CCNL Scuole Materne Fism: con il mese di dicembre, erogato il welfare contrattuale

Corrisposta la somma di 200,00 euro a titolo di welfare per il personale di settore

Il CCNL Scuole Materne Fism, sottoscritto in data 1° marzo 2023 tra Fism, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola Rua e Snals-Confsal, applicato al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli Enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism, prevede all’art. 45 denominato “Welfare contrattuale”, che per l’anno in corso, vengono erogati a favore di ciascun dipendente, strumenti di welfare nella misura di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Tali valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Possono fruire del welfare i lavoratori che, superato il periodo di prova, ed in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato con almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun annualità (ossia 1° gennaio-31 dicembre). Viene escluso da tale fruizione, tutto il personale in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre-31 dicembre di ciascun anno.
Altresì i suddetti valori vengono poi riproporzionati per i lavoratori assunti a tempo parziale comprendendo costi fiscali o contributivi.
II welfare maturato viene inoltre riconosciuto una sola volta e nel periodo di competenza, aggiungendosi ad offerte di beni e servizi riconosciuti dalla disciplina.
Da ultimo si comunica che, il personale ha la facoltà di destinare annualmente il welfare o parte di questo, al Fondo di Previdenza Complementare Espero, secondo le modalità previste, fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Istituto non può essere maggiore dell’importo di 200,00 euro per l’anno corrente.

 

 

Corrisposta la somma di 200,00 euro a titolo di welfare per il personale di settore

Il CCNL Scuole Materne Fism, sottoscritto in data 1° marzo 2023 tra Fism, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola Rua e Snals-Confsal, applicato al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli Enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism, prevede all'art. 45 denominato "Welfare contrattuale", che per l'anno in corso, vengono erogati a favore di ciascun dipendente, strumenti di welfare nella misura di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Tali valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Possono fruire del welfare i lavoratori che, superato il periodo di prova, ed in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato con almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun annualità (ossia 1° gennaio-31 dicembre). Viene escluso da tale fruizione, tutto il personale in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre-31 dicembre di ciascun anno.
Altresì i suddetti valori vengono poi riproporzionati per i lavoratori assunti a tempo parziale comprendendo costi fiscali o contributivi.
II welfare maturato viene inoltre riconosciuto una sola volta e nel periodo di competenza, aggiungendosi ad offerte di beni e servizi riconosciuti dalla disciplina.
Da ultimo si comunica che, il personale ha la facoltà di destinare annualmente il welfare o parte di questo, al Fondo di Previdenza Complementare Espero, secondo le modalità previste, fermo restando che, il costo massimo a carico dell'Istituto non può essere maggiore dell'importo di 200,00 euro per l'anno corrente.

 

 

Elenchi delegati alle vendite e mediatori familiari: imposta di bollo e tassa concessioni governative

L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere circa la possibilità di applicare l’imposta di bollo di all’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati, nonché l’eventuale versamento delle tasse sulle concessioni governative (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2023, n. 468).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2022, al comma 1, ha previsto l’inserimento nel Titolo II delle disposizioni di attuazione del c.p.c. di un Capo I­bis dei mediatori familiari, istituendone presso ogni tribunale un elenco.

Sulle domande di iscrizione al suddetto elenco decide il comitato previsto dall’articolo 12­ter e coloro che aspirano a tale iscrizione devono presentare domanda al
presidente del tribunale, corredata di determinati documenti a dimostrazione della propria formazione e specifica competenza.

Il comma 11, lettera c) del medesimo articolo 4 del D.Lgs. n. 149/202 ha, invece, previsto la modifica dell’articolo 179­ter delle disposizioni per l’attuazione del 
c.p.c., prevedendo l’istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534­bis e 591­bis del codice al quale possono accedere avvocati, commercialisti e notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata.
Sulle domande di iscrizione a tale elenco decide il comitato che ogni 3 anni deve provvederne alla revisione e all’aggiornamento.

 

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale, all’articolo 1, dispone che ne sono soggetti gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.

Relativamente agli atti indicati nella tariffa si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo, nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Stante tale quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le istanze di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel relativo elenco, scontano l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

 

Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l’articolo 1 del D.P.R. n. 641/1972 individua l’oggetto della tassa in tutti i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa.
Ai sensi dell’articolo 2 del predetto Decreto, concernente la riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell’atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione.
L’Agenzia delle entrate ha ricordato che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative scaturisce dalla richiesta di iscrizione di un soggetto ad un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all’esercizio di una professione, arte o mestiere.
In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l’esercizio dell’attività, arte o professione.

 

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha osservato che l’iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita risulta  abilitante ai fini dell’esercizio delle relative  attività professionali, che non possono essere esercitate altrimenti e, pertanto, trova applicazione la tassa sulle concessioni governative.

L'Agenzia delle entrate ha fornito un parere circa la possibilità di applicare l'imposta di bollo di all'istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell'elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati, nonché l'eventuale versamento delle tasse sulle concessioni governative (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2023, n. 468).

L'articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2022, al comma 1, ha previsto l'inserimento nel Titolo II delle disposizioni di attuazione del c.p.c. di un Capo I­bis dei mediatori familiari, istituendone presso ogni tribunale un elenco.

Sulle domande di iscrizione al suddetto elenco decide il comitato previsto dall'articolo 12­ter e coloro che aspirano a tale iscrizione devono presentare domanda al
presidente del tribunale, corredata di determinati documenti a dimostrazione della propria formazione e specifica competenza.

Il comma 11, lettera c) del medesimo articolo 4 del D.Lgs. n. 149/202 ha, invece, previsto la modifica dell'articolo 179­ter delle disposizioni per l'attuazione del 
c.p.c., prevedendo l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534­bis e 591­bis del codice al quale possono accedere avvocati, commercialisti e notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata.
Sulle domande di iscrizione a tale elenco decide il comitato che ogni 3 anni deve provvederne alla revisione e all'aggiornamento.

 

L'imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale, all'articolo 1, dispone che ne sono soggetti gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa.

Relativamente agli atti indicati nella tariffa si applica l'imposta di bollo fin dall'origine alle istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo, nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Stante tale quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le istanze di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell'elenco dei mediatori familiari, in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel relativo elenco, scontano l'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

 

Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l'articolo 1 del D.P.R. n. 641/1972 individua l'oggetto della tassa in tutti i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa.
Ai sensi dell'articolo 2 del predetto Decreto, concernente la riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell'atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione.
L'Agenzia delle entrate ha ricordato che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative scaturisce dalla richiesta di iscrizione di un soggetto ad un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all'esercizio di una professione, arte o mestiere.
In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l'esercizio dell'attività, arte o professione.

 

Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia ha osservato che l'iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita risulta  abilitante ai fini dell'esercizio delle relative  attività professionali, che non possono essere esercitate altrimenti e, pertanto, trova applicazione la tassa sulle concessioni governative.

Piattaforma OMNIA IS: rilascio nuovi report

Nell’ambito dei progetti volti alla creazione della “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali” (OMNIA IS), l’INPS comunica il rilascio di report nella sezione del sito istituzionale dedicata agli Open Data (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4181).

Il progetto “Piattaforma Unica Cig (Omnia IS) – Servizi Integrati per il Monitoraggio – Step 2 – Cruscotto di Monitoraggio OMNIA IS” è stato implementato con il rilascio di report nella sezione degli Open Data.

 

All’interno di tale sezione sono stati inseriti i dati gestiti dall’Istituto relativamente ai trattamenti di integrazione salariale, categorizzati per prestazione e periodo, liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati.

 

I report sono rintracciabili seguendo il percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando le variabili disponibili per filtrare i vari report che sono distinte per argomento, fonte e periodo.

 

In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

 

I report pubblicati, a disposizione dell’utenza sono di 2 tipologie:

 

–       Storico – contenente lo storico dei dati a partire dall’anno 2020;

–       Annuale – contenente i dati dell’ultimo anno di riferimento.

 

Nello Storico si trovano i prospetti relativi al numero di domande, di lavoratori e di mensilità per regione e tipo di intervento relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Nella seconda tipologia di report rientrano i seguenti prospetti:

 

– Report Annuale. Numero Domande per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
– Report Annuale. Numero Lavoratori per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
– Report Annuale. Numero Mensilità per regione e tipo di intervento. Anno 2022.

 

Ciascuno dei suddetti report contiene un dataset in merito al numero di domande autorizzate, al numero di lavoratori pagati (pagamento diretto) e al numero di mensilità pagate (pagamento diretto).

 

Le informazioni mostrate sono classificate in base all’anno, al mese, alla regione e alla tipologia di intervento di integrazione salariale.

Nell'ambito dei progetti volti alla creazione della “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali” (OMNIA IS), l'INPS comunica il rilascio di report nella sezione del sito istituzionale dedicata agli Open Data (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4181).

Il progetto “Piattaforma Unica Cig (Omnia IS) - Servizi Integrati per il Monitoraggio - Step 2 - Cruscotto di Monitoraggio OMNIA IS” è stato implementato con il rilascio di report nella sezione degli Open Data.

 

All’interno di tale sezione sono stati inseriti i dati gestiti dall’Istituto relativamente ai trattamenti di integrazione salariale, categorizzati per prestazione e periodo, liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati.

 

I report sono rintracciabili seguendo il percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando le variabili disponibili per filtrare i vari report che sono distinte per argomento, fonte e periodo.

 

In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

 

I report pubblicati, a disposizione dell’utenza sono di 2 tipologie:

 

-       Storico – contenente lo storico dei dati a partire dall’anno 2020;

-       Annuale – contenente i dati dell’ultimo anno di riferimento.

 

Nello Storico si trovano i prospetti relativi al numero di domande, di lavoratori e di mensilità per regione e tipo di intervento relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Nella seconda tipologia di report rientrano i seguenti prospetti:

 

- Report Annuale. Numero Domande per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
- Report Annuale. Numero Lavoratori per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
- Report Annuale. Numero Mensilità per regione e tipo di intervento. Anno 2022.

 

Ciascuno dei suddetti report contiene un dataset in merito al numero di domande autorizzate, al numero di lavoratori pagati (pagamento diretto) e al numero di mensilità pagate (pagamento diretto).

 

Le informazioni mostrate sono classificate in base all’anno, al mese, alla regione e alla tipologia di intervento di integrazione salariale.

Riconoscimento della pensione anticipata e dell’APE sociale: i chiarimenti 

Arrivano le indicazioni sul riconoscimento dell’accesso ai due istituti da parte dei lavoratori precoci e dei disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4192).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’INPS ha fornito indicazioni sulla possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale (articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020) e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, Legge n. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Inoltre, per i precoci in stato di disoccupazione, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), Legge n. 232/2016.

In particolare, l’INPS sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme, rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Inoltre, l’articolo 1, commi 179 e 199 della Legge n. 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Pertanto, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e di cui all’articolo 4 del D.L. n. 4/2019, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019.

Infine, l’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.

Arrivano le indicazioni sul riconoscimento dell’accesso ai due istituti da parte dei lavoratori precoci e dei disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4192).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’INPS ha fornito indicazioni sulla possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale (articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020) e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, Legge n. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Inoltre, per i precoci in stato di disoccupazione, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), Legge n. 232/2016.

In particolare, l’INPS sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme, rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Inoltre, l’articolo 1, commi 179 e 199 della Legge n. 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Pertanto, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e di cui all’articolo 4 del D.L. n. 4/2019, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019.

Infine, l’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.

CCNL Credito: prorogato il Protocollo d’intesa a favore delle donne vittime di violenza

Prorogato per un ulteriore biennio il Protocollo d’Intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza 

Il 23 novembre 2023, successivamente al rinnovo del CCNL, Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto la proroga per un ulteriore biennio del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2019 e rinnovato il 25 novembre 2021, volto a favorire il rimborso dei crediti a favore delle donne vittime di violenza di genere.
Nello specifico, l’accordo prevede che le banche e gli intermediari finanziari aderenti possano concedere  alle donne inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi.
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni e interessi di mora per il periodo di sospensione e durante tale periodo il beneficiario può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione e comporta corrispondente l’allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Ai fini di tale richiesta, il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
– domanda di accesso, tramite l’apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
– certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” con l’indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.

Prorogato per un ulteriore biennio il Protocollo d'Intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza 

Il 23 novembre 2023, successivamente al rinnovo del CCNL, Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto la proroga per un ulteriore biennio del Protocollo d'intesa sottoscritto il 25 novembre 2019 e rinnovato il 25 novembre 2021, volto a favorire il rimborso dei crediti a favore delle donne vittime di violenza di genere.
Nello specifico, l'accordo prevede che le banche e gli intermediari finanziari aderenti possano concedere  alle donne inserite nei "percorsi di protezione" relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito per il periodo di durata del "percorso di protezione" e comunque non oltre i 18 mesi.
La sospensione non determina l'applicazione di commissioni e interessi di mora per il periodo di sospensione e durante tale periodo il beneficiario può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione e comporta corrispondente l'allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Ai fini di tale richiesta, il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
- domanda di accesso, tramite l'apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
- certificazione dell'inizio del "percorso di protezione" con l'indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.

Superbonus 90%: contributo a fondo perduto erogato nella misura del 100%

L’Agenzia delle entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Agenzia delle Entrate, provvedimento 24 novembre 2023, n. 411179).

L’articolo 9, comma 3, del D.L. 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, hanno sostenuto nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’IRPEF con percentuale del 90% e in possesso dei seguenti requisiti:

  • richiedente con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

  • richiedente titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;

  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale del richiedente.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 22 settembre 2023, ha poi definito le modalità di attuazione di tale contributo e i termini per la presentazione delle domande di accesso, dal 2 al 31 ottobre 2023.

 

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate, con il nuovo provvedimento del 24 novembre, n. 411179, l’Agenzia ha annunciato che la percentuale per il calcolo del contributo da erogare è pari al 100%.

L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario, dunque, è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

L'Agenzia delle entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Agenzia delle Entrate, provvedimento 24 novembre 2023, n. 411179).

L’articolo 9, comma 3, del D.L. 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, hanno sostenuto nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’IRPEF con percentuale del 90% e in possesso dei seguenti requisiti:

  • richiedente con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

  • richiedente titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;

  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale del richiedente.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 22 settembre 2023, ha poi definito le modalità di attuazione di tale contributo e i termini per la presentazione delle domande di accesso, dal 2 al 31 ottobre 2023.

 

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate, con il nuovo provvedimento del 24 novembre, n. 411179, l'Agenzia ha annunciato che la percentuale per il calcolo del contributo da erogare è pari al 100%.

L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario, dunque, è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Assunzione giovani: fruizione dell’esonero contributivo in caso di riqualificazione coattiva del rapporto

Il datore di lavoro che, in buona fede, assume un giovane lavoratore titolare di rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo, può legittimamente fruire degli esoneri contributivi (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4178).

Come noto, la Legge di bilancio 2018 ha introdotto un esonero contributivo che spetta ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

 

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile, sono stati previsti esoneri cosiddetti “sperimentali” per l’occupazione giovanile anche dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 10, Legge n. 178/2020) e dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 297, Legge n. 197/2022).

 

Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro costituisce presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità anche dei predetti esoneri, ciò in virtù del rinvio operato dal legislatore, in relazione agli stessi, alla disciplina prevista per l’esonero cosiddetto “strutturale” per l’occupazione giovanile introdotto dalla citata Legge di bilancio 2018.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dell’ipotesi di riconoscibilità di un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, laddove l’assunzione stessa non rappresenti una libera determinazione del datore di lavoro, bensì consegua alla riqualificazione coattiva di un rapporto originariamente instaurato secondo altra forma.

 

Infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (interpello n. 2/2016) ha stabilito che non è possibile fruire dello sgravio contributivo in argomento, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo, ciò in considerazione del fatto che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.

 

La suddetta preclusione, pertanto, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. 

 

L’INPS chiarisce in proposito che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

 

In presenza della buona fede al momento dell’assunzione, dunque, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che assume il giovane.

 

Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione, né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa. 

Il datore di lavoro che, in buona fede, assume un giovane lavoratore titolare di rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo, può legittimamente fruire degli esoneri contributivi (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4178).

Come noto, la Legge di bilancio 2018 ha introdotto un esonero contributivo che spetta ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

 

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile, sono stati previsti esoneri cosiddetti "sperimentali" per l’occupazione giovanile anche dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 10, Legge n. 178/2020) e dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 297, Legge n. 197/2022).

 

Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro costituisce presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità anche dei predetti esoneri, ciò in virtù del rinvio operato dal legislatore, in relazione agli stessi, alla disciplina prevista per l’esonero cosiddetto “strutturale” per l’occupazione giovanile introdotto dalla citata Legge di bilancio 2018.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dell’ipotesi di riconoscibilità di un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, laddove l’assunzione stessa non rappresenti una libera determinazione del datore di lavoro, bensì consegua alla riqualificazione coattiva di un rapporto originariamente instaurato secondo altra forma.

 

Infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (interpello n. 2/2016) ha stabilito che non è possibile fruire dello sgravio contributivo in argomento, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo, ciò in considerazione del fatto che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.

 

La suddetta preclusione, pertanto, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. 

 

L'INPS chiarisce in proposito che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

 

In presenza della buona fede al momento dell'assunzione, dunque, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che assume il giovane.

 

Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione, né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa. 

CCNL Grafica ed Editoria – Industria: nuovo incontro sulla parte normativa del contratto

Classificazione del personale, Organismo bilaterale, Banca del tempo e smart working tra i temi principali del confronto

In data 23 novembre 2023, a Roma, presso la sede di Confindustria, si è tenuto l’incontro per il rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Presenti le Associazioni datoriali Assografici, Aie, Anes e le Segreterie Nazionali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil. Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi relativi alla parte normativa del contratto, sui quali negli scorsi mesi si sono registrati significativi avanzamenti. 
L’obiettivo delle Parti Sociali è quello di rendere il CCNL Grafico Editoriale uno strumento più moderno, flessibile e articolato che possa cogliere le evoluzioni tecnologiche e digitali, governando i cambiamenti di processo e di prodotto nonché un vero e proprio contratto di filiera del settore grafico editoriale e digitale. 
In primo luogo è stato affrontato il tema della classificazione del personale e quindi dell’inserimento dei nuovi profili professionali digitali, con la previsione di effettuare un’analisi più approfondita durante la vigenza contrattuale, allo scopo di procedere con gli aggiornamenti necessari. 
In secondo luogo è stata richiesta la creazione di un Organismo Bilaterale Permanente (OBP) con diversi compiti, tra cui il monitoraggio dei sistemi e dei modelli organizzativi, della evoluzione professionale, dei sistemi di welfare, anche al fine di intervenire tempestivamente su eventuali esigenze di modifica/integrazione o sperimentazione dell’organizzazione e della distribuzione dell’orario di lavoro, con la possibilità di avvalersi di una figura di esperto a seconda delle materie trattate.
In materia di formazione professionale, è stata condivisa la volontà di promuovere iniziative di formazione nei luoghi di lavoro in contrasto alla violenza, anche sulla base di quanto previsto dalla Convenzione ILO 190.
A tutela delle professionalità maturate viene prevista l’introduzione di una procedura di confronto finalizzato al mantenimento dell’applicazione del CCNL Grafico Editoriale al personale anche nei casi di cessione o trasferimento di ramo d’azienda. 
Nell’ottica di favorire maggiormente l’equilibrio vita-lavoro viene prevista l’istituzione di una banca del tempo che potrà essere costituita a livello aziendale su base volontaria. A favore dei lavoratori in difficoltà previsto invece un regolamento per la gestione delle ferie e dei Rol solidali nei luoghi di lavoro. 
In materia di smart working le Parti si sono confrontate per la definizione di linee guida per la gestione del lavoro agile, in applicazione della normativa vigente. Per i contratti a termine viene richiesto l’ampliamento delle causali per l’utilizzo dei contratti a termine fino a 24 mesi, valorizzando la stabilizzazione quale elemento distintivo. 
Le Segreterie Nazionali hanno inoltre richiesto l’estensione dell’assistenza sanitaria integrativa per i contratti a termine.
In conclusione le Segreterie Nazionali, unitamente alle delegazioni trattanti hanno valutano positivamente l’avanzamento condiviso sulla parte normativa, fermo restando il confronto che si dovrà svolgere sulla parte economica, finalizzato al recupero del potere di acquisto delle retribuzioni.
Le Parti si sono aggiornate per il 19 e 20 dicembre per proseguire il confronto sulla parte economica. 

Classificazione del personale, Organismo bilaterale, Banca del tempo e smart working tra i temi principali del confronto

In data 23 novembre 2023, a Roma, presso la sede di Confindustria, si è tenuto l’incontro per il rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Presenti le Associazioni datoriali Assografici, Aie, Anes e le Segreterie Nazionali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil. Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi relativi alla parte normativa del contratto, sui quali negli scorsi mesi si sono registrati significativi avanzamenti. 
L'obiettivo delle Parti Sociali è quello di rendere il CCNL Grafico Editoriale uno strumento più moderno, flessibile e articolato che possa cogliere le evoluzioni tecnologiche e digitali, governando i cambiamenti di processo e di prodotto nonché un vero e proprio contratto di filiera del settore grafico editoriale e digitale. 
In primo luogo è stato affrontato il tema della classificazione del personale e quindi dell'inserimento dei nuovi profili professionali digitali, con la previsione di effettuare un'analisi più approfondita durante la vigenza contrattuale, allo scopo di procedere con gli aggiornamenti necessari. 
In secondo luogo è stata richiesta la creazione di un Organismo Bilaterale Permanente (OBP) con diversi compiti, tra cui il monitoraggio dei sistemi e dei modelli organizzativi, della evoluzione professionale, dei sistemi di welfare, anche al fine di intervenire tempestivamente su eventuali esigenze di modifica/integrazione o sperimentazione dell’organizzazione e della distribuzione dell’orario di lavoro, con la possibilità di avvalersi di una figura di esperto a seconda delle materie trattate.
In materia di formazione professionale, è stata condivisa la volontà di promuovere iniziative di formazione nei luoghi di lavoro in contrasto alla violenza, anche sulla base di quanto previsto dalla Convenzione ILO 190.
A tutela delle professionalità maturate viene prevista l'introduzione di una procedura di confronto finalizzato al mantenimento dell’applicazione del CCNL Grafico Editoriale al personale anche nei casi di cessione o trasferimento di ramo d’azienda. 
Nell’ottica di favorire maggiormente l’equilibrio vita-lavoro viene prevista l'istituzione di una banca del tempo che potrà essere costituita a livello aziendale su base volontaria. A favore dei lavoratori in difficoltà previsto invece un regolamento per la gestione delle ferie e dei Rol solidali nei luoghi di lavoro. 
In materia di smart working le Parti si sono confrontate per la definizione di linee guida per la gestione del lavoro agile, in applicazione della normativa vigente. Per i contratti a termine viene richiesto l'ampliamento delle causali per l’utilizzo dei contratti a termine fino a 24 mesi, valorizzando la stabilizzazione quale elemento distintivo. 
Le Segreterie Nazionali hanno inoltre richiesto l’estensione dell’assistenza sanitaria integrativa per i contratti a termine.
In conclusione le Segreterie Nazionali, unitamente alle delegazioni trattanti hanno valutano positivamente l’avanzamento condiviso sulla parte normativa, fermo restando il confronto che si dovrà svolgere sulla parte economica, finalizzato al recupero del potere di acquisto delle retribuzioni.
Le Parti si sono aggiornate per il 19 e 20 dicembre per proseguire il confronto sulla parte economica. 

La tutela previdenziale della malattia dei lavoratori sportivi

Riepilogate le disposizioni della Riforma dello sport per gli iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione separata (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4182).

L’INPS ha riepilogato quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello sport) in materia di tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata a partire dalla data del 1° luglio 2023.

Lavoratori subordinati

In particolare, con specifico riferimento alla tutela della malattia, ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica (articolo 33, comma 3 del D.lgs n. 36/2021).

Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento).

È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti. Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la tutela assicurativa per la malattia (articolo 30, comma 5 del D.lgs n. 36/2021).

Iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi del settore professionistico

I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata hanno comunque diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.

Invece, con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

La tutela previdenziale della malattia

I lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, come sopra individuati, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, in caso di evento di malattia, sono tenuti a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante.

Il medesimo certificato perviene all’INPS, che lo rende disponibile al cittadino mediante l’apposito servizio presente sul suo sito istituzionale “Consultazione dei certificati di malattia telematici”. L’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro.

Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all’INPS, entro 2 giorni dalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l’attestato cartaceo al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d’ufficio dall’INPS.

Infine, il flusso del processo gestionale, attivato a seguito della trasmissione del certificato di malattia, non presenta alcuna particolarità ulteriore rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori. 

Riepilogate le disposizioni della Riforma dello sport per gli iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione separata (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4182).

L'INPS ha riepilogato quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello sport) in materia di tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata a partire dalla data del 1° luglio 2023.

Lavoratori subordinati

In particolare, con specifico riferimento alla tutela della malattia, ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica (articolo 33, comma 3 del D.lgs n. 36/2021).

Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento).

È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti. Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la tutela assicurativa per la malattia (articolo 30, comma 5 del D.lgs n. 36/2021).

Iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi del settore professionistico

I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata hanno comunque diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.

Invece, con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

La tutela previdenziale della malattia

I lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, come sopra individuati, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, in caso di evento di malattia, sono tenuti a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante.

Il medesimo certificato perviene all’INPS, che lo rende disponibile al cittadino mediante l’apposito servizio presente sul suo sito istituzionale “Consultazione dei certificati di malattia telematici”. L’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro.

Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all’INPS, entro 2 giorni dalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l’attestato cartaceo al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d’ufficio dall’INPS.

Infine, il flusso del processo gestionale, attivato a seguito della trasmissione del certificato di malattia, non presenta alcuna particolarità ulteriore rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori. 

CCNL Credito: siglato il rinnovo

Importanti novità economiche e normative per il personale di settore

In data 23 novembre 2023 Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per rinnovare il CCNL Credito applicato ai Quadri direttivi ed ai dipendenti delle aziende operanti nel settore creditizio, finanziario e strumentale.
Di seguito si enunciano le principali novità.
In merito alla parte economica è previsto un aumento salariale medio mensile pari a 450,00 euro dal mese di dicembre, nonché l’erogazione di arretrati corrispondenti al periodo incluso tra luglio e novembre 2023 con una media pari a 1.250,00 euro, ed il ripristino della base di computo del Tfr a far data dal 1° luglio 2023.
L’incremento contrattuale summenzionato viene elargito in quattro quote così suddivise: la prima di 250,00 euro prevista nel mese di dicembre; la seconda di 100,00 euro nel mese di settembre 2024; la terza pari a 50,00 euro prevista a giugno 2025 e l’ultima di 35,00 euro a marzo 2026. Altresì, si rileva che, l’aumento influisce positivamente anche sulla tredicesima mensilità.
Nella tabella sottostante, vengono riportati gli aumenti mensili stipendiali.

Livelli 01/07/2023 01/09/2024 01/06/2025 01/03/2026 Totale
QD 4° Livello 335,92 134,37 67,18 47,03 584,50
QD 3° Livello 291,88 116,75 58,38 40,86 507,87
QD 2° Livello 277,07 110,83 55,41 38,79 482,10
QD 1° Livello 264,07 105,63 52,81 36,97 459,48
3a Area 4° Livello 250,00 100,00 50,00 35,00 435,00
3a Area 3° Livello 215,68 86,27 43,14 30,20 375,29
3a Area 2° Livello 203,75 81,50 40,75 28,53 354,53
3a Area 1° Livello 193,32 77,33 38,66 27,06 336,37
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 174,79 69,92 34,96 24,47 304,14

Gli importi corrispondenti all’Una Tantum e validi per il periodo 1° luglio 2023-30 novembre 2023, vengono elargiti come indicato nella tabella di seguito illustrata.

Livelli Una Tantum
QD 4° Livello 1.679,60
QD 3° Livello 1.459,40
QD 2° Livello 1.385,35
QD 1° Livello 1.320,35
3a Area 4° Livello 1.250,00
3a Area 3° Livello 1.078,40
3a Area 2° Livello 1.018,75
3a Area 1° Livello 966,60
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 873,95

Il suddetto emolumento spetta al personale di settore in servizio alla data di stipula del Verbale di Accordo; versato pro quota in ragione del servizio prestato dal dipendente nel medesimo periodo e ridotto in caso di lavoro a tempo parziale. Inoltre, non è utilizzato ai fini dei vari istituti contrattuali, tranne che per il Tfr ed i trattamenti di quiescenza e previdenza aziendale.
Per quanto riguarda il Tfr, la quota corrispondente viene ricalcolata in conseguenza a quanto previsto nel Verbale di Accordo, applicandosi pertanto al personale in forza alla data di stipula.
Di seguito si riportano gli importi mensili calcolati per tredici mensilità ed in vigore dal 1° luglio 2023.

Livelli Minimi Scatti di anzianità Importo ex ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello 4.911,48 95,31 14,30
QD 3° Livello 4.180,89 95,31 14,30
QD 2° Livello 3.760,45 41,55 7,99
QD 1° Livello 3.547,80 41,55 7,99
3a Area 4° Livello 3.156,90 41,55 7,99
3a Area 3° Livello 2.899,88 41,55 7,99
3a Area 2° Livello 2.739,63 41,55 7,99
3a Area 1° Livello 2.599,29 41,55 7,99
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 2.350,10 29,07 5,59

Circa la parte normativa, tra le novità principali, si indicano:
– la riduzione dell’orario di lavoro a 37 ore settimanali e 30 minuti, dando così ai dipendenti la possibilità di conciliare i tempi vita-lavoro;
– viene ampliata la centralità della formazione al fine di favorire la crescita umana e professionale del personale di settore;
– si dà valore alle pari opportunità ed inclusione, dando particolare attenzione alla tematica relativa alle diversità, alla tutela delle donne, alle molestie sul luogo di lavoro e violenza di genere, alla maternità a rischio, al comporto ed alla malattia;
– viene favorita l’occupazione tramite il Fondo di Solidarietà di Settore ed il Fondo per l’Occupazione, al fine di promuovere le nuove assunzioni mediante anche il passaggio al part-time del personale a cui mancano tre anni alla pensione o all’esodo. Altresì viene previsto un contributo economico pari a 3.500,00 euro nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne, disabili, disoccupati fino a 36 anni, nonché persone residenti nelle regioni del Mezzogiorno;
– la partecipazione del personale di comparto alle dinamiche aziendali, con la gestione delle modalità a cura delle singole imprese;
– forte impegno per contrastare le pressioni commerciali;
– maggiore attenzione alla tematica riguardante la salute dei dipendenti, dando maggior riguardo allo stress da lavoro correlato, e di conseguenza, rafforzando ed ampliando l’azione della Commissione nazionale sicurezza;
– da ultimo, il rafforzamento della gestione dei processi aziendali, della Cabina di Regia nazionale ed il potenziamento delle Commissioni e degli Organismi Bilaterali, rivolgendo lo sguardo alla contrattazione di primo e secondo livello.

Importanti novità economiche e normative per il personale di settore

In data 23 novembre 2023 Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per rinnovare il CCNL Credito applicato ai Quadri direttivi ed ai dipendenti delle aziende operanti nel settore creditizio, finanziario e strumentale.
Di seguito si enunciano le principali novità.
In merito alla parte economica è previsto un aumento salariale medio mensile pari a 450,00 euro dal mese di dicembre, nonché l'erogazione di arretrati corrispondenti al periodo incluso tra luglio e novembre 2023 con una media pari a 1.250,00 euro, ed il ripristino della base di computo del Tfr a far data dal 1° luglio 2023.
L’incremento contrattuale summenzionato viene elargito in quattro quote così suddivise: la prima di 250,00 euro prevista nel mese di dicembre; la seconda di 100,00 euro nel mese di settembre 2024; la terza pari a 50,00 euro prevista a giugno 2025 e l'ultima di 35,00 euro a marzo 2026. Altresì, si rileva che, l'aumento influisce positivamente anche sulla tredicesima mensilità.
Nella tabella sottostante, vengono riportati gli aumenti mensili stipendiali.

Livelli 01/07/2023 01/09/2024 01/06/2025 01/03/2026 Totale
QD 4° Livello 335,92 134,37 67,18 47,03 584,50
QD 3° Livello 291,88 116,75 58,38 40,86 507,87
QD 2° Livello 277,07 110,83 55,41 38,79 482,10
QD 1° Livello 264,07 105,63 52,81 36,97 459,48
3a Area 4° Livello 250,00 100,00 50,00 35,00 435,00
3a Area 3° Livello 215,68 86,27 43,14 30,20 375,29
3a Area 2° Livello 203,75 81,50 40,75 28,53 354,53
3a Area 1° Livello 193,32 77,33 38,66 27,06 336,37
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 174,79 69,92 34,96 24,47 304,14

Gli importi corrispondenti all'Una Tantum e validi per il periodo 1° luglio 2023-30 novembre 2023, vengono elargiti come indicato nella tabella di seguito illustrata.

Livelli Una Tantum
QD 4° Livello 1.679,60
QD 3° Livello 1.459,40
QD 2° Livello 1.385,35
QD 1° Livello 1.320,35
3a Area 4° Livello 1.250,00
3a Area 3° Livello 1.078,40
3a Area 2° Livello 1.018,75
3a Area 1° Livello 966,60
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 873,95

Il suddetto emolumento spetta al personale di settore in servizio alla data di stipula del Verbale di Accordo; versato pro quota in ragione del servizio prestato dal dipendente nel medesimo periodo e ridotto in caso di lavoro a tempo parziale. Inoltre, non è utilizzato ai fini dei vari istituti contrattuali, tranne che per il Tfr ed i trattamenti di quiescenza e previdenza aziendale.
Per quanto riguarda il Tfr, la quota corrispondente viene ricalcolata in conseguenza a quanto previsto nel Verbale di Accordo, applicandosi pertanto al personale in forza alla data di stipula.
Di seguito si riportano gli importi mensili calcolati per tredici mensilità ed in vigore dal 1° luglio 2023.

Livelli Minimi Scatti di anzianità Importo ex ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello 4.911,48 95,31 14,30
QD 3° Livello 4.180,89 95,31 14,30
QD 2° Livello 3.760,45 41,55 7,99
QD 1° Livello 3.547,80 41,55 7,99
3a Area 4° Livello 3.156,90 41,55 7,99
3a Area 3° Livello 2.899,88 41,55 7,99
3a Area 2° Livello 2.739,63 41,55 7,99
3a Area 1° Livello 2.599,29 41,55 7,99
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 2.350,10 29,07 5,59

Circa la parte normativa, tra le novità principali, si indicano:
- la riduzione dell’orario di lavoro a 37 ore settimanali e 30 minuti, dando così ai dipendenti la possibilità di conciliare i tempi vita-lavoro;
- viene ampliata la centralità della formazione al fine di favorire la crescita umana e professionale del personale di settore;
- si dà valore alle pari opportunità ed inclusione, dando particolare attenzione alla tematica relativa alle diversità, alla tutela delle donne, alle molestie sul luogo di lavoro e violenza di genere, alla maternità a rischio, al comporto ed alla malattia;
- viene favorita l’occupazione tramite il Fondo di Solidarietà di Settore ed il Fondo per l’Occupazione, al fine di promuovere le nuove assunzioni mediante anche il passaggio al part-time del personale a cui mancano tre anni alla pensione o all’esodo. Altresì viene previsto un contributo economico pari a 3.500,00 euro nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne, disabili, disoccupati fino a 36 anni, nonché persone residenti nelle regioni del Mezzogiorno;
- la partecipazione del personale di comparto alle dinamiche aziendali, con la gestione delle modalità a cura delle singole imprese;
- forte impegno per contrastare le pressioni commerciali;
- maggiore attenzione alla tematica riguardante la salute dei dipendenti, dando maggior riguardo allo stress da lavoro correlato, e di conseguenza, rafforzando ed ampliando l'azione della Commissione nazionale sicurezza;
- da ultimo, il rafforzamento della gestione dei processi aziendali, della Cabina di Regia nazionale ed il potenziamento delle Commissioni e degli Organismi Bilaterali, rivolgendo lo sguardo alla contrattazione di primo e secondo livello.