all’art. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis, ciò che rileva, ai fini del raddoppio dei termini, è unicamente la sussistenza dei presupposti per l’obbligo di denuncia a carico del pubblico ufficiale che ravvisi i presupposti del reato, non rilevando né l’eventuale mancata denuncia, né l’archiviazione della stessa, né il successivo esercizio dell’azione penale, né, ancora, l’eventuale decisione di proscioglimento, assoluzione o condanna.
Nel caso di specie, per quanto risultante dagli avvisi di accertamento e dal P.V.C., era astrattamente configurabile il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti” (art. 2, DLgs n. 74/2000), per il quale non sono previste soglie di punibilità.
A riguardo, è applicabile il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/1973. Né a diversa conclusione può pervenirsi dopo le modifiche apportate dall’art. 2, DLgs n. 128/2015, che ha introdotto un nuovo periodo al predetto art. 43, co. 3, DPR n. 600/1973, in base al quale il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in ci è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, posto che tale norma si applica solo agli accertamenti notificati a partire dall’entrata in vigore di tale decreto legislativo (2 settembre 2015) e, in base all’art. 2, co. 3, DLgs n. 128/2015, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La Corte di Cassazione, con sentenza 03 novembre 2022 n. 32464 è intervenuta sull’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento in caso di vendita irregolare di autovetture.

Secondo il testo vigente pro-tempore, ai fini della tempestività dell’accertamento, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331, c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs n. 74/2000, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Ora, in base all’art. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis, ciò che rileva, ai fini del raddoppio dei termini, è unicamente la sussistenza dei presupposti per l’obbligo di denuncia a carico del pubblico ufficiale che ravvisi i presupposti del reato, non rilevando né l’eventuale mancata denuncia, né l’archiviazione della stessa, né il successivo esercizio dell’azione penale, né, ancora, l’eventuale decisione di proscioglimento, assoluzione o condanna.
Nel caso di specie, per quanto risultante dagli avvisi di accertamento e dal P.V.C., era astrattamente configurabile il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti" (art. 2, DLgs n. 74/2000), per il quale non sono previste soglie di punibilità.
A riguardo, è applicabile il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/1973. Né a diversa conclusione può pervenirsi dopo le modifiche apportate dall’art. 2, DLgs n. 128/2015, che ha introdotto un nuovo periodo al predetto art. 43, co. 3, DPR n. 600/1973, in base al quale il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in ci è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, posto che tale norma si applica solo agli accertamenti notificati a partire dall’entrata in vigore di tale decreto legislativo (2 settembre 2015) e, in base all’art. 2, co. 3, DLgs n. 128/2015, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Invalidità civile: sospensione per assenza a visita

L’Inps rende noto il rilascio, nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”, della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti (Messaggio 8 novembre 2022, n. 4029).

 

Qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita.
Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.
La registrazione dell’assenza a visita in procedura determina l’immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione sul “Data Base Pensioni”.
Successivamente l’interessato riceve una comunicazione, generata in procedura ITML, con l’avviso dell’avvenuta sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell’assenza.
Nell’ipotesi in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza, riprende l’iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica.
Diversamente, qualora il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvede alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione.
 

L’Inps rende noto il rilascio, nella procedura "Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale", della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti (Messaggio 8 novembre 2022, n. 4029).

 

Qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita.
Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.
La registrazione dell’assenza a visita in procedura determina l’immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione sul "Data Base Pensioni".
Successivamente l’interessato riceve una comunicazione, generata in procedura ITML, con l’avviso dell’avvenuta sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell’assenza.
Nell’ipotesi in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza, riprende l’iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica.
Diversamente, qualora il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvede alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione.
 

Domande telematiche per congedi parentali: procedura aggiornata

Grazie all’aggiornamento della procedura informatica alle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, nonché per le domande di congedo facoltativo del padre vanno presentate in via telematica (Inps – Messaggio 08 novembre 2022, n. 4025)

Al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare sono state introdotte alcune novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
In attesa di adeguare le procedure informatiche a tali novità è stata data la possibilità di presentare la richiesta dei congedi parentali al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando – dove previsto – successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
A decorrere dall’8 novembre 2022, a seguito dell’aggiornamento della procedura, le domande di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata Inps devono essere presentate in vi telematica. Le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
È possibile presentare le domande telematiche anche con riferimento a congedi parentali relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e l’8 novembre 2022. Per tali periodi, la domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.
Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre (art. 4, co. 24, lett. a), L 28 giugno 2012, n. 92), l’Inps precisa che la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell’indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.

Con successivo messaggio, l’Inps fornirà le indicazioni per le domande di congedo parentale dei lavoratori autonomi, d’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, i lavoratori interessati possono fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Grazie all’aggiornamento della procedura informatica alle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, nonché per le domande di congedo facoltativo del padre vanno presentate in via telematica (Inps - Messaggio 08 novembre 2022, n. 4025)

Al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare sono state introdotte alcune novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
In attesa di adeguare le procedure informatiche a tali novità è stata data la possibilità di presentare la richiesta dei congedi parentali al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando - dove previsto - successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
A decorrere dall’8 novembre 2022, a seguito dell’aggiornamento della procedura, le domande di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata Inps devono essere presentate in vi telematica. Le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
È possibile presentare le domande telematiche anche con riferimento a congedi parentali relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e l’8 novembre 2022. Per tali periodi, la domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.
Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre (art. 4, co. 24, lett. a), L 28 giugno 2012, n. 92), l’Inps precisa che la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell’indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.

Con successivo messaggio, l’Inps fornirà le indicazioni per le domande di congedo parentale dei lavoratori autonomi, d’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, i lavoratori interessati possono fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

IVA: cessione di terreni con unità collabenti

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 7 novembre 2022, n. 554, in materia di IVA, ha fornito chiarimenti sulla cessione di terreni con unità collabenti.

La disciplina IVA prevista dai numeri 8-bis) e 8-ter) dell’articolo 10 del Decreto IVA distingue, ai fini dell’assoggettamento all’imposta delle cessioni di immobili effettuate da soggetti passivi, gli immobili strumentali da quelli abitativi, prevedendo per questi ultimi un generale regime di esenzione.
Le cessioni di fabbricati strumentali costituiscono, invece:
– operazioni imponibili quando effettuate “…dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;”, e a condizione che la cessione avvenga “…entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento…”;
– operazioni esenti in tutti gli altri casi ferma restando la possibilità per il cedente di optare, nel relativo atto, per l’imponibilità (articolo 10, numero 8-ter del Decreto IVA).
La distinzione tra gli immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata in base al criterio oggettivo della classificazione catastale degli stessi, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
La classificazione catastale al momento della cessione è quindi il criterio di riferimento principale, indipendentemente dalla destinazione di fatto, successiva alla vendita, fatta salva ovviamente la possibilità per l’amministrazione finanziaria di procedere a diverse valutazioni in presenza di eventuali circostanze rilevanti fiscalmente, quali clausole specifiche o accordi preventivi.
Va altresì ricordato che le disposizioni di cui ai citati numeri 8-bis) e 8-ter) non trattano specificamente anche dei fabbricati “non ultimati”.
Ciò induce a ritenere la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d’ imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo sia esclusa dall’ambito applicativo dei richiamati nn. 8-bis) e 8-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad IVA.
Un fabbricato si intende ultimato al momento in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo.
In base a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 12 luglio 2012, Causa C-326/11, l’esenzione IVA “…si applica a un’operazione di cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione…quando al momento di detta cessione il vecchio fabbricato risulti demolito solo in parte e si, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale”. Quanto a dire che la totale demolizione e l’impossibilità di utilizzo del fabbricato “come tale” esclude l’esenzione IVA della relativa cessione che ricade, invece, nell’ordinario regime di imponibilità.
La fattispecie oggetto del presente interpello riguarda un complesso immobiliare, sul quale la Società ha eseguito parziali interventi di demolizione, interessato da un’articola e complicata vicenda, rispetto alla quale si forniscono i seguenti principi di ordine generale.
Dalle copiose informazioni fornite, l’Agenzia desume che allo stato attuale la Proprietà è censita al catasto nella categoria “F/2 – unità collabenti”, tranne la particella …, foglio …, censita come “F/1 – aree urbane”.
Tali categorie catastali non rientrano in nessuna di quelle per le quali è prevista l’esenzione IVA dai numeri 8-bis) e 8-ter) dell’articolo 10 del Decreto IVA.
La dichiarazione di collabenza presuppone specifiche verifiche finalizzate ad accertare che l’unità immobiliare, tra cui:
– l’impossibilità di produrre reddito neanche con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
– l’assenza di allacci alla rete di acqua, luce e gas;
– l’impossibilità di essere iscritta in altra categoria catastale (ad esempio, una abitazione può perdere la sua redditività nella sua categoria ma può avere una redditività come locale di deposito ascrivibile nella categoria C/2);
– non consista in una delle tipologie che catastalmente non sono né individuabili e né perimetrabili e cioè quelle unità: a) prive totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai b) delimitate da muri che non abbiano almeno altezza di un metro. Infatti, se dovessero verificarsi entrambe queste le circostanze, l’unità immobiliare è ascrivibile alla più consona qualità 280 “Fabbricato diruto” del catasto terreni.
Nella sentenza 19 novembre 2009, causa C-461/08, la Corte afferma che quando l’atto di cessione di un terreno, sul quale sorge un fabbricato destinato alla demolizione, prevede espressamente l’impegno a effettuare le prestazioni relative alle opere di demolizione, già iniziate all’atto della cessione, tale fattispecie integra un’operazione unica ai fini IVA, avente ad oggetto non la cessione del fabbricato esistente, ma quella di un terreno non edificato. In tale caso, la CGUE ha dato rilievo al fatto che la demolizione fosse stata iniziata, prima della cessione, dal venditore, che si era assunto contrattualmente l’onere del completamento.
Di contro, la stessa Corte, nella sentenza 4 settembre 2019, C-71/18, ritiene che non può essere qualificata come cessione di “terreno edificabile” la cessione di un terreno che, al momento della vendita, incorpora un fabbricato pienamente operativo ma da demolire totalmente o parzialmente – secondo l’intenzione delle parti. In tal caso la demolizione risulta essere un’operazione economicamente indipendente rispetto alla vendita del suolo e non forma, con quest’ultima, un’unica operazione.
In conclusione, per quanto sinora illustrato l’Agenzia ritiene che la classificazione catastale del fabbricato “al momento della cessione” resta, in generale, il criterio di riferimento principale per applicare il regime di esenzione IVA previsto dai numeri 8- bis) e 8-ter) dell’articolo 10 del Decreto IVA, indipendentemente dalla destinazione di fatto, successiva alla vendita. Se quindi all’atto della cessione la Proprietà è effettivamente inquadrabile nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, come una pertinente e databile documentazione fotografica nonché apposite perizie tecniche – possibilmente asseverate – che ne offrano una rappresentazione fedele anche dello status quo ante, tale operazione non rientra nel predetto regime di esenzione, bensì in quello ordinario di imponibilità con applicazione dell’IVA nella misura del 22 per cento.
Sottolinea, peraltro, che tale ricostruzione non si pone in contrasto con quanto affermato, da ultimo, nella circolare 25 luglio 2022, n. 28/E, in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus, secondo cui “le unità collabenti, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono manufatti già costruiti e individuati catastalmente.” Tali interventi sono finalizzati alla conservazione del bene e l’agevolazione spetta a condizione che gli stessi non debbano essere considerati come “nuova costruzione”.
Considerato il trattamento IVA come sopra delineato e in virtù del principio di alternatività IVA/Registro di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l’Agenzia ritiene che l’imposta di registro debba essere applicata nella misura fissa di euro 200,00.
Nella stessa misura di euro 200,00 sono dovute l’imposta ipotecaria, ai sensi della nota all’articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), e l’imposta catastale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del medesimo TUIC.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 7 novembre 2022, n. 554, in materia di IVA, ha fornito chiarimenti sulla cessione di terreni con unità collabenti.

La disciplina IVA prevista dai numeri 8-bis) e 8-ter) dell'articolo 10 del Decreto IVA distingue, ai fini dell'assoggettamento all'imposta delle cessioni di immobili effettuate da soggetti passivi, gli immobili strumentali da quelli abitativi, prevedendo per questi ultimi un generale regime di esenzione.
Le cessioni di fabbricati strumentali costituiscono, invece:
- operazioni imponibili quando effettuate "...dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;", e a condizione che la cessione avvenga "...entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento...";
- operazioni esenti in tutti gli altri casi ferma restando la possibilità per il cedente di optare, nel relativo atto, per l'imponibilità (articolo 10, numero 8-ter del Decreto IVA).
La distinzione tra gli immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata in base al criterio oggettivo della classificazione catastale degli stessi, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
La classificazione catastale al momento della cessione è quindi il criterio di riferimento principale, indipendentemente dalla destinazione di fatto, successiva alla vendita, fatta salva ovviamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di procedere a diverse valutazioni in presenza di eventuali circostanze rilevanti fiscalmente, quali clausole specifiche o accordi preventivi.
Va altresì ricordato che le disposizioni di cui ai citati numeri 8-bis) e 8-ter) non trattano specificamente anche dei fabbricati "non ultimati".
Ciò induce a ritenere la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d' imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo sia esclusa dall'ambito applicativo dei richiamati nn. 8-bis) e 8-ter) dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad IVA.
Un fabbricato si intende ultimato al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo.
In base a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 12 luglio 2012, Causa C-326/11, l'esenzione IVA "...si applica a un'operazione di cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione...quando al momento di detta cessione il vecchio fabbricato risulti demolito solo in parte e si, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale". Quanto a dire che la totale demolizione e l'impossibilità di utilizzo del fabbricato "come tale" esclude l'esenzione IVA della relativa cessione che ricade, invece, nell'ordinario regime di imponibilità.
La fattispecie oggetto del presente interpello riguarda un complesso immobiliare, sul quale la Società ha eseguito parziali interventi di demolizione, interessato da un'articola e complicata vicenda, rispetto alla quale si forniscono i seguenti principi di ordine generale.
Dalle copiose informazioni fornite, l’Agenzia desume che allo stato attuale la Proprietà è censita al catasto nella categoria "F/2 - unità collabenti", tranne la particella ..., foglio ..., censita come "F/1 - aree urbane".
Tali categorie catastali non rientrano in nessuna di quelle per le quali è prevista l'esenzione IVA dai numeri 8-bis) e 8-ter) dell'articolo 10 del Decreto IVA.
La dichiarazione di collabenza presuppone specifiche verifiche finalizzate ad accertare che l'unità immobiliare, tra cui:
- l'impossibilità di produrre reddito neanche con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- l'assenza di allacci alla rete di acqua, luce e gas;
- l'impossibilità di essere iscritta in altra categoria catastale (ad esempio, una abitazione può perdere la sua redditività nella sua categoria ma può avere una redditività come locale di deposito ascrivibile nella categoria C/2);
- non consista in una delle tipologie che catastalmente non sono né individuabili e né perimetrabili e cioè quelle unità: a) prive totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai b) delimitate da muri che non abbiano almeno altezza di un metro. Infatti, se dovessero verificarsi entrambe queste le circostanze, l'unità immobiliare è ascrivibile alla più consona qualità 280 "Fabbricato diruto" del catasto terreni.
Nella sentenza 19 novembre 2009, causa C-461/08, la Corte afferma che quando l'atto di cessione di un terreno, sul quale sorge un fabbricato destinato alla demolizione, prevede espressamente l'impegno a effettuare le prestazioni relative alle opere di demolizione, già iniziate all'atto della cessione, tale fattispecie integra un'operazione unica ai fini IVA, avente ad oggetto non la cessione del fabbricato esistente, ma quella di un terreno non edificato. In tale caso, la CGUE ha dato rilievo al fatto che la demolizione fosse stata iniziata, prima della cessione, dal venditore, che si era assunto contrattualmente l'onere del completamento.
Di contro, la stessa Corte, nella sentenza 4 settembre 2019, C-71/18, ritiene che non può essere qualificata come cessione di "terreno edificabile" la cessione di un terreno che, al momento della vendita, incorpora un fabbricato pienamente operativo ma da demolire totalmente o parzialmente - secondo l'intenzione delle parti. In tal caso la demolizione risulta essere un'operazione economicamente indipendente rispetto alla vendita del suolo e non forma, con quest'ultima, un'unica operazione.
In conclusione, per quanto sinora illustrato l’Agenzia ritiene che la classificazione catastale del fabbricato "al momento della cessione" resta, in generale, il criterio di riferimento principale per applicare il regime di esenzione IVA previsto dai numeri 8- bis) e 8-ter) dell'articolo 10 del Decreto IVA, indipendentemente dalla destinazione di fatto, successiva alla vendita. Se quindi all'atto della cessione la Proprietà è effettivamente inquadrabile nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, come una pertinente e databile documentazione fotografica nonché apposite perizie tecniche - possibilmente asseverate - che ne offrano una rappresentazione fedele anche dello status quo ante, tale operazione non rientra nel predetto regime di esenzione, bensì in quello ordinario di imponibilità con applicazione dell'IVA nella misura del 22 per cento.
Sottolinea, peraltro, che tale ricostruzione non si pone in contrasto con quanto affermato, da ultimo, nella circolare 25 luglio 2022, n. 28/E, in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus, secondo cui "le unità collabenti, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono manufatti già costruiti e individuati catastalmente." Tali interventi sono finalizzati alla conservazione del bene e l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi non debbano essere considerati come "nuova costruzione".
Considerato il trattamento IVA come sopra delineato e in virtù del principio di alternatività IVA/Registro di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l’Agenzia ritiene che l'imposta di registro debba essere applicata nella misura fissa di euro 200,00.
Nella stessa misura di euro 200,00 sono dovute l'imposta ipotecaria, ai sensi della nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), e l'imposta catastale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del medesimo TUIC.

Premio di risultato 2022 nel Credito Cooperativo Federpiemonte

Approvata la tabella di calcolo del Premio di Risultato 2022 da erogare ai Quadri Direttivi e al Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.

Le Parti, con riferimento e ad integrazione dell’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, “Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità”, che prevede – tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate – che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2020 legate al Covid-19 non siano conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà a individuare le causali di assenza nonché del protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale oltre il 31 dicembre 2021, stabiliscono altresì di non conteggiare tutte le assenze 2021 verificatesi per qualsiasi “malattia”.
Per consentire la regolare gestione operativa dell’accordo di Welfare, e tenuto conto della data ultima di possibilità di usufruire dei contenuti del Piano di Welfare (presumibilmente entro il 30 Novembre), si conviene quanto segue:
– nel mese di novembre 2022 verrà erogata – per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 inferiore a 80.000 € – la differenza tra il PDR spettante a ciascun dipendente e il limite massimo opzionato di Welfare – fino al massimo di 3.000 €;
– per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 superiore a 80.000 € e per coloro che non abbiano opzionato importi in Welfare, nel mese di novembre 2022 verrà erogato l’intero PDR.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti condividono l’opportunità di applicare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla possibilità di utilizzare le somme del PDR in Welfare.
L’importo definito a titolo di Premio di Risultato, sarà maggiorato del 15%, a carico dell’Azienda, per la quota che i dipendenti utilizzeranno tramite gli strumenti di welfare messi a disposizione (piattaforma regionale e/o Previdenza Complementare). La quota di maggiorazione così determinata, sarà interamente versata alla Previdenza Integrativa se il lavoratore vi risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).
Coloro i quali abbiano scelto di destinare l’intero PDR, o parte di esso, in Welfare avranno tempo fino al 11 Novembre 2022 (o altra data in relazione all’operatività da organizzare con la piattaforma messa a disposizione) per utilizzare tali somme.
L’eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in Welfare (valorizzato sul portale) e il valore di quanto effettivamente utilizzato (cosiddetto “inoptato”), in novembre 2022 verrà destinata interamente alla Previdenza Integrativa se il lavoratore risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).


BCC

Pdr medio per dipendente

BCC di ALBA, LANGHE, ROERO e del CANAVESE 3.730,05
BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù 2.757,94
CASSA RURALE e ARTIGIANA di BOVES Banca di Credito Cooperativo (Boves – Cuneo) 2.631,34
BENEBANCA BCC DI BENE VAGIENNA 2.769,41
BANCA di CA RAG LIO del CUNEESE e della RIVIERA dei FIORI – Credito Cooperativo 1.900,13
BCC di CASALGRASSO e SANT’ALBANO STURA 2.679,73
BCC di PIANFEI e ROCCA DE’ BALDI 3.430,75
BCC CHERASCO 1.488,79
BCC VALDOSTANA 159,13
TOTALE BCC 2.658,76

 

Approvata la tabella di calcolo del Premio di Risultato 2022 da erogare ai Quadri Direttivi e al Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.

Le Parti, con riferimento e ad integrazione dell’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, "Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità", che prevede - tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate - che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2020 legate al Covid-19 non siano conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà a individuare le causali di assenza nonché del protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale oltre il 31 dicembre 2021, stabiliscono altresì di non conteggiare tutte le assenze 2021 verificatesi per qualsiasi "malattia".
Per consentire la regolare gestione operativa dell’accordo di Welfare, e tenuto conto della data ultima di possibilità di usufruire dei contenuti del Piano di Welfare (presumibilmente entro il 30 Novembre), si conviene quanto segue:
- nel mese di novembre 2022 verrà erogata - per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 inferiore a 80.000 € - la differenza tra il PDR spettante a ciascun dipendente e il limite massimo opzionato di Welfare - fino al massimo di 3.000 €;
- per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 superiore a 80.000 € e per coloro che non abbiano opzionato importi in Welfare, nel mese di novembre 2022 verrà erogato l’intero PDR.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti condividono l’opportunità di applicare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla possibilità di utilizzare le somme del PDR in Welfare.
L’importo definito a titolo di Premio di Risultato, sarà maggiorato del 15%, a carico dell’Azienda, per la quota che i dipendenti utilizzeranno tramite gli strumenti di welfare messi a disposizione (piattaforma regionale e/o Previdenza Complementare). La quota di maggiorazione così determinata, sarà interamente versata alla Previdenza Integrativa se il lavoratore vi risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).
Coloro i quali abbiano scelto di destinare l’intero PDR, o parte di esso, in Welfare avranno tempo fino al 11 Novembre 2022 (o altra data in relazione all’operatività da organizzare con la piattaforma messa a disposizione) per utilizzare tali somme.
L’eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in Welfare (valorizzato sul portale) e il valore di quanto effettivamente utilizzato (cosiddetto "inoptato"), in novembre 2022 verrà destinata interamente alla Previdenza Integrativa se il lavoratore risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).

BCC

Pdr medio per dipendente

BCC di ALBA, LANGHE, ROERO e del CANAVESE 3.730,05
BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù 2.757,94
CASSA RURALE e ARTIGIANA di BOVES Banca di Credito Cooperativo (Boves - Cuneo) 2.631,34
BENEBANCA BCC DI BENE VAGIENNA 2.769,41
BANCA di CA RAG LIO del CUNEESE e della RIVIERA dei FIORI - Credito Cooperativo 1.900,13
BCC di CASALGRASSO e SANT’ALBANO STURA 2.679,73
BCC di PIANFEI e ROCCA DE’ BALDI 3.430,75
BCC CHERASCO 1.488,79
BCC VALDOSTANA 159,13
TOTALE BCC 2.658,76

 

INPS: ulteriori chiarimenti sull’esonero 1,2%

L’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022 (Messaggio Inps 7 novembre 2022, n. 4009).

Laddove nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 i datori abbiano erogato ratei di 13° inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.
L’Inps precisa che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
I datori, qualora non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero, sul codice “L024″il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, si fa presente che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”.
In questi casi è consentita l’esposizione dell’importo dello sgravio nella misura del 2%.

L’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022 (Messaggio Inps 7 novembre 2022, n. 4009).

Laddove nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 i datori abbiano erogato ratei di 13° inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso "L097", presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di "Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità".
L’Inps precisa che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice "L097" deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice "L026", con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
I datori, qualora non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso "L095", avente il significato di: "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%", a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero, sul codice "L024"il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice "L024" con il codice "L094".
A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, si fa presente che il codice causale "L025", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità", può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero "30" o "31".
In questi casi è consentita l’esposizione dell’importo dello sgravio nella misura del 2%.