CCNL Poste – Servizi in appalto: prevista l’erogazione dell’Una Tantum

In arrivo a settembre la 3° tranche Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 2022-2023

Con l’accordo 21 dicembre 2023 Assoposte, Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste hanno stabilito che, con la retribuzione del mese di settembre 2025, è prevista l’erogazione, a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione, della 3° tranche dell’importo Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023

L’importo è corrisposto pro quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo suddetto. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. 

L’erogazione è prevista anche nei confronti dei lavoratori part-time, ma sarà riproporzionata in base alle ore di lavoro effettivamente svolto.

L’importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Livello  Importo
149,67
2 125,33
3 114,51
3S 110,00
4S 104,59
4 99,18
5 90,16

 

 

In arrivo a settembre la 3° tranche Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 2022-2023

Con l'accordo 21 dicembre 2023 Assoposte, Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste hanno stabilito che, con la retribuzione del mese di settembre 2025, è prevista l'erogazione, a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione, della 3° tranche dell'importo Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023

L'importo è corrisposto pro quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo suddetto. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. 

L'erogazione è prevista anche nei confronti dei lavoratori part-time, ma sarà riproporzionata in base alle ore di lavoro effettivamente svolto.

L’importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Livello  Importo
149,67
2 125,33
3 114,51
3S 110,00
4S 104,59
4 99,18
5 90,16

 

 



Sport: estesa la durata dei contratti di lavoro subordinato

Gli accordi collettivi vigenti nel settore sportivo, anche dilettantistico, devono essere adeguati alla durata dei contratti sportivi subordinati fissata in un massimo di otto anni (Legge 8 agosto 2025, n. 119).

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 96/2025 recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

 

La Legge n. 119/2025, vigente dal 10 agosto scorso, tra l’altro, è intervenuta sulla durata dei contratti di lavoro subordinato in ambito sportivo, che è stata estesa a otto anni in luogo dei precedenti cinque anni.

 

Con una modifica all’articolo 11 del D.L. n. 96/2025, è stato inserito al D.Lgs. n. 36/2021 il nuovo articolo 26-bis, intitolato “Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati”, il cui primo comma stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (10 agosto 2025), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all’adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Infatti, ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.

 

Inoltre, per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.

Gli accordi collettivi vigenti nel settore sportivo, anche dilettantistico, devono essere adeguati alla durata dei contratti sportivi subordinati fissata in un massimo di otto anni (Legge 8 agosto 2025, n. 119).

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 96/2025 recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

 

La Legge n. 119/2025, vigente dal 10 agosto scorso, tra l'altro, è intervenuta sulla durata dei contratti di lavoro subordinato in ambito sportivo, che è stata estesa a otto anni in luogo dei precedenti cinque anni.

 

Con una modifica all'articolo 11 del D.L. n. 96/2025, è stato inserito al D.Lgs. n. 36/2021 il nuovo articolo 26-bis, intitolato "Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati", il cui primo comma stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (10 agosto 2025), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Infatti, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.

 

Inoltre, per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.