Enfea: sospesi i contributi a carico delle imprese colpite dall’alluvione

Sospensione dei contributi fino al 31 agosto, previsti nuovi incentivi per i lavoratori 

Le sigle sindacali di Confapi, Cgil, Cisl e Uil, in un incontro presso la sede della Confederazione italiana della piccola e media industria privata, hanno stabilito la sospensione dei contributi a carico delle Imprese dei territori interessati dall’alluvione, nella fattispecie Emilia-Romagna e Marche, e destinati al sistema bilaterale Enfea e al fondo sanitario Enfea Salute fino al 31 agosto 2023, salvo nuove disposizioni. Nel corso dell’incontro, si è convenuto anche di destinare 700.000 euro, prelevandoli dai fondi di riserva Enfea, in prestazioni straordinarie, fino ad un importo massimo di 800,00 euro, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno subito danni alle loro residenze pari al 50% dei costi per rendere agibile la propria abitazione. Inoltre, si è deciso di istituire una prestazione straordinaria per le imprese al fine di ripristinare l’agibilità delle attività colpite per un importo minimo dei costi sostenuti in 1.500 euro, rimborsando il 20% delle spese documentate, per una cifra massima di 10.000 euro.

Sospensione dei contributi fino al 31 agosto, previsti nuovi incentivi per i lavoratori 

Le sigle sindacali di Confapi, Cgil, Cisl e Uil, in un incontro presso la sede della Confederazione italiana della piccola e media industria privata, hanno stabilito la sospensione dei contributi a carico delle Imprese dei territori interessati dall’alluvione, nella fattispecie Emilia-Romagna e Marche, e destinati al sistema bilaterale Enfea e al fondo sanitario Enfea Salute fino al 31 agosto 2023, salvo nuove disposizioni. Nel corso dell’incontro, si è convenuto anche di destinare 700.000 euro, prelevandoli dai fondi di riserva Enfea, in prestazioni straordinarie, fino ad un importo massimo di 800,00 euro, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno subito danni alle loro residenze pari al 50% dei costi per rendere agibile la propria abitazione. Inoltre, si è deciso di istituire una prestazione straordinaria per le imprese al fine di ripristinare l’agibilità delle attività colpite per un importo minimo dei costi sostenuti in 1.500 euro, rimborsando il 20% delle spese documentate, per una cifra massima di 10.000 euro.

Opzione Donna: il riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 

Chiarimenti dell’INPS in materia di accesso alla pensione anticipata a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2547).

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’accesso alla pensione anticipata, cosiddetta “Opzione Donna“, per il riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, dopo essersi occupato della questione già con il messaggio n. 4560/2021.

All’epoca, l’Istituto aveva in effetti offerto delucidazioni sull’accesso a Opzione Donna in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, D.Lgs. n. 184/1997, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

In particolare, è stato disposto, in via eccezionale, che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata a condizione che risultino soddisfatte le condizioni di:

–    perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata cosiddetta Opzione Donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;

–    esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del citato messaggio.

Inoltre, è stata subordinata l’applicazione della menzionata previsione di carattere eccezionale all’ulteriore condizione della presentazione della domanda per Opzione Donna entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La situazione dopo il 31 dicembre 2021

Con il messaggio in commento, l’INPS ha disposto che la previsione di carattere eccezionale, al ricorrere di tutte le condizioni richieste, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata (Opzione Donna) in data successiva al 31 dicembre 2021.

In sostanza, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto all’Opzione Donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le condizioni relative a:

–   esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;

–   perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata Opzione Donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Di conseguenza, le domande per Opzione Donna devono essere esaminate alla luce di queste indicazioni: il che implica che quelle respinte dovranno essere riesaminate, su istanza di parte, sempre che il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. Anche i ricorsi amministrativi pendenti in materia dovranno essere riesaminati sulla base dei criteri appena citati.

Chiarimenti dell'INPS in materia di accesso alla pensione anticipata a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2547).

L'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'accesso alla pensione anticipata, cosiddetta "Opzione Donna", per il riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, dopo essersi occupato della questione già con il messaggio n. 4560/2021.

All'epoca, l'Istituto aveva in effetti offerto delucidazioni sull’accesso a Opzione Donna in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, D.Lgs. n. 184/1997, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

In particolare, è stato disposto, in via eccezionale, che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata a condizione che risultino soddisfatte le condizioni di:

-    perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata cosiddetta Opzione Donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;

-    esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del citato messaggio.

Inoltre, è stata subordinata l’applicazione della menzionata previsione di carattere eccezionale all’ulteriore condizione della presentazione della domanda per Opzione Donna entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La situazione dopo il 31 dicembre 2021

Con il messaggio in commento, l'INPS ha disposto che la previsione di carattere eccezionale, al ricorrere di tutte le condizioni richieste, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata (Opzione Donna) in data successiva al 31 dicembre 2021.

In sostanza, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto all'Opzione Donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le condizioni relative a:

-   esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;

-   perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata Opzione Donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Di conseguenza, le domande per Opzione Donna devono essere esaminate alla luce di queste indicazioni: il che implica che quelle respinte dovranno essere riesaminate, su istanza di parte, sempre che il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. Anche i ricorsi amministrativi pendenti in materia dovranno essere riesaminati sulla base dei criteri appena citati.

CIPL Agricoltura Impiegati-Sondrio: con luglio, aumento retributivo per i dipendenti del settore

Seconda tranche di aumento stipendiale per gli Impiegati agricoli pari all’1% 

Il 14 aprile 2023, Coldiretti-Sondrio, Confagricoltura-Sondrio, Confederazione Italiana Agricoltori-Sondrio e Flai-Cgil-Sondrio, Fai-Cisl-Sondrio, Uila-Uil-Sondrio, Confederdia-Sondrio, hanno siglato l’Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 16 novembre 2018, applicato ai Quadri ed Impiegati agricoli della Provincia di Sondrio.
Il presente contratto con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, prevede l’aumento della retribuzione contrattuale del 5%, ripartita come di seguito riportato:
– 4% dal 1° aprile 2023;
1% dal 1° luglio 2023.
Nella tabella sottostante si indicano le retribuzioni in vigore dal mese di luglio 2023 per gli Impiegati agricoli.

Categoria Totale stipendio contrattuale mensile Aumento dal 01/07/2023 del 1% Totale stipendio contrattuale
Quadri 2.305,03 23,05033536 2.328,08
2.210,10 22,10102544 2.232,20
1.984,66 19,84661328 2.004,51
1.793,11 17,93112672 1.811,04
1.652,54 16,52535456 1.669,06
1.562,47 15,62473536 1.578,10
1.471,39 14,71393248 1.486,11

 

Seconda tranche di aumento stipendiale per gli Impiegati agricoli pari all'1% 

Il 14 aprile 2023, Coldiretti-Sondrio, Confagricoltura-Sondrio, Confederazione Italiana Agricoltori-Sondrio e Flai-Cgil-Sondrio, Fai-Cisl-Sondrio, Uila-Uil-Sondrio, Confederdia-Sondrio, hanno siglato l'Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 16 novembre 2018, applicato ai Quadri ed Impiegati agricoli della Provincia di Sondrio.
Il presente contratto con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, prevede l'aumento della retribuzione contrattuale del 5%, ripartita come di seguito riportato:
- 4% dal 1° aprile 2023;
- 1% dal 1° luglio 2023.
Nella tabella sottostante si indicano le retribuzioni in vigore dal mese di luglio 2023 per gli Impiegati agricoli.

Categoria Totale stipendio contrattuale mensile Aumento dal 01/07/2023 del 1% Totale stipendio contrattuale
Quadri 2.305,03 23,05033536 2.328,08
2.210,10 22,10102544 2.232,20
1.984,66 19,84661328 2.004,51
1.793,11 17,93112672 1.811,04
1.652,54 16,52535456 1.669,06
1.562,47 15,62473536 1.578,10
1.471,39 14,71393248 1.486,11

 

Tassazione del legato di genere ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (Agenzia delle entrate,  circolare 6 luglio 2023, n. 19/E).

Il legato di genere rappresenta un legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.

In particolare, il legato pecuniario, che ha ad oggetto una somma di denaro disposta dal testatore a carico di uno o più eredi, costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimoniali.

 

Si distinguono, ai sensi degli articoli da 649 a 673 c.c., tra:

legato di specie, che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore;

legato di genere (o di cosa genericamente determinata), che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere.

 

Nel primo caso la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (legato c.d. obbligatorio); nel secondo caso l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario, che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato (legato c.d. obbligatorio).

 

L’articolo 8 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346/1990) prevede che il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3, e che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano.

L’articolo 36 del TUS prevede, inoltre, gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta dovuta da loro e dai legatari, che a loro volta sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

 

L’Agenzia, dunque, sul piano civilistico, chiarisce che nel caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:

  • quest’ultimo, a seguito dell’accettazione dell’eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario; inoltre, a seguito dell’adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso;

  • il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’erede onerato.

Sul piano fiscale, invece, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere, in quanto debito dell’erede, non viene allo stato decurtato dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

 

In conclusione, poiché le modalità di tassazione del legato di genere possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione” e tenuto conto del fatto che l’articolo 8, comma 3, del TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati, l’Agenzia afferma che è coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.

Più precisamente, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (Agenzia delle entrate,  circolare 6 luglio 2023, n. 19/E).

Il legato di genere rappresenta un legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.

In particolare, il legato pecuniario, che ha ad oggetto una somma di denaro disposta dal testatore a carico di uno o più eredi, costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimoniali.

 

Si distinguono, ai sensi degli articoli da 649 a 673 c.c., tra:

- legato di specie, che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore;

- legato di genere (o di cosa genericamente determinata), che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere.

 

Nel primo caso la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (legato c.d. obbligatorio); nel secondo caso l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario, che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato (legato c.d. obbligatorio).

 

L'articolo 8 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346/1990) prevede che il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3, e che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano.

L'articolo 36 del TUS prevede, inoltre, gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta dovuta da loro e dai legatari, che a loro volta sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

 

L’Agenzia, dunque, sul piano civilistico, chiarisce che nel caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:

  • quest’ultimo, a seguito dell’accettazione dell’eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario; inoltre, a seguito dell’adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso;

  • il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’erede onerato.

Sul piano fiscale, invece, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere, in quanto debito dell’erede, non viene allo stato decurtato dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

 

In conclusione, poiché le modalità di tassazione del legato di genere possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione” e tenuto conto del fatto che l’articolo 8, comma 3, del TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati, l'Agenzia afferma che è coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.

Più precisamente, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

 

Gestione separata INPS: l’invito all’iscrizione mediante app per autonomi e parasubordinati

Ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi professionisti l’INPS invierà una comunicazione informativa mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invito a regolarizzare l’iscrizione alla Gestione separata qualora la stessa non risulti esistente (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2535).

Obbligati all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, sono sia i lavoratori parasubordinati – per i quali l’obbligo contributivo è posto in capo al committente – sia i lavoratori autonomi professionisti, ovvero i soggetti che producono reddito derivante dall’esercizio di attività di arti e professioni.

 

L’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo coincidono con la data di effettivo inizio dell’attività ma, nel caso in cui risulti assente una specifica istanza di iscrizione, potrebbero verificarsi conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

 

Ciò potrebbe accadere perchè, in mancanza della suddetta iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

 

Proprio per scongiurare tali incongruenze, l’INPS sta predisponendo l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione alla Gestione separata, con un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa. La comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica.

 

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per quanto riguarda i parasubordinati.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda poi che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS).

 

In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra le altre informazioni, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

 

Ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi professionisti l'INPS invierà una comunicazione informativa mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l'invito a regolarizzare l'iscrizione alla Gestione separata qualora la stessa non risulti esistente (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2535).

Obbligati all'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, sono sia i lavoratori parasubordinati - per i quali l’obbligo contributivo è posto in capo al committente - sia i lavoratori autonomi professionisti, ovvero i soggetti che producono reddito derivante dall'esercizio di attività di arti e professioni.

 

L’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo coincidono con la data di effettivo inizio dell'attività ma, nel caso in cui risulti assente una specifica istanza di iscrizione, potrebbero verificarsi conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

 

Ciò potrebbe accadere perchè, in mancanza della suddetta iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

 

Proprio per scongiurare tali incongruenze, l'INPS sta predisponendo l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione alla Gestione separata, con un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa. La comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica.

 

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per quanto riguarda i parasubordinati.

 

L'INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda poi che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS).

 

In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra le altre informazioni, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

 

San.ARTI, misure straordinarie a sostegno dell’emergenza alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche

Per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede in uno dei Comuni di cui all’all. 1, DL n. 61/2023, il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023 è sospeso

Viste le conseguenze degli eventi alluvionali che hanno colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche, il Consiglio di Amministrazione di San.Arti ha inteso manifestare solidarietà nei confronti di tutti gli artigiani che operano nei comuni colpiti, mediante l’adozione di misure straordinarie.
Il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo (per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023), per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede legale o operativa fissata in uno dei Comuni dell’allegato 1, DL n. 61/2023, è sospeso. Le imprese, per sospendere il versamento, non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione INPS del modello F24. La copertura per i mesi riferiti ai versamenti sospesi sarà comunque garantita dal Fondo.
Il recupero dei versamenti sospesi avverrà senza applicazione di sanzioni né interessi e dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in occasione del versamento del contributo relativo al mese di novembre 2023, inserendo sul modello F24 anche una riga dedicata alle competenze
dei mesi per i quali si è inteso beneficiare della sospensione:
– agosto 2023
– luglio 2023
– giugno 2023
– maggio 2023.
La quota contributiva eventualmente già versata per queste competenze non potrà essere rimborsata.
Al fine di garantire la copertura ai lavoratori dipendenti in forza, le imprese che intendono beneficiare della sospensione del versamento devono comunque compilare e trasmettere le denunce Uniemens come di consueto, in particolare riportando nella denuncia individuale di ciascun lavoratore in forza in quel mese il codice ART1 nell’elemento, l’importo del contributo e il mese di competenza. Il Fondo potrà così contabilizzare correttamente le posizioni dei lavoratori e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative.

Per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede in uno dei Comuni di cui all'all. 1, DL n. 61/2023, il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023 è sospeso

Viste le conseguenze degli eventi alluvionali che hanno colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche, il Consiglio di Amministrazione di San.Arti ha inteso manifestare solidarietà nei confronti di tutti gli artigiani che operano nei comuni colpiti, mediante l’adozione di misure straordinarie.
Il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo (per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023), per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede legale o operativa fissata in uno dei Comuni dell’allegato 1, DL n. 61/2023, è sospeso. Le imprese, per sospendere il versamento, non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione INPS del modello F24. La copertura per i mesi riferiti ai versamenti sospesi sarà comunque garantita dal Fondo.
Il recupero dei versamenti sospesi avverrà senza applicazione di sanzioni né interessi e dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in occasione del versamento del contributo relativo al mese di novembre 2023, inserendo sul modello F24 anche una riga dedicata alle competenze
dei mesi per i quali si è inteso beneficiare della sospensione:
- agosto 2023
- luglio 2023
- giugno 2023
- maggio 2023.
La quota contributiva eventualmente già versata per queste competenze non potrà essere rimborsata.
Al fine di garantire la copertura ai lavoratori dipendenti in forza, le imprese che intendono beneficiare della sospensione del versamento devono comunque compilare e trasmettere le denunce Uniemens come di consueto, in particolare riportando nella denuncia individuale di ciascun lavoratore in forza in quel mese il codice ART1 nell’elemento, l’importo del contributo e il mese di competenza. Il Fondo potrà così contabilizzare correttamente le posizioni dei lavoratori e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative.

Definizione agevolata controversie tributarie: approvati nuovo modello e istruzioni

L’Agenzia delle entrate ha comunicato l’approvazione del nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il fisco e i nuovi termini per la domanda e per i pagamenti a rate (Agenzia delle entrate, provvedimento 5 luglio 2023, n. n. 250755).

Possono essere definite in via agevolata le controversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.

Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

In attuazione dell’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 (Decreto Bollette), così come modificato in sede di conversione dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, l’Agenzia delle entrate ha approvato l’aggiornamento del modello di domanda per tale definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022.

 

In particolare, il suddetto articolo 20 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, inoltre, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

 

Dunque, chiarisce l’Agenzia, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica, entro il termine del 30 settembre 2023.

Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1000 euro è ammesso il pagamento rateale.

 

Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire:

  • in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale;

  • in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile.

Il calendario dei versamenti delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, è il seguente:

– 30 settembre 2023, prima rata;

– 31 ottobre 2023, seconda rata;

– 20 dicembre 2023, terza rata.

 

Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di 17 rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Nel caso in cui, invece, il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di 51 rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Gli interessi legali per le rate successive alla prima sono dovuti a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

L'Agenzia delle entrate ha comunicato l'approvazione del nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il fisco e i nuovi termini per la domanda e per i pagamenti a rate (Agenzia delle entrate, provvedimento 5 luglio 2023, n. n. 250755).

Possono essere definite in via agevolata le controversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.

Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

In attuazione dell’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 (Decreto Bollette), così come modificato in sede di conversione dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, l'Agenzia delle entrate ha approvato l’aggiornamento del modello di domanda per tale definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022.

 

In particolare, il suddetto articolo 20 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, inoltre, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

 

Dunque, chiarisce l'Agenzia, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica, entro il termine del 30 settembre 2023.

Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1000 euro è ammesso il pagamento rateale.

 

Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire:

  • in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale;

  • in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile.

Il calendario dei versamenti delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, è il seguente:

- 30 settembre 2023, prima rata;

- 31 ottobre 2023, seconda rata;

- 20 dicembre 2023, terza rata.

 

Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di 17 rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Nel caso in cui, invece, il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di 51 rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Gli interessi legali per le rate successive alla prima sono dovuti a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

Contribuzione obbligatoria 2023 agricoli autonomi: aliquote, modalità e termini di pagamento

L’INPS fornisce indicazioni sui contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2023, ricordando anche termini e modalità di pagamento (INPS, circolare 4 luglio 2023, n. 59).   

L’INPS, con riferimento alla contribuzione IVS, INAIL e di maternità relativa al 2023 a cui sono tenuti coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, nella circolare in oggetto determina gli importi dei contributi obbligatori dovuti.

 

Si ricorda che il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello “F24” seguendo le istruzioni che saranno rese disponibili nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” e rispettando le seguenti scadenze: 17 luglio 2023, 18 settembre 2023, 16 novembre 2023 e 16 gennaio 2024. 

 

Contribuzione IVS

 

La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito. Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato in misura pari a 61,98 euro.

 

Le aliquote da applicare per l’anno 2023 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Vengono riportate nelle sottostanti tabelle le aliquote che sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri:

 

Tabella B – Aliquota di finanziamento
  Zona normale  Zona svantaggiata
 Anno  Maggiore di 21 anni  Minore di 21 anni  Maggiore di 21 anni  Minore di 21 anni
2012  21,6%  19,4%  18,7%  15,0%
2013  22,0%  20,2%  19,6%  16,5%
2014  22,4%  21,0%  20,5%  18,0%
2015  22,8%  21,8%  21,4%  19,5%
2016  23,2%  22,6%  22,3%  21,0%
2017  23,6%  23,4%  23,2%  22,5%
2018  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2019  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2020  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2021  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2022  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2023  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
Tabella C – Aliquota di computo
Anni  Aliquota di computo
2012  21,6%
2013  22,0%
2014  22,4%
2015  22,8%
2016  23,2%
2017  23,6%
2018  24,0%
2019  24,0%
2020  24,0%
2021  24,0%
2022  24,0%
2023  24,0%

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione che, per il 2023, è pari a 0,69 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva. 

 

Contribuzione di maternità

 

Per l’anno 2023 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contribuzione INAIL

 

Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2023, resta fissato nella misura capitaria annua di:

768,50 euro (per le zone normali);

532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).

 

La riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ai sensi dell’articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013) è stabilita nella misura del 15,17% per il 2023 e dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

 

Infine, nell’Allegato n. 1 alla circolare l’INPS riporta le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

L'INPS fornisce indicazioni sui contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2023, ricordando anche termini e modalità di pagamento (INPS, circolare 4 luglio 2023, n. 59).   

L'INPS, con riferimento alla contribuzione IVS, INAIL e di maternità relativa al 2023 a cui sono tenuti coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, nella circolare in oggetto determina gli importi dei contributi obbligatori dovuti.

 

Si ricorda che il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello “F24” seguendo le istruzioni che saranno rese disponibili nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” e rispettando le seguenti scadenze: 17 luglio 2023, 18 settembre 2023, 16 novembre 2023 e 16 gennaio 2024. 

 

Contribuzione IVS

 

La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito. Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato in misura pari a 61,98 euro.

 

Le aliquote da applicare per l’anno 2023 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Vengono riportate nelle sottostanti tabelle le aliquote che sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri:

 

Tabella B – Aliquota di finanziamento
  Zona normale  Zona svantaggiata
 Anno  Maggiore di 21 anni  Minore di 21 anni  Maggiore di 21 anni  Minore di 21 anni
2012  21,6%  19,4%  18,7%  15,0%
2013  22,0%  20,2%  19,6%  16,5%
2014  22,4%  21,0%  20,5%  18,0%
2015  22,8%  21,8%  21,4%  19,5%
2016  23,2%  22,6%  22,3%  21,0%
2017  23,6%  23,4%  23,2%  22,5%
2018  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2019  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2020  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2021  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2022  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2023  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
Tabella C – Aliquota di computo
Anni  Aliquota di computo
2012  21,6%
2013  22,0%
2014  22,4%
2015  22,8%
2016  23,2%
2017  23,6%
2018  24,0%
2019  24,0%
2020  24,0%
2021  24,0%
2022  24,0%
2023  24,0%

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione che, per il 2023, è pari a 0,69 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva. 

 

Contribuzione di maternità

 

Per l’anno 2023 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contribuzione INAIL

 

Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2023, resta fissato nella misura capitaria annua di:

- 768,50 euro (per le zone normali);

- 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).

 

La riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ai sensi dell'articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013) è stabilita nella misura del 15,17% per il 2023 e dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

 

Infine, nell’Allegato n. 1 alla circolare l'INPS riporta le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

CCNL Federcasa: tavolo tecnico per il rinnovo

Relazioni sindacali e approvazione del lavoro agile sono stati gli argomenti principali del tavolo tecnico 

Il 3 e 4 luglio presso la sede di Federcasa, si è tenuto il tavolo tecnico per il rinnovo del CCNL  sottoscritto anche da Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Fpl e Fesica-Confsal ed applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
Innanzitutto, è stato sottoscritto l’accordo sul lavoro agile e sul lavoro da remoto, che costituirà parte integrante del nuovo CCNL.
Argomento principale del tavolo tecnico è stato quello delle relazioni sindacali ed è stata discussa la revisione del CCNL in merito al richiamo sul  Protocollo Governo-Parti Sociali del 1993 e sull’Accordo nazionale interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 29 settembre 1994, con l’introduzione  del T.U. sulla rappresentanza del 2014. Tale testo ha, infatti, revisionato il sistema di costituzione delle RSU e introdotto il principio della rappresentatività, tenendo conto sia del dato associativo che del risultato delle RSU su scala nazionale, per quanto riguarda la contrattazione nazionale e su scala aziendale per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, prevedendo una rappresentatività non inferiore al 5% del dato emerso dalla ponderazione tra dato associativo e risultato RSU.
E’ stato, inoltre, proposto di costituire il Comitato Nazionale dei Garanti, formato da un rappresentante di parte datoriale per ogni rappresentante di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del T.U. 2014. 
Si sono, pertanto, discussi i seguenti articoli:
– relazioni sindacali e tutela dei lavoratori;
– livelli di contrattazione;
– diritti di informazione e confronto;
– rappresentanze sindacali unitarie.
Secondo Federcasa si dovrà procedere ad una sintesi del contenuto dei sopra indicati articoli e pertanto l’associazione sindacale provvederà alla trasmissione del testo rivisionato.
I prossimi incontri sono previsti per il 17 e 18 luglio, al fine di affrontare la tematica sulla “classificazione del personale”

Relazioni sindacali e approvazione del lavoro agile sono stati gli argomenti principali del tavolo tecnico 

Il 3 e 4 luglio presso la sede di Federcasa, si è tenuto il tavolo tecnico per il rinnovo del CCNL  sottoscritto anche da Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Fpl e Fesica-Confsal ed applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
Innanzitutto, è stato sottoscritto l’accordo sul lavoro agile e sul lavoro da remoto, che costituirà parte integrante del nuovo CCNL.
Argomento principale del tavolo tecnico è stato quello delle relazioni sindacali ed è stata discussa la revisione del CCNL in merito al richiamo sul  Protocollo Governo-Parti Sociali del 1993 e sull’Accordo nazionale interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 29 settembre 1994, con l'introduzione  del T.U. sulla rappresentanza del 2014. Tale testo ha, infatti, revisionato il sistema di costituzione delle RSU e introdotto il principio della rappresentatività, tenendo conto sia del dato associativo che del risultato delle RSU su scala nazionale, per quanto riguarda la contrattazione nazionale e su scala aziendale per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, prevedendo una rappresentatività non inferiore al 5% del dato emerso dalla ponderazione tra dato associativo e risultato RSU.
E' stato, inoltre, proposto di costituire il Comitato Nazionale dei Garanti, formato da un rappresentante di parte datoriale per ogni rappresentante di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del T.U. 2014. 
Si sono, pertanto, discussi i seguenti articoli:
- relazioni sindacali e tutela dei lavoratori;
- livelli di contrattazione;
- diritti di informazione e confronto;
- rappresentanze sindacali unitarie.
Secondo Federcasa si dovrà procedere ad una sintesi del contenuto dei sopra indicati articoli e pertanto l'associazione sindacale provvederà alla trasmissione del testo rivisionato.
I prossimi incontri sono previsti per il 17 e 18 luglio, al fine di affrontare la tematica sulla "classificazione del personale"

Bonus psicologo, nuove proroghe

L’INPS rende nota la riapertura dei termini per l’utilizzo del contributo nei territori colpiti da alluvioni e per la fatturazione delle sedute già effettuate nel territorio nazionale (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2530).

A decorrere dal 5 luglio 2023, l’INPS ha reso nuovamente disponibile, nella procedura dedicata agli psicoterapeuti con pazienti beneficiari del contributo residenti o domiciliati nei citati territori alluvionati, la funzione di prenotazione, inserimento e conferma delle sedute relative al periodo dall’8 giugno 2023 al 31 agosto 2023. La procedura rimarrà disponibile agli stessi psicoterapeuti per l’inserimento dei soli dati di fatturazione delle sedute confermate fino al 15 settembre 2023.

In effetti, con il messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023, l’Istituto, a seguito del decorso del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, aveva comunicato l’avvio dello scorrimento delle graduatorie. Tuttavia, il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023) ha poi previsto la sospensione, a partire dal 1° maggio 2023 e fino al 31 agosto 2023, di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto.

Utilizzo del contributo nei territori alluvionati

L’INPS individua i beneficiari residenti nei citati territori alluvionati sulla base del codice di avviamento postale (CAP) di residenza associato ai comuni/circoscrizioni territoriali inclusi nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 che sono gestibili da tutti i professionisti regolarmente iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti che hanno aderito all’iniziativa. L’Istituto comunica che è in corso di rilascio alle proprie strutture territoriali un’apposita funzione, nella procedura dedicata, per sbloccare il beneficiario domiciliato, sulla base di idonea documentazione che ciascun interessato deve produrre.

Riapertura a livello nazionale dei termini per gli psicoterapeuti

In seguito a segnalazioni pervenute dagli psicoterapeuti e di una richiesta formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), il Ministero della Salute ha chiesto all’INPS la riapertura della procedura per consentire agli psicoterapeuti di recuperare le sedute effettuate entro il 7 giugno 2023, prenotate ma non confermate entro questa data, dandone conferma e inserendo i relativi dati di fatturazione. Per questi motivi, la procedura sarà resa nuovamente disponibile a tutti gli psicoterapeuti dal 5 luglio 2023 al 19 luglio 2023.

In questo arco temporale è possibile effettuare la sola conferma delle sedute svolte entro la data del 7 giugno 2023 e l’inserimento dei relativi dati di fatturazione. Quindi, non saranno accettati inserimenti di nuove sedute svolte successivamente alla scadenza del termine di validità dei codici univoci. A tal proposito, l’INPS comunica che le funzionalità sono operative dalle ore 18,00 del 5 luglio 2023, precisando che che la sola funzione di “conferma seduta” verrà inibita alle ore 19,00 del 17 luglio 2023. Verranno invece concessi 2 ulteriori giorni per permettere l’inserimento dei dati di fatturazione relativi alle citate sedute. Quest’ultima funzione sarà inibita alle ore 19,00 del 19 luglio 2023.

Decorso tale termine, le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dai dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie relative all’anno 2022.

L'INPS rende nota la riapertura dei termini per l’utilizzo del contributo nei territori colpiti da alluvioni e per la fatturazione delle sedute già effettuate nel territorio nazionale (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2530).

A decorrere dal 5 luglio 2023, l’INPS ha reso nuovamente disponibile, nella procedura dedicata agli psicoterapeuti con pazienti beneficiari del contributo residenti o domiciliati nei citati territori alluvionati, la funzione di prenotazione, inserimento e conferma delle sedute relative al periodo dall’8 giugno 2023 al 31 agosto 2023. La procedura rimarrà disponibile agli stessi psicoterapeuti per l’inserimento dei soli dati di fatturazione delle sedute confermate fino al 15 settembre 2023.

In effetti, con il messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023, l'Istituto, a seguito del decorso del termine di 180 giorni previsto dall'articolo 5 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, aveva comunicato l’avvio dello scorrimento delle graduatorie. Tuttavia, il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023) ha poi previsto la sospensione, a partire dal 1° maggio 2023 e fino al 31 agosto 2023, di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto.

Utilizzo del contributo nei territori alluvionati

L’INPS individua i beneficiari residenti nei citati territori alluvionati sulla base del codice di avviamento postale (CAP) di residenza associato ai comuni/circoscrizioni territoriali inclusi nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 che sono gestibili da tutti i professionisti regolarmente iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti che hanno aderito all’iniziativa. L'Istituto comunica che è in corso di rilascio alle proprie strutture territoriali un’apposita funzione, nella procedura dedicata, per sbloccare il beneficiario domiciliato, sulla base di idonea documentazione che ciascun interessato deve produrre.

Riapertura a livello nazionale dei termini per gli psicoterapeuti

In seguito a segnalazioni pervenute dagli psicoterapeuti e di una richiesta formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), il Ministero della Salute ha chiesto all’INPS la riapertura della procedura per consentire agli psicoterapeuti di recuperare le sedute effettuate entro il 7 giugno 2023, prenotate ma non confermate entro questa data, dandone conferma e inserendo i relativi dati di fatturazione. Per questi motivi, la procedura sarà resa nuovamente disponibile a tutti gli psicoterapeuti dal 5 luglio 2023 al 19 luglio 2023.

In questo arco temporale è possibile effettuare la sola conferma delle sedute svolte entro la data del 7 giugno 2023 e l’inserimento dei relativi dati di fatturazione. Quindi, non saranno accettati inserimenti di nuove sedute svolte successivamente alla scadenza del termine di validità dei codici univoci. A tal proposito, l'INPS comunica che le funzionalità sono operative dalle ore 18,00 del 5 luglio 2023, precisando che che la sola funzione di “conferma seduta” verrà inibita alle ore 19,00 del 17 luglio 2023. Verranno invece concessi 2 ulteriori giorni per permettere l’inserimento dei dati di fatturazione relativi alle citate sedute. Quest’ultima funzione sarà inibita alle ore 19,00 del 19 luglio 2023.

Decorso tale termine, le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dai dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie relative all’anno 2022.