MIMIT: agevolazioni per imprese boschive e lavorazione del legno

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stabilito le modalità di accesso alle agevolazioni destinate alla creazione e al rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 7 maggio 2025).

Il Decreto interministeriale 20 febbraio 2025, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 2, della Legge n. 206/2023, ha disciplinato le modalità di accesso alle risorse stanziate per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e gli investimenti per la vivaistica forestale, nonché la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

 

Il Decreto MIMIT del 4 aprile 2025 ha poi definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, fornendo ulteriori specificazioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi.

 

L’incentivo ha l’obiettivo di:

  • sostenere pratiche sostenibili di gestione forestale mediante la certificazione di attività vivaistiche e di raccolta;
  • incrementare il livello tecnologico e digitale delle imprese boschive e della lavorazione primaria del legno, stimolando l’adozione di tecnologie avanzate per una filiera produttiva efficiente e automatizzata.

In particolare, le domande per accedere agli incentivi per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno potranno essere presentate a partire dal 15 maggio 2025 fino al 10 luglio 2025, tramite lo sportello online di Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero. 

 

Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti sull’intero territorio nazionale che erogano servizi di supporto per la silvicoltura (codici ATECO 2025 02.20, 02.40.00) e quelle della filiera della prima lavorazione del legno (codici ATECO 2025 16.11, 16.12 e 16.21), purché la produzione dei prodotti delle predette attività non siano utilizzabili a fini energetici.

 

Le risorse complessive destinate a queste agevolazioni ammontano a 20 milioni di euro, suddivisi in 10 milioni a fondo perduto e 10 milioni sotto forma di finanziamenti agevolati.

Gli incentivi saranno concessi per investimenti specifici in mezzi mobili, attrezzature per utilizzazioni forestali, macchinari, impianti e attrezzature per la lavorazione del legno, nonché software e hardware necessari per l’evoluzione tecnologica e digitale del processo produttivo.

Le spese ammissibili dovranno avere un importo compreso tra 50.000 euro e 600.000 euro.

 

L’attuazione degli interventi relativi al rimboschimento, all’arboricoltura e alla gestione ecologica del territorio, che riguardano lo sviluppo delle imprese della vivaistica forestale, è invece delegata alle Regioni.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stabilito le modalità di accesso alle agevolazioni destinate alla creazione e al rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 7 maggio 2025).

Il Decreto interministeriale 20 febbraio 2025, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 2, della Legge n. 206/2023, ha disciplinato le modalità di accesso alle risorse stanziate per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e gli investimenti per la vivaistica forestale, nonché la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

 

Il Decreto MIMIT del 4 aprile 2025 ha poi definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, fornendo ulteriori specificazioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi.

 

L'incentivo ha l’obiettivo di:

  • sostenere pratiche sostenibili di gestione forestale mediante la certificazione di attività vivaistiche e di raccolta;
  • incrementare il livello tecnologico e digitale delle imprese boschive e della lavorazione primaria del legno, stimolando l’adozione di tecnologie avanzate per una filiera produttiva efficiente e automatizzata.

In particolare, le domande per accedere agli incentivi per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno potranno essere presentate a partire dal 15 maggio 2025 fino al 10 luglio 2025, tramite lo sportello online di Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero. 

 

Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti sull’intero territorio nazionale che erogano servizi di supporto per la silvicoltura (codici ATECO 2025 02.20, 02.40.00) e quelle della filiera della prima lavorazione del legno (codici ATECO 2025 16.11, 16.12 e 16.21), purché la produzione dei prodotti delle predette attività non siano utilizzabili a fini energetici.

 

Le risorse complessive destinate a queste agevolazioni ammontano a 20 milioni di euro, suddivisi in 10 milioni a fondo perduto e 10 milioni sotto forma di finanziamenti agevolati.

Gli incentivi saranno concessi per investimenti specifici in mezzi mobili, attrezzature per utilizzazioni forestali, macchinari, impianti e attrezzature per la lavorazione del legno, nonché software e hardware necessari per l'evoluzione tecnologica e digitale del processo produttivo.

Le spese ammissibili dovranno avere un importo compreso tra 50.000 euro e 600.000 euro.

 

L'attuazione degli interventi relativi al rimboschimento, all'arboricoltura e alla gestione ecologica del territorio, che riguardano lo sviluppo delle imprese della vivaistica forestale, è invece delegata alle Regioni.

CIPL Commercio Confcommercio Pesaro Urbino: siglato l’accordo sugli stagionali

Il periodo individuato per sottoscrivere contratti stagionali è dal 1° maggio al 30 settembre

Lo scorso 28 aprile è stato sottoscritto da Confcommercio di Pesaro-Urbino, Filcams-Pesaro Urbino, Fisascat-Cisl Marche, Uiltuics-Uil Marche l’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi in merito alla specifica disciplina dei contratti a tempo determinato in località turistiche.

Le Parti, infatti, hanno specificato che i comuni costieri della Provincia di Pesaro-Urbino sono collegate ad un flusso turistico stagionale e, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 75 del CCNL  Terziario Distribuzione e Servizi viene individuato quale perìodo di effettiva stagionalità turistica il periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

Si specifica che  il datore di lavoro che intende usufruire del benefici ha l’obbligo di riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti dell’accordo territoriale ed inviarne, contestualmente alla assunzione, copia all’Osservatorio del lavoro istituito presso gli enti bilaterali competenti per territorio.

Viene, infine, specificato che i lavoratori, che nella esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato per la gestione del picchi stagionali presso la stessa Azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a cinque mesi, avranno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate sia nelle assunzioni a  a termine  sia a nelle asuunzioni a tempo indeterminato

 

Il periodo individuato per sottoscrivere contratti stagionali è dal 1° maggio al 30 settembre

Lo scorso 28 aprile è stato sottoscritto da Confcommercio di Pesaro-Urbino, Filcams-Pesaro Urbino, Fisascat-Cisl Marche, Uiltuics-Uil Marche l'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi in merito alla specifica disciplina dei contratti a tempo determinato in località turistiche.

Le Parti, infatti, hanno specificato che i comuni costieri della Provincia di Pesaro-Urbino sono collegate ad un flusso turistico stagionale e, pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 75 del CCNL  Terziario Distribuzione e Servizi viene individuato quale perìodo di effettiva stagionalità turistica il periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

Si specifica che  il datore di lavoro che intende usufruire del benefici ha l'obbligo di riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti dell'accordo territoriale ed inviarne, contestualmente alla assunzione, copia all’Osservatorio del lavoro istituito presso gli enti bilaterali competenti per territorio.

Viene, infine, specificato che i lavoratori, che nella esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato per la gestione del picchi stagionali presso la stessa Azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a cinque mesi, avranno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate sia nelle assunzioni a  a termine  sia a nelle asuunzioni a tempo indeterminato

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: l’attività di chi è in attesa di conversione

Fornite indicazioni operative sulla possibilità di lavorare in attesa della decisione sulla domanda  (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 maggio 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni operative in merito alla possibilità di lavorare nelle more della decisione sulla domanda di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale, mediante la circolare n. 10/2025.

Il documento, al fine di evitare il più possibile situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, precisa che, in virtù di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa vigente, sia applicabile anche ai procedimenti di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.Lgs. n. 286/1998. Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l’attività lavorativa a carattere non stagionale.

A ogni modo, restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico).

 

Fornite indicazioni operative sulla possibilità di lavorare in attesa della decisione sulla domanda  (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 maggio 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni operative in merito alla possibilità di lavorare nelle more della decisione sulla domanda di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale, mediante la circolare n. 10/2025.

Il documento, al fine di evitare il più possibile situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, precisa che, in virtù di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa vigente, sia applicabile anche ai procedimenti di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.Lgs. n. 286/1998. Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l’attività lavorativa a carattere non stagionale.

A ogni modo, restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico).

 

CCNL Abbigliamento Industria: firmata la stesura definitiva

Il testo definitivo completa quando disposto nell’accordo dell’11 novembre scorso e istituisce l’Ente Bilaterale Moda

Il 6 maggio 2025, Confindustria Moda e le OO.SS. Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno siglato la stesura definitiva del CCNL Abbigliamento Industria, rinnovando l’impegno comune per la difesa, il consolidamento ed il rilancio del settore tessile che vede impegnate 40.000 aziende e 400.000 dipendenti.

 

Il testo definitivo e completo, reso noto mediante comunicato del 6 maggio 2025, porta a compimento quanto già disposto nell’accordo dell’11 novembre scorso, con decorrenza 1° aprile 2024- 31 marzo 2027. Infatti, il contratto, che ha già attuato le disposizioni indicate al proprio interno, prevede l’aumento dei minimi retributivi lordi mensili di 200,00 euro a regime, coprendo il recupero dell’inflazione registrata negli anni 2022 e 2023 e tutelando il potere d’acquisto dei salari fino al 31 marzo 2027. È stata stabilita, anche, la parificazione normativa delle qualifiche professionali di quadri, impiegati, intermedi ed operai, a partire dal 2025 e delineato un nuovo investimento in materia di formazione. Rinnovato anche l’investimento sul welfare contrattuale, migliorato il piano di assistenza sanitaria erogato dal Fondo Sanimoda, aumentata la tutela previdenziale del fondo di settore Previmoda e stanziate risorse pari a 200,00 euro annui per ogni lavoratore da investire in beni e servizi welfare.

 

In occasione della firma della stesura, le Parti hanno istituito il nuovo Ente Bilaterale Moda che consentirà di supportare l’elaborazione e la messa in opera di strategie ed iniziative di sviluppo per il settore e di interesse comune fra imprese e lavoratori; oltre alla realizzazione di nuovi progetti di formazione e assistenza in favore di aziende e lavoratori.

 

Inoltre, le Parti stanno predisponendo la stesura di un documento comune con proposte condivise in materia di politica industriale da presentare al Governo nell’ambito del Tavolo della Moda e contenenti una serie di misure atte alla difesa della filiera produttiva, con interventi strutturali sui costi dell’energia, sulle garanzie di credito, innovazione e ricerca, internazionalizzazione e reshoring delle produzioni delocalizzate all’estero. 

Il testo definitivo completa quando disposto nell'accordo dell'11 novembre scorso e istituisce l'Ente Bilaterale Moda

Il 6 maggio 2025, Confindustria Moda e le OO.SS. Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno siglato la stesura definitiva del CCNL Abbigliamento Industria, rinnovando l'impegno comune per la difesa, il consolidamento ed il rilancio del settore tessile che vede impegnate 40.000 aziende e 400.000 dipendenti.

 

Il testo definitivo e completo, reso noto mediante comunicato del 6 maggio 2025, porta a compimento quanto già disposto nell'accordo dell'11 novembre scorso, con decorrenza 1° aprile 2024- 31 marzo 2027. Infatti, il contratto, che ha già attuato le disposizioni indicate al proprio interno, prevede l'aumento dei minimi retributivi lordi mensili di 200,00 euro a regime, coprendo il recupero dell'inflazione registrata negli anni 2022 e 2023 e tutelando il potere d'acquisto dei salari fino al 31 marzo 2027. È stata stabilita, anche, la parificazione normativa delle qualifiche professionali di quadri, impiegati, intermedi ed operai, a partire dal 2025 e delineato un nuovo investimento in materia di formazione. Rinnovato anche l'investimento sul welfare contrattuale, migliorato il piano di assistenza sanitaria erogato dal Fondo Sanimoda, aumentata la tutela previdenziale del fondo di settore Previmoda e stanziate risorse pari a 200,00 euro annui per ogni lavoratore da investire in beni e servizi welfare.

 

In occasione della firma della stesura, le Parti hanno istituito il nuovo Ente Bilaterale Moda che consentirà di supportare l'elaborazione e la messa in opera di strategie ed iniziative di sviluppo per il settore e di interesse comune fra imprese e lavoratori; oltre alla realizzazione di nuovi progetti di formazione e assistenza in favore di aziende e lavoratori.

 

Inoltre, le Parti stanno predisponendo la stesura di un documento comune con proposte condivise in materia di politica industriale da presentare al Governo nell'ambito del Tavolo della Moda e contenenti una serie di misure atte alla difesa della filiera produttiva, con interventi strutturali sui costi dell'energia, sulle garanzie di credito, innovazione e ricerca, internazionalizzazione e reshoring delle produzioni delocalizzate all'estero. 

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali 2024: pubblicato l’elenco degli ammessi

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024 (Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedimento 5 maggio 2025).

Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei 3 anni precedenti secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis, nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

 

Per i soggetti ammessi con un credito superiore a 150.000,00 euro (a meno che non abbiano dichiarato di essere già iscritti negli elenchi dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa), il credito può essere fruito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione trasmessa dal Dipartimento, a seguito della verifica antimafia e del rilascio dell’informazione liberatoria.

 

Il credito d’imposta può essere revocato in qualsiasi momento se viene accertata l’insussistenza dei requisiti, se la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o se le dichiarazioni rese sono false, anche in esito ai controlli della Guardia di Finanza. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano controlli. Se l’Agenzia delle entrate accerta, nell’ambito degli adempimenti del RNA, l’impossibilità di registrare il credito per superamento del limite de minimis, ne dà comunicazione alla Presidenza per la revoca del beneficio. Il recupero delle somme indebitamente fruite è disciplinato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

 

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024 (Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedimento 5 maggio 2025).

Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei 3 anni precedenti secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis, nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

 

Per i soggetti ammessi con un credito superiore a 150.000,00 euro (a meno che non abbiano dichiarato di essere già iscritti negli elenchi dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa), il credito può essere fruito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione trasmessa dal Dipartimento, a seguito della verifica antimafia e del rilascio dell'informazione liberatoria.

 

Il credito d'imposta può essere revocato in qualsiasi momento se viene accertata l'insussistenza dei requisiti, se la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o se le dichiarazioni rese sono false, anche in esito ai controlli della Guardia di Finanza. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli. Se l'Agenzia delle entrate accerta, nell'ambito degli adempimenti del RNA, l'impossibilità di registrare il credito per superamento del limite de minimis, ne dà comunicazione alla Presidenza per la revoca del beneficio. Il recupero delle somme indebitamente fruite è disciplinato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

 

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019

Ebinter Bologna: contributi per lavoratori e imprese colpiti dall’alluvione

Previsti contributi economici a supporto dei lavoratori e degli imprenditori

In seguito alle calamità alluvionali che hanno colpito duramente l’area metropolitana bolognese nell’ottobre 2024, l’Ente Bilaterale Territoriale del terziario Ebiterbo ha scelto di fornire un aiuto tangibile, in virtù di un’intesa straordinaria siglata dalle Associazioni di Categoria e dalle Organizzazioni Sindacali che lo costituiscono (Confcommercio Ascom Bologna, Filcams-Cgil Bologna, Fisascat-Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Emilia Romagna). Tale accordo contempla erogazioni finanziarie destinate ai dipendenti e alle aziende che hanno patito le conseguenze di tali eventi atmosferici avversi.

Per quanto concerne i dipendenti, l’intesa stabilisce contributi economici fino a un limite massimo di 2.000,00 euro come risarcimento per il ripristino di immobili residenziali e relative pertinenze, la sostituzione di mobilio ed elettrodomestici, nonché la riparazione o la sostituzione di automezzi privi di copertura assicurativa contro tali danni. È stato altresì predisposto un sussidio di solidarietà, ovvero un’integrazione retributiva fino al 100% della retribuzione persa a causa di interruzione o riduzione dell’orario lavorativo superiore al 40%, per una durata massima di 30 giorni nel periodo ottobre-novembre 2024.

A sostegno delle realtà imprenditoriali, invece, l’accordo prevede stanziamenti economici fino a un massimo di 5.000,00 euro per fronteggiare le spese sostenute per accertamenti di agibilità, interventi di sicurezza degli spazi, ripristino e sostituzione di strumentazioni, beni aziendali e veicoli non assicurati contro i danni alluvionali, oltre a rimborsi per ulteriori pregiudizi subiti e debitamente comprovati. 

I lavoratori e gli imprenditori interessati possono presentare domanda entro il 30 settembre 2025 con le seguenti modalità:

– online accedendo dall’area riservata del sito web di Ebiterbo;

– tramite PEC;

– per posta raccomandata;

– tramite le Organizzazioni Sindacali socie dell’Ente;

– a mano presso gli uffici dell’Ente.

Previsti contributi economici a supporto dei lavoratori e degli imprenditori

In seguito alle calamità alluvionali che hanno colpito duramente l'area metropolitana bolognese nell'ottobre 2024, l’Ente Bilaterale Territoriale del terziario Ebiterbo ha scelto di fornire un aiuto tangibile, in virtù di un'intesa straordinaria siglata dalle Associazioni di Categoria e dalle Organizzazioni Sindacali che lo costituiscono (Confcommercio Ascom Bologna, Filcams-Cgil Bologna, Fisascat-Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Emilia Romagna). Tale accordo contempla erogazioni finanziarie destinate ai dipendenti e alle aziende che hanno patito le conseguenze di tali eventi atmosferici avversi.

Per quanto concerne i dipendenti, l'intesa stabilisce contributi economici fino a un limite massimo di 2.000,00 euro come risarcimento per il ripristino di immobili residenziali e relative pertinenze, la sostituzione di mobilio ed elettrodomestici, nonché la riparazione o la sostituzione di automezzi privi di copertura assicurativa contro tali danni. È stato altresì predisposto un sussidio di solidarietà, ovvero un'integrazione retributiva fino al 100% della retribuzione persa a causa di interruzione o riduzione dell'orario lavorativo superiore al 40%, per una durata massima di 30 giorni nel periodo ottobre-novembre 2024.

A sostegno delle realtà imprenditoriali, invece, l'accordo prevede stanziamenti economici fino a un massimo di 5.000,00 euro per fronteggiare le spese sostenute per accertamenti di agibilità, interventi di sicurezza degli spazi, ripristino e sostituzione di strumentazioni, beni aziendali e veicoli non assicurati contro i danni alluvionali, oltre a rimborsi per ulteriori pregiudizi subiti e debitamente comprovati. 

I lavoratori e gli imprenditori interessati possono presentare domanda entro il 30 settembre 2025 con le seguenti modalità:

- online accedendo dall’area riservata del sito web di Ebiterbo;

- tramite PEC;

- per posta raccomandata;

- tramite le Organizzazioni Sindacali socie dell'Ente;

- a mano presso gli uffici dell’Ente.

Agevolazione “prima casa”: due anni per vendere la vecchia

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti riguardo all’agevolazione “prima casa” e, in particolare, al nuovo termine per la rivendita di un immobile agevolato pre-posseduto come stabilito dall’articolo 1, comma 116 della Legge di bilancio 2025 (Agenzia delle entrate, risposta 5 maggio 2025, n. 127).

L’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis allegata al TUR. Tra le condizioni per usufruire dell’aliquota ridotta del 2% (invece del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso di proprietà), vi è che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”.

 

Tuttavia, è consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta anche se l’acquirente non soddisfa immediatamente tale requisito (cioè possiede già un’altra casa acquistata con le agevolazioni), a condizione che quest’ultimo immobile (quello già posseduto con le agevolazioni) venga alienato entro un certo termine dalla data del nuovo acquisto.
In particolare, l’articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha raddoppiato il termine per vendere la “prima casa” precedentemente posseduta, portandolo da uno a due anni. Questo permette al contribuente di restare temporaneamente titolare di due immobili acquistati entrambi con il beneficio “prima casa”.

La condizione, quindi, diventa che l’immobile agevolato pre-posseduto sia alienato entro due anni dalla data dell’atto di nuovo acquisto.

 

Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. La regola del termine biennale si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, il precedente termine di un anno non sia ancora scaduto.

Nel caso di specie, l’istante ha acquistato un’abitazione nel 2018 con agevolazioni “prima casa”. Il 25 gennaio 2024, ha acquistato un’altra abitazione nello stesso comune, avvalendosi nuovamente delle agevolazioni e impegnandosi a vendere l’immobile precedente entro un anno. A causa di ritardi, però, non è riuscito a vendere entro tale data. Poiché il secondo acquisto con agevolazione “prima casa” è avvenuto il 25 gennaio 2024 e il termine originario di un anno (scadenza 25 gennaio 2025) non era ancora decorso al 31 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere l’immobile pre-posseduto, evitando di decadere dai benefici ”prima casa” fruiti sul nuovo acquisto.

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti riguardo all'agevolazione "prima casa" e, in particolare, al nuovo termine per la rivendita di un immobile agevolato pre-posseduto come stabilito dall'articolo 1, comma 116 della Legge di bilancio 2025 (Agenzia delle entrate, risposta 5 maggio 2025, n. 127).

L'agevolazione "prima casa" è disciplinata dalla Nota II-bis allegata al TUR. Tra le condizioni per usufruire dell'aliquota ridotta del 2% (invece del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso di proprietà), vi è che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa".

 

Tuttavia, è consentita l'applicazione dell'aliquota ridotta anche se l'acquirente non soddisfa immediatamente tale requisito (cioè possiede già un'altra casa acquistata con le agevolazioni), a condizione che quest'ultimo immobile (quello già posseduto con le agevolazioni) venga alienato entro un certo termine dalla data del nuovo acquisto.
In particolare, l'articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha raddoppiato il termine per vendere la "prima casa" precedentemente posseduta, portandolo da uno a due anni. Questo permette al contribuente di restare temporaneamente titolare di due immobili acquistati entrambi con il beneficio "prima casa".

La condizione, quindi, diventa che l'immobile agevolato pre-posseduto sia alienato entro due anni dalla data dell'atto di nuovo acquisto.

 

Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. La regola del termine biennale si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, il precedente termine di un anno non sia ancora scaduto.


Nel caso di specie, l'istante ha acquistato un'abitazione nel 2018 con agevolazioni "prima casa". Il 25 gennaio 2024, ha acquistato un'altra abitazione nello stesso comune, avvalendosi nuovamente delle agevolazioni e impegnandosi a vendere l'immobile precedente entro un anno. A causa di ritardi, però, non è riuscito a vendere entro tale data. Poiché il secondo acquisto con agevolazione "prima casa" è avvenuto il 25 gennaio 2024 e il termine originario di un anno (scadenza 25 gennaio 2025) non era ancora decorso al 31 dicembre 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che è applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere l'immobile pre-posseduto, evitando di decadere dai benefici ''prima casa'' fruiti sul nuovo acquisto.

Anziani: i controlli sui requisiti di accesso alla Prestazione universale

Forniti ulteriori chiarimenti relativi alla gestione delle domande a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario (INPS, messaggio 5 maggio 2025, n. 1401).

Con il messaggio in commento, l’INPS è tornato sull’argomento della Prestazione universale (articolo 34, D.Lgs. n. 29/2024) dopo i messaggi n. 4490/2024 e 949/2025. In particolare, l’Istituto è intervenuto a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario.

Più nel dettaglio, l’INPS ha precisato che, a seguito della presentazione della domanda, la procedura provvede a effettuare i primi controlli automatizzati sui requisiti di accesso, riguardanti i seguenti aspetti:

– valore dell’ISEE sociosanitario (non ristretto) non superiore a 6.000 euro;

– titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento;

– composizione del nucleo familiare, ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo;

– verifica della presenza di un verbale di disabilità relativo al familiare indicato nel questionario.

Infine, sono state fornite indicazioni anche sulla gestione degli arretrati della quota integrativa della Prestazione universale.

Forniti ulteriori chiarimenti relativi alla gestione delle domande a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario (INPS, messaggio 5 maggio 2025, n. 1401).

Con il messaggio in commento, l'INPS è tornato sull'argomento della Prestazione universale (articolo 34, D.Lgs. n. 29/2024) dopo i messaggi n. 4490/2024 e 949/2025. In particolare, l'Istituto è intervenuto a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario.

Più nel dettaglio, l'INPS ha precisato che, a seguito della presentazione della domanda, la procedura provvede a effettuare i primi controlli automatizzati sui requisiti di accesso, riguardanti i seguenti aspetti:

- valore dell’ISEE sociosanitario (non ristretto) non superiore a 6.000 euro;

- titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento;

- composizione del nucleo familiare, ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo;

- verifica della presenza di un verbale di disabilità relativo al familiare indicato nel questionario.

Infine, sono state fornite indicazioni anche sulla gestione degli arretrati della quota integrativa della Prestazione universale.

CCNL CED: avviata la piattaforma per il rinnovo

Punti centrali sono l’aumento degli stipendi ed il welfare

Nei giorni scorsi sono iniziate le trattative tra Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali – Lait e Ugl Terziario per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti del settore CED, scaduto lo scorso 31 marzo.

Tra le richieste dei sindacati vi è il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori con l’incremento dei dei minimi retributivi distribuiti in più tranche.

Previsto l’inserimento di nuove professioni legate alla transizione digitale, all’intelligenza artificiale (IA) e alla cybersicurezza.

Altro argomento di rilievo è il welfare con la previsione di nuovi flexible benefits (170,00 euro per ciascun lavoratore), un maggior sostegno alla genitorialità e alla sanità integrativa.

Punti centrali sono l'aumento degli stipendi ed il welfare

Nei giorni scorsi sono iniziate le trattative tra Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali - Lait e Ugl Terziario per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti del settore CED, scaduto lo scorso 31 marzo.

Tra le richieste dei sindacati vi è il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori con l'incremento dei dei minimi retributivi distribuiti in più tranche.

Previsto l'inserimento di nuove professioni legate alla transizione digitale, all’intelligenza artificiale (IA) e alla cybersicurezza.

Altro argomento di rilievo è il welfare con la previsione di nuovi flexible benefits (170,00 euro per ciascun lavoratore), un maggior sostegno alla genitorialità e alla sanità integrativa.

Concordato preventivo biennale 2025-2026: adesione online autonoma o congiunta

L’Agenzia delle entrate ha reso noto, tramite un comunicato datato 2 maggio 2025, la disponibilità del software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026.

Il programma è accessibile direttamente dal sito web dell’Agenzia.

 

La funzione principale del software è duplice: permette di calcolare il proprio Indice Sintetico di Affidabilità (ISA) e, soprattutto, di accedere alla proposta formulata per il Concordato Preventivo Biennale (CPB), valida per il biennio 2025 e 2026.

 

Per quanto riguarda l’accesso al CPB 2025-2026, i contribuenti idonei sono quelli che nell’anno precedente hanno svolto in via prevalente una delle attività economiche che ricadono nei settori dell’agricoltura, manifatture, servizi, attività professionali o commercio, per le quali gli ISA sono stati approvati. Un requisito fondamentale è che il contribuente non abbia già in corso un’adesione al CPB per il primo biennio previsto, ovvero il 2024-2025.

 

Le modalità di adesione al per il biennio 2025-2026, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia del 24 aprile 2025, offrono due percorsi distinti:

  • adesione congiunta, trasmettendo l’adesione insieme alla propria dichiarazione dei redditi annuale e ai modelli ISA;

  • adesione autonoma, inviando l’adesione in modo separato. Optando per questa modalità, si deve trasmettere il modello CPB unicamente con il frontespizio della dichiarazione Redditi 2025. È essenziale che la trasmissione autonoma avvenga attraverso lo stesso canale utilizzato per l’invio della dichiarazione annuale completa e che sia effettuata entro il termine stabilito per l’adesione al Concordato. Per facilitare questa opzione, nel frontespizio del modello Redditi è stata introdotta una specifica casella denominata “Comunicazione CPB”, che deve essere compilata solamente se si sceglie la trasmissione autonoma.

L'Agenzia delle entrate ha reso noto, tramite un comunicato datato 2 maggio 2025, la disponibilità del software "Il tuo ISA 2025 CPB" per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026.

Il programma è accessibile direttamente dal sito web dell'Agenzia.

 

La funzione principale del software è duplice: permette di calcolare il proprio Indice Sintetico di Affidabilità (ISA) e, soprattutto, di accedere alla proposta formulata per il Concordato Preventivo Biennale (CPB), valida per il biennio 2025 e 2026.

 

Per quanto riguarda l'accesso al CPB 2025-2026, i contribuenti idonei sono quelli che nell'anno precedente hanno svolto in via prevalente una delle attività economiche che ricadono nei settori dell'agricoltura, manifatture, servizi, attività professionali o commercio, per le quali gli ISA sono stati approvati. Un requisito fondamentale è che il contribuente non abbia già in corso un'adesione al CPB per il primo biennio previsto, ovvero il 2024-2025.

 

Le modalità di adesione al per il biennio 2025-2026, come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia del 24 aprile 2025, offrono due percorsi distinti:

  • adesione congiunta, trasmettendo l'adesione insieme alla propria dichiarazione dei redditi annuale e ai modelli ISA;

  • adesione autonoma, inviando l'adesione in modo separato. Optando per questa modalità, si deve trasmettere il modello CPB unicamente con il frontespizio della dichiarazione Redditi 2025. È essenziale che la trasmissione autonoma avvenga attraverso lo stesso canale utilizzato per l'invio della dichiarazione annuale completa e che sia effettuata entro il termine stabilito per l'adesione al Concordato. Per facilitare questa opzione, nel frontespizio del modello Redditi è stata introdotta una specifica casella denominata "Comunicazione CPB", che deve essere compilata solamente se si sceglie la trasmissione autonoma.