Sciolta la riserva all’Accordo di rinnovo del CCNL Trasporto a fune

L’Ipotesi di accordo firmata il 19/7/2022, tra ANEF e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SAVT TRASPORTI, per il rinnovo del CCNL per gli addetti degli impianti di trasporto a fune – periodo 1/5/2022-30/4/2025 – è applicabile. Le OO.SS. hanno comunicato lo scioglimento della riserva.

Per la Parte economica, le Parti hanno concordato:

1) l’aumento della retribuzione minima base di euro 100,00, mensili lordi riferiti al 4° livello e da riparametrarsi sulla base della vigente scala parametrale, così ripartito e con le seguenti decorrenze:

– Euro 20,00 mensili lordi con decorrenza ottobre 2022;
– Euro 35,00 mensili lordi con decorrenza marzo 2024;
– Euro 45,00 mensili lordi con decorrenza marzo 2025.

Pertanto le retribuzioni minime calcolate redazionalmente sono le seguenti

Livello

Dal 1° ottobre 2022

Dal 1° marzo 2024

Dal 1° marzo 2025

2.005,48 2.056,17 2.658,34
1° Super 2.005,48 2.056,17 2.660,34
1° Quadro 1.862,33 1.909,40 2.506,91
1° S Quadro 1.862,33 1.909,40 2.508,91
1.681,11 1.723,59 2.311,38
1.527,97 1.566,59 2.146,91
1.384,59 1.419,59 1.992,65
1.241,71 1.273,09 1.839,42
1.146,22 1.175,19 1.737,43
956,61 983,16 1.538,84

 

2) l’aumento del valore degli strumenti di welfare di cui all’art. 48 lett. C di euro 100,00 annui così ripartiti e con le seguenti decorrenze:

– Aumento di euro 30,00 annui a decorrere dal mese di gennaio 2023;

– Aumento di euro 70,00 annui a decorrere dal mese di gennaio 2025.

Per la Parte normativa, le Parti hanno disposto:

Smart-working
Il lavoro agile è regolato dalle vigenti disposizioni di legge, dalle linee guida del presente CCNL nonché da eventuali accordi aziendali le cui disposizioni di miglior favore nei confronti dei lavoratori restano salve.

– Individuazione degli ambiti organizzativi
Spetta all’azienda, individuare gli ambiti organizzativi, nonché le mansioni le cui attività siano da essa ritenute compatibili con l’esecuzione del lavoro agile e informare rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL.
Resta inteso che l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, di natura consensuale, fermo restando il diritto di recesso. Il suddetto accordo individuale sarà definito in coerenza alle seguenti linee guida.

– Luogo della prestazione
Nelle prestabilite giornate in modalità agile, l’attività lavorativa, potrà essere svolta dal lavoratore in luogo a sua scelta e sotto la propria esclusiva responsabilità.
Nell’ambito della contrattazione collettiva e di 2° livello o dell’accordo individuale si potranno individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

– Requisiti e priorità per l’accesso al lavoro agile
Fermi restando gli ambiti organizzativi aziendali individuati, possono presentare domanda per accedere al lavoro agile tutti i dipendenti con rapporto a tempo pieno o parziale impiegati in mansioni che non richiedano rapporti diretti con il pubblico e l’utenza e che non pregiudichino la normale attività dell’azienda.
Nei casi indicati al precedente comma, sarà riconosciuta progressiva priorità:
– ai soggetti individuati dall’azienda in base alle proprie esigenze tecnico-organizzative o produttive;
– lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole;
– lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità/ paternità;
– lavoratori in condizione di mono genitorialità;
– lavoratrici/lavoratori con figli fino a 12 anni di età;
– lavoratori in condizione di disabilità o con coniugi/conviventi di fatto o parenti entro il primo grado e/o figli in condizioni di disabilità grave, tali da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
– lavoratori con parenti entro il primo grado in situazioni di comprovata gravità;
– lavoratori residenti o domiciliati a distanza significativa dalla sede aziendale.

– Trattamento economico e normativo
Il dipendente in lavoro agile conserva la posizione e la sede di lavoro già assegnate e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in atto, previsto dal CCNL e dagli accordi di secondo livello in vigore aziendalmente nonché da eventuali accordi individuali.
Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile non viene erogato il buono pasto eventualmente previsto dalla contrattazione o prassi aziendale, salvo quanto individualmente concordato.
Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal CCNL e dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della L 5 febbraio 1992, n. 104.
Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Il lavoratore in possesso di dati necessari all’azienda per il corretto funzionamento della stessa deve consentire l’accesso a tali dati attraverso il sistema di rete telematica o trasferendo prima della sospensione dal lavoro i dati di archivio all’azienda medesima.
Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

– Dotazione e cura degli strumenti informatici e telefonici
L’azienda fornirà in comodato al dipendente in lavoro agile degli strumenti informatici e telefonici, assicurandone la eventuale manutenzione, se necessari allo svolgimento della mansione, indicati nell’accordo individuale, in grado di consentirgli il normale svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

Lavoro a tempo parziale
Nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale l’azienda adotterà i seguenti criteri di priorità:
– i lavoratori di cui all’art. 8 commi 3, 4, 5, del DLgs n. 81 del 2015;
– nuclei familiari composti da un solo genitore;
– lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
– numero dei figli ed età degli stessi;
– data di presentazione della domanda;
In caso di richiesta di trasformazione temporanea da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale da parte di lavoratori/lavoratrici che hanno necessità di assistere uno o più figli minori fino ai 3 anni di età, l’azienda accoglie la domanda se compatibile con le esigenze organizzative e tecnico-produttive del servizio, tenendosi anche conto della collocazione stagionale.
Le domande di trasformazione del lavoro a tempo parziale in lavoro a tempo pieno saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive del servizio.
La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà avvenire altresì nel caso previsto dall’art. 41/ter, comma 4 del CCNL.

Diritto allo studio
Alle lavoratrici/lavoratori studenti che frequentano corsi di studio presso scuole di istruzione e di qualificazione professionali statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studio legali, inclusi i corsi universitari e i corsi post-laurea saranno riservati, su richiesta degli stessi e in relazione alle possibilità tecnico-organizzative e produttive, turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Alle lavoratrici/lavoratori studenti, sono inoltre riconosciuti su richiesta permessi giornalieri retribuiti, con il pagamento della retribuzione relativa all’orario contrattuale normale, per la giornata di discussione della tesi di laurea e/o delle prove di esame, incluse le singole prove in cui l’esame eventualmente si articola, comprese quelle di maturità. Il lavoratore in ogni caso si impegna ad informare il datore di lavoro con congruo preavviso al fine di non arrecare danno all’organizzazione dell’attività aziendale.
Per usufruire delle agevolazioni su previste, la lavoratrice/lavoratore dovrà produrre le certificazioni necessarie rilasciate dai competenti istituti o l’attestazione dell’avvenuta prenotazione dell’esame stesso.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ha il diritto ad un congedo per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi da fruire in un arco temporale di 3 anni.
Il congedo è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa e può essere fruito su base giornaliera o su base oraria, per un numero di ore pari alla metà dell’orario di cui al punto 1 lett. a. dell’art. 41/ter (congedo parentale).
Durante il periodo di congedo, alla lavoratrice sarà corrisposta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata. L’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dall’INPS.
Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, incluso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, e ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

L’Ipotesi di accordo firmata il 19/7/2022, tra ANEF e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SAVT TRASPORTI, per il rinnovo del CCNL per gli addetti degli impianti di trasporto a fune - periodo 1/5/2022-30/4/2025 - è applicabile. Le OO.SS. hanno comunicato lo scioglimento della riserva.

Per la Parte economica, le Parti hanno concordato:

1) l’aumento della retribuzione minima base di euro 100,00, mensili lordi riferiti al 4° livello e da riparametrarsi sulla base della vigente scala parametrale, così ripartito e con le seguenti decorrenze:

- Euro 20,00 mensili lordi con decorrenza ottobre 2022;
- Euro 35,00 mensili lordi con decorrenza marzo 2024;
- Euro 45,00 mensili lordi con decorrenza marzo 2025.

Pertanto le retribuzioni minime calcolate redazionalmente sono le seguenti

Livello

Dal 1° ottobre 2022

Dal 1° marzo 2024

Dal 1° marzo 2025

2.005,48 2.056,17 2.658,34
1° Super 2.005,48 2.056,17 2.660,34
1° Quadro 1.862,33 1.909,40 2.506,91
1° S Quadro 1.862,33 1.909,40 2.508,91
1.681,11 1.723,59 2.311,38
1.527,97 1.566,59 2.146,91
1.384,59 1.419,59 1.992,65
1.241,71 1.273,09 1.839,42
1.146,22 1.175,19 1.737,43
956,61 983,16 1.538,84

 

2) l’aumento del valore degli strumenti di welfare di cui all’art. 48 lett. C di euro 100,00 annui così ripartiti e con le seguenti decorrenze:

- Aumento di euro 30,00 annui a decorrere dal mese di gennaio 2023;

- Aumento di euro 70,00 annui a decorrere dal mese di gennaio 2025.

Per la Parte normativa, le Parti hanno disposto:

Smart-working
Il lavoro agile è regolato dalle vigenti disposizioni di legge, dalle linee guida del presente CCNL nonché da eventuali accordi aziendali le cui disposizioni di miglior favore nei confronti dei lavoratori restano salve.

- Individuazione degli ambiti organizzativi
Spetta all'azienda, individuare gli ambiti organizzativi, nonché le mansioni le cui attività siano da essa ritenute compatibili con l'esecuzione del lavoro agile e informare rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL.
Resta inteso che l'adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, di natura consensuale, fermo restando il diritto di recesso. Il suddetto accordo individuale sarà definito in coerenza alle seguenti linee guida.

- Luogo della prestazione
Nelle prestabilite giornate in modalità agile, l'attività lavorativa, potrà essere svolta dal lavoratore in luogo a sua scelta e sotto la propria esclusiva responsabilità.
Nell'ambito della contrattazione collettiva e di 2° livello o dell'accordo individuale si potranno individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

- Requisiti e priorità per l'accesso al lavoro agile
Fermi restando gli ambiti organizzativi aziendali individuati, possono presentare domanda per accedere al lavoro agile tutti i dipendenti con rapporto a tempo pieno o parziale impiegati in mansioni che non richiedano rapporti diretti con il pubblico e l'utenza e che non pregiudichino la normale attività dell'azienda.
Nei casi indicati al precedente comma, sarà riconosciuta progressiva priorità:
- ai soggetti individuati dall'azienda in base alle proprie esigenze tecnico-organizzative o produttive;
- lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole;
- lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità/ paternità;
- lavoratori in condizione di mono genitorialità;
- lavoratrici/lavoratori con figli fino a 12 anni di età;
- lavoratori in condizione di disabilità o con coniugi/conviventi di fatto o parenti entro il primo grado e/o figli in condizioni di disabilità grave, tali da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- lavoratori con parenti entro il primo grado in situazioni di comprovata gravità;
- lavoratori residenti o domiciliati a distanza significativa dalla sede aziendale.

- Trattamento economico e normativo
Il dipendente in lavoro agile conserva la posizione e la sede di lavoro già assegnate e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in atto, previsto dal CCNL e dagli accordi di secondo livello in vigore aziendalmente nonché da eventuali accordi individuali.
Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile non viene erogato il buono pasto eventualmente previsto dalla contrattazione o prassi aziendale, salvo quanto individualmente concordato.
Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal CCNL e dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all'art. 33 della L 5 febbraio 1992, n. 104.
Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa. Il lavoratore in possesso di dati necessari all'azienda per il corretto funzionamento della stessa deve consentire l'accesso a tali dati attraverso il sistema di rete telematica o trasferendo prima della sospensione dal lavoro i dati di archivio all'azienda medesima.
Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

- Dotazione e cura degli strumenti informatici e telefonici
L'azienda fornirà in comodato al dipendente in lavoro agile degli strumenti informatici e telefonici, assicurandone la eventuale manutenzione, se necessari allo svolgimento della mansione, indicati nell'accordo individuale, in grado di consentirgli il normale svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali.

Lavoro a tempo parziale
Nell'accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale l'azienda adotterà i seguenti criteri di priorità:
- i lavoratori di cui all'art. 8 commi 3, 4, 5, del DLgs n. 81 del 2015;
- nuclei familiari composti da un solo genitore;
- lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
- numero dei figli ed età degli stessi;
- data di presentazione della domanda;
In caso di richiesta di trasformazione temporanea da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale da parte di lavoratori/lavoratrici che hanno necessità di assistere uno o più figli minori fino ai 3 anni di età, l'azienda accoglie la domanda se compatibile con le esigenze organizzative e tecnico-produttive del servizio, tenendosi anche conto della collocazione stagionale.
Le domande di trasformazione del lavoro a tempo parziale in lavoro a tempo pieno saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive del servizio.
La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà avvenire altresì nel caso previsto dall'art. 41/ter, comma 4 del CCNL.

Diritto allo studio
Alle lavoratrici/lavoratori studenti che frequentano corsi di studio presso scuole di istruzione e di qualificazione professionali statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studio legali, inclusi i corsi universitari e i corsi post-laurea saranno riservati, su richiesta degli stessi e in relazione alle possibilità tecnico-organizzative e produttive, turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Alle lavoratrici/lavoratori studenti, sono inoltre riconosciuti su richiesta permessi giornalieri retribuiti, con il pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale, per la giornata di discussione della tesi di laurea e/o delle prove di esame, incluse le singole prove in cui l’esame eventualmente si articola, comprese quelle di maturità. Il lavoratore in ogni caso si impegna ad informare il datore di lavoro con congruo preavviso al fine di non arrecare danno all’organizzazione dell’attività aziendale.
Per usufruire delle agevolazioni su previste, la lavoratrice/lavoratore dovrà produrre le certificazioni necessarie rilasciate dai competenti istituti o l’attestazione dell’avvenuta prenotazione dell’esame stesso.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ha il diritto ad un congedo per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi da fruire in un arco temporale di 3 anni.
Il congedo è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa e può essere fruito su base giornaliera o su base oraria, per un numero di ore pari alla metà dell'orario di cui al punto 1 lett. a. dell'art. 41/ter (congedo parentale).
Durante il periodo di congedo, alla lavoratrice sarà corrisposta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% dell'ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l'indennità è pagata in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera sopra indicata. L'azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dall'INPS.
Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, incluso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale, e ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Via libera per la compensazione orizzontale

Il contribuente può sempre compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dalla trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta, prevista dal DL Rilancio, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, a meno che la compensazione non venga espressamente preclusa (Agenzia Entrate – risposta 25 agosto 2022 n. 435).

L’art. 121 del DL Rilancio (D.L. n. 34/2020) stabilisce che i crediti d’imposta relativi ad interventi edilizi sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Il richiamato art. 17 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

La norma, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.

Detto questo, in relazione al caso di specie, è ammessa la compensazione dei crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi edilizi elencati all’art. 121, D.L. n. 34/2020, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali.

Il contribuente può sempre compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dalla trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta, prevista dal DL Rilancio, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, a meno che la compensazione non venga espressamente preclusa (Agenzia Entrate - risposta 25 agosto 2022 n. 435).

L’art. 121 del DL Rilancio (D.L. n. 34/2020) stabilisce che i crediti d'imposta relativi ad interventi edilizi sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Il richiamato art. 17 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

La norma, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un'unica operazione, il pagamento delle somme, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.

Detto questo, in relazione al caso di specie, è ammessa la compensazione dei crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi edilizi elencati all'art. 121, D.L. n. 34/2020, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali.

Ferie: valutazione delle esigenze aziendali e del dipendente

Il potere di determinare il periodo di fruizione delle ferie deve tenere conto degli interessi del lavoratore.

Il potere attribuito all’imprenditore di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le modifiche debbono essere comunicate cori preavviso e, dall’altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l’indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione. L’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa ed al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (Ordinanza Corte di Cassazione 19 agosto 2022, n. 24977).

Nel caso, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento delle domande avanzate da numerosi lavoratori, ha dichiarato l’illegittimità della condotta della società datrice la quale aveva unilateralmente collocato in ferie i lavoratori stessi negli anni 2012 e 2013 ed ha conseguentemente condannato la medesima a ripristinare in favore di ciascuno il monte ore illegittimamente decurtato.
Il giudice di appello ha ritenuto che le modalità di collocazione in ferie del lavoratore e la sua comunicazione devono essere tali da consentirgli di organizzarsi per fruirne in concreto nel periodo di riposo determinato unilateralmente dal datore di lavoro. Il potere di determinare il periodo di fruizione delle ferie deve tenere conto degli interessi del lavoratore. Deve risultare utile alle esigenze dell’impresa ma non vessatorio nei riguardi del lavoratore, delle cui legittime esigenze deve tenere conto, comunicando, inoltre, il periodo unilateralmente stabilito per la fruizione così da consentire una loro proficua organizzazione. Tanto premesso, la Corte territoriale ha accertato che non era stata allegata né tantomeno provata la preventiva comunicazione ai singoli lavoratori della necessità di esaurire le ferie residue. La comunicazione, che era stata inviata solo alla RSU, anche ammesso che i lavoratori ne fossero stati posti a conoscenza, non era comunque equiparabile a quella dovuta singolarmente e con l’individuazione per ciascun lavoratore del lasso temporale entro il quale sarebbe stato collocato in ferie. Inoltre, il giudice di appello ha sottolineato che alcune ore di CIGS erano state indicate nelle buste paga come ferie fruite e dunque i lavoratori avevano appreso del forzoso collocamento in ferie solo dall’esame dei prospetti paga. Pertanto, la sentenza ha confermato che i lavoratori ricorrenti avevano diritto al risarcimento del danno atteso che le modalità di concessione delle ferie in concreto adottate avevano, presuntivamente, precluso una effettiva programmazione delle ferie e determinato “l’impossibilità di un effettivo ristoro delle energie psicofisiche”. Il giudice di secondo grado ha, quindi, ritenuto che potesse essere riattribuito il monte ore decurtato, con reintegrazione in forma specifica, non risultando allegato che tale modalità di ristoro fosse particolarmente gravosa rispetto ad un risarcimento per equivalente e non risultando alcuna duplicazione o ingiustificato arricchimento del lavoratore. Ha osservato infatti che deve presupporsi che nel periodo in questione i lavoratori non avessero potuto conseguire l’effetto ristoro delle energie lavorative. Per la quantificazione delle ferie, infine, la Corte di appello ha ritenuto di confermare i dati emergenti dalle tabelle allegate in giudizio che non erano state specificatamente contestate nel loro contenuto dalla società datrice.

Il potere di determinare il periodo di fruizione delle ferie deve tenere conto degli interessi del lavoratore.

Il potere attribuito all'imprenditore di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le modifiche debbono essere comunicate cori preavviso e, dall'altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione. L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa ed al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (Ordinanza Corte di Cassazione 19 agosto 2022, n. 24977).

Nel caso, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento delle domande avanzate da numerosi lavoratori, ha dichiarato l'illegittimità della condotta della società datrice la quale aveva unilateralmente collocato in ferie i lavoratori stessi negli anni 2012 e 2013 ed ha conseguentemente condannato la medesima a ripristinare in favore di ciascuno il monte ore illegittimamente decurtato.
Il giudice di appello ha ritenuto che le modalità di collocazione in ferie del lavoratore e la sua comunicazione devono essere tali da consentirgli di organizzarsi per fruirne in concreto nel periodo di riposo determinato unilateralmente dal datore di lavoro. Il potere di determinare il periodo di fruizione delle ferie deve tenere conto degli interessi del lavoratore. Deve risultare utile alle esigenze dell'impresa ma non vessatorio nei riguardi del lavoratore, delle cui legittime esigenze deve tenere conto, comunicando, inoltre, il periodo unilateralmente stabilito per la fruizione così da consentire una loro proficua organizzazione. Tanto premesso, la Corte territoriale ha accertato che non era stata allegata né tantomeno provata la preventiva comunicazione ai singoli lavoratori della necessità di esaurire le ferie residue. La comunicazione, che era stata inviata solo alla RSU, anche ammesso che i lavoratori ne fossero stati posti a conoscenza, non era comunque equiparabile a quella dovuta singolarmente e con l'individuazione per ciascun lavoratore del lasso temporale entro il quale sarebbe stato collocato in ferie. Inoltre, il giudice di appello ha sottolineato che alcune ore di CIGS erano state indicate nelle buste paga come ferie fruite e dunque i lavoratori avevano appreso del forzoso collocamento in ferie solo dall'esame dei prospetti paga. Pertanto, la sentenza ha confermato che i lavoratori ricorrenti avevano diritto al risarcimento del danno atteso che le modalità di concessione delle ferie in concreto adottate avevano, presuntivamente, precluso una effettiva programmazione delle ferie e determinato "l'impossibilità di un effettivo ristoro delle energie psicofisiche". Il giudice di secondo grado ha, quindi, ritenuto che potesse essere riattribuito il monte ore decurtato, con reintegrazione in forma specifica, non risultando allegato che tale modalità di ristoro fosse particolarmente gravosa rispetto ad un risarcimento per equivalente e non risultando alcuna duplicazione o ingiustificato arricchimento del lavoratore. Ha osservato infatti che deve presupporsi che nel periodo in questione i lavoratori non avessero potuto conseguire l'effetto ristoro delle energie lavorative. Per la quantificazione delle ferie, infine, la Corte di appello ha ritenuto di confermare i dati emergenti dalle tabelle allegate in giudizio che non erano state specificatamente contestate nel loro contenuto dalla società datrice.

Agevolato l’acquisto di immobili destinati agli occupanti di aree baraccate

Fornite le modalità di applicazione del regime agevolato di cui all’art. 32, co. 2, D.P.R. n. 601/1973 agli atti di acquisto degli immobili da destinare agli occupanti delle aree baraccate (Agenzia Entrate – risposta 25 agosto 2022, n. 434).

L’art. 32, co. 2, D.P.R. n. 601/1973 (rubricato “Edilizia economica e popolare”), dispone che “gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. n. 865/1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge L’edilizia residenziale oggetto dei programmi pubblici è quella c.d. ” sovvenzionata”, ossia realizzata dai soggetti previsti nella legge n. 865 del 1971 direttamente o indirettamente con fondi pubblici, per la creazione a costi ridotti di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate.
È invece esclusa dall’agevolazione di cui all’art. 32:
– l’edilizia “convenzionata”, ovvero quella diretta a far acquisire la proprietà della casa, per specifiche categorie di persone, attraverso prezzi calmierati in base a convenzioni stipulate con i comuni;
– l’edilizia “agevolata”, finalizzata alla costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione, realizzata da privati con finanziamenti messi a disposizione dallo Stato o dalle Regioni, a condizioni di particolare favore, e con contributi in conto interessi e a fondo perduto.

In considerazione di quanto premesso, dato anche il tenore del cit. art. 32 che fa riferimento ad “atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale”, devono ritenersi inclusi nel perimetro agevolativo in esame anche gli atti di acquisto, da privati da parte dell’Agenzia, di immobili da destinare ad alloggi finalizzati alla realizzazione di un programma di edilizia sovvenzionata.

Fornite le modalità di applicazione del regime agevolato di cui all’art. 32, co. 2, D.P.R. n. 601/1973 agli atti di acquisto degli immobili da destinare agli occupanti delle aree baraccate (Agenzia Entrate - risposta 25 agosto 2022, n. 434).

L'art. 32, co. 2, D.P.R. n. 601/1973 (rubricato "Edilizia economica e popolare"), dispone che "gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. n. 865/1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge L'edilizia residenziale oggetto dei programmi pubblici è quella c.d. " sovvenzionata", ossia realizzata dai soggetti previsti nella legge n. 865 del 1971 direttamente o indirettamente con fondi pubblici, per la creazione a costi ridotti di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate.
È invece esclusa dall'agevolazione di cui all'art. 32:
- l'edilizia "convenzionata", ovvero quella diretta a far acquisire la proprietà della casa, per specifiche categorie di persone, attraverso prezzi calmierati in base a convenzioni stipulate con i comuni;
- l'edilizia "agevolata", finalizzata alla costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione, realizzata da privati con finanziamenti messi a disposizione dallo Stato o dalle Regioni, a condizioni di particolare favore, e con contributi in conto interessi e a fondo perduto.

In considerazione di quanto premesso, dato anche il tenore del cit. art. 32 che fa riferimento ad "atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale", devono ritenersi inclusi nel perimetro agevolativo in esame anche gli atti di acquisto, da privati da parte dell'Agenzia, di immobili da destinare ad alloggi finalizzati alla realizzazione di un programma di edilizia sovvenzionata.

Consorzi ed Enti di Industrializzazione FICEI: CCNL 5/8/2022

Firmato il 5/8/2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla Ficei, con decorrenza 1/1/2022 – 31/12/2024

Tabella incrementi retributivi triennio 2021/2024
A decorrere dal 1 gennaio 2022 la retribuzione mensile lorda viene così determinata:

Categoria

Retribuzione mensile dal 1/1/2022

Retribuzione mensile dal 1/1/2023

Retribuzione mensile dal 1/1/2024

A1 1.868,51 1.900,75 1.933,53
A2 1.990,63 2.023,48 2.056,87
A3 2.069,05 2.102,15 2.135,79
B1 2.122,22 2.156,17 2.190,67
B2 2.279,37 2.313,56 2.348,26
B3 2.346,54 2.381,73 2.417,46
C1 2.708,19 2.748,81 2.790,04
C2 3.110,60 3.157,26 3.204,62
C3 3.234,69 3.282,40 3.330,82
Q1 3.316,76 3.364,85 3.413,64
Q2 3.454,55 3.503,77 3.553,70

Arretrati retributivi
Gli importi arretrati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 31 agosto 2022 potranno essere erogati, a discrezione del datore di lavoro, in un’unica soluzione o in alternativa in quattro rate mensili di pari importo a decorrere di cui la prima al 30 settembre 2022 e l’ultima il 30 dicembre 2022.

Categoria

Arretrati gennaio/agosto 2022

A1 560,83
A2 572,33
A3 577,41
B1 592,25
B2 597,50
B3 615,11
C1 709,91
C2 815,40
C3 834,20
Q1 841,28
Q2 861,54

Indennità di funzione
L’indennità Quadri è fissata per il Quadro Q1 in 230,00/lordi e per il Quadro Q2 in 520,00/lordi

Elemento di garanzia retributiva
Le Parti concordano che qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello non venga definito l’accordo relativo, verrà erogato un elemento di garanzia retributiva pari a Euro 48,00 mensili che sarà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Assunzioni a termine
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi (territoriali e/o aziendali e/o di prossimità) non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 15% del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato.

Lavoro Agile
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.
Il nuovo CCNL, infine, disciplina l’intera materia indicando:

– gli elementi dell’accordo individuale;
– l’organizzazione del lavoro agile, la regolazione della disconnessione, il luogo e gli strumenti di lavoro;
– le norme da applicare per la salute e sicurezza sul lavoro, per gli Infortuni e malattie professionali;
– i diritti sindacali;
– la parità di trattamento, le pari opportunità;
– gli strumenti di welfare e l’inclusività;
– la formazione e l’informazione.

Ferie
Le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Per 2 settimane devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione. Se per eccezionali esigenze di servizio il dipendente, sempre nell’anno di maturazione, non può fruire in tutto o in parte delle restanti, conserva comunque il diritto a fruire delle stesse entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo diversa pattuizione in sede di contrattazione decentrata.

 

Permessi
Il lavoratore usufruisce, per giustificati motivi personali o familiari, previa autorizzazione del responsabile del servizio, di permessi retribuiti per assentarsi dal posto di lavoro, che non possono superare le 36 ore complessive nell’arco dell’anno.
Inoltre il dipendente usufruisce dei seguenti permessi retribuiti:

– per matrimonio viene accordato un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie;
– per la nascita di ciascun figlio fino a 3 giorni;
– per decesso di genitori, coniuge, figli, fratelli, persone conviventi con il lavoratore ed affini entro il primo grado, questi ha diritto ad un permesso di 3 giorni;
– in caso di decesso di parenti entro il 4° grado non conviventi ed affini, il permesso è pari ad un giorno lavorativo;
– in caso di donazione sangue il lavoratore interessato ha diritto al permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa.
Il dipendente usufruisce, inoltre, di permessi retribuiti in tutti i casi documentati nei quali debba rispondere alle chiamate provenienti dall’Autorità giudiziaria e, ove ne ricorrono le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

I permessi di cui sopra si intendono azzerati in caso di non godimento totale nell’anno solare di riferimento

Assistenza nella redazione del CCNL
Considerati i costi che il CCNL comporta per l’assistenza alla stipula e per la successiva consulenza, ogni persona giuridica che applica il presente contratto dovrà versare un contributo di assistenza “una tantum” pari ad € 2.500 alla FICEI, da versarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del CCNL o del rinnovo dello stesso.

Firmato il 5/8/2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla Ficei, con decorrenza 1/1/2022 - 31/12/2024

Tabella incrementi retributivi triennio 2021/2024
A decorrere dal 1 gennaio 2022 la retribuzione mensile lorda viene così determinata:

Categoria

Retribuzione mensile dal 1/1/2022

Retribuzione mensile dal 1/1/2023

Retribuzione mensile dal 1/1/2024

A1 1.868,51 1.900,75 1.933,53
A2 1.990,63 2.023,48 2.056,87
A3 2.069,05 2.102,15 2.135,79
B1 2.122,22 2.156,17 2.190,67
B2 2.279,37 2.313,56 2.348,26
B3 2.346,54 2.381,73 2.417,46
C1 2.708,19 2.748,81 2.790,04
C2 3.110,60 3.157,26 3.204,62
C3 3.234,69 3.282,40 3.330,82
Q1 3.316,76 3.364,85 3.413,64
Q2 3.454,55 3.503,77 3.553,70

Arretrati retributivi
Gli importi arretrati relativi al periodo 1° gennaio 2022 - 31 agosto 2022 potranno essere erogati, a discrezione del datore di lavoro, in un’unica soluzione o in alternativa in quattro rate mensili di pari importo a decorrere di cui la prima al 30 settembre 2022 e l’ultima il 30 dicembre 2022.

Categoria

Arretrati gennaio/agosto 2022

A1 560,83
A2 572,33
A3 577,41
B1 592,25
B2 597,50
B3 615,11
C1 709,91
C2 815,40
C3 834,20
Q1 841,28
Q2 861,54

Indennità di funzione
L’indennità Quadri è fissata per il Quadro Q1 in 230,00/lordi e per il Quadro Q2 in 520,00/lordi

Elemento di garanzia retributiva
Le Parti concordano che qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello non venga definito l’accordo relativo, verrà erogato un elemento di garanzia retributiva pari a Euro 48,00 mensili che sarà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Assunzioni a termine
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi (territoriali e/o aziendali e/o di prossimità) non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 15% del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato.

Lavoro Agile
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.
Il nuovo CCNL, infine, disciplina l’intera materia indicando:

- gli elementi dell’accordo individuale;
- l’organizzazione del lavoro agile, la regolazione della disconnessione, il luogo e gli strumenti di lavoro;
- le norme da applicare per la salute e sicurezza sul lavoro, per gli Infortuni e malattie professionali;
- i diritti sindacali;
- la parità di trattamento, le pari opportunità;
- gli strumenti di welfare e l’inclusività;
- la formazione e l’informazione.

Ferie
Le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Per 2 settimane devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione. Se per eccezionali esigenze di servizio il dipendente, sempre nell’anno di maturazione, non può fruire in tutto o in parte delle restanti, conserva comunque il diritto a fruire delle stesse entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo diversa pattuizione in sede di contrattazione decentrata.

 

Permessi
Il lavoratore usufruisce, per giustificati motivi personali o familiari, previa autorizzazione del responsabile del servizio, di permessi retribuiti per assentarsi dal posto di lavoro, che non possono superare le 36 ore complessive nell'arco dell'anno.
Inoltre il dipendente usufruisce dei seguenti permessi retribuiti:

- per matrimonio viene accordato un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie;
- per la nascita di ciascun figlio fino a 3 giorni;
- per decesso di genitori, coniuge, figli, fratelli, persone conviventi con il lavoratore ed affini entro il primo grado, questi ha diritto ad un permesso di 3 giorni;
- in caso di decesso di parenti entro il 4° grado non conviventi ed affini, il permesso è pari ad un giorno lavorativo;
- in caso di donazione sangue il lavoratore interessato ha diritto al permesso retribuito per l'intera giornata lavorativa.
Il dipendente usufruisce, inoltre, di permessi retribuiti in tutti i casi documentati nei quali debba rispondere alle chiamate provenienti dall’Autorità giudiziaria e, ove ne ricorrono le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

I permessi di cui sopra si intendono azzerati in caso di non godimento totale nell’anno solare di riferimento

Assistenza nella redazione del CCNL
Considerati i costi che il CCNL comporta per l’assistenza alla stipula e per la successiva consulenza, ogni persona giuridica che applica il presente contratto dovrà versare un contributo di assistenza "una tantum" pari ad € 2.500 alla FICEI, da versarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del CCNL o del rinnovo dello stesso.

Staking di criptovalute: chiarimenti dal Fisco

I redditi derivanti dall’attività di staking di criptovalute sono soggetti ad imposizione e qualora accreditati nel wallet da una società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta del 26% (Agenzia delle Entrate – risposta 24 agosto 2022, n. 433).

Per quanto concerne, la remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto a fronte del vincolo di disponibilità’ delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, è applicabile quanto previsto dall’art. 44, co. 1, lett. h), del Tuir.
Tale norma dispone che costituiscono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Si tratta di una disposizione che ha una funzione di chiusura della categoria dei redditi di capitale, introdotta dal D.Lgs. n. 461/1997, al fine di ricondurre a tale categoria reddituale tutti i redditi derivanti dall’impiego del capitale.
Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati.
Come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito.
Conseguentemente, possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’art. 820 c.c. e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.
Detto questo, le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, per l’attività di staking sono soggette ad imposizione ai sensi della lett. h) del co. 1 dell’art. 44 del Tuir e, pertanto, se accreditate nel wallet da una Società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 26, co. 5, D.P.R. n. 600/1973.

Conseguentemente, tali remunerazioni non dovranno essere indicate nel Modello Redditi della persona fisica in quanto la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.

I redditi derivanti dall'attività di staking di criptovalute sono soggetti ad imposizione e qualora accreditati nel wallet da una società italiana, quest'ultima è tenuta all'applicazione della ritenuta del 26% (Agenzia delle Entrate - risposta 24 agosto 2022, n. 433).

Per quanto concerne, la remunerazione derivante dalla attività di "staking", ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto a fronte del vincolo di disponibilità' delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, è applicabile quanto previsto dall'art. 44, co. 1, lett. h), del Tuir.
Tale norma dispone che costituiscono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Si tratta di una disposizione che ha una funzione di chiusura della categoria dei redditi di capitale, introdotta dal D.Lgs. n. 461/1997, al fine di ricondurre a tale categoria reddituale tutti i redditi derivanti dall'impiego del capitale.
Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati.
Come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l'esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito.
Conseguentemente, possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell'art. 820 c.c. e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.
Detto questo, le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività d'impresa, per l'attività di staking sono soggette ad imposizione ai sensi della lett. h) del co. 1 dell'art. 44 del Tuir e, pertanto, se accreditate nel wallet da una Società italiana, quest'ultima è tenuta all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% ai sensi dell'art. 26, co. 5, D.P.R. n. 600/1973.

Conseguentemente, tali remunerazioni non dovranno essere indicate nel Modello Redditi della persona fisica in quanto la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

Dal 1° settembre comunicazioni semplificate per prestazioni di lavoro in modalità agile

Dal 1 settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (Comunicato Ministero lavoro 23 agosto 2022).

Con la modifica si prevede la riformulazione della rubrica dell’articolo 23 della legge 22 maggio 2017 e del primo comma della medesima disposizione.

Il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà sostituito quindi, con decorrenza dal 1° settembre, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
E’ un primo passo con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile anche alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia e si risponde ad una specifica richiesta fatta dalle parti sociali nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali il 7 dicembre 2021.
L’esigenza di semplificazione degli obblighi di comunicazione nasce dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel periodo emergenziale in considerazione di un sempre maggiore utilizzo di questa modalità di svolgimento del lavoro. In questo modo si snelliscono le procedure per i datori di lavoro e non si aggravano gli uffici ministeriali di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari.

Dal 1 settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (Comunicato Ministero lavoro 23 agosto 2022).

Con la modifica si prevede la riformulazione della rubrica dell'articolo 23 della legge 22 maggio 2017 e del primo comma della medesima disposizione.

Il precedente obbligo di comunicazione dell'accordo individuale sarà sostituito quindi, con decorrenza dal 1° settembre, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
E' un primo passo con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile anche alla luce dell'esperienza maturata durante la pandemia e si risponde ad una specifica richiesta fatta dalle parti sociali nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali il 7 dicembre 2021.
L'esigenza di semplificazione degli obblighi di comunicazione nasce dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel periodo emergenziale in considerazione di un sempre maggiore utilizzo di questa modalità di svolgimento del lavoro. In questo modo si snelliscono le procedure per i datori di lavoro e non si aggravano gli uffici ministeriali di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari.

ARAN – CCNQ: definita la composizione delle Aree di Contrattazione Collettiva Nazionale

In data 10 agosto 2022, tra l’ARAN e le Confederazioni Sindacali, si è sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021

Campo di applicazione
Il presente CCNQ, nel dare attuazione alla previsione di cui all’art. 7, co. 2 del precedente CCNQ del 3 agosto 2021, definisce la composizione delle Aree aree di contrattazione collettiva nazionale di cui al citato art. 7.

Aree dirigenziali
I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, co. 3 del DLgs 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

A) Area delle Funzioni centrali:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all’art. 3 del CCNQ 3/8/2021, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all’art. 5, comma 1, punto VI del CCNQ 3/8/2021.

B) Area delle Funzioni locali:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all’art. 4 del CCNQ 3/8/2021, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3/8/2021, nonché i segretari comunali e provinciali.

C) Area dell’Istruzione e della ricerca:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5 del CCNQ 3/8/2021.

D) Area della Sanità:
comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3/8/2021, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali.

In data 10 agosto 2022, tra l’ARAN e le Confederazioni Sindacali, si è sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021

Campo di applicazione
Il presente CCNQ, nel dare attuazione alla previsione di cui all’art. 7, co. 2 del precedente CCNQ del 3 agosto 2021, definisce la composizione delle Aree aree di contrattazione collettiva nazionale di cui al citato art. 7.

Aree dirigenziali
I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, co. 3 del DLgs 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

A) Area delle Funzioni centrali:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all’art. 3 del CCNQ 3/8/2021, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all’art. 5, comma 1, punto VI del CCNQ 3/8/2021.

B) Area delle Funzioni locali:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all’art. 4 del CCNQ 3/8/2021, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3/8/2021, nonché i segretari comunali e provinciali.

C) Area dell’Istruzione e della ricerca:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5 del CCNQ 3/8/2021.

D) Area della Sanità:
comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3/8/2021, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali.

Rimborso Iva e cessione d’azienda: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 24 agosto 2022, n. 432 ha fornito chiarimenti sul soggetto legittimato a presentare la richiesta di rimborso Iva in ipotesi di cessione d’azienda.

La cessione di un ramo d’azienda è un’operazione straordinaria nella quale si determina una situazione di continuità tra i contribuenti interessati.
Al riguardo, l’art. 16, co. 11, lett. a), L. n. 537/1993, prevista per le operazioni di scissione ed applicabile anche per le cessione di ramo d’azienda secondo quanto chiarito dal Fisco, stabilisce che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
Ne consegue che, nelle ipotesi di cessione d’azienda o di uno o più rami aziendali, che abbiano comportato l’estinzione del soggetto dante causa, il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell’IVA, successivi alla data di cessione.

Con tale successione, il cedente può presentare la domanda di rimborso dell’IVA non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario e/o committente. In particolare, per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell’IVA indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa. I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell’IVA non dovuta decorrono, infatti, dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di

accertamento definitivo.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 24 agosto 2022, n. 432 ha fornito chiarimenti sul soggetto legittimato a presentare la richiesta di rimborso Iva in ipotesi di cessione d’azienda.

La cessione di un ramo d'azienda è un'operazione straordinaria nella quale si determina una situazione di continuità tra i contribuenti interessati.
Al riguardo, l'art. 16, co. 11, lett. a), L. n. 537/1993, prevista per le operazioni di scissione ed applicabile anche per le cessione di ramo d’azienda secondo quanto chiarito dal Fisco, stabilisce che gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
Ne consegue che, nelle ipotesi di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali, che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa, il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell'IVA, successivi alla data di cessione.

Con tale successione, il cedente può presentare la domanda di rimborso dell'IVA non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario e/o committente. In particolare, per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell'IVA indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa. I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell'IVA non dovuta decorrono, infatti, dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di

accertamento definitivo.

L’operatore UE in regime di piccole imprese esclude l’acquisto intracomunitario

Gli acquisti di beni effettuati da un soggetto Iva italiano in regime forfettario presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato membro di origine (Agenzia Entrate – risposta 23 agosto 2022 n. 431).

Ai sensi dell’art. 38, co. 5, lett. d), D.L. n. 331/1993, conv. dalla L. n. 427/1993 “non costituiscono acquisti intracomunitari:… d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”.
Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell’imposta per le operazioni attive da esse effettuate. Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro.
Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato art. 38, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo paese di tale regime.
Come chiarito dalla circolare n. 26/E del 21 giugno 2010, nel caso di un soggetto passivo d’imposta italiano che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese, il soggetto passivo italiano non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine.

Gli acquisti di beni effettuati da un soggetto Iva italiano in regime forfettario presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato membro di origine (Agenzia Entrate - risposta 23 agosto 2022 n. 431).

Ai sensi dell'art. 38, co. 5, lett. d), D.L. n. 331/1993, conv. dalla L. n. 427/1993 "non costituiscono acquisti intracomunitari:... d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese".
Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta per le operazioni attive da esse effettuate. Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro.
Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato art. 38, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo paese di tale regime.
Come chiarito dalla circolare n. 26/E del 21 giugno 2010, nel caso di un soggetto passivo d'imposta italiano che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese, il soggetto passivo italiano non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine.