Esercita abusivamente la professione il dentista no vax sospeso

Il dentista sospeso per violazione dell’obbligo vaccinale contro il Covid 19 che continui a svolgere la propria attività commette reato di esercizio abusivo della professione (Corte di Cassazione, Sentenza 15 settembre 2022, n. 34273).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un dentista, indagato per il reato di esercizio abusivo della professione, che aveva subito il sequestro preventivo impeditivo del proprio studio medico.

A seguito di un controllo era stato, in particolare, accertato che il professionista esercitava la propria attività nonostante fosse stato sospeso con delibera dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri, in conseguenza dell’accertata inosservanza non giustificata dell’obbligo vaccinale contro l’infezione da Covid 19.

In sede di ricorso per cassazione la tesi sostenuta dall’indagato era quella secondo cui l’accertata violazione da parte del sanitario dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie e lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del suddetto obbligo è sanzionato solo sul piano amministrativo.

La Suprema Corte, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro disposto, non ha mancato di precisare che l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, in seguito alla violazione dell’obbligo vaccinale imposto al sanitario già sanzionato pecuniarmente, ha come presupposto lo svolgimento di un’ attività lavorativa compiuta in violazione del detto obbligo prima che il soggetto sia sospeso dall’albo professionale.

Nel caso in questione, al contrario, la condotta posta a fondamento del reato e del titolo cautelare reale per cui si procedeva era quella compiuta temporalmente dopo la sospensione dall’ordine dei medici – chirurghi e degli odontoiatri, ossia quando l’indagato non poteva più svolgere l’attività professionale.
Pertanto, nella fattispecie, non si era in presenza di un unico fatto, bensì di fatti autonomi e distinti disciplinati da norme diverse.
Tanto premesso, i Giudici di legittimità hanno concluso per la piena legittimità della sanzione penale applicata al professionista, a seguito della violazione dell’obbligo imposto con la sanzione disciplinare della sospensione precedentemente applicata.

Il dentista sospeso per violazione dell'obbligo vaccinale contro il Covid 19 che continui a svolgere la propria attività commette reato di esercizio abusivo della professione (Corte di Cassazione, Sentenza 15 settembre 2022, n. 34273).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un dentista, indagato per il reato di esercizio abusivo della professione, che aveva subito il sequestro preventivo impeditivo del proprio studio medico.

A seguito di un controllo era stato, in particolare, accertato che il professionista esercitava la propria attività nonostante fosse stato sospeso con delibera dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri, in conseguenza dell'accertata inosservanza non giustificata dell'obbligo vaccinale contro l'infezione da Covid 19.

In sede di ricorso per cassazione la tesi sostenuta dall’indagato era quella secondo cui l'accertata violazione da parte del sanitario dell'obbligo vaccinale comporta la sospensione dell'esercizio delle professioni sanitarie e lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione del suddetto obbligo è sanzionato solo sul piano amministrativo.

La Suprema Corte, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro disposto, non ha mancato di precisare che l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, in seguito alla violazione dell'obbligo vaccinale imposto al sanitario già sanzionato pecuniarmente, ha come presupposto lo svolgimento di un’ attività lavorativa compiuta in violazione del detto obbligo prima che il soggetto sia sospeso dall'albo professionale.

Nel caso in questione, al contrario, la condotta posta a fondamento del reato e del titolo cautelare reale per cui si procedeva era quella compiuta temporalmente dopo la sospensione dall'ordine dei medici - chirurghi e degli odontoiatri, ossia quando l'indagato non poteva più svolgere l'attività professionale.
Pertanto, nella fattispecie, non si era in presenza di un unico fatto, bensì di fatti autonomi e distinti disciplinati da norme diverse.
Tanto premesso, i Giudici di legittimità hanno concluso per la piena legittimità della sanzione penale applicata al professionista, a seguito della violazione dell’obbligo imposto con la sanzione disciplinare della sospensione precedentemente applicata.

PNRR: al via nuovo bando per brevetti

Con 8,5 milioni di euro di risorse messe a disposizione dal PNRR saranno finanziate attività di valorizzazione dei brevetti promosse da Università, Enti pubblici di ricerca e IRCCS attraverso progetti Proof of Concept (PoC) (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 15 Settembre 2022).

È quanto prevede il nuovo bando del Ministero dello sviluppo economico, che rende operativa la misura destinata a sostenere lo sviluppo delle invenzioni brevettate dal mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione da parte del sistema industriale.
A partire dal 24 settembre e fino al 31 ottobre 2022 sarà possibile presentare i progetti la cui realizzazione rientra tra le linee di intervento della riforma della proprietà industriale.

Con 8,5 milioni di euro di risorse messe a disposizione dal PNRR saranno finanziate attività di valorizzazione dei brevetti promosse da Università, Enti pubblici di ricerca e IRCCS attraverso progetti Proof of Concept (PoC) (Ministero dello sviluppo economico - Comunicato 15 Settembre 2022).

È quanto prevede il nuovo bando del Ministero dello sviluppo economico, che rende operativa la misura destinata a sostenere lo sviluppo delle invenzioni brevettate dal mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione da parte del sistema industriale.
A partire dal 24 settembre e fino al 31 ottobre 2022 sarà possibile presentare i progetti la cui realizzazione rientra tra le linee di intervento della riforma della proprietà industriale.

Bonus chef: in G.U. le modalità di attuazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, il decreto 01 luglio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al credito d’imposta in favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista.

L’agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022, una o più delle seguenti spese relative:
– all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
– all’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
– alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i richiedenti devono:
– essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
– essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021;
– essere nel pieno godimento dei diritti civili.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di euro 6.000,00.
Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

Modalità di accesso all’agevolazione

Per fruire dell’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.
Il Ministero accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza e verifica, tramite Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie.
Tutti i soggetti richiedenti l’agevolazione concorrono alla procedura, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell’istanza.
Il Ministero, svolti i suddetti adempimenti ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari specificando l’importo fruibile in relazione a ciascuna annualità.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Lo stesso, può inoltre essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; in tal caso, il credito d’imposta è, in ogni caso, usufruito dal cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero dello Sviluppo Economico nei seguenti casi:
– venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
– il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;
– venga accertata, da parte dell’Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell’agevolazione.

Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero procede al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, il decreto 01 luglio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al credito d’imposta in favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista.

L'agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022, una o più delle seguenti spese relative:
- all'acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- all'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Per poter beneficiare del credito d'imposta, i richiedenti devono:
- essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
- essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021;
- essere nel pieno godimento dei diritti civili.

L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di euro 6.000,00.
Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

Modalità di accesso all'agevolazione

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.
Il Ministero accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell'istanza e verifica, tramite Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie.
Tutti i soggetti richiedenti l'agevolazione concorrono alla procedura, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell'istanza.
Il Ministero, svolti i suddetti adempimenti ed effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari specificando l'importo fruibile in relazione a ciascuna annualità.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.

Modalità di fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Lo stesso, può inoltre essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; in tal caso, il credito d'imposta è, in ogni caso, usufruito dal cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero dello Sviluppo Economico nei seguenti casi:
- venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
- il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;
- venga accertata, da parte dell'Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell'agevolazione.

Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Provvigione spettante alla S.I.A.E

15 SETT 2022 Determinata la misura della provvigione spettante alla Società italiana degli autori ed editori per l’attività di accertamento, riscossione e pagamento agli autori del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d’arte e manoscritti (MINISTERO DELLA CULTURA – Decreto 18 maggio 2022)

Per le attività di accertamento, riscossione e pagamento all’autore del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d’arte e di manoscritti, è riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2021 e fino all’8 aprile 2022, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 16,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2022 e fino all’8 aprile 2023 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2023 e fino all’8 aprile 2024 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione.
Il decreto in oggetto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2024.

15 SETT 2022 Determinata la misura della provvigione spettante alla Società italiana degli autori ed editori per l'attività di accertamento, riscossione e pagamento agli autori del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d'arte e manoscritti (MINISTERO DELLA CULTURA - Decreto 18 maggio 2022)

Per le attività di accertamento, riscossione e pagamento all'autore del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d'arte e di manoscritti, è riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2021 e fino all'8 aprile 2022, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 16,50 per cento a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2022 e fino all'8 aprile 2023 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20,50 per cento a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2023 e fino all'8 aprile 2024 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19,50 per cento a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.
Il decreto in oggetto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2024.

Rinnovato il Cirl Impiegati agricoli Campania

15 SETT 2022 Firmato il 5/7/2022, tra CONFAGRICOLTURA Campania, COLDIRETTI Campania, CIA Campania e FLA-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA Campania, l’accordo per il rinnovo del Contratto per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Campania, con decorrenza 1/1/2022 – 31/12/2025

Retribuzione
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per il biennio 2022/2023, sono previsti i seguenti aumenti retributivi da applicarsi, allo stipendio contrattuale mensile, nella misura percentuale del 5% così distinto: dal 1° luglio 2022 il 3%, dal 1° gennaio 2023 l’1% e dal 1° giugno 2023 l’1% nei valori di seguito specificati:

 

dall’1/7/2022

dall’1/1/2023

dall’1/6/2023

Quadro 65,18 € 21,73 € 21,73 €
1.a Categoria 62,44 € 20,81 € 20,81 €
2.a Categoria 56,09 € 18,70 € 18,70 €
3.a Categoria 50,59 € 16,86 € 16,86 €
4.a Categoria 45,89 € 15,30 € 15,30 €
5.a Categoria 43,44 € 14,48 € 14,48 €
6.a Categoria 41,12 € 13,70 € 13,70 €

Indennità Mezzo di trasporto
La suddetta indennità va riconosciuta a tutti gli impiegati nel seguente caso:

– Normale disimpegno delle funzioni affidategli nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto.

Si concorda sull’utilizzo delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.

Premio per obiettivi
Le parti confermano l’istituzione del premio erogato in base al raggiungimento di particolari obiettivi legati a performance aziendali.
II calcolo del premio è effettuato sul valore dello stipendio contrattuale e l’erogazione avverrà con la 14ma dell’anno successivo a quello di riferimento.
A richiesta dei dipendenti le somme spettanti potranno essere corrisposte in tutto o in parte al welfare aziendale secondo le norme di legge.
Le parti si impegnano ad una verifica annuale sull’andamento degli obiettivi.

Premio annuo

Fino al raggiungimento dell’80% del risultato:

Livelli

%

Quadro 3%
1.a Categoria 3%
2.a Categoria 3%
3.a Categoria 3%
4.a Categoria 3%
5.a Categoria 3%
6.a Categoria 3%

Fino al raggiungimento dell’100% del risultato:

Livelli

%

Quadro 4%
1.a Categoria 4%
2.a Categoria 4%
3.a Categoria 4%
4.a Categoria 4%
5.a Categoria 4%
6.a Categoria 4%

Rapporti di lavoro a tempo parziale
Con riferimento all’art. 11 del CCNL, ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale presso più aziende, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative, si conferma una specifica indennità oraria pari al 15%.
Tale indennità si applica dal secondo rapporto di lavoro e verrà corrisposta per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, co.2 del DLgs n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.

Lavoro straordinario, festivo, notturno

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all’Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l’utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, come stabilito all’art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
– in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
– in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Attività Agrituristiche

Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, si conferma che per il lavoro festivo e il festivo notturno, il notturno ed eventuale straordinario svolto in aziende agrituristiche per l’ospitalità rurale, si farà luogo solo ad una maggiorazione del 20%.
Il dipendente che per la specifica mansione è tenuto a prestare il proprio lavoro esclusivamente o in rilevante parte di notte avrà diritto ad una maggiorazione pari al 18% della retribuzione ordinaria.

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all’Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l’utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, come stabilito all’art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
– in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
– in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Conciliazione tempi di vita e lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, nell’ambito delle misure di sostegno alla genitorialità e alla flessibilità dell’orario di lavoro, le parti concordano che, nel caso siano presenti figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, sono riconosciuti permessi orari nella misura di 15 ore annue. Tali permessi andranno usufruiti, annualmente, nel periodo giugno-settembre coincidente col periodo di chiusura scolastica, al fine di consentire ai figli la frequenza ad attività ludico-culturali-ricreative, il tutto previa dimostrazione di avvenuta iscrizione al Centro Autorizzato e saldo della retta per i servizi previsti.

15 SETT 2022 Firmato il 5/7/2022, tra CONFAGRICOLTURA Campania, COLDIRETTI Campania, CIA Campania e FLA-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA Campania, l’accordo per il rinnovo del Contratto per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Campania, con decorrenza 1/1/2022 - 31/12/2025

Retribuzione
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per il biennio 2022/2023, sono previsti i seguenti aumenti retributivi da applicarsi, allo stipendio contrattuale mensile, nella misura percentuale del 5% così distinto: dal 1° luglio 2022 il 3%, dal 1° gennaio 2023 l'1% e dal 1° giugno 2023 l’1% nei valori di seguito specificati:

 

dall'1/7/2022

dall’1/1/2023

dall'1/6/2023

Quadro 65,18 € 21,73 € 21,73 €
1.a Categoria 62,44 € 20,81 € 20,81 €
2.a Categoria 56,09 € 18,70 € 18,70 €
3.a Categoria 50,59 € 16,86 € 16,86 €
4.a Categoria 45,89 € 15,30 € 15,30 €
5.a Categoria 43,44 € 14,48 € 14,48 €
6.a Categoria 41,12 € 13,70 € 13,70 €

Indennità Mezzo di trasporto
La suddetta indennità va riconosciuta a tutti gli impiegati nel seguente caso:

- Normale disimpegno delle funzioni affidategli nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto.

Si concorda sull'utilizzo delle tariffe dell'Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.

Premio per obiettivi
Le parti confermano l'istituzione del premio erogato in base al raggiungimento di particolari obiettivi legati a performance aziendali.
II calcolo del premio è effettuato sul valore dello stipendio contrattuale e l'erogazione avverrà con la 14ma dell'anno successivo a quello di riferimento.
A richiesta dei dipendenti le somme spettanti potranno essere corrisposte in tutto o in parte al welfare aziendale secondo le norme di legge.
Le parti si impegnano ad una verifica annuale sull'andamento degli obiettivi.

Premio annuo

Fino al raggiungimento dell'80% del risultato:

Livelli

%

Quadro 3%
1.a Categoria 3%
2.a Categoria 3%
3.a Categoria 3%
4.a Categoria 3%
5.a Categoria 3%
6.a Categoria 3%

Fino al raggiungimento dell'100% del risultato:

Livelli

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Quadro 4%
1.a Categoria 4%
2.a Categoria 4%
3.a Categoria 4%
4.a Categoria 4%
5.a Categoria 4%
6.a Categoria 4%

Rapporti di lavoro a tempo parziale
Con riferimento all'art. 11 del CCNL, ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale presso più aziende, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative, si conferma una specifica indennità oraria pari al 15%.
Tale indennità si applica dal secondo rapporto di lavoro e verrà corrisposta per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, co.2 del DLgs n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.

Lavoro straordinario, festivo, notturno

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all'Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l'utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell'azienda e del mercato, come stabilito all'art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
- in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
- in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Attività Agrituristiche

Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, si conferma che per il lavoro festivo e il festivo notturno, il notturno ed eventuale straordinario svolto in aziende agrituristiche per l’ospitalità rurale, si farà luogo solo ad una maggiorazione del 20%.
Il dipendente che per la specifica mansione è tenuto a prestare il proprio lavoro esclusivamente o in rilevante parte di notte avrà diritto ad una maggiorazione pari al 18% della retribuzione ordinaria.

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all'Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l'utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell'azienda e del mercato, come stabilito all'art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
- in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
- in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Conciliazione tempi di vita e lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, nell'ambito delle misure di sostegno alla genitorialità e alla flessibilità dell'orario di lavoro, le parti concordano che, nel caso siano presenti figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, sono riconosciuti permessi orari nella misura di 15 ore annue. Tali permessi andranno usufruiti, annualmente, nel periodo giugno-settembre coincidente col periodo di chiusura scolastica, al fine di consentire ai figli la frequenza ad attività ludico-culturali-ricreative, il tutto previa dimostrazione di avvenuta iscrizione al Centro Autorizzato e saldo della retta per i servizi previsti.

Pagamento premi assicurativi Inail: modificata la misura delle sanzioni civili

Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili, dal 14 settembre 2022, sono: 7,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 6,75% misura delle sanzioni civili.

Come noto, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Come anticipato, a decorrere dal 14 settembre 2022 si applica un tasso pari al 6,75% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ecomunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:
– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali.

Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili, dal 14 settembre 2022, sono: 7,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 6,75% misura delle sanzioni civili.

Come noto, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Come anticipato, a decorrere dal 14 settembre 2022 si applica un tasso pari al 6,75% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ecomunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:
- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali.

Sostegno dell’occupazione nel settore del Turismo

Le parti firmatarie del settore turismo hanno sottoscritto un avviso comune per li sostegno urgente dell’occupazione nelle imprese turistiche colpite dalle emergenze pandemica, bellica ed energetica

Le parti chiedono, viste le conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul settore turismo con la chiusura delle imprese stagionali e la  riduzione marcata dell’attività delle imprese ad apertura annuale:

– la definizione di misure specifiche e adeguate al fini della salvaguardia occupazionale assicurando in tal senso risorse per li finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga In favore di lavoratori diretti e Indiretti del settore turismo in forza presso Imprese costrette a ridurre o a sospendere temporaneamente l’attività per una o più delle cause sopra evidenziate/ senza oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro;

– il mantenimento e il consolidamento del quadro di agevolazioni per l’attività delle Imprese turistiche connesse ai quadri emergenziali sopra delineati (pandemia, eventi bellici, energia);

– la concessione di uno sgravio contributivo in relazione ai lavoratori del settore turismo, per il periodo in cui gli stessi non vengono interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali e proseguono l’attività In regime di tutela occupazionale, nonostante la sfavorevole congiuntura economica.

Le parti firmatarie del settore turismo hanno sottoscritto un avviso comune per li sostegno urgente dell'occupazione nelle imprese turistiche colpite dalle emergenze pandemica, bellica ed energetica

Le parti chiedono, viste le conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul settore turismo con la chiusura delle imprese stagionali e la  riduzione marcata dell'attività delle imprese ad apertura annuale:

- la definizione di misure specifiche e adeguate al fini della salvaguardia occupazionale assicurando in tal senso risorse per li finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga In favore di lavoratori diretti e Indiretti del settore turismo in forza presso Imprese costrette a ridurre o a sospendere temporaneamente l'attività per una o più delle cause sopra evidenziate/ senza oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro;

- il mantenimento e il consolidamento del quadro di agevolazioni per l'attività delle Imprese turistiche connesse ai quadri emergenziali sopra delineati (pandemia, eventi bellici, energia);

- la concessione di uno sgravio contributivo in relazione ai lavoratori del settore turismo, per il periodo in cui gli stessi non vengono interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali e proseguono l'attività In regime di tutela occupazionale, nonostante la sfavorevole congiuntura economica.

Crediti da lavoro: la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto

A seguito delle modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act per tutti i diritti e crediti del lavoratore il termine di prescrizione decorre, non più in costanza del rapporto di lavoro, ma dalla cessazione dello stesso (Corte di Cassazione, Sentenza 06 settembre 2022, n. 26246).

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso di alcune lavoratrici avverso la sentenza d’appello.
Quest’ultima aveva rigettato la domanda delle stesse nei confronti della società datrice, volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, loro spettanti per orario straordinario notturno, in quanto eccedenti la prescrizione quinquennale.

Confermando quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, la Corte riteneva, ai fini della decorrenza della prescrizione durante la sua vigenza, anche dopo la novellazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, per effetto della cd. “riforma Fornero” e del cd. Jobs Act, la permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro.
I giudici del gravame negavano, infatti, la ricorrenza di una condizione psicologica di timore del lavoratore, tale da indurlo a non avanzare pretese retributive nel corso del rapporto paventando, appunto, reazioni del datore di lavoro comportanti la risoluzione del rapporto.

La Suprema Corte, ribaltando la sentenza di merito, ha accolto il ricorso delle lavoratrici.
I Giudici di legittimità, difatti, hanno evidenziato che le modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act all’art.18 della legge n. 300 del 1970 hanno comportato il passaggio da un’automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un’applicazione selettiva delle tutele.
Da tanto discende che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione sia l’unica sanzione contro ogni illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso, così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell’art. 18, St. Lav., anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha sancito il principio secondo cui deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delineato dall’attuale quadro normativo, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue la decorrenza originaria del termine di prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge Fornero.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act per tutti i diritti e crediti del lavoratore il termine di prescrizione decorre, non più in costanza del rapporto di lavoro, ma dalla cessazione dello stesso (Corte di Cassazione, Sentenza 06 settembre 2022, n. 26246).

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso di alcune lavoratrici avverso la sentenza d’appello.
Quest’ultima aveva rigettato la domanda delle stesse nei confronti della società datrice, volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, loro spettanti per orario straordinario notturno, in quanto eccedenti la prescrizione quinquennale.

Confermando quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, la Corte riteneva, ai fini della decorrenza della prescrizione durante la sua vigenza, anche dopo la novellazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, per effetto della cd. "riforma Fornero" e del cd. Jobs Act, la permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro.
I giudici del gravame negavano, infatti, la ricorrenza di una condizione psicologica di timore del lavoratore, tale da indurlo a non avanzare pretese retributive nel corso del rapporto paventando, appunto, reazioni del datore di lavoro comportanti la risoluzione del rapporto.

La Suprema Corte, ribaltando la sentenza di merito, ha accolto il ricorso delle lavoratrici.
I Giudici di legittimità, difatti, hanno evidenziato che le modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act all’art.18 della legge n. 300 del 1970 hanno comportato il passaggio da un'automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele.
Da tanto discende che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione sia l’unica sanzione contro ogni illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso, così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell’art. 18, St. Lav., anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha sancito il principio secondo cui deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delineato dall’attuale quadro normativo, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue la decorrenza originaria del termine di prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge Fornero.

Bonus carburanti per l’attività di pesca: pronto il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022 (Agenzia Entrate – risoluzione 14 settembre 2022 n. 48).

 

L’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 18, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Il cit. articolo 18, ai commi 2 e 3, stabilisce che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, deve essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

– “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022 (Agenzia Entrate - risoluzione 14 settembre 2022 n. 48).

 

L’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all'art. 18, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Il cit. articolo 18, ai commi 2 e 3, stabilisce che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, deve essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- "6967" denominato "credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Blockchain e intelligenza artificiale: incentivi per imprese ed enti di ricerca

Dal 21 settembre, alle ore 10, le imprese e i centri di ricerca potranno presentare le domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Ministero con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 13 settembre 2022).

Per facilitare l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online dedicata alla misura, gestita da Infratel Italia, è stata prevista anche una fase di precompilazione delle domande a partire dalle ore 10 del 14 settembre.
Con il fondo verranno agevolati investimenti per realizzare progetti che prevedono attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dell’organizzazione e innovazione di processo nei seguenti settori:
– industria e manifatturiero
– sistema educativo
– agroalimentare
– salute
– ambiente ed infrastrutture
– cultura e turismo
– logistica e mobilità
– sicurezza e tecnologie dell’informazione
– aerospazio.

Dal 21 settembre, alle ore 10, le imprese e i centri di ricerca potranno presentare le domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Ministero con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro (Ministero dello sviluppo economico - Comunicato 13 settembre 2022).

Per facilitare l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online dedicata alla misura, gestita da Infratel Italia, è stata prevista anche una fase di precompilazione delle domande a partire dalle ore 10 del 14 settembre.
Con il fondo verranno agevolati investimenti per realizzare progetti che prevedono attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dell'organizzazione e innovazione di processo nei seguenti settori:
- industria e manifatturiero
- sistema educativo
- agroalimentare
- salute
- ambiente ed infrastrutture
- cultura e turismo
- logistica e mobilità
- sicurezza e tecnologie dell’informazione
- aerospazio.