L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfer pricing non rientra tra le sanzioni sanabili con la definizione delle liti pendenti, laddove si tratti di una sanzione correlata a un tributo che non è stato corrisposto, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati (Agenzia delle entrate, risposta 26 settembre 2023, n. 437).
Ai sensi dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, comma 186, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In deroga a tale comma, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio e con il pagamento del 40% negli altri casi.
Infine, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.
Dunque, in occasione della risposta a interpello in materia di transfer pricing e sanzioni sanabili con la definizione delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate ha esordito con un quadro riepilogativo della disciplina prevista dal legislatore per la definizione agevolata che consente al contribuente di evitare le sanzioni e gli interessi facendosi carico dell’intero tributo contestato o di una sua quota, in ragione del grado e dello stato del giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfert pricing non rientra tra le sanzioni definibili, trattandosi di una sanzione correlata ad un tributo non corrisposto, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati ex articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE.
A tal proposito l’Agenzia ha ricordato che per le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione.
Tutto ciò premesso, l’Agenzia ha rilevato che le controversie tributarie che l’istante intende definire hanno ad oggetto diversi tributi con le relative sanzioni, comprese le sanzioni correlate ai rilievi in materia di transfer pricing, stante la scelta della contribuente di proseguire il contenzioso interno in ordine alle stesse.
Dunque, considerando che il pagamento degli altri tributi contenuti nell’avviso non potrà comportare l’azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, l’istante può solo rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell’imposta.
L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfer pricing non rientra tra le sanzioni sanabili con la definizione delle liti pendenti, laddove si tratti di una sanzione correlata a un tributo che non è stato corrisposto, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati (Agenzia delle entrate, risposta 26 settembre 2023, n. 437).
Ai sensi dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023, comma 186, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In deroga a tale comma, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio e con il pagamento del 40% negli altri casi.
Infine, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.
Dunque, in occasione della risposta a interpello in materia di transfer pricing e sanzioni sanabili con la definizione delle liti pendenti, l'Agenzia delle entrate ha esordito con un quadro riepilogativo della disciplina prevista dal legislatore per la definizione agevolata che consente al contribuente di evitare le sanzioni e gli interessi facendosi carico dell'intero tributo contestato o di una sua quota, in ragione del grado e dello stato del giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfert pricing non rientra tra le sanzioni definibili, trattandosi di una sanzione correlata ad un tributo non corrisposto, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati ex articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE.
A tal proposito l'Agenzia ha ricordato che per le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l'importo relativo agli stessi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione.
Tutto ciò premesso, l'Agenzia ha rilevato che le controversie tributarie che l'istante intende definire hanno ad oggetto diversi tributi con le relative sanzioni, comprese le sanzioni correlate ai rilievi in materia di transfer pricing, stante la scelta della contribuente di proseguire il contenzioso interno in ordine alle stesse.
Dunque, considerando che il pagamento degli altri tributi contenuti nell'avviso non potrà comportare l'azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, l'istante può solo rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell'imposta.