Pensione ai superstiti, inclusi i nipoti maggiorenni orfani

Esteso il riconoscimento del trattamento ai superstiti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 64).

L’INPS ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Al riguardo, l’Istituto comunica anche che in ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità – trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta – trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.

Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Pertanto, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto dovranno essere definite secondo i predetti criteri.

Riliquidazione delle pensioni riconosciute a contitolari

A seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022. le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto (articolo 22 della Legge  n. 903/1965 e articolo 1, comma 41 della Legge n. 335/1995), devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento.

In particolare, la pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli dovrà essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in argomento dovrà essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Comunque, qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Revoca delle pensioni già riconosciute, ma incompatibili

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Come già visto, ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in questione deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

In ogni caso, le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Esteso il riconoscimento del trattamento ai superstiti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 64).

L'INPS ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 febbraio - 5 aprile 2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Al riguardo, l'Istituto comunica anche che in ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità - trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato - deve essere inteso anche alla pensione indiretta - trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.

Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Pertanto, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto dovranno essere definite secondo i predetti criteri.

Riliquidazione delle pensioni riconosciute a contitolari

A seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022. le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto (articolo 22 della Legge  n. 903/1965 e articolo 1, comma 41 della Legge n. 335/1995), devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento.

In particolare, la pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli dovrà essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in argomento dovrà essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Comunque, qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Revoca delle pensioni già riconosciute, ma incompatibili

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Come già visto, ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in questione deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

In ogni caso, le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Opzione donna 2024, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni sui requisiti, le condizioni e la decorrenza di questo specifico istituto di pensione anticipata (INPS, circolare 3 maggio 2024, n. 59).

L’INPS ha fornito le sue istruzioni per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024  alla cosiddetta Opzione donna

In effetti, l’articolo 1, comma 138 della Legge n. 213/2023 ha esteso il diritto alla pensione anticipata, di cui all’articolo 16, comma 1-bis del D.L. n. 4/2019 alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti

In particolare, possono accedere a Opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Peraltro, il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. 

Le condizioni

Le lavoratrici, in possesso dei citati requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere a Opzione donna nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: 

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Decorrenza e domanda

A Opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza relative alla cosiddetta “finestra mobile” (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2010). Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Infine, l’INPS comunica che le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

Fornite le indicazioni sui requisiti, le condizioni e la decorrenza di questo specifico istituto di pensione anticipata (INPS, circolare 3 maggio 2024, n. 59).

L'INPS ha fornito le sue istruzioni per l'applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024  alla cosiddetta Opzione donna

In effetti, l'articolo 1, comma 138 della Legge n. 213/2023 ha esteso il diritto alla pensione anticipata, di cui all’articolo 16, comma 1-bis del D.L. n. 4/2019 alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti

In particolare, possono accedere a Opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Peraltro, il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. 

Le condizioni

Le lavoratrici, in possesso dei citati requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere a Opzione donna nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: 

- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Decorrenza e domanda

A Opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza relative alla cosiddetta "finestra mobile" (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2010). Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Infine, l'INPS comunica che le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

Pensione di vecchiaia e anticipata: le novità della Legge di di bilancio 2024

Fornite le istruzioni sulle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c) della Legge n. 213/2023 (INPS, circolare 13 marzo 2024, n. 46).

L’INPS, con la circolare in commento, è intervenuta per illustrare le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) alle disposizione del D.L. 201/2011 (commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24) in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo.  

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera a) della Legge n. 213/2023), per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera b), Legge n. 213/2023) il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con 2 o più figli.

Adeguamenti alla speranza di vita 

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera c) della Legge n. 213/2023), il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva di cui all’articolo 24, comma 11 del D.L. n. 201/2011, deve essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010. 

Importo massimo

L’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3) della Legge di bilancio 2024, prevede che la pensione anticipata viene riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

 

Decorrenza della pensione

 

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3) della Legge n. 213/2023) il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

Infine, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la predetta data hanno maturato i prescritti requisiti, incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

 

Fornite le istruzioni sulle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c) della Legge n. 213/2023 (INPS, circolare 13 marzo 2024, n. 46).

L'INPS, con la circolare in commento, è intervenuta per illustrare le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) alle disposizione del D.L. 201/2011 (commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24) in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo.  

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera a) della Legge n. 213/2023), per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera b), Legge n. 213/2023) il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata è pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con 2 o più figli.

Adeguamenti alla speranza di vita 

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera c) della Legge n. 213/2023), il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva di cui all’articolo 24, comma 11 del D.L. n. 201/2011, deve essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. n. 78/2010. 

Importo massimo

L’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3) della Legge di bilancio 2024, prevede che la pensione anticipata viene riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

 

Decorrenza della pensione

 

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3) della Legge n. 213/2023) il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

Infine, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la predetta data hanno maturato i prescritti requisiti, incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

 

Le attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto

I documenti sono disponibili sul Portale dei pagamenti (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 908).

L’INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti del sito istituzionale, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

L’Istituto ha anche reso noto che sono disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Modalità di utilizzo 

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Inoltre, l’INPS precisa che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando una specifica casella di posta elettronica, inclusa nel messaggio in commento.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei pagamenti, in quanto questi enti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.

Nel caso in cui si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza, mentre gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare una diversa casella di posta elettronica indicata comunque nel messaggio in argomento.

I documenti sono disponibili sul Portale dei pagamenti (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 908).

L'INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti del sito istituzionale, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

L'Istituto ha anche reso noto che sono disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Modalità di utilizzo 

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Inoltre, l'INPS precisa che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando una specifica casella di posta elettronica, inclusa nel messaggio in commento.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei pagamenti, in quanto questi enti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti - Consultazione”.

Nel caso in cui si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza, mentre gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare una diversa casella di posta elettronica indicata comunque nel messaggio in argomento.

Pensione anticipata flessibile 2024: le istruzioni per l’applicazione

Illustrate le modifiche all’istituto introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 27 febbraio 2024, n. 39).

L’INPS ha fornito le indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) alla Pensione anticipata flessibile. Infatti, l’articolo 1, comma 139, lettere a), b), c), d) della citata legge ha modificato l’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019.

In particolare, la lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997 ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.  

Invece, le successive lettere b) e c) modificano, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento. In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.  

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Incentivo al posticipo

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della Legge di bilancio 2024, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

 

 

Illustrate le modifiche all'istituto introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 27 febbraio 2024, n. 39).

L'INPS ha fornito le indicazioni per l'applicazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) alla Pensione anticipata flessibile. Infatti, l'articolo 1, comma 139, lettere a), b), c), d) della citata legge ha modificato l’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019.

In particolare, la lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997 ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.  

Invece, le successive lettere b) e c) modificano, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento. In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.  

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Incentivo al posticipo

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della Legge di bilancio 2024, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

 

 

Riconoscimento dei lavori pesanti: entro il 1° maggio 2024 le domande

La presentazione delle istanze interessa i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 812).

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

I requisiti

Il messaggio in commento individua le diverse categorie di beneficiari, descrivendone anche i requisiti. Tra gli interessati ci sono:

– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6);

– lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno e per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno;

– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.

Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

 

La presentazione delle istanze interessa i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 812).

L'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

I requisiti

Il messaggio in commento individua le diverse categorie di beneficiari, descrivendone anche i requisiti. Tra gli interessati ci sono:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6);

- lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno e per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno;

- lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.

Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

 

Pensione anticipata, implementato il sistema di gestione delle domande telematiche

Ora è possibile inoltrare le istanze per Quota 103 e per Opzione Donna (INPS, messaggio 1 febbraio 2024, n. 454).

L’INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire sia la presentazione dell’istanza di Pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103, (articolo 1, commi 139 e 140, Legge 30 dicembre 2023, n. 213), sia l’istanza di pensione anticipata Opzione donna (articolo 1, comma 138, Legge n. 213/2023), oltre che l’inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del numero dei figli in fase di invio dell’istanza di pensione anticipata (articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b) della Legge n. 213/2023).

Le modalità

In particolare, la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile è individuata dal seguente nuovo prodotto: “Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Requisito anticipata flessibile L. di bilancio 2024.

La presentazione dell’istanza di pensione anticipata opzione donna è individuata dal seguente prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Opzione donna legge di bilancio 2023/2024.

Infine, l’INPS ricorda che le istanze sopra citate possono essere presentate attraverso i seguenti canali: direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; oppure utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato riconosciuti dalla legge; o anche
chiamando il Contact Center Integrato.

 

 

Ora è possibile inoltrare le istanze per Quota 103 e per Opzione Donna (INPS, messaggio 1 febbraio 2024, n. 454).

L'INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire sia la presentazione dell’istanza di Pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103, (articolo 1, commi 139 e 140, Legge 30 dicembre 2023, n. 213), sia l’istanza di pensione anticipata Opzione donna (articolo 1, comma 138, Legge n. 213/2023), oltre che l'inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del numero dei figli in fase di invio dell’istanza di pensione anticipata (articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b) della Legge n. 213/2023).

Le modalità

In particolare, la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile è individuata dal seguente nuovo prodotto: “Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Requisito anticipata flessibile L. di bilancio 2024.

La presentazione dell’istanza di pensione anticipata opzione donna è individuata dal seguente prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Opzione donna legge di bilancio 2023/2024.

Infine, l'INPS ricorda che le istanze sopra citate possono essere presentate attraverso i seguenti canali: direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; oppure utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato riconosciuti dalla legge; o anche
chiamando il Contact Center Integrato.

 

 

La ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti

Illustrati i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del 2024 (INPS, 23 gennaio 2024, n. 17).

L’INPS ha fornito le indicazioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2024, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 della Legge n. 45/1990. I piani in questione, infatti, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare in commento.

In particolare, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2024, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare INPS n. 15/2023 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2023, pari al +5,4%.

Pertanto, con la circolare in oggetto, l’Istituto ha comunicato le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).

Illustrati i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del 2024 (INPS, 23 gennaio 2024, n. 17).

L'INPS ha fornito le indicazioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2024, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 della Legge n. 45/1990. I piani in questione, infatti, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare in commento.

In particolare, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2024, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare INPS n. 15/2023 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2023, pari al +5,4%.

Pertanto, con la circolare in oggetto, l'Istituto ha comunicato le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).

I criteri di rivalutazione delle pensioni per il 2024

Illustrati i principi e le modalità applicative del rinnovo dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti per il nuovo anno (INPS, circolare del 2 gennaio 2024, n. 1).

L’INPS ha comunicato di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. 

In base all’articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Invece, in base all’articolo 1 del medesimo decreto interministeriale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è stata determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, i valori per i due anni citati sono esposti nelle tabelle seguenti incluse nella circolare in commento:

Decorrenza Trattamenti minimi

pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi
1° gennaio 2023 567,94 euro 323,75 euro
IMPORTI ANNUI 7.383,22 euro 4.208,75 euro
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi
1° gennaio 2024 598,61 euro 341,24 euro
IMPORTI ANNUI 7.781,93 euro 4.436,12 euro

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale che vengono descritte nella circolare INPS in argomento.

Le modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per il 2024 

L’INPS poi ricorda che la Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 135, Legge n. 213/2023) ha stabilito che nel 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1 della Legge n. 448/1998 è riconosciuta:

– per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;

– per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;

– nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Nella circolare in questione, infine, l’INPS riporta tra l’altro anche l’incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS stabilito dall’articolo 1, comma 310 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024. Si tratta di un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Illustrati i principi e le modalità applicative del rinnovo dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti per il nuovo anno (INPS, circolare del 2 gennaio 2024, n. 1).

L'INPS ha comunicato di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. 

In base all'articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Invece, in base all'articolo 1 del medesimo decreto interministeriale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è stata determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, i valori per i due anni citati sono esposti nelle tabelle seguenti incluse nella circolare in commento:

Decorrenza Trattamenti minimi

pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi
1° gennaio 2023 567,94 euro 323,75 euro
IMPORTI ANNUI 7.383,22 euro 4.208,75 euro
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi
1° gennaio 2024 598,61 euro 341,24 euro
IMPORTI ANNUI 7.781,93 euro 4.436,12 euro

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale che vengono descritte nella circolare INPS in argomento.

Le modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per il 2024 

L'INPS poi ricorda che la Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 135, Legge n. 213/2023) ha stabilito che nel 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1 della Legge n. 448/1998 è riconosciuta:

- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;

- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;

- nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;

- nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Nella circolare in questione, infine, l'INPS riporta tra l'altro anche l'incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS stabilito dall'articolo 1, comma 310 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024. Si tratta di un incremento di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.

Posticipo del pensionamento, i chiarimenti sull’applicazione della misura di esonero

Fornite ulteriori istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale (INPS, messaggio 19 dicembre 2023, n. 4558).

Dopo la circolare n. 82/2023, l’INPS torna sul tema dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti (articolo 1, commi 286 e 287, Legge n. 197/2022) che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In particolare, l’Istituto fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale.

In effetti, l’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Ora dopo aver illustrato questo incentivo con la citata circolare n. 82/2023, l’INPS evidenzia che l’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

 

Modalità di esposizione in UniEmens

Ai fini della fruizione dell’incentivo in trattazione, l’Istituto fornisce quindi alcune istruzioni operative riguardanti le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens.

Nella sezione <PosContributiva>, ad esempio, la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’Istituto precisa anche che in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare questo importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.

Per quel che riguarda, invece, la sezione <PosAgri> del flusso UniEmens, in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la questa quota di retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.

Infine, la circolare in commento include anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla sezione <PosPA>.

 

 

Fornite ulteriori istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale (INPS, messaggio 19 dicembre 2023, n. 4558).

Dopo la circolare n. 82/2023, l'INPS torna sul tema dell'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti (articolo 1, commi 286 e 287, Legge n. 197/2022) che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In particolare, l'Istituto fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale.

In effetti, l’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Ora dopo aver illustrato questo incentivo con la citata circolare n. 82/2023, l'INPS evidenzia che l’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

 

Modalità di esposizione in UniEmens

Ai fini della fruizione dell’incentivo in trattazione, l'Istituto fornisce quindi alcune istruzioni operative riguardanti le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens.

Nella sezione <PosContributiva>, ad esempio, la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'Istituto precisa anche che in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare questo importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.

Per quel che riguarda, invece, la sezione <PosAgri> del flusso UniEmens, in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la questa quota di retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.

Infine, la circolare in commento include anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla sezione <PosPA>.