Domanda di deroga al contributo minimo soggettivo Inarcassa

Per l’anno 2022 la domanda per la deroga dal contributo minimo soggettivo Inarcassa deve essere presentata entro il 31 maggio 2022 se si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00.

Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono tenuti all’iscrizione e al versamento dei contributi all’INARCASSA.
La contribuzione è suddivisa in contributo soggettivo, contributo facoltativo, contributo integrativo e contributo di maternità/paternità.
Il contributo soggettivo è determinato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con la previsione di un contributo minimo, che prescinde dunque dall’ammontare del reddito.
Per l’anno 2022 il contributo minimo è pari a Euro 2.365,00.

Il Regolamento generale di previdenza Inarcassa prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Per l’anno 2022 la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta da chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00. In tal caso, l’aliquota del 14,5% dovrà essere applicata sul reddito effettivamente prodotto e il contributo soggettivo dovrà essere pagato entro dicembre 2023, dopo la presentazione della dichiarazione online.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno 2022 e 30 settembre 2022).

Fermo restando il limite reddituale, la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta dai soggetti che rispettano i seguenti requisiti:
– essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
– non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
– non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
– non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
– non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio 2022, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso deve essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.
È possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda iscrizione di anni passati.
La domanda è valida soltanto per l’anno in corso e deve essere presentata per ciascuna annualità per la quale si intende fruire della deroga.
La domanda può essere annullata entro e non oltre il 31 maggio 2022 esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.
L’Inarcassa ha precisato che la deroga può essere richiesta anche da chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

In sede di presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2022 (entro il 31 ottobre 2023):
– se l’ammontare del reddito professionale risulta inferiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/2023;
– se l’ammontare del reddito professionale risulta uguale o superiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie. Tale importo deve essere pagato entro il 31/12/2023.
La deroga viene automaticamente revocata in caso di mancata presentazione della dichiarazione reddituale 2022 entro il termine del 31/12/2023. In tal caso viene ripristinato l’obbligo di versamento del contributo minimo soggettivo , con applicazione delle relative sanzioni.

Per effetto della deroga al versamento del contributo minimo soggettivo viene ridotta l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici. L’anzianità contributiva è riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
L’anzianità previdenziale intera può essere integrata successivamente richiedendo il riscatto con il versamento della differenza contributiva (integrazione volontaria).
La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato ed entro i cinque anni successivi.

Per l’anno 2022 la domanda per la deroga dal contributo minimo soggettivo Inarcassa deve essere presentata entro il 31 maggio 2022 se si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00.

Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono tenuti all’iscrizione e al versamento dei contributi all’INARCASSA.
La contribuzione è suddivisa in contributo soggettivo, contributo facoltativo, contributo integrativo e contributo di maternità/paternità.
Il contributo soggettivo è determinato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con la previsione di un contributo minimo, che prescinde dunque dall’ammontare del reddito.
Per l’anno 2022 il contributo minimo è pari a Euro 2.365,00.

Il Regolamento generale di previdenza Inarcassa prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Per l’anno 2022 la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta da chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00. In tal caso, l’aliquota del 14,5% dovrà essere applicata sul reddito effettivamente prodotto e il contributo soggettivo dovrà essere pagato entro dicembre 2023, dopo la presentazione della dichiarazione online.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno 2022 e 30 settembre 2022).

Fermo restando il limite reddituale, la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta dai soggetti che rispettano i seguenti requisiti:
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio 2022, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù "Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo".
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso deve essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.
È possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda iscrizione di anni passati.
La domanda è valida soltanto per l’anno in corso e deve essere presentata per ciascuna annualità per la quale si intende fruire della deroga.
La domanda può essere annullata entro e non oltre il 31 maggio 2022 esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.
L’Inarcassa ha precisato che la deroga può essere richiesta anche da chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

In sede di presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2022 (entro il 31 ottobre 2023):
- se l’ammontare del reddito professionale risulta inferiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/2023;
- se l’ammontare del reddito professionale risulta uguale o superiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie. Tale importo deve essere pagato entro il 31/12/2023.
La deroga viene automaticamente revocata in caso di mancata presentazione della dichiarazione reddituale 2022 entro il termine del 31/12/2023. In tal caso viene ripristinato l’obbligo di versamento del contributo minimo soggettivo , con applicazione delle relative sanzioni.

Per effetto della deroga al versamento del contributo minimo soggettivo viene ridotta l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici. L’anzianità contributiva è riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
L’anzianità previdenziale intera può essere integrata successivamente richiedendo il riscatto con il versamento della differenza contributiva (integrazione volontaria).
La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato ed entro i cinque anni successivi.

Giornalisti: passaggio all’Inps della funzione previdenziale dal 1° luglio

Il servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande” è stato implementato, al fine di consentire ai soggetti interessati e ai Patronati l’invio delle domande di prestazione pensionistica che, avendo decorrenza pari o successiva al 1° luglio 2022, saranno liquidate dall’Istituto.

Dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.
Pertanto, da tale data, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
– direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica 3.0 e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Prestazioni pensionistiche – Domande”;
– utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
– chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164.
Dopo la scelta della domanda di interesse (pensione, ricostituzione, certificazione, ecc.), è necessario selezionare la gestione “Lavoratori Dipendenti” tramite l’apposito menu a tendina e, di seguito, il fondo “INPGI” (Messaggio Inps 4 maggio 2022, n. 1886).

Il servizio "Prestazioni pensionistiche – Domande" è stato implementato, al fine di consentire ai soggetti interessati e ai Patronati l’invio delle domande di prestazione pensionistica che, avendo decorrenza pari o successiva al 1° luglio 2022, saranno liquidate dall’Istituto.

Dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.
Pertanto, da tale data, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica 3.0 e seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Prestazioni pensionistiche – Domande";
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164.
Dopo la scelta della domanda di interesse (pensione, ricostituzione, certificazione, ecc.), è necessario selezionare la gestione "Lavoratori Dipendenti" tramite l’apposito menu a tendina e, di seguito, il fondo "INPGI" (Messaggio Inps 4 maggio 2022, n. 1886).

INPS: il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

La titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo dei periodi di assicurazione.

Al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori, l’Inps ha chiarito che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi (D.Lgs. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (L. 228/2012), la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame.
Ciò tenendo conto altresì del chiarimento ministeriale relativamente alla totalizzazione di cui al D.Lgs. 42/2006, in base al quale, avendo considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare.
Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati.
Dunque, si intendono superate le disposizioni gia fornite in materia (paragrafo 3, circolare n. 71/2017), nella parte in cui si considera precluso il diritto al cumulo ai sensi dell’articolo 18 della L. n. 115/2015 a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali (Circolare Inps 21 aprile 2022, n. 50).

La titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo dei periodi di assicurazione.

Al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori, l’Inps ha chiarito che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi (D.Lgs. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (L. 228/2012), la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame.
Ciò tenendo conto altresì del chiarimento ministeriale relativamente alla totalizzazione di cui al D.Lgs. 42/2006, in base al quale, avendo considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare.
Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati.
Dunque, si intendono superate le disposizioni gia fornite in materia (paragrafo 3, circolare n. 71/2017), nella parte in cui si considera precluso il diritto al cumulo ai sensi dell’articolo 18 della L. n. 115/2015 a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali (Circolare Inps 21 aprile 2022, n. 50).

Status di handicap “grave” e verifica delle condizioni sanitarie

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, perché un provvedimento costituente esercizio della giurisdizione civile possa essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione, deve presentare due caratteristiche: anzitutto, deve avere carattere decisorio, cioè essere idoneo ad incidere su situazioni giuridiche soggettive sostanziali con efficacia di giudicato; in secondo luogo, deve avere carattere definitivo, cioè non deve essere altrimenti impugnabile.
Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell’istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto.
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l’accertamento del diritto, anche se l’istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all’espletamento del richiesto accertamento tecnico (Cassazione, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10753).

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, perché un provvedimento costituente esercizio della giurisdizione civile possa essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione, deve presentare due caratteristiche: anzitutto, deve avere carattere decisorio, cioè essere idoneo ad incidere su situazioni giuridiche soggettive sostanziali con efficacia di giudicato; in secondo luogo, deve avere carattere definitivo, cioè non deve essere altrimenti impugnabile.
Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto.
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico (Cassazione, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10753).

Agricoli: riduzione delle aliquote contributive

L’Inps fornisce chiarimenti in merito alle riduzioni contributive applicabili ai datori di lavoro delle aziende agricole.

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia; imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta; imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.
Pertanto, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva, in definitiva, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
In proposito, l’Inps ha precisato che deve privilegiarsi “ai fini dell’inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, il principio generale secondo il quale l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende; ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l’identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro”.
I lavoratori addetti alle attività agricole sono, dunque, considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata.
Per concludere, l’Inps precisa che, le agevolazioni contributive (art. 9, comma 5, L. n. 67/1988) sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole (messaggio 14 aprile 2022, n, 1666).

L’Inps fornisce chiarimenti in merito alle riduzioni contributive applicabili ai datori di lavoro delle aziende agricole.

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia; imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta; imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività".
Pertanto, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva, in definitiva, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
In proposito, l’Inps ha precisato che deve privilegiarsi "ai fini dell’inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, il principio generale secondo il quale l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende; ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l’identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro".
I lavoratori addetti alle attività agricole sono, dunque, considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata.
Per concludere, l’Inps precisa che, le agevolazioni contributive (art. 9, comma 5, L. n. 67/1988) sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole (messaggio 14 aprile 2022, n, 1666).

INPS: “Consulente Digitale delle Pensioni”

Realizzato un nuovo servizio denominato “Consulente Digitale delle Pensioni” per individuare proattivamente potenziali fruitori di diritti inespressi e guidare i pensionati attraverso un percorso semplice volto a verificare se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.

Tale servizio è raggiungibile anche cliccando il seguente link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB/. Il servizio è fruibile da smartphone, tablet e sistemi desktop ed è accessibile sia senza effettuare il login nella sezione MyINPS sia dopo avere inserito le proprie credenziali (SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Le prestazioni attualmente proposte dal servizio riguardano il bonus quattordicesima (c.d. somma aggiuntiva), il supplemento di pensione e l’integrazione al trattamento minimo. Altre prestazioni, precisa l’Istituto, verranno integrate nel corso dell’anno.
Lo scopo del percorso guidato è di semplificare il flusso di domanda dei pensionati in possesso dei requisiti previsti e, al contempo, di ridurre la percentuale di errori in fase di presentazione della domanda, limitando la proposizione di richieste prive dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nelle prime settimane di operatività il servizio di consulenza digitale sarà aperto a una platea di utenti limitata, che riceverà una notifica sia tramite MyINPS sia attraverso e-mail, per essere gradualmente e rapidamente esteso a tutti i pensionati.
Il servizio è disponibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Consulente digitale” e selezionando tra i risultati il Servizio “Consulente digitale delle pensioni”, oppure tramite il menu “Prestazioni e Servizi” > “Servizi”, sotto la lettera “C” (Messaggio Inps 5 aprile 2022, n. 1521).

Realizzato un nuovo servizio denominato "Consulente Digitale delle Pensioni" per individuare proattivamente potenziali fruitori di diritti inespressi e guidare i pensionati attraverso un percorso semplice volto a verificare se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.

Tale servizio è raggiungibile anche cliccando il seguente link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB/. Il servizio è fruibile da smartphone, tablet e sistemi desktop ed è accessibile sia senza effettuare il login nella sezione MyINPS sia dopo avere inserito le proprie credenziali (SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Le prestazioni attualmente proposte dal servizio riguardano il bonus quattordicesima (c.d. somma aggiuntiva), il supplemento di pensione e l’integrazione al trattamento minimo. Altre prestazioni, precisa l’Istituto, verranno integrate nel corso dell’anno.
Lo scopo del percorso guidato è di semplificare il flusso di domanda dei pensionati in possesso dei requisiti previsti e, al contempo, di ridurre la percentuale di errori in fase di presentazione della domanda, limitando la proposizione di richieste prive dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nelle prime settimane di operatività il servizio di consulenza digitale sarà aperto a una platea di utenti limitata, che riceverà una notifica sia tramite MyINPS sia attraverso e-mail, per essere gradualmente e rapidamente esteso a tutti i pensionati.
Il servizio è disponibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "Consulente digitale" e selezionando tra i risultati il Servizio "Consulente digitale delle pensioni", oppure tramite il menu "Prestazioni e Servizi" > "Servizi", sotto la lettera "C" (Messaggio Inps 5 aprile 2022, n. 1521).

PREVINDAPI: contribuzione dirigenti 2022

Con la Circolare n. 49 del 1° aprile 2022, il Fondo Previndapi ha fornito istruzioni sulle modalità e i termini di denuncia e pagamento dei contributi per i dirigenti del settore industria.

Nell’ambito del rinnovo del C.C.N.L. 2020-2023, Confapi e Federmanager hanno istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un contributo contrattuale annuo a carico del datore di lavoro da versare al Previndapi, pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Dirigente in servizio.
Ne consegue che:
– per i “dirigenti iscritti” appartenenti alle classi A, B e C, il contributo contrattuale integra il contributo posto a carico del datore di lavoro e determina l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 4,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 180.000,00 euro annui, fermo restando il contributo minimo annuo di € 4.800,00 a carico del datore di lavoro;
– per i “dirigenti iscritti” appartenenti alle classi X e Z è dovuto esclusivamente il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui;
– per i “dirigenti non iscritti” è dovuto esclusivamente il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui.

Attraverso il Modulo PREV/1 è effettuata la denuncia trimestrale dei dati relativi alla contribuzione da versare. Il modulo deve essere trasmesso, a cura dell’azienda, esclusivamente via internet – attraverso l’area riservata all’azienda del sito istituzionale del Fondo – utilizzando USERID e PASSWORD forniti dal Previndapi. Qualora vengano riscontrate inesattezze nei riferimenti già stampati, relativi all’azienda e al/ai dirigente/i, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell’azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni.

Termini e modalità di pagamento

Le modalità e i termini di pagamento dei contributi al Fondo Previndapi sono differenziate per dirigenti iscritti rispetto ai dirigenti non iscritti.

Per i “dirigenti iscritti” i contributi devono essere versati dall’azienda, per trimestri solari, entro i seguenti termini:
– Trimestre Gennaio-Marzo, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 aprile;
– Trimestre Aprile-Giugno, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 luglio;
– Trimestre Luglio-Settembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 ottobre;
– Trimestre Ottobre-Dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Per i soli dirigenti classe “CC” il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio). Per i dirigenti neo assunti o neo nominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.
Il pagamento deve essere effettuato consegnando alla propria banca il Modulo lettera d’ordine bonifico bancario, nel quale sono riportate le coordinate IBAN Previndapi.

Per i “dirigenti non iscritti” il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio).
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, indicando nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro.
Le coordinate IBAN Previndapi sono: IT43T0306903248100000003973 presso INTESA SANPAOLO SPA – Filiale di Roma – Via Flaminia, 482 – Roma.
Dopo il versamento l’azienda deve inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero cellulare del beneficiario di tale contributo.

In caso di ritardato pagamento dei contributi, devono essere conteggiati e versati interessi di mora nella misura di 0,075 euro al giorno ogni € 516,46 di contributo versato in ritardo.

Tabella riepilogativa di contribuzione

CLASSI

ISCRIZIONE

BASE DI CALCOLO

CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA

CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE

QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO

“A” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno. 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Quota dell’accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
“B” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Quota dell’accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
“C” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
“X” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno contributo

contrattuale

0,50%

Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
“Z” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno contributo

contrattuale

0,50%

Conferimento di tutto il T.F.R. maturando
“CC” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno contributo

contrattuale

0,50%

Con la Circolare n. 49 del 1° aprile 2022, il Fondo Previndapi ha fornito istruzioni sulle modalità e i termini di denuncia e pagamento dei contributi per i dirigenti del settore industria.

Nell’ambito del rinnovo del C.C.N.L. 2020-2023, Confapi e Federmanager hanno istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un contributo contrattuale annuo a carico del datore di lavoro da versare al Previndapi, pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Dirigente in servizio.
Ne consegue che:
- per i "dirigenti iscritti" appartenenti alle classi A, B e C, il contributo contrattuale integra il contributo posto a carico del datore di lavoro e determina l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 4,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 180.000,00 euro annui, fermo restando il contributo minimo annuo di € 4.800,00 a carico del datore di lavoro;
- per i "dirigenti iscritti" appartenenti alle classi X e Z è dovuto esclusivamente il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui;
- per i "dirigenti non iscritti" è dovuto esclusivamente il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui.

Attraverso il Modulo PREV/1 è effettuata la denuncia trimestrale dei dati relativi alla contribuzione da versare. Il modulo deve essere trasmesso, a cura dell’azienda, esclusivamente via internet - attraverso l’area riservata all’azienda del sito istituzionale del Fondo - utilizzando USERID e PASSWORD forniti dal Previndapi. Qualora vengano riscontrate inesattezze nei riferimenti già stampati, relativi all’azienda e al/ai dirigente/i, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell’azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni.

Termini e modalità di pagamento

Le modalità e i termini di pagamento dei contributi al Fondo Previndapi sono differenziate per dirigenti iscritti rispetto ai dirigenti non iscritti.

Per i "dirigenti iscritti" i contributi devono essere versati dall’azienda, per trimestri solari, entro i seguenti termini:
- Trimestre Gennaio-Marzo, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 aprile;
- Trimestre Aprile-Giugno, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 luglio;
- Trimestre Luglio-Settembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 ottobre;
- Trimestre Ottobre-Dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Per i soli dirigenti classe "CC" il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio). Per i dirigenti neo assunti o neo nominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.
Il pagamento deve essere effettuato consegnando alla propria banca il Modulo lettera d’ordine bonifico bancario, nel quale sono riportate le coordinate IBAN Previndapi.

Per i "dirigenti non iscritti" il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio).
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, indicando nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro.
Le coordinate IBAN Previndapi sono: IT43T0306903248100000003973 presso INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Roma – Via Flaminia, 482 - Roma.
Dopo il versamento l’azienda deve inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero cellulare del beneficiario di tale contributo.

In caso di ritardato pagamento dei contributi, devono essere conteggiati e versati interessi di mora nella misura di 0,075 euro al giorno ogni € 516,46 di contributo versato in ritardo.

Tabella riepilogativa di contribuzione

CLASSI

ISCRIZIONE

BASE DI CALCOLO

CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA

CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE

QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO

"A" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno. 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
"B" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
"C" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"X" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno contributo

contrattuale

0,50%

--- Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"Z" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno contributo

contrattuale

0,50%

--- Conferimento di tutto il T.F.R. maturando
"CC" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno contributo

contrattuale

0,50%

--- ---

Criteri di calcolo della pensione del personale delle Forze di polizia

L’Inps ha fornito istruzioni per l’applicazione della norma (art. 1, co. 101 e 102, L. n. 234/2021) che estende al personale di Polizia di Stato e Polizia penitenziaria l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (circolare del 23 marzo 2022, n. 44).

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, co. 101), al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Il riconoscimento della suddetta aliquota di rendimento annua trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
Allo stesso modo, con riferimento ai benefici relativi al cc.dd. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), l’importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento.

L’Inps specifica che l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva (art. 1, co. 12, della l. n. 335/1995), la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.
L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota in questione per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici in parola (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), sono rideterminati secondo le medesime modalità.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.

L’Inps ha fornito istruzioni per l’applicazione della norma (art. 1, co. 101 e 102, L. n. 234/2021) che estende al personale di Polizia di Stato e Polizia penitenziaria l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (circolare del 23 marzo 2022, n. 44).

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, co. 101), al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Il riconoscimento della suddetta aliquota di rendimento annua trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
Allo stesso modo, con riferimento ai benefici relativi al cc.dd. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), l’importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento.

L’Inps specifica che l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva (art. 1, co. 12, della l. n. 335/1995), la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.
L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota in questione per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici in parola (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), sono rideterminati secondo le medesime modalità.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.

INPS: istruzioni per accedere all’esonero contributi IVS

 

L’Inps fornisce istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’ esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (Circolare del 22 marzo 2022, n. 43).

Il beneficio in oggetto è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 che ha previsto che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, sarà, inoltre, riconosciuta nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda  sia inferiore o uguale al limite previsto, sarà possibile accedere alla riduzione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, iseguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
L’Inps sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

I datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens- ListaPosPA del mese di pubblicazione della circolare, dovranno dichiarare nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le seguenti modalità:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il codice “29”, avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.

Per poter esporre correttamente l’importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un’unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì specifici Codici Recupero.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dell’esonero nel mese di gennaio e febbraio 2022, si dovrà trasmettere l’elemento V1 Causale 5 relativo a tale mese, evidenziando la quota dello sgravio secondo la modalità illustrata. Qualora in tutti i casi in cui si sia usufruito dello sgravio senza averne diritto, in quanto non in possesso nel mese di denuncia dell’informazione relativa ad eventuali emolumenti erogati da altra Amministrazione, in virtù dei quali viene superata la soglia mensile di reddito prevista, si dovrà provvedere appena in possesso di tale informazione, a trasmettere per ciascuna di tali mensilità l’elemento V1 Causale 5 a correzione, omettendo le informazioni relative all’esonero.

L’Inps precisa, altresì, che a decorrere dal flusso di competenza del mese di aprile 2022 i datori di lavoro agricoli per indicare i nominativi dei lavoratori ai quali applicare l’esonero dovranno valorizzare l’elemento <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione con uno dei codici alternativi stabiliti.
Per accedere all’esonero è necessario valorizzare almeno uno dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento <TipoRetribParticolare>.
Dal 1° maggio 2022 potranno essere compilati i nuovi campi sopra dettagliati per esporre i ratei di tredicesima, ovvero la tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 2022 o le quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto all’esonero nel mese di gennaio, febbraio o marzo 2022, i datori di lavoro dovranno inviare dal 1 al 31 maggio nuovi flussi per sostituire quelli trasmessi in precedenza valorizzando l’elemento <TipoRetribParticolare> con il codice “5” avente il significato di “Non adesione all’esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il codice “5” potrà essere valorizzato solo per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022 inviati dal 1 al 31 maggio 2022.

Per i flussi relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2022 con imponibili maggiori della soglia di 2.692,00 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, i datori di lavoro potranno reinviare, dal 1 al 31 maggio, i flussi compilati con le nuove indicazioni per sostituire quelli inviati in precedenza e consentire al lavoratore l’accesso all’esonero.

 

L’Inps fornisce istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’ esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (Circolare del 22 marzo 2022, n. 43).

Il beneficio in oggetto è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 che ha previsto che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, sarà, inoltre, riconosciuta nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda  sia inferiore o uguale al limite previsto, sarà possibile accedere alla riduzione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, iseguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L024", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
L’Inps sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L025", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità";
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L026", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità";
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

I datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens- ListaPosPA del mese di pubblicazione della circolare, dovranno dichiarare nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le seguenti modalità:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il codice "29", avente il significato di "Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.

Per poter esporre correttamente l’importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un’unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì specifici Codici Recupero.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dell’esonero nel mese di gennaio e febbraio 2022, si dovrà trasmettere l’elemento V1 Causale 5 relativo a tale mese, evidenziando la quota dello sgravio secondo la modalità illustrata. Qualora in tutti i casi in cui si sia usufruito dello sgravio senza averne diritto, in quanto non in possesso nel mese di denuncia dell’informazione relativa ad eventuali emolumenti erogati da altra Amministrazione, in virtù dei quali viene superata la soglia mensile di reddito prevista, si dovrà provvedere appena in possesso di tale informazione, a trasmettere per ciascuna di tali mensilità l’elemento V1 Causale 5 a correzione, omettendo le informazioni relative all’esonero.

L’Inps precisa, altresì, che a decorrere dal flusso di competenza del mese di aprile 2022 i datori di lavoro agricoli per indicare i nominativi dei lavoratori ai quali applicare l’esonero dovranno valorizzare l’elemento <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione con uno dei codici alternativi stabiliti.
Per accedere all’esonero è necessario valorizzare almeno uno dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento <TipoRetribParticolare>.
Dal 1° maggio 2022 potranno essere compilati i nuovi campi sopra dettagliati per esporre i ratei di tredicesima, ovvero la tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 2022 o le quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto all’esonero nel mese di gennaio, febbraio o marzo 2022, i datori di lavoro dovranno inviare dal 1 al 31 maggio nuovi flussi per sostituire quelli trasmessi in precedenza valorizzando l’elemento <TipoRetribParticolare> con il codice "5" avente il significato di "Non adesione all’esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234".
Il codice "5" potrà essere valorizzato solo per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022 inviati dal 1 al 31 maggio 2022.

Per i flussi relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2022 con imponibili maggiori della soglia di 2.692,00 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, i datori di lavoro potranno reinviare, dal 1 al 31 maggio, i flussi compilati con le nuove indicazioni per sostituire quelli inviati in precedenza e consentire al lavoratore l’accesso all’esonero.

INPS: domande entro il 1° maggio per i lavori particolarmente faticosi e pesanti

Si forniscono indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2023.

I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usurant, i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico laddove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 1° maggio 2022 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (Messaggio Inps 16 marzo 2022, n. 1201).

Si forniscono indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2023.

I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usurant, i lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena", i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico laddove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 1° maggio 2022 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (Messaggio Inps 16 marzo 2022, n. 1201).