CCNL Vetro, Lampade e Display: con aprile nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore a soffio, a mano e semi-automatiche

Sono previsti nuovi minimi per i dipendenti che lavorano nel settore del vetro settore a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche, secondo quanto stabilito dall’Ipotesi di accordo del 10 febbraio 2023, sottoscritto da Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con scadenza il 31 dicembre 2025. Gli importi relativi ai minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 A 2.262,57 532,25 10,33 2.805,15
9 2.197,08 532,11 10,33 2.739,52
8 A 1.979,16 528,17 10,33 2.517,66
8 1.959,16 528,14 10,33 2.497,63
7 1.718,12 523,15 10,33 2.251,60
6 1.619,71 521,61 10,33 2.151,65
5 1.476,59 518,77 10,33 2.005,69
4 1.358,33 516,88 10,33 1.885,54
3 1.268,13 515,22 10,33 1.793,68
2 1.181,29 514,04 10,33 1.705,66
1 1.093,72** 512,61 10,33 1.616,66

** Per il 1° livello è previsto un importo aggiuntivo di 5,16 euro a titolo di superminimo. 

Con la retribuzione di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore a soffio, a mano e semi-automatiche

Sono previsti nuovi minimi per i dipendenti che lavorano nel settore del vetro settore a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche, secondo quanto stabilito dall'Ipotesi di accordo del 10 febbraio 2023, sottoscritto da Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con scadenza il 31 dicembre 2025. Gli importi relativi ai minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 A 2.262,57 532,25 10,33 2.805,15
9 2.197,08 532,11 10,33 2.739,52
8 A 1.979,16 528,17 10,33 2.517,66
8 1.959,16 528,14 10,33 2.497,63
7 1.718,12 523,15 10,33 2.251,60
6 1.619,71 521,61 10,33 2.151,65
5 1.476,59 518,77 10,33 2.005,69
4 1.358,33 516,88 10,33 1.885,54
3 1.268,13 515,22 10,33 1.793,68
2 1.181,29 514,04 10,33 1.705,66
1 1.093,72** 512,61 10,33 1.616,66

** Per il 1° livello è previsto un importo aggiuntivo di 5,16 euro a titolo di superminimo. 

CIPL Edilizia Industria e Cooperative Forlì – Cesena – Rimini: stabilito l’EVR 2024

Riconosciuto l’EVR territoriale nella misura del 66%

A seguito di verifica dei dati forniti da Casse Edile Forlì – Cesena – Rimini, sono risultati positivi 3 parametri di determinazione dell’EVR territoriale, sul triennio 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019. Le Parti sociali, dunque, hanno dichiarato il riconoscimento dell’EVR nella misura del 66%, percentuale da rapportarsi alla misura del premio EVR pari al 4% del valore dei minimi in vigore al 1° luglio 2014, così come stabilita dal contratto e riportata nelle tabelle di seguito.
Pertanto, ogni azienda dovrà procedere alla verifica dei parametri, prevedendosi:
– una erogazione dell’EVR nella misura del 66%, qualora risultino positivi o invariati due parametri aziendali;
– nessuna erogazione dell’EVR in presenza di due parametri aziendali negativi;
– una erogazione dell’EVR nella misura del 48% in presenza di un solo parametro positivo (o invariato) ed uno negativo.
Tale importo variabile verrà corrisposto ai lavoratori a partire dalla busta paga del mese di maggio 2024 ed entro il mese di settembre 2024.

Livello Minimi Industria valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
7 1.630,71 65,23 516,61 375,72
6 1.467,63 58,71 464,95 338,14
5 1.223,02 48,92 387,45 281,78
4 1.141,51 45,66 361,63 263,00
3 1.059,06 42,40 335,80 244,21
2 953,97 38,16 302,22 219,79
1 815,36 32,61 258,31 187,86

 

Livello Minimi Cooperazione valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
8 2.082,99  83,32 659,89 479,92
7 1.748,20 69,93 553,83 402,79
6 1.499,74 59,99 475,12 345,54
5 1.274,35  50,97 403,71 293,61
4 1.140,63 45,63 361,35 262,80
3 1.061,02  42,44 336,13 244,46
2 952,69 38,11 301,81 219,50
1 833,21 33,33 263,96 191,97

 

 

Riconosciuto l'EVR territoriale nella misura del 66%

A seguito di verifica dei dati forniti da Casse Edile Forlì - Cesena - Rimini, sono risultati positivi 3 parametri di determinazione dell'EVR territoriale, sul triennio 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019. Le Parti sociali, dunque, hanno dichiarato il riconoscimento dell'EVR nella misura del 66%, percentuale da rapportarsi alla misura del premio EVR pari al 4% del valore dei minimi in vigore al 1° luglio 2014, così come stabilita dal contratto e riportata nelle tabelle di seguito.
Pertanto, ogni azienda dovrà procedere alla verifica dei parametri, prevedendosi:
- una erogazione dell'EVR nella misura del 66%, qualora risultino positivi o invariati due parametri aziendali;
- nessuna erogazione dell'EVR in presenza di due parametri aziendali negativi;
- una erogazione dell'EVR nella misura del 48% in presenza di un solo parametro positivo (o invariato) ed uno negativo.
Tale importo variabile verrà corrisposto ai lavoratori a partire dalla busta paga del mese di maggio 2024 ed entro il mese di settembre 2024.

Livello Minimi Industria valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
7 1.630,71 65,23 516,61 375,72
6 1.467,63 58,71 464,95 338,14
5 1.223,02 48,92 387,45 281,78
4 1.141,51 45,66 361,63 263,00
3 1.059,06 42,40 335,80 244,21
2 953,97 38,16 302,22 219,79
1 815,36 32,61 258,31 187,86

 

Livello Minimi Cooperazione valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
8 2.082,99  83,32 659,89 479,92
7 1.748,20 69,93 553,83 402,79
6 1.499,74 59,99 475,12 345,54
5 1.274,35  50,97 403,71 293,61
4 1.140,63 45,63 361,35 262,80
3 1.061,02  42,44 336,13 244,46
2 952,69 38,11 301,81 219,50
1 833,21 33,33 263,96 191,97

 

 

Le retribuzioni convenzionali per il 2024 dei lavoratori inviati fuori UE

La determinazione delle assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale tra paesi (INAIL, circolare 16 aprile 2024, n. 10).

L’INAIL ha provveduto a comunicare le retribuzioni convenzionali per il 2024 sulla base delle quali si calcola il premio assicurativo a tutela dei lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (D.L. n. 317/1987).

Va precisato, tuttavia, che trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali in argomento, indicate nell’allegato 1 alla circolare, valgono per i lavoratori operanti nei paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. 

Pertanto, non rientrano nell’ambito della circolare in commento gli stati dell’Unione europea, il Regno Unito (con il quale l’UE ha stipulato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione), altri stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e quelli con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali 2024

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di queste ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

In sostanza, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle incluse nel citato Allegato 1, che sono parte integrante del decreto interministeriale 6 marzo 2024.
Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. Alle retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

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La determinazione delle assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale tra paesi (INAIL, circolare 16 aprile 2024, n. 10).

L'INAIL ha provveduto a comunicare le retribuzioni convenzionali per il 2024 sulla base delle quali si calcola il premio assicurativo a tutela dei lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (D.L. n. 317/1987).

Va precisato, tuttavia, che trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali in argomento, indicate nell'allegato 1 alla circolare, valgono per i lavoratori operanti nei paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. 

Pertanto, non rientrano nell'ambito della circolare in commento gli stati dell'Unione europea, il Regno Unito (con il quale l'UE ha stipulato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione), altri stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e quelli con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali 2024

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di queste ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

In sostanza, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle incluse nel citato Allegato 1, che sono parte integrante del decreto interministeriale 6 marzo 2024.
Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. Alle retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

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Trattamento IVA per attività di trasporto mediante trenini turistici viaggianti su gomma

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al trattamento IVA applicabile all’attività di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 16 aprile 2024, n. 93).

L’Agenzia delle entrate, già con la risoluzione n. 8/2021, aveva illustrato il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto, precisando che:

  • sono esenti da IVA le sole prestazioni di trasporto urbano effettuate mediante ”veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi;

  • soggiacciono all’aliquota IVA del 5% le prestazioni di trasporto urbano via acqua effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

  • sono soggetti all’aliquota IVA del 10% le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato.

In sede di risposta al nuovo interpello, l’Agenzia ha ricordato che ai sensi dell’articolo 36­bis del D.L. n. 50/2022, il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, a nulla rilevando la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico-ricreativa.

 

Pertanto, relativamente al caso di specie, nel quale una società esegue attività di trasporto urbano di persone mediante l’impiego di veicoli diversi da quelli ”adibiti al servizio di taxi”, l’Agenzia ritiene che, nel presupposto dell’assenza di prestazioni accessorie, la fattispecie rientri nell’ambito del n. 127novies), Parte III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, con l’applicazione dell’IVA nella misura del 10%.

L’Agenzia, inoltre, ha precisato che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l’emissione di biglietti conformi al D.M. 30 giugno 1992, gli stessi non incorrono nell’ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

L'Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al trattamento IVA applicabile all'attività di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 16 aprile 2024, n. 93).

L'Agenzia delle entrate, già con la risoluzione n. 8/2021, aveva illustrato il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto, precisando che:

  • sono esenti da IVA le sole prestazioni di trasporto urbano effettuate mediante ''veicoli da piazza'', per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi;

  • soggiacciono all'aliquota IVA del 5% le prestazioni di trasporto urbano via acqua effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

  • sono soggetti all'aliquota IVA del 10% le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato.

In sede di risposta al nuovo interpello, l'Agenzia ha ricordato che ai sensi dell'articolo 36­bis del D.L. n. 50/2022, il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, a nulla rilevando la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico-ricreativa.

 

Pertanto, relativamente al caso di specie, nel quale una società esegue attività di trasporto urbano di persone mediante l'impiego di veicoli diversi da quelli ''adibiti al servizio di taxi'', l'Agenzia ritiene che, nel presupposto dell'assenza di prestazioni accessorie, la fattispecie rientri nell'ambito del n. 127novies), Parte III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, con l'applicazione dell'IVA nella misura del 10%.

L'Agenzia, inoltre, ha precisato che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l'emissione di biglietti conformi al D.M. 30 giugno 1992, gli stessi non incorrono nell'ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Adesione al Fondo interprofessionale “INNOVA”

L’INPS illustra le modalità operative per l’adesione dei datori di lavoro al nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua denominato “Fondo INNOVA” (INPS, messaggio 17 aprile 2024, n. 1516). 

Si tratta del Fondo costituito a seguito dell’accordo interconfederale sottoscritto in data 17 ottobre 2019 tra l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) per la formazione continua in alcuni specifici settori economici.

 

In particolare, la formazione continua in questione riguarda i quadri e i dipendenti delle Piccole, Medie e Grandi imprese che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, nonché i dipendenti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.

 

L’INPS comunica che, per aderire al Fondo, i datori di lavoro interessati devono valorizzare il codice di nuova istituzione “FINN” nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

 

L’Istituto ricorda che l’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate. In caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione: contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.

 

Per le aziende agricole la gestione delle adesioni avviene all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:

 

– l’adesione al Fondo prescelto;

– la revoca del Fondo precedentemente prescelto;

– l’adesione a un nuovo Fondo.

 

In caso di mancanza di un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non sarà possibile l’adesione a un nuovo Fondo.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, vengono fornite le istruzioni ai fini della rilevazione contabile del contributo da destinare al finanziamento del nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale da parte dei datori di lavoro che vi aderiscono.

L'INPS illustra le modalità operative per l'adesione dei datori di lavoro al nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua denominato "Fondo INNOVA" (INPS, messaggio 17 aprile 2024, n. 1516). 

Si tratta del Fondo costituito a seguito dell’accordo interconfederale sottoscritto in data 17 ottobre 2019 tra l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) per la formazione continua in alcuni specifici settori economici.

 

In particolare, la formazione continua in questione riguarda i quadri e i dipendenti delle Piccole, Medie e Grandi imprese che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, nonché i dipendenti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.

 

L'INPS comunica che, per aderire al Fondo, i datori di lavoro interessati devono valorizzare il codice di nuova istituzione "FINN" nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

 

L'Istituto ricorda che l’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate. In caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione: contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.

 

Per le aziende agricole la gestione delle adesioni avviene all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:

 

- l’adesione al Fondo prescelto;

- la revoca del Fondo precedentemente prescelto;

- l’adesione a un nuovo Fondo.

 

In caso di mancanza di un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non sarà possibile l’adesione a un nuovo Fondo.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, vengono fornite le istruzioni ai fini della rilevazione contabile del contributo da destinare al finanziamento del nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale da parte dei datori di lavoro che vi aderiscono.

CCNL Lavanderie (Conflavoro-Confsal): sottoscritto accordo integrativo

A seguito della sottoscrizione del CCNL in data 28 febbraio 2022 le Parti Sociali sono intervenute su alcuni articoli al fine di eliminare eventuali refusi e rendere più completa la disciplina contrattuale

Il giorno 8 aprile 2024 Conflavoro PMI e Fesica Confsal, con l’assistenza della Confsal si sono incontrate per sottoscrivere l’accordo integrativo e modificativo del contratto applicabile ai rapporti di lavoro tra le Aziende operanti nel settore lavanderie e tintorie ed il relativo personale dipendente. Le Parti Sociali sono intervenute su alcuni articoli del CCNL 28 febbraio 2022, al fine di eliminare eventuali refusi e rendere più completa la disciplina contrattuale. Le modifiche apportate, con effetto dal 1° aprile 2024, si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.
Il primo intervento riguarda l’istituto del contratto a tempo determinato, con la previsione di una appendice denominata “Accordo sul tempo determinato”, al fine di definire le causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 24, D.L. n. 48/2023.
L’elemento di garanzia retributiva di cui all’art. 25/Bis è stato definito in 300,00 euro per l’anno 2024 e 350,00 euro per l’anno 2025, in relazione alle imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in cui è assente la contrattazione aziendale o nel caso in cui la contrattazione aziendale si concluda senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti (art. 51), sono stati modificati come segue. 
Settore Industria – Operai

Area professionale Modulo Anzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio 6-10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Qualificata/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Centrato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/base   1 mese  
Operativa/Consolidato   20 giorni  
Operativa Centrato/Base   14 giorni  

Settore Industria – Impiegati

Area professionale Modulo Anzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio 6-10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Direttiva gestionale 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Tecnica e gestionale/Consolidato 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Tecnica e gestionale/Centrato 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo
Tecnica e gestionale/Base 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Centrato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Base 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Operativa/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi

Al fine di tutelare l’occupazione del personale sono state ridefinite le retribuzioni, con decorrenza aprile e giugno 2024, come da tabelle che seguono.

Settore Industria 

Area Modulo Retribuzione
dal 1° aprile 2024
Retribuzione
dal 1° giugno 2024
A – Operativa 1/Base  1.432,60 1.472,20
2/Centrato 1.670,90 1.716,60
3/Consolidato 1.759,00 1.807,75
B – Qualificata 1/Base 1.792,40 1.842,40
2/Centrato 1.878,80 1.932,65
3/Consolidato 2.045,80 2.108,40
C – Tecnica 1/Base 2.118,10 2.181,90
2/Centrato 2.375,50 2.452,40
3/Consolidato 2.753,20 2.851,95
D – Gestionale 2/Centrato 2.753,20 (*)   2.851,95 (*)

(*) Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad 130,00 euro. 

Settore Artigianato

 

Inquadramento Retribuzione Base
dal 1° aprile 2024
Primo Livello 1.302,00
Secondo Livello 1.376,00
Terzo Livello 1.435,00
Quarto Livello 1.496,00
Quinto Livello 1.621,50
Sesto Livello 1.782,00
Quadri (*) 1.910,00

(*) Indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

A seguito della sottoscrizione del CCNL in data 28 febbraio 2022 le Parti Sociali sono intervenute su alcuni articoli al fine di eliminare eventuali refusi e rendere più completa la disciplina contrattuale

Il giorno 8 aprile 2024 Conflavoro PMI e Fesica Confsal, con l'assistenza della Confsal si sono incontrate per sottoscrivere l'accordo integrativo e modificativo del contratto applicabile ai rapporti di lavoro tra le Aziende operanti nel settore lavanderie e tintorie ed il relativo personale dipendente. Le Parti Sociali sono intervenute su alcuni articoli del CCNL 28 febbraio 2022, al fine di eliminare eventuali refusi e rendere più completa la disciplina contrattuale. Le modifiche apportate, con effetto dal 1° aprile 2024, si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.
Il primo intervento riguarda l’istituto del contratto a tempo determinato, con la previsione di una appendice denominata “Accordo sul tempo determinato”, al fine di definire le causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 24, D.L. n. 48/2023.
L'elemento di garanzia retributiva di cui all'art. 25/Bis è stato definito in 300,00 euro per l’anno 2024 e 350,00 euro per l’anno 2025, in relazione alle imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in cui è assente la contrattazione aziendale o nel caso in cui la contrattazione aziendale si concluda senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti (art. 51), sono stati modificati come segue. 
Settore Industria - Operai

Area professionale Modulo Anzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio 6-10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Qualificata/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Centrato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/base   1 mese  
Operativa/Consolidato   20 giorni  
Operativa Centrato/Base   14 giorni  

Settore Industria - Impiegati

Area professionale Modulo Anzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio 6-10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Direttiva gestionale 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Tecnica e gestionale/Consolidato 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Tecnica e gestionale/Centrato 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo
Tecnica e gestionale/Base 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Centrato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Base 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Operativa/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi

Al fine di tutelare l’occupazione del personale sono state ridefinite le retribuzioni, con decorrenza aprile e giugno 2024, come da tabelle che seguono.

Settore Industria 

Area Modulo Retribuzione
dal 1° aprile 2024
Retribuzione
dal 1° giugno 2024
A - Operativa 1/Base  1.432,60 1.472,20
2/Centrato 1.670,90 1.716,60
3/Consolidato 1.759,00 1.807,75
B - Qualificata 1/Base 1.792,40 1.842,40
2/Centrato 1.878,80 1.932,65
3/Consolidato 2.045,80 2.108,40
C - Tecnica 1/Base 2.118,10 2.181,90
2/Centrato 2.375,50 2.452,40
3/Consolidato 2.753,20 2.851,95
D - Gestionale 2/Centrato 2.753,20 (*)   2.851,95 (*)

(*) Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad 130,00 euro. 

Settore Artigianato

 

Inquadramento Retribuzione Base
dal 1° aprile 2024
Primo Livello 1.302,00
Secondo Livello 1.376,00
Terzo Livello 1.435,00
Quarto Livello 1.496,00
Quinto Livello 1.621,50
Sesto Livello 1.782,00
Quadri (*) 1.910,00

(*) Indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

CCNL Metalmeccanica Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

Consenso dei lavoratori pari al 98,13% sui contenuti della piattaforma: richieste salariali, contrasto alla precarietà, riduzione dell’orario di lavoro, rafforzamento delle norme su salute e sicurezza

Lo scorso 10 aprile si è conclusa la campagna di assemblee programmata nei luoghi di lavoro e durata più di due mesi per presentare l’ipotesi di piattaforma predisposta da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria e sottoscritto da Ferdermeccanica e Assistal.
I sindacati hanno potuto constatare un aumento dei lavoratori che hanno partecipato e votato alle assemblee, con un consenso molto amplio alle richieste delle piattaforma predisposta dalle sigle sindacali. 
Nello specifico:
– si sono svolte assemblee in 6.630 aziende su tutto il territorio nazionale coinvolgendo oltre 785mila metalmeccaniche e metalmeccanici;
– i lavoratori che hanno partecipato al voto sono stati 411.320, pari all’87% dei presenti in assemblea., tra cui i favorevoli sono stati 399.921, il 98,13% dei voti validi, i contrari sono stati 7.621, pari all’1,87%; le bianche 2.858 e le nulle 920.
Pertanto, i contenuti della piattaforma (richieste salariali, il contrasto alla precarietà, la riduzione dell’orario di lavoro, il rafforzamento delle norme su salute e sicurezza, la qualificazione di Cometa e Metasalute) possono considerarsi approvati con un consenso molto ampio, rafforzando i sindacati per il tavolo negoziale con Federmeccanica e Assistal.
Secondo i sindacati è necessario avviare le trattative per il rinnovo il prima possibile concentrandosi sul tema salariale, la copertura del secondo livello di contrattazione ed il conseguente rafforzamento dell’elemento economico, il welfare, la  riduzione oraria e la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, il tema della formazione e inquadramento professionale, il contrasto al precariato e il tema della salute e sicurezza.

Consenso dei lavoratori pari al 98,13% sui contenuti della piattaforma: richieste salariali, contrasto alla precarietà, riduzione dell’orario di lavoro, rafforzamento delle norme su salute e sicurezza

Lo scorso 10 aprile si è conclusa la campagna di assemblee programmata nei luoghi di lavoro e durata più di due mesi per presentare l’ipotesi di piattaforma predisposta da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria e sottoscritto da Ferdermeccanica e Assistal.
I sindacati hanno potuto constatare un aumento dei lavoratori che hanno partecipato e votato alle assemblee, con un consenso molto amplio alle richieste delle piattaforma predisposta dalle sigle sindacali. 
Nello specifico:
- si sono svolte assemblee in 6.630 aziende su tutto il territorio nazionale coinvolgendo oltre 785mila metalmeccaniche e metalmeccanici;
- i lavoratori che hanno partecipato al voto sono stati 411.320, pari all'87% dei presenti in assemblea., tra cui i favorevoli sono stati 399.921, il 98,13% dei voti validi, i contrari sono stati 7.621, pari all’1,87%; le bianche 2.858 e le nulle 920.
Pertanto, i contenuti della piattaforma (richieste salariali, il contrasto alla precarietà, la riduzione dell’orario di lavoro, il rafforzamento delle norme su salute e sicurezza, la qualificazione di Cometa e Metasalute) possono considerarsi approvati con un consenso molto ampio, rafforzando i sindacati per il tavolo negoziale con Federmeccanica e Assistal.
Secondo i sindacati è necessario avviare le trattative per il rinnovo il prima possibile concentrandosi sul tema salariale, la copertura del secondo livello di contrattazione ed il conseguente rafforzamento dell’elemento economico, il welfare, la  riduzione oraria e la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, il tema della formazione e inquadramento professionale, il contrasto al precariato e il tema della salute e sicurezza.

MINISTERO DEL LAVORO E UNIONCAMERE PUNTANO SULL’IMPRENDITORIA MIGRANTE

Con il progetto “Futurae. Programma Imprese Migranti” si persegue l’obiettivo dell’inclusione e dello sviluppo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Uniocamere stanno promuovendo in collaborazione un progetto per agevolare la crescita delle imprese dei migranti, rafforzarne i rapporti con il sistema camerale e ampliarne la conoscenza: “Futurae. Programma Imprese Migranti“.

Il progetto che si basa su risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie ha tra i suoi obiettivi:

– favorire l’accesso dei migranti alle Camere di Commercio;
– promuovere la nascita di nuove imprese tramite percorsi di orientamento, formazione e affiancamento delle startup;
– accompagnare l’accesso al credito;
– creare e diffondere conoscenza.

In particolare, Futurae coinvolge sui territori le Camere di commercio di Roma, Milano, Lodi, Monza e Brianza, Torino, Bari, Verona e Pavia e vede la collaborazione di Infocamere, IFOA, SiCamera e CeSPI. 

La sinergia tra il dicastero e Unioncamere è nata alla luce della strutturalità, della costante crescita, ma anche delle criticità del fenomeno (660.000 imprese con oltre un milione di addetti): infatti, si tratta generalmente di microimprese, concentrate in settori a basso valore aggiunto e a basso tasso di innovazione, spesso in difficoltà per la complessità delle norme e della burocrazia, poco collegate con il resto del tessuto produttivo e con le istituzioni.

 

Con il progetto "Futurae. Programma Imprese Migranti" si persegue l'obiettivo dell'inclusione e dello sviluppo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Uniocamere stanno promuovendo in collaborazione un progetto per agevolare la crescita delle imprese dei migranti, rafforzarne i rapporti con il sistema camerale e ampliarne la conoscenza: "Futurae. Programma Imprese Migranti".

Il progetto che si basa su risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie ha tra i suoi obiettivi:

- favorire l’accesso dei migranti alle Camere di Commercio;
- promuovere la nascita di nuove imprese tramite percorsi di orientamento, formazione e affiancamento delle startup;
- accompagnare l’accesso al credito;
- creare e diffondere conoscenza.

In particolare, Futurae coinvolge sui territori le Camere di commercio di Roma, Milano, Lodi, Monza e Brianza, Torino, Bari, Verona e Pavia e vede la collaborazione di Infocamere, IFOA, SiCamera e CeSPI. 

La sinergia tra il dicastero e Unioncamere è nata alla luce della strutturalità, della costante crescita, ma anche delle criticità del fenomeno (660.000 imprese con oltre un milione di addetti): infatti, si tratta generalmente di microimprese, concentrate in settori a basso valore aggiunto e a basso tasso di innovazione, spesso in difficoltà per la complessità delle norme e della burocrazia, poco collegate con il resto del tessuto produttivo e con le istituzioni.

 

Agenzia delle entrate: sospesi i codici tributo per i crediti d’imposta Transizione 4.0

L’Agenzia delle entrate ha reso nota la temporanea sospensione dell’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” (Agenzia delle entrate, risoluzione 12 aprile 2024,n. 19/E).

L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 39/2024, ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

– l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;

– la presunta ripartizione negli anni del credito;

– la relativa fruizione.

La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Tale comunicazione di completamento deve essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.

 

Il comma 3 del citato articolo 6 del D.L. n. 39/2024 ha stabilito che per gli investimenti in beni strumentali nuovi, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità definite da apposito decreto direttoriale del MIMIT.

 

Pertanto, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” è sospeso l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;

  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

L'Agenzia delle entrate ha reso nota la temporanea sospensione dell'utilizzazione in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0" (Agenzia delle entrate, risoluzione 12 aprile 2024,n. 19/E).

L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 39/2024, ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

- l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;

- la presunta ripartizione negli anni del credito;

- la relativa fruizione.

La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Tale comunicazione di completamento deve essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.

 

Il comma 3 del citato articolo 6 del D.L. n. 39/2024 ha stabilito che per gli investimenti in beni strumentali nuovi, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità definite da apposito decreto direttoriale del MIMIT.

 

Pertanto, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta per investimenti "Transizione 4.0" è sospeso l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;

  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

CIPL Edilizia Industria Novara e Vercelli: definiti gli importi dell’EVR 2024

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione da erogarsi da aprile 2024 fino a marzo 2025

Sulla base di quanto stabilito all’interno dei CIPL della provincia di Vercelli, stipulato il 1° dicembre 2022, e della provincia di Novara, sottoscritto il 6 giugno 2023, le Parti Sociali hanno effettuato la ricognizione annuale degli indicatori collettivi che determinano il calcolo dell’EVR per l’anno 2024, come stabilito agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL vigente. In seguito alla verifica, è stato stabilito che l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione, per i dipendenti del settore edile delle province sopra indicate, deve essere riconosciuto mensilmente, dal aprile 2024 fino a marzo 2025, secondo gli importi indicati nella tabella riportata di seguito.

Livello Importo mensile Importo orario
7 75,79 0,44
6 68,21 0,39
5 56,84 0,33
4 53,05 0,31
3 49,26 0,28
2 44,34 0,26
1 37,89 0,22

Si precisa, inoltre, che in caso di andamento negativo di uno o di entrambi gli indicatori aziendali citati nei contratti territoriali, l’impresa è tenuta a segnalare per iscritto la situazione alla Cassa Edile, ad Ance Novara e Vercelli e alle Rsu ove presenti, al fine di rimodulare gli importi spettanti.

Stabiliti gli importi dell'Elemento variabile della retribuzione da erogarsi da aprile 2024 fino a marzo 2025

Sulla base di quanto stabilito all'interno dei CIPL della provincia di Vercelli, stipulato il 1° dicembre 2022, e della provincia di Novara, sottoscritto il 6 giugno 2023, le Parti Sociali hanno effettuato la ricognizione annuale degli indicatori collettivi che determinano il calcolo dell'EVR per l'anno 2024, come stabilito agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL vigente. In seguito alla verifica, è stato stabilito che l'importo dell'Elemento variabile della retribuzione, per i dipendenti del settore edile delle province sopra indicate, deve essere riconosciuto mensilmente, dal aprile 2024 fino a marzo 2025, secondo gli importi indicati nella tabella riportata di seguito.

Livello Importo mensile Importo orario
7 75,79 0,44
6 68,21 0,39
5 56,84 0,33
4 53,05 0,31
3 49,26 0,28
2 44,34 0,26
1 37,89 0,22

Si precisa, inoltre, che in caso di andamento negativo di uno o di entrambi gli indicatori aziendali citati nei contratti territoriali, l'impresa è tenuta a segnalare per iscritto la situazione alla Cassa Edile, ad Ance Novara e Vercelli e alle Rsu ove presenti, al fine di rimodulare gli importi spettanti.