CCNL Consorzi di Bonifica: presentata la piattaforma economica

La piattaforma prevede un aumento salariale del 6,5% e la revisione del sistema classificatorio

La Flai-Cgil ha reso nota, con nota stampa del 16 dicembre 2024, la presentazione, insieme a Fai e Filbi, della piattaforma economica alla controparte datoriale aprendo, di fatto, le trattative per il rinnovo 2025-2026 degli aspetti economici del CCNL Consorzi di bonifica, in continuità di vigenza contrattuale con il contratto precedente, sottoscritto il 23 maggio 2023. La piattaforma prevede un aumento salariale del 6,5% per il biennio. Inoltre, è stata espressa la volontà di ottenere il giusto riconoscimento delle competenze e dell’impegno da parte dei dipendenti, con attenzione agli operai e ai lavoratori avventizi. A tal proposito è stata presentata una proposta di revisione del sistema classificatorio. 

La piattaforma prevede un aumento salariale del 6,5% e la revisione del sistema classificatorio

La Flai-Cgil ha reso nota, con nota stampa del 16 dicembre 2024, la presentazione, insieme a Fai e Filbi, della piattaforma economica alla controparte datoriale aprendo, di fatto, le trattative per il rinnovo 2025-2026 degli aspetti economici del CCNL Consorzi di bonifica, in continuità di vigenza contrattuale con il contratto precedente, sottoscritto il 23 maggio 2023. La piattaforma prevede un aumento salariale del 6,5% per il biennio. Inoltre, è stata espressa la volontà di ottenere il giusto riconoscimento delle competenze e dell'impegno da parte dei dipendenti, con attenzione agli operai e ai lavoratori avventizi. A tal proposito è stata presentata una proposta di revisione del sistema classificatorio. 

Trasmissione all’Anagrafe Tributaria delle somme erogate da operatori del settore assicurativo

Definite le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 dicembre 2024, n. 450686).

Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle entrate sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel precedente provvedimento n. 9649/2007 che definiva il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, della comunicazione dei dati relativi alle somme erogate ai danneggiati, da parte delle compagnie di assicurazione e degli altri soggetti del settore, rese ai sensi dell’articolo 7, comma tredicesimo, del D.P.R. n. 6051973.

 

In particolare, viene individuando il SID (Sistema di Interscambio Dati), già utilizzato per la comunicazione dei premi e contratti assicurativi, quale nuovo canale di trasmissione della comunicazione.

 

I soggetti obbligati alla comunicazione sono le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati. Tra tali soggetti sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi. Sono, invece, esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione.

 

La comunicazione deve contenere:

  • le informazioni relative all’ammontare delle somme liquidate;

  • l’identificativo del sinistro;

  • il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

 

Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

Tale ricevuta riporterà le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.

Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati dovranno inviare i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati,

Non verranno considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data stabilita.

Definite le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 dicembre 2024, n. 450686).

Con un nuovo provvedimento, l'Agenzia delle entrate sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel precedente provvedimento n. 9649/2007 che definiva il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, della comunicazione dei dati relativi alle somme erogate ai danneggiati, da parte delle compagnie di assicurazione e degli altri soggetti del settore, rese ai sensi dell’articolo 7, comma tredicesimo, del D.P.R. n. 6051973.

 

In particolare, viene individuando il SID (Sistema di Interscambio Dati), già utilizzato per la comunicazione dei premi e contratti assicurativi, quale nuovo canale di trasmissione della comunicazione.

 

I soggetti obbligati alla comunicazione sono le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati. Tra tali soggetti sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi. Sono, invece, esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione.

 

La comunicazione deve contenere:

  • le informazioni relative all’ammontare delle somme liquidate;

  • l’identificativo del sinistro;

  • il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

 

Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

Tale ricevuta riporterà le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.

Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati dovranno inviare i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati,

Non verranno considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data stabilita.

Congedo di paternità obbligatorio: chiarimenti su prescrizione e decadenza

Fornite indicazioni sull’istituto di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (INPS, messaggio 17 dicembre 2024, n. 4301).

L’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità). 

In particolare, per quel che riguarda la prescrizione, l’Istituto evidenzia che in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma della Legge  n. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2 del Testo unico sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2 del medesimo Testo unico.

Invece, con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma del D.P.R. n. 639/1970. Tutto ciò in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.

Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.  

Fornite indicazioni sull'istituto di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (INPS, messaggio 17 dicembre 2024, n. 4301).

L'INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità). 

In particolare, per quel che riguarda la prescrizione, l'Istituto evidenzia che in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma della Legge  n. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2 del Testo unico sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2 del medesimo Testo unico.

Invece, con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma del D.P.R. n. 639/1970. Tutto ciò in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.

Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.  

La revisione del regime impositivo dei redditi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, che introduce, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale, una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).

Il nuovo Decreto si colloca all’interno del pacchetto di decreti legislativi attuativi della Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ed entra in vigore il 31 dicembre prossimo.

Il testo normativo è composto da 21 articoli e contiene molte novità in materia fiscale (IRPEF e IRES).

 

Il Titolo I (articoli dall’1 al 7) contiene, in particolare, diposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi.

 

In materia di determinazione dei redditi dominicali e agricoli, sono apportate varie modificazioni agli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR.

Nello specifico, all’articolo 1 del nuovo Decreto, si segnalano le seguenti novità rispetto alla normativa vigente.

Il comma 1 dell’articolo 32 del TUIR è sostituito dal seguente: “il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile”.

La norma specifica, inoltre, che le attività agrarie di cui al comma 2 dell’articolo 32 sono quelle produttive di reddito agrario.

Oltre ciò, vengono aggiunge all’elenco delle attività agricole quelle di seguito indicate:
– le attività di produzione di vegetali;

– le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

All’articolo 34 del TUIR, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis: “Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento“.

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 192/2024 prevede, poi, che, in relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’AGEA, i contribuenti tenuti all’adempimento previsto dall’articolo 30 del TUIR, relativo alle variazioni inerenti alle qualità e classi di coltura, siano esonerati dal medesimo adempimento, al quale provvede la stessa AGEA.

 

A seguire, gli articolo 3 e 4 del nuovo Decreto revisionano la disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, modificando gli articoli 10 (oneri deducibili) e 51 (determinazione del reddito di lavoro dipendente) del TUIR.

In particolare, sono apportate modificazioni sulle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente:

  • con riferimento ai contributi di assistenza sanitaria versati a Fondi integrativi, viene specificato che i fondi verso cui sono effettuati i versamenti devono essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi;

  • viene estesa anche ai familiari a carico la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie;

  • vengono modificati i criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti aidi servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Resta ferma la quota massima di non concorrenza di tale

  • componente del reddito che è pari a euro 258,23;

  • dipendenti, identificandolo nel prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione

  • viene modificato l’articolo 51, comma 5, del TUIR al fine di specificare la documentazione relativa alle somme per i rimborsi di spese di viaggio e trasporto,necessaria affinché tali spese non concorrano alla formazione del reddito. In particolare viene stabilito che tali spese siano “comprovate e documentate”.

L’articolo 4 precisa che le suddette modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Gli articolo 5 e 6, modificando gli articoli 17 (tassazione separata) e 54 (determinazione del reddito di lavoro autonomo) del TUIR, intervengono sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

In particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera a) sostituendo la lettera g-ter) dell’articolo 17, comma 1 del TUIR prevede che l’imposta si applichi separatamente ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.

L’articolo 5, comma 1, lettera b), invece, sostituisce interamente l’articolo 54 del TUIR. Nello specifico:

  • si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, analogo a quello vigente per i redditi di lavoro dipendente: “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”;

  • si specifica che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

Si specifica che le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Il nuovo articolo 54-bis del TUIR, al comma 1, riproduce il testo vigente del comma 1-bis dell’articolo 54 del TUIR, che stabilisce in quali casi le plusvalenze di beni strumentali concorrono a formare il reddito. Viene deciso, inoltre, che la plusvalenza sia costituita, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Il nuovo articolo 54-octies del TUIR reca, poi, disposizioni in materia di determinazione di alcune tipologie di redditi da assimilare fiscalmente a quello di lavoratore autonomo.

Sempre l’articolo 5 del nuovo D.Lgs. n. 192/2024, inserisce nel TUIR il nuovo articolo 177-bis diretto a disciplinare specificamente e per la prima volta, la disciplina delle operazioni straordinarie e delle trasformazioni concernenti le società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti). In particolare, il nuovo articolo stabilisce che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

 

Con l’articolo 7 del nuovo D.Lgs. viene anche modificato l’articolo 68 del TUIR, introducendo, con riferimento alle cessioni di immobili e terreni edificabili acquistati per effetto di donazione, un nuovo criterio di calcolo delle plusvalenze soggette a tassazione.

 

In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi  della legge delega per la riforma fiscale, con particolare riferimento alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società a determinate condizioni, alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nonché dei criteri di determinazione del reddito d’impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, sono introdotte disposizioni che limitano le ipotesi di doppio binario su alcuni componenti reddituali e norme di semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento di cui agli articoli da 9 a 14 (articolo 8, D.Lgs. n. 192/2024).

 

Con l’articolo 15 vengono, poi, introdotte modifiche agli articoli 84 (Riporto delle perdite), 172 (Fusione di società), 173 (Scissione di società) e 181 (Perdite fiscali) del TUIR (DPR 917 del 1986), in materia di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti passivi IRES nelle operazioni straordinarie.

 

All’articolo 16 si introduce nell’ordinamento nazionale la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all’articolo 2506.1 C.C., integrando le disposizioni contenute nell’articolo 173 (Scissione di società) del TUIR.

 

Infine, le nuove norme intervengono:

  • sulla disciplina fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni e delle relative plusvalenze e minusvalenze (articolo 17);

  • sulla disciplina della liquidazione (articolo 18);

  • sulla disciplina della «tonnage tax» (articolo 19);

  • sul regime delle società di comodo (articolo 20).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, che introduce, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale, una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).

Il nuovo Decreto si colloca all'interno del pacchetto di decreti legislativi attuativi della Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ed entra in vigore il 31 dicembre prossimo.

Il testo normativo è composto da 21 articoli e contiene molte novità in materia fiscale (IRPEF e IRES).

 

Il Titolo I (articoli dall'1 al 7) contiene, in particolare, diposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi.

 

In materia di determinazione dei redditi dominicali e agricoli, sono apportate varie modificazioni agli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR.

Nello specifico, all'articolo 1 del nuovo Decreto, si segnalano le seguenti novità rispetto alla normativa vigente.

Il comma 1 dell'articolo 32 del TUIR è sostituito dal seguente: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile".

La norma specifica, inoltre, che le attività agrarie di cui al comma 2 dell’articolo 32 sono quelle produttive di reddito agrario.

Oltre ciò, vengono aggiunge all’elenco delle attività agricole quelle di seguito indicate:
- le attività di produzione di vegetali;

- le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

All’articolo 34 del TUIR, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis: "Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento".

L'articolo 2 del D.Lgs. n. 192/2024 prevede, poi, che, in relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’AGEA, i contribuenti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del TUIR, relativo alle variazioni inerenti alle qualità e classi di coltura, siano esonerati dal medesimo adempimento, al quale provvede la stessa AGEA.

 

A seguire, gli articolo 3 e 4 del nuovo Decreto revisionano la disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, modificando gli articoli 10 (oneri deducibili) e 51 (determinazione del reddito di lavoro dipendente) del TUIR.

In particolare, sono apportate modificazioni sulle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente:

  • con riferimento ai contributi di assistenza sanitaria versati a Fondi integrativi, viene specificato che i fondi verso cui sono effettuati i versamenti devono essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi;

  • viene estesa anche ai familiari a carico la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie;

  • vengono modificati i criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti aidi servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Resta ferma la quota massima di non concorrenza di tale

  • componente del reddito che è pari a euro 258,23;

  • dipendenti, identificandolo nel prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione

  • viene modificato l’articolo 51, comma 5, del TUIR al fine di specificare la documentazione relativa alle somme per i rimborsi di spese di viaggio e trasporto,necessaria affinché tali spese non concorrano alla formazione del reddito. In particolare viene stabilito che tali spese siano “comprovate e documentate”.

L'articolo 4 precisa che le suddette modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Gli articolo 5 e 6, modificando gli articoli 17 (tassazione separata) e 54 (determinazione del reddito di lavoro autonomo) del TUIR, intervengono sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

In particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a) sostituendo la lettera g-ter) dell’articolo 17, comma 1 del TUIR prevede che l’imposta si applichi separatamente ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.

L'articolo 5, comma 1, lettera b), invece, sostituisce interamente l’articolo 54 del TUIR. Nello specifico:

  • si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, analogo a quello vigente per i redditi di lavoro dipendente: "il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta";

  • si specifica che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

Si specifica che le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Il nuovo articolo 54-bis del TUIR, al comma 1, riproduce il testo vigente del comma 1-bis dell’articolo 54 del TUIR, che stabilisce in quali casi le plusvalenze di beni strumentali concorrono a formare il reddito. Viene deciso, inoltre, che la plusvalenza sia costituita, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Il nuovo articolo 54-octies del TUIR reca, poi, disposizioni in materia di determinazione di alcune tipologie di redditi da assimilare fiscalmente a quello di lavoratore autonomo.

Sempre l'articolo 5 del nuovo D.Lgs. n. 192/2024, inserisce nel TUIR il nuovo articolo 177-bis diretto a disciplinare specificamente e per la prima volta, la disciplina delle operazioni straordinarie e delle trasformazioni concernenti le società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti). In particolare, il nuovo articolo stabilisce che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

 

Con l'articolo 7 del nuovo D.Lgs. viene anche modificato l’articolo 68 del TUIR, introducendo, con riferimento alle cessioni di immobili e terreni edificabili acquistati per effetto di donazione, un nuovo criterio di calcolo delle plusvalenze soggette a tassazione.

 

In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi  della legge delega per la riforma fiscale, con particolare riferimento alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società a determinate condizioni, alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nonché dei criteri di determinazione del reddito d’impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, sono introdotte disposizioni che limitano le ipotesi di doppio binario su alcuni componenti reddituali e norme di semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento di cui agli articoli da 9 a 14 (articolo 8, D.Lgs. n. 192/2024).

 

Con l'articolo 15 vengono, poi, introdotte modifiche agli articoli 84 (Riporto delle perdite), 172 (Fusione di società), 173 (Scissione di società) e 181 (Perdite fiscali) del TUIR (DPR 917 del 1986), in materia di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti passivi IRES nelle operazioni straordinarie.

 

All'articolo 16 si introduce nell’ordinamento nazionale la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all’articolo 2506.1 C.C., integrando le disposizioni contenute nell’articolo 173 (Scissione di società) del TUIR.

 

Infine, le nuove norme intervengono:

  • sulla disciplina fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni e delle relative plusvalenze e minusvalenze (articolo 17);

  • sulla disciplina della liquidazione (articolo 18);

  • sulla disciplina della «tonnage tax» (articolo 19);

  • sul regime delle società di comodo (articolo 20).

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Bologna: aumenti dal 1° dicembre

A livello economico, previsto l’aumento nella misura del 6% e ridefinito il welfare 

Lo scorso 20 novembre è stato sottoscritto da Confagricoltura Bologna, Federazione Provinciale Coldiretti, Cia Confederazione Italiana Agricoltura e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Bologna l’accordo per il rinnovo del CIPL degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna, in virtù del CCNL del 23 maggio 2022.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Tra le novità:
– un aumento salariale pari al 6%, con decorrenza dal 1° dicembre 2024;
– in merito al welfare contrattuale: previsti interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori fragili;
-dal 1° gennaio 2025 stanziata la somma di 200.000 euro per il reddito dei lavoratori in favore delle aziende agricole relativamente al ristoro, a carico della bilateralità, delle spese sostenute dalle aziende per le visite mediche, per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro nonché degli oneri inerenti all’informazione ai lavoratori, anche mediante contributi multimediali in lingua, sulle misure previste in tema di igiene e sicurezza;
– instituito l’Osservatorio Unico ed istituzione del Comitato paritetico territoriale.

A livello economico, previsto l’aumento nella misura del 6% e ridefinito il welfare 

Lo scorso 20 novembre è stato sottoscritto da Confagricoltura Bologna, Federazione Provinciale Coldiretti, Cia Confederazione Italiana Agricoltura e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Bologna l'accordo per il rinnovo del CIPL degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna, in virtù del CCNL del 23 maggio 2022.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Tra le novità:
- un aumento salariale pari al 6%, con decorrenza dal 1° dicembre 2024;
- in merito al welfare contrattuale: previsti interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori fragili;
-dal 1° gennaio 2025 stanziata la somma di 200.000 euro per il reddito dei lavoratori in favore delle aziende agricole relativamente al ristoro, a carico della bilateralità, delle spese sostenute dalle aziende per le visite mediche, per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro nonché degli oneri inerenti all’informazione ai lavoratori, anche mediante contributi multimediali in lingua, sulle misure previste in tema di igiene e sicurezza;
- instituito l'Osservatorio Unico ed istituzione del Comitato paritetico territoriale.

Come calcolare la NASpI in assenza di retribuzione imponibile

Fornite indicazioni per quantificare la prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato non abbia alcuna retribuzione utile nel quadriennio di osservazione (INPS, messaggio 13 dicembre 2024, n. 4254).

L’INPS ha fornito indicazioni per il calcolo della NASpI nel caso in cui in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi), in quanto posto in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS.

In effetti tale situazione comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non potendo ricorrere al cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” – con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione – come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (13 settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa.

Conseguentemente, nell’ipotesi di cui sopra, ai fini del calcolo della prestazione NASpI – su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’Istituto afferma si possa procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’INPS.

Fornite indicazioni per quantificare la prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato non abbia alcuna retribuzione utile nel quadriennio di osservazione (INPS, messaggio 13 dicembre 2024, n. 4254).

L'INPS ha fornito indicazioni per il calcolo della NASpI nel caso in cui in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi), in quanto posto in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS.

In effetti tale situazione comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non potendo ricorrere al cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” - con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione - come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (13 settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa.

Conseguentemente, nell’ipotesi di cui sopra, ai fini del calcolo della prestazione NASpI - su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’Istituto afferma si possa procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’INPS.

CIPL Agricoltura Operai Ragusa: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Il 27 novembre 2024 è stato firmato il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti. Il contratto, siglato da Confagricoltura, Condiretti, Cia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil Ragusa, è valido per il triennio 2024/2027. All’interno dell’accordo è previsto l’inserimento di nuove qualifiche professionali. Sono previste, inoltre, nuove contestazioni disciplinari per l’uso eccessivo del telefono cellulare durante l’orario di lavoro e per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). Dal punto di vista retributivo è previsto un aumento del 6,3% a partire dal 1° novembre 2024. Non è prevista nessuna indennità di vacanza contrattuale; mentre, è stata aumentata l’indennità chilometrica di pari a 0,090 euro per ogni chilometro effettuato. Fino a 15 chilometri non è previsto rimborso. Di seguito le tabelle retributive con gli aumenti.

Lavoratori agricoli a tempo indeterminato

Livello Paga Base mensile al 31.12.2023 Aumento 6,3% (CIPL 2024/2027) Paga Base Comprensiva dell’aumento del 6,3% dall’1.11.2024 Retribuzione base all’1.11.2024 (OTD/169) Indennità incentivo fisso retribuzione Totale tabella OTI – Nuovi parametri all’1.11.2024
Area 1            
VI Livello 1.245,14 78,44 1.323,58 1.323,58 340,8 1.664,38
V Livello 1.194,43 75,25 1.269,68 1.269,68 328,5 1.598,18
Area 2            
IV Livello 1.153,11 72,65 1.225,76 1.225,76 315,75 1.541,51
III Livello 1.102,41 69,45 1.171,86 1.171,86 303,13 1.474,99
Area 3            
II 1.025,41 64,6 1.090,01 1.090,01 275,04 1.365,05
I 1.004,75 63,3 1.068,05 1.068,05 275,04 1.343,09

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Livello Paga Base orario 31.12.2023 Aumento 6,3% (CIPL 2024/2027) Paga Base Comprensiva dell’aumento del 6,3% dall’1.11.2024 Totale Paga Base 3° elemento Importo previdenziale lordo dall’1.11.2024 Tfr 8,63% su Paga Base Retribuzione lorda oraria comprensiva di Tfr dall’1.11.2024
Area 1                
VI Livello 7,36 0,46 7,82 7,82 2,38 10,20 0,67 10,88
V Livello 7,07 0,45 7,52 7,52 2,29 9,81 0,65 10,46
Area 2                
IV Livello 6,82 0,43 7,25 7,25 2,21 9,46 0,63 10,08
III Livello 6,53 0,41 6,94 6,94 2,11 9,05 0,60 9,65
Area 3                
II 6,07 0,38 6,45 6,45 1,96 8,41 0,56 8,97
I 5,94 0,37 6,31 6,31 1,92 8,23 0,54 8,78

 

Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Il 27 novembre 2024 è stato firmato il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti. Il contratto, siglato da Confagricoltura, Condiretti, Cia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil Ragusa, è valido per il triennio 2024/2027. All'interno dell'accordo è previsto l'inserimento di nuove qualifiche professionali. Sono previste, inoltre, nuove contestazioni disciplinari per l'uso eccessivo del telefono cellulare durante l'orario di lavoro e per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). Dal punto di vista retributivo è previsto un aumento del 6,3% a partire dal 1° novembre 2024. Non è prevista nessuna indennità di vacanza contrattuale; mentre, è stata aumentata l'indennità chilometrica di pari a 0,090 euro per ogni chilometro effettuato. Fino a 15 chilometri non è previsto rimborso. Di seguito le tabelle retributive con gli aumenti.

Lavoratori agricoli a tempo indeterminato

Livello Paga Base mensile al 31.12.2023 Aumento 6,3% (CIPL 2024/2027) Paga Base Comprensiva dell'aumento del 6,3% dall'1.11.2024 Retribuzione base all'1.11.2024 (OTD/169) Indennità incentivo fisso retribuzione Totale tabella OTI - Nuovi parametri all'1.11.2024
Area 1            
VI Livello 1.245,14 78,44 1.323,58 1.323,58 340,8 1.664,38
V Livello 1.194,43 75,25 1.269,68 1.269,68 328,5 1.598,18
Area 2            
IV Livello 1.153,11 72,65 1.225,76 1.225,76 315,75 1.541,51
III Livello 1.102,41 69,45 1.171,86 1.171,86 303,13 1.474,99
Area 3            
II 1.025,41 64,6 1.090,01 1.090,01 275,04 1.365,05
I 1.004,75 63,3 1.068,05 1.068,05 275,04 1.343,09

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Livello Paga Base orario 31.12.2023 Aumento 6,3% (CIPL 2024/2027) Paga Base Comprensiva dell'aumento del 6,3% dall'1.11.2024 Totale Paga Base 3° elemento Importo previdenziale lordo dall'1.11.2024 Tfr 8,63% su Paga Base Retribuzione lorda oraria comprensiva di Tfr dall'1.11.2024
Area 1                
VI Livello 7,36 0,46 7,82 7,82 2,38 10,20 0,67 10,88
V Livello 7,07 0,45 7,52 7,52 2,29 9,81 0,65 10,46
Area 2                
IV Livello 6,82 0,43 7,25 7,25 2,21 9,46 0,63 10,08
III Livello 6,53 0,41 6,94 6,94 2,11 9,05 0,60 9,65
Area 3                
II 6,07 0,38 6,45 6,45 1,96 8,41 0,56 8,97
I 5,94 0,37 6,31 6,31 1,92 8,23 0,54 8,78

 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: ripreso il confronto

Riaperto il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di settore

Il 16 dicembre scorso le Parti sociali si sono riunite per trattare il rinnovo del CCNL in scadenza il 31 dicembre 2024, che riguarda gli oltre 400 mila dipendenti del settore. Precedentemente, era stata presentata la piattaforma di Fim-Fiom-Uilm che ha ottenuto il 99% dei voti da parte dei lavoratori.
Tale piattaforma prevede di dare stabilità con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sperimentare la riduzione dell’orario e investire sull’innovazione normativa, anche con una nuova normativa riguardante l’inquadramento professionale.
Invero, a parere delle Organizzazioni sindacali, il rinnovo dovrà dare risposte al tema del salario, della riduzione dell’orario del lavoro, della stabilità dei rapporti di lavoro, della tutela per i lavoratori del sistema degli appalti e subappalti, della formazione professionale, della salute e sicurezza, della parità di genere, della conciliazione vita lavoro. Le stesse, hanno difatti proposto un aumento del salario pari a 280,00 euro (riferita alla quinta categoria), relativamente al periodo di vigenza 2025-2027. 
Il prossimo incontro, per entrare nel merito delle questioni, è stato fissato per il 3 febbraio 2025.

Riaperto il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di settore

Il 16 dicembre scorso le Parti sociali si sono riunite per trattare il rinnovo del CCNL in scadenza il 31 dicembre 2024, che riguarda gli oltre 400 mila dipendenti del settore. Precedentemente, era stata presentata la piattaforma di Fim-Fiom-Uilm che ha ottenuto il 99% dei voti da parte dei lavoratori.
Tale piattaforma prevede di dare stabilità con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sperimentare la riduzione dell’orario e investire sull’innovazione normativa, anche con una nuova normativa riguardante l’inquadramento professionale.
Invero, a parere delle Organizzazioni sindacali, il rinnovo dovrà dare risposte al tema del salario, della riduzione dell’orario del lavoro, della stabilità dei rapporti di lavoro, della tutela per i lavoratori del sistema degli appalti e subappalti, della formazione professionale, della salute e sicurezza, della parità di genere, della conciliazione vita lavoro. Le stesse, hanno difatti proposto un aumento del salario pari a 280,00 euro (riferita alla quinta categoria), relativamente al periodo di vigenza 2025-2027. 
Il prossimo incontro, per entrare nel merito delle questioni, è stato fissato per il 3 febbraio 2025.

 Cessazione partita IVA, diritto alla fruizione dei crediti d’imposta edilizi

L’Agenzia delle entrate chiarisce se la chiusura dell’attività professionale e la cancellazione della partita IVA possa precludere l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da prestazioni Superbonus 110% (Agenzia delle entrate, risposta 13 dicembre 2024, n. 255).

Il caso trattato dall’Agenzia delle entrate riguarda un geometra in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell’attività professionale in dubbio sulla possibilità di poter utilizzare i crediti fiscali derivanti da prestazioni Superbonus 110% per le annualità 2025/2026/2027.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che la chiusura dell’attività professionale non impedisce all’istante di continuare ad utilizzare i crediti d’imposta da ”Superbonus”, presenti nel proprio cassetto fiscale, in compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Pertanto nel caso di specie, in presenza delle condizioni per fruire del credito, l’istante potrà continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche laddove i medesimi siano maturati nell’ambito della propria attività professionale, ovvero siano stati acquistati in tale contesto, non essendo contemplato dalle norme di riferimento alcun impedimento all’uso dei crediti nel caso di cessazione dell’attività professionale.

 

L’Agenzia specifica, infine, che i predetti crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, ma solo nel modello F24.

L'Agenzia delle entrate chiarisce se la chiusura dell'attività professionale e la cancellazione della partita IVA possa precludere l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da prestazioni Superbonus 110% (Agenzia delle entrate, risposta 13 dicembre 2024, n. 255).

Il caso trattato dall'Agenzia delle entrate riguarda un geometra in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell'attività professionale in dubbio sulla possibilità di poter utilizzare i crediti fiscali derivanti da prestazioni Superbonus 110% per le annualità 2025/2026/2027.

 

Al riguardo, l'Agenzia chiarisce che la chiusura dell'attività professionale non impedisce all'istante di continuare ad utilizzare i crediti d'imposta da ''Superbonus'', presenti nel proprio cassetto fiscale, in compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Pertanto nel caso di specie, in presenza delle condizioni per fruire del credito, l'istante potrà continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche laddove i medesimi siano maturati nell'ambito della propria attività professionale, ovvero siano stati acquistati in tale contesto, non essendo contemplato dalle norme di riferimento alcun impedimento all'uso dei crediti nel caso di cessazione dell'attività professionale.

 

L'Agenzia specifica, infine, che i predetti crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, ma solo nel modello F24.

CIRL Sistemazione Idraulico Forestale Calabria: firmata l’ipotesi di rinnovo

Dopo 13 anni, siglato il rinnovo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari

Gli enti Calabria Verde ed Ente Parco Naturale regionale delle Serre con Flai-Cgil, Flai-Cisl e Uila-Uil regionali, nei giorni scorsi, hanno rinnovato il contratto per i dipendenti di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari. 
Il nuovo contratto ha trattato anche i seguenti temi:
– all’organizzazione dei cantieri e attività di pronto intervento;
– libertà sindacali;
– politiche di genere;
– sicurezza sul lavoro e ricambio generazionale.
Inoltre, viene specificato che potranno esserci nuove assunzioni in presenza di temporanee esigenze di intensificazione delle attività lavorative relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi, alla tutela del patrimonio forestale alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico forestale e delle connesse infrastrutture civili. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale pari a 50,00 euro, a parametro 108, che verrà erogato in due rate.

Dopo 13 anni, siglato il rinnovo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari

Gli enti Calabria Verde ed Ente Parco Naturale regionale delle Serre con Flai-Cgil, Flai-Cisl e Uila-Uil regionali, nei giorni scorsi, hanno rinnovato il contratto per i dipendenti di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari. 
Il nuovo contratto ha trattato anche i seguenti temi:
- all'organizzazione dei cantieri e attività di pronto intervento;
- libertà sindacali;
- politiche di genere;
- sicurezza sul lavoro e ricambio generazionale.
Inoltre, viene specificato che potranno esserci nuove assunzioni in presenza di temporanee esigenze di intensificazione delle attività lavorative relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi, alla tutela del patrimonio forestale alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico forestale e delle connesse infrastrutture civili. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale pari a 50,00 euro, a parametro 108, che verrà erogato in due rate.