CIPL Edilizia Industria – Treviso: definito l’EVR 2023

Determinato nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 

In data 12 aprile 2023 è stato sottoscritto da Ance Padova, Ance Treviso e la  Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Padova e Rovigo, F.i.l.c.a.-Cisl di Padova e Rovigo, F.i.l.l.e.a.-C.g.i.l. di Padova, Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Treviso e Belluno, F.i.l.c.a-Cisl di Belluno e Treviso, , F.i.l.l.e.a -C.g.i.l di Treviso il verbale di accordo per la determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza dell’anno 2022 erogabile nel 2023 per le province di Padova e di Treviso ed applicabile ai dipendenti delle imprese edili ed affini.
Le parti hanno, infatti, determinato l’.E.V.R. nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173, previa verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali. Pertanto, le aziende non dovranno corrispondere  l’E.V.R., qualora, le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.

Livello Importo Orario
7Q 0,41 euro
7 0,41 euro
6 0,37 euro
5 0,31 euro
4 0,29 euro
3 0,27 euro 
2 0,24 euro 
1 0,21 euro 

 

Determinato nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 

In data 12 aprile 2023 è stato sottoscritto da Ance Padova, Ance Treviso e la  Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Padova e Rovigo, F.i.l.c.a.-Cisl di Padova e Rovigo, F.i.l.l.e.a.-C.g.i.l. di Padova, Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Treviso e Belluno, F.i.l.c.a-Cisl di Belluno e Treviso, , F.i.l.l.e.a -C.g.i.l di Treviso il verbale di accordo per la determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza dell'anno 2022 erogabile nel 2023 per le province di Padova e di Treviso ed applicabile ai dipendenti delle imprese edili ed affini.
Le parti hanno, infatti, determinato l'.E.V.R. nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173, previa verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali. Pertanto, le aziende non dovranno corrispondere  l'E.V.R., qualora, le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.

Livello Importo Orario
7Q 0,41 euro
7 0,41 euro
6 0,37 euro
5 0,31 euro
4 0,29 euro
3 0,27 euro 
2 0,24 euro 
1 0,21 euro 

 

Superbonus 110%: omesso deposito asseverazione di rischio sismico

Ai fini dell’accesso al Superbonus, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (Agenzia delle entrate, risposta 29 maggio 2023, n. 332).

L’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, concernente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché per le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, dispone l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento.

Secondo il suddetto comma 3, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato D.P.R. n. 380/2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, come chiarito dalla circolare n. 28/2022, sussiste la necessità dell’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture n. 58/2017. Secondo il citato D.M., il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Dunque, la tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale e non può essere considerata una violazione meramente formale, come ipotizzato dall’istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.
Inoltre, riguardo alla possibilità di ricorrere alla definizione di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173 della Legge n. 197/2022, nell’ambito della Tregua fiscale, ne restano escluse le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato. Il legislatore, infatti, ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

Nel caso di specie, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate al mancato deposito all’ente locale dell’asseverazione prima dell’inizio dei lavori, consiste nel sanare l’omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, ricorrendo all’istituto della remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza e qualora l’istante:

– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione prevista.

Tuttavia l’Agenzia delle entrate è impossibilitata a stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all’istituto della remissione in bonis, in quanto l’istante non ha specificato in quale periodo d’imposta sono iniziati i lavori ed è stato ommesso di allegare l’asseverazione, rendendo impossibile da stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all’istituto. Ciò sarà possibile, in particolare, laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.

Ai fini dell'accesso al Superbonus, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori (Agenzia delle entrate, risposta 29 maggio 2023, n. 332).

L'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, concernente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché per le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, dispone l'obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento.

Secondo il suddetto comma 3, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato D.P.R. n. 380/2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Ai fini dell'accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, come chiarito dalla circolare n. 28/2022, sussiste la necessità dell'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture n. 58/2017. Secondo il citato D.M., il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. Dunque, la tardiva o omessa presentazione dell'asseverazione non consente l'accesso al beneficio fiscale e non può essere considerata una violazione meramente formale, come ipotizzato dall'istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
Inoltre, riguardo alla possibilità di ricorrere alla definizione di cui all'articolo 1, commi da 166 a 173 della Legge n. 197/2022, nell'ambito della Tregua fiscale, ne restano escluse le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato. Il legislatore, infatti, ha previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

Nel caso di specie, la soluzione prospettata dall'Agenzia delle entrate al mancato deposito all'ente locale dell'asseverazione prima dell'inizio dei lavori, consiste nel sanare l'omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, ricorrendo all'istituto della remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza e qualora l'istante:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione prevista.

Tuttavia l'Agenzia delle entrate è impossibilitata a stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto della remissione in bonis, in quanto l'istante non ha specificato in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato ommesso di allegare l'asseverazione, rendendo impossibile da stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto. Ciò sarà possibile, in particolare, laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.

CCNL Autostrade: accordo con le OO.SS. per iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione

Su base volontaria sarà possibile devolvere ore della propria retribuzione o cedere giornate di ferie o permesso al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall’alluvione

Il 23 maggio scorso è stato siglato un accordo tra le OO.SS. Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl VL e la direzione di Autostrade per l’Italia per promuovere importanti iniziative a sostegno delle popolazioni recentemente colpite dall’alluvione.
Le Parti hanno stabilito che, su base volontaria, sarà possibile per tutti i dipendenti del Gruppo ASPI:
– devolvere ore della propria retribuzione, alle quali l’Azienda aggiungerà analogo numero di ore;
– cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso che saranno poi convertite nel corrispettivo economico. Tale valore verrà raddoppiato dall’Azienda e verrà devoluto alla Protezione Civile, al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall’alluvione.
Inoltre, verranno riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative riguardanti le iniziative di aiuto verso i territori colpiti dall’evento alluvionale, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato.
Tali iniziative, preventivamente corredate da apposita documentazione, dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale.

Su base volontaria sarà possibile devolvere ore della propria retribuzione o cedere giornate di ferie o permesso al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall'alluvione

Il 23 maggio scorso è stato siglato un accordo tra le OO.SS. Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl VL e la direzione di Autostrade per l’Italia per promuovere importanti iniziative a sostegno delle popolazioni recentemente colpite dall'alluvione.
Le Parti hanno stabilito che, su base volontaria, sarà possibile per tutti i dipendenti del Gruppo ASPI:
- devolvere ore della propria retribuzione, alle quali l'Azienda aggiungerà analogo numero di ore;
- cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso che saranno poi convertite nel corrispettivo economico. Tale valore verrà raddoppiato dall'Azienda e verrà devoluto alla Protezione Civile, al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall'alluvione.
Inoltre, verranno riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative riguardanti le iniziative di aiuto verso i territori colpiti dall'evento alluvionale, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato.
Tali iniziative, preventivamente corredate da apposita documentazione, dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale.

CCNL Federcasa: nuovo incontro per il rinnovo

L’aggiornamento della parte normativa è stata oggetto del tavolo tecnico tra sindacati e delegazione datoriale

Si è tenuto il 23 e 24 maggio il tavolo tecnico tra le organizzazioni sindacali, Cgil-Fp,Fps-Cisl, Uil-Fpl e la delegazione datoriale Federcasa, per l’aggiornamento della parte normativa del CCNL Federcasa.
Innanzitutto, si è discusso sulla proroga dell’accordo individuale sul lavoro agile in scadenza il prossimo 30 giugno, già approvata dalla Commissione Lavoro Federcasa.
Si è, inoltre, proposta l’estensione dell’applicazione del CCNL anche alle aziende i cui settori sono differenti da quello della casa e dell’edilizia residenziale pubblica e che conseguentemente applicano anche altri contratti di lavoro, escludendone l’utilizzo anche parziale di altri contratti di lavoro.
La trattativa si è, inoltre, concentrata sul tema del contratto a tempo determinato, al fine di evitare l’abuso di tale forma contrattuale da parte delle aziende, sulla formazione del personale e della relativa necessità di inserire nel CCNL una quota annua da destinare alla formazione di tutti i dipendenti.
Fissati i prossimi incontri per il 3 e 4 luglio, al fine di trattare sugli istituiti contrattuali relativi alle relazioni sindacali e per i prossimi 17 e 18 luglio per la revisione del dettato contrattuale relativo alla classificazione del personale.

L'aggiornamento della parte normativa è stata oggetto del tavolo tecnico tra sindacati e delegazione datoriale

Si è tenuto il 23 e 24 maggio il tavolo tecnico tra le organizzazioni sindacali, Cgil-Fp,Fps-Cisl, Uil-Fpl e la delegazione datoriale Federcasa, per l'aggiornamento della parte normativa del CCNL Federcasa.
Innanzitutto, si è discusso sulla proroga dell'accordo individuale sul lavoro agile in scadenza il prossimo 30 giugno, già approvata dalla Commissione Lavoro Federcasa.
Si è, inoltre, proposta l'estensione dell'applicazione del CCNL anche alle aziende i cui settori sono differenti da quello della casa e dell’edilizia residenziale pubblica e che conseguentemente applicano anche altri contratti di lavoro, escludendone l'utilizzo anche parziale di altri contratti di lavoro.
La trattativa si è, inoltre, concentrata sul tema del contratto a tempo determinato, al fine di evitare l'abuso di tale forma contrattuale da parte delle aziende, sulla formazione del personale e della relativa necessità di inserire nel CCNL una quota annua da destinare alla formazione di tutti i dipendenti.
Fissati i prossimi incontri per il 3 e 4 luglio, al fine di trattare sugli istituiti contrattuali relativi alle relazioni sindacali e per i prossimi 17 e 18 luglio per la revisione del dettato contrattuale relativo alla classificazione del personale.

CIPL Edilizia Industria – Torino: proroga contrattuale fino al 31 maggio 2023

Mantenimento delle condizioni e delle prestazioni offerte al personale di settore

Nei giorni scorsi, le Parti Firmatarie Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filc-Cisl Torino e Fillea-Cigl Torino, premesso:
– la scadenza dell’Accordo Integrativo della Provincia di Torino in data 30 settembre 2022;
– la piattaforma rivendicativa per il rinnovo scaduto da parte delle OO.SS.;
– l’incontro per l’esame della piattaforma da parte delle Organizzazioni Sindacali il 22 novembre 2022;
– la proroga tecnica del CIPL in questione fino al 31 marzo 2023;
– il mantenimento degli istituti contrattuali fino al 30 aprile 2023;
hanno concordato, durante il confronto per la prosecuzione delle trattative contrattuali, la proroga degli effetti del Contratto Integrativo Provinciale, dal 31 gennaio 2023 sino al 31 maggio 2023.
Altresì, le suddette hanno autorizzato la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Torino a mantenere, nei confronti di tutto il personale di comparto e sino sempre al 31 maggio 2023, le condizioni e le prestazioni nei medesimi termini previsti.

Mantenimento delle condizioni e delle prestazioni offerte al personale di settore

Nei giorni scorsi, le Parti Firmatarie Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filc-Cisl Torino e Fillea-Cigl Torino, premesso:
- la scadenza dell'Accordo Integrativo della Provincia di Torino in data 30 settembre 2022;
- la piattaforma rivendicativa per il rinnovo scaduto da parte delle OO.SS.;
- l'incontro per l'esame della piattaforma da parte delle Organizzazioni Sindacali il 22 novembre 2022;
- la proroga tecnica del CIPL in questione fino al 31 marzo 2023;
- il mantenimento degli istituti contrattuali fino al 30 aprile 2023;
hanno concordato, durante il confronto per la prosecuzione delle trattative contrattuali, la proroga degli effetti del Contratto Integrativo Provinciale, dal 31 gennaio 2023 sino al 31 maggio 2023.
Altresì, le suddette hanno autorizzato la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Torino a mantenere, nei confronti di tutto il personale di comparto e sino sempre al 31 maggio 2023, le condizioni e le prestazioni nei medesimi termini previsti.

Carta solidale, le indicazioni operative

L’INPS ha illustrato i riferimenti normativi e le istruzioni relative alla misura a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (INPS, messaggio 26 maggio 2023. n. 1958).

L’INPS ha dedicato il messaggio in commento alla Carta solidale. La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 450) istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Peraltro, con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023 sono stati definiti i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo economico in oggetto.

In particolare, questi soggetti sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso di iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale) e di una certificazione con ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Il contributo non spetta, invece, ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di  Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL, Indennità di mobilità,  Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni-CIG o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. 

Beneficio economico e modalità di erogazione

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 euro, erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.300.000, sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative a partire dal mese di luglio 2023.

La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio.

Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti ad apposita convenzione.

I termini

Entro l’11 giugno 2023, l’INPS provvederà a mettere a disposizione dei comuni, attraverso un apposito applicativo web, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti, individuando i nuclei familiari residenti in ciascun comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità decrescente:

– nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
– nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
– nuclei familiari composti da non meno di 3 componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’INPS, i comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari. Dopo di che, l’Istituto li renderà definitivi entro 10 giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmetterà in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay.

Successivamente alla rendicontazione di Poste Italiane, INPS, entro 4 giorni lavorativi, fornirà ai comuni, attraverso l’applicativo web, il numero identificativo delle carte da comunicare nelle lettere di notifica che gli stessi dovranno inviare ai beneficiari per comunicare l’assegnazione del contributo e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Per quel che riguarda i compiti operativi, i comuni e Poste Italiane gestiranno i rapporti con i beneficiari della misura mentre l’INPS, oltre a mettere a disposizione degli enti locali le liste dei potenziali beneficiari su un’applicazione web accessibile da portale, gestirà le abilitazioni degli operatori comunali e il relativo supporto tecnico, nelle modalità già utilizzate nei rapporti con gli stessi e assicurerà la gestione dei flussi di comunicazione con Poste e i con i comuni, per la fase di assegnazione delle carte.

 

L'INPS ha illustrato i riferimenti normativi e le istruzioni relative alla misura a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (INPS, messaggio 26 maggio 2023. n. 1958).

L'INPS ha dedicato il messaggio in commento alla Carta solidale. La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 450) istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Peraltro, con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023 sono stati definiti i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo economico in oggetto.

In particolare, questi soggetti sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso di iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale) e di una certificazione con ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Il contributo non spetta, invece, ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di  Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL, Indennità di mobilità,  Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni-CIG o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. 

Beneficio economico e modalità di erogazione

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 euro, erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.300.000, sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative a partire dal mese di luglio 2023.

La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio.

Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti ad apposita convenzione.

I termini

Entro l'11 giugno 2023, l'INPS provvederà a mettere a disposizione dei comuni, attraverso un apposito applicativo web, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti, individuando i nuclei familiari residenti in ciascun comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità decrescente:

- nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari composti da non meno di 3 componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’INPS, i comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari. Dopo di che, l'Istituto li renderà definitivi entro 10 giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmetterà in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay.

Successivamente alla rendicontazione di Poste Italiane, INPS, entro 4 giorni lavorativi, fornirà ai comuni, attraverso l’applicativo web, il numero identificativo delle carte da comunicare nelle lettere di notifica che gli stessi dovranno inviare ai beneficiari per comunicare l’assegnazione del contributo e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Per quel che riguarda i compiti operativi, i comuni e Poste Italiane gestiranno i rapporti con i beneficiari della misura mentre l’INPS, oltre a mettere a disposizione degli enti locali le liste dei potenziali beneficiari su un’applicazione web accessibile da portale, gestirà le abilitazioni degli operatori comunali e il relativo supporto tecnico, nelle modalità già utilizzate nei rapporti con gli stessi e assicurerà la gestione dei flussi di comunicazione con Poste e i con i comuni, per la fase di assegnazione delle carte.

 

Trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla natura partecipativa degli strumenti “convertendi” e sulla loro sostanziale assimilabilità alle azioni ai fini dell’individuazione del regime tributario applicabile (Agenzia delle entrate, sintesi 25 maggio 2023, n. 1).

L’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 stabilisce che ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi, indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si considerano similari alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 44 TUIR ovvero similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. c) del medesimo comma 2. 

L’Agenzia delle entrare spiega come tale previsione, originariamente applicabile solto ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio (soggetti “IAS-adopter”), è stata estesa dall’articolo 2 del D.M. 3 agosto 2017 anche alle imprese che si conformano ai principi contabili nazionali (soggetti “OIC-adopter”), quali sono nella fattispecie gli investitori (NewCo) e la Target.

Ai fini dell’individuazione del corretto trattamento fiscale degli accordi di investimento “convertendi”, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 44 del TUIR, nonché alle indicazioni fornite nella circolare n. 26/E del 2004, da cui emerge che gli strumenti finanziari partecipativi sono da assimilare alle azioni laddove abbiano una remunerazione totalmente correlata ai risultati economici della società emittente. In particolare, ai fini dell’assimilabilità alle azioni tale connessione con i risultati dell’emittente deve riguardare sia l’an che il quantum delle somme o dei proventi corrisposti ai sottoscrittori a titolo di remunerazione dell’investimento.

Con riferimento alla fattispecie in esame, la partecipazione immediata alle perdite e prospettica agli utili della società emittente esprime chiaramente la natura partecipativa degli strumenti “convertendi” in esame e, dunque, la loro assimilabilità alle azioni ai fini dell’individuazione del regime tributario applicabile. L’apporto eseguito dal sottoscrittore degli strumenti “convertendi” non ha altra prospettiva all’infuori dell’acquisizione della qualità di socio dell’emittente. Tale apporto ha, dunque, natura di capitale di rischio, erogato a fronte dell’aspettativa di avere accesso ai risultati positivi generati in seguito dalla Target. Gli accordi di investimento nascono, infatti, con la finalità di effettuare la Conversione e sono strumentali alla creazione del rapporto sociale (che si perfeziona dopo un certo tempo). Dunque, l’unica forma di remunerazione prevista per l’investitore è il dividendo una volta assunta la qualità di socio.

In base all’articolo 44 del TUIR il trattamento fiscale che deriva dall’assimilazione degli accordi di investimento alle azioni comporta:

– in capo alla Target, che l’incasso delle somme di denaro messe a disposizione degli investitori non abbia un effetto reddituale e che gli interessi siano irrilevanti ai fini IRES, senza costituire una forma di remunerazione attribuibile al possessore dei titoli partecipativi. In definitiva, in sede di conversione, la Target imputa a capitale sociale (ed eventualmente a sovrapprezzo) la riserva “targata” iscritta a patrimonio netto e attribuisce quote di partecipazione agli investitori senza che vi sia il transito di elementi a conto economico e senza, perciò, che la conversione abbia alcun effetto ai fini della fiscalità diretta dell’emittente;

– in capo agli investitori, che gli accordi “convertendi”, che trovano contabilmente collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie (nell’ambito della voce “altri titoli”), rappresentino un investimento destinato a essere durevolmente mantenuto nel patrimonio aziendale dell’investitore.

Alla luce dell’assimilabilità alle azioni, la svalutazione degli strumenti “convertendi” è fiscalmente irrilevante a norma dell’articolo 110, comma 1, lett. d) del TUIR, ai sensi del quale il costo degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali non concorrono alla formazione del reddito. Analogamente, sono prive di rilevanza fiscale le rivalutazioni degli strumenti similari alle azioni.

Ai fini IRAP, chiarisce l’Agenzia, non si producono effetti rilevanti sulla determinazione della base imponibile, di cui all’articolo 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997. Infine, nel caso in cui si verifichi la conversione, in occasione della successiva cessione delle azioni di conseguenza acquisite, troverà eventualmente applicazione il regime della participation exemption al ricorrere delle condizioni individuate dall’articolo 87 TUIR sia nell’ipotesi di Modello Contrattuale che di Modello SFP.

Relativamente all’accertamento del presupposto del minimum holding period, invece, il termine di decorrenza da prendere a riferimento dovrà essere il momento della sottoscrizione degli accordi di investimento che incorpora il diritto di ottenere la conversione, tenuto conto che la conversione è un evento che ai fini fiscali non determina l’interruzione del periodo di possesso.

 
 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla natura partecipativa degli strumenti "convertendi" e sulla loro sostanziale assimilabilità alle azioni ai fini dell'individuazione del regime tributario applicabile (Agenzia delle entrate, sintesi 25 maggio 2023, n. 1).

L'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 stabilisce che ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi, indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si considerano similari alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 44 TUIR ovvero similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. c) del medesimo comma 2. 

L'Agenzia delle entrare spiega come tale previsione, originariamente applicabile solto ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio (soggetti "IAS-adopter"), è stata estesa dall'articolo 2 del D.M. 3 agosto 2017 anche alle imprese che si conformano ai principi contabili nazionali (soggetti "OIC-adopter"), quali sono nella fattispecie gli investitori (NewCo) e la Target.

Ai fini dell'individuazione del corretto trattamento fiscale degli accordi di investimento "convertendi", l'Agenzia fa riferimento all'articolo 44 del TUIR, nonché alle indicazioni fornite nella circolare n. 26/E del 2004, da cui emerge che gli strumenti finanziari partecipativi sono da assimilare alle azioni laddove abbiano una remunerazione totalmente correlata ai risultati economici della società emittente. In particolare, ai fini dell'assimilabilità alle azioni tale connessione con i risultati dell'emittente deve riguardare sia l'an che il quantum delle somme o dei proventi corrisposti ai sottoscrittori a titolo di remunerazione dell'investimento.

Con riferimento alla fattispecie in esame, la partecipazione immediata alle perdite e prospettica agli utili della società emittente esprime chiaramente la natura partecipativa degli strumenti "convertendi" in esame e, dunque, la loro assimilabilità alle azioni ai fini dell'individuazione del regime tributario applicabile. L'apporto eseguito dal sottoscrittore degli strumenti "convertendi" non ha altra prospettiva all'infuori dell'acquisizione della qualità di socio dell'emittente. Tale apporto ha, dunque, natura di capitale di rischio, erogato a fronte dell'aspettativa di avere accesso ai risultati positivi generati in seguito dalla Target. Gli accordi di investimento nascono, infatti, con la finalità di effettuare la Conversione e sono strumentali alla creazione del rapporto sociale (che si perfeziona dopo un certo tempo). Dunque, l'unica forma di remunerazione prevista per l'investitore è il dividendo una volta assunta la qualità di socio.

In base all'articolo 44 del TUIR il trattamento fiscale che deriva dall'assimilazione degli accordi di investimento alle azioni comporta:

- in capo alla Target, che l'incasso delle somme di denaro messe a disposizione degli investitori non abbia un effetto reddituale e che gli interessi siano irrilevanti ai fini IRES, senza costituire una forma di remunerazione attribuibile al possessore dei titoli partecipativi. In definitiva, in sede di conversione, la Target imputa a capitale sociale (ed eventualmente a sovrapprezzo) la riserva "targata" iscritta a patrimonio netto e attribuisce quote di partecipazione agli investitori senza che vi sia il transito di elementi a conto economico e senza, perciò, che la conversione abbia alcun effetto ai fini della fiscalità diretta dell'emittente;

- in capo agli investitori, che gli accordi "convertendi", che trovano contabilmente collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie (nell'ambito della voce "altri titoli"), rappresentino un investimento destinato a essere durevolmente mantenuto nel patrimonio aziendale dell'investitore.

Alla luce dell'assimilabilità alle azioni, la svalutazione degli strumenti "convertendi" è fiscalmente irrilevante a norma dell'articolo 110, comma 1, lett. d) del TUIR, ai sensi del quale il costo degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali non concorrono alla formazione del reddito. Analogamente, sono prive di rilevanza fiscale le rivalutazioni degli strumenti similari alle azioni.

Ai fini IRAP, chiarisce l'Agenzia, non si producono effetti rilevanti sulla determinazione della base imponibile, di cui all'articolo 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997. Infine, nel caso in cui si verifichi la conversione, in occasione della successiva cessione delle azioni di conseguenza acquisite, troverà eventualmente applicazione il regime della participation exemption al ricorrere delle condizioni individuate dall'articolo 87 TUIR sia nell'ipotesi di Modello Contrattuale che di Modello SFP.

Relativamente all'accertamento del presupposto del minimum holding period, invece, il termine di decorrenza da prendere a riferimento dovrà essere il momento della sottoscrizione degli accordi di investimento che incorpora il diritto di ottenere la conversione, tenuto conto che la conversione è un evento che ai fini fiscali non determina l'interruzione del periodo di possesso.


 
 

Assegno unico e universale: ricalcolo competenze mensili e conguagli

L’INPS comunica di aver avviato le procedure di ricalcolo degli importi dovuti per la prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico e che hanno determinato conguagli a credito e a debito (INPS, messaggio 26 maggio 2023, n. 1947). 

L’importo della rata mensile della prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) può subire variazioni sia in considerazione del momento in cui è presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sia per effetto di possibili mutamenti dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel corso dell’anno (ad esempio, per effetto di nuove nascite).

 

Pertanto, con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

 

A seguito di tale rielaborazione, sono state determinate alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno (c.d. “conguagli a credito”) o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere recuperate (c.d. “conguagli a debito”).

 

I casi più frequenti che possono comportare variazioni da tener presente in sede di ricalcolo sono i seguenti:

 

– liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;

 

-maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita; 

 

– importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;

 

– conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;

 

– eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;

 

– rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili;

 

– ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
 

– ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 230/2021;
 

– importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

 

Qualora risulti una situazione di credito, le somme dovute sono state poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023.

 

A decorrere sempre dalla mensilità di aprile 2023, si è proceduto anche al recupero delle somme indebitamente erogate, privilegiando la compensazione degli importi, laddove possibile, con le rate future.

 

In proposito l’INPS precisa che la trattenuta teorica massima viene effettuata nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata e non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro. Infine, in linea teorica, il numero delle trattenute può arrivare sino a 72 rate e sulla base di quanto stabilito in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF), in via analogica, applicabile all’AUU, può riguardare esclusivamente importi a debito relativi all’AUU e non anche debiti ascrivibili ad altre prestazioni.

L'INPS comunica di aver avviato le procedure di ricalcolo degli importi dovuti per la prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico e che hanno determinato conguagli a credito e a debito (INPS, messaggio 26 maggio 2023, n. 1947). 

L'importo della rata mensile della prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) può subire variazioni sia in considerazione del momento in cui è presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sia per effetto di possibili mutamenti dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel corso dell’anno (ad esempio, per effetto di nuove nascite).

 

Pertanto, con il messaggio in oggetto, l'INPS comunica che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

 

A seguito di tale rielaborazione, sono state determinate alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno (c.d. “conguagli a credito”) o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere recuperate (c.d. “conguagli a debito”).

 

I casi più frequenti che possono comportare variazioni da tener presente in sede di ricalcolo sono i seguenti:

 

- liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;

 

-maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita; 

 

- importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;

 

- conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;

 

- eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;

 

- rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili;

 

- ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
 

- ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 230/2021;
 

- importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

 

Qualora risulti una situazione di credito, le somme dovute sono state poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023.

 

A decorrere sempre dalla mensilità di aprile 2023, si è proceduto anche al recupero delle somme indebitamente erogate, privilegiando la compensazione degli importi, laddove possibile, con le rate future.

 

In proposito l'INPS precisa che la trattenuta teorica massima viene effettuata nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata e non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro. Infine, in linea teorica, il numero delle trattenute può arrivare sino a 72 rate e sulla base di quanto stabilito in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF), in via analogica, applicabile all’AUU, può riguardare esclusivamente importi a debito relativi all’AUU e non anche debiti ascrivibili ad altre prestazioni.

CIPL Agricoltura Impiegati – Pavia: siglato l’accordo per il rinnovo

Previsti aumenti degli stipendi del 3,9% e una premialità Welfare pari a 0,6%

Il 16 maggio 2023 è stato sottoscritto tra le associazioni datoriali agricole, Confagricoltura, Coldiretti e Cia di Pavia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia di Pavia l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale dei quadri e impiegati agricoli della Provincia di Pavia.
L’intesa raggiunta nella sua globalità troverà attuazione nella stesura definitiva del CIPL, prevista per giugno 2023 e nel quale verrà data attuazione degli accordi raggiunti in materia di bilateralità, welfare, parte normativa e parte economica.
Per quanto riguarda la parte economica, dal 1°maggio 2023, l’accordo ha previsto l’aumento per le retribuzioni del 3,9%.
Si è stabilita inoltre, una premialità Welfare dello 0,6%, mentre per quanto riguarda le modalità di determinazione saranno stabilite da una Commissione, che analizzerà i dati della produzione, prevista a giugno 2023

Previsti aumenti degli stipendi del 3,9% e una premialità Welfare pari a 0,6%

Il 16 maggio 2023 è stato sottoscritto tra le associazioni datoriali agricole, Confagricoltura, Coldiretti e Cia di Pavia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia di Pavia l'accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale dei quadri e impiegati agricoli della Provincia di Pavia.
L’intesa raggiunta nella sua globalità troverà attuazione nella stesura definitiva del CIPL, prevista per giugno 2023 e nel quale verrà data attuazione degli accordi raggiunti in materia di bilateralità, welfare, parte normativa e parte economica.
Per quanto riguarda la parte economica, dal 1°maggio 2023, l'accordo ha previsto l'aumento per le retribuzioni del 3,9%.
Si è stabilita inoltre, una premialità Welfare dello 0,6%, mentre per quanto riguarda le modalità di determinazione saranno stabilite da una Commissione, che analizzerà i dati della produzione, prevista a giugno 2023

CCNL Consorzi di bonifica: rinnovata la disciplina contrattuale

Previsti aumenti retributivi, creazione dell’Ente Bilaterale, avanzamenti nella classificazione e implementazione degli scatti di anzianità

Sottoscritto tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Filbi-Uil e Snebi il rinnovo del CCNL Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, contratto che disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti.
A darne comunicazione sono i sindacati soddisfatti per il risultato raggiunto, frutto di un’importante trattativa tra lavoratori e la delegazione trattante.
Tra le novità salienti si enunciano gli avanzamenti nel sistema della classificazione, l’implementazione degli scatti di anzianità per gli assunti dopo l’anno 2000, nonché la creazione dell’Ente Bilaterale finanziato mediante un contributo pari allo 0,75% da parte dei consorzi, avente ruolo primario nella tutela dei lavoratori, rispetto agli incentivi, al ricambio generazionale nel comparto, ed all’integrazione della malattia per gli avventizi.
Circa la parte economica, è previsto un aumento retributivo sul biennio 2023-2024 pari al 4,95%, del 3% con il mese di giugno 2023 e dell’1,95% a luglio 2023.
Fai, Flai e Filbi affermano altresì che, il rinnovo contrattuale rappresenta un progresso importante per il personale del settore, soprattutto nella consapevolezza che occorre valorizzare il ruolo del comparto come fondamentale per la nostra agricoltura, la transizione ecologica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela del territorio.

Previsti aumenti retributivi, creazione dell'Ente Bilaterale, avanzamenti nella classificazione e implementazione degli scatti di anzianità

Sottoscritto tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Filbi-Uil e Snebi il rinnovo del CCNL Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, contratto che disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti.
A darne comunicazione sono i sindacati soddisfatti per il risultato raggiunto, frutto di un'importante trattativa tra lavoratori e la delegazione trattante.
Tra le novità salienti si enunciano gli avanzamenti nel sistema della classificazione, l’implementazione degli scatti di anzianità per gli assunti dopo l'anno 2000, nonché la creazione dell’Ente Bilaterale finanziato mediante un contributo pari allo 0,75% da parte dei consorzi, avente ruolo primario nella tutela dei lavoratori, rispetto agli incentivi, al ricambio generazionale nel comparto, ed all’integrazione della malattia per gli avventizi.
Circa la parte economica, è previsto un aumento retributivo sul biennio 2023-2024 pari al 4,95%, del 3% con il mese di giugno 2023 e dell’1,95% a luglio 2023.
Fai, Flai e Filbi affermano altresì che, il rinnovo contrattuale rappresenta un progresso importante per il personale del settore, soprattutto nella consapevolezza che occorre valorizzare il ruolo del comparto come fondamentale per la nostra agricoltura, la transizione ecologica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela del territorio.