CCNL Panifici – Federpanificatori: una tantum a ottobre

Sottosritto il nuovo CCNL per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Retribuzione mensile mensile/oraria

Orario ordinario mensile

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33×40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33×40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33×40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33×40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33×40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Sottosritto il nuovo CCNL per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Retribuzione mensile mensile/oraria

Orario ordinario mensile

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33x40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33x40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33x40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33x40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33x40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Fondo Sanilog: Scadenza della prima rata semestrale di contribuzione

Il Fondo Sanilog per i dipendenti del settore logistica, trasporto merci e spedizione comunica la scadenza al 16 novembre 2022 del versamento della contribuzione per il I semestre 2023

Le aziende iscritte al Fondo Sanilog dovranno versare, entro e non oltre il 16 novembre p.v,  per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2022, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023, pari ad €75, tramite modello F24.

Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento, dal 2 novembre entro e non oltre il 16 novembre 2022, l’azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del “I semestre 2023” ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Il Fondo ricorda che, il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2023 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. In caso di omissione contributiva l’azienda ha. Infatti, una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti; in quanto in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione “…l’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito”.

Infine, in caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

La Circolare ricorda che, in caso di eventuali difformità contributive relative al pagamento dei 15 euro pro-capite, quale integrazione semestrale prevista dal rinnovo contrattuale a partire dal 1° gennaio 2022, i contributi versati per il 1° semestre 2023 saranno prioritariamente utilizzati come compensazione di quanto fiduciariamente anticipato dal Fondo.

Il Fondo Sanilog per i dipendenti del settore logistica, trasporto merci e spedizione comunica la scadenza al 16 novembre 2022 del versamento della contribuzione per il I semestre 2023

Le aziende iscritte al Fondo Sanilog dovranno versare, entro e non oltre il 16 novembre p.v,  per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2022, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1 gennaio 2023 - 30 giugno 2023, pari ad €75, tramite modello F24.

Per riscontrare la correttezza dell'elenco della forza lavoro e conoscere l'importo totale del versamento, dal 2 novembre entro e non oltre il 16 novembre 2022, l'azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del "I semestre 2023" ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Il Fondo ricorda che, il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2023 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. In caso di omissione contributiva l'azienda ha. Infatti, una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti; in quanto in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione "...l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l'omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito".

Infine, in caso di cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

La Circolare ricorda che, in caso di eventuali difformità contributive relative al pagamento dei 15 euro pro-capite, quale integrazione semestrale prevista dal rinnovo contrattuale a partire dal 1° gennaio 2022, i contributi versati per il 1° semestre 2023 saranno prioritariamente utilizzati come compensazione di quanto fiduciariamente anticipato dal Fondo.

Chiarimenti Inps sull’indennità una tantum 200 euro

L’Inps ha fornito nuove istruzioni sull’indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3805).

 

Nel dettaglio, l’Istituto ha precisato che, tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale. L’indennità spetta per il tramite del datore anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24.6.2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
Laddove i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, possono provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”.
I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate devono esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.
L’invio del flusso regolarizzativo di competenzadi luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

L’Inps ha fornito nuove istruzioni sull’indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3805).

 

Nel dettaglio, l’Istituto ha precisato che, tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale. L’indennità spetta per il tramite del datore anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24.6.2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
Laddove i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, possono provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero "35".
I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate devono esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50", nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.
L’invio del flusso regolarizzativo di competenzadi luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

Premio di risultato anno 2022 nel Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna

Firmato a fine settembre 2022, l’accordo per l’erogazione del premio di risultato anno 2022 a favore dei dipendenti del Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna.

Il Premio di Risultato 2022 sarà erogato entro il mese di ottobre 2022, a tutti i dipendenti delle Banche associate alla Federazione dell’Emilia-Romagna; ai dipendenti della Federazione regionale, come da prassi, sarà pagato un premio di risultato pari alla media dei premi corrisposti dalle BCC regionali eroganti.
Le Parti, con riferimento all’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, “Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità”, che prevede – tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate – che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2021 per malattia Covid-19 non saranno conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà ad individuare le causali di assenza, stabiliscono di non conteggiare le assenze per malattia.

BCC

PDR 2022

Cr.Coop. Romagnolo 119.679
Emilbanca 1.473.084
Malatestiana 910.385
Romagna Occ.le 101.280
Felsinea 503.843
Centro Emilia 342.901
Ravennate Imolese 1.217.984
Sarsina 27.652
Romagna Banca 662.696
Riviera Banca 371.529
TOTALE 5.731.033

Firmato a fine settembre 2022, l’accordo per l’erogazione del premio di risultato anno 2022 a favore dei dipendenti del Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna.

Il Premio di Risultato 2022 sarà erogato entro il mese di ottobre 2022, a tutti i dipendenti delle Banche associate alla Federazione dell’Emilia-Romagna; ai dipendenti della Federazione regionale, come da prassi, sarà pagato un premio di risultato pari alla media dei premi corrisposti dalle BCC regionali eroganti.
Le Parti, con riferimento all’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, "Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità", che prevede - tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate - che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2021 per malattia Covid-19 non saranno conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà ad individuare le causali di assenza, stabiliscono di non conteggiare le assenze per malattia.

BCC

PDR 2022

Cr.Coop. Romagnolo 119.679
Emilbanca 1.473.084
Malatestiana 910.385
Romagna Occ.le 101.280
Felsinea 503.843
Centro Emilia 342.901
Ravennate Imolese 1.217.984
Sarsina 27.652
Romagna Banca 662.696
Riviera Banca 371.529
TOTALE 5.731.033

Dichiarazione del lavoratore per il riconoscimento dell’indennità una tantum 150 euro

I lavoratori che intendono percepire l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di novembre 2022, devono rilasciare al proprio datore di lavoro una dichiarazione delle condizioni di spettanza. L’Inps ha formulato un modello della dichiarazione al fine di agevolare tale adempimento (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806).

Con il Decreto Aiuti-Ter è stato previsto che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
L’indennità è riconosciuta:
– a condizione che i lavoratori non siano titolari dei trattamenti per i quali la stessa è riconosciuta direttamente dall’Inps (pensionati ed altre categorie);
– in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche e di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc).
Pertanto, il lavoratore al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’Inps ha predisposto un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

Io sottoscritto/a

Cognome ________________ Nome ________________ Nato/a __________________il ___________________prov ______________CF _______________________________________ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022.

Dichiaro

– di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

– di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

– di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;

– che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;

– di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità

Data _______________________

Firma ______________________

I lavoratori che intendono percepire l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di novembre 2022, devono rilasciare al proprio datore di lavoro una dichiarazione delle condizioni di spettanza. L’Inps ha formulato un modello della dichiarazione al fine di agevolare tale adempimento (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806).

Con il Decreto Aiuti-Ter è stato previsto che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
L’indennità è riconosciuta:
- a condizione che i lavoratori non siano titolari dei trattamenti per i quali la stessa è riconosciuta direttamente dall’Inps (pensionati ed altre categorie);
- in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche e di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc).
Pertanto, il lavoratore al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’Inps ha predisposto un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

Io sottoscritto/a

Cognome ________________ Nome ________________ Nato/a __________________il ___________________prov ______________CF _______________________________________ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022.

Dichiaro

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;

- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità

Data _______________________

Firma ______________________

Superamento del comporto: legittimità del licenziamento

Il lavoratore non può proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza che abbia confermato la decisione di appello che, nel valutare le assenze dello stesso, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto (Corte di Cassazione, Sentenza 17 ottobre 2022, n. 30409).

Un lavoratore proponeva ricorso per la revocazione della sentenza con la quale la Corte di legittimità, confermando la sentenza d’appello, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto.

Secondo la tesi del ricorrente, in particolare, solo successivamente alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, egli aveva reperito documentazione, esistente presso l’Inps e presso l’Inail, dalla quale era possibile evincere che numerose assenze erano state calcolate dagli enti preposti per infortunio e non per malattia.

Il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso, evidenziando che nel caso di specie il lavoratore chiedeva la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 391 ter e in relazione all’art. 395, co. 1, n. 3 c.p.c., mezzo proponibile nei soli casi in cui la Corte abbia deciso nel merito.
Il lavoratore sosteneva che alla luce della documentazione rinvenuta successivamente alla pronuncia impugnata non vi fossero i presupposti per ritenere superato il periodo di comporto, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.

Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte, la decisione di cui era chiesta la revocazione non conteneva alcuna statuizione di merito inerente il licenziamento.
Con la sentenza in oggetto, difatti, era stata confermata la decisione di appello che, nel valutare le assenze del lavoratore, aveva escluso che le stesse fossero in parte riferibili ad infortuni sul lavoro e dunque non computabili nel periodo di comporto. Nessuna decisione nel merito era stata, invece, adottata dalla Cassazione con riguardo al licenziamento ed alle assenze computate prima dall’Azienda e poi dal Tribunale che aveva confermato la legittimità del recesso.

Il lavoratore non può proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza che abbia confermato la decisione di appello che, nel valutare le assenze dello stesso, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto (Corte di Cassazione, Sentenza 17 ottobre 2022, n. 30409).

Un lavoratore proponeva ricorso per la revocazione della sentenza con la quale la Corte di legittimità, confermando la sentenza d’appello, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto.

Secondo la tesi del ricorrente, in particolare, solo successivamente alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, egli aveva reperito documentazione, esistente presso l'Inps e presso l'Inail, dalla quale era possibile evincere che numerose assenze erano state calcolate dagli enti preposti per infortunio e non per malattia.

Il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso, evidenziando che nel caso di specie il lavoratore chiedeva la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 391 ter e in relazione all'art. 395, co. 1, n. 3 c.p.c., mezzo proponibile nei soli casi in cui la Corte abbia deciso nel merito.
Il lavoratore sosteneva che alla luce della documentazione rinvenuta successivamente alla pronuncia impugnata non vi fossero i presupposti per ritenere superato il periodo di comporto, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.

Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte, la decisione di cui era chiesta la revocazione non conteneva alcuna statuizione di merito inerente il licenziamento.
Con la sentenza in oggetto, difatti, era stata confermata la decisione di appello che, nel valutare le assenze del lavoratore, aveva escluso che le stesse fossero in parte riferibili ad infortuni sul lavoro e dunque non computabili nel periodo di comporto. Nessuna decisione nel merito era stata, invece, adottata dalla Cassazione con riguardo al licenziamento ed alle assenze computate prima dall'Azienda e poi dal Tribunale che aveva confermato la legittimità del recesso.

CCNL Scuole private Fiinsei – Confal: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Sottoscritto il CCNLper la  scuola non statale per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Importo

Divisore

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33×40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33×40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33×40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33×40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33×40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Sottoscritto il CCNLper la  scuola non statale per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Importo

Divisore

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33x40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33x40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33x40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33x40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33x40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Reddito di cittadinanza e cumulabilità dei contributi affitto erogati dai Comuni

L’Inps, con messaggio del 19 ottobre 2022, n. 3782, fornisce alcune precisazioni in merito alle modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Al fine di consentire la compensazione automatizzata dei contributi affitto con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza (“quota b”), eventualmente erogata ai nuclei familiari dei medesimi beneficiari, è stata istituita la seguente categoria del SIUSS: “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.
Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):
– nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 – Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze:
– i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:
– la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);
– la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);
– i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);
– l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;
– la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa).
Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.
Inoltre, la mancata applicazione da parte dei Comuni delle suddette indicazioni per la trasmissione dei dati sui contributi affitto in questione, rende gli stessi inutilizzabili ai fini delle compensazioni dovute.
I Comuni che, a oggi, non si siano attenuti a tali indicazioni e abbiano trasmesso i dati dei contributi affitto:
– via PEC allegando le liste di beneficiari;
– e/o sul sistema, nella categoria A1.05.01:
relativi ad annualità antecedenti al 2021 e al 2022;
come prestazioni occasionali (ossia con indicazione della sola data di erogazione e dell’importo complessivo erogato), devono annullare le precedenti trasmissioni e ritrasmettere i dati nel formato corretto.
Dopo il parere rilasciato dal Ministero del lavoro, i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole, devono essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01.
Anche per questa tipologia di contributo, infatti, sussiste l’onere di recupero sull’eventuale “quota b” destinata alla locazione del Rdc (art. 1, comma 4, del D.M. 30 luglio 2021).
Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, l’Isituto previdenziale provvede a operare le dovute compensazioni.

L’Inps, con messaggio del 19 ottobre 2022, n. 3782, fornisce alcune precisazioni in merito alle modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Al fine di consentire la compensazione automatizzata dei contributi affitto con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza ("quota b"), eventualmente erogata ai nuclei familiari dei medesimi beneficiari, è stata istituita la seguente categoria del SIUSS: "A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza".
Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):
- nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria "A1.05 - Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze:
- i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione "PERIODICA" e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:
- la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);
- la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);
- i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);
- l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;
- la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa).
Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.
Inoltre, la mancata applicazione da parte dei Comuni delle suddette indicazioni per la trasmissione dei dati sui contributi affitto in questione, rende gli stessi inutilizzabili ai fini delle compensazioni dovute.
I Comuni che, a oggi, non si siano attenuti a tali indicazioni e abbiano trasmesso i dati dei contributi affitto:
- via PEC allegando le liste di beneficiari;
- e/o sul sistema, nella categoria A1.05.01:
relativi ad annualità antecedenti al 2021 e al 2022;
come prestazioni occasionali (ossia con indicazione della sola data di erogazione e dell’importo complessivo erogato), devono annullare le precedenti trasmissioni e ritrasmettere i dati nel formato corretto.
Dopo il parere rilasciato dal Ministero del lavoro, i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole, devono essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01.
Anche per questa tipologia di contributo, infatti, sussiste l’onere di recupero sull’eventuale "quota b" destinata alla locazione del Rdc (art. 1, comma 4, del D.M. 30 luglio 2021).
Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, l’Isituto previdenziale provvede a operare le dovute compensazioni.

Inps: richiesta per l’applicazione di maggiore IRPEF e/o rinuncia alle detrazioni d’imposta

I percettori di prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall’Inps possono, dal 15 ottobre 2022, inviare all’Istituto la richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota IRPEF e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta per l’anno 2023 (INPS – Messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783).

I soggetti che percepiscono dall’Inps le prestazioni pensionistiche e previdenziali, e sono interessati all’applicazione di un’aliquota IRPEF più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o alla disapplicazione, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito (art. 13, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
A tal fine, a partire dal 15 ottobre 2022, l’Inps ha attivato la procedura per la presentazione delle richieste relative anche al periodo d’imposta 2023.
Si ricorda che tali richieste possono essere inoltrate all’Inps compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.
In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR sulla base del reddito erogato.

I percettori di prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall’Inps possono, dal 15 ottobre 2022, inviare all’Istituto la richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota IRPEF e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta per l’anno 2023 (INPS - Messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783).

I soggetti che percepiscono dall’Inps le prestazioni pensionistiche e previdenziali, e sono interessati all’applicazione di un’aliquota IRPEF più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o alla disapplicazione, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito (art. 13, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
A tal fine, a partire dal 15 ottobre 2022, l’Inps ha attivato la procedura per la presentazione delle richieste relative anche al periodo d’imposta 2023.
Si ricorda che tali richieste possono essere inoltrate all’Inps compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali Domanda e gestione" disponibile sul sito www.inps.it.
In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR sulla base del reddito erogato.

Barbieri e parrucchieri: firmato il rinnovo contrattuale

 

 

Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Acconciatura, ed Estetica

L’accordo scade il 31/12/2022 e prevede 100€ di aumento sui minimi tabellari (al 3°livello), 70€ all’atto della firma con la mensilità di ottobre, 30€ con la retribuzione di febbraio 2023 (con il recupero dell’IPCA realizzato e previsionale).

L’importo Una-tantum è di 246€, che saranno erogati in 3 trances: 100€ con la mensilità di novembre, 100€ a dicembre 2022, ultima trance di 46€ con la retribuzione di marzo 2023.

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 settembre 2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 1.395,99 € 115,47 € 1.511,46 €
2 1.275,26 € 105,48 € 1.380,74 €
3 1.209,00 € 100,00 € 1.309,00 €
4 1.139,90 € 94,29 € 1.234,19 €

Livello

Retribuzione Tabellare

 al 30 settembre 2022

Prima tranche di aumento

dal 1° ottobre 2022

Retribuzione Tabellare

 dal 1° ottobre 2022

1 1.395,99 € 80,83 € 1.476,82 €
2 1.275,26 € 73,84 € 1.349,10 €
3 1.209,00 € 70,00 € 1.279,00 €
4 1.139,90 € 66,00 € 1.205,90 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 31 gennaio 2023

Seconda tranche di aumento

dal 1° febbraio 2023

Retribuzione Tabellare

 dal 1° febbraio 2023

1 1.476,82 € 34,64 € 1.511,46 €
2 1.349,10 € 31,64 € 1.380,74 €
3 1.279,00 € 30,00 € 1.309,00 €
4 1.205,90 € 28,29 € 1.234,19 €

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione

(E.A.R.)

1 €30
2 €30
3 €30
4 €30

La dureta del contratto a Tempo Determinato:scende a 24 mesi (dai 36 attuali) la durata dello stesso e ridotta dal 25% al 20% la percentuale di utilizzo (come previsto dal Dlgs 81/2015). Viene poi inserita una nuova causale per le proroghe e i rinnovi, nonché la possibilità di estendere il suddetto periodo previa contrattazione territoriale e procedura da effettuare mediante l’assistenza sindacale presso l’Ispettorato del Lavoro Territorialmente competente.

Viene recepita la Convenzione per il contrasto e la prevenzione della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, favorendo una cultura maggiormente inclusiva e pacifica e attraverso assemblee territoriali e attraverso corsi di formazione finanziati da Fondoartigianato.

Aggiunti 90 giorni di permessi non retribuiti ai 90 giorni di congedo previsti dalla Legge per le donne vittime di violenza;

Viene prevista la facoltà di utilizzo dei congedi parentali ad ore; congedi matrimoniali/unioni civili; estensione dell’articolato contrattuale per i lavoratori tossicodipendenti ed i loro familiari anche a quelli in condizione di dipendenze psicotrope, alcoliche e dal gioco d’azzardo (c.d. ludopatia).

 

 

Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Acconciatura, ed Estetica

L’accordo scade il 31/12/2022 e prevede 100€ di aumento sui minimi tabellari (al 3°livello), 70€ all’atto della firma con la mensilità di ottobre, 30€ con la retribuzione di febbraio 2023 (con il recupero dell’IPCA realizzato e previsionale).

L’importo Una-tantum è di 246€, che saranno erogati in 3 trances: 100€ con la mensilità di novembre, 100€ a dicembre 2022, ultima trance di 46€ con la retribuzione di marzo 2023.

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 settembre 2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 1.395,99 € 115,47 € 1.511,46 €
2 1.275,26 € 105,48 € 1.380,74 €
3 1.209,00 € 100,00 € 1.309,00 €
4 1.139,90 € 94,29 € 1.234,19 €

Livello

Retribuzione Tabellare

 al 30 settembre 2022

Prima tranche di aumento

dal 1° ottobre 2022

Retribuzione Tabellare

 dal 1° ottobre 2022

1 1.395,99 € 80,83 € 1.476,82 €
2 1.275,26 € 73,84 € 1.349,10 €
3 1.209,00 € 70,00 € 1.279,00 €
4 1.139,90 € 66,00 € 1.205,90 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 31 gennaio 2023

Seconda tranche di aumento

dal 1° febbraio 2023

Retribuzione Tabellare

 dal 1° febbraio 2023

1 1.476,82 € 34,64 € 1.511,46 €
2 1.349,10 € 31,64 € 1.380,74 €
3 1.279,00 € 30,00 € 1.309,00 €
4 1.205,90 € 28,29 € 1.234,19 €

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione

(E.A.R.)

1 €30
2 €30
3 €30
4 €30

La dureta del contratto a Tempo Determinato:scende a 24 mesi (dai 36 attuali) la durata dello stesso e ridotta dal 25% al 20% la percentuale di utilizzo (come previsto dal Dlgs 81/2015). Viene poi inserita una nuova causale per le proroghe e i rinnovi, nonché la possibilità di estendere il suddetto periodo previa contrattazione territoriale e procedura da effettuare mediante l’assistenza sindacale presso l’Ispettorato del Lavoro Territorialmente competente.

Viene recepita la Convenzione per il contrasto e la prevenzione della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, favorendo una cultura maggiormente inclusiva e pacifica e attraverso assemblee territoriali e attraverso corsi di formazione finanziati da Fondoartigianato.

Aggiunti 90 giorni di permessi non retribuiti ai 90 giorni di congedo previsti dalla Legge per le donne vittime di violenza;

Viene prevista la facoltà di utilizzo dei congedi parentali ad ore; congedi matrimoniali/unioni civili; estensione dell’articolato contrattuale per i lavoratori tossicodipendenti ed i loro familiari anche a quelli in condizione di dipendenze psicotrope, alcoliche e dal gioco d’azzardo (c.d. ludopatia).