Fornite le indicazioni per la gestione alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 (INPS, messaggio 22 novembre 2023, n. 4143).
Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), sia dei permessi in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità (articolo 33 della Legge n. 104/1992).
In effetti, il D.Lgs n. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario e ha anche modificato l’articolo 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.
Riconoscimento dei benefici
In realtà, il D.Lgs. n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Ma la disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo, sia la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Di conseguenza, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di 3 giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 o del prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, Legge n. 104/1992 e articolo 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
A seguito di questi chiarimenti, tra l’altro, le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.
Fornite le indicazioni per la gestione alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 (INPS, messaggio 22 novembre 2023, n. 4143).
Con il messaggio in commento, l'INPS ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), sia dei permessi in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità (articolo 33 della Legge n. 104/1992).
In effetti, il D.Lgs n. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario e ha anche modificato l’articolo 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.
Riconoscimento dei benefici
In realtà, il D.Lgs. n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Ma la disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo, sia la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Di conseguenza, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di 3 giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 o del prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, Legge n. 104/1992 e articolo 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
A seguito di questi chiarimenti, tra l'altro, le strutture territoriali dell'INPS dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.