Ebinter Bologna: contributi per lavoratori e imprese colpiti dall’alluvione

Previsti contributi economici a supporto dei lavoratori e degli imprenditori

In seguito alle calamità alluvionali che hanno colpito duramente l’area metropolitana bolognese nell’ottobre 2024, l’Ente Bilaterale Territoriale del terziario Ebiterbo ha scelto di fornire un aiuto tangibile, in virtù di un’intesa straordinaria siglata dalle Associazioni di Categoria e dalle Organizzazioni Sindacali che lo costituiscono (Confcommercio Ascom Bologna, Filcams-Cgil Bologna, Fisascat-Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Emilia Romagna). Tale accordo contempla erogazioni finanziarie destinate ai dipendenti e alle aziende che hanno patito le conseguenze di tali eventi atmosferici avversi.

Per quanto concerne i dipendenti, l’intesa stabilisce contributi economici fino a un limite massimo di 2.000,00 euro come risarcimento per il ripristino di immobili residenziali e relative pertinenze, la sostituzione di mobilio ed elettrodomestici, nonché la riparazione o la sostituzione di automezzi privi di copertura assicurativa contro tali danni. È stato altresì predisposto un sussidio di solidarietà, ovvero un’integrazione retributiva fino al 100% della retribuzione persa a causa di interruzione o riduzione dell’orario lavorativo superiore al 40%, per una durata massima di 30 giorni nel periodo ottobre-novembre 2024.

A sostegno delle realtà imprenditoriali, invece, l’accordo prevede stanziamenti economici fino a un massimo di 5.000,00 euro per fronteggiare le spese sostenute per accertamenti di agibilità, interventi di sicurezza degli spazi, ripristino e sostituzione di strumentazioni, beni aziendali e veicoli non assicurati contro i danni alluvionali, oltre a rimborsi per ulteriori pregiudizi subiti e debitamente comprovati. 

I lavoratori e gli imprenditori interessati possono presentare domanda entro il 30 settembre 2025 con le seguenti modalità:

– online accedendo dall’area riservata del sito web di Ebiterbo;

– tramite PEC;

– per posta raccomandata;

– tramite le Organizzazioni Sindacali socie dell’Ente;

– a mano presso gli uffici dell’Ente.

Previsti contributi economici a supporto dei lavoratori e degli imprenditori

In seguito alle calamità alluvionali che hanno colpito duramente l'area metropolitana bolognese nell'ottobre 2024, l’Ente Bilaterale Territoriale del terziario Ebiterbo ha scelto di fornire un aiuto tangibile, in virtù di un'intesa straordinaria siglata dalle Associazioni di Categoria e dalle Organizzazioni Sindacali che lo costituiscono (Confcommercio Ascom Bologna, Filcams-Cgil Bologna, Fisascat-Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Emilia Romagna). Tale accordo contempla erogazioni finanziarie destinate ai dipendenti e alle aziende che hanno patito le conseguenze di tali eventi atmosferici avversi.

Per quanto concerne i dipendenti, l'intesa stabilisce contributi economici fino a un limite massimo di 2.000,00 euro come risarcimento per il ripristino di immobili residenziali e relative pertinenze, la sostituzione di mobilio ed elettrodomestici, nonché la riparazione o la sostituzione di automezzi privi di copertura assicurativa contro tali danni. È stato altresì predisposto un sussidio di solidarietà, ovvero un'integrazione retributiva fino al 100% della retribuzione persa a causa di interruzione o riduzione dell'orario lavorativo superiore al 40%, per una durata massima di 30 giorni nel periodo ottobre-novembre 2024.

A sostegno delle realtà imprenditoriali, invece, l'accordo prevede stanziamenti economici fino a un massimo di 5.000,00 euro per fronteggiare le spese sostenute per accertamenti di agibilità, interventi di sicurezza degli spazi, ripristino e sostituzione di strumentazioni, beni aziendali e veicoli non assicurati contro i danni alluvionali, oltre a rimborsi per ulteriori pregiudizi subiti e debitamente comprovati. 

I lavoratori e gli imprenditori interessati possono presentare domanda entro il 30 settembre 2025 con le seguenti modalità:

- online accedendo dall’area riservata del sito web di Ebiterbo;

- tramite PEC;

- per posta raccomandata;

- tramite le Organizzazioni Sindacali socie dell'Ente;

- a mano presso gli uffici dell’Ente.

CCNL CED: avviata la piattaforma per il rinnovo

Punti centrali sono l’aumento degli stipendi ed il welfare

Nei giorni scorsi sono iniziate le trattative tra Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali – Lait e Ugl Terziario per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti del settore CED, scaduto lo scorso 31 marzo.

Tra le richieste dei sindacati vi è il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori con l’incremento dei dei minimi retributivi distribuiti in più tranche.

Previsto l’inserimento di nuove professioni legate alla transizione digitale, all’intelligenza artificiale (IA) e alla cybersicurezza.

Altro argomento di rilievo è il welfare con la previsione di nuovi flexible benefits (170,00 euro per ciascun lavoratore), un maggior sostegno alla genitorialità e alla sanità integrativa.

Punti centrali sono l'aumento degli stipendi ed il welfare

Nei giorni scorsi sono iniziate le trattative tra Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali - Lait e Ugl Terziario per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti del settore CED, scaduto lo scorso 31 marzo.

Tra le richieste dei sindacati vi è il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori con l'incremento dei dei minimi retributivi distribuiti in più tranche.

Previsto l'inserimento di nuove professioni legate alla transizione digitale, all’intelligenza artificiale (IA) e alla cybersicurezza.

Altro argomento di rilievo è il welfare con la previsione di nuovi flexible benefits (170,00 euro per ciascun lavoratore), un maggior sostegno alla genitorialità e alla sanità integrativa.

Agevolazione “prima casa”: due anni per vendere la vecchia

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti riguardo all’agevolazione “prima casa” e, in particolare, al nuovo termine per la rivendita di un immobile agevolato pre-posseduto come stabilito dall’articolo 1, comma 116 della Legge di bilancio 2025 (Agenzia delle entrate, risposta 5 maggio 2025, n. 127).

L’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis allegata al TUR. Tra le condizioni per usufruire dell’aliquota ridotta del 2% (invece del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso di proprietà), vi è che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”.

 

Tuttavia, è consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta anche se l’acquirente non soddisfa immediatamente tale requisito (cioè possiede già un’altra casa acquistata con le agevolazioni), a condizione che quest’ultimo immobile (quello già posseduto con le agevolazioni) venga alienato entro un certo termine dalla data del nuovo acquisto.
In particolare, l’articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha raddoppiato il termine per vendere la “prima casa” precedentemente posseduta, portandolo da uno a due anni. Questo permette al contribuente di restare temporaneamente titolare di due immobili acquistati entrambi con il beneficio “prima casa”.

La condizione, quindi, diventa che l’immobile agevolato pre-posseduto sia alienato entro due anni dalla data dell’atto di nuovo acquisto.

 

Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. La regola del termine biennale si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, il precedente termine di un anno non sia ancora scaduto.

Nel caso di specie, l’istante ha acquistato un’abitazione nel 2018 con agevolazioni “prima casa”. Il 25 gennaio 2024, ha acquistato un’altra abitazione nello stesso comune, avvalendosi nuovamente delle agevolazioni e impegnandosi a vendere l’immobile precedente entro un anno. A causa di ritardi, però, non è riuscito a vendere entro tale data. Poiché il secondo acquisto con agevolazione “prima casa” è avvenuto il 25 gennaio 2024 e il termine originario di un anno (scadenza 25 gennaio 2025) non era ancora decorso al 31 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere l’immobile pre-posseduto, evitando di decadere dai benefici ”prima casa” fruiti sul nuovo acquisto.

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti riguardo all'agevolazione "prima casa" e, in particolare, al nuovo termine per la rivendita di un immobile agevolato pre-posseduto come stabilito dall'articolo 1, comma 116 della Legge di bilancio 2025 (Agenzia delle entrate, risposta 5 maggio 2025, n. 127).

L'agevolazione "prima casa" è disciplinata dalla Nota II-bis allegata al TUR. Tra le condizioni per usufruire dell'aliquota ridotta del 2% (invece del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso di proprietà), vi è che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa".

 

Tuttavia, è consentita l'applicazione dell'aliquota ridotta anche se l'acquirente non soddisfa immediatamente tale requisito (cioè possiede già un'altra casa acquistata con le agevolazioni), a condizione che quest'ultimo immobile (quello già posseduto con le agevolazioni) venga alienato entro un certo termine dalla data del nuovo acquisto.
In particolare, l'articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha raddoppiato il termine per vendere la "prima casa" precedentemente posseduta, portandolo da uno a due anni. Questo permette al contribuente di restare temporaneamente titolare di due immobili acquistati entrambi con il beneficio "prima casa".

La condizione, quindi, diventa che l'immobile agevolato pre-posseduto sia alienato entro due anni dalla data dell'atto di nuovo acquisto.

 

Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. La regola del termine biennale si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, il precedente termine di un anno non sia ancora scaduto.


Nel caso di specie, l'istante ha acquistato un'abitazione nel 2018 con agevolazioni "prima casa". Il 25 gennaio 2024, ha acquistato un'altra abitazione nello stesso comune, avvalendosi nuovamente delle agevolazioni e impegnandosi a vendere l'immobile precedente entro un anno. A causa di ritardi, però, non è riuscito a vendere entro tale data. Poiché il secondo acquisto con agevolazione "prima casa" è avvenuto il 25 gennaio 2024 e il termine originario di un anno (scadenza 25 gennaio 2025) non era ancora decorso al 31 dicembre 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che è applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere l'immobile pre-posseduto, evitando di decadere dai benefici ''prima casa'' fruiti sul nuovo acquisto.

Fondo Sanedil: dal 3 giugno al via le domande per le borse di studio 2025

Dal 3 giugno è possibile inviare le domande per accedere ad una delle 76 borse di studio per la formazione medico-sanitaria

Il Fondo Sanedil ha reso noto il bando 2025 per l’assegnazione delle borse di studio, con riferimento all’anno 2023/2024. Prosegue, dunque, l’impegno a favore della formazione universitaria in ambito medico-sanitario, riservato ai lavoratori iscritti al fondo e ai loro figli fiscalmente a carico.

Il Fondo ha aumentato il sostegno mettendo a disposizione 76 borse di studio, contro le 36 dell’anno precedente. Le borse di studio sono ripartire come segue:

6 borse di studio da 5.000,00 euro ciascuna per la laurea magistrale a ciclo unico o per la laurea magistrale;

5 borse di studio da 3.000,00 euro ciascuna per la laurea triennale;

65 borse di studio da 1.000,00 euro ciascuna per la copertura parziale delle spese per la frequenza di corsi di studio universitari. 

Al bando possono partecipare tutti coloro i quali nell’anno 2023/2024 hanno conseguito un titolo di laurea o frequentato con profitto corsi di studio presso Atenei pubblici. Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 00:01 del 3 giugno e fino alle ore 23:59 del 30 giugno. 

Dal 3 giugno è possibile inviare le domande per accedere ad una delle 76 borse di studio per la formazione medico-sanitaria

Il Fondo Sanedil ha reso noto il bando 2025 per l'assegnazione delle borse di studio, con riferimento all'anno 2023/2024. Prosegue, dunque, l'impegno a favore della formazione universitaria in ambito medico-sanitario, riservato ai lavoratori iscritti al fondo e ai loro figli fiscalmente a carico.

Il Fondo ha aumentato il sostegno mettendo a disposizione 76 borse di studio, contro le 36 dell'anno precedente. Le borse di studio sono ripartire come segue:

- 6 borse di studio da 5.000,00 euro ciascuna per la laurea magistrale a ciclo unico o per la laurea magistrale;

- 5 borse di studio da 3.000,00 euro ciascuna per la laurea triennale;

- 65 borse di studio da 1.000,00 euro ciascuna per la copertura parziale delle spese per la frequenza di corsi di studio universitari. 

Al bando possono partecipare tutti coloro i quali nell'anno 2023/2024 hanno conseguito un titolo di laurea o frequentato con profitto corsi di studio presso Atenei pubblici. Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 00:01 del 3 giugno e fino alle ore 23:59 del 30 giugno. 

Avviso pubblico formazione e informazione 2024: parte sportello informatico ambito B

Dal 6 al 13 maggio 2025 sarà possibile la registrazione dei proponenti (INAIL, comunicato 29 aprile 2025).

In considerazione di quanto previsto dall’articolo 10 dell’Avviso pubblico per la realizzazione e l’erogazione di progetti di formazione e informazione a carattere prevenzionale, l’INAIL ha comunicato he lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B è aperto dalle ore 12 del 6 maggio alle ore 17 del 13 maggio 2025.

È opportuno rammentare che l’INAIL finanzia la realizzazione ed erogazione di tali progetti integrati ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché del disposto dell’articolo 12 della Legge n. 241/1990.

In particolare,  l’Avviso pubblico in questione si propone di realizzare una campagna formativa e informativa nazionale a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione ai rischi nuovi ed emergenti, mediante il finanziamento di progetti di formazione e informazione.

A tal riguardo, l’ambito B riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO).

 

Dal 6 al 13 maggio 2025 sarà possibile la registrazione dei proponenti (INAIL, comunicato 29 aprile 2025).

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 10 dell’Avviso pubblico per la realizzazione e l’erogazione di progetti di formazione e informazione a carattere prevenzionale, l'INAIL ha comunicato he lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B è aperto dalle ore 12 del 6 maggio alle ore 17 del 13 maggio 2025.

È opportuno rammentare che l'INAIL finanzia la realizzazione ed erogazione di tali progetti integrati ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché del disposto dell’articolo 12 della Legge n. 241/1990.

In particolare,  l'Avviso pubblico in questione si propone di realizzare una campagna formativa e informativa nazionale a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione ai rischi nuovi ed emergenti, mediante il finanziamento di progetti di formazione e informazione.

A tal riguardo, l'ambito B riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO).

 

Concordato preventivo biennale 2025-2026: adesione online autonoma o congiunta

L’Agenzia delle entrate ha reso noto, tramite un comunicato datato 2 maggio 2025, la disponibilità del software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026.

Il programma è accessibile direttamente dal sito web dell’Agenzia.

 

La funzione principale del software è duplice: permette di calcolare il proprio Indice Sintetico di Affidabilità (ISA) e, soprattutto, di accedere alla proposta formulata per il Concordato Preventivo Biennale (CPB), valida per il biennio 2025 e 2026.

 

Per quanto riguarda l’accesso al CPB 2025-2026, i contribuenti idonei sono quelli che nell’anno precedente hanno svolto in via prevalente una delle attività economiche che ricadono nei settori dell’agricoltura, manifatture, servizi, attività professionali o commercio, per le quali gli ISA sono stati approvati. Un requisito fondamentale è che il contribuente non abbia già in corso un’adesione al CPB per il primo biennio previsto, ovvero il 2024-2025.

 

Le modalità di adesione al per il biennio 2025-2026, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia del 24 aprile 2025, offrono due percorsi distinti:

  • adesione congiunta, trasmettendo l’adesione insieme alla propria dichiarazione dei redditi annuale e ai modelli ISA;

  • adesione autonoma, inviando l’adesione in modo separato. Optando per questa modalità, si deve trasmettere il modello CPB unicamente con il frontespizio della dichiarazione Redditi 2025. È essenziale che la trasmissione autonoma avvenga attraverso lo stesso canale utilizzato per l’invio della dichiarazione annuale completa e che sia effettuata entro il termine stabilito per l’adesione al Concordato. Per facilitare questa opzione, nel frontespizio del modello Redditi è stata introdotta una specifica casella denominata “Comunicazione CPB”, che deve essere compilata solamente se si sceglie la trasmissione autonoma.

L'Agenzia delle entrate ha reso noto, tramite un comunicato datato 2 maggio 2025, la disponibilità del software "Il tuo ISA 2025 CPB" per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026.

Il programma è accessibile direttamente dal sito web dell'Agenzia.

 

La funzione principale del software è duplice: permette di calcolare il proprio Indice Sintetico di Affidabilità (ISA) e, soprattutto, di accedere alla proposta formulata per il Concordato Preventivo Biennale (CPB), valida per il biennio 2025 e 2026.

 

Per quanto riguarda l'accesso al CPB 2025-2026, i contribuenti idonei sono quelli che nell'anno precedente hanno svolto in via prevalente una delle attività economiche che ricadono nei settori dell'agricoltura, manifatture, servizi, attività professionali o commercio, per le quali gli ISA sono stati approvati. Un requisito fondamentale è che il contribuente non abbia già in corso un'adesione al CPB per il primo biennio previsto, ovvero il 2024-2025.

 

Le modalità di adesione al per il biennio 2025-2026, come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia del 24 aprile 2025, offrono due percorsi distinti:

  • adesione congiunta, trasmettendo l'adesione insieme alla propria dichiarazione dei redditi annuale e ai modelli ISA;

  • adesione autonoma, inviando l'adesione in modo separato. Optando per questa modalità, si deve trasmettere il modello CPB unicamente con il frontespizio della dichiarazione Redditi 2025. È essenziale che la trasmissione autonoma avvenga attraverso lo stesso canale utilizzato per l'invio della dichiarazione annuale completa e che sia effettuata entro il termine stabilito per l'adesione al Concordato. Per facilitare questa opzione, nel frontespizio del modello Redditi è stata introdotta una specifica casella denominata "Comunicazione CPB", che deve essere compilata solamente se si sceglie la trasmissione autonoma.

CCNL Metalmeccanica Industria: i sindacati chiedono il blocco degli straordinari

La richiesta sorge dall’interruzione delle trattative da parte di Federmeccanica

Con comunicato del 30 aprile, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil hanno reso noto a Federmeccanica e Assistal di aver dato indicazione alle strutture territoriali e alle RSU di rafforzare il blocco degli straordinari e delle flessibilità.
Tale decisione deriva dall’interruzione della trattativa voluta dalle associazioni datoriali 
I sindacati hanno,inoltre, specificato il riscontro di un atteggiamento di totale chiusura, con ripercussioni anche a livello territoriale e tra le aziende associate ed è per tale motivo che è stata data la direttiva di cui sopra, anche a seguito dello sciopero di 8 ore avvenuto lo scorso aprile. 
L’unica eccezione è data per gli ammortizzatori sociali. 

La richiesta sorge dall'interruzione delle trattative da parte di Federmeccanica

Con comunicato del 30 aprile, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil hanno reso noto a Federmeccanica e Assistal di aver dato indicazione alle strutture territoriali e alle RSU di rafforzare il blocco degli straordinari e delle flessibilità.
Tale decisione deriva dall'interruzione della trattativa voluta dalle associazioni datoriali 
I sindacati hanno,inoltre, specificato il riscontro di un atteggiamento di totale chiusura, con ripercussioni anche a livello territoriale e tra le aziende associate ed è per tale motivo che è stata data la direttiva di cui sopra, anche a seguito dello sciopero di 8 ore avvenuto lo scorso aprile. 
L'unica eccezione è data per gli ammortizzatori sociali. 

CIPL Edilizia Artigianato Trento: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

La misura dell’EVR individuata a livello provinciale è pari al 5,3%

Il giorno 11 aprile 2025 l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese – Confartigianato Trentino e la Feneal-Uil del Trentino, la Filca-Cisl del Trentino e la Fillea-Cgil del Trentino hanno sottoscritto il verbale attuativo del CCPL Edilizia Artigianato 28 agosto 2017, in relazione all’art. 22 “Elemento Variabile della Retribuzione”. Dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali fissati nell’Accordo provinciale del 9 novembre 2012 ai fini della determinazione dell’EVR è risultato che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono positivi.

La misura dell’EVR individuata a livello provinciale è pari al 5,3% della misura massima individuata con il contratto provinciale del 28 agosto 2017 dei minimi di paga in vigore alla data di gennaio 2025.

Le Parti Sociali hanno dunque concordato che le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento accantoneranno a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2024, una quota di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) pari al 76,75% del 5,3% (4,07%). L’EVR sarà corrisposto da parte della Cassa Edile di Trento agli operai e agli apprendisti operai in due quote annuali che saranno liquidate nella prima decade di luglio e nella prima decade di dicembre.

Per gli impiegati e gli apprendisti impiegati l’EVR continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall’impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione. 

La misura dell’EVR individuata a livello provinciale è pari al 5,3%

Il giorno 11 aprile 2025 l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese - Confartigianato Trentino e la Feneal-Uil del Trentino, la Filca-Cisl del Trentino e la Fillea-Cgil del Trentino hanno sottoscritto il verbale attuativo del CCPL Edilizia Artigianato 28 agosto 2017, in relazione all'art. 22 “Elemento Variabile della Retribuzione”. Dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali fissati nell’Accordo provinciale del 9 novembre 2012 ai fini della determinazione dell’EVR è risultato che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono positivi.

La misura dell’EVR individuata a livello provinciale è pari al 5,3% della misura massima individuata con il contratto provinciale del 28 agosto 2017 dei minimi di paga in vigore alla data di gennaio 2025.

Le Parti Sociali hanno dunque concordato che le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento accantoneranno a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2024, una quota di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) pari al 76,75% del 5,3% (4,07%). L’EVR sarà corrisposto da parte della Cassa Edile di Trento agli operai e agli apprendisti operai in due quote annuali che saranno liquidate nella prima decade di luglio e nella prima decade di dicembre.

Per gli impiegati e gli apprendisti impiegati l’EVR continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall'impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione. 

Sicurezza sul lavoro: le proposte del governo

Annunciato lo stanziamento di nuovi fondi: dedicate risorse alla formazione dei lavoratori e alla conoscenza di questi temi tra i giovani (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 aprile 2025, n. 126).

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato tra gli argomenti affrontati nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 30 aprile. In particolare, è stato annunciato lo stanziamento di nuovi fondi, con l’assicurazione che il Governo continuerà a mettere al centro della sua agenda la cultura della prevenzione.

È stato anche specificato che verranno dedicate risorse alla formazione dei lavoratori e alla conoscenza di questi temi tra i giovani, sottolineando che il Governo intende condividere queste misure con le organizzazioni sindacali.

Nel corso della riunione è stata svolta una informativa sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando in particolare:

– un andamento del fenomeno infortunistico a partire dalle denunce presentate all’INAIL, con un focus sugli infortuni occorsi agli studenti a seguito dell’estensione delle tutele assicurative previste dal Decreto Lavoro (D.L. n. n. 48/2023). 
– le attività di carattere normativo effettuate negli ultimi due anni per il rafforzamento delle regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’aggiornamento e la maggiore efficienza dei controlli ispettivi, la tutela dei lavoratori, il contrasto al lavoro sommerso e la promozione dell’attività di vigilanza, l’aumento del personale ispettivo, il più efficace utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati, l’investimento nella prevenzione degli infortuni, l’attuazione della patente a crediti in edilizia.
– le azioni di formazione e informazione per la promozione di una vita sicura, a partire dall’introduzione della salute e della sicurezza sul lavoro tra le materie di insegnamento nell’ambito dell’educazione civica e l’avvio di un piano integrato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia.

Infine, nella riunione del Consiglio dei ministri si è scelto di convocare per il prossimo 8 maggio un tavolo con le parti sociali per vagliare l’adozione di ulteriori interventi in materia. Il Governo porterà proposte e linee di lavoro da condividere preventivamente con il mondo sindacale, datoriale e produttivo, così da potersi avvalere di valutazioni e sollecitazioni.

Annunciato lo stanziamento di nuovi fondi: dedicate risorse alla formazione dei lavoratori e alla conoscenza di questi temi tra i giovani (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 aprile 2025, n. 126).

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato tra gli argomenti affrontati nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 30 aprile. In particolare, è stato annunciato lo stanziamento di nuovi fondi, con l'assicurazione che il Governo continuerà a mettere al centro della sua agenda la cultura della prevenzione.

È stato anche specificato che verranno dedicate risorse alla formazione dei lavoratori e alla conoscenza di questi temi tra i giovani, sottolineando che il Governo intende condividere queste misure con le organizzazioni sindacali.

Nel corso della riunione è stata svolta una informativa sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando in particolare:

- un andamento del fenomeno infortunistico a partire dalle denunce presentate all’INAIL, con un focus sugli infortuni occorsi agli studenti a seguito dell’estensione delle tutele assicurative previste dal Decreto Lavoro (D.L. n. n. 48/2023). 
- le attività di carattere normativo effettuate negli ultimi due anni per il rafforzamento delle regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’aggiornamento e la maggiore efficienza dei controlli ispettivi, la tutela dei lavoratori, il contrasto al lavoro sommerso e la promozione dell’attività di vigilanza, l’aumento del personale ispettivo, il più efficace utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati, l’investimento nella prevenzione degli infortuni, l’attuazione della patente a crediti in edilizia.
- le azioni di formazione e informazione per la promozione di una vita sicura, a partire dall’introduzione della salute e della sicurezza sul lavoro tra le materie di insegnamento nell’ambito dell’educazione civica e l'avvio di un piano integrato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia.

Infine, nella riunione del Consiglio dei ministri si è scelto di convocare per il prossimo 8 maggio un tavolo con le parti sociali per vagliare l’adozione di ulteriori interventi in materia. Il Governo porterà proposte e linee di lavoro da condividere preventivamente con il mondo sindacale, datoriale e produttivo, così da potersi avvalere di valutazioni e sollecitazioni.

Riammissione alla Rottamazione-quater: procedure e conseguenze fiscali

L’Agenzia delle entrate-Riscossione analizza le procedure e le implicazioni legate alla domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater” (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 1 maggio 2025).

Dopo la presentazione della domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”, l’Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto che, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito della stessa:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.

Un aspetto significativo è che il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

La legge prevede anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi inclusi nella domanda di riammissione, nonché degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.

 

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

 

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione ai soggetti interessati, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento in base al numero di rate selezionato nella domanda. Le somme dovute saranno soggette a un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023, e il nuovo importo complessivo terrà conto di eventuali pagamenti effettuati anche dopo la decadenza del piano agevolativo originario.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione analizza le procedure e le implicazioni legate alla domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater” (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 1 maggio 2025).

Dopo la presentazione della domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”, l'Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto che, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito della stessa:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.

Un aspetto significativo è che il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

La legge prevede anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi inclusi nella domanda di riammissione, nonché degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.

 

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

 

Entro il 30 giugno 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione ai soggetti interessati, contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento in base al numero di rate selezionato nella domanda. Le somme dovute saranno soggette a un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023, e il nuovo importo complessivo terrà conto di eventuali pagamenti effettuati anche dopo la decadenza del piano agevolativo originario.