Cantieri stradali: firmato il protocollo in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Diffondere la cultura della prevenzione contro gli incidenti sul lavoro per la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri stradali, attraverso la collaborazione strutturata con Autostrade per l’Italia e le organizzazioni sindacali della filiera. Questo è l’obiettivo del protocollo per la sicurezza nei cantieri stradali firmato dall’Inail e dalle parti economiche suindicate. (INAIL – Comunicato 7 ottobre 2022).

L’intesa, alla quale hanno aderito anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti e delle costruzioni, mette le basi per una collaborazione strutturata e permanente finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione in tutta la filiera, attraverso iniziative congiunte che comprendono la sperimentazione di soluzioni ad alto valore tecnologico e il ricorso a innovative metodologie di formazione.
La sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri per la realizzazione delle nuove tratte autostradali e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti è al centro del protocollo d’intesa firmato dall’Inail, da Autostrade per l’Italia e dalle organizzazioni sindacali dei trasporti e delle costruzioni (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Sla Cisal, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil).
Con la sottoscrizione dell’accordo, l’INAIL e le parti firmatarie promuovono iniziative congiunte nell’ambito delle grandi realtà economiche, con l’obiettivo di garantire che la salute e la sicurezza sul lavoro siano centrali anche nella fase di crescita economica trainata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Gli ambiti di collaborazione definiti dal protocollo, che ha durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del PNRR nel 2026, riguardano in particolare iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, l’erogazione di programmi di formazione rivolti a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, lo studio dei fattori di rischio per la prevenzione delle patologie lavoro-correlate, la progettazione di modelli di organizzazione per la prevenzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo, e l’analisi dei flussi informativi relativi agli infortuni e alle malattie professionali nei comparti di interesse e nella realizzazione di grandi opere.
All’interno di “cantieri modello” appositamente individuati saranno inoltre sperimentate soluzioni tecnologiche innovative, come l’utilizzo di sensori e dispositivi di protezione individuale “intelligenti”, e introdotte nuove metodologie di formazione dei lavoratori, che prevedono anche il ricorso alla realtà virtuale in 3D. Il punto di partenza sono i progetti di ricerca promossi dall’Inail nel campo della robotica, della realtà aumentata attraverso la visione immersiva, della sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, dello studio di materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo e dei dispositivi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, come gli esoscheletri collaborativi.
Ciascuna iniziativa oggetto della collaborazione sarà regolata attraverso la stipula di un accordo attuativo, in cui saranno indicati, in particolare, gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da svolgere, il cronoprogramma e i profili dei componenti del relativo Comitato di gestione. I risultati ottenuti saranno valutati anche nell’ottica della replicabilità degli interventi e del numero dei destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente, nella filiera autostradale.

Diffondere la cultura della prevenzione contro gli incidenti sul lavoro per la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri stradali, attraverso la collaborazione strutturata con Autostrade per l’Italia e le organizzazioni sindacali della filiera. Questo è l’obiettivo del protocollo per la sicurezza nei cantieri stradali firmato dall’Inail e dalle parti economiche suindicate. (INAIL - Comunicato 7 ottobre 2022).

L’intesa, alla quale hanno aderito anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti e delle costruzioni, mette le basi per una collaborazione strutturata e permanente finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione in tutta la filiera, attraverso iniziative congiunte che comprendono la sperimentazione di soluzioni ad alto valore tecnologico e il ricorso a innovative metodologie di formazione.
La sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri per la realizzazione delle nuove tratte autostradali e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti è al centro del protocollo d’intesa firmato dall’Inail, da Autostrade per l’Italia e dalle organizzazioni sindacali dei trasporti e delle costruzioni (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Sla Cisal, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil).
Con la sottoscrizione dell’accordo, l’INAIL e le parti firmatarie promuovono iniziative congiunte nell’ambito delle grandi realtà economiche, con l’obiettivo di garantire che la salute e la sicurezza sul lavoro siano centrali anche nella fase di crescita economica trainata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Gli ambiti di collaborazione definiti dal protocollo, che ha durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del PNRR nel 2026, riguardano in particolare iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, l’erogazione di programmi di formazione rivolti a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, lo studio dei fattori di rischio per la prevenzione delle patologie lavoro-correlate, la progettazione di modelli di organizzazione per la prevenzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo, e l’analisi dei flussi informativi relativi agli infortuni e alle malattie professionali nei comparti di interesse e nella realizzazione di grandi opere.
All’interno di "cantieri modello" appositamente individuati saranno inoltre sperimentate soluzioni tecnologiche innovative, come l’utilizzo di sensori e dispositivi di protezione individuale "intelligenti", e introdotte nuove metodologie di formazione dei lavoratori, che prevedono anche il ricorso alla realtà virtuale in 3D. Il punto di partenza sono i progetti di ricerca promossi dall’Inail nel campo della robotica, della realtà aumentata attraverso la visione immersiva, della sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, dello studio di materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo e dei dispositivi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, come gli esoscheletri collaborativi.
Ciascuna iniziativa oggetto della collaborazione sarà regolata attraverso la stipula di un accordo attuativo, in cui saranno indicati, in particolare, gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da svolgere, il cronoprogramma e i profili dei componenti del relativo Comitato di gestione. I risultati ottenuti saranno valutati anche nell’ottica della replicabilità degli interventi e del numero dei destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente, nella filiera autostradale.

Accordo Portuali: Fondo di accompagno all’esodo anticipato

Firmato il 12/9/2022, tra ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE UNIPORT e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, l’accordo sui contributi al Fondo di accompagno all’esodo anticipato

Le Parti sociali firmatarie del presente accordo, hanno convenuto, a proposito dei contributi da versare al costituendo Fondo di accompagno all’esodo anticipato di cui al punto due del verbale di accordo del 24 febbraio 2021 del rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti, quanto segue:

I datori di lavoro di imprese o soggetti, diversi da quelli indicati nel co. 3-septies art. 10 DL 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti, nella inscindibilità delle norme e previsioni in esso contenute, continueranno ad accantonare l’importo di euro 130 anno per dipendente, di cui.

Tali somme, saranno accantonate presso le aziende di riferimento in attesa di futura finalizzazione.

Si conviene altresì, che l’importo a carico dei lavoratori dipendenti delle suddette imprese o soggetti ammonti ad € 65,00 annui ovvero € 5,00 mensili per 13 mensilità, con decorrenza 1/1/2023.

Firmato il 12/9/2022, tra ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE UNIPORT e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, l’accordo sui contributi al Fondo di accompagno all’esodo anticipato

Le Parti sociali firmatarie del presente accordo, hanno convenuto, a proposito dei contributi da versare al costituendo Fondo di accompagno all’esodo anticipato di cui al punto due del verbale di accordo del 24 febbraio 2021 del rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti, quanto segue:

I datori di lavoro di imprese o soggetti, diversi da quelli indicati nel co. 3-septies art. 10 DL 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti, nella inscindibilità delle norme e previsioni in esso contenute, continueranno ad accantonare l’importo di euro 130 anno per dipendente, di cui.

Tali somme, saranno accantonate presso le aziende di riferimento in attesa di futura finalizzazione.

Si conviene altresì, che l’importo a carico dei lavoratori dipendenti delle suddette imprese o soggetti ammonti ad € 65,00 annui ovvero € 5,00 mensili per 13 mensilità, con decorrenza 1/1/2023.

Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale: istruzioni sulla domanda

L’Inps ha fornito indicazioni sull’indennità una tantum per l’anno 2022 prevista a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (Circolare 13 ottobre 2022, n. 115).

I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, devono presentare domanda all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.
Una volta presentata la domanda, è possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento laddove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande dell’indennità sopra descritta sono le seguenti:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

L’Inps ha fornito indicazioni sull’indennità una tantum per l’anno 2022 prevista a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (Circolare 13 ottobre 2022, n. 115).

I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, devono presentare domanda all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" e selezionando la prestazione "Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale".
Una volta presentata la domanda, è possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento laddove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande dell’indennità sopra descritta sono le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale

L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale coperta dall’INAIL e la relativa prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici, non essendo necessaria la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29435.

La Corte d’Appello rigettava la domanda di un infermiere operante presso una RSA, avente ad oggetto il riconoscimento della copertura INAIL e del conseguente indennizzo a seguito della contrazione, durante il servizio svolto sul luogo di lavoro, dell’ infezione da virus HCV (epatite C).

La Corte, in particolare, alla luce della possibile origine plurifattoriale della malattia, riteneva che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell’ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore, il quale, tuttavia, non aveva richiamato eventi specifici, durante il lavoro, a cui imputare il contagio contratto, quale una puntura con un ago infetto o l’avere operato una data medicazione senza guanti, o altre microlesioni lavorative; lo stesso si era, piuttosto, limitato ad allegare di avere ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito.
Secondo i giudici del gravame la valenza dimostrativa di tali dichiarazioni, oltre a non poter ricorrere a favore della parte che le aveva rese, era in più neutralizzata dall’accertamento svolto in altra causa in ordine ad una pregressa infezione da virus epatite B, circostanza quest’ultima che avrebbe imposto la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro.

Il ricorso proposto dal lavoratore avverso tale sentenza è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione e la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici.

Ciò posto, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adottato una decisione in netto contrasto con il detto orientamento giurisprudenziale, avendo essa posto a carico del lavoratore l’onere di provare l’evento infettante in occasione di lavoro.

L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale coperta dall’INAIL e la relativa prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici, non essendo necessaria la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29435.

La Corte d’Appello rigettava la domanda di un infermiere operante presso una RSA, avente ad oggetto il riconoscimento della copertura INAIL e del conseguente indennizzo a seguito della contrazione, durante il servizio svolto sul luogo di lavoro, dell’ infezione da virus HCV (epatite C).

La Corte, in particolare, alla luce della possibile origine plurifattoriale della malattia, riteneva che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore, il quale, tuttavia, non aveva richiamato eventi specifici, durante il lavoro, a cui imputare il contagio contratto, quale una puntura con un ago infetto o l’avere operato una data medicazione senza guanti, o altre microlesioni lavorative; lo stesso si era, piuttosto, limitato ad allegare di avere ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito.
Secondo i giudici del gravame la valenza dimostrativa di tali dichiarazioni, oltre a non poter ricorrere a favore della parte che le aveva rese, era in più neutralizzata dall’accertamento svolto in altra causa in ordine ad una pregressa infezione da virus epatite B, circostanza quest’ultima che avrebbe imposto la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro.

Il ricorso proposto dal lavoratore avverso tale sentenza è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione e la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici.

Ciò posto, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adottato una decisione in netto contrasto con il detto orientamento giurisprudenziale, avendo essa posto a carico del lavoratore l’onere di provare l’evento infettante in occasione di lavoro.

CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Rovigo

 

La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022

Contributi per la provincia di Rovigo dall’1/10/2022

DENOMINAZIONE CONTRIBUTI

% AZIENDA

% OPERAI

% TOTALE

ENTE CASSA EDILE POLESANA 1,875 0,375 2,250
ASSISTEDIL – SCUOLA EDILE / C.P.T. 1,000   1,000
ASSISTEDIL – R.L.S. TERRITORIALE 0,045   0,045
ASSISTEDIL – SERVIZI AL LAVORO 0,250   0,250
ASSISTEDIL – PREMIALITA’ DI SETTORE 0,250   0,250
ASSOCIAZIONE A.S.C. – VENETO 0,055   0,055
FONDO ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE 3,980   3,980
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 0,600   0,600
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 0,100   0,100
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,200   0,200
Q.A.C. NAZIONALE 0,220 0,220 0,440
Q.A.C. PROVINCIALE 0,610 0,610 1,220
9,185 1,205 10,390

 

La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022

Contributi per la provincia di Rovigo dall’1/10/2022

DENOMINAZIONE CONTRIBUTI

% AZIENDA

% OPERAI

% TOTALE

ENTE CASSA EDILE POLESANA 1,875 0,375 2,250
ASSISTEDIL - SCUOLA EDILE / C.P.T. 1,000   1,000
ASSISTEDIL - R.L.S. TERRITORIALE 0,045   0,045
ASSISTEDIL - SERVIZI AL LAVORO 0,250   0,250
ASSISTEDIL - PREMIALITA' DI SETTORE 0,250   0,250
ASSOCIAZIONE A.S.C. - VENETO 0,055   0,055
FONDO ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE 3,980   3,980
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 0,600   0,600
FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE 0,100   0,100
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,200   0,200
Q.A.C. NAZIONALE 0,220 0,220 0,440
Q.A.C. PROVINCIALE 0,610 0,610 1,220
9,185 1,205 10,390

INPGI: via libera all’erogazione ai giornalisti dell’indennità una tantum

A decorrere dal 12 ottobre 2022 l’Inpgi sta provvedendo a liquidare l’erogazione dell’indennità una tantum per le circa 5.100 domande presentate dai giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Istituto (INPGI – Comunicato 12 ottobre 2022).

Come è noto, possono beneficiare dell’indennità una tantum, nella misura di 200 euro, erogata dall’Inpgi, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio 2022:
– risultino già iscritti all’ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata;
– abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio 2022 non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.

Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Inoltre, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro, per un totale complessivo, quindi, di 350 euro.

L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Inpgi, esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’interno della propria area riservata (https://areaiscritti.inpgi.it) e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web, entro le ore 20 del prossimo 30 novembre 2022.
Dal 26 settembre 2022, data di attivazione della procedura di presentazione delle domande, l’Inpgi ha accolto circa 5.100 domande.
A decorrere dal 12 ottobre 2022 lo stesso Istituto ha iniziato il pagamento delle prime erogazioni dell’indennità “una tantum”.

A decorrere dal 12 ottobre 2022 l’Inpgi sta provvedendo a liquidare l’erogazione dell’indennità una tantum per le circa 5.100 domande presentate dai giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Istituto (INPGI - Comunicato 12 ottobre 2022).

Come è noto, possono beneficiare dell’indennità una tantum, nella misura di 200 euro, erogata dall’Inpgi, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio 2022:
- risultino già iscritti all’ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata;
- abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio 2022 non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio - 17 maggio 2022.

Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Inoltre, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito - determinato sempre sulla base dei predetti criteri - sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro, per un totale complessivo, quindi, di 350 euro.

L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Inpgi, esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’interno della propria area riservata (https://areaiscritti.inpgi.it) e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web, entro le ore 20 del prossimo 30 novembre 2022.
Dal 26 settembre 2022, data di attivazione della procedura di presentazione delle domande, l’Inpgi ha accolto circa 5.100 domande.
A decorrere dal 12 ottobre 2022 lo stesso Istituto ha iniziato il pagamento delle prime erogazioni dell’indennità "una tantum".

Danno da straining: escluso in caso di accesa conflittualità col datore di lavoro

Le condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, non ricorrono qualora l’accesa conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore non si sviluppi in condotte vessatorie. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 ottobre 2022, n. 29059.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per mobbing proposta nei riguardi di un Comune da una lavoratrice, già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita ai servizi sociali e cimiteriali.
La Corte territoriale, in particolare, aveva escluso la prova dell’intento lesivo del datore di lavoro, sostenendo che esso risultava incompatibile con l’esistenza di comportamenti asseritamente dannosi, ma ascritti a due diverse compagini amministrative, motivo per cui non era spiegabile il loro convergere in un medesimo atteggiamento persecutorio.
Quella emersa nel caso di specie era, piuttosto, un’ accesa conflittualità tra le parti, non trasmodata in condotta vessatoria.

La lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione della decisione, lamentando che, pur in mancanza di un intento persecutorio, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’attuarsi di condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, da ricostruire anche in via presuntiva e comunque valutando il disagio lavorativo e il demansionamento quali fonti di danni non patrimoniali maturati in pregiudizio della dipendente stessa.

Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, la quale ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, secondo cui, nella fattispecie, doveva ritenersi accertata solo l’esistenza di un’ accesa conflittualità tra le parti non sviluppatasi in condotte vessatorie.

In tema di c.d. straining, come evidenziato dai Giudici di legittimità, l’obbligo datoriale di assicurare, anche ai sensi dell’art. 2087 c.c., un ambiente idoneo allo svolgimento sicuro della prestazione, potrebbe non escludere l’inadempimento se il lavoro si manifesti in sé nocivo per la connotazione indebitamente stressogena.
Nel caso in oggetto, tuttavia, il suddetto principio andava letto alla luce delle valutazioni di fatto della Corte di merito che avevano delineato soltanto una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro, tali da non determinare una situazione di nocività.
Il rapporto interpersonale, difatti, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa, come quella emergente nel caso concreto, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può determinare la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c., quando non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano.

In conclusione, l’esistenza di un disagio lavorativo, quale quello lamentato dalla lavoratrice in argomento, non era, dunque, decisiva, proprio perché le conclusioni assunte dalla Corte territoriale si fondavano su un giudizio di merito, non implausibile, giuridicamente corretto.

Le condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, non ricorrono qualora l’accesa conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore non si sviluppi in condotte vessatorie. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 ottobre 2022, n. 29059.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per mobbing proposta nei riguardi di un Comune da una lavoratrice, già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita ai servizi sociali e cimiteriali.
La Corte territoriale, in particolare, aveva escluso la prova dell’intento lesivo del datore di lavoro, sostenendo che esso risultava incompatibile con l’esistenza di comportamenti asseritamente dannosi, ma ascritti a due diverse compagini amministrative, motivo per cui non era spiegabile il loro convergere in un medesimo atteggiamento persecutorio.
Quella emersa nel caso di specie era, piuttosto, un’ accesa conflittualità tra le parti, non trasmodata in condotta vessatoria.

La lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione della decisione, lamentando che, pur in mancanza di un intento persecutorio, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’attuarsi di condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, da ricostruire anche in via presuntiva e comunque valutando il disagio lavorativo e il demansionamento quali fonti di danni non patrimoniali maturati in pregiudizio della dipendente stessa.

Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, la quale ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, secondo cui, nella fattispecie, doveva ritenersi accertata solo l’esistenza di un’ accesa conflittualità tra le parti non sviluppatasi in condotte vessatorie.

In tema di c.d. straining, come evidenziato dai Giudici di legittimità, l’obbligo datoriale di assicurare, anche ai sensi dell’art. 2087 c.c., un ambiente idoneo allo svolgimento sicuro della prestazione, potrebbe non escludere l’inadempimento se il lavoro si manifesti in sé nocivo per la connotazione indebitamente stressogena.
Nel caso in oggetto, tuttavia, il suddetto principio andava letto alla luce delle valutazioni di fatto della Corte di merito che avevano delineato soltanto una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro, tali da non determinare una situazione di nocività.
Il rapporto interpersonale, difatti, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa, come quella emergente nel caso concreto, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può determinare la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c., quando non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano.

In conclusione, l’esistenza di un disagio lavorativo, quale quello lamentato dalla lavoratrice in argomento, non era, dunque, decisiva, proprio perché le conclusioni assunte dalla Corte territoriale si fondavano su un giudizio di merito, non implausibile, giuridicamente corretto.

CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico

CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico

Firmato l’accordo economico per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

L’accordo si applica dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:

LIVELLI

PARAMETRI

AUMENTI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

NUOVI MINIMI

Complessivo 01/10/2022 01/01/2023 01/10/2022 01/01/2023
VII 200 184,00 120,00 64,00 1.911,96 1.975,96
VI 180 165,60 108.00 57,60 1.720,46 1.778,06
V 150 138,00 90,00 48,00 1.433,98 1.481,98
IV 140 128,80 84,00 44,80 1.338,37 1.383,17
III 130 119,60 78,00 41,60 1.242,78 1.284,38
II 117 107,64 70,20 37,44 1118,50 1.155,94
I 100 92,00 60,00 32,00 955,99 987,99

Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.

CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico

Firmato l’accordo economico per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

L’accordo si applica dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:

LIVELLI

PARAMETRI

AUMENTI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

NUOVI MINIMI

Complessivo 01/10/2022 01/01/2023 01/10/2022 01/01/2023
VII 200 184,00 120,00 64,00 1.911,96 1.975,96
VI 180 165,60 108.00 57,60 1.720,46 1.778,06
V 150 138,00 90,00 48,00 1.433,98 1.481,98
IV 140 128,80 84,00 44,80 1.338,37 1.383,17
III 130 119,60 78,00 41,60 1.242,78 1.284,38
II 117 107,64 70,20 37,44 1118,50 1.155,94
I 100 92,00 60,00 32,00 955,99 987,99

Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.

Maggiorazione dell’indennità di presidenza per il personale del comparto della PCM

L’Inps fornisce istruzioni alle Strutture territoriali sulla valutazione nel TFS della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista per il personale del comparto della PCM (Circolare 11 ottobre 2022, n. 112).

In seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale CCNL 2006-2009) l’incremento di detta indennità viene attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.
La maggiorazione, inoltre, concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del lavoro, riguardo all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»”.
Dunque, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38, non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvede a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.

L’Inps fornisce istruzioni alle Strutture territoriali sulla valutazione nel TFS della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista per il personale del comparto della PCM (Circolare 11 ottobre 2022, n. 112).

In seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale CCNL 2006-2009) l’incremento di detta indennità viene attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.
La maggiorazione, inoltre, concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del lavoro, riguardo all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, "sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»".
Dunque, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38, non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvede a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.

CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Padova

La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022

Contributi per la provincia di Padova dall’1/10/2022

Tipo contributo

Aliquote contributive a carico imprese

Aliquote contributive a carico operai

Totale aliquote

1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale 0,22% 0,22% 0,44%
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale 0,61% 0,61% 1,22%
3. Fondo Assistenza 1,875% 0,375% 2,25%
4. Fondo Formazione e Sicurezza 1,000% 1,000%
5. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile 3,98% 3,98%
6.Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
7. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto 0,055% 0,055%
8. Fondo incentivo all’occupazione 0,10% 0,10%
TOTALE 8,04% 1,21% 9,25%

Tipo contributo

Aliquote contributive a carico imprese

Aliquote contributive a carico operai

Totale aliquote

Contributo Fondo Sanitario Nazionale Operai 0,60 0,60%
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,26% 0,26%

 

La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022

Contributi per la provincia di Padova dall’1/10/2022

Tipo contributo

Aliquote contributive a carico imprese

Aliquote contributive a carico operai

Totale aliquote

1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale 0,22% 0,22% 0,44%
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale 0,61% 0,61% 1,22%
3. Fondo Assistenza 1,875% 0,375% 2,25%
4. Fondo Formazione e Sicurezza 1,000% --- 1,000%
5. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile 3,98% --- 3,98%
6.Fondo Prepensionamento 0,20% --- 0,20%
7. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto 0,055% --- 0,055%
8. Fondo incentivo all'occupazione 0,10% --- 0,10%
TOTALE 8,04% 1,21% 9,25%

Tipo contributo

Aliquote contributive a carico imprese

Aliquote contributive a carico operai

Totale aliquote

Contributo Fondo Sanitario Nazionale Operai 0,60 --- 0,60%
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,26% --- 0,26%