INPS – Lavoratori autonomi esercenti attività musicali: Contributo di maternità

L’INPS con messaggio n. 550 del 3 febbraio 2022, fornisce le istruzioni operative per il versamento del contributo di maternità per i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”

Premessa
La categoria professionale dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” è stata introdotta dall’art. 3, c. 98,della legge 24/12/2003, n. 350, che ha aggiunto il numero 23-bis al 1° c. dell’art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 16/7/1947, n. 708.
Detti soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, sono tenuti a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi.
In oltre a far data dal 26 maggio 2021, la tutela della maternità/paternità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.

Contributo
Per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. Detto obbligo, sulla base delle vigenti norme in materia previdenziale per il settore dello spettacolo, concerne i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità.
Il contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro.

Istruzioni operative
In ordine alle modalità di versamento della contribuzione di maternità pari allo 0,46% nei limiti del massimale di retribuzione giornaliera, con decorrenza gennaio 2022, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali dovranno attenersi alle indicazioni già fornite per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato dello spettacolo con la circolare n. 154/2014.
In particolare, si rammenta che l’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali di recupero dell’indennità di maternità e da valorizzare secondo le modalità in uso per le aziende DM, si compone all’interno di <DatiRetributivi> <Maternita> <MatACredito> <MatACredAltre> dei seguenti sottoelementi:<CausaleRecMat> e <ImportoRecMat>.

In relazione all’elemento <CausaleRecMat>, allo scopo di gestire il recupero dei contributi assistenziali di maternità, calcolati sulla base del massimale retributivo giornaliero – pari ad euro 100,00 – è necessario utilizzare il seguente codice:
– “R809”: “Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo” che, con riferimento ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali (TipoLavoratore “SC”, “SY”, recante la Qualifica3 “D”), indica l’eccedenza dell’importo dei contributi assistenziali di maternità da conguagliare, in quanto calcolato su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero di legge.

La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere esposta valorizzando all’interno di <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M218” avente il significato di “Arretrati contributo di maternità”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo pari allo 0,46% dell’imponibile.

Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio

L’INPS con messaggio n. 550 del 3 febbraio 2022, fornisce le istruzioni operative per il versamento del contributo di maternità per i "lavoratori autonomi esercenti attività musicali"

Premessa
La categoria professionale dei "lavoratori autonomi esercenti attività musicali" è stata introdotta dall’art. 3, c. 98,della legge 24/12/2003, n. 350, che ha aggiunto il numero 23-bis al 1° c. dell'art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 16/7/1947, n. 708.
Detti soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, sono tenuti a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi.
In oltre a far data dal 26 maggio 2021, la tutela della maternità/paternità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi "esercenti attività musicali".

Contributo
Per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. Detto obbligo, sulla base delle vigenti norme in materia previdenziale per il settore dello spettacolo, concerne i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità.
Il contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro.

Istruzioni operative
In ordine alle modalità di versamento della contribuzione di maternità pari allo 0,46% nei limiti del massimale di retribuzione giornaliera, con decorrenza gennaio 2022, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali dovranno attenersi alle indicazioni già fornite per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato dello spettacolo con la circolare n. 154/2014.
In particolare, si rammenta che l’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali di recupero dell’indennità di maternità e da valorizzare secondo le modalità in uso per le aziende DM, si compone all’interno di <DatiRetributivi> <Maternita> <MatACredito> <MatACredAltre> dei seguenti sottoelementi:<CausaleRecMat> e <ImportoRecMat>.


In relazione all’elemento <CausaleRecMat>, allo scopo di gestire il recupero dei contributi assistenziali di maternità, calcolati sulla base del massimale retributivo giornaliero – pari ad euro 100,00 - è necessario utilizzare il seguente codice:
- "R809": "Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo" che, con riferimento ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali (TipoLavoratore "SC", "SY", recante la Qualifica3 "D"), indica l’eccedenza dell’importo dei contributi assistenziali di maternità da conguagliare, in quanto calcolato su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero di legge.

La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere esposta valorizzando all’interno di <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione "M218" avente il significato di "Arretrati contributo di maternità"; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo pari allo 0,46% dell’imponibile.

Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio

Nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi

È disponibile il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare da oggi, 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e del decreto Sostegni Ter. A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 03 febbraio 2022, n. 35873).

In particolare, il modello tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.
L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.
È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

È disponibile il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare da oggi, 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e del decreto Sostegni Ter. A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità (Agenzia delle Entrate - Provvedimento 03 febbraio 2022, n. 35873).

In particolare, il modello tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.
L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni "a catena".
È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

DIRIGENTI AZIENDE DI AUTROTRASPORTO: devoluzione del “Credito Welfare”

Firmato, il 20/12/2021, tra CONFETRA e MANAGERITALIA, l’accordo per la definizione della devoluzione al Fondo Mario Negri degli importi riconosciuti a titolo di “Credito Welfare” per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato

Ai sensi dell’art. 22/Bis dell’accordo del 12/7/2021, ai Dirigenti di aziende di autotrasporto, potrà essere riconosciuto un importo spendibile in beni e servizi di welfare (cosiddetto Credito Welfare). Qualora riconosciuto il suddetto importo dovrà essere stanziato in pari misura a favore di tutti i dirigenti.
Ciò posto, le parti, con la firma dell’accordo del 20/12/2021, intendono permettere la devoluzione del credito welfare al Fondo di Previdenza complementare Mario Negri, regolamentando e definendo gli importi massimi conferibili, fissati in 5.000,00 Euro annui.
Il credito welfare devoluto include una quota di contributo integrativo fissato nella misura del 2%. Il valore accreditato sul conto individuale del dirigente sarà quindi diminuito del suddetto contributo.
Le parti conferiscono al Fondo Mario Negri l’incarico di predisporre i necessari adeguamenti alle procedure e alla normativa statutaria e regolamentare conseguenti alle disposizioni del presente Accordo.
Le Parti si impegnano a monitorare l’attuazione del disposto contrattuale e ad apportare tempestivamente i correttivi che si dovessero rendere necessari.

Firmato, il 20/12/2021, tra CONFETRA e MANAGERITALIA, l’accordo per la definizione della devoluzione al Fondo Mario Negri degli importi riconosciuti a titolo di "Credito Welfare" per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato

Ai sensi dell'art. 22/Bis dell'accordo del 12/7/2021, ai Dirigenti di aziende di autotrasporto, potrà essere riconosciuto un importo spendibile in beni e servizi di welfare (cosiddetto Credito Welfare). Qualora riconosciuto il suddetto importo dovrà essere stanziato in pari misura a favore di tutti i dirigenti.
Ciò posto, le parti, con la firma dell’accordo del 20/12/2021, intendono permettere la devoluzione del credito welfare al Fondo di Previdenza complementare Mario Negri, regolamentando e definendo gli importi massimi conferibili, fissati in 5.000,00 Euro annui.
Il credito welfare devoluto include una quota di contributo integrativo fissato nella misura del 2%. Il valore accreditato sul conto individuale del dirigente sarà quindi diminuito del suddetto contributo.
Le parti conferiscono al Fondo Mario Negri l'incarico di predisporre i necessari adeguamenti alle procedure e alla normativa statutaria e regolamentare conseguenti alle disposizioni del presente Accordo.
Le Parti si impegnano a monitorare l'attuazione del disposto contrattuale e ad apportare tempestivamente i correttivi che si dovessero rendere necessari.

Giornalisti: contribuzione Inpgi gestione separata 2022

L’Inpgi ha definito le aliquote e i contributi minimi, nonché i massimali e gli adempimenti contributivi per l’anno 2022, per i giornalisti iscritti alla gestione separata dell’Istituto, operanti come liberi professionisti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione (INPGI – Circolari 3 febbraio 2022, nn. 2 e 3).

La contribuzione alla gestione separata Inpgi è dovuto dai giornalisti che svolgono l’attività in forma autonoma (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) e sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

GIORNALISTI AUTONOMI

Con riferimento ai giornalisti che operano in forma autonoma il versamento dei contributi è a carico del giornalista, fermo restando il diritto di rivalsa per il contributo integrativo. Per l’anno 2022:
– il contributo soggettivo è stabilito nella misura del 12% sul reddito professionale netto fino a 24.000 euro; per la parte eccedente l’aliquota è del 14%;
– il contributo integrativo è stabilito nella misura del 4% del reddito lordo.
Il contributo soggettivo è calcolato fino al raggiungimento del massimale, mentre quello integrativo è dovuto sull’intero reddito lordo (anche oltre il massimale).
Il massimale contributivo per l’anno 2022 è stabilito in 105.014,00 euro.
Oltre al massimale devono essere rispettati anche i valori minimi di contribuzione, che per l’anno 2022 sono determinati come segue:

Tipo contributo

Contributo minimo ordinario

Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)

Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

Reddito minimo di riferimento Euro 2.184,39 Euro 1.092,20 Euro 2.184,39
Contributo Soggettivo (12%) Euro 262,13 Euro 131,06 Euro 131,06
Contributo Integrativo (4%) Euro 87,38 Euro 43,69 Euro 87,38
Contributo di maternità Euro 40,39 Euro 40,39 Euro 40,39
Totale contributo minimo 2022 Euro 389,90 Euro 215,14 Euro 258,83

I predetti contributi minimi devono essere versati all’INPGI entro il 31/07/2022.
Si ricorda che l’anzianità contributiva intera (12 mesi) è riconosciuta solo nel caso in cui l’importo versato – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6 % per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2022 pari a 16.243,00 euro). Quindi, il versamento del suddetto contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.

Oltre al versamento dei contributi, i giornalisti che svolgono attività autonoma sono tenuti a presentare all’INPGI la comunicazione annuale dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente. Per l’anno 2022 (con riferimento ai redditi 2021) la comunicazione deve essere inviata all’INPGI esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2022.

GIORNALISTI CO.CO.CO.

Con riferimento ai giornalisti che operano nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il versamento dei contributi è effettuato dal committente. Le aliquote contributive sono differenziate ordinarie e ridotte. Queste ultime sono riservate ai giornalisti che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa presso una gestione previdenziale obbligatoria o siano pensionati.
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito, che per l’anno 2022 è determinato in 16.243,00 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse raggiunto si determina una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al minimale.
Anche per i giornalisti collaboratori si applica il massimale contributivo (per l’anno 2022 pari a 105.014,00 euro).
La contribuzione è posta a carico del committente per 2/3, mentre 1/3 è a carico del giornalista mediante trattenuta sul compenso dovuto.
È interamente a carico del committente, invece, il premio assicurativo, che per l’anno 2022 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.
Per l’anno 2022 le aliquote contributive sono determinate come segue:

Tipo contributo

Aliquote ordinarie

Aliquote ridotte (giornalisti titolari di pensione o di altra posizione previdenziale obbligatoria)

IVS 26,00% 17,00%
Prestazioni temporanee 2,00 % 0,00 %
TOTALE 28,00% 17,00%
Quota committente 18,67 % 11,33%
Quota giornalista 9,33 % 5,67 %

L’Inpgi ha definito le aliquote e i contributi minimi, nonché i massimali e gli adempimenti contributivi per l’anno 2022, per i giornalisti iscritti alla gestione separata dell’Istituto, operanti come liberi professionisti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione (INPGI - Circolari 3 febbraio 2022, nn. 2 e 3).

La contribuzione alla gestione separata Inpgi è dovuto dai giornalisti che svolgono l’attività in forma autonoma (libero-professionale, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) e sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

GIORNALISTI AUTONOMI

Con riferimento ai giornalisti che operano in forma autonoma il versamento dei contributi è a carico del giornalista, fermo restando il diritto di rivalsa per il contributo integrativo. Per l’anno 2022:
- il contributo soggettivo è stabilito nella misura del 12% sul reddito professionale netto fino a 24.000 euro; per la parte eccedente l’aliquota è del 14%;
- il contributo integrativo è stabilito nella misura del 4% del reddito lordo.
Il contributo soggettivo è calcolato fino al raggiungimento del massimale, mentre quello integrativo è dovuto sull’intero reddito lordo (anche oltre il massimale).
Il massimale contributivo per l’anno 2022 è stabilito in 105.014,00 euro.
Oltre al massimale devono essere rispettati anche i valori minimi di contribuzione, che per l’anno 2022 sono determinati come segue:

Tipo contributo

Contributo minimo ordinario

Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)

Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

Reddito minimo di riferimento Euro 2.184,39 Euro 1.092,20 Euro 2.184,39
Contributo Soggettivo (12%) Euro 262,13 Euro 131,06 Euro 131,06
Contributo Integrativo (4%) Euro 87,38 Euro 43,69 Euro 87,38
Contributo di maternità Euro 40,39 Euro 40,39 Euro 40,39
Totale contributo minimo 2022 Euro 389,90 Euro 215,14 Euro 258,83

I predetti contributi minimi devono essere versati all’INPGI entro il 31/07/2022.
Si ricorda che l’anzianità contributiva intera (12 mesi) è riconosciuta solo nel caso in cui l’importo versato - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6 % per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2022 pari a 16.243,00 euro). Quindi, il versamento del suddetto contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.

Oltre al versamento dei contributi, i giornalisti che svolgono attività autonoma sono tenuti a presentare all’INPGI la comunicazione annuale dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente. Per l’anno 2022 (con riferimento ai redditi 2021) la comunicazione deve essere inviata all’INPGI esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2022.

GIORNALISTI CO.CO.CO.

Con riferimento ai giornalisti che operano nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il versamento dei contributi è effettuato dal committente. Le aliquote contributive sono differenziate ordinarie e ridotte. Queste ultime sono riservate ai giornalisti che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa presso una gestione previdenziale obbligatoria o siano pensionati.
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito, che per l’anno 2022 è determinato in 16.243,00 euro. Pertanto, nel caso in cui - alla fine dell’anno - il predetto minimale non fosse raggiunto si determina una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al minimale.
Anche per i giornalisti collaboratori si applica il massimale contributivo (per l’anno 2022 pari a 105.014,00 euro).
La contribuzione è posta a carico del committente per 2/3, mentre 1/3 è a carico del giornalista mediante trattenuta sul compenso dovuto.
È interamente a carico del committente, invece, il premio assicurativo, che per l’anno 2022 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.
Per l’anno 2022 le aliquote contributive sono determinate come segue:

Tipo contributo

Aliquote ordinarie

Aliquote ridotte (giornalisti titolari di pensione o di altra posizione previdenziale obbligatoria)

IVS 26,00% 17,00%
Prestazioni temporanee 2,00 % 0,00 %
TOTALE 28,00% 17,00%
Quota committente 18,67 % 11,33%
Quota giornalista 9,33 % 5,67 %

Firmato accordo sul FIS negli esercizi cinematografici

Siglato l’1/2/2022, tra l’ANEC e la SLC-CGIL, la FISTel-CISL, la UILCOM-UIL, l’accordo quadro per l’erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo in merito all’utilizzo del F.I.S.
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza anche un solo dipendente per i dipendenti interessati in forza al datore di lavoro.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente accordo sindacale del 27/12/2021.
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dall’1/1/2022 per le aziende che nell’ultimo semestre hanno occupato in media 5 dipendenti, le stesse possono fruire un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, mentre i datori di lavoro che nell’ultimo semestre hanno occupato in media più di 5 dipendenti possono fruire un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Il trattamento di F.I.S, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.

Siglato l’1/2/2022, tra l’ANEC e la SLC-CGIL, la FISTel-CISL, la UILCOM-UIL, l’accordo quadro per l’erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo in merito all’utilizzo del F.I.S.
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza anche un solo dipendente per i dipendenti interessati in forza al datore di lavoro.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente accordo sindacale del 27/12/2021.
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dall’1/1/2022 per le aziende che nell’ultimo semestre hanno occupato in media 5 dipendenti, le stesse possono fruire un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, mentre i datori di lavoro che nell’ultimo semestre hanno occupato in media più di 5 dipendenti possono fruire un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Il trattamento di F.I.S, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.

INPS: Rdc/Pdc, rilevanza dei trattamenti assistenziali in corso di godimento

A decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, vengono presi in considerazione tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.

Ad oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ossia: Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali; Assegno di maternità dei Comuni (MAT); Assegno per il nucleo familiare dei Comuni; Pensione sociale e assegno sociale; Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
In particolare, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono “sostituiti” da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale.
A seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento, a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con lo stesso meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.
L’Inps precisa che resta confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità.
L’adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli suelencati:
1. maggiorazioni dell’assegno sociale;
2. maggiorazione dell’aumento della pensione sociale;
3. maggiorazione sociale;
4. importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo;
5. quattordicesima.

Inoltre, nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
– le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
– le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni;
– per il pagamento di tributi;
– le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
– l’assegno di natalità.
Pertanto, a partire dal mese di gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.

A decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, vengono presi in considerazione tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.

Ad oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ossia: Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali; Assegno di maternità dei Comuni (MAT); Assegno per il nucleo familiare dei Comuni; Pensione sociale e assegno sociale; Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali - SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
In particolare, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono "sostituiti" da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale.
A seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento, a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con lo stesso meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.
L’Inps precisa che resta confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità.
L’adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli suelencati:
1. maggiorazioni dell’assegno sociale;
2. maggiorazione dell’aumento della pensione sociale;
3. maggiorazione sociale;
4. importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo;
5. quattordicesima.

Inoltre, nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni;
- per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- l'assegno di natalità.
Pertanto, a partire dal mese di gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.

Canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati

L’individuazione di coefficienti moltiplicatori per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dalla normativa di riferimento (MEF- Risoluzione 31 gennaio 2022, n. 1/DF)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).
Il successivo comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l’intero anno solare, il comma 841 dell’art. 1 in commento stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare.
In particolare, per quest’ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal successivo comma 843.
Ed invero, detto comma dispone che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati.
Pertanto, alla luce di quanto appena enucleato dall’esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843.

L’individuazione di coefficienti moltiplicatori per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dalla normativa di riferimento (MEF- Risoluzione 31 gennaio 2022, n. 1/DF)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).
Il successivo comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l’intero anno solare, il comma 841 dell’art. 1 in commento stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.
In particolare, per quest’ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal successivo comma 843.
Ed invero, detto comma dispone che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati.
Pertanto, alla luce di quanto appena enucleato dall’esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di "coefficienti moltiplicatori" per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843.

Fruizione agevolazioni investimenti 4.0 in caso di ritardo nell’interconnessione

Ai fini delle agevolazioni (iper-ammortamento o credito d’imposta) per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno del beneficio, ma determina lo slittamento in avanti della decorrenza per la fruizione dello stesso. Tuttavia, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa. (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 71).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo agli effetti della tardiva interconnessione dei beni al sistema aziendale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni Iper-ammortamento o Bonus investimenti 4.0.
Nel caso esaminato la società ha effettuato investimenti (acquisto e leasing) in beni agevolabili entrati in funzione nel 2018, che però sono stati interconnessi al sistema aziendale alla fine del 2021.
Si chiede se sia possibile fruire dell’iper ammortamento a decorrere dalla data di interconnessione, decurtando i benefici nel frattempo fruiti a titolo di Super-ammortamento.

In base alla disciplina agevolativa dell’Iper-ammortamento è prevista una maggiorazione (150 per cento) del costo ammortizzabile o della quota capitale dei canoni di acquisizione in leasing deducibile dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello “Industria 4.0”. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la maggiorazione è stata sostituita con il credito d’imposta (cd. “bonus investimenti).
In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La fruizione dell’iper-ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene. Solo dalla data di entrata in funzione è possibile iniziare a fruire dell’agevolazione, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper-ammortamento inizia solo da tale successivo periodo.
Le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti.
Pertanto, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del “dies a quo” per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Con riferimento ai beni acquisiti in proprietà, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota di iper-ammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) super ammortamento nei periodi d’imposta precedenti. Va da sé che lo slittamento in avanti del termine iniziale e finale di fruizione dell’iper ammortamento vale anche nell’ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza delle due forme di acquisizione.

In conclusione è possibile affermare che, in caso di interconnessione dei beni agevolabili (4.0) in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione deve ritenersi comunque fruibile l’agevolazione, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

Ai fini delle agevolazioni (iper-ammortamento o credito d’imposta) per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, la "ritardata" interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno del beneficio, ma determina lo slittamento in avanti della decorrenza per la fruizione dello stesso. Tuttavia, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa. (Agenzia delle Entrate - Risposta 3 febbraio 2022, n. 71).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo agli effetti della tardiva interconnessione dei beni al sistema aziendale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni Iper-ammortamento o Bonus investimenti 4.0.
Nel caso esaminato la società ha effettuato investimenti (acquisto e leasing) in beni agevolabili entrati in funzione nel 2018, che però sono stati interconnessi al sistema aziendale alla fine del 2021.
Si chiede se sia possibile fruire dell’iper ammortamento a decorrere dalla data di interconnessione, decurtando i benefici nel frattempo fruiti a titolo di Super-ammortamento.

In base alla disciplina agevolativa dell’Iper-ammortamento è prevista una maggiorazione (150 per cento) del costo ammortizzabile o della quota capitale dei canoni di acquisizione in leasing deducibile dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello "Industria 4.0". A decorrere dal 1° gennaio 2020, la maggiorazione è stata sostituita con il credito d’imposta (cd. "bonus investimenti).
In merito al momento di effettuazione dell'investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La fruizione dell'iper-ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene. Solo dalla data di entrata in funzione è possibile iniziare a fruire dell’agevolazione, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene.
Nell'ipotesi in cui, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iper-ammortamento inizia solo da tale successivo periodo.
Le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione devono essere acquisiti.
Pertanto, la "ritardata" interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell'agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del "dies a quo" per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Con riferimento ai beni acquisiti in proprietà, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota di iper-ammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) super ammortamento nei periodi d'imposta precedenti. Va da sé che lo slittamento in avanti del termine iniziale e finale di fruizione dell'iper ammortamento vale anche nell'ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza delle due forme di acquisizione.

In conclusione è possibile affermare che, in caso di interconnessione dei beni agevolabili (4.0) in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione deve ritenersi comunque fruibile l’agevolazione, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell'agevolazione.
In ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

CCNL Legno- Piccola industria: aumento dell’aliquota al Fondo Arco

Aumentata, dal mese di gennaio, l’aliquota a carico azienda al Fondo Arco per i dipendenti del CCNL della piccola industria del Legno

Con il Verbale sottoscritto lo scorso mese di maggio è stato previsto, con decorrenza dall’1/1/2022, un incremente delle aliquote a carico dell’azienda del 2,30%. Rimangano, invece, invariate le aliquote a carico degli iscritti.
Pertanto, la contribuzione è la seguente:
a) 2,3% a carico azienda calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).
b) 1,30% a carico dei lavoratori calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).
c) Accantonamento pari al 30% del tfr maturato.
La quota di iscrizione è di € 10,33 solo a carico dei lavoratori.

Aumentata, dal mese di gennaio, l’aliquota a carico azienda al Fondo Arco per i dipendenti del CCNL della piccola industria del Legno

Con il Verbale sottoscritto lo scorso mese di maggio è stato previsto, con decorrenza dall’1/1/2022, un incremente delle aliquote a carico dell'azienda del 2,30%. Rimangano, invece, invariate le aliquote a carico degli iscritti.
Pertanto, la contribuzione è la seguente:
a) 2,3% a carico azienda calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).
b) 1,30% a carico dei lavoratori calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).
c) Accantonamento pari al 30% del tfr maturato.
La quota di iscrizione è di € 10,33 solo a carico dei lavoratori.

Sospensione ammortamenti civilistici: nessun rinvio per il super-ammortamento

L’opzione per la sospensione degli ammortamenti civilistici relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista dal cd. “Decreto Rilancio” nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese per contrastare gli effetti del Covid-19, non determina alcun rinvio delle quote del cd. “super-ammortamento” da dedurre nel periodo d’imposta di competenza (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 66).

Quesito

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli effetti, sotto il profilo fiscale, della sospensione ai fini civilistici degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all’anno d’imposta 2020, disposta dal cd. “Decreto Rilancio” (art. 60, co. da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104 del 2020). In particolare:
1. se con riferimento al mancato stanziamento degli ammortamenti nel bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la deduzione ammessa ai fini fiscali, da effettuare alle condizioni e limiti previsti dal TUIR e dal Decreto IRAP, costituisca un obbligo o una mera facoltà del contribuente;
2. se anche in relazione agli acquisti di immobilizzazioni materiali avvenuti dal 2015 al 2019 e che beneficiano del cd. “super ammortamento”, la deduzione maggiorata sia correlata alla deduzione degli ammortamenti ordinari e quindi debba essere operata nel periodo di imposta 2020 ovvero possa essere differita all’esercizio in cui l’ammortamento verrà imputato a conto economico.

Disciplina di riferimento

La normativa in materia di sospensione degli ammortamenti prevede, per l’anno 2020, in favore dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Coloro che si sono avvalsi di tale facoltà hanno destinato a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle sospensione, indicando nella nota integrativa le ragioni della sospensione, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, e l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
La stessa norma stabilisce che, a fronte della sospensione civilistica:
– ai fini IRES la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa in deduzione alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
– ai fini IRAP la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Decreto IRAP, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Soluzione

Nel dirimere la questione circa la facoltà o l’obbligo di deduzione dell’ammortamento ai fini tributari, e gli effetti della sospensione sulle deduzioni del super-ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto prevalente la finalità della norma, che consente di derogare all’ordinario processo di ammortamento per ridurre l’impatto di tali costi sul risultato di periodo tendenzialmente depresso dagli effetti economici della pandemia da COVID-19.
Secondo l’Agenzia, data la natura agevolativa della sospensione, le previsioni che consentono di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, devono interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la “facoltà” di dedurre le quote di ammortamento, anche in assenza dell’imputazione a conto economico.
Una diversa lettura delle disposizioni – che presupponesse il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d’imposta) – si porrebbe in contrasto con la ratio delle stesse, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).
Pertanto, rispetto al primo quesito, il contribuente che abbia sospeso gli ammortamenti in bilancio, può valutare liberamente se operare la deduzione dei relativi ammortamenti ai fini tributari.
Riguardo al secondo quesito, ossia la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato determinata in applicazione del cd. “super ammortamento”, l’Agenzia osserva che le disposizioni relative alla sospensione degli ammortamenti civilistici, laddove consentono la deducibilità fiscale degli ammortamenti sospesi, rinviano esclusivamente alle norme del TUIR e del Decreto IRAP in materia di ammortamenti. Il “super ammortamento” si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La maggiorazione, dunque, si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, proprio in considerazione della natura extracontabile delle deduzioni del cd. “super ammortamento”, la sospensione degli ammortamenti civilistici non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza.

L’opzione per la sospensione degli ammortamenti civilistici relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista dal cd. "Decreto Rilancio" nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese per contrastare gli effetti del Covid-19, non determina alcun rinvio delle quote del cd. "super-ammortamento" da dedurre nel periodo d'imposta di competenza (Agenzia delle Entrate - Risposta 3 febbraio 2022, n. 66).

Quesito

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli effetti, sotto il profilo fiscale, della sospensione ai fini civilistici degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all’anno d’imposta 2020, disposta dal cd. "Decreto Rilancio" (art. 60, co. da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104 del 2020). In particolare:
1. se con riferimento al mancato stanziamento degli ammortamenti nel bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la deduzione ammessa ai fini fiscali, da effettuare alle condizioni e limiti previsti dal TUIR e dal Decreto IRAP, costituisca un obbligo o una mera facoltà del contribuente;
2. se anche in relazione agli acquisti di immobilizzazioni materiali avvenuti dal 2015 al 2019 e che beneficiano del cd. "super ammortamento", la deduzione maggiorata sia correlata alla deduzione degli ammortamenti ordinari e quindi debba essere operata nel periodo di imposta 2020 ovvero possa essere differita all'esercizio in cui l'ammortamento verrà imputato a conto economico.

Disciplina di riferimento

La normativa in materia di sospensione degli ammortamenti prevede, per l’anno 2020, in favore dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Coloro che si sono avvalsi di tale facoltà hanno destinato a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle sospensione, indicando nella nota integrativa le ragioni della sospensione, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
La stessa norma stabilisce che, a fronte della sospensione civilistica:
- ai fini IRES la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa in deduzione alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico;
- ai fini IRAP la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Decreto IRAP, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Soluzione

Nel dirimere la questione circa la facoltà o l’obbligo di deduzione dell’ammortamento ai fini tributari, e gli effetti della sospensione sulle deduzioni del super-ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto prevalente la finalità della norma, che consente di derogare all'ordinario processo di ammortamento per ridurre l'impatto di tali costi sul risultato di periodo tendenzialmente depresso dagli effetti economici della pandemia da COVID-19.
Secondo l’Agenzia, data la natura agevolativa della sospensione, le previsioni che consentono di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, devono interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la "facoltà" di dedurre le quote di ammortamento, anche in assenza dell'imputazione a conto economico.
Una diversa lettura delle disposizioni - che presupponesse il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta) - si porrebbe in contrasto con la ratio delle stesse, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).
Pertanto, rispetto al primo quesito, il contribuente che abbia sospeso gli ammortamenti in bilancio, può valutare liberamente se operare la deduzione dei relativi ammortamenti ai fini tributari.
Riguardo al secondo quesito, ossia la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato determinata in applicazione del cd. "super ammortamento", l’Agenzia osserva che le disposizioni relative alla sospensione degli ammortamenti civilistici, laddove consentono la deducibilità fiscale degli ammortamenti sospesi, rinviano esclusivamente alle norme del TUIR e del Decreto IRAP in materia di ammortamenti. Il "super ammortamento" si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La maggiorazione, dunque, si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, proprio in considerazione della natura extracontabile delle deduzioni del cd. "super ammortamento", la sospensione degli ammortamenti civilistici non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza.