CCNL Funzioni Locali: stop alla trattativa, nessuna intesa sulle risorse

 Prosegue il confronto tra le Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

In data 10 giugno 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali e l’ARAN per la prosecuzione delle negoziazioni relative al rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. 

Le OO.SS., che più volte hanno sottolineato l’enorme distanza tra le risorse attualmente stanziate e la grave perdita del potere d’acquisto dei salari. Difatti, hanno sottolineato che il  riallineamento necessario delle retribuzioni delle Funzioni Locali alla media degli altri comparti pubblici non potrà aversi tramite un provvedimento, in quanto esso esclude alcuni enti, non garantisce pari opportunità per tutti gli altri e soprattutto non prevede risorse certe, risultando non esaustivo della vertenza contrattuale.

Dunque, le sigle sindacali hanno avanzato le seguenti proposte:

– l’istituzione di un fondo specifico e aggiuntivo alle risorse già previste, per garantire uno stanziamento agli Enti finalizzato a un significativo incremento dell’indennità di comparto. Questa indennità è nata proprio con l’obiettivo di riallineare il trattamento economico delle funzioni locali con quello degli altri comparti pubblici;

– l’aumento dello stanziamento del 5,78%;

– lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio.

Inoltre le OO.SS. hanno avanzato la richiesta di aggiungere alla contrattazione le risorse stanziate e non spese del CCNL 2019-2021, oltre a un anticipo di tutte le risorse disponibili, comprese quelle destinate ai CCNL 2025-2027.

Il Presidente dell’ARAN ha dichiarato che i risparmi menzionati dalle OO.SS. sono da considerarsi “virtuali” e che non ci sono risorse disponibili per rispondere alle richieste presentate. 

Il tavolo di trattativa si è aggiornato senza una nuova data.

 Prosegue il confronto tra le Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

In data 10 giugno 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali e l'ARAN per la prosecuzione delle negoziazioni relative al rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. 

Le OO.SS., che più volte hanno sottolineato l'enorme distanza tra le risorse attualmente stanziate e la grave perdita del potere d'acquisto dei salari. Difatti, hanno sottolineato che il  riallineamento necessario delle retribuzioni delle Funzioni Locali alla media degli altri comparti pubblici non potrà aversi tramite un provvedimento, in quanto esso esclude alcuni enti, non garantisce pari opportunità per tutti gli altri e soprattutto non prevede risorse certe, risultando non esaustivo della vertenza contrattuale.

Dunque, le sigle sindacali hanno avanzato le seguenti proposte:

- l'istituzione di un fondo specifico e aggiuntivo alle risorse già previste, per garantire uno stanziamento agli Enti finalizzato a un significativo incremento dell'indennità di comparto. Questa indennità è nata proprio con l'obiettivo di riallineare il trattamento economico delle funzioni locali con quello degli altri comparti pubblici;

- l’aumento dello stanziamento del 5,78%;

- lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio.

Inoltre le OO.SS. hanno avanzato la richiesta di aggiungere alla contrattazione le risorse stanziate e non spese del CCNL 2019-2021, oltre a un anticipo di tutte le risorse disponibili, comprese quelle destinate ai CCNL 2025-2027.

Il Presidente dell'ARAN ha dichiarato che i risparmi menzionati dalle OO.SS. sono da considerarsi "virtuali" e che non ci sono risorse disponibili per rispondere alle richieste presentate. 

Il tavolo di trattativa si è aggiornato senza una nuova data.

Aree di crisi industriale complessa: gli interventi sulla CIG

Il governo ha anche esteso il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del settore della moda (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 giugno 2025, n. 131).

Nell’ambito di un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle crisi industriali, tra le quali lo stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, il Consiglio dei ministri del 12 giugno è intervenuto in materia di Cassa integrazione guadagni (CIG).

In particolare, per il 2025 e il 2026, l’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa viene esonerata dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. Tuttavia, l’esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a 1.000 unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l’estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1.000 (a oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro.

 Peraltro, viene ampliata la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo:

– la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell’azienda e di riassorbimento occupazionale;
– la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza irregolare o nel caso di rifiuto dell’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Sono poi stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a integrazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, per la misura di sostegno al reddito (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell’arco del triennio) prevista in favore dei lavoratori dipendenti, sospesi o impiegati a orario ridotto nelle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e sottoposte all’amministrazione giudiziaria.

A tutela dei lavoratori del settore della moda, viene disposta l’estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell’intervento di integrazione salariale riconosciuto dall’INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.

Infine, in alternativa all’anticipazione dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro, viene consentito a quest’ultimo di poter richiedere all’INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.

 

Il governo ha anche esteso il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del settore della moda (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 giugno 2025, n. 131).

Nell'ambito di un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle crisi industriali, tra le quali lo stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, il Consiglio dei ministri del 12 giugno è intervenuto in materia di Cassa integrazione guadagni (CIG).

In particolare, per il 2025 e il 2026, l'impresa operante in un'area di crisi industriale complessa viene esonerata dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. Tuttavia, l’esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a 1.000 unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l'estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1.000 (a oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro.

 Peraltro, viene ampliata la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo:

- la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell'azienda e di riassorbimento occupazionale;
- la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza irregolare o nel caso di rifiuto dell'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Sono poi stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a integrazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, per la misura di sostegno al reddito (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell'arco del triennio) prevista in favore dei lavoratori dipendenti, sospesi o impiegati a orario ridotto nelle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e sottoposte all'amministrazione giudiziaria.

A tutela dei lavoratori del settore della moda, viene disposta l'estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell'intervento di integrazione salariale riconosciuto dall'INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.

Infine, in alternativa all'anticipazione dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro, viene consentito a quest'ultimo di poter richiedere all'INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.

 

Utilizzo del credito d’imposta Transizione 4.0: istituzione del codice tributo

L’Agenzia delle entrate istituisce un nuovo codice tributo per l’utilizzo, tramite il modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0. (Agenzia delle entrate, risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E).

Il credito d’imposta Transizione 4.0 è disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con alcune proroghe fino al 30 giugno 2026.

Per accedere al credito, ci sono specifici requisiti e limiti.

 

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025:

  • il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
  • è possibile beneficiare del credito anche per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine relativo all’investimento sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per un importo almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa deve trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione che indichi l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, basandosi sulle sole comunicazioni di completamento;

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia;

  • l’utilizzo del credito d’imposta è possibile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle entrate.

L’ammontare del credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

 

Per l’utilizzo tramite modello F24 di tale credito d’imposta, dunque, è stato istituito il codice tributo “7077”.

Questo codice deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, ma tale limite non si applica agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della Legge n. 207/2024, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risultava verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024. In queste ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”.

L'Agenzia delle entrate istituisce un nuovo codice tributo per l'utilizzo, tramite il modello F24, del credito d'imposta Transizione 4.0. (Agenzia delle entrate, risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E).

Il credito d'imposta Transizione 4.0 è disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con alcune proroghe fino al 30 giugno 2026.

Per accedere al credito, ci sono specifici requisiti e limiti.

 

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025:

  • il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
  • è possibile beneficiare del credito anche per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine relativo all'investimento sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per un importo almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l'impresa deve trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione che indichi l'ammontare delle spese sostenute e il credito d'imposta maturato. Il MIMIT trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, basandosi sulle sole comunicazioni di completamento;

  • il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia;

  • l'utilizzo del credito d'imposta è possibile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all'Agenzia delle entrate.

L'ammontare del credito d'imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

 

Per l'utilizzo tramite modello F24 di tale credito d'imposta, dunque, è stato istituito il codice tributo “7077”.

Questo codice deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, ma tale limite non si applica agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della Legge n. 207/2024, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT, pena lo scarto dell'operazione di versamento.


Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risultava verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024. In queste ipotesi, per la fruizione del credito d'imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”.

CCNL Lapidei industria: con il rinnovo previsto un aumento medio di 240,00 euro

Previsto il riconoscimento di un importo Una tantum di 1000,00 euro da erogarsi in 4 tranches

Nei giorni scorsi i sindacati di settore Feneal, Filca, Fillea e le controparti Confindustria Marmomacchine e Anepla hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo della parte economica del CCNL Lapidei e materiali da escavazione, applicabile ai circa 30mila lavoratori del settore.

Nel dettaglio l’aumento retributivo stabilito è di 240,00 euro al parametro intermedio (136) suddiviso in 3 tranches da 80,00 euro, con decorrenza luglio 2025, luglio 2026, luglio 2027. Ai lavoratori verrà inoltre riconosciuto un importo Una tantum di 1000,00 euro in welfare da erogarsi in 4 tranches del valore di 250,00 euro (luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026 e novembre 2026).

Dal punto di vista della previdenza integrativa le Parti Sociali hanno definito un aumento dello 0,30% per il fondo Arco (0,10% da corrispondere dal 1°gennaio 2026, 0,10% dal 1° gennaio 2027 e 0,10% dal 1° gennaio 2028) mentre sul piano dell’assistenza sanitaria integrativa un aumento di 3,00 euro al Fondo Altea a partire dal 1° gennaio 2026.

Entro il mese di luglio le Parti Sociali si incontreranno per definire anche la parte normativa sulla quale sono state raggiunte importanti intese, come ad esempio l’aumento dei permessi per inserimento dei figli a scuola, l’incremento dei giorni dei permessi per lutto, un giorno in più rispetto alla normativa in occasione della nascita figlio, l’introduzione del permesso mestruale e disponibilità a un’iniziativa contro la violenza sulle donne e a favore della parità di genere.

Previsto il riconoscimento di un importo Una tantum di 1000,00 euro da erogarsi in 4 tranches

Nei giorni scorsi i sindacati di settore Feneal, Filca, Fillea e le controparti Confindustria Marmomacchine e Anepla hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo della parte economica del CCNL Lapidei e materiali da escavazione, applicabile ai circa 30mila lavoratori del settore.

Nel dettaglio l’aumento retributivo stabilito è di 240,00 euro al parametro intermedio (136) suddiviso in 3 tranches da 80,00 euro, con decorrenza luglio 2025, luglio 2026, luglio 2027. Ai lavoratori verrà inoltre riconosciuto un importo Una tantum di 1000,00 euro in welfare da erogarsi in 4 tranches del valore di 250,00 euro (luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026 e novembre 2026).

Dal punto di vista della previdenza integrativa le Parti Sociali hanno definito un aumento dello 0,30% per il fondo Arco (0,10% da corrispondere dal 1°gennaio 2026, 0,10% dal 1° gennaio 2027 e 0,10% dal 1° gennaio 2028) mentre sul piano dell’assistenza sanitaria integrativa un aumento di 3,00 euro al Fondo Altea a partire dal 1° gennaio 2026.

Entro il mese di luglio le Parti Sociali si incontreranno per definire anche la parte normativa sulla quale sono state raggiunte importanti intese, come ad esempio l'aumento dei permessi per inserimento dei figli a scuola, l'incremento dei giorni dei permessi per lutto, un giorno in più rispetto alla normativa in occasione della nascita figlio, l'introduzione del permesso mestruale e disponibilità a un’iniziativa contro la violenza sulle donne e a favore della parità di genere.

CCNL Alimentari Piccola Industria: sottoscritto verbale di rettifica

Per il settore della panificazione rettificati gli aumenti previsti con il verbale del 28 maggio scorso

Il 6 giugno 2025 Unionalimentari-Confapi e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di rettifica degli aumenti retributivi definiti con il verbale di accordo 28 maggio 2025 per i dipendenti della piccola e media industria alimentare. 

Panificazione industriale

Livelli

Minimi al
31/10/2024

Minimi
dal 01/06/2025

Minimi dal
01/01/2026

Minimi dal
01/04/2027

Minimi dal
01/01/2028

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

1690,49 89,17 1.779,66 89,17 1.868,83 89,17 1.958,01 89,17 2.047,18
1558,55 82,04 1.640,59 82,04 1.722,63 82,04 1.804,66 82,04 1.886,70
3A 1435,72 75,35 1.511,07 75,35 1.586,42 75,35 1.661,77 75,35 1.737,12
3B 1336,4 70,00 1.406,40 70,00 1.476,40 70,00 1.546,40 70,00 1.616,40
1127,38 59,30 1.186,66 59,30 1.245,96 59,30 1.305,26 59,30 1.364,56
1004,07 53,06 1.057,13 53,06 1.110,18 53,06 1.163,24 53,06 1.216,30
845,74 44,59 890,33 44,59 934,91 44,59 979,50 44,59 1.024,08

Per il settore della panificazione rettificati gli aumenti previsti con il verbale del 28 maggio scorso

Il 6 giugno 2025 Unionalimentari-Confapi e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di rettifica degli aumenti retributivi definiti con il verbale di accordo 28 maggio 2025 per i dipendenti della piccola e media industria alimentare. 

Panificazione industriale

Livelli

Minimi al
31/10/2024

Minimi
dal 01/06/2025

Minimi dal
01/01/2026

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01/04/2027

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01/01/2028

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1690,49 89,17 1.779,66 89,17 1.868,83 89,17 1.958,01 89,17 2.047,18
1558,55 82,04 1.640,59 82,04 1.722,63 82,04 1.804,66 82,04 1.886,70
3A 1435,72 75,35 1.511,07 75,35 1.586,42 75,35 1.661,77 75,35 1.737,12
3B 1336,4 70,00 1.406,40 70,00 1.476,40 70,00 1.546,40 70,00 1.616,40
1127,38 59,30 1.186,66 59,30 1.245,96 59,30 1.305,26 59,30 1.364,56
1004,07 53,06 1.057,13 53,06 1.110,18 53,06 1.163,24 53,06 1.216,30
845,74 44,59 890,33 44,59 934,91 44,59 979,50 44,59 1.024,08

Riforma ammortizzatori sociali: adeguato il Fondo di solidarietà delle attività professionali

Fornite nuove indicazioni sull’Assegno di integrazione salariale per gli iscritti (INPS, circolare 10 giugno 2025, n. 99).

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è stato adeguato alle disposizioni di cui ai commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 148/2015, introdotti dalla Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposto con il D.M 21 maggio 2024.

Ne ha dato notizia l’INPS che con la circolare in commento ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale (AIS) erogate dal Fondo.

 Infatti, il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali garantisce il citato assegno a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali di cui al D.Lgs. 148/2015.

In particolare, le domande di accesso alle prestazioni di AIS devono essere presentate:

– non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata;

– non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Sono destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi:

– coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo;

– i lavoratori a domicilio.

Per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i richiedenti devono avere un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Fornite nuove indicazioni sull’Assegno di integrazione salariale per gli iscritti (INPS, circolare 10 giugno 2025, n. 99).

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è stato adeguato alle disposizioni di cui ai commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 148/2015, introdotti dalla Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposto con il D.M 21 maggio 2024.

Ne ha dato notizia l'INPS che con la circolare in commento ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale (AIS) erogate dal Fondo.

 Infatti, il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali garantisce il citato assegno a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali di cui al D.Lgs. 148/2015.

In particolare, le domande di accesso alle prestazioni di AIS devono essere presentate:

- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata;

- non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Sono destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi:

- coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo;

- i lavoratori a domicilio.

Per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i richiedenti devono avere un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

CCNL Istruzione e ricerca: concluso il confronto tra Ministero e OO.SS.

 La Piattaforma per l’aggiornamento dei dati rimane aperta fino al 16 giugno

In data 10 giugno 2025 si è svolto il confronto sul mutamento degli incarichi dirigenziali che ha visto la presentazione di una bozza di circolare contenente le osservazioni sindacali alle quali sono state apportate alcune modifiche. 

È stato chiarito che le sedi affidate per incarico nominale sono comunque disponibili per altro incarico. Inoltre, nelle fasi c) e d), è stata introdotta una precedenza per i dirigenti che, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, erano stati assegnati ad una sede fuori provincia o una considerata disagiata (come una sede a più di 30 km di distanza dalla precedente assegnazione o di difficile raggiungimento per caratteristiche orografiche).

Un’altra richiesta delle organizzazioni sindacali è stata accolta: l’Amministrazione renderà nota la fascia assegnata alle istituzioni scolastiche. Pertanto, è stata presentata una piattaforma che rimane aperta fino al 16 giugno 2025 e che permetterà ai dirigenti di aggiornare i dati su cinque indicatori, mentre altri dati vengono recuperati direttamente dal sistema SIDI.

I dati saranno poi consolidati dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) entro il 26 giugno 2025.

La scadenza della domanda per la mobilità è fissata per il 1° luglio 2025. Vengono considerate, per la definizione del punteggio di fascia, solo le informazioni presenti a sistema entro il 16 giugno, rendendo irrilevanti eventuali mutamenti successivi. La profilazione dei dirigenti scolastici sulla nuova piattaforma segue un percorso autonomo, illustrato nella circolare.

Tutt’ora rimane ancora aperto il tema relativo alla definizione dei contingenti al fine di individuare la quota destinata alla mobilità interregionale. Dunque, la CISL Scuola ha chiesto una ulteriore riunione informativa non appena l’Amministrazione avrà chiarito la sua posizione.

In conclusione, l’Amministrazione ha assicurato che fornirà le informazioni richieste, anche relativamente alla definizione delle quote di assunzione tra concorso ordinario e riservato, successivamente alla mobilità interregionale.

 La Piattaforma per l'aggiornamento dei dati rimane aperta fino al 16 giugno

In data 10 giugno 2025 si è svolto il confronto sul mutamento degli incarichi dirigenziali che ha visto la presentazione di una bozza di circolare contenente le osservazioni sindacali alle quali sono state apportate alcune modifiche. 

È stato chiarito che le sedi affidate per incarico nominale sono comunque disponibili per altro incarico. Inoltre, nelle fasi c) e d), è stata introdotta una precedenza per i dirigenti che, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, erano stati assegnati ad una sede fuori provincia o una considerata disagiata (come una sede a più di 30 km di distanza dalla precedente assegnazione o di difficile raggiungimento per caratteristiche orografiche).

Un'altra richiesta delle organizzazioni sindacali è stata accolta: l'Amministrazione renderà nota la fascia assegnata alle istituzioni scolastiche. Pertanto, è stata presentata una piattaforma che rimane aperta fino al 16 giugno 2025 e che permetterà ai dirigenti di aggiornare i dati su cinque indicatori, mentre altri dati vengono recuperati direttamente dal sistema SIDI.

I dati saranno poi consolidati dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) entro il 26 giugno 2025.

La scadenza della domanda per la mobilità è fissata per il 1° luglio 2025. Vengono considerate, per la definizione del punteggio di fascia, solo le informazioni presenti a sistema entro il 16 giugno, rendendo irrilevanti eventuali mutamenti successivi. La profilazione dei dirigenti scolastici sulla nuova piattaforma segue un percorso autonomo, illustrato nella circolare.

Tutt'ora rimane ancora aperto il tema relativo alla definizione dei contingenti al fine di individuare la quota destinata alla mobilità interregionale. Dunque, la CISL Scuola ha chiesto una ulteriore riunione informativa non appena l'Amministrazione avrà chiarito la sua posizione.

In conclusione, l'Amministrazione ha assicurato che fornirà le informazioni richieste, anche relativamente alla definizione delle quote di assunzione tra concorso ordinario e riservato, successivamente alla mobilità interregionale.

Artigiani e commercianti: emissione Avvisi Bonari rate di agosto e novembre 2024

Verrà inviato un alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di e-mail (INPS, messaggio 10 giugno 2025, n. 1844).

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto e novembre 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

A comunicarlo è l’INPS che segnala anche che gli Avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta> “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Verrà inviato un alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di e-mail (INPS, messaggio 10 giugno 2025, n. 1844).

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto e novembre 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

A comunicarlo è l'INPS che segnala anche che gli Avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta> “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Ebinter Lazio: corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Attivi corsi per favorire la prevenzione e la sicurezza dell’ambiente lavorativo

L’Ente bilaterale terziario Lazio ha messo in atto una serie di interventi nell’ambito della formazione per incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, puntando a creare una vera e propria cultura della prevenzione. Infatti, la prevenzione è la chiave giusta per impedire infortuni, aumentare la consapevolezza e migliorare la qualità dell’ambente di lavoro.

 

Tra i servizi messi a disposizione dall’Ente sono previsti corsi di formazione gratuiti e su misura, sia obbligatori, come sicurezza, antincendio e primo soccorso, che professionalizzanti, come customer service o gestione del punto vendita. Sono previsti anche progetti speciali e campagne itineranti nei territori per promuovere la salute nei luoghi di lavoro, contributi economici per le imprese che investono in sicurezza, welfare e aggiornamento professionale, sportelli informativi e infopoint territoriali, al fine di fornire consulenze gratuite su normative, obblighi e opportunità.  

Attivi corsi per favorire la prevenzione e la sicurezza dell'ambiente lavorativo

L'Ente bilaterale terziario Lazio ha messo in atto una serie di interventi nell'ambito della formazione per incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, puntando a creare una vera e propria cultura della prevenzione. Infatti, la prevenzione è la chiave giusta per impedire infortuni, aumentare la consapevolezza e migliorare la qualità dell'ambente di lavoro.

 

Tra i servizi messi a disposizione dall'Ente sono previsti corsi di formazione gratuiti e su misura, sia obbligatori, come sicurezza, antincendio e primo soccorso, che professionalizzanti, come customer service o gestione del punto vendita. Sono previsti anche progetti speciali e campagne itineranti nei territori per promuovere la salute nei luoghi di lavoro, contributi economici per le imprese che investono in sicurezza, welfare e aggiornamento professionale, sportelli informativi e infopoint territoriali, al fine di fornire consulenze gratuite su normative, obblighi e opportunità.  

La nuova disciplina del deposito telematico degli atti di frazionamento dei terreni

L’Agenzia delle entrate  fornisce chiarimenti sul deposito telematico obbligatorio degli atti di frazionamento dei terreni, in attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380/2001 (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 giugno 2025, n. 40/E).

La Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti sulla corretta redazione dei tipi di frazionamento da parte dei professionisti e sull’obbligo di deposito presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025.
La nuova disciplina, introdotta dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 1/2024, con il comma 5-bis all’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, mira a una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari e una razionalizzazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
La finalità è incentivare la telematizzazione delle procedure, superando le modalità non informatizzate e contribuendo a una maggiore semplificazione.

 

Modalità di deposito telematico dal 1° Luglio 2025
A decorrere dal 1° luglio 2025, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati sarà effettuato direttamente dall’Agenzia stessa, in modalità telematica, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, preliminarmente alla loro approvazione.

In questa fase iniziale, l’Agenzia comunicherà l’avvenuto deposito a ciascun Comune competente tramite PEC.

La ricevuta di avvenuta consegna della PEC sostituisce l’attestazione precedentemente richiesta dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Un eventuale deposito di un tipo di frazionamento da parte del professionista presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025 risulterà, dunque, privo di effetti, e l’atto non potrà essere approvato.
Per attuare questa novità, l’Agenzia ha sviluppato la nuova versione “10.6.5 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10, che sarà obbligatoria dal 1° luglio 2025.
Gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione e presentati prima del 1° luglio 2025 saranno respinti, così come quelli redatti con versioni precedenti e presentati dal 1° luglio 2025.
La versione 10.6.5 integra l’aggiornamento del modulo “gestione GNSS” e migliora la gestione del frazionamento degli Enti Urbani per il trasferimento di aree a lotti limitrofi, anche in presenza di costruzioni (combinando le casistiche “E” e “F” della Circolare n. 11/E/2023).
È necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) rese dal professionista.

Dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, utilizzando la nuova versione Pregeo 10, dovrà attestare che l’atto è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, o che ricorrono le condizioni di esonero dall’obbligo di deposito.

Tale attestazione è basata su quanto indicato dal professionista nella “riga 9” del “libretto delle misure”.
Su questa dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione via PEC.

L’Agenzia ha implementato specifiche funzionalità sul Portale per i Comuni, rese disponibili dalla data della risoluzione al fine di consentirne un’anticipata disponibilità da parte degli stakeholder, in un’ottica di preliminare diretta conoscibilità delle innovazioni introdotte.

 

Con l’approvazione dell’atto e l’aggiornamento degli archivi, il professionista incaricato riceverà, oltre agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della comunicazione di avvenuto deposito inviata dall’Agenzia al Comune via PEC e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Questa comunicazione e ricevuta, unite alla copia dell’atto di aggiornamento geometrico firmata digitalmente dal direttore dell’ufficio competente, sostituiscono il secondo originale.

 

La nuova disciplina è limitata ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente.
Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell’ambito della procedura Pregeo10 sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le tipologie di atti di aggiornamento che saranno oggetto di deposito telematico da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “Tipi di frazionamento” (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM) e i “Tipi Mappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.
Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, rimangono in vigore le attuali modalità di redazione, trasmissione e trattazione.

 

Nei casi residuali in cui l’atto di frazionamento sia predisposto per la presentazione su supporto informatico presso l’Ufficio territoriale (es. per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, continua a essere a carico del tecnico redattore incaricato.

L'Agenzia delle entrate  fornisce chiarimenti sul deposito telematico obbligatorio degli atti di frazionamento dei terreni, in attuazione dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380/2001 (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 giugno 2025, n. 40/E).

La Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti sulla corretta redazione dei tipi di frazionamento da parte dei professionisti e sull'obbligo di deposito presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025.
La nuova disciplina, introdotta dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 1/2024, con il comma 5-bis all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, mira a una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari e una razionalizzazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
La finalità è incentivare la telematizzazione delle procedure, superando le modalità non informatizzate e contribuendo a una maggiore semplificazione.

 

Modalità di deposito telematico dal 1° Luglio 2025
A decorrere dal 1° luglio 2025, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all'Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati sarà effettuato direttamente dall'Agenzia stessa, in modalità telematica, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, preliminarmente alla loro approvazione.

In questa fase iniziale, l'Agenzia comunicherà l'avvenuto deposito a ciascun Comune competente tramite PEC.

La ricevuta di avvenuta consegna della PEC sostituisce l'attestazione precedentemente richiesta dal comma 5 dell'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Un eventuale deposito di un tipo di frazionamento da parte del professionista presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025 risulterà, dunque, privo di effetti, e l'atto non potrà essere approvato.
Per attuare questa novità, l'Agenzia ha sviluppato la nuova versione "10.6.5 - APAG 2.15" della procedura Pregeo 10, che sarà obbligatoria dal 1° luglio 2025.
Gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione e presentati prima del 1° luglio 2025 saranno respinti, così come quelli redatti con versioni precedenti e presentati dal 1° luglio 2025.
La versione 10.6.5 integra l'aggiornamento del modulo "gestione GNSS" e migliora la gestione del frazionamento degli Enti Urbani per il trasferimento di aree a lotti limitrofi, anche in presenza di costruzioni (combinando le casistiche “E” e “F” della Circolare n. 11/E/2023).
È necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) rese dal professionista.

Dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, utilizzando la nuova versione Pregeo 10, dovrà attestare che l'atto è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, o che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo di deposito.

Tale attestazione è basata su quanto indicato dal professionista nella "riga 9" del "libretto delle misure".
Su questa dichiarazione, l'Agenzia delle entrate provvede al deposito dell'atto sull'area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione via PEC.

L'Agenzia ha implementato specifiche funzionalità sul Portale per i Comuni, rese disponibili dalla data della risoluzione al fine di consentirne un'anticipata disponibilità da parte degli stakeholder, in un’ottica di preliminare diretta conoscibilità delle innovazioni introdotte.

 

Con l'approvazione dell'atto e l'aggiornamento degli archivi, il professionista incaricato riceverà, oltre agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della comunicazione di avvenuto deposito inviata dall'Agenzia al Comune via PEC e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Questa comunicazione e ricevuta, unite alla copia dell'atto di aggiornamento geometrico firmata digitalmente dal direttore dell'ufficio competente, sostituiscono il secondo originale.

 

La nuova disciplina è limitata ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente.
Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell’ambito della procedura Pregeo10 sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le tipologie di atti di aggiornamento che saranno oggetto di deposito telematico da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “Tipi di frazionamento” (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali - FM) e i “Tipi Mappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.
Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, rimangono in vigore le attuali modalità di redazione, trasmissione e trattazione.

 

Nei casi residuali in cui l'atto di frazionamento sia predisposto per la presentazione su supporto informatico presso l'Ufficio territoriale (es. per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, continua a essere a carico del tecnico redattore incaricato.