D.L. Energia: novità per imprese energivore e ravvedimento per violazioni riguardanti i corrispettivi

Nel testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, di particolare rilievo in ambito fiscale sono le novità riguardo al regime delle agevolazioni per le imprese energivore e la regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi mediante il ravvedimento operoso.

Nel testo del Decreto Energia 2023 sono previsti interventi urgenti in materia di energia, a sostegno del potere di acquisto e a tutela del risparmio. Tra le novità:

  • Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

  • Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio;

  • Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;

  • Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi;

  • Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese;

  • Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il Decreto ha stabilito che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) mantenga azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il Decreto, inoltre, è intervenuto allo scopo di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, riconoscendo un ulteriore contributo nei limiti pro capite ai beneficiari della social card.

 

Per quanto riguarda, poi, il regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore, il Decreto ha definito in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1 gennaio 2024.

L’accesso, in particolare, sarà concesso alle imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  3. hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore.

Hanno, inoltre, diritto di accedere alle agevolazioni anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sottosettore ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della stessa comunicazione europea 2022/C 80/01. 

Tali imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Non possono, invece, accedere alle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

 

Infine, sempre in ambito fiscale, all’articolo 4 del Decreto Energia è stabilito che i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possano avvalersi del ravvedimento operoso, anche per violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

 

 

Nel testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, di particolare rilievo in ambito fiscale sono le novità riguardo al regime delle agevolazioni per le imprese energivore e la regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi mediante il ravvedimento operoso.

Nel testo del Decreto Energia 2023 sono previsti interventi urgenti in materia di energia, a sostegno del potere di acquisto e a tutela del risparmio. Tra le novità:

  • Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

  • Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio;

  • Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;

  • Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi;

  • Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese;

  • Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il Decreto ha stabilito che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) mantenga azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il Decreto, inoltre, è intervenuto allo scopo di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, riconoscendo un ulteriore contributo nei limiti pro capite ai beneficiari della social card.

 

Per quanto riguarda, poi, il regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore, il Decreto ha definito in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1 gennaio 2024.

L'accesso, in particolare, sarà concesso alle imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  3. hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore.

Hanno, inoltre, diritto di accedere alle agevolazioni anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sottosettore ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della stessa comunicazione europea 2022/C 80/01. 

Tali imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Non possono, invece, accedere alle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

 

Infine, sempre in ambito fiscale, all'articolo 4 del Decreto Energia è stabilito che i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possano avvalersi del ravvedimento operoso, anche per violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

 

 

CCNL Enti di Ricerca: è ancora confronto tra OO.SS. e Aran

Risvolti negativi per la disciplina contrattuale e la mansione di tecnologo a tempo indeterminato

Il dibattito avvenuto tra Aran e OO.SS sulla disciplina contrattuale del comparto Enti di Ricerca e sulla figura professionale del Tecnologo assunto a tempo indeterminato, ha dato conferma dei limiti interpretativi della parte pubblica facendo sì di non poterne riconoscere il giusto valore e dignità.
Difatti, dare una definizione per solo il tetto economico al contratto e non alla disciplina con la quale si possono dar vita ai contratti di Ricerca, non permetterebbe di certo l’uniformità delle tutele a tutti i lavoratori degli Enti pubblici di Ricerca, delle Università e delle Istituzioni Afam.
Sulla professione di tecnologo a tempo indeterminato, l’Aran vuole faccia parte della categoria Ep, ma come si concilia questa posizione con la specificità del nuovo profilo menzionato ai quali la contrattazione deve determinare una propria regolamentazione e dedicare una specifica sezione nel CCNL, ancora non è definita.
Da ultimo, si aggiunge che la parte pubblica, ancora oggi, manifesta limiti che si traducono in una posizione di chiusura atta a definire nel contratto le condizioni lavorative che riconoscano tutele, diritti e valorizzazione dei lavoratori che ormai da troppo tempo sono in attesa di risposte concrete.

Risvolti negativi per la disciplina contrattuale e la mansione di tecnologo a tempo indeterminato

Il dibattito avvenuto tra Aran e OO.SS sulla disciplina contrattuale del comparto Enti di Ricerca e sulla figura professionale del Tecnologo assunto a tempo indeterminato, ha dato conferma dei limiti interpretativi della parte pubblica facendo sì di non poterne riconoscere il giusto valore e dignità.
Difatti, dare una definizione per solo il tetto economico al contratto e non alla disciplina con la quale si possono dar vita ai contratti di Ricerca, non permetterebbe di certo l'uniformità delle tutele a tutti i lavoratori degli Enti pubblici di Ricerca, delle Università e delle Istituzioni Afam.
Sulla professione di tecnologo a tempo indeterminato, l’Aran vuole faccia parte della categoria Ep, ma come si concilia questa posizione con la specificità del nuovo profilo menzionato ai quali la contrattazione deve determinare una propria regolamentazione e dedicare una specifica sezione nel CCNL, ancora non è definita.
Da ultimo, si aggiunge che la parte pubblica, ancora oggi, manifesta limiti che si traducono in una posizione di chiusura atta a definire nel contratto le condizioni lavorative che riconoscano tutele, diritti e valorizzazione dei lavoratori che ormai da troppo tempo sono in attesa di risposte concrete.

CCNL Autoferrotranvieri: è stato avviato il confronto per il rinnovo del contratto

I sindacati richiedono la riforma del settore, un aumento salariale e un miglioramento delle condizioni lavorative 

Il 26 settembre si è svolta una prima riunione tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per l’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.
Per quanto riguarda i lavoratori, secondo i sindacati è sicuramente necessario intervenire all’interno del settore, soprattutto per quanto riguarda gli orari, le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza previsti.
Tale situazione, secondo i sindacati, si evince anche dalla difficoltà di reperire il personale e a tal proposito sarebbe necessario rivedere la parte normativa ed economica del CCNL, al fine di garantire un maggiore benessere lavorativo e un maggior bilanciamento tra i tempi di vita e quelli di lavoro.
I sindacati chiedono, pertanto, di fissare un calendario di incontri al fine di trovare un accordo prima della scadenza prevista per il prossimo 31 dicembre.

I sindacati richiedono la riforma del settore, un aumento salariale e un miglioramento delle condizioni lavorative 

Il 26 settembre si è svolta una prima riunione tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per l’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.
Per quanto riguarda i lavoratori, secondo i sindacati è sicuramente necessario intervenire all'interno del settore, soprattutto per quanto riguarda gli orari, le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza previsti.
Tale situazione, secondo i sindacati, si evince anche dalla difficoltà di reperire il personale e a tal proposito sarebbe necessario rivedere la parte normativa ed economica del CCNL, al fine di garantire un maggiore benessere lavorativo e un maggior bilanciamento tra i tempi di vita e quelli di lavoro.
I sindacati chiedono, pertanto, di fissare un calendario di incontri al fine di trovare un accordo prima della scadenza prevista per il prossimo 31 dicembre.

Ebinter Ragusa: permessi per assistenza familiari disabili

Per le imprese e i lavoratori del terzo settore sono previste agevolazioni per l’assistenza a familiari con disabilità  

L’Ente Bilaterale del Terziario di Ragusa ha comunicato alle imprese ed ai lavoratori del comparto alcune novità per quanto riguarda: congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili che versano in situazione di gravità e permessi per assistenza disabili in condizioni di gravità che rientrano nell’articolo 33 della legge 104/1992. Tramite la “variazione dati domanda” viene consentito al lavoratore di modificare i dati di una domanda già inoltrata all’Istituto in modalità telematica, come, ad esempio: indirizzo del domicilio, dei dati lavorativi, delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. Infatti, è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si vuole cambiare, con la presentazione della nuova domanda con i cambiamenti che si intendono apportare, inserendo il mese nel quale si presenta la richiesta di variazione dei dati. E’ bene precisare che se il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è trascorso per intero, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

Per le imprese e i lavoratori del terzo settore sono previste agevolazioni per l’assistenza a familiari con disabilità  

L’Ente Bilaterale del Terziario di Ragusa ha comunicato alle imprese ed ai lavoratori del comparto alcune novità per quanto riguarda: congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili che versano in situazione di gravità e permessi per assistenza disabili in condizioni di gravità che rientrano nell’articolo 33 della legge 104/1992. Tramite la “variazione dati domanda” viene consentito al lavoratore di modificare i dati di una domanda già inoltrata all’Istituto in modalità telematica, come, ad esempio: indirizzo del domicilio, dei dati lavorativi, delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. Infatti, è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si vuole cambiare, con la presentazione della nuova domanda con i cambiamenti che si intendono apportare, inserendo il mese nel quale si presenta la richiesta di variazione dei dati. E’ bene precisare che se il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è trascorso per intero, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

OMNIA IS: il nuovo servizio per le domande di assegno di integrazione salariale

Presentata nell’ambito della piattaforma la modalità di richiesta dell’AIS erogato dal Fondo di integrazione salariale (INPS, messaggio 29 settembre 2023, n. 3442).

Nell’ambito della piattaforma “OMNIA IS”, l’INPS ha comunicato il rilascio in produzione del nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Tuttavia, in questa prima fase, il nuovo servizio è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo.

La nuova procedura di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale del FIS presenta caratteristiche analoghe a quella relativa alla domanda di CIGO recentemente rilasciata, in quanto caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

Anche per gli utenti che devono presentare la domanda di AIS del FIS è disponibile la funzione che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro richiedibile in base all’inquadramento risultante dalle banche dati dell’INPS.

La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario. In ogni caso, si potrà sempre proseguire con la richiesta, anche se la prestazione non è “suggerita”; in tale caso, la medesima prestazione sarà successivamente oggetto di valutazione in fase istruttoria.

L’INPS ricorda che la domanda di AIS può essere presentata sia per le causali ordinarie che, esclusivamente da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie.

Le caratteristiche del servizio

Il sistema guida l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, etc.) finalizzati a evitare errori od omissioni.

Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate e visualizzarne i dettagli.

Il nuovo servizio è altresì in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di AIS, selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive del datore di lavoro interessato.

Si possono anche di individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all’unità produttiva oggetto della domanda di AIS, selezionandoli direttamente nell’apposita sezione in cui appaiono i relativi codici fiscali prelevati dai flussi Uniemens. In alternativa, è possibile allegare alla domanda il consueto elenco dei beneficiari in formato .csv.

Per le domande di AIS relative alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate per la predisposizione della stessa.

È anche possibile optare per la compilazione degli indicatori economico-finanziari ripartiti per singoli trimestri, in alternativa alla tradizionale modalità di esposizione per intere annualità.

Viene, comunque, mantenuta la facoltà di produrre la relazione tecnica con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf contenente la relazione stessa.

Viceversa, in caso di domande di AIS relative alle causali straordinarie, al momento l’unica modalità prevista è l’allegazione della relazione tecnica, redatta secondo i modelli standard forniti con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022.

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro o il suo intermediario intendano chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l’indice di liquidità può essere fatta direttamente in domanda, nell’apposita sezione prevista. Una volta compilati i campi della sezione, il sistema restituisce immediatamente gli esiti della verifica e, in caso di esito positivo, conferma l’accoglimento della modalità di pagamento scelta.

Infine, sempre per favorire la dematerializzazione degli allegati, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei loro intermediari richiedenti la prestazione, nonché assicurare maggiore celerità dell’iter istruttorio, nel nuovo modello di domanda è possibile dichiarare – nei casi previsti – l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa. Peraltro, l’Istituto ricorda anche che per le domande riportanti la causale straordinaria “contratto di solidarietà”, rimane obbligatorio allegare copia del verbale di accordo sindacale.

Come funziona

I datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo, accedono al sito dell’INPS e inseriscono, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”. Il manuale utente è reperibile in formato .pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

I datori di lavoro/intermediari che non hanno partecipato alle citate attività di sviluppo, continueranno a presentare la domanda di AIS del FIS utilizzando l’attuale applicativo “CIFWEB”. Con un successivo messaggio l’INPS comunicherà la data a decorrere dalla quale la procedura in commento sarà accessibile a tutti i datori di lavoro/intermediari interessati.

Presentata nell'ambito della piattaforma la modalità di richiesta dell'AIS erogato dal Fondo di integrazione salariale (INPS, messaggio 29 settembre 2023, n. 3442).

Nell’ambito della piattaforma “OMNIA IS”, l'INPS ha comunicato il rilascio in produzione del nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Tuttavia, in questa prima fase, il nuovo servizio è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo.

La nuova procedura di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale del FIS presenta caratteristiche analoghe a quella relativa alla domanda di CIGO recentemente rilasciata, in quanto caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

Anche per gli utenti che devono presentare la domanda di AIS del FIS è disponibile la funzione che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro richiedibile in base all’inquadramento risultante dalle banche dati dell’INPS.

La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario. In ogni caso, si potrà sempre proseguire con la richiesta, anche se la prestazione non è “suggerita”; in tale caso, la medesima prestazione sarà successivamente oggetto di valutazione in fase istruttoria.

L'INPS ricorda che la domanda di AIS può essere presentata sia per le causali ordinarie che, esclusivamente da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie.

Le caratteristiche del servizio

Il sistema guida l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, etc.) finalizzati a evitare errori od omissioni.

Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate e visualizzarne i dettagli.

Il nuovo servizio è altresì in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di AIS, selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive del datore di lavoro interessato.

Si possono anche di individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all’unità produttiva oggetto della domanda di AIS, selezionandoli direttamente nell’apposita sezione in cui appaiono i relativi codici fiscali prelevati dai flussi Uniemens. In alternativa, è possibile allegare alla domanda il consueto elenco dei beneficiari in formato .csv.

Per le domande di AIS relative alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate per la predisposizione della stessa.

È anche possibile optare per la compilazione degli indicatori economico-finanziari ripartiti per singoli trimestri, in alternativa alla tradizionale modalità di esposizione per intere annualità.

Viene, comunque, mantenuta la facoltà di produrre la relazione tecnica con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf contenente la relazione stessa.

Viceversa, in caso di domande di AIS relative alle causali straordinarie, al momento l’unica modalità prevista è l’allegazione della relazione tecnica, redatta secondo i modelli standard forniti con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022.

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro o il suo intermediario intendano chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l’indice di liquidità può essere fatta direttamente in domanda, nell’apposita sezione prevista. Una volta compilati i campi della sezione, il sistema restituisce immediatamente gli esiti della verifica e, in caso di esito positivo, conferma l’accoglimento della modalità di pagamento scelta.

Infine, sempre per favorire la dematerializzazione degli allegati, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei loro intermediari richiedenti la prestazione, nonché assicurare maggiore celerità dell’iter istruttorio, nel nuovo modello di domanda è possibile dichiarare - nei casi previsti - l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa. Peraltro, l'Istituto ricorda anche che per le domande riportanti la causale straordinaria “contratto di solidarietà”, rimane obbligatorio allegare copia del verbale di accordo sindacale.

Come funziona

I datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo, accedono al sito dell'INPS e inseriscono, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”. Il manuale utente è reperibile in formato .pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

I datori di lavoro/intermediari che non hanno partecipato alle citate attività di sviluppo, continueranno a presentare la domanda di AIS del FIS utilizzando l’attuale applicativo “CIFWEB”. Con un successivo messaggio l'INPS comunicherà la data a decorrere dalla quale la procedura in commento sarà accessibile a tutti i datori di lavoro/intermediari interessati.