Modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta edilizi non utilizzabili

A decorrere dal 1 dicembre 2023 sarà possibile comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito (Agenzia delle entrate, provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221).

Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 104/2023 (Decreto Asset), se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.

 

Riguardo alle modalità per l’effettuazione della suddetta comunicazione, il nuovo provvedimento delle Entrate stabilisce che l’invio avvenga, a decorrere dal 1 dicembre 2023, tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti“, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

Inoltre, tramite il medesimo servizio potranno essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti tracciabili il provvedimento prevede l’indicazione:

  • del protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;

  • di una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti non tracciabili il cessionario deve comunicare:

  • gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

 

In entrambi i casi, va indicata la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

In caso di accoglimento, le comunicazioni sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

A decorrere dal 1 dicembre 2023 sarà possibile comunicare all'Agenzia delle entrate i crediti d'imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito (Agenzia delle entrate, provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221).

Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 104/2023 (Decreto Asset), se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.

 

Riguardo alle modalità per l’effettuazione della suddetta comunicazione, il nuovo provvedimento delle Entrate stabilisce che l'invio avvenga, a decorrere dal 1 dicembre 2023, tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della "Piattaforma cessione crediti", direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

Inoltre, tramite il medesimo servizio potranno essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti tracciabili il provvedimento prevede l’indicazione:

  • del protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;

  • di una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti non tracciabili il cessionario deve comunicare:

  • gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

 

In entrambi i casi, va indicata la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

In caso di accoglimento, le comunicazioni sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

CCNL Telecomunicazioni: presentata la piattaforma rivendicativa

I Sindacati chiedono aumenti salariali, Elemento di garanzia retributiva, stabilizzazioni, welfare e assistenza sanitaria integrativa 

Le Sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno presentato la Piattaforma rivendicativa. In linea con gli Accordi Interconfederali hanno avviato la fase di rinnovo del CCNL che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti da imprese che erogano sevizi di telecomunicazione. Alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni, dalla pandemia all’introduzione dello smart working, passando per la necessità di implementare nuove infrastrutture di rete, anche alla luce dei fondi messi a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Sindacati avanzano alcune rivendicazioni.
Tra queste si segna l’esigenza di potenziare i sistemi di digitalizzazione, e di fare dei passi in avanti sull’attuazione dei diritti sindacali per quel che riguarda i contesti più “remotizzati” o quanto meno “ibridi/misti”. E’ importante, aggiungono i sindacati, inserire nel prossimo contratto il sistema di certificazione delle attività di CRM-BPO, favorendo il processo di piena occupabilità. Per quanto riguarda la formazione va stabilita una quota minima garantita all’interno dell’orario di lavoro. 
 

Parte economica

Richiesta di aumenti retributivi coerenti con gli aumenti legati all’inflazione. La rivendicazione relativa all’aumento è fissata in 260,00 euro per il 5° livello. Per l’Elemento di garanzia retributiva, l’incremento rivendicativo è fissato in 300,00 euro; con la precisazione che l’EGR non assorbibile debba essere erogato anche in caso di Welfare/Fringe Benefit erogati. Per le aziende che non prevedono il Premio di Risultato, viene chiesto che venga erogato l’EGR anche in presenza di ammortizzatori sociali. Viene proposta la non assorbibilità degli aumenti contrattuali, valorizzazione ed estensione della contrattazione aziendale di secondo livello quale elemento di crescita economica, professionale e normativa. Politiche di welfare per migliorare la conciliazione tra vita e lavoro.

Parte normativa

Sul piano normativo occorre sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro in modo tale che vengano previste riduzioni dell’orario di lavoro a parità di salario. A tal proposito viene chiesto di introdurre, in via sperimentale, un pacchetto aggiuntivo di permessi retribuiti finalizzati al raggiungimento di accordi aziendali di riduzione dell’orario di lavoro. Inoltre, occorre trasformare il 5S in un effettivo livello di inquadramento; e disporre il passaggio dal 3° al 4° livello degli operatori di Customer Care in outsourcing per chi ha maturato almeno 36 mesi di anzianità sul 3° livello. Tra le disposizioni da inserire ci sono anche: estensione erga omnes della sanità integrativa contrattuale con costo interamente a carico dell’azienda ed obbligo di iscrizione per le aziende che non hanno fondi sanitari; introduzione del congedo mestruale; rafforzamento dei permessi di paternità. 

I Sindacati chiedono aumenti salariali, Elemento di garanzia retributiva, stabilizzazioni, welfare e assistenza sanitaria integrativa 

Le Sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno presentato la Piattaforma rivendicativa. In linea con gli Accordi Interconfederali hanno avviato la fase di rinnovo del CCNL che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti da imprese che erogano sevizi di telecomunicazione. Alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni, dalla pandemia all'introduzione dello smart working, passando per la necessità di implementare nuove infrastrutture di rete, anche alla luce dei fondi messi a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Sindacati avanzano alcune rivendicazioni.
Tra queste si segna l'esigenza di potenziare i sistemi di digitalizzazione, e di fare dei passi in avanti sull'attuazione dei diritti sindacali per quel che riguarda i contesti più "remotizzati" o quanto meno "ibridi/misti". E' importante, aggiungono i sindacati, inserire nel prossimo contratto il sistema di certificazione delle attività di CRM-BPO, favorendo il processo di piena occupabilità. Per quanto riguarda la formazione va stabilita una quota minima garantita all'interno dell'orario di lavoro. 
 

Parte economica

Richiesta di aumenti retributivi coerenti con gli aumenti legati all'inflazione. La rivendicazione relativa all'aumento è fissata in 260,00 euro per il 5° livello. Per l'Elemento di garanzia retributiva, l'incremento rivendicativo è fissato in 300,00 euro; con la precisazione che l'EGR non assorbibile debba essere erogato anche in caso di Welfare/Fringe Benefit erogati. Per le aziende che non prevedono il Premio di Risultato, viene chiesto che venga erogato l'EGR anche in presenza di ammortizzatori sociali. Viene proposta la non assorbibilità degli aumenti contrattuali, valorizzazione ed estensione della contrattazione aziendale di secondo livello quale elemento di crescita economica, professionale e normativa. Politiche di welfare per migliorare la conciliazione tra vita e lavoro.

Parte normativa

Sul piano normativo occorre sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro in modo tale che vengano previste riduzioni dell'orario di lavoro a parità di salario. A tal proposito viene chiesto di introdurre, in via sperimentale, un pacchetto aggiuntivo di permessi retribuiti finalizzati al raggiungimento di accordi aziendali di riduzione dell'orario di lavoro. Inoltre, occorre trasformare il 5S in un effettivo livello di inquadramento; e disporre il passaggio dal 3° al 4° livello degli operatori di Customer Care in outsourcing per chi ha maturato almeno 36 mesi di anzianità sul 3° livello. Tra le disposizioni da inserire ci sono anche: estensione erga omnes della sanità integrativa contrattuale con costo interamente a carico dell'azienda ed obbligo di iscrizione per le aziende che non hanno fondi sanitari; introduzione del congedo mestruale; rafforzamento dei permessi di paternità. 

Decontribuzione sud: in arrivo la proroga

La Commissione Europea ha deciso di approvare per ulteriori 6 mesi il Temporary Framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 22 novembre 2023).

La proroga di ulteriori 6 mesi del Temporary Framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024, è stata decisa dalla Commissione Europea. La notizia è stata comunicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riporta anche il commento del Ministro Marina Calderone per cui la scelta della Commissione “apre a una procedura più rapida e semplificata per la richiesta del Ministero all’UE di autorizzare l’estensione della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale”.

L’esonero contributivo in questione, conosciuto come “Decontribuzione Sud“, introdotto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), pur prevista fino al 2029 infatti necessita di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione in quanto aiuto di Stato.

A oggi la fruizione dell’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023.

Il Bonus Sud prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno.

 

 

La Commissione Europea ha deciso di approvare per ulteriori 6 mesi il Temporary Framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 22 novembre 2023).

La proroga di ulteriori 6 mesi del Temporary Framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024, è stata decisa dalla Commissione Europea. La notizia è stata comunicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riporta anche il commento del Ministro Marina Calderone per cui la scelta della Commissione "apre a una procedura più rapida e semplificata per la richiesta del Ministero all'UE di autorizzare l’estensione della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale".

L'esonero contributivo in questione, conosciuto come "Decontribuzione Sud", introdotto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), pur prevista fino al 2029 infatti necessita di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione in quanto aiuto di Stato.

A oggi la fruizione dell’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023.

Il Bonus Sud prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno.

 

 

CCNL Funzioni locali: confronto sulla nuova bozza di contratto

Nella nuova bozza importanti integrazioni dal punto di vista economico 

Al fine di giungere in tempi brevi alla sottoscrizione definitiva di un testo concordato da tutte le Parti Sociali, le OO.SS. di settore e l’Aran nella riunione dei giorni scorsi hanno discusso su una nuova bozza di articolato contenente importanti integrazioni.
Tra le novità, si segnala che diventerà oggetto di contrattazione integrativa, sia per i Dirigenti degli enti locali, sia per i dirigenti PTA, l’eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti, come quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di responsabile della transizione digitale (RTD), di data protection officere (DPO). 
L’importo della retribuzione di posizione riconosciuta al personale utilizzato in convenzione dall’ente utilizzatore viene fissato al 30%. Per la dirigenza PTA, invece, è stato eliminato l’articolato sul Fondo unico, tornando alla disciplina degli artt. 90-91 del CCNL 2016-2018, mentre viene riconosciuto a decorrere al 1° gennaio 2021 l’incremento del valore annuo lordo per tredici mensilità dell’indennità di struttura complessa rideterminato in 10.525,00 euro.

Per la Sezione specifica dei Segretari comunali e provinciali, viene estesa l’operatività dell’OPI anche alle questioni compatibili con il loro ruolo e con le loro funzioni. Viene integrata la tutela per le donne vittime di violenza, con la precisazione secondo cui le Segretarie a cui è stata riconosciuta la possibilità di collocamento in disponibilità presso il Ministero dell’Interno, al fine di provvedere al riassegnamento presso gli uffici centrali o periferici dell’Albo nazionale, oppure presso altri uffici dello stesso Ministero, mantengono le voci retributive del trattamento economico in godimento per un periodo di un anno dalla data di assegnazione al nuovo ufficio.
La retribuzione di posizione del Segretario di un Unione di comuni diventa quella della fascia demografica derivante dalla somma degli enti dell’Unione; nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane, è possibile incrementare fino al 15% la soglia massima della retribuzione di posizione, ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto del tetto al Fondo. Viene anticipata dal nono al sesto mese dalla firma del CCNL l’entrata in vigore della nuova disciplina della retribuzione di posizione. La percentuale del 25% relativa al compenso per i Segretari cui viene conferito un incarico di reggenza o supplenza viene confermata; l’incarico di RPCT diventa una delle voci che determina la graduazione della retribuzione di posizione; infine, viene prevista una dichiarazione congiunta con cui le parti concordano sull’opportunità di implementare un sistema di gestione centralizzata e in forma digitale, a livello di Ministero dell’Interno, dei fascicoli personali dei Segretari comunali e provinciali.
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, hanno inoltre richiesto che il regolamento del lavoro agile sia adottato entro 120 giorni dalla sottoscrizione del CCNL e che venga tutelato il diritto alla disconnessione.
L’Aran ha programmato la prossima riunione per Lunedi 11 Dicembre.

Nella nuova bozza importanti integrazioni dal punto di vista economico 

Al fine di giungere in tempi brevi alla sottoscrizione definitiva di un testo concordato da tutte le Parti Sociali, le OO.SS. di settore e l'Aran nella riunione dei giorni scorsi hanno discusso su una nuova bozza di articolato contenente importanti integrazioni.
Tra le novità, si segnala che diventerà oggetto di contrattazione integrativa, sia per i Dirigenti degli enti locali, sia per i dirigenti PTA, l’eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti, come quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di responsabile della transizione digitale (RTD), di data protection officere (DPO). 
L’importo della retribuzione di posizione riconosciuta al personale utilizzato in convenzione dall’ente utilizzatore viene fissato al 30%. Per la dirigenza PTA, invece, è stato eliminato l’articolato sul Fondo unico, tornando alla disciplina degli artt. 90-91 del CCNL 2016-2018, mentre viene riconosciuto a decorrere al 1° gennaio 2021 l’incremento del valore annuo lordo per tredici mensilità dell’indennità di struttura complessa rideterminato in 10.525,00 euro.

Per la Sezione specifica dei Segretari comunali e provinciali, viene estesa l’operatività dell’OPI anche alle questioni compatibili con il loro ruolo e con le loro funzioni. Viene integrata la tutela per le donne vittime di violenza, con la precisazione secondo cui le Segretarie a cui è stata riconosciuta la possibilità di collocamento in disponibilità presso il Ministero dell’Interno, al fine di provvedere al riassegnamento presso gli uffici centrali o periferici dell’Albo nazionale, oppure presso altri uffici dello stesso Ministero, mantengono le voci retributive del trattamento economico in godimento per un periodo di un anno dalla data di assegnazione al nuovo ufficio.
La retribuzione di posizione del Segretario di un Unione di comuni diventa quella della fascia demografica derivante dalla somma degli enti dell’Unione; nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane, è possibile incrementare fino al 15% la soglia massima della retribuzione di posizione, ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto del tetto al Fondo. Viene anticipata dal nono al sesto mese dalla firma del CCNL l’entrata in vigore della nuova disciplina della retribuzione di posizione. La percentuale del 25% relativa al compenso per i Segretari cui viene conferito un incarico di reggenza o supplenza viene confermata; l’incarico di RPCT diventa una delle voci che determina la graduazione della retribuzione di posizione; infine, viene prevista una dichiarazione congiunta con cui le parti concordano sull’opportunità di implementare un sistema di gestione centralizzata e in forma digitale, a livello di Ministero dell’Interno, dei fascicoli personali dei Segretari comunali e provinciali.
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, hanno inoltre richiesto che il regolamento del lavoro agile sia adottato entro 120 giorni dalla sottoscrizione del CCNL e che venga tutelato il diritto alla disconnessione.
L’Aran ha programmato la prossima riunione per Lunedi 11 Dicembre.

Ebinter Foggia: erogati bonus per i dipendenti delle aziende aderenti all’Ente

Corrisposti contributi di 200,00 euro e di 150,00 euro a sostegno del reddito dei lavoratori

Per andare incontro alle difficoltà sopportate dai lavoratori dipendenti da aziende aderenti ad Ebinter Foggia (Ente Bilaterale per il Terziario della provincia di Foggia), e dovute dalla crisi economica e dall’aumento del costo del carburante, lo stesso eroga sino al prossimo 15 dicembre, dei contributi a sostegno del loro reddito nella misura di:
200,00 euro per l’acquisto di libri scolastici ed universitari a favore dei figli dei dipendenti delle suddette aziende;
150,00 euro di bonus carburante a favore dei lavoratori fuori sede.
L’Ente comunica altresì, che entrambi i contributi possono cumularsi tra loro e pertanto, la domanda di fruizione ed il conseguente fruire di uno di questi, non esclude l’utilizzo dell’altro.
Ciò a cui si auspica mediante l’intervento di misure welfare per i dipendenti di settore, è di sostenere ed alleviare le difficoltà in cui essi convergono, perché colpiti dalla crisi causata dai vari eventi storici che hanno coinvolto il nostro Paese.

Corrisposti contributi di 200,00 euro e di 150,00 euro a sostegno del reddito dei lavoratori

Per andare incontro alle difficoltà sopportate dai lavoratori dipendenti da aziende aderenti ad Ebinter Foggia (Ente Bilaterale per il Terziario della provincia di Foggia), e dovute dalla crisi economica e dall'aumento del costo del carburante, lo stesso eroga sino al prossimo 15 dicembre, dei contributi a sostegno del loro reddito nella misura di:
- 200,00 euro per l'acquisto di libri scolastici ed universitari a favore dei figli dei dipendenti delle suddette aziende;
- 150,00 euro di bonus carburante a favore dei lavoratori fuori sede.
L'Ente comunica altresì, che entrambi i contributi possono cumularsi tra loro e pertanto, la domanda di fruizione ed il conseguente fruire di uno di questi, non esclude l'utilizzo dell'altro.
Ciò a cui si auspica mediante l'intervento di misure welfare per i dipendenti di settore, è di sostenere ed alleviare le difficoltà in cui essi convergono, perché colpiti dalla crisi causata dai vari eventi storici che hanno coinvolto il nostro Paese.

Regime IVA applicabile alle cessioni di carburante in deposito fiscale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione dei prodotti all’interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA (Agenzia delle entrate, risposta 21 novembre 2023, n. 465).

L’istante è una società stabilita in uno stato estero che opera nel settore della distribuzione all’ingrosso di carburanti solidi, liquidi e gassosi e prodotti derivati, senza una stabile organizzazione in Italia, ma che ha nominato un rappresentante fiscale.

Tale società intende acquistare e vendere benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, realizzando cessioni a catena a quattro parti con vari soggetti.

Ciò premesso, la società chiede all’Agenzia delle entrate se gli acquisti e le cessioni che la stessa intende effettuar siano non soggetti ad IVA ai sensi dell’articolo 1, commi da 937 a 941, Legge n. 205/2017.

 

In risposta l’Agenzia ricorda che la Legge n. 205/2017 ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2018.

 

Secondo l’articolo 1 della suddetta Legge, infatti:

  • l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA tramite modello F24, senza possibilità di compensazione;

  • il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti;

  • la base imponibile, che include l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è in ogni caso aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. 

Tanto premesso, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulla disciplina del comma 939 dell’articolo 1, della Legge n. 205/2017, evidenziando che la sospensione dell’IVA per le cessioni di beni effettuate nel deposito fiscale rappresenta una misura eccezionale del regime IVA, funzionale a tutelare la ratio antifrode cui si ispira l’intera disciplina.

 

Per quanto concerne i beni custoditi nel deposito fiscale, la ratio legis è quella di allineare sostanzialmente l’esigibilità dell’IVA a quella dell’accisa.

Per quanto concerne, invece, i beni introdotti nel deposito del destinatario registrato, la norma intende allineare l’esigibilità IVA a quella dell’effettiva estrazione del prodotto da detto deposito.

 

Pertanto, con riferimento ai dubbi sollevati dall’istante, l’Agenzia afferma che, il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione dall’IVA (di cui all’art. 1, comma 939, Legge n. 205/2017), a prescindere dalla circostanza che le cessioni in esame possano coinvolgere più di due parti, nonché dal fatto che, nell’ambito dell’operazione di cessione di carburanti, uno dei depositi fiscali coinvolto sia localizzato in uno Stato Membro differente.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione dei prodotti all'interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA (Agenzia delle entrate, risposta 21 novembre 2023, n. 465).

L’istante è una società stabilita in uno stato estero che opera nel settore della distribuzione all'ingrosso di carburanti solidi, liquidi e gassosi e prodotti derivati, senza una stabile organizzazione in Italia, ma che ha nominato un rappresentante fiscale.

Tale società intende acquistare e vendere benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, realizzando cessioni a catena a quattro parti con vari soggetti.

Ciò premesso, la società chiede all'Agenzia delle entrate se gli acquisti e le cessioni che la stessa intende effettuar siano non soggetti ad IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 937 a 941, Legge n. 205/2017.

 

In risposta l'Agenzia ricorda che la Legge n. 205/2017 ha introdotto misure di contrasto all'evasione IVA in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato, di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2018.

 

Secondo l'articolo 1 della suddetta Legge, infatti:

  • l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA tramite modello F24, senza possibilità di compensazione;

  • il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti;

  • la base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è in ogni caso aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. 

Tanto premesso, l'Agenzia fornisce chiarimenti sulla disciplina del comma 939 dell'articolo 1, della Legge n. 205/2017, evidenziando che la sospensione dell'IVA per le cessioni di beni effettuate nel deposito fiscale rappresenta una misura eccezionale del regime IVA, funzionale a tutelare la ratio antifrode cui si ispira l'intera disciplina.

 

Per quanto concerne i beni custoditi nel deposito fiscale, la ratio legis è quella di allineare sostanzialmente l'esigibilità dell'IVA a quella dell'accisa.

Per quanto concerne, invece, i beni introdotti nel deposito del destinatario registrato, la norma intende allineare l'esigibilità IVA a quella dell'effettiva estrazione del prodotto da detto deposito.

 

Pertanto, con riferimento ai dubbi sollevati dall'istante, l'Agenzia afferma che, il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione dall'IVA (di cui all'art. 1, comma 939, Legge n. 205/2017), a prescindere dalla circostanza che le cessioni in esame possano coinvolgere più di due parti, nonché dal fatto che, nell'ambito dell'operazione di cessione di carburanti, uno dei depositi fiscali coinvolto sia localizzato in uno Stato Membro differente.

CCNL Legno e Arredo – Piccola Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Definita la parte economica per il 2023: nuovi minimi e Una Tantum

Nei giorni scorsi Unital e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica relativa all’anno 2023 e per l’avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per le industrie boschive e forestali, scaduto lo scorso febbraio.
Innanzitutto, è stato riconosciuto un aumento pari a 95,00 euro lordi al parametro 100 con decorrenza dal 1° dicembre 2023, riparametrata sugli altri livelli, come da tabella.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad incontrarsi  per definire gli incrementi dei minimi contrattuali sulla base dell’indice IPCA dell’anno precedente:
– entro il mese di marzo 2024 per definire gli incrementi  con decorrenza dal 1° marzo 2024;
– entro il mese di gennaio 2025 per definire gli incrementi con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
A copertura del periodo dal 1° marzo 2023 al 30 novembre 2023, viene erogata a tutti i lavoratori in forza alle date di erogazione una somma a titolo di Una Tantum uguale per tutti i livelli pari a 900,00 euro lordi:
– 450,00 euro lordi con la retribuzione di novembre 2023;
– 450,00 euro lordi con la retribuzione di aprile 2024.
Gli importi sono riproporzionati per i lavoratori assunti dal 1° marzo al 30 novembre 2023 sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese rateo dovuto al 100%, assunti dal giorno 16 rateo non dovuto) e per i lavoratori part-time, sulla base dell’orario effettivo.

Categoria Parametro Aumenti dal 1°dicembre 2023 Minimi dal 1°dicembre 2023
AD3 210 199,50 euro 2.907,29 euro
AD2 195 185,25 euro 2.739,09 euro
AD1 180 171,00 euro 2.574,20 euro
AC4 165 156,75 euro 2.409,33 euro
AC3 155 147,25 euro 2.243,54 euro
AC2 155 147,25 euro 2.243,54 euro
AC1 142 134,90 euro 2.100,66 euro
AS3 155 147,25 euro 2.243,58 euro
AS2 140 133,00 euro 2.078,67 euro
AS1 134 127,30 euro 2.008,49 euro
AE3 126,5 120,18 euro 1.926,06 euro
AE2 119 113,05 euro 1.840,57 euro
AE1 100 95,00 euro 1.629,20 euro

Viene inoltre, prevista una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a 35,00 euro per ogni lavoratore non iscritto alle OO.SS. stipulanti, da trattenere sulla retribuzione del mese di aprile 2024. 
Tale iniziativa deve essere  comunicata dalle aziende, mediante affissione nell’ultima settimana di gennaio 2024 e i lavoratori che non intendano versare la quota devono darne avviso per iscritto entro il 28 febbraio 2024.
La trattenuta non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.e assenti per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc..) nel periodo intercorrente tra la comunicazione e il 30 aprile 2024.

Definita la parte economica per il 2023: nuovi minimi e Una Tantum

Nei giorni scorsi Unital e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica relativa all'anno 2023 e per l'avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e per le industrie boschive e forestali, scaduto lo scorso febbraio.
Innanzitutto, è stato riconosciuto un aumento pari a 95,00 euro lordi al parametro 100 con decorrenza dal 1° dicembre 2023, riparametrata sugli altri livelli, come da tabella.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad incontrarsi  per definire gli incrementi dei minimi contrattuali sulla base dell'indice IPCA dell'anno precedente:
- entro il mese di marzo 2024 per definire gli incrementi  con decorrenza dal 1° marzo 2024;
- entro il mese di gennaio 2025 per definire gli incrementi con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
A copertura del periodo dal 1° marzo 2023 al 30 novembre 2023, viene erogata a tutti i lavoratori in forza alle date di erogazione una somma a titolo di Una Tantum uguale per tutti i livelli pari a 900,00 euro lordi:
- 450,00 euro lordi con la retribuzione di novembre 2023;
- 450,00 euro lordi con la retribuzione di aprile 2024.
Gli importi sono riproporzionati per i lavoratori assunti dal 1° marzo al 30 novembre 2023 sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese rateo dovuto al 100%, assunti dal giorno 16 rateo non dovuto) e per i lavoratori part-time, sulla base dell'orario effettivo.

Categoria Parametro Aumenti dal 1°dicembre 2023 Minimi dal 1°dicembre 2023
AD3 210 199,50 euro 2.907,29 euro
AD2 195 185,25 euro 2.739,09 euro
AD1 180 171,00 euro 2.574,20 euro
AC4 165 156,75 euro 2.409,33 euro
AC3 155 147,25 euro 2.243,54 euro
AC2 155 147,25 euro 2.243,54 euro
AC1 142 134,90 euro 2.100,66 euro
AS3 155 147,25 euro 2.243,58 euro
AS2 140 133,00 euro 2.078,67 euro
AS1 134 127,30 euro 2.008,49 euro
AE3 126,5 120,18 euro 1.926,06 euro
AE2 119 113,05 euro 1.840,57 euro
AE1 100 95,00 euro 1.629,20 euro

Viene inoltre, prevista una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a 35,00 euro per ogni lavoratore non iscritto alle OO.SS. stipulanti, da trattenere sulla retribuzione del mese di aprile 2024. 
Tale iniziativa deve essere  comunicata dalle aziende, mediante affissione nell'ultima settimana di gennaio 2024 e i lavoratori che non intendano versare la quota devono darne avviso per iscritto entro il 28 febbraio 2024.
La trattenuta non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.e assenti per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc..) nel periodo intercorrente tra la comunicazione e il 30 aprile 2024.

Ebinter Ragusa: stanziato il contributo per i lavoratori iscritti all’Ente

Il contributo messo a disposizione è di 50.000 euro 

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha disposto l’erogazione di sussidi di sostegno al reddito per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all’Ente. Trattasi di un contributo di 50.000 euro e la disposizione scaturisce da una decisione presa nel corso della riunione del consiglio direttivo. Nella fattispecie, i sussidi possono essere utilizzati per svariate cose, tra cui l’acquisto di lenti da vista per i figli dei dipendenti per un importo massimo di 150,00 euro; un contributo di 200,00 euro per spese odontoiatriche; un importo pari a 500,00 euro per nascita bebè; un contributo annuo di 200,00 euro da investire in attività sportive per i lavoratori e per i figli minorenni; 300,00 euro di buono libri, strumenti musicali e digitali; 500,00 euro per gli studenti universitari da spendere per la propria crescita culturale; massimo 500,00 da investire in corsi di formazione.
Inoltre, per le aziende che nel corso dell’anno 2023 hanno sostenuto spese per corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e legge sulla privacy è previsto un contributo per le spese sostenute pari a 1.000 euro, fino ad esaurimento delle risorse. La richiesta per accedere ai sussidi deve essere presentata entro e non oltre il 20 dicembre 2023, mediante gli appositi moduli.

Il contributo messo a disposizione è di 50.000 euro 

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha disposto l’erogazione di sussidi di sostegno al reddito per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all’Ente. Trattasi di un contributo di 50.000 euro e la disposizione scaturisce da una decisione presa nel corso della riunione del consiglio direttivo. Nella fattispecie, i sussidi possono essere utilizzati per svariate cose, tra cui l’acquisto di lenti da vista per i figli dei dipendenti per un importo massimo di 150,00 euro; un contributo di 200,00 euro per spese odontoiatriche; un importo pari a 500,00 euro per nascita bebè; un contributo annuo di 200,00 euro da investire in attività sportive per i lavoratori e per i figli minorenni; 300,00 euro di buono libri, strumenti musicali e digitali; 500,00 euro per gli studenti universitari da spendere per la propria crescita culturale; massimo 500,00 da investire in corsi di formazione.
Inoltre, per le aziende che nel corso dell’anno 2023 hanno sostenuto spese per corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e legge sulla privacy è previsto un contributo per le spese sostenute pari a 1.000 euro, fino ad esaurimento delle risorse. La richiesta per accedere ai sussidi deve essere presentata entro e non oltre il 20 dicembre 2023, mediante gli appositi moduli.

Congedo straordinario e permessi in favore di più richiedenti: i chiarimenti

Fornite le indicazioni per la gestione alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 (INPS, messaggio 22 novembre 2023, n. 4143).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), sia dei permessi in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità (articolo 33 della Legge n. 104/1992).

In effetti, il D.Lgs n. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario e ha anche modificato l’articolo 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.

Riconoscimento dei benefici

In realtà, il D.Lgs. n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Ma la disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo, sia la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Di conseguenza, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di 3 giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 o del prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, Legge n. 104/1992 e articolo 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

A seguito di questi chiarimenti, tra l’altro, le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Fornite le indicazioni per la gestione alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 (INPS, messaggio 22 novembre 2023, n. 4143).

Con il messaggio in commento, l'INPS ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), sia dei permessi in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità (articolo 33 della Legge n. 104/1992).

In effetti, il D.Lgs n. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario e ha anche modificato l’articolo 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.

Riconoscimento dei benefici

In realtà, il D.Lgs. n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Ma la disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo, sia la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Di conseguenza, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di 3 giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 o del prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, Legge n. 104/1992 e articolo 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

A seguito di questi chiarimenti, tra l'altro, le strutture territoriali dell'INPS dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Disparità uomo-donna nel lavoro: i dati per il 2024

Il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 individua i settori economici e le professioni che presentano il maggiore tasso di disparità uomo-donna per l’anno 2024 (D.M. 20 novembre 2023, n. 365).

Quali sono gli ambiti lavorativi in cui si registra la maggiore disparità di genere tra uomini e donne? 

 

A questa domanda si può trovare risposta leggendo i dati tabellari riportati nel decreto in oggetto, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dati che rilevano per l’applicazione nel 2024 degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.

 

Si ricorda che l’articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce “lavoratore svantaggiato” anche chi si trovi nella condizione di ’“essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”.

 

I dati sono ricavati sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lSTAT in relazione alla media annua del 2022.

 

Nella tabella A allegata al decreto sono riportati gli occupati dipendenti distinti per attività economica e sesso, mentre, nella tabella B, la classificazione è fatta in base alle professioni.

 

Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2022 in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%: i settori e le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

 

Dalla consultazione dei dati tabellari emerge, ad esempio, che il settore economico in cui è presente uno dei maggiori tassi di disparità di genere è quello dell’industria delle costruzioni ed estrattiva, con una percentuale di donne occupate, rispettivamente, del 8,8% rispetto a quella di uomini pari al 91,2% (tasso di disparità 82,4), e del 11,9% di occupazione femminile a fronte del 88,1% di occupazione maschile (tasso di disparità di 76,1).

 

Con riferimento alle professioni, invece, spiccano le differenze tra: gli ufficiali e le truppe delle forze armate (tasso di disparità 98,3 e 87,5); sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate (tasso di disparità 94,8); i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche; le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione.

Il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 individua i settori economici e le professioni che presentano il maggiore tasso di disparità uomo-donna per l'anno 2024 (D.M. 20 novembre 2023, n. 365).

Quali sono gli ambiti lavorativi in cui si registra la maggiore disparità di genere tra uomini e donne? 

 

A questa domanda si può trovare risposta leggendo i dati tabellari riportati nel decreto in oggetto, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dati che rilevano per l'applicazione nel 2024 degli incentivi all'assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.

 

Si ricorda che l'articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce “lavoratore svantaggiato” anche chi si trovi nella condizione di ’“essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”.

 

I dati sono ricavati sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lSTAT in relazione alla media annua del 2022.

 

Nella tabella A allegata al decreto sono riportati gli occupati dipendenti distinti per attività economica e sesso, mentre, nella tabella B, la classificazione è fatta in base alle professioni.

 

Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2022 in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%: i settori e le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

 

Dalla consultazione dei dati tabellari emerge, ad esempio, che il settore economico in cui è presente uno dei maggiori tassi di disparità di genere è quello dell’industria delle costruzioni ed estrattiva, con una percentuale di donne occupate, rispettivamente, del 8,8% rispetto a quella di uomini pari al 91,2% (tasso di disparità 82,4), e del 11,9% di occupazione femminile a fronte del 88,1% di occupazione maschile (tasso di disparità di 76,1).

 

Con riferimento alle professioni, invece, spiccano le differenze tra: gli ufficiali e le truppe delle forze armate (tasso di disparità 98,3 e 87,5); sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate (tasso di disparità 94,8); i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche; le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione.