
L’Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito riguardante il trattamento fiscale di un incentivo per i lavoratori che posticipano il pensionamento (Agenzia delle entrate, risoluzione 30 giugno 2025, n. 45).
L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.
L’istante evidenzia che, a partire dal 2025, il bonus non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le modifiche della Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, l’articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente solo per i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue “forme sostitutive”, escludendo esplicitamente le “forme esclusive”.
Il contribuente, essendo iscritto all’INPS in qualità di lavoratore dipendente già iscritto a una “forma esclusiva” dell’AGO a seguito dello scioglimento degli Enti previdenziali d’origine, chiede se anche a lui, a partire dal 2025, si applichino le disposizioni di non imponibilità fiscale previste dal citato articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR.
L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dalla Legge di bilancio 2025, ha ampliato la platea dei lavoratori beneficiari. Ora include non solo coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile, ma anche coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata (secondo specifici requisiti contributivi) entro il 31 dicembre 2025. La nuova formulazione della legge prevede esplicitamente che questi lavoratori possano rinunciare all’accredito contributivo relativo all’AGO e alle “forme sostitutive ed esclusive della medesima”.
La legge modificata stabilisce che, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore e “relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR”.
Dagli atti parlamentari emerge che la modifica normativa della Legge di bilancio 2025 era finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi e a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte interamente al lavoratore. Pertanto, l’Agenzia ritiene che vanificare tale finalità agevolativa per gli iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO andrebbe contro lo scopo della norma.
L’Agenzia delle entrate, dunque, interpreta che il richiamo all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, contenuto nel nuovo articolo 1, comma 286, abbia inteso estendere il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, includendo quindi anche le “forme esclusive”.
Nel caso specifico del contribuente, l’Agenzia conclude che le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.

L'Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito riguardante il trattamento fiscale di un incentivo per i lavoratori che posticipano il pensionamento (Agenzia delle entrate, risoluzione 30 giugno 2025, n. 45).
L'articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa.
L'istante evidenzia che, a partire dal 2025, il bonus non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le modifiche della Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, l'articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente solo per i lavoratori iscritti all'AGO e alle sue "forme sostitutive", escludendo esplicitamente le "forme esclusive".
Il contribuente, essendo iscritto all'INPS in qualità di lavoratore dipendente già iscritto a una "forma esclusiva" dell'AGO a seguito dello scioglimento degli Enti previdenziali d'origine, chiede se anche a lui, a partire dal 2025, si applichino le disposizioni di non imponibilità fiscale previste dal citato articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR.
L'articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dalla Legge di bilancio 2025, ha ampliato la platea dei lavoratori beneficiari. Ora include non solo coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile, ma anche coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata (secondo specifici requisiti contributivi) entro il 31 dicembre 2025. La nuova formulazione della legge prevede esplicitamente che questi lavoratori possano rinunciare all'accredito contributivo relativo all'AGO e alle "forme sostitutive ed esclusive della medesima".
La legge modificata stabilisce che, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore e "relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR".
Dagli atti parlamentari emerge che la modifica normativa della Legge di bilancio 2025 era finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi e a prevedere l'esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte interamente al lavoratore. Pertanto, l'Agenzia ritiene che vanificare tale finalità agevolativa per gli iscritti alle forme "esclusive" dell'AGO andrebbe contro lo scopo della norma.
L'Agenzia delle entrate, dunque, interpreta che il richiamo all'articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, contenuto nel nuovo articolo 1, comma 286, abbia inteso estendere il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, includendo quindi anche le "forme esclusive".
Nel caso specifico del contribuente, l'Agenzia conclude che le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo presso la forma esclusiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.