CCNL Chimica Industria: approvata la piattaforma

La richiesta economica dei sindacati è di 305,00 euro complessivi al livello D1

Il 31 marzo è stata approvata da Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec- Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL dell’industria chimica farmaceutica relativamente al triennio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2028.
A livello economico, i sindacati hanno richiesto alle associazioni datoriali Federchimica e Farmindustria l’aumento di 305,00 euro complessivi al livello D1.
Dal punto di vista normativo, invece, vi sono richieste in merito ad una maggiore formazione, con l’obiettivo di affrontare nuove sfide oltre alla riduzione dell’orario di lavoro per bilanciare maggiormente lavoro e vita privata.

La richiesta economica dei sindacati è di 305,00 euro complessivi al livello D1

Il 31 marzo è stata approvata da Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec- Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL dell'industria chimica farmaceutica relativamente al triennio 1° luglio 2025 - 30 giugno 2028.
A livello economico, i sindacati hanno richiesto alle associazioni datoriali Federchimica e Farmindustria l'aumento di 305,00 euro complessivi al livello D1.
Dal punto di vista normativo, invece, vi sono richieste in merito ad una maggiore formazione, con l'obiettivo di affrontare nuove sfide oltre alla riduzione dell'orario di lavoro per bilanciare maggiormente lavoro e vita privata.

Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

A partire dal 4 aprile 2025, le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito  (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 aprile 2025).

Il decreto direttoriale del MIMIT del 14 marzo 2025 stabilisce le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del PNRR, delineando i criteri di ammissibilità e le procedure per la presentazione delle domande.

 

Le agevolazioni sono destinate alle PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti per investimenti che devono avere un importo non inferiore a 30 mila euro e non superiore a un milione di euro.

 

Le percentuali di finanziamento variano:

  • 30% per le medie imprese;

  • 40% per le micro e piccole imprese;

  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

  • 50% per la diagnosi energetica.

Le risorse complessive disponibili ammontano a 320 milioni di euro, con una quota significativa riservata a specifiche regioni del Sud Italia e alle micro e piccole imprese.

 

La presentazione delle domande deve avvenire, a partire dal 4 aprile 2025, esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma dedicata sul sito dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

 

Il termine finale per la presentazione delle domande è stato posticipato al 17 giugno 2025, come stabilito dal decreto direttoriale del 31 marzo 2025. 

A partire dal 4 aprile 2025, le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito  (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 aprile 2025).

Il decreto direttoriale del MIMIT del 14 marzo 2025 stabilisce le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del PNRR, delineando i criteri di ammissibilità e le procedure per la presentazione delle domande.

 

Le agevolazioni sono destinate alle PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti per investimenti che devono avere un importo non inferiore a 30 mila euro e non superiore a un milione di euro.

 

Le percentuali di finanziamento variano:

  • 30% per le medie imprese;

  • 40% per le micro e piccole imprese;

  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

  • 50% per la diagnosi energetica.

Le risorse complessive disponibili ammontano a 320 milioni di euro, con una quota significativa riservata a specifiche regioni del Sud Italia e alle micro e piccole imprese.

 

La presentazione delle domande deve avvenire, a partire dal 4 aprile 2025, esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma dedicata sul sito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

 

Il termine finale per la presentazione delle domande è stato posticipato al 17 giugno 2025, come stabilito dal decreto direttoriale del 31 marzo 2025. 

CIPL Edilizia Industria Firenze: siglato l’accordo per la determinazione dell’EVR

L’EVR determinato a livello territoriale è pari al 4% sui minimi in vigore al 1° marzo 2022

Il giorno 27 marzo 2025 presso la sede di Ance Firenze, si sono incontrati Ance Firenze e la Feneal-Uil Firenze, Filca-Cisl Firenze e Fillea-Cgil Firenze a seguito della verifica degli indicatori territoriali, effettuando il raffronto con il triennio 2024//2023/2022 sul triennio 2023/2022/2021. L’andamento di tutti gli indicatori territoriali ha evidenziato un segno positivo.
A seguito degli esiti della verifica in sede territoriale, ai sensi di quanto previsto ed indicato nell’art. 38 CCNL vigente e nel contratto integrativo 22 giugno 2022, l’EVR determinato a livello territoriale, tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali concordate, ovvero 25% per ciascuno di 4 indicatori, è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022.
Determinata la percentuale a livello territoriale (4%), ogni impresa procederà, come da CCNL vigente e da accordo territoriale 22 giugno 2022, al calcolo dei due parametri aziendali individuati nelle intese confrontando tali parametri dell’ultimo triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale (triennio 2024/2023/2022 sul triennio 2023/2022//2021).
Qualora dal confronto dei parametri aziendali dovessero risultare per l’impresa uno o due parametri negativi, la stessa renderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo in oggetto un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali. Gli importi dell’EVR erogabile saranno corrisposti dalle imprese, con le modalità previste dal CCNL e dall’accordo territoriale 22 giugno 2022, con decorrenza dal mese di aprile 2024 per un massimo di 12 mesi.
In merito alla determinazione dell’EVR ed alle relative procedure e modalità, le Parti Sociali hanno richiamato integralmente quanto previsto e concordato nei predetti accordi sindacali nazionale e territoriale. 

L'EVR determinato a livello territoriale è pari al 4% sui minimi in vigore al 1° marzo 2022

Il giorno 27 marzo 2025 presso la sede di Ance Firenze, si sono incontrati Ance Firenze e la Feneal-Uil Firenze, Filca-Cisl Firenze e Fillea-Cgil Firenze a seguito della verifica degli indicatori territoriali, effettuando il raffronto con il triennio 2024//2023/2022 sul triennio 2023/2022/2021. L'andamento di tutti gli indicatori territoriali ha evidenziato un segno positivo.
A seguito degli esiti della verifica in sede territoriale, ai sensi di quanto previsto ed indicato nell’art. 38 CCNL vigente e nel contratto integrativo 22 giugno 2022, l’EVR determinato a livello territoriale, tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali concordate, ovvero 25% per ciascuno di 4 indicatori, è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022.
Determinata la percentuale a livello territoriale (4%), ogni impresa procederà, come da CCNL vigente e da accordo territoriale 22 giugno 2022, al calcolo dei due parametri aziendali individuati nelle intese confrontando tali parametri dell’ultimo triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale (triennio 2024/2023/2022 sul triennio 2023/2022//2021).
Qualora dal confronto dei parametri aziendali dovessero risultare per l’impresa uno o due parametri negativi, la stessa renderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo in oggetto un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali. Gli importi dell’EVR erogabile saranno corrisposti dalle imprese, con le modalità previste dal CCNL e dall’accordo territoriale 22 giugno 2022, con decorrenza dal mese di aprile 2024 per un massimo di 12 mesi.
In merito alla determinazione dell’EVR ed alle relative procedure e modalità, le Parti Sociali hanno richiamato integralmente quanto previsto e concordato nei predetti accordi sindacali nazionale e territoriale. 

CCNL Metalmeccanici: con lo sciopero del 28 marzo i lavoratori chiedono il rinnovo

I sindacati ed i lavoratori scesi in piazza chiedono la riapertura delle trattative e l’attuazione dei punti espressi in piattaforma

L’ondata di scioperi del settore metalmeccanico ha invaso l’Italia ed ha avuto la sua conclusione nella mobilitazione del 28 marzo. Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno comunicato, con nota stampa del 28 marzo, l’esito positivo del dissenso, lanciando un chiaro messaggio alle Parti datoriali di Federmeccanica e Unionmeccanica: riaprire le trattative e rinnovare i contratti del settore.
Dopo 24 ore complessive in cui i lavoratori hanno incrociato le braccia, a seguito della rottura delle trattative del 12 novembre scorso e dell’interruzione, il 17 marzo scorso, del tavolo contrattuale delle piccole e medie imprese, continua il blocco degli straordinari e della flessibilità in tutti i luoghi di lavoro. L’auspicio è, secondo quanto riportato dai sindacati, che Federmeccanica e Unionmeccanica ripartano con il confronto, partendo dalla piattaforma sindacale, approvata da oltre il 98% delle lavoratrici e dai lavoratori, al fine di concretizzare l’aumento dei salari, stabilizzare i rapporti di lavoro e rafforzare la salute e la sicurezza. 

I sindacati ed i lavoratori scesi in piazza chiedono la riapertura delle trattative e l'attuazione dei punti espressi in piattaforma

L'ondata di scioperi del settore metalmeccanico ha invaso l'Italia ed ha avuto la sua conclusione nella mobilitazione del 28 marzo. Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno comunicato, con nota stampa del 28 marzo, l'esito positivo del dissenso, lanciando un chiaro messaggio alle Parti datoriali di Federmeccanica e Unionmeccanica: riaprire le trattative e rinnovare i contratti del settore.
Dopo 24 ore complessive in cui i lavoratori hanno incrociato le braccia, a seguito della rottura delle trattative del 12 novembre scorso e dell'interruzione, il 17 marzo scorso, del tavolo contrattuale delle piccole e medie imprese, continua il blocco degli straordinari e della flessibilità in tutti i luoghi di lavoro. L'auspicio è, secondo quanto riportato dai sindacati, che Federmeccanica e Unionmeccanica ripartano con il confronto, partendo dalla piattaforma sindacale, approvata da oltre il 98% delle lavoratrici e dai lavoratori, al fine di concretizzare l'aumento dei salari, stabilizzare i rapporti di lavoro e rafforzare la salute e la sicurezza. 

Adottata la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

La novità che ha interessato i codici ATECO a 5 e a 6 cifre è operativa a partire dal 1° aprile 2025 (INPS, circolare 31 marzo 2025, n. 71).

L’INPS ha comunicato l’adozione nei propri sistemi informativi del codice ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro. Contestualmente, è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

Quindi, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:

– il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
– il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’INPS provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

L’INPS precisa, infine, che la nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, verrà resa disponibile successivamente alla pubblicazione della circolare in commento.

La novità che ha interessato i codici ATECO a 5 e a 6 cifre è operativa a partire dal 1° aprile 2025 (INPS, circolare 31 marzo 2025, n. 71).

L'INPS ha comunicato l'adozione nei propri sistemi informativi del codice ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro. Contestualmente, è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

Quindi, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:

- il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
- il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’INPS provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

L’INPS precisa, infine, che la nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, verrà resa disponibile successivamente alla pubblicazione della circolare in commento.

Modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 155649/2025 introduce un modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia.

Questo modello è destinato ai soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime.

La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente e include dati specifici previsti dall’articolo 70-unvicies del D.P.R. n. 633/1972.

 

Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello in formato elettronico sul proprio sito ufficiale, facilitando così l’accesso e la compilazione da parte degli utenti.

 

La scadenza per la presentazione della Comunicazione è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre civile e deve avvenire esclusivamente in modalità telematica. Questa può essere effettuata direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario autorizzato, seguendo le specifiche tecniche delineate nell’Allegato A del provvedimento. È importante notare che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, evidenziando l’obbligo di compliance anche in situazioni di inattività.

 

Qualora si verificasse il superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. Inoltre, il ritardo nella presentazione della Comunicazione oltre i 30 giorni o la presentazione consecutiva di due Comunicazioni in ritardo possono comportare la sospensione temporanea delle semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

 

In caso di errori o omissioni nella Comunicazione già trasmessa, è prevista la possibilità di ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Tuttavia, non è consentita la presentazione di una Comunicazione correttiva per modificare quella finale relativa al superamento della soglia di euro 100.000.

 

I soggetti incaricati della trasmissione devono fornire al contribuente una copia della Comunicazione inviata e una ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 155649/2025 introduce un modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia.

Questo modello è destinato ai soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime.

La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente e include dati specifici previsti dall’articolo 70-unvicies del D.P.R. n. 633/1972.

 

Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello in formato elettronico sul proprio sito ufficiale, facilitando così l’accesso e la compilazione da parte degli utenti.

 

La scadenza per la presentazione della Comunicazione è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre civile e deve avvenire esclusivamente in modalità telematica. Questa può essere effettuata direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario autorizzato, seguendo le specifiche tecniche delineate nell’Allegato A del provvedimento. È importante notare che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, evidenziando l’obbligo di compliance anche in situazioni di inattività.

 

Qualora si verificasse il superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. Inoltre, il ritardo nella presentazione della Comunicazione oltre i 30 giorni o la presentazione consecutiva di due Comunicazioni in ritardo possono comportare la sospensione temporanea delle semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

 

In caso di errori o omissioni nella Comunicazione già trasmessa, è prevista la possibilità di ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Tuttavia, non è consentita la presentazione di una Comunicazione correttiva per modificare quella finale relativa al superamento della soglia di euro 100.000.

 

I soggetti incaricati della trasmissione devono fornire al contribuente una copia della Comunicazione inviata e una ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate. 

CIPL Edilizia Industria Rieti: rinnovato il contratto integrativo e definito l’EVR 2025

Rimodulate e confermate alcune indennità e stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione

In data 10 febbraio 2025, l’Ance Rieti e le OO.SS. regionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori del settore edile e affini. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024. Tra le varie novità introdotte dal rinnovo, si segnalano la rimodulazione e la conferma di alcune indennità, prima tra questa l’indennità di mensa, che viene stabilita secondo la tabella riportata di seguito.

Livello Importo 1° aprile 2025
Operai (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria) 0,95
Impiegati (su base giornaliera) 7,65
Operai calcestruzzo (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria) 1,09
Impiegati calcestruzzo (su base giornaliera) 8,79

Per quel che concerne l’indennità di trasporto, in alternativa al rimborso mensile del mezzo pubblico, nel caso in cui raggiungere il posto di lavoro sia difficoltoso con il suddetto trasporto, dal 1° aprile 2025 viene riconosciuta un’indennità oraria di trasporto pari a 0,36 euro; mentre, dal 1° ottobre 2025 la suddetta indennità è pari a 0,37 euro
Per i lavoratori che prestano servizio in galleria, questi percepiscono un’indennità pari a 0,60 euro per ogni ora di lavoro prestato. 
L’indennità di reperibilità viene così stabilita:
40,00 euro (giornaliere) in giornate non lavorative (sabato, domenica e giorni festivi);
30,00 euro (settimanali) in giornate feriali. 
Per coloro i quali prestano servizio a 2mt. al di sotto del piano stradale spetta un’indennità top down pari a 0,50 per ogni ora di lavoro prestato. Per l’indennità di alta montagna, invece, l’importo è pari a:
3,32 euro di indennità giornaliera per i lavoratori che prestano servizio in zone situate a quote superiori a 1000 mt s.l.m.;
3,87 euro di indennità giornaliera per i lavoratori che prestano servizio in zone situate a quote superiori a 1200 mt s.l.m. 
Per la trasferta, invece, i lavoratori che prestano il proprio servizio oltre i limiti del comune nel quale sono stati assunti riceveranno una diaria calcolata a seconda della distanza dai confini del comune di assunzione. Nella fattispecie:
10% se il luogo è situato oltre i 15 km ed entro i 50 km dal luogo abituale di lavoro;
15% se il luogo è compreso tra i 51km ed i 100km dal luogo abituale di lavoro;
20% se il luogo è compreso oltre i 101 km dal luogo abituale di lavoro. 
Inoltre, per la stesura del manto bituminoso, al lavoratore spetta un’indennità, su base giornaliera di 5,00 euro. Istituito anche il Fondo di Premialità che verrà finanziato con l’1,05% del relativo fondo malattia/infortunio. 
Nel corso dell’incontro è stato determinato anche l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025, confrontando i trienni 2020,2021 e 2022 con 2021, 2022 e 2023. Riscontrata la positività del parametri presi a riferimento, sono stati definiti i valori con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° luglio 2023.

Operai
  Operaio Comune Operaio Qualificato Operaio Specializzato Operaio IV livello
1° luglio 2023 5,71 6,68 7,42 7,99
EVR 39,49 46,21 51,34 55,29
Impiegati
  1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2023 987,36 1.155,21 1.283,56 1.382,31 1.481,02 1.777,23 1.974,71
EVR 39,49 46,21 51,34 55,29 59,24 71,09 78,99

Rimodulate e confermate alcune indennità e stabiliti gli importi dell'Elemento variabile della retribuzione

In data 10 febbraio 2025, l'Ance Rieti e le OO.SS. regionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori del settore edile e affini. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024. Tra le varie novità introdotte dal rinnovo, si segnalano la rimodulazione e la conferma di alcune indennità, prima tra questa l'indennità di mensa, che viene stabilita secondo la tabella riportata di seguito.

Livello Importo 1° aprile 2025
Operai (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria) 0,95
Impiegati (su base giornaliera) 7,65
Operai calcestruzzo (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria) 1,09
Impiegati calcestruzzo (su base giornaliera) 8,79

Per quel che concerne l'indennità di trasporto, in alternativa al rimborso mensile del mezzo pubblico, nel caso in cui raggiungere il posto di lavoro sia difficoltoso con il suddetto trasporto, dal 1° aprile 2025 viene riconosciuta un'indennità oraria di trasporto pari a 0,36 euro; mentre, dal 1° ottobre 2025 la suddetta indennità è pari a 0,37 euro
Per i lavoratori che prestano servizio in galleria, questi percepiscono un'indennità pari a 0,60 euro per ogni ora di lavoro prestato. 
L'indennità di reperibilità viene così stabilita:
- 40,00 euro (giornaliere) in giornate non lavorative (sabato, domenica e giorni festivi);
- 30,00 euro (settimanali) in giornate feriali. 
Per coloro i quali prestano servizio a 2mt. al di sotto del piano stradale spetta un'indennità top down pari a 0,50 per ogni ora di lavoro prestato. Per l'indennità di alta montagna, invece, l'importo è pari a:
- 3,32 euro di indennità giornaliera per i lavoratori che prestano servizio in zone situate a quote superiori a 1000 mt s.l.m.;
- 3,87 euro di indennità giornaliera per i lavoratori che prestano servizio in zone situate a quote superiori a 1200 mt s.l.m. 
Per la trasferta, invece, i lavoratori che prestano il proprio servizio oltre i limiti del comune nel quale sono stati assunti riceveranno una diaria calcolata a seconda della distanza dai confini del comune di assunzione. Nella fattispecie:
- 10% se il luogo è situato oltre i 15 km ed entro i 50 km dal luogo abituale di lavoro;
- 15% se il luogo è compreso tra i 51km ed i 100km dal luogo abituale di lavoro;
- 20% se il luogo è compreso oltre i 101 km dal luogo abituale di lavoro. 
Inoltre, per la stesura del manto bituminoso, al lavoratore spetta un'indennità, su base giornaliera di 5,00 euro. Istituito anche il Fondo di Premialità che verrà finanziato con l'1,05% del relativo fondo malattia/infortunio. 
Nel corso dell'incontro è stato determinato anche l'importo dell'Elemento variabile della retribuzione per l'anno 2025, confrontando i trienni 2020,2021 e 2022 con 2021, 2022 e 2023. Riscontrata la positività del parametri presi a riferimento, sono stati definiti i valori con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° luglio 2023.

Operai
  Operaio Comune Operaio Qualificato Operaio Specializzato Operaio IV livello
1° luglio 2023 5,71 6,68 7,42 7,99
EVR 39,49 46,21 51,34 55,29
Impiegati
  1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2023 987,36 1.155,21 1.283,56 1.382,31 1.481,02 1.777,23 1.974,71
EVR 39,49 46,21 51,34 55,29 59,24 71,09 78,99

CIPL Legno Lapidei Trento: Premio di risultato 2025

Siglato il verbale di accordo per l’attuazione del Premio di risultato per l’anno 2025 

Le Parti sociali Associazione Artigiani e Piccole imprese, Confartigianato Trento, Feneal-Uil Trentino, Filca-Cisl Trentino e Fillea-Cgil Trentino hanno stipulato il verbale attuativo dell’Accordo “PdR” per l’anno corrente. 
Difatti, visto l’indicatore relativo alla Redditività che ha registrato nel triennio mobile di cui al PdR per gli anni 2021, 2022, 2023 un indice pari ai 20,38%, le Parti hanno concordato il valore del Premio di Risultato, a far data dal 1° marzo 2025, per i lavoratori dipendenti per le aziende artigiane come di seguito riportato.

Livello Fascia > 18%
Legno  Lapideo Valore mensile 
AS – A 1 110,00
B 2 100,00
CS 3 98,00
C 4 95,00
D 5 92,00
E 6 89,00
F 7 86,00

Siglato il verbale di accordo per l'attuazione del Premio di risultato per l'anno 2025 

Le Parti sociali Associazione Artigiani e Piccole imprese, Confartigianato Trento, Feneal-Uil Trentino, Filca-Cisl Trentino e Fillea-Cgil Trentino hanno stipulato il verbale attuativo dell'Accordo "PdR" per l'anno corrente. 
Difatti, visto l'indicatore relativo alla Redditività che ha registrato nel triennio mobile di cui al PdR per gli anni 2021, 2022, 2023 un indice pari ai 20,38%, le Parti hanno concordato il valore del Premio di Risultato, a far data dal 1° marzo 2025, per i lavoratori dipendenti per le aziende artigiane come di seguito riportato.

Livello Fascia > 18%
Legno  Lapideo Valore mensile 
AS - A 1 110,00
B 2 100,00
CS 3 98,00
C 4 95,00
D 5 92,00
E 6 89,00
F 7 86,00

Giornalisti: arrivano i chiarimenti sui rimborsi spese dei freelance

Fornite delucidazioni circa la non rilevanza ai fini IRPEF dei cosiddetti “a piè di lista” alla  luce del D.Lgs. n. 192/2024 (INPGI, comunicato 28 marzo 2025).

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, l’INPGI ha fornito chiarimenti sul trattamento previdenziale dei rimborsi spese dei giornalisti freelance, alla luce del D.Lgs 192/2024 che ha cambiato, a partire dal 1° gennaio 2025, il modo in cui tali voci vengono trattate a livello fiscale per i professionisti.

In particolare, la novità riguarda principalmente, per i lavoratori autonomi, la non rilevanza ai fini IRPEF dei rimborsi spese cosiddetti “a piè di lista”, ossia quelli documentati e addebitati direttamente al cliente in fattura per l’esecuzione di un incarico (trasporti, pasti, noleggio attrezzature, ecc.).
Fino al 31 dicembre 2024 queste voci concorrevano a determinare l’ammontare dei compensi, salvo poi essere portate in deduzione dal reddito ai fini del calcolo delle imposte dovute. In altri termini, prima si sommavano e poi si sottraevano dalla base di calcolo del reddito da lavoro autonomo. L’obiettivo principale del legislatore è stato, quindi, quello di semplificare gli adempimenti tributari, estendendo ai rimborsi spese a piè di lista addebitati dai lavoratori autonomi ai committenti il medesimo regime di esenzione dalla base imponibile IRPEF già previsto per i lavoratori dipendenti.

A ogni modo, anche se i rimborsi non rientrano più nel calcolo dell’IRPEF, continuano a essere soggetti a IVA. Questo perché la relativa normativa non è stata modificata: le spese rimborsate non sono considerate “anticipate in nome e per conto del cliente” e vanno fatturate con l’Imposta sul valore aggiunto.

L’aspetto previdenziale

Il nuovo regime fiscale non comporta alcuna modifica sul fronte previdenziale, che rimane, quindi, del tutto invariato. I rimborsi spese in questione, infatti, erano già “neutri” ai fini del calcolo del contributo previdenziale soggettivo (12 o 14% in base al reddito) che – come è noto – si calcola sull’ammontare del reddito assoggettato a IRPEF. Già in precedenza – per effetto del meccanismo di deduzione dal reddito – l’imponibile IRPEF non comprendeva questi rimborsi.
La situazione rimane invariata anche per il calcolo del contributo previdenziale integrativo (4% per l’INPGI) che – in base a quanto stabilito all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 103/96 – è determinato sul fatturato lordo, che, come detto, continua a comprendere – come in passato – anche le somme oggetto di rimborso analitico delle spese da parte del committente.
I rimborsi spese continueranno, quindi, a essere inclusi nella base di calcolo del contributo integrativo, pari al 4%, dovuto all’ INPGI.
Nel comunicato in commento, l’INPGI evidenzia che per i professionisti in regime forfettario, invece, la questione è più complessa: in questo regime, infatti, non è prevista la dichiarazione dell’IVA. Questo porta a dubbi su come debbano essere trattati i rimborsi spese e su quale sia l’impatto sulle tasse e sui contributi. Per ora, si attende un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Fornite delucidazioni circa la non rilevanza ai fini IRPEF dei cosiddetti “a piè di lista” alla  luce del D.Lgs. n. 192/2024 (INPGI, comunicato 28 marzo 2025).

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, l'INPGI ha fornito chiarimenti sul trattamento previdenziale dei rimborsi spese dei giornalisti freelance, alla luce del D.Lgs 192/2024 che ha cambiato, a partire dal 1° gennaio 2025, il modo in cui tali voci vengono trattate a livello fiscale per i professionisti.

In particolare, la novità riguarda principalmente, per i lavoratori autonomi, la non rilevanza ai fini IRPEF dei rimborsi spese cosiddetti “a piè di lista”, ossia quelli documentati e addebitati direttamente al cliente in fattura per l’esecuzione di un incarico (trasporti, pasti, noleggio attrezzature, ecc.).
Fino al 31 dicembre 2024 queste voci concorrevano a determinare l’ammontare dei compensi, salvo poi essere portate in deduzione dal reddito ai fini del calcolo delle imposte dovute. In altri termini, prima si sommavano e poi si sottraevano dalla base di calcolo del reddito da lavoro autonomo. L’obiettivo principale del legislatore è stato, quindi, quello di semplificare gli adempimenti tributari, estendendo ai rimborsi spese a piè di lista addebitati dai lavoratori autonomi ai committenti il medesimo regime di esenzione dalla base imponibile IRPEF già previsto per i lavoratori dipendenti.

A ogni modo, anche se i rimborsi non rientrano più nel calcolo dell’IRPEF, continuano a essere soggetti a IVA. Questo perché la relativa normativa non è stata modificata: le spese rimborsate non sono considerate “anticipate in nome e per conto del cliente” e vanno fatturate con l’Imposta sul valore aggiunto.

L'aspetto previdenziale

Il nuovo regime fiscale non comporta alcuna modifica sul fronte previdenziale, che rimane, quindi, del tutto invariato. I rimborsi spese in questione, infatti, erano già “neutri” ai fini del calcolo del contributo previdenziale soggettivo (12 o 14% in base al reddito) che – come è noto – si calcola sull’ammontare del reddito assoggettato a IRPEF. Già in precedenza – per effetto del meccanismo di deduzione dal reddito – l’imponibile IRPEF non comprendeva questi rimborsi.
La situazione rimane invariata anche per il calcolo del contributo previdenziale integrativo (4% per l’INPGI) che – in base a quanto stabilito all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 103/96 – è determinato sul fatturato lordo, che, come detto, continua a comprendere – come in passato – anche le somme oggetto di rimborso analitico delle spese da parte del committente.
I rimborsi spese continueranno, quindi, a essere inclusi nella base di calcolo del contributo integrativo, pari al 4%, dovuto all’ INPGI.
Nel comunicato in commento, l'INPGI evidenzia che per i professionisti in regime forfettario, invece, la questione è più complessa: in questo regime, infatti, non è prevista la dichiarazione dell’IVA. Questo porta a dubbi su come debbano essere trattati i rimborsi spese e su quale sia l’impatto sulle tasse e sui contributi. Per ora, si attende un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Modelli di comunicazione per credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate 

L’Agenzia delle entrate ha informato in merito all’approvazione dei modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 marzo 2025, n. 153474).

L’articolo 3, comma 14-octies, del D.L. n. 202/2024 ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 60/2024 si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate.

Il medesimo articolo prevede, al comma 14-novies, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunichino altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Pertanto, con il nuovo provvedimento n. 1534749/2025, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS” e “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS”, con le relative istruzioni.

 

Con la Comunicazione possono essere indicati anche:

  • gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;

  • gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

L’invio deve essere effettuato dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La trasmissione telematica va effettuata utilizzando esclusivamente il software “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Viene considerata tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

 

Nel medesimo periodo, con le stesse modalità, è possibile:

– inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.

 

La comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione viene scartata in fase di accoglienza.

 

La comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.

L'Agenzia delle entrate ha informato in merito all'approvazione dei modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 marzo 2025, n. 153474).

L’articolo 3, comma 14-octies, del D.L. n. 202/2024 ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 60/2024 si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate.

Il medesimo articolo prevede, al comma 14-novies, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunichino altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Pertanto, con il nuovo provvedimento n. 1534749/2025, l'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS” e “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS”, con le relative istruzioni.

 

Con la Comunicazione possono essere indicati anche:

  • gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;

  • gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

L'invio deve essere effettuato dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La trasmissione telematica va effettuata utilizzando esclusivamente il software “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Viene considerata tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

 

Nel medesimo periodo, con le stesse modalità, è possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

- presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.

 

La comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione viene scartata in fase di accoglienza.

 

La comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.